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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9620/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“solo danni a cose” e vertente:
TRA
, nato il [...] in [...], cod. Parte_1 fisc. n° e residente in [...], C.F._1 in uno allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Macedonia n° 10, presso l'Avv.
Maria Acampora che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fusco Gaetano Rocco e
Acampora Anna, giusta procura in atti
- APPELLANTE
E con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del Controparte_1 procuratore ad negotia , munito dei poteri di rappresentanza legale giusta procura CP_2 del Notaio dott. di Bologna del 17/02/2023 elettivamente domiciliato in in Persona_1
Napoli alla via D. Di Gravina n. 11 presso lo studio dell'avv. Antonella Sarica (C.F.
) che la difende e rappresenta in virtù di procura in atti C.F._2
- APPELLATA
in persona del rapp.te p.t. corrente alla Strada Provinciale n°44, per Controparte_3
Conca Casale, 86079 Venafro (Is), (partita iva n. ), P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI : come da note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 711/2023 - pubblicata in data 31/3/2023, non notificata, con la quale il Giudice di
Pace di Afragola rigettava la domanda di risarcimento dei danni occorsi all'autovettura Volvo
V40 tg ET143NY, di proprietà dell'istante nel sinistro stradale avvenuto in data 28 luglio 2021 alle ore 11.50, sull'autostrada A1, precisamente a circa 173 km dalla diramazione Roma Sud, in agro del Comune di Afragola, allorquando dal cassone posteriore dall'autocarro tg.
EN728KK - di proprietà della e assicurato con - Controparte_3 Controparte_1 fuoriusciva materiale costituito da sabbia mista a ghiaia che danneggiava la parte anteriore dell'autovettura.
A fondamento del gravame, l'appellante eccepiva l'erronea valutazione della prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado, ritenuta dal giudice di prime cure inattendibile nonostante la precisa ricostruzione della dinamica del sinistro e l'assenza di qualsivoglia discrasia tra i particolari riferiti dal teste e il restante materiale istruttorio acquisito in atti nonché
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del giudizio di inattendibilità del testimone e l'erronea mancata considerazione di tutti gli elementi di riscontro esterno alla deposizione testimoniale.
Poste tali premesse, l'appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare ammissibile e procedibile il presente gravame;
Nel merito in riforma dell'impugnata sentenza:
2) Accogliere le domande spiegate in primo grado e per l'effetto: a) dichiarare la civile responsabilità solidale della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., quale CP_3 proprietaria dell'autocarro tg EN728KK nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
b) per l'effetto condannare la stessa convenuta in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 in solido alla società assicurativa , in persona legale rapp.te p.t., quale Controparte_1 impresa coprente i rischi RCA sull'autocarro tg EN728KK, al risarcimento di tutti i danni subiti dall' attore in seguito e per effetto del sinistro de quo, nessuno escluso e Parte_1
/o eccettuato per come inannzi quantificati, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
3) Condannare sempre esse parti appellate in solido tra loro al pagamento delle spese processuali e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex. L.P., ivi comprese le spese della procedura di negoziazione assistita, con attribuzione”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_4 conferma della sentenza di primo grado. Deduceva che l'appello era destituito di fondamento poiché il Controparte_4 giudice di prime cure aveva vagliato rigorosamente la testimonianza resa dal teste Tes_1 inidonea a dimostrare il presunto sinistro e i danni da esso conseguiti e in ogni caso
[...] totalmente inattendibile.
Non si è costituito, neppure nel presente grado di giudizio, e va pertanto Controparte_3 dichiarata contumace.
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
Sempre in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'appello non può essere accolto per quanto di seguito precisato.
Nel caso che qui ci occupa, non sono state sollevate né appaiono rilevabili d'ufficio questioni pregiudiziali di rito ma unicamente motivi di appello afferenti il merito della pronuncia resa dal giudice di prime cure.
L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112
c.p.c (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023). Giova fin da subito chiarire che il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo non raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e della relativa dinamica come descritta in citazione nonché dei danni che ne sarebbero conseguiti a causa dell'inattendibilità del teste escusso.
Questo Tribunale ritiene corretta la valutazione di inattendibilità del teste svolto dal Giudice di
Pace, aggiungendo le seguenti ulteriori valutazioni.
In primo luogo, appare particolarmente rilevante la circostanza della mancata indicazione del nominativo del teste escusso figlio dell'attore, nelle richieste di Testimone_1 risarcimento del danno (e nel CAI), ove si legge “al sinistro assistevano varie persone tra cui la sig. ” moglie dell'attore. Persona_2
Appare significativo il fatto che alcun riferimento fosse contenuto nelle richieste risarcitorie alla presenza del figlio dell'attore, quale testimone oculare del sinistro, in quanto trasportato nell'auto Volvo V40, le cui generalità erano indubbiamente conosciute, sussistendo pertanto forti dubbi finanche sulla presenza dello stesso al momento del sinistro.
Ed invero, pur non vertendosi in una ipotesi di inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art 135 comma 3 bis D.LGS. 209/2005, introdotto dalla legge 124/2017 - a mente del quale in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi) – secondo la giurisprudenza maggioritaria l'omessa indicazione dei testimoni nella CAI, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemente della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita.
Ebbene, nella specie, pur avendo il teste confermato le circostanze descritte in citazione, rendeva una deposizione scarsamente attendibile in ordine alla ubicazione ed entità dei danni riportati dall'autoveicolo attoreo a seguito del sinistro.
Quanto alla dinamica del sinistro, il teste riferiva di aver visto fuoriuscire dal cassone posteriore dell'autocarro “precisamente dalle fessure del predetto cassone” materiale sabbioso misto a ghiaia che cadeva sull'auto e che nonostante la segnalazione con il clacson l'autocarro accelerava allontanandosi e perciò provvedeva a scattare varie fotografie all'autocarro. A riguardo, dall'unica foto ritraente l'autocarro – come argomentato dal primo giudice – effettivamente non si evince alcuna perdita di materiale e in ogni caso il cassone risultava coperto da telone sul lato superiore, tuttavia ciò che non può ritenersi dimostrato dall'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio è la riconducibilità dei danni lamentati con l'evento sinistroso.
In effetti, a riguardo, vi è proprio un chiaro difetto di allegazione, atteso che nell'atto di citazione l'istante si limitava a dedurre che l'autovettura di sua proprietà “riportava vari danni alla parte anteriore per la cui riparazione aveva sostenuto un esborso di € 1550,00” senza, però, descrivere minimamente gli stessi e richiamando genericamente la fattura di riparazione prodotta in atti e una ricevuta di bonifico.
Nelle richieste risarcitorie e nell'invito alla negoziazione inviati alla compagnia di assicurazioni, si discorre invece genericamente di danni al parabrezza e al tettuccio.
Il testimone, al riguardo, ha invece riferito che “a seguito dell'urto con la sabbia e la ghiaia con l'auto di mio padre, quest'ultima riportava estese ammaccature e graffi” senza chiarirne la precisa ubicazione (“alla parte anteriore”) e ancora (…)si ruppe il vetro anteriore dell'auto
”, limitandosi poi a riconoscere le foto ritraenti l'autovettura di proprietà del padre.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, tuttavia, dal materiale fotografico assolutamente non nitido, prodotto in atti non è possibile evincere danni dell'entità di quelli descritti dal teste “estese ammaccature e graffi” e “la rottura del parabrezza”, se non la presenza di due strisce sul cofano e un graffio sul vetro.
Tale dato, valutato unitamente alla impossibilità di accertamento circa la sussistenza della compatibilità tra i danni all'autovettura e la dinamica, poiché anche all'ispezione da parte del perito incaricato dalla compagnia convenuta, i danni erano stati oggetto di riparazione, induce il Tribunale a ritenere non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra i danni e la dinamica descritta.
Difatti, l'esame del veicolo già riparato ha impedito al perito di verificare l'eventuale preesistenza di danni e, conseguentemente, l'accertamento circa la sussistenza dei danni lamentati e del nesso causale con il sinistro. Ed infatti, come si legge nella perizia prodotta in atti, il perito al solo scopo conciliativo e sulla base della fattura di riparazione prodotta in atti, si limitava a quantificare i costi delle riparazioni ivi indicate come effettuate.
Né a tale carenza avrebbe potuto sopperirsi attraverso l'esame del materiale fotografico in atti, dal quale come si è detto non si evincono danni dell'entità di quelli descritti dal testimone ovvero nominando un CTU al fine di verificare la compatibilità dei danni lamentati con l'evento sinistroso. Peraltro, la rilevanza ed entità degli interventi di riparazione descritti nella fattura in esame
(inerenti il tetto e la sostituzione del parabrezza), pare porsi in contrasto con la rappresentazione fotografica, allegata alla produzione dell'attore, da cui emerge come il veicolo presentasse lievi striature sul cofano e un graffio al parabrezza (in particolare, nella fattura si fa riferimento, alla riparazione tetto, parabrezza e calibrazione telecamera mentre al contrario nessun danno particolare emerge, dall'esame visivo delle foto, a tali componenti tale da giustificarne la riparazione o sostituzione).
In definitiva, quindi, il documento di spesa invocato dall'appellante e il bonifico di pagamento non prova che i danni dallo stesso sofferti, a seguito del sinistro per cui è causa, siano realmente corrispondenti a quelli in esso descritti.
La mancata conoscenza a mezzo dell'indagine tecnica dei predetti dati è ascrivibile a carenze allegative e probatorie imputabili a parte attrice, la quale ha descritto genericamente i danni riportati e non ha dimostrato che i danni di cui ha chiesto il ristoro siano conseguenza del sinistro.
Va richiamato il principio statuito dalla S.C., con sentenza n. 3086/2007, secondo il quale:
“anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquilana occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquilana, giusti i principi di cui agli articoli 1223 e 2056 del c.c., e non coincide con l'evento, che è invece un elemento di fatto, produttivo del danno”.
Pertanto, la mancata prova dei danni al veicolo dell'appellante in conseguenza del sinistro in esame, comporta il rigetto della domanda.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 10.3.2014 n.55 – DM 147/2022 e lo scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
711/2023, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Rigetta l'appello; 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 852,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge
4) Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace;
5) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Aversa, 20.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Dora Alessia Limongelli