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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 921/2024
Verbale di udienza del 23/09/2025
È presente l'avv Luca Cecere, per parte ricorrente, il quale si riporta a tutte le proprie difese e conclude per l'accoglimento del ricorso giusta la valutazione del Ctu. È altresì presente l'avv. Sergio Parrella per l' il quale si riporta alla memoria difensiva e chiede la CP_1 compensazione delle spese in considerazione del riconoscimento di soli 2 punti percentuali in più. L'avv. Cecere non si oppone alla compensazione delle spese.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 23/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno 23.9.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 921/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e CP_1
vertente;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione n. 159 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_3
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14,
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.3.2024 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “dichiarare che, per la malattia professionale denunziata il 27-07-2022 (n. 510758977), la SI.ra Parte_1
ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura
[...] del 6%, o comunque superiore al 3% già riconosciuto, e che alla luce della percentuale del 13% già riconosciuto per le precedenti malattie professionali (del 2015, n. 510753646 e del
2019, caso n. 510756480 ), il danno biologico complessivo è pari al 17% o, quanto meno, superiore ai richiamati postumi del 14% già riconosciuti, così come sarà accertato a mezzo di CTU, del quale si chiede sin da ora la nomina;
3) condannare, conseguentemente,
l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, alla Via IV Novembre CP_1
n. 144, Codice Fiscale , a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo per i P.IVA_2 postumi permanenti, così come previsto dal D. Lgs. N° 38/2000, rapportato alla percentuale di danno biologico complessivo che risulterà in corso di causa sempre a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
A sostegno del ricorso l'istante deduceva di svolgere attività e di aver inoltrato, in data
27.7.22, domanda per il riconoscimento, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, di una sindrome da tunnel carpale bilaterale.
Rappresentava che l' , ricevuta l'istanza e compiuta l'istruttoria, accertava la CP_1 sussistenza della patologia denunciata con riconoscimento di un danno biologico valutato nella misura del 3%, avendo riscontrato le seguenti menomazioni: esiti neurologici da sindrome canalicolare tipo tunnel carpale con sfumata compromissione funzionale.
Deduceva altresì che precedentemente il convenuto istituto assicuratore aveva già riconosciuto alla parte ricorrente due malattie professionali, occorse rispettivamente nel
Luglio 2015 (spondilodiscopatie del tratto lombare del rachide con lombosciatalgia cronica e deficit funzionale del rachide lombosacrale – danno biologico pari al 6%) e Marzo 2019
(tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilateralmente con movimenti della spalla destra globalmente ridotti di circa ¼ - danno biologico pari al 5% - e movimenti della spalla sinistra limitati ai gradi estremi - danno biologico pari al 3%), per una percentuale complessiva di inabilità lavorativa permanente pari al 13%.
Pertanto, in data 01/09/2022 l' valutava complessivamente al 14% il grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica della perizianda in considerazione dei postumi derivati dalle predette tecnopatie.
Avanzata opposizione al predetto provvedimento, in data 14/12/2022 veniva esperita visita collegiale presso la sede di Sant'Angelo dei Lombardi, che si concludeva con la CP_1 conferma della valutazione complessiva del danno biologico pari al 14%.
Esperito inutilmente l'intero iter amministrativo, la ricorrente adiva le vie legali con ricorso al Tribunale di Avellino rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso. CP_1 L'Istituto rilevava, in specie, che l'attuale grado di inabilità lavorativa permanente riconosciuta alla sig.ra era stato concordato nella collegiale medico-legale del Pt_1
14.12.22, con il medico del patronato , e, in quella sede, erano stati condivisi sia il CP_4 quadro clinico, evidenziato in sede di valutazione complessiva dei postumi, che l'esame obiettivo delle lesioni conseguenza della malattia e, pertanto, la valutazione era stata improntata a corretti criteri medico-legali riconosciuti tali da entrambe le parti.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al C.T.U., dott. (cfr. udienza del 6.12.2024), all'esito dell'odierna Persona_1 udienza, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa, l'accertamento demandato con l'atto introduttivo, avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona della dott.
in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. Persona_1 lav., 09/06/2000, n. 7933).
In specie, il C.T.U. nominato, all'esito della visita medico legale effettuata ed in base a quanto emerso dallo studio della documentazione in atti, ha formulato la diagnosi di “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Con particolare riferimento alla patologia lamentata in ricorso ed al caso di specie, il CTU ha osservato che: “Per quanto concerne il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) derivante dalla sindrome del tunnel carpale bilaterale, l' ha CP_1 correlato l'etiopatogenesi della predetta infermità alle mansioni svolte dalla ricorrente e quantificato una percentuale di danno biologico pari al 3% derivante da una “sfumata compromissione funzionale”. La sindrome del tunnel carpale bilaterale si correla perfettamente alla voce tabellare “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento
e della mono o bilateralità” - (codice 163 – fino a 7%). Nel caso specifico è condivisibile la valutazione operata in sede amministrativa del 3% di danno biologico, in considerazione delle risultanze dell'esame clinico peritale e della scarna documentazione sanitaria
(assenza di certificazioni specialistiche). Viceversa, la valutazione complessiva dell'integrità psico-fisica derivata da tutte le tecnopatie contratte dal ricorrente appare sottostimata, tenuto conto che il convenuto istituto assicuratore aveva precedentemente riconosciuto alla parte ricorrente relativamente alla spondilodiscopatie del tratto lombare del rachide ed alla tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilateralmente una percentuale complessiva di inabilità lavorativa permanente pari al 13%. Pertanto, in considerazione dei postumi derivati da tutte le tecnopatie riconosciute dall' il grado CP_1 complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica della perizianda debba essere innalzato al 15% a decorrere dal 27/07/2022, epoca della denuncia della malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Sulla scorta quindi di tale stima complessiva, il CTU ha concluso con il seguente giudizio medico-legale: “la SI.ra , nata il [...] a [...]_1
(AV) ed ivi residente alla Contrada Cicciogallo n.13, è affetto da sindrome del tunnel carpale bilaterale. PREESISTENZE LAVORATIVE: spondilodiscopatie del tratto lombare del rachide, tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilateralmente. A parziale conferma di quanto già riconosciuto dall in sede amministrativa, il grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla sindrome del tunnel carpale bilaterale è pari al 3% di danno biologico, mentre la valutazione complessiva delle menomazioni derivate da tutte le malattie professionali riconosciute alla ricorrente configura un danno biologico pari al 15% a decorrere dal 27/07/2022, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
Ad avviso del consulente, da una parte, per effetto della malattia del tunnel carpale da cui la ricorrente è affetta, riconducibile ad una malattia professionale tabellata (ossia “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”), il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è pari al 3%; dall'altra, in considerazione dei postumi derivati da tutte le tecnopatie riconosciute dall' il grado complessivo di menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica della perizianda deve essere innalzato al 15%, con decorrenza dalla medesima data della denuncia di malattia professionale (27/07/2022).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si Persona_1 presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico. Nel corso delle operazioni, inoltre, non sono state presentate note critiche né osservazioni alla perizia.
Pertanto, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, ha riconosciuto, all'esito della valutazione complessiva delle menomazioni poste a base della rendita già costituita assieme alle malattia professionale oggetto del presente giudizio, un danno biologico pari al 15%, con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale (27/07/2022).
4. In conclusione, sulla scorta della norma citata e alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso può essere accolto, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, di un grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica quale danno biologico pari al 15% e la conseguente condanna del resistente alla corresponsione delle relative provvidenze di legge con decorrenza dal 27/07/2022.
5. In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al
17%, si ritiene congruo compensare le spese. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, invece sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 921/2024 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 19/03/2024 nei confronti Parte_1 dell' ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1) dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza della malattia professionale -sindrome del tunnel carpale bilaterale- denunziata il 27.7.2022 nella misura del 3%;
2) dichiara che, previa unificazione dei postumi con la percentuale di invalidità già riconosciuta dall' il grado complessivo di danno biologico della ricorrente conseguente CP_1 all'attività lavorativa, per effetto del riconoscimento indicato al punto 1, è pari al 15%;
3) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, con decorrenza dal 27.07.2022, CP_1 della differenza tra quanto erogato dalla medesima per l'indennizzo per il grado di invalidità già riconosciuto e quanto spettante per il grado di invalidità del 15% a seguito dell'unificazione dei postumi indicata, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del 27.07.2022 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
4) compensa le spese di lite;
5) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Così deciso in Avellino, lì 23/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 921/2024
Verbale di udienza del 23/09/2025
È presente l'avv Luca Cecere, per parte ricorrente, il quale si riporta a tutte le proprie difese e conclude per l'accoglimento del ricorso giusta la valutazione del Ctu. È altresì presente l'avv. Sergio Parrella per l' il quale si riporta alla memoria difensiva e chiede la CP_1 compensazione delle spese in considerazione del riconoscimento di soli 2 punti percentuali in più. L'avv. Cecere non si oppone alla compensazione delle spese.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 23/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno 23.9.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 921/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e CP_1
vertente;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione n. 159 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_3
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14,
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.3.2024 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “dichiarare che, per la malattia professionale denunziata il 27-07-2022 (n. 510758977), la SI.ra Parte_1
ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura
[...] del 6%, o comunque superiore al 3% già riconosciuto, e che alla luce della percentuale del 13% già riconosciuto per le precedenti malattie professionali (del 2015, n. 510753646 e del
2019, caso n. 510756480 ), il danno biologico complessivo è pari al 17% o, quanto meno, superiore ai richiamati postumi del 14% già riconosciuti, così come sarà accertato a mezzo di CTU, del quale si chiede sin da ora la nomina;
3) condannare, conseguentemente,
l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, alla Via IV Novembre CP_1
n. 144, Codice Fiscale , a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo per i P.IVA_2 postumi permanenti, così come previsto dal D. Lgs. N° 38/2000, rapportato alla percentuale di danno biologico complessivo che risulterà in corso di causa sempre a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
A sostegno del ricorso l'istante deduceva di svolgere attività e di aver inoltrato, in data
27.7.22, domanda per il riconoscimento, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, di una sindrome da tunnel carpale bilaterale.
Rappresentava che l' , ricevuta l'istanza e compiuta l'istruttoria, accertava la CP_1 sussistenza della patologia denunciata con riconoscimento di un danno biologico valutato nella misura del 3%, avendo riscontrato le seguenti menomazioni: esiti neurologici da sindrome canalicolare tipo tunnel carpale con sfumata compromissione funzionale.
Deduceva altresì che precedentemente il convenuto istituto assicuratore aveva già riconosciuto alla parte ricorrente due malattie professionali, occorse rispettivamente nel
Luglio 2015 (spondilodiscopatie del tratto lombare del rachide con lombosciatalgia cronica e deficit funzionale del rachide lombosacrale – danno biologico pari al 6%) e Marzo 2019
(tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilateralmente con movimenti della spalla destra globalmente ridotti di circa ¼ - danno biologico pari al 5% - e movimenti della spalla sinistra limitati ai gradi estremi - danno biologico pari al 3%), per una percentuale complessiva di inabilità lavorativa permanente pari al 13%.
Pertanto, in data 01/09/2022 l' valutava complessivamente al 14% il grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica della perizianda in considerazione dei postumi derivati dalle predette tecnopatie.
Avanzata opposizione al predetto provvedimento, in data 14/12/2022 veniva esperita visita collegiale presso la sede di Sant'Angelo dei Lombardi, che si concludeva con la CP_1 conferma della valutazione complessiva del danno biologico pari al 14%.
Esperito inutilmente l'intero iter amministrativo, la ricorrente adiva le vie legali con ricorso al Tribunale di Avellino rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso. CP_1 L'Istituto rilevava, in specie, che l'attuale grado di inabilità lavorativa permanente riconosciuta alla sig.ra era stato concordato nella collegiale medico-legale del Pt_1
14.12.22, con il medico del patronato , e, in quella sede, erano stati condivisi sia il CP_4 quadro clinico, evidenziato in sede di valutazione complessiva dei postumi, che l'esame obiettivo delle lesioni conseguenza della malattia e, pertanto, la valutazione era stata improntata a corretti criteri medico-legali riconosciuti tali da entrambe le parti.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al C.T.U., dott. (cfr. udienza del 6.12.2024), all'esito dell'odierna Persona_1 udienza, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa, l'accertamento demandato con l'atto introduttivo, avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona della dott.
in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. Persona_1 lav., 09/06/2000, n. 7933).
In specie, il C.T.U. nominato, all'esito della visita medico legale effettuata ed in base a quanto emerso dallo studio della documentazione in atti, ha formulato la diagnosi di “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Con particolare riferimento alla patologia lamentata in ricorso ed al caso di specie, il CTU ha osservato che: “Per quanto concerne il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) derivante dalla sindrome del tunnel carpale bilaterale, l' ha CP_1 correlato l'etiopatogenesi della predetta infermità alle mansioni svolte dalla ricorrente e quantificato una percentuale di danno biologico pari al 3% derivante da una “sfumata compromissione funzionale”. La sindrome del tunnel carpale bilaterale si correla perfettamente alla voce tabellare “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento
e della mono o bilateralità” - (codice 163 – fino a 7%). Nel caso specifico è condivisibile la valutazione operata in sede amministrativa del 3% di danno biologico, in considerazione delle risultanze dell'esame clinico peritale e della scarna documentazione sanitaria
(assenza di certificazioni specialistiche). Viceversa, la valutazione complessiva dell'integrità psico-fisica derivata da tutte le tecnopatie contratte dal ricorrente appare sottostimata, tenuto conto che il convenuto istituto assicuratore aveva precedentemente riconosciuto alla parte ricorrente relativamente alla spondilodiscopatie del tratto lombare del rachide ed alla tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilateralmente una percentuale complessiva di inabilità lavorativa permanente pari al 13%. Pertanto, in considerazione dei postumi derivati da tutte le tecnopatie riconosciute dall' il grado CP_1 complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica della perizianda debba essere innalzato al 15% a decorrere dal 27/07/2022, epoca della denuncia della malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Sulla scorta quindi di tale stima complessiva, il CTU ha concluso con il seguente giudizio medico-legale: “la SI.ra , nata il [...] a [...]_1
(AV) ed ivi residente alla Contrada Cicciogallo n.13, è affetto da sindrome del tunnel carpale bilaterale. PREESISTENZE LAVORATIVE: spondilodiscopatie del tratto lombare del rachide, tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilateralmente. A parziale conferma di quanto già riconosciuto dall in sede amministrativa, il grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla sindrome del tunnel carpale bilaterale è pari al 3% di danno biologico, mentre la valutazione complessiva delle menomazioni derivate da tutte le malattie professionali riconosciute alla ricorrente configura un danno biologico pari al 15% a decorrere dal 27/07/2022, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
Ad avviso del consulente, da una parte, per effetto della malattia del tunnel carpale da cui la ricorrente è affetta, riconducibile ad una malattia professionale tabellata (ossia “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”), il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è pari al 3%; dall'altra, in considerazione dei postumi derivati da tutte le tecnopatie riconosciute dall' il grado complessivo di menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica della perizianda deve essere innalzato al 15%, con decorrenza dalla medesima data della denuncia di malattia professionale (27/07/2022).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si Persona_1 presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico. Nel corso delle operazioni, inoltre, non sono state presentate note critiche né osservazioni alla perizia.
Pertanto, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, ha riconosciuto, all'esito della valutazione complessiva delle menomazioni poste a base della rendita già costituita assieme alle malattia professionale oggetto del presente giudizio, un danno biologico pari al 15%, con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale (27/07/2022).
4. In conclusione, sulla scorta della norma citata e alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso può essere accolto, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, di un grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica quale danno biologico pari al 15% e la conseguente condanna del resistente alla corresponsione delle relative provvidenze di legge con decorrenza dal 27/07/2022.
5. In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al
17%, si ritiene congruo compensare le spese. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, invece sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 921/2024 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 19/03/2024 nei confronti Parte_1 dell' ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1) dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza della malattia professionale -sindrome del tunnel carpale bilaterale- denunziata il 27.7.2022 nella misura del 3%;
2) dichiara che, previa unificazione dei postumi con la percentuale di invalidità già riconosciuta dall' il grado complessivo di danno biologico della ricorrente conseguente CP_1 all'attività lavorativa, per effetto del riconoscimento indicato al punto 1, è pari al 15%;
3) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, con decorrenza dal 27.07.2022, CP_1 della differenza tra quanto erogato dalla medesima per l'indennizzo per il grado di invalidità già riconosciuto e quanto spettante per il grado di invalidità del 15% a seguito dell'unificazione dei postumi indicata, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del 27.07.2022 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
4) compensa le spese di lite;
5) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Così deciso in Avellino, lì 23/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro