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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Assegno ordinario di invalidità del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Legge n. 222/1984
SE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1939/2025 R.G. Affari Civili Registro Generale Contenziosi, discusso nel termine del giorno 30.05.2025, avente ad oggetto:
N. 1939/25
“Assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984”;
e vertente CRONOLOGICO tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. R. Ferrara del Foro di Salerno
[...]
in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo
REPERTORIO studio del difensore in Salerno, Via Palermo, n. 11;
N. _______________
Ricorrente n. 071/2025 R.B.Prev.
e
Discusso nel termine
in persona del del 30.05.2025 Controparte_1 con scambio di note scritte
Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; ex art. 137 ter cpc
Resistente
Deposito minuta
_________________
§§§
Nel termine fissato del giorno 30.05.2025, la parte ricorrente ha depositato le
Pubblicazione in data note scritte ex art. 127 ter cpc.
__________________
Giudizio n. 1939/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 25.03.2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984; 2) che la predetta Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto della parte
CP_ ricorrente a percepire l'assegno ordinario di inabilità; 2) Condannare l' al CP_ pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, all'odierna udienza il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio risulta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente, non costituita in giudizio, ma effettuata solamente in data 07.05.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente e fascicolo telematico di ufficio): pertanto, tale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è avvenuta tardivamente rispetto all'udienza fissata per il giorno 30.05.2025, cioè senza il rispetto del termine fissato di giorni 30 (trenta), nonostante la rituale comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di
Giudizio n. 1939/25 R.G. Cornetta c/o pag. 2 CP_1 discussione e del decreto per la trattazione scritta emessi dal Giudice del Lavoro (cfr. le ricevute della comunicazione a mezzo pec in data 02.04.2025, allegate al fascicolo telematico).
Peraltro, la parte ricorrente, pur avendo depositato le note scritte in data 08.05.2025, non ha nemmeno richiesto la concessione di un termine per la rinotifica del ricorso alla controparte (cfr. fascicolo telematico), né ha riferito alcunché circa la tardiva notifica effettuata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con Parte_1
ricorso depositato in data 25.03.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 30.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1939/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1