Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 27/05/2025, avanti al sottoscritto dott. F. Venier, sono comparsi il procuratore dell'attore avv. BUFFON
ALESSIA e il procuratore della società convenuta avv. CP_1
BASEVI MASSIMILIANO.
Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 23
maggio 2025.
Il procuratore del convenuto Controparte_2
precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nel foglio di
[...]
precisazione delle conclusioni depositato il 26 maggio 2025.
Il procuratore del convenuto precisa le conclusioni Controparte_3
richiamandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e deposita nota spese.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione,
pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà
integrale lettura.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2582/2022 del R.G. in data 27
luglio 2022, iniziata con atto di citazione notificato d a
- , con i procuratori e domiciliatari avvocato Parte_1
MISSIO FEDERICA e avvocato BUFFON ALESSIA per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- in persona del legale Controparte_2
rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato BASEVI
MASSIMILIANO, per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o
avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale – 1.42.001.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Il dott. , commercialista, ha chiesto la condanna della Parte_1
società (di seguito Controparte_2 CP_1
), in favore della quale aveva prestato la sua attività professionale,
[...]
nonché della società alla quale la prima aveva ceduto la Controparte_3
SENTENZA 27.5.2025 N° 2582/22 R.G. Pag. 1 azienda, al pagamento del saldo dei compensi maturati, pari a € 13.710,02,
oltre a interessi e spese.
La società è costituita non ha contestato il suo debito e ha CP_1
affermato che era obbligata al pagamento in via solidale nei Controparte_3
confronti dell'attore, essendo intervenuto tra le due società un contratto di cessione d'azienda. ha contestato il credito dell'attore ed ha negato di essere Controparte_3
tenuta al pagamento, assumendo di non avere concluso con CP_1
un contratto di cessione d'azienda, ma di avere solamente acquistato dei beni aziendali.
Assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c., in corso di istruttoria sono stati sentiti sei testimoni.
Nella udienza del 18 marzo 2025 i procuratori dell'attore e della convenuta hanno rinunciato agli atti del giudizio ed accettato le Controparte_3
rispettive rinunce e la causa tra esse pendente è stata dichiarata estinta.
Poiché il procuratore di ha dichiarato di non essere CP_1
disponibile ad accettare la rinuncia agli atti, il procuratore dell'attore ha rinunciato anche all'azione nei confronti della società convenuta e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. non ha contestato né nell'an, né nel quantum i compensi CP_1
richiesti da per l'attività professionale da lui prestata in Parte_1
favore della società convenuta.
La controversia oggetto di causa ha riguardato solamente la esistenza di un corrispondente obbligo solidale di affermato dall'attore Controparte_3
sulla base dell'asserita cessione di azienda che sarebbe intervenuta, in esito ad un rapporto di affitto di azienda, tra le due società convenute, circostanza contestata da secondo cui l'accordo transattivo che ha Controparte_3
concluso l'affitto di azienda avrebbe avuto per oggetto una mera cessione di
SENTENZA 27.5.2025 N° 2582/22 R.G. Pag. 2 beni aziendali.
non ha proposto alcuna domanda nei confronti dell'attore e, CP_1
a fronte della rinuncia all'azione da parte di quest'ultimo, non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti rimaste in causa;
non essendovi richiesta di rifusione da parte dell'attore, le spese di causa possono venire compensate.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
Controparte_4
2) Spese compensate.
Così deciso in Udine, il 27/05/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
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