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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ALno
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 46/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) e (COD. FISC. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso il loro difensore in SALITA C.F._2
SALVATORE VIALE 1/27 - 16121 GENOVA (GE), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
PALADINO ANTONINA e SPINELLI SIMONE appellanti nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in VIA MALTA 2/6 S - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. BAZZANI STEFANO appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2991/2023 pubblicata in data 30.11.2023 ed emessa in pari data dal Tribunale di Genova in persona del
Magistrato Dott.ssa Chiara Russo all'esito del giudizio RG n. 11013/2021, previa rimessione della causa in istruttoria per le motivazioni esplicate in narrativa,
1 1. IN VIA PRINCIPALE
1.1. Previa rimessione alla CGUE della relativa questione interpretativa, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità virtuale del contratto di mutuo rep. n.
24395, racc. n. 15892 stipulato in data 23.12.2005 nanti al Notaio di Genova Persona_1 tra gli odierni attori e per violazione dell'art. 38 TUB Controparte_1
come integrato dalla delibera IC 22.04.1995 e dalla normativa eurocomunitaria;
1.2. accertata la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, per l'effetto, rideterminare il saldo dare/avere tra le parti, condannando la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita ammontante ad euro 46.638,83 ovvero della diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, se del caso all'esito di una CTU;
1.3. rilevata e accertata la nullità di cui alle domande 1) e 2), per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito in Genova, via del Campasso civ.12 int.8 di cui al catasto urbano, sezione sam, foglio 38, mappale 482, sub. 8, categoria a/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale mq 88, rendita catastale € 426,08 di cui alla trascrizione ipotecaria reg. gen. 75025, reg. part. 16618 n. pres. 207 del 28.12.2005.
2. IN VIA SUBORDINATA
2.1. Rilevata ed accertata, per i motivi esposti in narrativa, l'applicazione (non pattuita) da parte della di un regime finanziario composto di Controparte_1
maturazione degli interessi rispetto al regime finanziario semplice, positivamente previsto dagli ex artt. 821 c. 3 e 1284 c.c.; per l'effetto dichiarare la nullità della relativa clausola ex art. 117 TUB co. 4 e/o co. 6, rideterminando il saldo dare/avere tra le parti e condannando la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti ad euro
24.545,84 ovvero della diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, se del caso all'esito di una CTU;
2.2. accertare e dichiarare la nullità della clausola pattuitiva degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità della stessa e, per l'effetto, rideterminare il saldo dare/avere tra le parti, condannando la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti ad euro 24.545,84 ovvero della diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, se del caso all'esito di una CTU.
2.3. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
3. IN SUBORDINE E IN VIA CONDIZIONATA
2 3.1. Subordinatamente e condizionatamente al rigetto delle domande n. 1 e 2, riformare in punto spese la sentenza gravata, compensando le spese di lite di primo grado stante, da un lato, il mutamento della giurisprudenza e, dall'altro, l'assoluta novità delle questioni trattate;
3.2. Con vittoria di onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Simone Spinelli che se ne dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello respingere integralmente, in quanto inammissibile e/o comunque infondato,
l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale Civile di Genova del 30.11.2023, n. 2991, da confermarsi integralmente.
In via subordinata:
- in caso di dichiarata nullità per violazione del limite di finanziabilità, convertire il mutuo in finanziamento ipotecario;
In ulteriore subordine:
- in caso di nullità totale o parziale del mutuo, rideterminare secondo legge quanto ancora dovuto a favore della per capitale ed interessi ex art. Controparte_1
117 TUB o legali, dichiarando comunque irripetibili le imposte, le spese, le commissioni ed i corrispettivi per i servizi resi dalla CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, compresi gli eventuali onorari di CTU e di
CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2991/2023 del 30/11/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da e Parte_1
, nei confronti di al fine Parte_2 Controparte_1
di sentire: i) dichiarare, per violazione degli artt. 1325 c.c. e 38 TUB, la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la in data 23/12/2005; ii) condannare la alla CP_1 CP_1
restituzione della somma indebitamente percepita pari a 46.638,83 euro;
iii) dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito in Genova, Via del Campasso 12/8; iv) in via subordinata, dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso d'interessi per difformità tra quanto pattuito e quanto applicato nonché per indeterminatezza/ indeterminabilità. Il Tribunale così decideva: «- Rigetta le domande proposte. - Compensa le spese di lite nella misura di metà e condanna parte attrice a rifondere alla controparte la residua metà, frazione che si liquida in euro 3.356,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso forfetario spese generali».
3 Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte e Parte_1
, con atto notificato in data 4/01/2024. Parte_2
Con comparsa si costituiva la quale instava Controparte_1 per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 2/05/2024, la Corte rinviava all'udienza del 26/02/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 26/02/2025, il Consigliere Istruttore, con ordinanza comunicata l'1/04/2025, riservava la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO: NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ARTT. 112, 132
E 161 C.P.C. – MOTIVAZIONE APPARENTE E SULLA Controparte_2
RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CGUE – VIOLAZIONE DELL'ART. 1418
C.C. E DELL'ART. 267 TFUE.
Con il primo motivo, gli appellanti denunciano la nullità della sentenza impugnata per omessa e comunque apparente motivazione circa la conformità al diritto eurounitario della disciplina nazionale – come interpretata dalla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 33719/2022 – relativa al grado di discrezionalità riconosciuto agli istituti di credito nell'individuazione del limite di concedibilità del finanziamento (detto anche “limite di finanziabilità”).
I mutuatari, innanzitutto, censurano la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha deciso di non pronunciarsi sulla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 367
TFUE. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli appellanti deducono che tale istanza non è soggetta a decadenza o rinuncia, in quanto integra un rimedio esperibile anche d'ufficio, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto UE all'interno di tutti gli Stati membri.
I coniugi , poi, lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per Parte_3
aver aderito in maniera acritica alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 33719/2022, senza rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, quindi, senza chiedersi se «l'attuale formulazione dell'art. 38 del TUB (immutata dal '95) sia in linea con la normativa comunitaria, ovvero, se l'interpretazione data dalla Suprema Corte si ponga in contrasto con il principio di primazia del diritto dell'Unione imposto dall'articolo
4 4 del TUE a mente del quale “gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione”» (così, pag. 8 dell'atto d'appello). Al riguardo, dopo aver svolto una ricostruzione storica della regolamentazione UE in materia di prestazioni creditizie, gli appellanti sostengono che l'attuale quadro normativo nazionale non soddisfi i livelli minimi di tutela del consumatore/debitore previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26/06/2012 (sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e dalla Direttiva 2014/17/UE del 4/02/2014 (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali). In particolare, viene dedotto che se, da un lato, il diritto nazionale, come interpretato dalla Corte di Cassazione, confina il limite di finanziabilità ad un elemento accessorio del contratto senza prevedere alcun rimedio sanzionatorio in caso di scorretta valutazione di tale limite da parte degli istituti di credito, dall'altro lato, la normativa europea, oltre a offrire una definizione di “valore del credito ipotecario” (cfr. art. 4, n. 74, Reg. 575/2013), rimette agli Stati membri il compito di: a) elaborare standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari;
b) verificare che gli enti creditizi rispettino tali standard (cfr. art. 19 Dir. 17/2014);
c) adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni europee.
Ciò premesso, i mutuatari contestano il percorso argomentativo sviluppato dalle Sezioni
Unite e condiviso dal Tribunale di Genova, poiché «il fatto che nell'ordinamento interno non vi siano delle norme sufficientemente chiare e precise in materia di valutazione degli immobili su cui insistono i prestiti comunque garantiti da ipoteca immobiliare, non è da ricondursi ad un semplice “silenzio legislativo”, bensì, ad un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario» (così, pag. 13 dell'atto d'appello).
Gli appellanti, quindi, deducono l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme imperative poste dal legislatore eurounitario, insistendo inoltre per la rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE, a cui dovrebbe essere posto il quesito “se alla luce del quadro normativo europeo dettato in materia di vigilanza sugli enti creditizi, come delineato dal considerando
32, dagli artt.
4. n. 74, 124 e 125 del Regolamento Europeo 575/2013, e della normativa applicabile ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali, come delineata dal considerando 4, 9, 15, 26 e dagli artt. 19 e 38 della Direttiva 2014/17/UE, ovvero dell'esigenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, osti, un'interpretazione della normativa interna (segnatamente quella inerente alla concessione
5 di prestiti a medio lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su un immobile di cui all'art. 38 e ss. del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che consenta di affermare l'irrilevanza, sul piano contrattuale, del rispetto da parte degli istituti di credito del “valore del credito ipotecario” e degli obblighi in materia di valutazione degli immobili. Ovvero se detta proporzionalità tra il finanziamento concesso e la garanzia ipotecaria debba essere interpretata quale norma imperativa di rilevanza comunitaria e, come tale, necessariamente sanzionabile da parte degli Stati membri”.
I mutuatari, infine, concludono la doglianza sostenendo di aver dimostrato nel caso di specie che il valore attribuito dalla all'immobile sito in Via del Campasso è CP_1
manifestamente sproporzionato, in quanto «i Sig.ri hanno assunto un debito Pt_1 superiore ad € 330.000,00 per un immobile che 16 anni dopo il suo acquisto ne vale
35.000,00» (sic, pag. 17 dell'atto d'appello).
Parte appellata eccepisce non solo l'infondatezza ma anche l'inammissibilità del presente motivo, in quanto gli appellanti i) «non hanno censurato il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto dagli stessi rinunciata, per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE»; ii) «si sono limitati a riproporre tout court l'istanza proposta per la prima ed unica volta nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.» (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo di appello in esame consiste nella mera reiterazioni di questioni che sono state disattese dalla Giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla quali questa Corte non ritiene di discostarsi: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Sez. U.,
16/11/2022, n. 33719, Rv. 666194 - 01)
6 Anche la recente pronuncia della Suprema Corte che si pronuncia su una fattispecie concreta in cui è risultato inapplicabile il menzionato indirizzo delle Sezioni Unite (“In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'AL in conformità alle deliberazioni del IC
(attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità” Cass. Sez. 1, 02/01/2025, n. 19, Rv. 673590 - 01), in effetti in motivazione chiarisce che l'inapplicabilità dipende dalla formazione nel caso concreto di giudicato sul punto: «4. – Va dato atto, preliminarmente, che il ricorrente non ha impugnato il capo di decisione sulla nullità del contratto di mutuo fondiario per mancata dimostrazione del rispetto del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in base all'orientamento di legittimità evocato dal tribunale (Cass. 17352/2017, 11201/2018), con conseguente formazione, sul punto, del giudicato interno (cfr. Cass. Sez. U.,
26242/2014). 4.1. – Non può quindi spiegare rilievo, nel caso in esame, il fatto che quell'orientamento sia stato successivamente superato, stante il radicale mutamento di indirizzo nomofilattico consacrato nella sentenza n. 33719 del 16/11/2022, ove le Sezioni
Unite hanno stabilito, al contrario, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, poiché l'art. 38, comma 2, t.u.b. – non essendo una disposizione determinativa del contenuto, né posta presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale" – non rappresenta una norma di natura imperativa, la cui violazione sia suscettibile di determinare la nullità del contratto”. Proseguendo la
Cassazione precisa che una siffatta sanzione «condurrebbe al pregiudizio dell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere, in una sorta di eterogenesi dei fini».
2) SECONDO MOTIVO: NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ARTT. 112,
132 E 161 C.P.C. – MOTIVAZIONE APPARENTE – NULLITÀ DELLA CLAUSOLA
PATTUITIVA DEGLI INTERESSI EX ARTT. 1346 E 1418 C.C. E 117 TUB.
7 Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale ha rigettato la domanda subordinata volta ad accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso d'interesse.
I mutuatari, innanzitutto, denunciano la nullità della sentenza per aver ritenuto che «Parte attrice parte da un assunto errato, ovvero quello secondo il quale l'ammortamento alla francese determina una capitalizzazione degli interessi… omissis … Il regime finanziario applicato dalla banca è effettivamente uno dei possibili, e non l'unico. Ma le parti hanno concordato che sia proprio quel regime a regolare il piano di ammortamento e il cliente ha accettato tale regime con la sottoscrizione del contratto» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Al riguardo, gli appellanti – dopo aver tracciato una distinzione tra regime finanziario a “capitalizzazione composta” e regime finanziario a “capitalizzazione semplice”
– sostengono che il Giudice di primo grado sia incorso in un errore concettuale in quanto:
i) «L'ammortamento alla francese non determina una capitalizzazione degli interessi, né la scelta di un simil tipo di ammortamento equivale ex se alla scelta di un regime finanziario composto, né, in atti è stato mai dedotto tale “assunto”»; ii) «l'[eventuale] effetto anatocistico (…) non risiede nel piano di ammortamento alla francese ma nel regime finanziario applicato ad libitum dall'istituto»; iii) dalla tabella 1 contenuta nella relazione del CTP prodotta in primo grado emerge che, «pur in assenza di anatocismo e pur in presenza delle medesime condizioni contrattuali, l'applicazione di regimi finanziari differenti alteri di fatto la sostanza economica dell'operazione, (…) [con un conseguente] deteriore trattamento del soggetto finanziato rispetto alle condizioni apparentemente applicate» (così, pagg. 19 ss.).
Ciò premesso, ad avviso dei coniugi , contrariamente a quanto Parte_3
affermato dal Tribunale, nel caso di specie «non si parla della maggiore onerosità che può discendere da una tipologia di ammortamento piuttosto che l'altra (che viene effettivamente pattuita in contratto) ma della maggiore onerosità che discende (fatto certo) da una condizione economica applicata al piano di ammortamento prescelto, che deve pertanto essere pattuita» (cfr. pag. 21 dell'atto d'appello). Il Giudice di prime cure, in particolare, avrebbe omesso di considerare che, «non essendo possibile desumere il regime finanziario applicato al piano di ammortamento (nemmeno allegato al mutuo), il calcolo degli interessi è rimesso al mero arbitrio della banca, in assoluto difetto di determinabilità e determinatezza», nonché in violazione dell'art. 117, 4° comma, TUB, a norma del quale i contratti devono “indicare il tasso d'interesse e ogni prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
8 Gli appellanti, quindi, sostengono che sul punto il Tribunale abbia reso una motivazione apparente, omettendo di rispondere alla domanda sulla (in)validità della clausola relativa ai tassi d'interesse, rigettata attraverso richiami giurisprudenziali non pertinenti al caso di specie. Da ciò deriverebbe la necessità di licenziare una CTU econometrica che, come già richiesto nel corso del primo grado, i) da un parte, accerti quale sia il regime finanziario applicato dalla Banca (semplice o composto), se tale regime sia stato specificamente pattuito in contratto e quali ne siano le conseguenze derivanti sul tasso di interesse esposto in contratto (ovvero se lo stesso determini uno scostamento numerico/finanziario tra il tasso pattuito e quello applicato in corso di rapporto); ii) dall'altra, ridetermini il piano di ammortamento qualora dal precedente accertamento emerga la sussistenza di un regime finanziario di capitalizzazione composta non pattuito.
Il Giudice di primo grado, inoltre, sempre secondo i mutuatari, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'indeterminatezza/indeterminabilità della clausola negoziale de qua per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.: «Dal punto di vista temporale l'art. 3 lett. b)
[del contratto di mutuo] prevedeva una durata iniziale superiore a 20 anni mentre l'art. 3 ultimi due capoversi prevedevano una durata effettiva dell'ammortamento fino ad un massimo di trent'anni. Contrariamente (…) a quanto afferma il Tribunale, al mutuo in esame non veniva allegato alcun piano di ammortamento (cfr. doc. 4). Solo all'art. 3 venivano predeterminate le rate per il primo venticinquennio in misura fissa per ogni quinquennio successivo al rogito, i.e. € 710,37 i primi 5 anni (anno 2006/31.01.2011 tot. €
42.622,20), € 784,96 per il secondo periodo di 5 anni (anno 2011/31.01.2016 tot. €
47.077,60); € 867,38 per il terzo periodo di 5 anni (anni 2016/31.01.2021 tot. € 52.042,80),
€ 958,45 per il quarto periodo di 5 anni (2021/31.01.2026 tot. € 57.507,00), € 1.059,09 per il quinto periodo di 5 anni (2021/31.01.2031 € 63.545,40). Da quanto sopra si può desumere un'originaria indeterminatezza della clausola in esame», soprattutto con riferimento agli ultimi cinque anni di rate, le cui modalità di calcolo contrastano con il principio secondo cui le condizioni contrattuali devono prevedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”
(Cass. n. 12276/2010) (così, pagg. 24-25 dell'atto d'appello).
Gli appellanti, infine, concludono la doglianza evidenziando che la convenuta, a CP_1
ben vedere, nel corso del giudizio di primo grado non ha contestato i calcoli redatti dal
CTP di parte attrice, limitandosi al più a formulare affermazioni apodittiche senza versare in atti alcun proprio elaborato volto a confutare la correttezza dei suddetti calcoli (vd. tabelle riportate a pag. 26 dell'atto d'appello).
9 LA CORTE OSSERVA.
I) Le questioni sollevate dagli appellanti sono superate dalla Giurisprudenza delle Sezioni della Cassazione: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092 - 02),
Nella motivazione di tale sentenza viene affermato: “13.- Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo … Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
II) Quanto alla durata dell'ammortamento, il numero delle rate dipende dalla previsione contrattuale (art. 3 contratto di mutuo – prod. 4 appellanti) secondo cui «c) La durata del mutuo è superiore a 20 anni e il rimborso del capitale deve essere effettuato mediante il pagamento di rate mensili posticipate, costituite dalla quota di rimborso del capitale e dai relativi interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese e ammontanti ciascuna: −
Ad Euro 710,37 per i primi cinque anni;
− Ad Euro 784,96 per i successivi cinque anni;
−
Ad Euro 867,38 per gli ulteriori cinque anni;
− Ad Euro 958,45 per gli ulteriori cinque anni;
− Ad Euro 1.059,09 per il quinto periodo di cinque anni. d) Ogni rata è comprensiva di una quota di interessi, da calcolarsi applicando al capitale residuo il tasso come sopra determinato, e di una quota di capitale, pari alla differenza tra l'ammontare della suddetta rata costante e quello della quota di interessi», con la conseguenza che la durata effettiva dell'ammortamento del mutuo può variare fino ad un massimo di 30 anni in funzione della variabilità del tasso di interesse e, pertanto, della diversa incidenza della quota di capitale, senza che tale aspetto incida sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del
10 contratto, in quanto la durata effettiva dell'ammortamento viene a dipendere da fattori puntualmente indicati nella clausola. In effetti, la durata flessibile dell'ammortamento (entro i limiti indicati, e quindi determinati contrattualmente) è prevista in funzione dell'esigenza di assicurare – a fronte della variabilità del tasso di interesse – l'ammontare costante della rata e quindi risponde all'interesse del cliente, più che della banca.
III) Quanto alla questione della mancata consegna del piano di ammortamento, la stessa non è stata sollevata nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, al quale anzi veniva allegato il piano di rimborso predisposto dalla banca, che evidentemente deve intendersi essere stato consegnato ai mutuatari, i quali infatti si dolgono dell'applicazione di un piano di ammortamento “alla francese”, come del resto rilevato dalla sentenza impugnata:
«Parte attrice domanda in via subordinata la declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo per difformità tra tasso pattuito e tasso applicato e per indeterminatezza della pattuizione e chiede il ricalcolo del dovuto secondo il tasso indicato nell'art. 117 TUB VII comma. Afferma che il tasso di interesse è stato indicato in contratto, ed è stato allegato al medesimo un piano di ammortamento alla francese, con rata fissa, nel quale il pagamento della quota di interessi decresce al passare del tempo, ed è corrisposto in via anticipata e capitalizzata rispetto alla naturale scadenza annua».
IV) In ogni caso, che il contratto prevedesse un forma di “ammortamento alla francese” si ricava dalla clausola contrattuale sopra riportata («d) Ogni rata è comprensiva di una quota di interessi, da calcolarsi applicando al capitale residuo il tasso come sopra determinato, e di una quota di capitale, pari alla differenza tra l'ammontare della suddetta rata costante e quello della quota di interessi») che corrisponde alla descrizione dell'ammortamento “alla francese” di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite (Cass.
Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092 – 02), nella quale si afferma: a) “9.- Si devono preliminarmente illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese» … caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo
11 della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota
(della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”; b) “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo
(TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato»; c) «… deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» in quanto «… l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto…
Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto … »
V) Nello stesso senso di recente: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. Sez. 1,
19/03/2025, n. 7382, Rv. 673973 - 01). Nella sentenza, citata Giurisprudenza delle Sezioni
Unite, riferita ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso
12 fisso, viene così sintetizzata, estendendo l'applicabilità dei principi ivi affermati anche ai mutui a tasso variabile:
«a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né
«opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità
13 di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera».
14 3) TERZO MOTIVO: ERRORES IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 92 C.P.C.
Con il terzo e ultimo motivo, gli appellanti contestano la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite solo nella misura di metà anziché per intero. Il Giudice di prime cure, così statuendo, avrebbe omesso di considerare l'assoluta novità della questione sottoposta alla sua attenzione: novità comprovata dall'ordinanza con la quale la
Prima Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Uniti questioni di diritto analoghe a quelle di causa, anch'esse afferenti alla determinatezza del regime a capitalizzazione composta degli interessi e alle modalità di calcolo dell'ammortamento
“alla francese” (cfr. ordinanza di rimessione del 6/09/2023).
Sul punto è sufficiente ricordare, che come illustrato in relazione ai precedenti motivi, a tale ordinanza di rimessione è seguita la sentenza Sez Un. n. 15130 del 29/05/2024, alla quale si è fatto ampio riferimento nell'ambito del precedente motivo e che in realtà si limita a dare continuità a orientamenti largamente prevalenti nella Giurisprudenza di legittimità e di merito. Mentre, come visto, in tema di limite di finanziabilità, si è verificato un «radicale mutamento di indirizzo nomofilattico consacrato nella sentenza n. 33719 del 16/11/2022, ove le Sezioni Unite hanno stabilito, al contrario, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario» (Cass. Sez. 1,
02/01/2025, n. 19, Rv. 673590 – 01).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
15 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2991/2023 pronunciata inter partes in data 30/11/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 15/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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