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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5513/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5513/2020 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO e dell'avv. ROSANIA DANILO ( ) Corso Garibaldi 10 71121 Foggia, elettivamente domiciliato in Via Torelli, 4 C.F._1
71121 Foggia presso il difensore avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
e (C.F. ,
[...] Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. DERIU ANTONELLA e dell'avv. DI MARTINO MAURO ( VIA PERGOLESI 6 MILANO;
C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._6 CP_5 C.F._7
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 12
C.F. ), Controparte_7 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CASCELLA GIANLUCA elettivamente domiciliato in VIA PIOPPAINO 20/E 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. CASCELLA GIANLUCA
ZO AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela in epigrafe conveniva le persone in epigrafe, già membri del CdA ( e e del collegio sindacale ( anche CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 quale erede di e della società in bonis, per ivi sentire accogliere le seguenti Per_2 Persona_3 conclusioni: «1. – accertare e dichiarare la responsabilità, anche solidale, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita per la violazione degli artt. 2390, 2391, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2447, 2484, 2485 e 2486 c.c., nonché dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
2. – accertare e dichiarare che tutti i danni patrimoniali arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali costituiscono conseguenza diretta ed esclusiva delle condotte commissive e omissive meglio descritte in narrativa;
3. – accertare e dichiarare che il danno arrecato dai convenuti alla società, ai soci e ai creditori sociali è determinabile nell'importo di € 4.467.167,00, in applicazione del criterio dei c.d. “netti patrimoniali” e per le ragioni specificamente illustrate nella narrativa che precede, ovvero nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto giusto a seguito degli accertamenti del caso ovvero sulla base di un diverso criterio di quantificazione, ovvero ancora su base equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
4. – per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_1 istante, a titolo di risarcimento dei danni causati dalle loro condotte, della somma pari ad €
4.467.167,00, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa. Importi in ogni caso maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'evento dannoso sino al soddisfo;
5. – in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, compensi professionali compresi, oltre accessori di legge». Si costituivano e eccependo la prescrizione dell'azione e Controparte_1 Controparte_2 contestando la domanda attorea in merito alla ricostruzione dei fatti, alla mancanza di nesso di causalità tra condotte contestate e danno, nonché all'eccessiva quantificazione del danno. I convenuti hanno chiesto la chiamata in causa dei rispettivi terzi garanti, la per il Controparte_6 CP_1
e la per la Controparte_7 CP_2
Con successiva comparsa del 24.2.2021 si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
che ha contestato la domanda di garanzia sotto vati profili, mentre nei confronti Controparte_7 della Controparte_6
Il ha successivamente rinunciato alla domanda di garanzia nei confronti di CP_1 Controparte_6 chiamata in causa e non costituita.
[...]
Istruita la causa mediante CTU e gli interrogatori formali deferiti dalla curatela e dalla terza chiamata su tutti i capitoli indicati nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° Controparte_12 comma, n. 2, c.p.c., parte attrice concludeva per la condanna al pagamento della somma già indicata ovvero, in via gradata, dell'importo di € 2.979.180,99, così come determinato dalla relazione di CTU, ovvero ancora su base equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.; richiamava nuovamente le osservazioni alla relazione di CTU formulate dal consulente di parte della curatela, dott. , il Per_4 quale contestava la variazione al ribasso del danno risarcibile (nella misura specifica di € 249.397,65), non condividendo l'inclusione dell'eventuale compenso dell'organo liquidatorio tra i costi del “passivo inerziale”; insisteva infine nell'istanza di prova testimoniale formulata nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.».
Le altre parti costituite concludevano in conformità con gli atti precedenti.
La causa passava così in decisione ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
pagina 3 di 12 In primo luogo va dichiarata la contumacia degli amministratori Controparte_3 CP_4
e che peraltro non sono comparsi a rendere l'interrogatorio formale deferito
[...] CP_5 loro, benchè ritualmente avvisati.
La domanda principale è fondata, per quanto di ragione.
Non è in discussione che il Tribunale di Foggia con sentenza n. 40 del 16.4.2015 dichiarava il fallimento della con sede in Poggio Imperiale (FG). La Parte_2 curatela svolgeva accertamenti a mezzo di un proprio consulente, che a suo dire facevano emergere atti di mala gestio a carico di:
o nominato con atto del 28.10.2013, consigliere con funzioni di presidente in Controparte_3 sostituzione del dimissionario rag. Persona_5
o nominata con atto del 27.10.2012, consigliere;
CP_5
o nominata con atto del 6.3.2013, consigliere in sostituzione del dimissionario Controparte_4
; Persona_6 nonché del collegio sindacale, che al momento della dichiarazione di fallimento era composto da:
deceduto il 9.2.2019, presidente;
e . Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Si premette che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, 2° comma, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale;
tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (ex plurimis, Cass. 4.12.2015, n. 24715). Quanto a quest'ultimo profilo, è ius receptum che l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di società fallita promossa dal curatore ex art. 146 l.fall. si prescrive in cinque anni, salvo che non trovi applicazione il più lungo termine di prescrizione ex art. 2947, 3° comma, c.c. se il fatto costitutivo della responsabilità sia considerato dalla legge come reato. D'altra parte il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la dichiarazione d'insolvenza quale momento in cui è oggettivamente percepibile dai creditore l'incapienza patrimoniale della società, salvo che non si provi da questi ultimi la anteriorità di tale situazione (Cass. 22.10.2020, n. 23171). Ne consegue che la presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo del termine prescrizionale con la sentenza dichiarativa di fallimento (o di liquidazione giudiziale) può essere vinta solo in presenza della prova, piena ed esauriente, di fatti sintomatici di assoluta evidenza che impongano di retrodatare la oggettiva percepibilità dell'incapienza patrimoniale da parte dei creditori sociali.
Si noti che allorché sia contestata agli organi sociali la condotta di illegittima prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita del capitale, il termine prescrizionale non decorre dalla data della percepibilità dell'insufficienza patrimoniale, ma dal momento in cui detta attività è cessata e l'evento danno (aggravamento dell'insufficienza patrimoniale) si è consumato, quindi dall'apertura (ritardata) della liquidazione (Trib. Milano 22.1.2015, in Società, 2016, 609).
Nel caso di specie, il dies a quo per il computo della prescrizione quinquennale coincide con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (16.4.2015). In sostanza, da un lato, essendo stata contestata dalla curatela (e acclarata in sede istruttoria - v. la relazione di CTU) l'indebita prosecuzione della gestione non conservativa della società, nonostante la perdita del capitale sociale, il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità non può che computarsi a far data dalla dichiarazione di fallimento, ossia dal momento in cui ha cessato di prodursi l'aggravamento dell'esposizione debitoria della società; dall'altro solo con la dichiarazione di fallimento la situazione di “insufficienza patrimoniale” della società è divenuta oggettivamente percepibile all'esterno, in pagina 4 di 12 mancanza di fatti anteriori che abbiano fornito ai creditori e ai terzi elementi contabili dai quali desumere lo stato di irreversibile dissesto dell'impresa.
Gli amministratori e i sindaci sono rimasti in carica fino alla dichiarazione di fallimento, agli effetti dell'art. 2393, 4° comma, c.c..
Nel merito, quanto all'organo amministrativo si osserva che nel sistema vigente gli amministratori sono responsabili del loro operato nei confronti della società (artt. 2392-2393 c.c.), dei creditori sociali
(art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci e dei terzi (art. 2395 c.c.).
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, con conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati, nel caso in cui non adempiano i doveri, imposti loro dalla legge e dallo statuto, con l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori rispondono, dunque, non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» e, quindi, sostanzialmente la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., 2° comma, ragguagliata alle circostanze del caso. La responsabilità degli amministratori verso la società è di natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la conseguenza che la società che agisce è tenuta a provare esclusivamente l'esistenza di un danno imputabile ad inadempimento e non anche la colpa degli stessi, incombendo conseguentemente, in capo agli amministratori, al fine di andare esenti da responsabilità o di attenuare la stessa, l'onere di fornire la prova di assenza di colpa o di nesso causale tra condotta e danno. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore sebbene non possa investire le sue scelte di gestione può concernere l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle condizioni.
Nella specie si rileva che il CTU ha correttamente accertato al dicembre 2014, il momento della totale erosione del capitale sociale (quando il patrimonio netto risulta negativo per Euro 1.334.632,07), a partire dal quale l'organo amministrativo della società avrebbe dovuto: a) predisporre una relazione sulla situazione economica e patrimoniale della società, comunicarla all'organo di controllo e depositarla presso la sede sociale per permette ai soci di esaminarla;
b) convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale, il riassorbimento delle perdite o il rinvio della decisione all'esercizio successivo. Nessuna di tali deliberazioni è stata tempestivamente adottata e la società ha proseguito con la ordinaria attività. Va anche considerata la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla curatela, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Quanto ai sindaci si osserva in generale che sia il testo previgente dell'art. 2407 c.c. sia quello recentemente novellato prevedono che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni, nonché tenuti a conservare il segreto su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza a causa del loro ufficio. Trattasi (comma 1) di una responsabilità esclusiva del collegio sindacale, giacché in questi casi la produzione dell'evento dannoso è direttamente riportabile alla condotta dei sindaci a prescindere dalla sussistenza di un concorrente comportamento illecito da parte degli amministratori.
La modifica di cui alla l. 14 marzo 2025, n. 35, ha inciso sul secondo comma, eliminando la previsione secondo cui i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Il testo previgente prevedeva infatti una responsabilità dei sindaci solidale per fatto proprio con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Tale ipotesi di responsabilità concorrente, che si distingueva dall'ipotesi di responsabilità esclusiva prevista dal 1° comma dell'articolo in questione, è relativa ad atti compiuti dagli amministratori ma fonda il suo presupposto in una negligenza propria del sindaco consistente, appunto, nel non aver compiutamente vigilato.
pagina 5 di 12 In luogo di essa si prevede ora che i sindaci che violino i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito: si limita così il danno risarcibile e non la responsabilità in sé e per sé considerata. È stato infine aggiunto all'art. 2407 un ultimo comma, ai sensi del quale l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno: allineando la disciplina di cui trattasi a quella sulla responsabilità del revisore legale.
In definitiva, secondo il testo abrogato dell'art. 2407 c.c., l'ipotesi di responsabilità dei sindaci presuppone il concorso dei seguenti elementi:
• comportamento illegittimo degli amministratori;
• produzione di un danno economicamente quantificabile conseguenza dell'atto o omissione degli amministratori;
• violazione degli obblighi incombenti sui sindaci ossia una mancata o carente azione di vigilanza da parte dell'organo di controllo;
• rapporto di causalità fra mancato controllo da parte dei sindaci e il danno subito dalla società e/o dai terzi;
• evitabilità del danno attraverso l'utilizzo della diligenza professionale richiesta ai sindaci.
Si deve ritenere altresì che alle stesse conclusioni si perviene con la nuova formulazione del secondo comma, al netto di eventuali questioni sulla sopravvivenza della solidarietà sollevate da dottrina minoritaria. Infatti non si può fare a meno di ritenere che la responsabilità dei sindaci resta pur sempre concorrente con quella degli amministratori, in considerazione dell'unicità del fatto lesivo e dell'unicità del danno conseguente: la responsabilità dei sindaci discende infatti dall'inadempimento ai doveri di vigilanza e controllo prescritti dagli artt. 2403-2406 c.c., art. 25- octies e art. 37 del Codice della crisi.
Essa sorge dal mancato adempimento da parte dei sindaci dei doveri di vigilanza e controllo cui sono tenuti, con la conseguenza che un tale comportamento ha reso possibile o comunque non ha contrastato la causazione del danno da parte degli amministratori per non corretta amministrazione e gestione della società. Se le norme violate rispettivamente dagli amministratori e dai sindaci sono diverse, resta pur sempre l'unicità del danno e del fatto lesivo (artt. 1292 e 2055 c.c.).
Nel caso in esame è dirimente il comportamento totalmente omissivo tenuto dai sindaci in quanto dalla lettura dei verbali e delle relazioni del collegio sindacale non vi è traccia di alcuna segnalazione e raccomandazione rivolta dal collegio sindacale all'organo amministrativo ovvero un qualsivoglia intervento sostitutivo in relazione alle condotte degli amministratori, anche e soprattutto in relazione all'illegittima prosecuzione dell'attività in un'ottica conservativa attesa l'erosione del capitale a far data dal momento indicato e dalla assoluta assenza/insufficienza di un fondo svalutazione crediti. I sindaci non potevano non conoscere la situazione e d'altra parte anche le risposte offerte in sede di interrogatorio formale hanno contribuito, sia pure senza esplicita e piena confessione, a far comprendere il contesto di sostanziale inerzia dell'organo di controllo. Né si può sostenere semplicisticamente che l'organo di controllo non aveva elementi per essere a conoscenza della svalutazione dei crediti commerciali avvenuta il 31.12.2012 per il considerevole importo di Euro 2.171.559,02, attesa la mancata indicazione della circostanza nella nota integrativa del bilancio al 30.06.2013. Infatti come ha ricordato anche il CTU, a prescindere dalla cadenza delle verifiche, il contenuto delle attività di ogni verifica può essere a priori definito tenuto conto degli obblighi specifici e richiesti dalla legge per il collegio sindacale:
➢ vigilare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della società;
➢ vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e sull'adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo contabile, così come degli obblighi specifici per il revisore e/o collegio sindacale con il controllo contabile previsti dalla legge;
➢ verificare la regolare tenuta della contabilità;
➢ verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. pagina 6 di 12 Resta ed appare dirimente il fatto che l'ultimo verbale di verifica risale al 28.4.2011.
Né può essere messo in dubbio il nesso di causalità: se i sindaci si fossero comportati secondo i doveri professionali la società avrebbe reagito tempestivamente adottando tutti gli accorgimenti e misure previsti per legge evitando così la dispersione del capitale sociale. Ciò detto, in punto di quantificazione del danno l'attuale art. 2486 c.c. risolve il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettiva difficoltà di quantificare il danno prevedendo un criterio principale di determinazione del danno riconducibile al criterio della cd. differenza tra patrimoni netti e un criterio residuale, quello della differenza tra attivo e passivo fallimentare, previsto espressamente dal legislatore in caso di attivazione di procedura concorsuale e di scritture contabili mancanti o nel caso di scritture o irregolari o altre regioni che rendano impossibile determinare i netti patrimoniali. Il criterio dei netti patrimoniali comporta una comparazione tra la situazione patrimoniale alla data di ritenuta perdita del capitale sociale e la situazione patrimoniale fallimentare, considerando quale pregiudizio imputabile la differenza negativa che si registra, al netto degli oneri che sarebbero comunque maturati in caso di immediata messa in liquidazione della società e delle conseguenze che non avrebbero potuto essere soggettivamente percepite da parte di un diligente amministratore o sindaco.
Si deve ritenere, secondo le migliori pratiche peritali, che ove si contesti ad amministratori e sindaci l'aggravamento del dissesto, non si dovrebbe cercare, ad ogni costo, una regola di calcolo generale, ma occorre procedere, anche su base equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ad una simulazione di
“liquidazione virtuale”, accertando se e quali oneri passivi sarebbero comunque maturati anche in caso di tempestivo arresto dell'attività aziendale, onde calcolare esattamente il pregiudizio da indebita prosecuzione e collegarlo causalmente alla condotta dei soggetti ritenuti responsabili.
Tutto ciò premesso, il CTU ha quantificato il danno secondo i criteri di cui sopra, considerando anche che l'art. 2486, co. 3, c.c. prevede che dai “netti patrimoniali” debbano essere “detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”. Ne consegue che dall'incremento del deficit patrimoniale (i.e. Patrimonio netto negativo) come già calcolato dovrà essere detratto il passivo cosiddetto “inerziale”, ossia i costi che comunque la società avrebbe sostenuto anche nella fase liquidatoria, ove tempestivamente disposta.
Detraendo così correttamente i costi che la società avrebbe sostenuto anche ove fosse stata posta in liquidazione, si giunge da parte del CTU ad una liquidazione di € 2.979.180,99, pari alla differenza tra il danno causato dall'illegittima gestione non conservativa (€. 3.301.865,43) e il c.d. “passivo inerziale”, ossia i costi da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione (€322.684,09)
E' sorta questione in quanto la riduzione del quantum risarcitorio operata dal CTU è stata contestata dalla Curatela mediante le osservazioni del consulente di parte, il quale non ha condiviso l'inclusione dell'eventuale compenso dell'organo liquidatorio, nella misura specifica di € 249.397,65, tra i costi del cosiddetto “passivo inerziale”. L'eccezione della curatela è fondata. Infatti, trattasi di onere mai sostenuto dalla società, né tantomeno mai deliberato dell'assemblea dei soci, mentre solo la specifica delibera assembleare può costituire la fonte dell'obbligazione patrimoniale e l'assenza della stessa comporta la non spettanza del compenso.
Dunque il danno va definitivamente liquidato in tenendo conto della differenza tra il patrimonio netto al 31.03.2015 (€. -7.729.179,58) ed il patrimonio netto al 31.01.2014 (€. -4.427.314,15), pari ad € 3.301.865,43, da cui detrarre il c.d. passivo inerziale.
Accedendo alla tesi della curatela, i costi di liquidazione da considerare nell'abbattimento del danno addebitabile ai convenuti indicati dallo scrivente devono essere decurtati dell'importo relativo al compenso all'organo liquidatorio, quantificato in Euro 249.397,65 e pertanto alla luce della variazione da apportare il danno addebitabile ai convenuti risulta essere di Euro 3.228.578,64, pari alla differenza pagina 7 di 12 tra il danno causato dall'illegittima gestione non conservativa (€. 3.301.865,43) e il cosiddetto “passivo inerziale”, ossia i costi da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione quantificati dal CTP correttamente in € 73.286,44.
In ordine al quantum debeatur riferito ai sindaci, fermo restando quanto già specificato in via generale ordine all'entità del danno prodotto nella specie, i convenuti invocano l'applicazione della novella con la quale è stato modificato l'art. 2407 c.c. facendo riferimento specifico al precedente del giudice monocratico di questo tribunale (nella specie giudice monocratico del sequestro conservativo) che ha ritenuto di applicare la limitazione di responsabilità prevista dalla nuova normativa (ord. 24 aprile
2025, n. 22375). Atteso che le condotte in questa sede contestate si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o attraverso altri meccanismi giuridici.
La legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12.4.2025 e quindi nelle more della precisazione delle conclusioni di questo procedimento, ha riformulato il secondo comma dell'art. 2407, cassando la previsione secondo cui i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Si prevede ora che i sindaci che violino i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito.
Secondo autorevole dottrina, andrebbe intanto valorizzato il fatto che non è stata disposta una disciplina transitoria e che, trattandosi di istituto di diritto sostanziale, si deve escludere che la nuova disciplina possa applicarsi ai fatti illeciti o agli inadempimenti i cui effetti dannosi si siano verificati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. In questa ipotesi, anche ammettendo che si tratti di una previsione esclusivamente e latamente procedimentale destinata a dettare solo un criterio di liquidazione, non è detto che per ciò solo si debba trarre la conclusione che si sia in presenza di un istituto processuale, perché l'accertamento e la quantificazione del danno continuano a costituire oggetto del giudizio: è soltanto sopravvenuto un limite al diritto risarcitorio spettante al danneggiato, ma a quel diritto sorge, in capo al danneggiato, contemporaneamente al pregiudizio e, “trattandosi di un diritto ormai acquisito nella sua pienezza, il sopravvenire di una norma che lo escluda o lo limiti non dovrebbe poterlo intaccare, perché, in difetto di una diversa disposizione, le leggi operano solo per l'avvenire”. In altre parole, una volta che la fattispecie generativa di responsabilità si sia perfezionata, opererebbe il regime risarcitorio vigente, che non può essere modificato da una normativa successiva prima di regime transitorio. Altrettanto autorevole è poi la dottrina che ha ritenuto che non è dirimente il riferimento al simile criterio di quantificazione del danno introdotto nel 2019 dal novellato art. 2486, che la S.C. (Cass. Civ.
28 febbraio 2024, n. 5252) ha interpretato nel senso che “il terzo comma dell'art. 2486 cod. civ., aggiunto dall'art. 378 del D.Lgs. n. 14 del 2019, può essere definito come norma latamente (anche se non propriamente) processuale: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori”. Si assume che la norma avrebbe semplicemente recepito un consolidato orientamento della giurisprudenza, senza quella soluzione di continuità che implica invece il meccanismo introdotto dalla novella di cui all'art. 2407 c.c.. D'altra parte si sostiene che anche la stessa qualificazione di regola procedimentale (in senso lato) dell'istituto in questione parrebbe piuttosto dubbia, poiché qui si tratta di conformare il diritto del creditore e l'obbligo del debitore, concorrendo a definire l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria alterando il contenuto di entrambi, come avviene in tema di massimali assicurativi.
pagina 8 di 12 Tuttavia le pur autorevoli ed argomentate tesi fin qui esposte non convincono del tutto il collegio, occorrendo invece un cambio di prospettiva interpretativa. L'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti costituisce regola per le sole norme processuali, avendo la Suprema Corte da tempo chiarito che “nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio” ( Si veda Cass. Sez. III, n. 3688/2011). Infatti quand'anche si propenda per la qualificazione di norma sostanziale, non è di ostacolo alla sua applicazione il condivisibile principio di legittimità secondo cui «in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis", rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale». (Cass. Sez. III, n.28994/2019; Cass. n. 15652 del
12/08/2004). Nel caso di specie non è prevista espressamente, come si è detto, l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, né la stessa si desume in via interpretativa.
Tuttavia in ordine agli effetti dell'irretroattività della norma sostanziale, la Suprema Corte, con articolata pronuncia, ha tuttavia chiarito che: Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l'atto generatore d'un rapporto generatore già avvenuto o compiuto prima dell'entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, secondo la nota teoria dei facta preterita (così Sez. 3, Sentenza n. 3231 del 03/04/1987, con ampia e limpida motivazione;
nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 5.11.2021; Sez. L, Sentenza n. 20680 del
13.10.2016). In sostanza, un conto è il fatto generatore della responsabilità, che non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento, perché verrebbero disconosciuti effetti già verificatisi ( si pensi alla disciplina introdotta dalla c.d. Legge Gelli Bianco, che ha qualificato come extracontrattuale alcune forme di responsabilità dei sanitari, in passato ritenuta contrattuale, con mutamento del regime probatorio e rischio di preclusioni per la parte nei giudizi in corso, in tal senso Cass. 28994/2019); altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all'atto del loro accertamento.
Nel caso di specie, quindi, ferma l'applicazione della disciplina sostanziale dell'epoca di commissione dell'illecito quanto ai suoi elementi costitutivi, non potendo il fatto generatore della responsabilità essere disciplinato da una disposizione successiva, l'accertamento e la liquidazione del danno non può che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il riformato art.2407 c.c. costituisce antecedente normativo. L'introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile disciplina, quindi, una situazione che viene ad esistere all'atto della liquidazione giudiziale e di cui non può non tenersi conto quale norma preesistente.
Tale principio risulta applicato con chiarezza in precedenti risalenti nei seguenti termini: Qualora nelle more del giudizio di primo grado instaurato da un cliente per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati e non affidati allo albergatore, sia entrato in vigore il
pagina 9 di 12 nuovo testo dell'art. 1784, comma primo, cod. civ. (che, modificato dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita ed il deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, da lire duecentomila a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo), va applicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare solo un effetto non ancora esaurito (l'ammontare del risarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in causa, senza trovare deroga nell'art. 1785 - quinquies cod. civ.
(anch'esso introdotto nelle more dall'art. 3 della legge n. 316 del 1978 e secondo cui le norme in tema di deposito alberghiero "non si applicano ai veicoli ed alle cose lasciate negli stessi") al quale, invece incidendo sul fatto generatore del rapporto, non può riconoscersi efficacia retroattiva, a norma dell'art. 11 delle preleggi. ( V 3202/76, mass n 381989; V 271/73, mass n 362134; contra 4468/81, mass n 415177). Nello stesso senso: “Con riguardo a fabbricati realizzati senza concessione edilizia, e per i quali non sia intervenuta sanatoria, secondo le previsioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la sanzione di nullità degli atti traslativi, posta dall'art. 40 di tale legge, si traduce in preclusione all'esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita "ex" art. 2932 cod. civ.. Detta preclusione opera pure nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge, in considerazione dell'applicabilità dello "ius superveniens" rispetto agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente” ( Cass. n.
13024/1992). D'altra parte non è ammissibile l'istanza di parte attrice volta ad aprire una nuova fase istruttoria al fine di dimostrare il dolo dei sindaci al fine di escludere per difetto di meritevolezza l'applicazione del massimale di responsabilità.
Infatti la deduzione dei fatti è stata già compiutamente espletata, nei termini di legge, da parte attrice e sarebbe certamente contrario a tutti i principi, anche di ragionevole durata del processo, introdurre una nuova narrazione dei fatti al solo fine di aggirare ex post l'applicazione della novella intervenuta.
Appare poi manifestamente infondata la sollevata (nelle memorie di replica) questione di legittimità costituzionale della novella dell'art. 2407 c.c.. Infatti, la scelta legislativa contiene finalità che vanno al di là della semplice convenienza normativa o politica, sicchè a poco vale sollevare questioni di irragionevole disparità di trattamento tra sindaci e revisori dei conti o di irragionevole equiparazione del trattamento delle azioni risarcitorie della società, dei soci e dei creditori. Ancor meno convincente risulta la lamentata lesione dell' art. 24, 1° e 2° comma, Cost., per l'irragionevole limitazione del diritto di azione e del diritto alla difesa derivante da una indimostrata e generica “somma difficoltà” di provare la natura dolosa delle condotte, per non dire dell'asserita violazione dell' art. 41, 2° comma, Cost., in relazione al fatto che il controllo di legalità nelle società commerciali, e segnatamente nelle società per azioni, è precipuamente rivolto alla tutela dei traffici commerciali e dei mercati e alla realizzazione dell'utilità sociale dell'iniziativa economica privata: non è qui messa in discussione l'illiceità delle condotte che incidono sul controllo di legalità ma solo il trattamento risarcitorio delle medesime.
Ne consegue allora l'accoglimento della domanda nel limite previsto dalla normativa sostanziale vigente di cui al novellato art. 2407 c.c..
Il limite massimo applicabile recentemente introdotto prevede allora un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
Vero è che nel caso di specie il compenso non risulta affatto “percepito”: tuttavia la novella è oggetto di prevalente e condivisibile interpretazione per cui a far operare la limitazione di responsabilità non è necessaria l'effettiva percezione delle somme, dovendosi dare interpretazione estensiva al termine usato del legislatore.
Il compenso del collegio sindacale risulta dalla CTU essere pari ad Euro 15.838,16 annui, sicché ne consegue, secondo la nuova norma, la limitazione ad € 190.057,92 secondo la stima da ultimo pagina 10 di 12 invocata dalla difesa convenuta e non contestata specificamente. Il tetto così definito è comprensivo anche degli accessori per evidenti ragioni legate alla ratio normativa: se si adottasse l'opposta interpretazione la limitazione legale rischierebbe di essere in gran parte vanificata dalla durata stessa del processo, di cui il danneggiato non ha piena disponibilità.
La domanda di garanzia residua va rigettata. La polizza invocata copriva il periodo 31.12.2019-31.12.2020, mentre, come si è visto, i fatti dannosi si erano verificati già alla fine del 2013 ed il fallimento è del 2015. Pertanto, a parte l'omessa denuncia del sinistro, il rischio derivante da eventi quali quello di cui si discute è espressamente escluso dalla polizza (Rischi esclusi dall'Assicurazione: Art. 27 - Cap. 3), ove si stabilisce che "Sono altresì esclusi i sinistri relativi alle attività svolte dall in qualità di Parte_3 membro del Collegio dei Sindaci ( o componente Consiglio di Amministrazione di società le Per_7 quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione non volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta".
Per di più opportunamente osserva la compagnia che essendo la garanzia prestata secondo lo schema claims made, essa opera solo per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Parte_3
e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l Parte_3 non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso, escludendosi quindi la copertura ove sussista una previous knowledge. E che nel caso di specie sussisteva e sussiste, indiscutibilmente, una previous knowledge è dimostrato da: a)-situazione patrimoniale critica della società; b)-omesse verifiche sindacali;
c)-intervenuto fallimento. Nel caso di specie, la in CP_2 qualità di professionista qualificato, non poteva ignorare i seguenti elementi, ovvero: 1)-L'obbligo di comunicare all'assicuratore le circostanze rilevanti per la valutazione del rischio;
2)-La necessità di dichiarare situazioni di potenziale responsabilità professionale;
3)-L'importanza delle informazioni omesse per la formazione del consenso dell'assicuratore. Né vale assumere di non aver mai avuto notizia del fallimento, atteso che i sindaci sono rimasti in carica fino a quel momento, per quanto consta. D'altra parte dal momento del fallimento al momento della stipula della polizza sono trascorsi alcuni anni e non è possibile che i sindaci non abbiano avuto alcuna notizia di un evento così singolare, se non altro ai fini del loro compenso.
Ogni altra questione è assorbita. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 669 octies comma 3 c.p.c.. Le spese lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza quanto alla domanda principale ed alla domanda di garanzia.
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.786,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.136,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 22.872,00
Fase decisionale, valore medio: € 13.542,00
Compenso tabellare (valori medi) € 49.336,00
Le spese di CTU restano a carico dei convenuti in solido come già liquidate.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
[...
così dispone: 1) Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti amministratori in solido, al Controparte_3 Controparte_4 CP_5 risarcimento del danno in favore della curatela per la somma di Euro 3.228.578,64, oltre danno da svalutazione secondo ISTAT dalla data del fallimento ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al saldo;
condanna i sindaci convenuti e Controparte_1
in solido tra loro e con gli amministratori suddetti, al risarcimento del danno Controparte_2 in favore della curatela per la minor somma di Euro 190.057,92, oltre interessi legali dalla data di questa decisione al saldo;
2) Rigetta la domanda di garanzia proposta dalla dichiara cessata la materia del Parte_4 contendere quanto alla domanda di garanzia del CP_1
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della curatela, che liquida in € 49.336,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia che liquida nello stesso Parte_4 importo e medesimi accessori;
le spese di CTU restano a carico dei convenuti in solido come già liquidate;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 30 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5513/2020 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO e dell'avv. ROSANIA DANILO ( ) Corso Garibaldi 10 71121 Foggia, elettivamente domiciliato in Via Torelli, 4 C.F._1
71121 Foggia presso il difensore avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
e (C.F. ,
[...] Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. DERIU ANTONELLA e dell'avv. DI MARTINO MAURO ( VIA PERGOLESI 6 MILANO;
C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._6 CP_5 C.F._7
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 12
C.F. ), Controparte_7 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CASCELLA GIANLUCA elettivamente domiciliato in VIA PIOPPAINO 20/E 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. CASCELLA GIANLUCA
ZO AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela in epigrafe conveniva le persone in epigrafe, già membri del CdA ( e e del collegio sindacale ( anche CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 quale erede di e della società in bonis, per ivi sentire accogliere le seguenti Per_2 Persona_3 conclusioni: «1. – accertare e dichiarare la responsabilità, anche solidale, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita per la violazione degli artt. 2390, 2391, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2447, 2484, 2485 e 2486 c.c., nonché dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
2. – accertare e dichiarare che tutti i danni patrimoniali arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali costituiscono conseguenza diretta ed esclusiva delle condotte commissive e omissive meglio descritte in narrativa;
3. – accertare e dichiarare che il danno arrecato dai convenuti alla società, ai soci e ai creditori sociali è determinabile nell'importo di € 4.467.167,00, in applicazione del criterio dei c.d. “netti patrimoniali” e per le ragioni specificamente illustrate nella narrativa che precede, ovvero nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto giusto a seguito degli accertamenti del caso ovvero sulla base di un diverso criterio di quantificazione, ovvero ancora su base equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
4. – per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_1 istante, a titolo di risarcimento dei danni causati dalle loro condotte, della somma pari ad €
4.467.167,00, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa. Importi in ogni caso maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'evento dannoso sino al soddisfo;
5. – in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, compensi professionali compresi, oltre accessori di legge». Si costituivano e eccependo la prescrizione dell'azione e Controparte_1 Controparte_2 contestando la domanda attorea in merito alla ricostruzione dei fatti, alla mancanza di nesso di causalità tra condotte contestate e danno, nonché all'eccessiva quantificazione del danno. I convenuti hanno chiesto la chiamata in causa dei rispettivi terzi garanti, la per il Controparte_6 CP_1
e la per la Controparte_7 CP_2
Con successiva comparsa del 24.2.2021 si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
che ha contestato la domanda di garanzia sotto vati profili, mentre nei confronti Controparte_7 della Controparte_6
Il ha successivamente rinunciato alla domanda di garanzia nei confronti di CP_1 Controparte_6 chiamata in causa e non costituita.
[...]
Istruita la causa mediante CTU e gli interrogatori formali deferiti dalla curatela e dalla terza chiamata su tutti i capitoli indicati nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° Controparte_12 comma, n. 2, c.p.c., parte attrice concludeva per la condanna al pagamento della somma già indicata ovvero, in via gradata, dell'importo di € 2.979.180,99, così come determinato dalla relazione di CTU, ovvero ancora su base equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.; richiamava nuovamente le osservazioni alla relazione di CTU formulate dal consulente di parte della curatela, dott. , il Per_4 quale contestava la variazione al ribasso del danno risarcibile (nella misura specifica di € 249.397,65), non condividendo l'inclusione dell'eventuale compenso dell'organo liquidatorio tra i costi del “passivo inerziale”; insisteva infine nell'istanza di prova testimoniale formulata nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.».
Le altre parti costituite concludevano in conformità con gli atti precedenti.
La causa passava così in decisione ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
pagina 3 di 12 In primo luogo va dichiarata la contumacia degli amministratori Controparte_3 CP_4
e che peraltro non sono comparsi a rendere l'interrogatorio formale deferito
[...] CP_5 loro, benchè ritualmente avvisati.
La domanda principale è fondata, per quanto di ragione.
Non è in discussione che il Tribunale di Foggia con sentenza n. 40 del 16.4.2015 dichiarava il fallimento della con sede in Poggio Imperiale (FG). La Parte_2 curatela svolgeva accertamenti a mezzo di un proprio consulente, che a suo dire facevano emergere atti di mala gestio a carico di:
o nominato con atto del 28.10.2013, consigliere con funzioni di presidente in Controparte_3 sostituzione del dimissionario rag. Persona_5
o nominata con atto del 27.10.2012, consigliere;
CP_5
o nominata con atto del 6.3.2013, consigliere in sostituzione del dimissionario Controparte_4
; Persona_6 nonché del collegio sindacale, che al momento della dichiarazione di fallimento era composto da:
deceduto il 9.2.2019, presidente;
e . Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Si premette che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, 2° comma, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale;
tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (ex plurimis, Cass. 4.12.2015, n. 24715). Quanto a quest'ultimo profilo, è ius receptum che l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di società fallita promossa dal curatore ex art. 146 l.fall. si prescrive in cinque anni, salvo che non trovi applicazione il più lungo termine di prescrizione ex art. 2947, 3° comma, c.c. se il fatto costitutivo della responsabilità sia considerato dalla legge come reato. D'altra parte il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la dichiarazione d'insolvenza quale momento in cui è oggettivamente percepibile dai creditore l'incapienza patrimoniale della società, salvo che non si provi da questi ultimi la anteriorità di tale situazione (Cass. 22.10.2020, n. 23171). Ne consegue che la presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo del termine prescrizionale con la sentenza dichiarativa di fallimento (o di liquidazione giudiziale) può essere vinta solo in presenza della prova, piena ed esauriente, di fatti sintomatici di assoluta evidenza che impongano di retrodatare la oggettiva percepibilità dell'incapienza patrimoniale da parte dei creditori sociali.
Si noti che allorché sia contestata agli organi sociali la condotta di illegittima prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita del capitale, il termine prescrizionale non decorre dalla data della percepibilità dell'insufficienza patrimoniale, ma dal momento in cui detta attività è cessata e l'evento danno (aggravamento dell'insufficienza patrimoniale) si è consumato, quindi dall'apertura (ritardata) della liquidazione (Trib. Milano 22.1.2015, in Società, 2016, 609).
Nel caso di specie, il dies a quo per il computo della prescrizione quinquennale coincide con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (16.4.2015). In sostanza, da un lato, essendo stata contestata dalla curatela (e acclarata in sede istruttoria - v. la relazione di CTU) l'indebita prosecuzione della gestione non conservativa della società, nonostante la perdita del capitale sociale, il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità non può che computarsi a far data dalla dichiarazione di fallimento, ossia dal momento in cui ha cessato di prodursi l'aggravamento dell'esposizione debitoria della società; dall'altro solo con la dichiarazione di fallimento la situazione di “insufficienza patrimoniale” della società è divenuta oggettivamente percepibile all'esterno, in pagina 4 di 12 mancanza di fatti anteriori che abbiano fornito ai creditori e ai terzi elementi contabili dai quali desumere lo stato di irreversibile dissesto dell'impresa.
Gli amministratori e i sindaci sono rimasti in carica fino alla dichiarazione di fallimento, agli effetti dell'art. 2393, 4° comma, c.c..
Nel merito, quanto all'organo amministrativo si osserva che nel sistema vigente gli amministratori sono responsabili del loro operato nei confronti della società (artt. 2392-2393 c.c.), dei creditori sociali
(art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci e dei terzi (art. 2395 c.c.).
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, con conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati, nel caso in cui non adempiano i doveri, imposti loro dalla legge e dallo statuto, con l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori rispondono, dunque, non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» e, quindi, sostanzialmente la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., 2° comma, ragguagliata alle circostanze del caso. La responsabilità degli amministratori verso la società è di natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la conseguenza che la società che agisce è tenuta a provare esclusivamente l'esistenza di un danno imputabile ad inadempimento e non anche la colpa degli stessi, incombendo conseguentemente, in capo agli amministratori, al fine di andare esenti da responsabilità o di attenuare la stessa, l'onere di fornire la prova di assenza di colpa o di nesso causale tra condotta e danno. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore sebbene non possa investire le sue scelte di gestione può concernere l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle condizioni.
Nella specie si rileva che il CTU ha correttamente accertato al dicembre 2014, il momento della totale erosione del capitale sociale (quando il patrimonio netto risulta negativo per Euro 1.334.632,07), a partire dal quale l'organo amministrativo della società avrebbe dovuto: a) predisporre una relazione sulla situazione economica e patrimoniale della società, comunicarla all'organo di controllo e depositarla presso la sede sociale per permette ai soci di esaminarla;
b) convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale, il riassorbimento delle perdite o il rinvio della decisione all'esercizio successivo. Nessuna di tali deliberazioni è stata tempestivamente adottata e la società ha proseguito con la ordinaria attività. Va anche considerata la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla curatela, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Quanto ai sindaci si osserva in generale che sia il testo previgente dell'art. 2407 c.c. sia quello recentemente novellato prevedono che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni, nonché tenuti a conservare il segreto su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza a causa del loro ufficio. Trattasi (comma 1) di una responsabilità esclusiva del collegio sindacale, giacché in questi casi la produzione dell'evento dannoso è direttamente riportabile alla condotta dei sindaci a prescindere dalla sussistenza di un concorrente comportamento illecito da parte degli amministratori.
La modifica di cui alla l. 14 marzo 2025, n. 35, ha inciso sul secondo comma, eliminando la previsione secondo cui i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Il testo previgente prevedeva infatti una responsabilità dei sindaci solidale per fatto proprio con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Tale ipotesi di responsabilità concorrente, che si distingueva dall'ipotesi di responsabilità esclusiva prevista dal 1° comma dell'articolo in questione, è relativa ad atti compiuti dagli amministratori ma fonda il suo presupposto in una negligenza propria del sindaco consistente, appunto, nel non aver compiutamente vigilato.
pagina 5 di 12 In luogo di essa si prevede ora che i sindaci che violino i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito: si limita così il danno risarcibile e non la responsabilità in sé e per sé considerata. È stato infine aggiunto all'art. 2407 un ultimo comma, ai sensi del quale l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno: allineando la disciplina di cui trattasi a quella sulla responsabilità del revisore legale.
In definitiva, secondo il testo abrogato dell'art. 2407 c.c., l'ipotesi di responsabilità dei sindaci presuppone il concorso dei seguenti elementi:
• comportamento illegittimo degli amministratori;
• produzione di un danno economicamente quantificabile conseguenza dell'atto o omissione degli amministratori;
• violazione degli obblighi incombenti sui sindaci ossia una mancata o carente azione di vigilanza da parte dell'organo di controllo;
• rapporto di causalità fra mancato controllo da parte dei sindaci e il danno subito dalla società e/o dai terzi;
• evitabilità del danno attraverso l'utilizzo della diligenza professionale richiesta ai sindaci.
Si deve ritenere altresì che alle stesse conclusioni si perviene con la nuova formulazione del secondo comma, al netto di eventuali questioni sulla sopravvivenza della solidarietà sollevate da dottrina minoritaria. Infatti non si può fare a meno di ritenere che la responsabilità dei sindaci resta pur sempre concorrente con quella degli amministratori, in considerazione dell'unicità del fatto lesivo e dell'unicità del danno conseguente: la responsabilità dei sindaci discende infatti dall'inadempimento ai doveri di vigilanza e controllo prescritti dagli artt. 2403-2406 c.c., art. 25- octies e art. 37 del Codice della crisi.
Essa sorge dal mancato adempimento da parte dei sindaci dei doveri di vigilanza e controllo cui sono tenuti, con la conseguenza che un tale comportamento ha reso possibile o comunque non ha contrastato la causazione del danno da parte degli amministratori per non corretta amministrazione e gestione della società. Se le norme violate rispettivamente dagli amministratori e dai sindaci sono diverse, resta pur sempre l'unicità del danno e del fatto lesivo (artt. 1292 e 2055 c.c.).
Nel caso in esame è dirimente il comportamento totalmente omissivo tenuto dai sindaci in quanto dalla lettura dei verbali e delle relazioni del collegio sindacale non vi è traccia di alcuna segnalazione e raccomandazione rivolta dal collegio sindacale all'organo amministrativo ovvero un qualsivoglia intervento sostitutivo in relazione alle condotte degli amministratori, anche e soprattutto in relazione all'illegittima prosecuzione dell'attività in un'ottica conservativa attesa l'erosione del capitale a far data dal momento indicato e dalla assoluta assenza/insufficienza di un fondo svalutazione crediti. I sindaci non potevano non conoscere la situazione e d'altra parte anche le risposte offerte in sede di interrogatorio formale hanno contribuito, sia pure senza esplicita e piena confessione, a far comprendere il contesto di sostanziale inerzia dell'organo di controllo. Né si può sostenere semplicisticamente che l'organo di controllo non aveva elementi per essere a conoscenza della svalutazione dei crediti commerciali avvenuta il 31.12.2012 per il considerevole importo di Euro 2.171.559,02, attesa la mancata indicazione della circostanza nella nota integrativa del bilancio al 30.06.2013. Infatti come ha ricordato anche il CTU, a prescindere dalla cadenza delle verifiche, il contenuto delle attività di ogni verifica può essere a priori definito tenuto conto degli obblighi specifici e richiesti dalla legge per il collegio sindacale:
➢ vigilare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della società;
➢ vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e sull'adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo contabile, così come degli obblighi specifici per il revisore e/o collegio sindacale con il controllo contabile previsti dalla legge;
➢ verificare la regolare tenuta della contabilità;
➢ verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. pagina 6 di 12 Resta ed appare dirimente il fatto che l'ultimo verbale di verifica risale al 28.4.2011.
Né può essere messo in dubbio il nesso di causalità: se i sindaci si fossero comportati secondo i doveri professionali la società avrebbe reagito tempestivamente adottando tutti gli accorgimenti e misure previsti per legge evitando così la dispersione del capitale sociale. Ciò detto, in punto di quantificazione del danno l'attuale art. 2486 c.c. risolve il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettiva difficoltà di quantificare il danno prevedendo un criterio principale di determinazione del danno riconducibile al criterio della cd. differenza tra patrimoni netti e un criterio residuale, quello della differenza tra attivo e passivo fallimentare, previsto espressamente dal legislatore in caso di attivazione di procedura concorsuale e di scritture contabili mancanti o nel caso di scritture o irregolari o altre regioni che rendano impossibile determinare i netti patrimoniali. Il criterio dei netti patrimoniali comporta una comparazione tra la situazione patrimoniale alla data di ritenuta perdita del capitale sociale e la situazione patrimoniale fallimentare, considerando quale pregiudizio imputabile la differenza negativa che si registra, al netto degli oneri che sarebbero comunque maturati in caso di immediata messa in liquidazione della società e delle conseguenze che non avrebbero potuto essere soggettivamente percepite da parte di un diligente amministratore o sindaco.
Si deve ritenere, secondo le migliori pratiche peritali, che ove si contesti ad amministratori e sindaci l'aggravamento del dissesto, non si dovrebbe cercare, ad ogni costo, una regola di calcolo generale, ma occorre procedere, anche su base equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ad una simulazione di
“liquidazione virtuale”, accertando se e quali oneri passivi sarebbero comunque maturati anche in caso di tempestivo arresto dell'attività aziendale, onde calcolare esattamente il pregiudizio da indebita prosecuzione e collegarlo causalmente alla condotta dei soggetti ritenuti responsabili.
Tutto ciò premesso, il CTU ha quantificato il danno secondo i criteri di cui sopra, considerando anche che l'art. 2486, co. 3, c.c. prevede che dai “netti patrimoniali” debbano essere “detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”. Ne consegue che dall'incremento del deficit patrimoniale (i.e. Patrimonio netto negativo) come già calcolato dovrà essere detratto il passivo cosiddetto “inerziale”, ossia i costi che comunque la società avrebbe sostenuto anche nella fase liquidatoria, ove tempestivamente disposta.
Detraendo così correttamente i costi che la società avrebbe sostenuto anche ove fosse stata posta in liquidazione, si giunge da parte del CTU ad una liquidazione di € 2.979.180,99, pari alla differenza tra il danno causato dall'illegittima gestione non conservativa (€. 3.301.865,43) e il c.d. “passivo inerziale”, ossia i costi da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione (€322.684,09)
E' sorta questione in quanto la riduzione del quantum risarcitorio operata dal CTU è stata contestata dalla Curatela mediante le osservazioni del consulente di parte, il quale non ha condiviso l'inclusione dell'eventuale compenso dell'organo liquidatorio, nella misura specifica di € 249.397,65, tra i costi del cosiddetto “passivo inerziale”. L'eccezione della curatela è fondata. Infatti, trattasi di onere mai sostenuto dalla società, né tantomeno mai deliberato dell'assemblea dei soci, mentre solo la specifica delibera assembleare può costituire la fonte dell'obbligazione patrimoniale e l'assenza della stessa comporta la non spettanza del compenso.
Dunque il danno va definitivamente liquidato in tenendo conto della differenza tra il patrimonio netto al 31.03.2015 (€. -7.729.179,58) ed il patrimonio netto al 31.01.2014 (€. -4.427.314,15), pari ad € 3.301.865,43, da cui detrarre il c.d. passivo inerziale.
Accedendo alla tesi della curatela, i costi di liquidazione da considerare nell'abbattimento del danno addebitabile ai convenuti indicati dallo scrivente devono essere decurtati dell'importo relativo al compenso all'organo liquidatorio, quantificato in Euro 249.397,65 e pertanto alla luce della variazione da apportare il danno addebitabile ai convenuti risulta essere di Euro 3.228.578,64, pari alla differenza pagina 7 di 12 tra il danno causato dall'illegittima gestione non conservativa (€. 3.301.865,43) e il cosiddetto “passivo inerziale”, ossia i costi da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione quantificati dal CTP correttamente in € 73.286,44.
In ordine al quantum debeatur riferito ai sindaci, fermo restando quanto già specificato in via generale ordine all'entità del danno prodotto nella specie, i convenuti invocano l'applicazione della novella con la quale è stato modificato l'art. 2407 c.c. facendo riferimento specifico al precedente del giudice monocratico di questo tribunale (nella specie giudice monocratico del sequestro conservativo) che ha ritenuto di applicare la limitazione di responsabilità prevista dalla nuova normativa (ord. 24 aprile
2025, n. 22375). Atteso che le condotte in questa sede contestate si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o attraverso altri meccanismi giuridici.
La legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12.4.2025 e quindi nelle more della precisazione delle conclusioni di questo procedimento, ha riformulato il secondo comma dell'art. 2407, cassando la previsione secondo cui i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Si prevede ora che i sindaci che violino i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito.
Secondo autorevole dottrina, andrebbe intanto valorizzato il fatto che non è stata disposta una disciplina transitoria e che, trattandosi di istituto di diritto sostanziale, si deve escludere che la nuova disciplina possa applicarsi ai fatti illeciti o agli inadempimenti i cui effetti dannosi si siano verificati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. In questa ipotesi, anche ammettendo che si tratti di una previsione esclusivamente e latamente procedimentale destinata a dettare solo un criterio di liquidazione, non è detto che per ciò solo si debba trarre la conclusione che si sia in presenza di un istituto processuale, perché l'accertamento e la quantificazione del danno continuano a costituire oggetto del giudizio: è soltanto sopravvenuto un limite al diritto risarcitorio spettante al danneggiato, ma a quel diritto sorge, in capo al danneggiato, contemporaneamente al pregiudizio e, “trattandosi di un diritto ormai acquisito nella sua pienezza, il sopravvenire di una norma che lo escluda o lo limiti non dovrebbe poterlo intaccare, perché, in difetto di una diversa disposizione, le leggi operano solo per l'avvenire”. In altre parole, una volta che la fattispecie generativa di responsabilità si sia perfezionata, opererebbe il regime risarcitorio vigente, che non può essere modificato da una normativa successiva prima di regime transitorio. Altrettanto autorevole è poi la dottrina che ha ritenuto che non è dirimente il riferimento al simile criterio di quantificazione del danno introdotto nel 2019 dal novellato art. 2486, che la S.C. (Cass. Civ.
28 febbraio 2024, n. 5252) ha interpretato nel senso che “il terzo comma dell'art. 2486 cod. civ., aggiunto dall'art. 378 del D.Lgs. n. 14 del 2019, può essere definito come norma latamente (anche se non propriamente) processuale: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori”. Si assume che la norma avrebbe semplicemente recepito un consolidato orientamento della giurisprudenza, senza quella soluzione di continuità che implica invece il meccanismo introdotto dalla novella di cui all'art. 2407 c.c.. D'altra parte si sostiene che anche la stessa qualificazione di regola procedimentale (in senso lato) dell'istituto in questione parrebbe piuttosto dubbia, poiché qui si tratta di conformare il diritto del creditore e l'obbligo del debitore, concorrendo a definire l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria alterando il contenuto di entrambi, come avviene in tema di massimali assicurativi.
pagina 8 di 12 Tuttavia le pur autorevoli ed argomentate tesi fin qui esposte non convincono del tutto il collegio, occorrendo invece un cambio di prospettiva interpretativa. L'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti costituisce regola per le sole norme processuali, avendo la Suprema Corte da tempo chiarito che “nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio” ( Si veda Cass. Sez. III, n. 3688/2011). Infatti quand'anche si propenda per la qualificazione di norma sostanziale, non è di ostacolo alla sua applicazione il condivisibile principio di legittimità secondo cui «in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis", rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale». (Cass. Sez. III, n.28994/2019; Cass. n. 15652 del
12/08/2004). Nel caso di specie non è prevista espressamente, come si è detto, l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, né la stessa si desume in via interpretativa.
Tuttavia in ordine agli effetti dell'irretroattività della norma sostanziale, la Suprema Corte, con articolata pronuncia, ha tuttavia chiarito che: Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l'atto generatore d'un rapporto generatore già avvenuto o compiuto prima dell'entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, secondo la nota teoria dei facta preterita (così Sez. 3, Sentenza n. 3231 del 03/04/1987, con ampia e limpida motivazione;
nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 5.11.2021; Sez. L, Sentenza n. 20680 del
13.10.2016). In sostanza, un conto è il fatto generatore della responsabilità, che non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento, perché verrebbero disconosciuti effetti già verificatisi ( si pensi alla disciplina introdotta dalla c.d. Legge Gelli Bianco, che ha qualificato come extracontrattuale alcune forme di responsabilità dei sanitari, in passato ritenuta contrattuale, con mutamento del regime probatorio e rischio di preclusioni per la parte nei giudizi in corso, in tal senso Cass. 28994/2019); altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all'atto del loro accertamento.
Nel caso di specie, quindi, ferma l'applicazione della disciplina sostanziale dell'epoca di commissione dell'illecito quanto ai suoi elementi costitutivi, non potendo il fatto generatore della responsabilità essere disciplinato da una disposizione successiva, l'accertamento e la liquidazione del danno non può che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il riformato art.2407 c.c. costituisce antecedente normativo. L'introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile disciplina, quindi, una situazione che viene ad esistere all'atto della liquidazione giudiziale e di cui non può non tenersi conto quale norma preesistente.
Tale principio risulta applicato con chiarezza in precedenti risalenti nei seguenti termini: Qualora nelle more del giudizio di primo grado instaurato da un cliente per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati e non affidati allo albergatore, sia entrato in vigore il
pagina 9 di 12 nuovo testo dell'art. 1784, comma primo, cod. civ. (che, modificato dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita ed il deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, da lire duecentomila a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo), va applicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare solo un effetto non ancora esaurito (l'ammontare del risarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in causa, senza trovare deroga nell'art. 1785 - quinquies cod. civ.
(anch'esso introdotto nelle more dall'art. 3 della legge n. 316 del 1978 e secondo cui le norme in tema di deposito alberghiero "non si applicano ai veicoli ed alle cose lasciate negli stessi") al quale, invece incidendo sul fatto generatore del rapporto, non può riconoscersi efficacia retroattiva, a norma dell'art. 11 delle preleggi. ( V 3202/76, mass n 381989; V 271/73, mass n 362134; contra 4468/81, mass n 415177). Nello stesso senso: “Con riguardo a fabbricati realizzati senza concessione edilizia, e per i quali non sia intervenuta sanatoria, secondo le previsioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la sanzione di nullità degli atti traslativi, posta dall'art. 40 di tale legge, si traduce in preclusione all'esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita "ex" art. 2932 cod. civ.. Detta preclusione opera pure nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge, in considerazione dell'applicabilità dello "ius superveniens" rispetto agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente” ( Cass. n.
13024/1992). D'altra parte non è ammissibile l'istanza di parte attrice volta ad aprire una nuova fase istruttoria al fine di dimostrare il dolo dei sindaci al fine di escludere per difetto di meritevolezza l'applicazione del massimale di responsabilità.
Infatti la deduzione dei fatti è stata già compiutamente espletata, nei termini di legge, da parte attrice e sarebbe certamente contrario a tutti i principi, anche di ragionevole durata del processo, introdurre una nuova narrazione dei fatti al solo fine di aggirare ex post l'applicazione della novella intervenuta.
Appare poi manifestamente infondata la sollevata (nelle memorie di replica) questione di legittimità costituzionale della novella dell'art. 2407 c.c.. Infatti, la scelta legislativa contiene finalità che vanno al di là della semplice convenienza normativa o politica, sicchè a poco vale sollevare questioni di irragionevole disparità di trattamento tra sindaci e revisori dei conti o di irragionevole equiparazione del trattamento delle azioni risarcitorie della società, dei soci e dei creditori. Ancor meno convincente risulta la lamentata lesione dell' art. 24, 1° e 2° comma, Cost., per l'irragionevole limitazione del diritto di azione e del diritto alla difesa derivante da una indimostrata e generica “somma difficoltà” di provare la natura dolosa delle condotte, per non dire dell'asserita violazione dell' art. 41, 2° comma, Cost., in relazione al fatto che il controllo di legalità nelle società commerciali, e segnatamente nelle società per azioni, è precipuamente rivolto alla tutela dei traffici commerciali e dei mercati e alla realizzazione dell'utilità sociale dell'iniziativa economica privata: non è qui messa in discussione l'illiceità delle condotte che incidono sul controllo di legalità ma solo il trattamento risarcitorio delle medesime.
Ne consegue allora l'accoglimento della domanda nel limite previsto dalla normativa sostanziale vigente di cui al novellato art. 2407 c.c..
Il limite massimo applicabile recentemente introdotto prevede allora un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
Vero è che nel caso di specie il compenso non risulta affatto “percepito”: tuttavia la novella è oggetto di prevalente e condivisibile interpretazione per cui a far operare la limitazione di responsabilità non è necessaria l'effettiva percezione delle somme, dovendosi dare interpretazione estensiva al termine usato del legislatore.
Il compenso del collegio sindacale risulta dalla CTU essere pari ad Euro 15.838,16 annui, sicché ne consegue, secondo la nuova norma, la limitazione ad € 190.057,92 secondo la stima da ultimo pagina 10 di 12 invocata dalla difesa convenuta e non contestata specificamente. Il tetto così definito è comprensivo anche degli accessori per evidenti ragioni legate alla ratio normativa: se si adottasse l'opposta interpretazione la limitazione legale rischierebbe di essere in gran parte vanificata dalla durata stessa del processo, di cui il danneggiato non ha piena disponibilità.
La domanda di garanzia residua va rigettata. La polizza invocata copriva il periodo 31.12.2019-31.12.2020, mentre, come si è visto, i fatti dannosi si erano verificati già alla fine del 2013 ed il fallimento è del 2015. Pertanto, a parte l'omessa denuncia del sinistro, il rischio derivante da eventi quali quello di cui si discute è espressamente escluso dalla polizza (Rischi esclusi dall'Assicurazione: Art. 27 - Cap. 3), ove si stabilisce che "Sono altresì esclusi i sinistri relativi alle attività svolte dall in qualità di Parte_3 membro del Collegio dei Sindaci ( o componente Consiglio di Amministrazione di società le Per_7 quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione non volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta".
Per di più opportunamente osserva la compagnia che essendo la garanzia prestata secondo lo schema claims made, essa opera solo per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Parte_3
e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l Parte_3 non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso, escludendosi quindi la copertura ove sussista una previous knowledge. E che nel caso di specie sussisteva e sussiste, indiscutibilmente, una previous knowledge è dimostrato da: a)-situazione patrimoniale critica della società; b)-omesse verifiche sindacali;
c)-intervenuto fallimento. Nel caso di specie, la in CP_2 qualità di professionista qualificato, non poteva ignorare i seguenti elementi, ovvero: 1)-L'obbligo di comunicare all'assicuratore le circostanze rilevanti per la valutazione del rischio;
2)-La necessità di dichiarare situazioni di potenziale responsabilità professionale;
3)-L'importanza delle informazioni omesse per la formazione del consenso dell'assicuratore. Né vale assumere di non aver mai avuto notizia del fallimento, atteso che i sindaci sono rimasti in carica fino a quel momento, per quanto consta. D'altra parte dal momento del fallimento al momento della stipula della polizza sono trascorsi alcuni anni e non è possibile che i sindaci non abbiano avuto alcuna notizia di un evento così singolare, se non altro ai fini del loro compenso.
Ogni altra questione è assorbita. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 669 octies comma 3 c.p.c.. Le spese lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza quanto alla domanda principale ed alla domanda di garanzia.
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.786,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.136,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 22.872,00
Fase decisionale, valore medio: € 13.542,00
Compenso tabellare (valori medi) € 49.336,00
Le spese di CTU restano a carico dei convenuti in solido come già liquidate.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
[...
così dispone: 1) Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti amministratori in solido, al Controparte_3 Controparte_4 CP_5 risarcimento del danno in favore della curatela per la somma di Euro 3.228.578,64, oltre danno da svalutazione secondo ISTAT dalla data del fallimento ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al saldo;
condanna i sindaci convenuti e Controparte_1
in solido tra loro e con gli amministratori suddetti, al risarcimento del danno Controparte_2 in favore della curatela per la minor somma di Euro 190.057,92, oltre interessi legali dalla data di questa decisione al saldo;
2) Rigetta la domanda di garanzia proposta dalla dichiara cessata la materia del Parte_4 contendere quanto alla domanda di garanzia del CP_1
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della curatela, che liquida in € 49.336,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia che liquida nello stesso Parte_4 importo e medesimi accessori;
le spese di CTU restano a carico dei convenuti in solido come già liquidate;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 30 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
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