Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2141/2013 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Olbia Via Parte_1 C.F._1
Romana n. 43 presso lo Studio dell'avv. Simonetta Puggioni che lo rappresenta e difende,
ATTORE
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Olbia, alla Via CP_1 C.F._2
Angioy n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Leonesio del foro di Tempio Pausania, codice fiscale n. , che lo rappresenta e difende, C.F._3
CONVENUTO
E
(C.F. elettivamente domiciliato alla via Lazio n. 48, CP_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giannetto Mariane ( ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso,
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio i due fratelli, e Parte_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “I) Previo accertamento dell'entità e della CP_1
1
della comunione ereditaria, con la formazione di tre quote di pari valore, da attribuirsi a ciascuno degli aventi diritto, quantificando, altresì, l'entità degli eventuali conguagli. II)
Condannare i convenuti a consegnare all'attore i beni facenti parte delle quote a lui eventualmente attribuite, nonché al pagamento degli eventuali conguagli nella misura che verrà determinata in corso di causa. III) Condannare i convenuti, in proporzione alle quote spettanti all'attore, che verranno determinate in corso di causa, alla restituzione dei frutti civili percepiti derivanti dall'utilizzo esclusivo dei beni di causa, oltre rivalutazione e interessi. IV)
Porre le spese di divisione a carico della massa ereditaria e quelle del giudizio a carico dei convenuti.”.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- Di essere diventato proprietario pro indiviso con i suindicati fratelli a seguito del decesso del loro padre (avvenuto il 25.11.2005) e della loro madre Controparte_3
(avvenuto il 23.04.2009); CP_4
- Che l'asse ereditario ricomprendeva i seguenti beni: a. dell'immobile contraddistinto al
NCEU di Olbia al Foglio 6 n. 29 sito in località Rudalza S.P. Olbia-Golfo Aranci Km.
294 (cfr. all. n. 4 atto di citazione); b. dell'immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al Foglio 10 n. 690 sub 1 sito in Golfo Aranci via Dei Cormorani n. 8 (cfr. all. n. 5 atto di citazione); c. dell'immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al Foglio 10 n. 690 sub
2 sito in Golfo Aranci via Dei Cormorani n. 8 (cfr. all. n. 5 atto di citazione); d. dell'immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al Foglio 10 n. 202 sub. 1 sito in Golfo
Aranci via Dei Gabbiani n. 5 (cfr. all. n. 6 atto di citazione); e. dell'immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al Foglio 10 n. 202 sub. 2 sito in Golfo Aranci via Dei
Gabbiani n. 5 (cfr. all. n. 6 atto di citazione); f. del terreno iscritto al CT di
Pozzomaggiore al Foglio 62 n. 18 sito in Pozzomaggiore Agro;
g. dell'immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al Foglio 10 n. 204 sub. 3 sito in Golfo Aranci via Dei
Gabbiani 11 (cfr. all. n. 8 atto di citazione); h. dell'immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al Foglio 10 n. 204 sub. 4 sito in Golfo Aranci via Dei Gabbiani 11 (cfr. all. n.
8 atto di citazione);
- Di aver avuto la disponibilità del bene di cui al capo a) dal 2010 al 2011 e di averlo risistemato facendosi carico delle relative spese;
- di essere stato escluso dal godimento dei beni di cui alle lettere d), e), g), h) in quanto detenuti, fin dalla morte del loro padre, da il quale ha consentito alla CP_2
2 propria figlia, di vivere nell'immobile di cui alla lettera d), sito in via Parte_2
Dei Gabbiani 5, denominato “Capitan Joe” fin dal maggio 2013;
- di essere stato escluso dal godimento dei beni di cui alle lettere b), c) in quanto detenuti da fin dal novembre 2011, data in cui quest'ultimo ha sostituito la CP_1
serratura.
Costituitosi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “valutata comunque CP_2
l'assenza di contestazioni sul diritto alla divisione dei cespiti facenti parte della massa ereditaria. 1) previa individuazione e quantificazione della massa ereditaria e delle quote da ripartire tra i legittimi eredi pronunciare ordinanza che dispone la divisione dei beni mobili immobili indicati dall'attore in narrativa dell'atto di citazione con formazione di tre quote di cui una pari ad 1/3 di spettanza ciascuno;
2) disporsi i provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni di divisione come per legge, disponendo altresì l'assegnazione delle quote individuate o, in subordine, laddove la divisione non sia possibile, l'assegnazione dell'eventuale ricavato;
3) provvedere con sentenza come di giustizia sulle spese, diritti ed onorari della causa, da porsi come in espositiva o in subordine in prededuzione a carico della massa. 4) ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania la trascrizione della emananda sentenza.”.
Costituitosi, ha confermato l'esclusiva detenzione dei beni di cui alle CP_1
lettere d), e), g), h) da parte del fratello e ha negato sia che il fratello avesse CP_2 Pt_1 effettuato riparazioni e migliorie nell'immobile di cui alla lettera a), sia di averlo estromesso dal godimento del bene di cui alla lettera b). Infine, ha così concluso: “1) Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili elencati ai numeri 2 e 3 di cui all'espositiva dell'atto di citazione e comunque oggetto della presente causa, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia corrispondente ad 1/3 del tutto, secondo un comodo progetto divisionale. 2) In estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità di taluno dei beni ricadenti nella massa, ordinarne la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato)
e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (1/3
a testa). 3) Con spese, diritti ed onorari della causa, da porsi a carico della massa ereditaria.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU ed escussione testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Va premesso che le parti hanno dimostrato la loro qualità di eredi dei de cuius mediante il deposito del certificato dello stato di famiglia storico (doc. 2 attore) attestante la composizione del nucleo familiare.
3 Quanto alla questione sollevata da circa l'attribuzione della quota relativa CP_1
alle somme presenti nel libretto postale n. 1450747 intestato a “eredi di , CP_4
considerato che nulla è emerso in giudizio circa le somme in esso contenute, e considerato che nemmeno il progetto divisionale del CTU ha rilevato l'esistenza di eventuali somme da far confluire nella massa ereditaria, essa è da ritenersi infondata.
Quanto alla domanda avanzata da di restituzione dei frutti civili percepiti Parte_1 derivanti dall'utilizzo esclusivo dei beni di causa, va evidenziato che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi (cfr. Cass.
30451/2018).
Nel caso in disamina, dall'istruttoria espletata è emerso che ha usato in via CP_2
esclusiva alcuni degli immobili caduti in successione, tuttavia parte attrice nulla ha provato circa il fatto di aver tentato di godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impedito dal fratello. Del resto, nessun capitolo di prova era finalizzato a provare la suddetta circostanza e nessun teste ha riferito di tentativi da parte dell'attore di utilizzare i suddetti beni. Al contempo, a parte l'uso esclusivo da parte di non vi è prova che quest'ultimo CP_2
abbia percepito dei redditi dal loro utilizzo.
Relativamente ai beni posseduti in via esclusiva da invece, va CP_1
evidenziato che dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , da ritenersi Testimone_1
certamente attendibile in quanto indifferente alle parti in causa, non vi è prova che CP_1
abbia cambiato la serratura degli immobili detenuti. Inoltre, il teste ha riferito:
[...] CP_1
“mi ha lasciato qualche volta le chiavi perché i fratelli avrebbero potuto passare a
[...]
prenderle, questo per i primi anni successivi al 2011, comunque nessuno è mai passato a ritirarle”, a conferma del fatto che non c'è mai stata la volontà da parte dell'attore di godere del bene detenuto dal fratello.
Per tali ragioni, dunque, la domanda di restituzione dei frutti civili avanzata da parte attrice è da ritenersi infondata.
Quanto alla eccezione di usucapione dei beni posseduti in via esclusiva sollevata da nella comparsa conclusionale, si ritiene che essa sia inammissibile, poiché tardiva. CP_2
Passando alla divisione del compendio ereditario, il consulente, alla cui perizia si ritiene di poter aderire in quanto priva di vizi logico-giuridici idonei ad inficiarne il contenuto, dopo aver accertato l'entità della massa ereditaria e la divisibilità degli immobili in essa ricompresi,
4 ha proceduto alla redazione di un progetto divisionale mediante la formazione di tre quote di pari valore economico (euro 677.593,16) così formate:
QUOTA 1:
- Via Dei Cormorani - Piano Terra unità 1/1 €. 451.480,00
- Via Dei Cormorani - Residuo volumetrico 1/3 €. 115.545,00
- Loc Rudalza - ex cantoniera €. 58.488,98
- Pozzomaggiore - terreno €. 13.812,30
- monetizzazione da quota 2 €. 38.266,88
QUOTA 2:
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 2/1 €. 319.549,00
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 2/2 €. 103.411,00
- Via Dei Gabbiani - Residuo volumetrico 2/3 €. 94.865,40
- Via Dei Cormorani - Piano Primo unità 1/2 €. 250.967,10
- cessione volumetria quota 3 (mc. 252) €. -52.920,00
- monetizzazione a favore quota 1 €. -38.266,88
- monetizzazione a favore quota 3 €. -12,46
QUOTA 3:
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 3/1 (bar) €. 550.348,20
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 3/2 €. 22.862,50
- Via Dei Gabbiani - Residuo volumetrico 3/3 €. 51.450,00
- acquisizione volumetria quota 2 (mc. 252) €. 52.920,00
- monetizzazione da quota 2 €. 12,46.
Ai sensi dell'art. 729 c.c., l'assegnazione delle quote uguali va fatta mediante estrazione a sorte, salvo il caso di accordo tra i coeredi, accordo che nel caso in disamina non è stato raggiunto. Tale norma costituisce una garanzia contro ogni possibile favoritismo e non è quindi consentito al giudice di sostituire a tale criterio quello diverso dell'attribuzione.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., il quale prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, a seguito della presente sentenza – che assume natura di sentenza definitiva in considerazione del carattere meramente amministrativo ed esecutivo delle operazioni di sorteggio – si procederà al sorteggio tra le parti delle tre quote relative agli immobili di causa quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento. A ciò consegue che ove vi sia accordo tra le parti, ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio e all'emissione del decreto di
5 attribuzione definitiva, mentre nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione.
L'esito e la natura della causa rendono equa la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che sono attualmente in comunione tra le parti in causa i seguenti beni:
- Immobile contraddistinto in NCEU di Olbia al foglio 6 n. 29 sito in località
Rudalza S.P. Olbia - Golfo Aranci Km. 294;
- Immobile contraddistinto in NCEU di Olbia al foglio 10 n. 690 sub 1 sito in
Golfo Aranci via dei Cormorani n. 8;
- Immobile contraddistinto in NCEU di Olbia al foglio 10 n. 690 sub 2 sito in
Golfo Aranci via dei Cormorani n. 8;
- Immobile contraddistinto in NCEU di Olbia al foglio 10 n. 202 sub 1 sito in
Golfo Aranci via Dei Gabbiani n. 5;
- Immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al foglio 10 n. 202 sub 2 sito in
Golfo Aranci via Dei Gabbiani n. 5;
- Terreno iscritto al catasto terreni di Pozzomaggiore al foglio 62 n. 18, sito in agro di Pozzomaggiore;
- Immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al foglio 10 n. 204 sub 3 sito in
Golfo Aranci via Dei Gabbiani n. 11;
- Immobile contraddistinto al NCEU di Olbia al foglio 10 n. 204 sub 4 sito in
Golfo Aranci via Dei Gabbiani n. 11;
2) dispone lo scioglimento della comunione esistente sui beni immobili di cui al superiore punto 1 mediante estrazione a sorte delle tre quote così come individuate dal CTU nella sua relazione depositata in data 14.11.2017:
• QUOTA 1:
- Via Dei Cormorani - Piano Terra unità 1/1 €. 451.480,00;
- Via Dei Cormorani - Residuo volumetrico 1/3 €. 115.545,00;
- Loc Rudalza - ex cantoniera €. 58.488,98;
- Pozzomaggiore - terreno €. 13.812,30;
- monetizzazione da quota 2 €. 38266,88;
6 • QUOTA 2:
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 2/1 €. 319.549,00;
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 2/2 €. 103.411,00;
- Via Dei Gabbiani - Residuo volumetrico 2/3 €. 94.865,40;
- Via Dei Cormorani - Piano Primo unità 1/2 €. 250.967,10;
- cessione volumetria quota 3 (mc. 252) €. -52.920,00;
- monetizzazione a favore quota 1 €. -38.266,88;
- monetizzazione a favore quota 3 €. -12,46;
• QUOTA 3:
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 3/1 (bar) €. 550.348,20;
- Via Dei Gabbiani - Piano Terra unità 3/2 €. 22.862,50;
- Via Dei Gabbiani - Residuo volumetrico 3/3 €. 51.450,00;
- acquisizione volumetria quota 2 (mc. 252) €. 52.920,00;
- monetizzazione da quota 2 €. 12,46;
3) dispone che il sorteggio delle quote tra le parti, come sopra individuate, sia effettuato a seguito di apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione;
4) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
5) spese di lite integralmente compensate;
6) pone definitivamente a carico di tutte e tre le parti, nella misura di 1/3 ciascuna, le spese della CTU liquidate con separato decreto.
Tempio Pausania, 13/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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