CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 31/10/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2025/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2025/2021 R.G ad oggetto: lesione personale TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla via Antonio d'Antona n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fava c.f.
, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di C.F._2 citazione in appello (pec – ; Email_1 appellante
CONTRO
c.f. e P.IVA , in personale del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Raio c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domiciliato, in Napoli alla via Ugo Niutta, 4 – (pec – ; Email_2
appellata
E 1 , C.F. Controparte_2 C.F._4
appellato contumace
Oggetto: riforma della sentenza n. 3273/2021 resa dal Tribunale di Napoli – sezione IV Civile, all'esito dell'udienza del 01.04.2021e notificata il 09.04.2021.
Conclusioni
Per l'appellante:” come note depositate;
Per l'appellata:” rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
3273/2021, pubblicata il 02-04-2021 e notificata da parte della in Controparte_3 data 09-04-2021, in quanto il motivo di doglianza alla gravata sentenza è del tutto inconsistente e privo di pregio giuridico e, per l'effetto, confermare quanto sancito e stabilito dal primo Giudice. Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di impugnazione”.
Primo grado
Con atto notificato l'11.06.2014, l'attrice conveniva in giudizio nella Controparte_2 sua qualità di proprietario dell'autovettura tg. EG148DW e la nella Controparte_1 qualità di impresa garante la r.c.a. sull'auto in questione. L'istante assumeva che il 18.01.2013, alle ore 16.20 circa, si trovava a bordo dell'auto Opel tg. EG148DW, del sig.
dal medesimo condotta all'interno del Parco Comola Ricci, in Napoli. Controparte_2
In un tratto, dove la strada è ripida, il sig. fermava l'auto e usciva dal Controparte_2 veicolo lasciando la portiera aperta. L'istante, che intanto era uscita dall'abitacolo, vedendo l'autoveicolo iniziare lentamente a muoversi, si attivava prontamente (entrando dalla portiera anteriore sinistra) per arrestarne la corsa atteso che nell'autovettura vi era ancora suo figlio Alessandro. riusciva ad entrare nell'abitacolo, solo con Parte_1 il busto, mentre il resto del corpo restava fuori essendo l'auto già in movimento. Pur tentando fermare il veicolo questi prendeva inesorabilmente velocità e Pt_1 poteva solo girare il volante verso sinistra riuscendo a evitare che l'auto percorresse
[...] la strada in discesa, scongiurando più gravi conseguenze, senza però poter impedire che l'auto andasse a scontrarsi con il muretto posto lungo il margine sinistro della strada, schiacciando la signora che riportava gravi lesioni alla propria persona, a causa Pt_1 dei quali veniva trasportata, a mezzo ambulanza, presso il servizio di P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari ne disponevano l'immediato ricovero, per un grave politrauma con fratture multiple al bacino. L'attrice chiedeva riconoscersi il suo diritto al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso. La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di R.G. 17414/2014, presso la IV sez. del Tribunale di Napoli Nord.
Si costituiva in giudizio il 29.10.2014, la la quale impugnava l'avverso Controparte_1 dedotto e ne chiedeva il rigetto.
2 Autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti di , verificata la Controparte_2 regolarità del contraddittorio, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. c. 6.
L'istruttoria si compendiava dell'interrogatorio formale del nonché Controparte_2 dell'escussione del teste di parte attrice. Veniva esperita consulenza tecnica di ufficio.
Svolte le operazioni peritali, il 02.04.2021, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza a verbale, così statuendo:” Rigetta la domanda;
- compensa le spese”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 28/04/21 proponeva gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza notificata il 09/04/21, chiedendone la riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2025/2021, la prima udienza di comparizione delle parti si teneva in data 21.01.2022.
In data 21.07.2021 si costituiva la che così concludeva: Controparte_4
1. Preliminarmente nel rito, emettere ordinanza motivata ex art. 348 bis comma 1 e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2. Rigettare l'atto di appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 3273/2021, Parte_1 pubblicata il 02-04-2021 e notificata da parte della in data 09-04- Controparte_3
2021, in quanto il motivo di doglianza alla gravata sentenza è del tutto inconsistenti e privo di pregio giuridico e, per l'effetto, confermare quanto sancito e stabilito dal primo Giudice”.
restava contumace. Controparte_2
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con riferimento all'esame nel merito dei
Con un unico ed articolato motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza per ingiustizia, erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione, violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto (in particolare degli artt. 116 e 115 c.p.c., 2967 cc, in relazione agli artt. 2054 e 2043 c.c.). Deduceva l'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha ritenuto che :”Dall'istruttoria espletata è incontrovertibilmente emerso che l'infortunio si è verificato non perché l'autovettura è stata lasciata incustodita dal conducente contravvenendo ad elementari regole di prudenza Controparte_2 perché, prima di scendere dal mezzo, non ha provveduto ad azionare il freno di stazionamento quanto piuttosto perché l'attrice, nell'operare una incauta manovra del volante, ha essa stessa deviato la traiettoria dell'autovettura in maniera non corretta, dirigendola verso se stessa. “ Il Tribunale avrebbe errato nel valutare la condotta dell'appellante, obliterando quella del sig. , il quale – lasciando l'autovettura nella quale vi era il figlio della Controparte_2 signora in sosta su una strada ad elevata pendenza, non azionando Parte_1
3 correttamente il freno a meno e senza curarsi di spegnere l'auto - ha posto in essere un comportamento altamente incauto. Inoltre, viene contestato il provvedimento impugnato laddove si ritiene che l'attrice al momento del sinistro fosse la conducente dell'auto: invero, la sign. solo Parte_1 per uno stato di necessità non generato da lei, e per scongiurare conseguenze ben più gravi, si lanciava verso il volante dell'auto in movimento e sarebbe incontrovertibile che il fatto illecito che generava le conseguenze dannose fosse stato posto in essere dal sig.
anche alla luce delle risultanze istruttorie. Pt_1
Il motivo è fondato. L'appellante ha prospettato l'erronea ed omessa applicazione dell'art. 2054 com. 1 cod. civ. in tema di responsabilità da circolazione secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” La colpa nel caso de quo, si presume e la prova contraria ha carattere rigoroso, perché deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che « è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno », con conseguente responsabilità anche per colpa lievissima. Il danno deve essere stato cagionato « dalla circolazione del veicolo », locuzione generica per ricomprendere ogni evento dannoso riconducibile all'utilizzo di un veicolo. Ed invero, per veicolo in circolazione s'intende il veicolo in movimento, già spostatosi dalla posizione di riposo. In tale prospettiva recentemente la Corte di cassazione, con la sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26984, è tornata a specificare i termini per la corretta applicazione dell'art. 2054 c.c. e della presunzione in essa prevista, confermando che il conducente del veicolo deve positivamente dimostrare di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., è espressione del principio generale della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e della responsabilità per le condotte pericolose. ( cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 842 del 17 gennaio 2020). In tale prospettiva anche la pronuncia secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9278 del 11 aprile 2017) Si consideri ad esempio l'ipotesi in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, con oggettiva impossibilità, per l'automobilista, di avvedersene o di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4551 del 22 febbraio 2017). Secondo quanto evidenziato dal Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 727/2025, gli obblighi del conducente consistono nel:
4 1) prestare attenzione alla strada che sta percorrendo o che si appresta a impegnare, verificando la presenza di pedoni, ostacoli o qualsiasi altra situazione di potenziale pericolo;
2) mantenere il controllo del veicolo;
3) tenere una guida sempre adeguata alle condizioni della strada (asfalto, visibilità, condizioni atmosferiche) e del traffico, in modo da poter reagire prontamente a eventuali imprevisti;
4) prevedere, nei limiti della normale diligenza e prudenza, tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, inclusi eventuali comportamenti imprudenti dei pedoni, in modo da non costituire un intralcio o un pericolo per gli altri utenti della strada.
In tale prospettiva la Corte di cassazione, in tema di circolazione stradale, è addivenuta ad affermare che, il conducente del veicolo (che esegua una svolta a sinistra), ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (Cass. pen. Sentenza 02 aprile 2019, n.14277, Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017).
Ne segue che il conducente dell'autoveicolo per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., deve necessariamente dare la prova positiva di avere tutto il possibile per evitare il danno. Tanto perché la ratio della norma è quella di tutelare la parte più debole in caso di incidente stradale, (il pedone, più vulnerabile rispetto a chi si trova alla guida di un mezzo motorizzato), mentre si presume che la condotta del conducente abbia avuto un ruolo causale nell'evento dannoso, salvo prova contraria fornita dallo stesso conducente. Pertanto, è necessario che questi dimostri la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva, in ragione dello stato dei luoghi e delle specifiche circostanze di fatto. Nel caso che ci occupa l'auto investitrice tg. EG148DW, il 18.01.2013, percorreva la strada interna del parco Comola Ricci, in Napoli, precedendo l'autovettura condotta dal teste (nipote del conducente proprietario e cugino della parte Testimone_1 danneggiata); il conducente, nella persona di , fermava l'autoveicolo Controparte_2 senza azionare il freno a mano, scendeva dal mezzo lasciando la portiera lato guidatore aperta;
la sig.ra (trasportata) scendeva dall'autovettura, quando Parte_1 quest'ultima iniziava a muoversi a causa della particolare pendenza della strada;
avvedendosi che nell'autovettura in movimento era rimasto il figlio Alessandro, tentava di rientrare nell'abitacolo lato conducente (riuscendovi solo con la parte superiore del tronco) e di fermare l'autoveicolo che si stava avvicinando ad un burrone che si trovava sulla traiettoria di marcia, pertanto la sig.ra interveniva sullo sterzo, modificando Pt_1 la direzione di marcia del veicolo che, pertanto, andava ad impattare contro un muretto cagionando alla le lesioni dalla medesima lamentate. Pt_1
Ne segue che, non risultando fornita dal conducente (e proprietario ) la Controparte_2 prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento azionando il freno a mano ed assicurandosi del suo corretto inserimento, sicché delle lesioni riportate dalla danneggiata risponde in solido il proprietario e la compagnia assicuratrice l'autoveicolo. 5 Ed invero, dalla CTU in atti emerge che la sig.ra a causa del sinistro in Parte_1 parola riportava ”traumatismo di sedi multiple, politrauma da schiacciamento” (referto di PS. n. reg. 2013/4367 Ospedale Cardarelli) mentre nella cartella clinica n.3596 del 18/01/2013 è riportata la diagnosi di “frattura ala sacrale sinistra, frattura acetabolo bilateralmente, frattura branca ischiatica dx, trauma da schiacciamento”. La dimissione ospedaliera avvenne il 21/01/2013 con referto “politrauma, frattura ala sacrale sx, frattura acetabolo bilateralmente, frattura branca ischiatica destra”. La CTU ha accertato che
fisioterapista, in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente del Parte_1
18/01/2013 (per il quale risultano ampiamente rispettati e compatibili i criteri del nesso di causalità) ha patito: una inabilità temporanea totale = gg. trentatre' (33); inabilità temporanea parziale = gg. quaranta (40) al 50%; inabilità temporanea parziale = gg. quaranta (40) al 25%. Il danno biologico permanente è quantizzabile nella misura del ventidue (22) per cento non incidente, psicofisicamente, sulla vita di relazione del soggetto. Per quanto concerne l'attività lavorativa, pur senza una chiara incidenza lavorativa specifica per attività di fisioterapista, si rappresenta che, dalle menomazioni riscontrate, appare evidente che gli esiti descritti non hanno una ben identificabile ripercussione sull'attività lavorativa specifica della perizianda (terapista della riabilitazione) che prevede un impegno lavorativo oneroso soprattutto per gli arti superiori. D'altra parte, l'accreditabile dolorabilità per la prolungata stazione eretta, potrebbe comportare che la predetta potrà assolvere alla propria attività lavorativa ma certamente con una usura maggiore. Risultano documentate, agli atti, spese sanitarie rispettivamente : A) in favore dell'Ospedale Cardarelli di euro 3,00 (del 18/02/2013), di euro 32,91 (del 20/03/2013), di euro 32,91 (del 08/05/2013), di euro 32,91 (del 26/06/2013); B) in favore della (di euro 38,59 del 18/03/2013), di euro 40,66 Parte_2
(del 07/05/2013),di euro 32,91 (del 10/06/2013) e di euro 32,91 (del 03/07/2013); C) in favore di Asl Na1 centro di euro 40,66 (del 03/07/2013); D) in favore del “Centro Basile” di euro 56,15 del 13/03/2013; E) in favore del Sig. , fisioterapista, di euro 936,00 (con fattura n.07/13 Parte_3 del 01/07/2013 per prestazioni di FKT, n.30 sedute rieducazione funzionale motoria lombosacrale) F) in favore di euro 57,00+30,00 (per iscrizione) per un totale Parte_4 complessivo di euro 1366,61 e non si prevedono in futuro ulteriori spese sanitarie correlate al trauma in oggetto né utilizzo di terapie, protesi od altri interventi tali da ridurre i postumi accertati.
In applicazione della Tabella del Tribunale di Milano 2024 (cui la Corte di legittimità ha riconosciuto valore para normativo al fine di uniformare i risarcimenti del danno) si avrà, secondo il seguente schema di calcolo: Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni al momento del sinistro Percentuale di invalidità permanente 22% Punto danno biologico € 4.049,22 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 38%) € 1.538,70 Punto danno non patrimoniale € 5.587,92 6 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 33 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 Danno biologico risarcibile € 73.493,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 101.421,00 Invalidità temporanea totale € 3.795,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 7.245,00 Spese mediche € 1.366,61 Totale generale: € 110.032,61. Orbene, occorre ora devalutare l'importo di cui sopra alla data del sinistro e poi maggiorarlo degli interessi sul capitale rivalutato di anno in anno secondo il seguente schema di calcolo: Importo da devalutare: € 110.030,61 Dal mese di: settembre 2025 Al mese di: gennaio 2013 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice settembre 2025: 121,7 Indice gennaio 2013: 106,7 Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,818 Totale Devalutazione: € 19.989,19 Importo Devalutato: € 90.041,42. Tale importo dovrà poi essere maggiorato degli interessi sul capitale rivalutato secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 90.041,42 Data Iniziale: 18/01/2013 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: gennaio 2013 Scadenza Rivalutazione: settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 106,7 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,222 Totale Rivalutazione: € 19.989,20 Capitale Rivalutato: € 110.030,62 Totale Colonna Giorni: 4638 Totale Interessi: € 15.952,77
7 Rivalutazione + Interessi: € 35.941,97 Capitale Rivalutato + Interessi: € 125.983,39 Sulla somma così determinata spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Ne segue che il sig. quale proprietario e la , in Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r.p.t vanno condannati, in solido a risarcire i danni patiti per effetto del sinistro dalla sig.ra che sono liquidati in € 125.983,39 gli interessi legali Parte_1 dalla pronuncia al soddisfo. Non sussistono i presupposti per riconoscere una personalizzazione del danno, come richiesto da parte appellante. Invero, secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice mediante una motivazione specifica e analitica, in base a prove che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato;
mentre non è giustificata una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della stessa tipologia e gravità. (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n.21409)
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell'appellante, e per esso dell'avv. Giuseppe Fava distrattario che liquida per il primo grado in € 788,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 3273/2021 resa dal Tribunale di Napoli – sezione IV Civile, all'esito dell'udienza del 01.04.2021, notificata il 09.04.2021.così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza gravata, condanna e la in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 risarcire il danno patito da in occasione del sinistro per cui è causa che Parte_1 liquida in € 125.983,39 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
2) condanna e la in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3
a rifondere le spese di lite anticipate e sostenute da controparte e per essa in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Fava, che liquida per il primo grado in € 788,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Napoli il 31/10/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
8 9
VIII sezione civile
Udienza del 31/10/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2025/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2025/2021 R.G ad oggetto: lesione personale TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla via Antonio d'Antona n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fava c.f.
, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di C.F._2 citazione in appello (pec – ; Email_1 appellante
CONTRO
c.f. e P.IVA , in personale del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Raio c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domiciliato, in Napoli alla via Ugo Niutta, 4 – (pec – ; Email_2
appellata
E 1 , C.F. Controparte_2 C.F._4
appellato contumace
Oggetto: riforma della sentenza n. 3273/2021 resa dal Tribunale di Napoli – sezione IV Civile, all'esito dell'udienza del 01.04.2021e notificata il 09.04.2021.
Conclusioni
Per l'appellante:” come note depositate;
Per l'appellata:” rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
3273/2021, pubblicata il 02-04-2021 e notificata da parte della in Controparte_3 data 09-04-2021, in quanto il motivo di doglianza alla gravata sentenza è del tutto inconsistente e privo di pregio giuridico e, per l'effetto, confermare quanto sancito e stabilito dal primo Giudice. Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di impugnazione”.
Primo grado
Con atto notificato l'11.06.2014, l'attrice conveniva in giudizio nella Controparte_2 sua qualità di proprietario dell'autovettura tg. EG148DW e la nella Controparte_1 qualità di impresa garante la r.c.a. sull'auto in questione. L'istante assumeva che il 18.01.2013, alle ore 16.20 circa, si trovava a bordo dell'auto Opel tg. EG148DW, del sig.
dal medesimo condotta all'interno del Parco Comola Ricci, in Napoli. Controparte_2
In un tratto, dove la strada è ripida, il sig. fermava l'auto e usciva dal Controparte_2 veicolo lasciando la portiera aperta. L'istante, che intanto era uscita dall'abitacolo, vedendo l'autoveicolo iniziare lentamente a muoversi, si attivava prontamente (entrando dalla portiera anteriore sinistra) per arrestarne la corsa atteso che nell'autovettura vi era ancora suo figlio Alessandro. riusciva ad entrare nell'abitacolo, solo con Parte_1 il busto, mentre il resto del corpo restava fuori essendo l'auto già in movimento. Pur tentando fermare il veicolo questi prendeva inesorabilmente velocità e Pt_1 poteva solo girare il volante verso sinistra riuscendo a evitare che l'auto percorresse
[...] la strada in discesa, scongiurando più gravi conseguenze, senza però poter impedire che l'auto andasse a scontrarsi con il muretto posto lungo il margine sinistro della strada, schiacciando la signora che riportava gravi lesioni alla propria persona, a causa Pt_1 dei quali veniva trasportata, a mezzo ambulanza, presso il servizio di P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari ne disponevano l'immediato ricovero, per un grave politrauma con fratture multiple al bacino. L'attrice chiedeva riconoscersi il suo diritto al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso. La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di R.G. 17414/2014, presso la IV sez. del Tribunale di Napoli Nord.
Si costituiva in giudizio il 29.10.2014, la la quale impugnava l'avverso Controparte_1 dedotto e ne chiedeva il rigetto.
2 Autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti di , verificata la Controparte_2 regolarità del contraddittorio, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. c. 6.
L'istruttoria si compendiava dell'interrogatorio formale del nonché Controparte_2 dell'escussione del teste di parte attrice. Veniva esperita consulenza tecnica di ufficio.
Svolte le operazioni peritali, il 02.04.2021, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza a verbale, così statuendo:” Rigetta la domanda;
- compensa le spese”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 28/04/21 proponeva gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza notificata il 09/04/21, chiedendone la riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 2025/2021, la prima udienza di comparizione delle parti si teneva in data 21.01.2022.
In data 21.07.2021 si costituiva la che così concludeva: Controparte_4
1. Preliminarmente nel rito, emettere ordinanza motivata ex art. 348 bis comma 1 e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2. Rigettare l'atto di appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 3273/2021, Parte_1 pubblicata il 02-04-2021 e notificata da parte della in data 09-04- Controparte_3
2021, in quanto il motivo di doglianza alla gravata sentenza è del tutto inconsistenti e privo di pregio giuridico e, per l'effetto, confermare quanto sancito e stabilito dal primo Giudice”.
restava contumace. Controparte_2
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con riferimento all'esame nel merito dei
Con un unico ed articolato motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza per ingiustizia, erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione, violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto (in particolare degli artt. 116 e 115 c.p.c., 2967 cc, in relazione agli artt. 2054 e 2043 c.c.). Deduceva l'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha ritenuto che :”Dall'istruttoria espletata è incontrovertibilmente emerso che l'infortunio si è verificato non perché l'autovettura è stata lasciata incustodita dal conducente contravvenendo ad elementari regole di prudenza Controparte_2 perché, prima di scendere dal mezzo, non ha provveduto ad azionare il freno di stazionamento quanto piuttosto perché l'attrice, nell'operare una incauta manovra del volante, ha essa stessa deviato la traiettoria dell'autovettura in maniera non corretta, dirigendola verso se stessa. “ Il Tribunale avrebbe errato nel valutare la condotta dell'appellante, obliterando quella del sig. , il quale – lasciando l'autovettura nella quale vi era il figlio della Controparte_2 signora in sosta su una strada ad elevata pendenza, non azionando Parte_1
3 correttamente il freno a meno e senza curarsi di spegnere l'auto - ha posto in essere un comportamento altamente incauto. Inoltre, viene contestato il provvedimento impugnato laddove si ritiene che l'attrice al momento del sinistro fosse la conducente dell'auto: invero, la sign. solo Parte_1 per uno stato di necessità non generato da lei, e per scongiurare conseguenze ben più gravi, si lanciava verso il volante dell'auto in movimento e sarebbe incontrovertibile che il fatto illecito che generava le conseguenze dannose fosse stato posto in essere dal sig.
anche alla luce delle risultanze istruttorie. Pt_1
Il motivo è fondato. L'appellante ha prospettato l'erronea ed omessa applicazione dell'art. 2054 com. 1 cod. civ. in tema di responsabilità da circolazione secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” La colpa nel caso de quo, si presume e la prova contraria ha carattere rigoroso, perché deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che « è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno », con conseguente responsabilità anche per colpa lievissima. Il danno deve essere stato cagionato « dalla circolazione del veicolo », locuzione generica per ricomprendere ogni evento dannoso riconducibile all'utilizzo di un veicolo. Ed invero, per veicolo in circolazione s'intende il veicolo in movimento, già spostatosi dalla posizione di riposo. In tale prospettiva recentemente la Corte di cassazione, con la sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26984, è tornata a specificare i termini per la corretta applicazione dell'art. 2054 c.c. e della presunzione in essa prevista, confermando che il conducente del veicolo deve positivamente dimostrare di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., è espressione del principio generale della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e della responsabilità per le condotte pericolose. ( cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 842 del 17 gennaio 2020). In tale prospettiva anche la pronuncia secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9278 del 11 aprile 2017) Si consideri ad esempio l'ipotesi in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, con oggettiva impossibilità, per l'automobilista, di avvedersene o di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4551 del 22 febbraio 2017). Secondo quanto evidenziato dal Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 727/2025, gli obblighi del conducente consistono nel:
4 1) prestare attenzione alla strada che sta percorrendo o che si appresta a impegnare, verificando la presenza di pedoni, ostacoli o qualsiasi altra situazione di potenziale pericolo;
2) mantenere il controllo del veicolo;
3) tenere una guida sempre adeguata alle condizioni della strada (asfalto, visibilità, condizioni atmosferiche) e del traffico, in modo da poter reagire prontamente a eventuali imprevisti;
4) prevedere, nei limiti della normale diligenza e prudenza, tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, inclusi eventuali comportamenti imprudenti dei pedoni, in modo da non costituire un intralcio o un pericolo per gli altri utenti della strada.
In tale prospettiva la Corte di cassazione, in tema di circolazione stradale, è addivenuta ad affermare che, il conducente del veicolo (che esegua una svolta a sinistra), ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (Cass. pen. Sentenza 02 aprile 2019, n.14277, Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017).
Ne segue che il conducente dell'autoveicolo per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., deve necessariamente dare la prova positiva di avere tutto il possibile per evitare il danno. Tanto perché la ratio della norma è quella di tutelare la parte più debole in caso di incidente stradale, (il pedone, più vulnerabile rispetto a chi si trova alla guida di un mezzo motorizzato), mentre si presume che la condotta del conducente abbia avuto un ruolo causale nell'evento dannoso, salvo prova contraria fornita dallo stesso conducente. Pertanto, è necessario che questi dimostri la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva, in ragione dello stato dei luoghi e delle specifiche circostanze di fatto. Nel caso che ci occupa l'auto investitrice tg. EG148DW, il 18.01.2013, percorreva la strada interna del parco Comola Ricci, in Napoli, precedendo l'autovettura condotta dal teste (nipote del conducente proprietario e cugino della parte Testimone_1 danneggiata); il conducente, nella persona di , fermava l'autoveicolo Controparte_2 senza azionare il freno a mano, scendeva dal mezzo lasciando la portiera lato guidatore aperta;
la sig.ra (trasportata) scendeva dall'autovettura, quando Parte_1 quest'ultima iniziava a muoversi a causa della particolare pendenza della strada;
avvedendosi che nell'autovettura in movimento era rimasto il figlio Alessandro, tentava di rientrare nell'abitacolo lato conducente (riuscendovi solo con la parte superiore del tronco) e di fermare l'autoveicolo che si stava avvicinando ad un burrone che si trovava sulla traiettoria di marcia, pertanto la sig.ra interveniva sullo sterzo, modificando Pt_1 la direzione di marcia del veicolo che, pertanto, andava ad impattare contro un muretto cagionando alla le lesioni dalla medesima lamentate. Pt_1
Ne segue che, non risultando fornita dal conducente (e proprietario ) la Controparte_2 prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento azionando il freno a mano ed assicurandosi del suo corretto inserimento, sicché delle lesioni riportate dalla danneggiata risponde in solido il proprietario e la compagnia assicuratrice l'autoveicolo. 5 Ed invero, dalla CTU in atti emerge che la sig.ra a causa del sinistro in Parte_1 parola riportava ”traumatismo di sedi multiple, politrauma da schiacciamento” (referto di PS. n. reg. 2013/4367 Ospedale Cardarelli) mentre nella cartella clinica n.3596 del 18/01/2013 è riportata la diagnosi di “frattura ala sacrale sinistra, frattura acetabolo bilateralmente, frattura branca ischiatica dx, trauma da schiacciamento”. La dimissione ospedaliera avvenne il 21/01/2013 con referto “politrauma, frattura ala sacrale sx, frattura acetabolo bilateralmente, frattura branca ischiatica destra”. La CTU ha accertato che
fisioterapista, in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente del Parte_1
18/01/2013 (per il quale risultano ampiamente rispettati e compatibili i criteri del nesso di causalità) ha patito: una inabilità temporanea totale = gg. trentatre' (33); inabilità temporanea parziale = gg. quaranta (40) al 50%; inabilità temporanea parziale = gg. quaranta (40) al 25%. Il danno biologico permanente è quantizzabile nella misura del ventidue (22) per cento non incidente, psicofisicamente, sulla vita di relazione del soggetto. Per quanto concerne l'attività lavorativa, pur senza una chiara incidenza lavorativa specifica per attività di fisioterapista, si rappresenta che, dalle menomazioni riscontrate, appare evidente che gli esiti descritti non hanno una ben identificabile ripercussione sull'attività lavorativa specifica della perizianda (terapista della riabilitazione) che prevede un impegno lavorativo oneroso soprattutto per gli arti superiori. D'altra parte, l'accreditabile dolorabilità per la prolungata stazione eretta, potrebbe comportare che la predetta potrà assolvere alla propria attività lavorativa ma certamente con una usura maggiore. Risultano documentate, agli atti, spese sanitarie rispettivamente : A) in favore dell'Ospedale Cardarelli di euro 3,00 (del 18/02/2013), di euro 32,91 (del 20/03/2013), di euro 32,91 (del 08/05/2013), di euro 32,91 (del 26/06/2013); B) in favore della (di euro 38,59 del 18/03/2013), di euro 40,66 Parte_2
(del 07/05/2013),di euro 32,91 (del 10/06/2013) e di euro 32,91 (del 03/07/2013); C) in favore di Asl Na1 centro di euro 40,66 (del 03/07/2013); D) in favore del “Centro Basile” di euro 56,15 del 13/03/2013; E) in favore del Sig. , fisioterapista, di euro 936,00 (con fattura n.07/13 Parte_3 del 01/07/2013 per prestazioni di FKT, n.30 sedute rieducazione funzionale motoria lombosacrale) F) in favore di euro 57,00+30,00 (per iscrizione) per un totale Parte_4 complessivo di euro 1366,61 e non si prevedono in futuro ulteriori spese sanitarie correlate al trauma in oggetto né utilizzo di terapie, protesi od altri interventi tali da ridurre i postumi accertati.
In applicazione della Tabella del Tribunale di Milano 2024 (cui la Corte di legittimità ha riconosciuto valore para normativo al fine di uniformare i risarcimenti del danno) si avrà, secondo il seguente schema di calcolo: Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni al momento del sinistro Percentuale di invalidità permanente 22% Punto danno biologico € 4.049,22 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 38%) € 1.538,70 Punto danno non patrimoniale € 5.587,92 6 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 33 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 Danno biologico risarcibile € 73.493,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 101.421,00 Invalidità temporanea totale € 3.795,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 7.245,00 Spese mediche € 1.366,61 Totale generale: € 110.032,61. Orbene, occorre ora devalutare l'importo di cui sopra alla data del sinistro e poi maggiorarlo degli interessi sul capitale rivalutato di anno in anno secondo il seguente schema di calcolo: Importo da devalutare: € 110.030,61 Dal mese di: settembre 2025 Al mese di: gennaio 2013 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice settembre 2025: 121,7 Indice gennaio 2013: 106,7 Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,818 Totale Devalutazione: € 19.989,19 Importo Devalutato: € 90.041,42. Tale importo dovrà poi essere maggiorato degli interessi sul capitale rivalutato secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 90.041,42 Data Iniziale: 18/01/2013 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: gennaio 2013 Scadenza Rivalutazione: settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 106,7 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,222 Totale Rivalutazione: € 19.989,20 Capitale Rivalutato: € 110.030,62 Totale Colonna Giorni: 4638 Totale Interessi: € 15.952,77
7 Rivalutazione + Interessi: € 35.941,97 Capitale Rivalutato + Interessi: € 125.983,39 Sulla somma così determinata spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Ne segue che il sig. quale proprietario e la , in Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r.p.t vanno condannati, in solido a risarcire i danni patiti per effetto del sinistro dalla sig.ra che sono liquidati in € 125.983,39 gli interessi legali Parte_1 dalla pronuncia al soddisfo. Non sussistono i presupposti per riconoscere una personalizzazione del danno, come richiesto da parte appellante. Invero, secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice mediante una motivazione specifica e analitica, in base a prove che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato;
mentre non è giustificata una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della stessa tipologia e gravità. (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n.21409)
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell'appellante, e per esso dell'avv. Giuseppe Fava distrattario che liquida per il primo grado in € 788,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 3273/2021 resa dal Tribunale di Napoli – sezione IV Civile, all'esito dell'udienza del 01.04.2021, notificata il 09.04.2021.così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza gravata, condanna e la in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 risarcire il danno patito da in occasione del sinistro per cui è causa che Parte_1 liquida in € 125.983,39 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
2) condanna e la in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3
a rifondere le spese di lite anticipate e sostenute da controparte e per essa in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Fava, che liquida per il primo grado in € 788,00 per spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1165,50 per spese vive nonché € 14.317,00 per compensi professionali oltre, spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Napoli il 31/10/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
8 9