TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/11/2024, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1025/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1025/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Rossi, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Alessandro Cervellati n. 3, in virtù di procura agli atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Tamburini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via G. Gutenberg n.3, in virtù di procura agli atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da verbale di udienza del 31/10/2024, nei termini di seguito riportati:
“1. Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi, signor nato a [...] il [...] [C.F.: ] e Parte_1 C.F._1
NO , nata a [...] il [...] [C.F: ], Controparte_1 C.F._2
coniugi sposati con rito concordatario in Reggio Calabria il 12.10.2023 (matrimonio iscritto nei
Registri del predetto Comune, anno 2023, atto n. 547, parte 2, serie B), ordinando alla Cancelleria di predisporre la trasmissione degli atti per gli incombenti di rito, e provvedere secondo quanto indicato in seguito.
2. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione paritaria presso ciascuno di essi e con residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione familiare sita in GO (RA) in via B. Bagolini n. 7, di proprietà esclusiva del marito, che le viene assegnata e le verrà ceduta, unitamente agli arredi e alle relative pertinenze, a titolo di permuta dal marito. Il signor dopo l'avvenuta proposizione congiunta delle presenti PT conclusioni all'udienza del 31.10.2024, si trasferirà nell'abitazione di proprietà della moglie, sita in
GO (RA) in via Giuseppe Scarabelli n. 6, che gli verrà ceduta, unitamente agli arredi e al garage sito in GO (RA) in via del villaggio Neolitico SNC ad egual titolo di permuta (vedi Punto 5. del presente accordo), portando con sé i propri beni ed effetti personali. La responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale e si troveranno di volta in volta. Per_1 Per_2
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni genitori-figli avverranno secondo un calendario pressoché paritetico adeguato alle esigenze dei minori, come segue:
Calendario ordinario: prima settimana:
- dal lunedì al giovedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola) i minori staranno con la madre;
- dal giovedì (all'uscita da scuola) al sabato mattina alle ore 9 i minori staranno con il padre, avendo cura lo stesso di riaccompagnarli presso l'abitazione materna dopo la colazione ed entro l'orario indicato;
- il sabato dalle ore 9 e la domenica i minori staranno con la madre;
seconda settimana:
- dal lunedì al giovedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola) i minori staranno con la madre;
- dal giovedì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina, i minori staranno con il padre, avendo cura lo stesso di riaccompagnarli entro le ore 7.30 presso l'abitazione della madre, la quale li condurrà a scuola;
e così di seguito di settimana in settimana;
Vacanze natalizie e pasquali:
- i minori trascorreranno sette giorni durante le vacanze natalizie con ciascuno dei due genitori, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale e quella comprensiva del Capodanno;
il genitore che trascorrerà con i minori la settimana comprensiva del Capodanno avrà cura di andare a prendere gli stessi nel luogo in cui si trovano con l'altro genitore;
- i minori trascorreranno l'intero periodo delle festività pasquali con uno dei due genitori, ad anni alterni, con possibilità del genitore che non terrà con sé con i figli, di trascorrere con loro il Lunedì dell'Angelo con pernottamento, recandosi presso il luogo in cui si trovano;
Vacanze estive scolastiche
- nel mese di giugno le frequentazioni genitori- figli avverranno secondo il calendario ordinario come sopra stabilito;
- nei mesi di luglio e agosto i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, avendo cura ciascuno dei due genitori, nei periodi di propria spettanza, di recarsi nel luogo in cui i minori si trovano con l'altro genitore per prenderli con sé. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà il padre, negli anni pari deciderà la madre.
Compleanni dei minori
- i genitori concordano di organizzare e partecipare assieme ai compleanni dei figli e Per_1
Per_2
4. Il signor a decorrere dal mese di novembre 2024, corrisponderà, entro il giorno 25 di PT
ogni mese, alla NO , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, CP_1 Per_1
e fino all'indipendenza economica di questi, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) Per_2
e precisamente euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente, a decorrere da novembre 2025, secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul c/c indicato dalla NO . Detto importo mensile verrà corrisposto dal signor al fine di coprire CP_1 PT
pro quota le seguenti voci di spese ordinarie, che verranno sostenute direttamente ed esclusivamente dalla NO : abbigliamento e cancelleria scolastica quotidiana dei minori. CP_1
4.1 In considerazione del calendario di cui al punto 3 del presente atto, le parti concordano che, per il corrente anno scolastico 2024-2025, il signor contribuirà solo ed esclusivamente alla PT
spesa per la mensa scolastica del figlio per i giorni di sua spettanza (giovedì e venerdì), Per_2
secondo le quote giornaliere stabilite dal Comune. Nulla corrisponderà il signor per il figlio PT
, atteso che quest'anno il minore mangerà a scuola nei soli giorni di spettanza materna Per_1
(lunedì, mercoledì). Quanto ai prossimi anni, il signor si farà carico delle spese per la mensa PT
scolastica di entrambi i figli per i soli giorni in cui i minori rimarranno a pranzo a scuola in corrispondenza dei giorni di collocazione presso di sé e sempre secondo le quote stabilite dal
Comune.
4.2 Le spese straordinarie per i figli, così come individuate dal protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Ravenna, che le parti intendono espressamente recepire nelle presenti conclusioni, saranno a carico del signor nella misura del 30% e a carico della NO PT
nella misura del 70%. CP_1
4.3 L'assegno unico e universale relativo ai due figli minori verrà suddiviso al 50% tra i genitori e i coniugi si impegnano pertanto a porre in essere tutti gli incombenti burocratici necessari a tale fine.
5. Ad integrazione dei presenti accordi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i signori e convengono quanto segue: PT CP_1
il signor si impegna e obbliga, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., a cedere alla Parte_1
NO , che accetta, a titolo di permuta ex art. 1552 c.c., con rogito notarile da Controparte_1
stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo proroga concordata dai coniugi, l'immobile già casa familiare, sito in GO (RA) in via Bernardino Bagolini
n. 7, di sua esclusiva proprietà, e meglio individuato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
1) Foglio 97, Particella 907, Sub. 23, Rendita Euro 671,39, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani;
2) Foglio 97, Particella 907, Sub. 24, Rendita Euro 160,51, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 37 mq ed ogni pertinenza e quote di parti comuni incluse, come descritto nell'atto di acquisto a ministero del Notaio con atto del 18.12.2013 Rep. n. 57904/23273. Persona_3
la NO si impegna e obbliga, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., a cedere al Controparte_1
signor che accetta, ad egual titolo di permuta ex art 1552 c.c., con rogito notarile Parte_1
da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo proroga concordata dai coniugi, l'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in GO (RA) in via
Giuseppe Scarabelli n. 6, unitamente al garage sito in GO (RA) in via Del Villaggio Neolitico SNC,
e meglio individuati al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
1) Foglio 97, Particella 741, Sub. 89, Rendita Euro 351,19, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 4 vani;
2) Foglio 97, Particella 741, Sub 45, Rendita Euro 78,09, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq ed ogni pertinenza e quote di parti comuni incluse, come descritto nell'atto di acquisto a ministero del Notaio con atto del 4.08.2020 Rep. n. 4554/3519. Persona_4
Tenuto conto della differenza di valore tra i due immobili, le parti concordano un conguaglio omnicomprensivo di € 50.000,00 a carico della NO , da corrispondersi al rogito notarile, CP_1
dietro rilascio da parte del signor di apposita quietanza. PT Le spese notarili relative a detti trasferimenti e comunque tutte quelle necessarie per gli stessi e loro connesse, incluse le spese tecniche per l'ottenimento dei certificati necessari, si stabiliscono fin da ora a carico della NO per il 70% e a carico del signor per il 30%. CP_1 PT
I signori e dichiarano che il pattuito impegno alla cessione si è reso imprescindibile PT CP_1 per addivenire all'accordo di separazione tra i coniugi nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali esistenti;
le parti intendono quindi avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/e in data 21 febbraio 2014.
5.1. Ad integrazione della condizione di cui all'art. 5 e quale ulteriore elemento indispensabile, i coniugi si obbligano ad accollarsi reciprocamente i debiti esistenti alla data del presente accordo verso gli istituti di credito in relazione ai contratti di mutuo accesi dalle parti per l'acquisto dei due immobili oggetto di permuta, nonché a liberare interamente l'altro coniuge dall'attuale qualifica di garante/fideiussore dallo stesso rivestita in riferimento a ciascun immobile. In particolare, il signor si accollerà il debito residuo contratto con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. dalla Signora PT
e quest'ultima si accollerà il debito residuo contratto con Banca Credito Cooperativo CP_1
ravennate e imolese soc. coop. dal Signor A tali fini, entrambi i coniugi si obbligano a PT
collaborare attivamente, prestando le sottoscrizioni e le autorizzazioni necessarie ed attuando ogni incombente atto a consentire i suddetti accolli ed estinzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla stipula degli atti notarili di cui all'art. 5, salvo proroga concordata dai coniugi.
6. Le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto, di essere ciascuno economicamente indipendente, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e, conseguentemente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
7. Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da , con la quale contrasse matrimonio con rito Controparte_1
concordatario in Reggio Calabria (RC), in data 12/10/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 547, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , in data 01/03/2017 e Per_1
in data 19/07/2019. Per_2
Con memoria difensiva depositata il 18/07/2024 si è costituita in giudizio , che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di separazione ma ha chiesto pronunciarsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dal marito.
Intervenuto il PM in causa, nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie della separazione personale tra loro, nei termini sopra riportati in corsivo;
pertanto all'udienza del 31/10/2024 il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
1. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge inequivocabilmente la sopravvenienza tra loro dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza tra loro, ai sensi dell'art. 151 c.c.
2. Quanto alle statuizioni accessorie il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, né con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati, relativi all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minori ed assegnazione della casa familiare e prenda atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti aventi occasione nella separazione e non rientranti nel contenuto necessario degli accordi di separazione.
3. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1025/2024 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a San Severo (FG) il 18.07.1978, e (C.F. ), nata a [...] C.F._2
Reggio Calabria (RC) il 02/04/1981, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario in
Reggio Calabria (RC) in data 12/10/2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 547;
2) omologa gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati, relativi all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minori ed assegnazione della casa familiare e prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti aventi occasione nella separazione e non rientranti nel contenuto necessario degli accordi di separazione;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria (RC) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
4) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1025/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Rossi, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Alessandro Cervellati n. 3, in virtù di procura agli atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Tamburini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via G. Gutenberg n.3, in virtù di procura agli atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da verbale di udienza del 31/10/2024, nei termini di seguito riportati:
“1. Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi, signor nato a [...] il [...] [C.F.: ] e Parte_1 C.F._1
NO , nata a [...] il [...] [C.F: ], Controparte_1 C.F._2
coniugi sposati con rito concordatario in Reggio Calabria il 12.10.2023 (matrimonio iscritto nei
Registri del predetto Comune, anno 2023, atto n. 547, parte 2, serie B), ordinando alla Cancelleria di predisporre la trasmissione degli atti per gli incombenti di rito, e provvedere secondo quanto indicato in seguito.
2. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione paritaria presso ciascuno di essi e con residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione familiare sita in GO (RA) in via B. Bagolini n. 7, di proprietà esclusiva del marito, che le viene assegnata e le verrà ceduta, unitamente agli arredi e alle relative pertinenze, a titolo di permuta dal marito. Il signor dopo l'avvenuta proposizione congiunta delle presenti PT conclusioni all'udienza del 31.10.2024, si trasferirà nell'abitazione di proprietà della moglie, sita in
GO (RA) in via Giuseppe Scarabelli n. 6, che gli verrà ceduta, unitamente agli arredi e al garage sito in GO (RA) in via del villaggio Neolitico SNC ad egual titolo di permuta (vedi Punto 5. del presente accordo), portando con sé i propri beni ed effetti personali. La responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale e si troveranno di volta in volta. Per_1 Per_2
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni genitori-figli avverranno secondo un calendario pressoché paritetico adeguato alle esigenze dei minori, come segue:
Calendario ordinario: prima settimana:
- dal lunedì al giovedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola) i minori staranno con la madre;
- dal giovedì (all'uscita da scuola) al sabato mattina alle ore 9 i minori staranno con il padre, avendo cura lo stesso di riaccompagnarli presso l'abitazione materna dopo la colazione ed entro l'orario indicato;
- il sabato dalle ore 9 e la domenica i minori staranno con la madre;
seconda settimana:
- dal lunedì al giovedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola) i minori staranno con la madre;
- dal giovedì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina, i minori staranno con il padre, avendo cura lo stesso di riaccompagnarli entro le ore 7.30 presso l'abitazione della madre, la quale li condurrà a scuola;
e così di seguito di settimana in settimana;
Vacanze natalizie e pasquali:
- i minori trascorreranno sette giorni durante le vacanze natalizie con ciascuno dei due genitori, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale e quella comprensiva del Capodanno;
il genitore che trascorrerà con i minori la settimana comprensiva del Capodanno avrà cura di andare a prendere gli stessi nel luogo in cui si trovano con l'altro genitore;
- i minori trascorreranno l'intero periodo delle festività pasquali con uno dei due genitori, ad anni alterni, con possibilità del genitore che non terrà con sé con i figli, di trascorrere con loro il Lunedì dell'Angelo con pernottamento, recandosi presso il luogo in cui si trovano;
Vacanze estive scolastiche
- nel mese di giugno le frequentazioni genitori- figli avverranno secondo il calendario ordinario come sopra stabilito;
- nei mesi di luglio e agosto i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, avendo cura ciascuno dei due genitori, nei periodi di propria spettanza, di recarsi nel luogo in cui i minori si trovano con l'altro genitore per prenderli con sé. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà il padre, negli anni pari deciderà la madre.
Compleanni dei minori
- i genitori concordano di organizzare e partecipare assieme ai compleanni dei figli e Per_1
Per_2
4. Il signor a decorrere dal mese di novembre 2024, corrisponderà, entro il giorno 25 di PT
ogni mese, alla NO , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, CP_1 Per_1
e fino all'indipendenza economica di questi, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) Per_2
e precisamente euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente, a decorrere da novembre 2025, secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul c/c indicato dalla NO . Detto importo mensile verrà corrisposto dal signor al fine di coprire CP_1 PT
pro quota le seguenti voci di spese ordinarie, che verranno sostenute direttamente ed esclusivamente dalla NO : abbigliamento e cancelleria scolastica quotidiana dei minori. CP_1
4.1 In considerazione del calendario di cui al punto 3 del presente atto, le parti concordano che, per il corrente anno scolastico 2024-2025, il signor contribuirà solo ed esclusivamente alla PT
spesa per la mensa scolastica del figlio per i giorni di sua spettanza (giovedì e venerdì), Per_2
secondo le quote giornaliere stabilite dal Comune. Nulla corrisponderà il signor per il figlio PT
, atteso che quest'anno il minore mangerà a scuola nei soli giorni di spettanza materna Per_1
(lunedì, mercoledì). Quanto ai prossimi anni, il signor si farà carico delle spese per la mensa PT
scolastica di entrambi i figli per i soli giorni in cui i minori rimarranno a pranzo a scuola in corrispondenza dei giorni di collocazione presso di sé e sempre secondo le quote stabilite dal
Comune.
4.2 Le spese straordinarie per i figli, così come individuate dal protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Ravenna, che le parti intendono espressamente recepire nelle presenti conclusioni, saranno a carico del signor nella misura del 30% e a carico della NO PT
nella misura del 70%. CP_1
4.3 L'assegno unico e universale relativo ai due figli minori verrà suddiviso al 50% tra i genitori e i coniugi si impegnano pertanto a porre in essere tutti gli incombenti burocratici necessari a tale fine.
5. Ad integrazione dei presenti accordi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i signori e convengono quanto segue: PT CP_1
il signor si impegna e obbliga, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., a cedere alla Parte_1
NO , che accetta, a titolo di permuta ex art. 1552 c.c., con rogito notarile da Controparte_1
stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo proroga concordata dai coniugi, l'immobile già casa familiare, sito in GO (RA) in via Bernardino Bagolini
n. 7, di sua esclusiva proprietà, e meglio individuato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
1) Foglio 97, Particella 907, Sub. 23, Rendita Euro 671,39, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani;
2) Foglio 97, Particella 907, Sub. 24, Rendita Euro 160,51, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 37 mq ed ogni pertinenza e quote di parti comuni incluse, come descritto nell'atto di acquisto a ministero del Notaio con atto del 18.12.2013 Rep. n. 57904/23273. Persona_3
la NO si impegna e obbliga, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., a cedere al Controparte_1
signor che accetta, ad egual titolo di permuta ex art 1552 c.c., con rogito notarile Parte_1
da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo proroga concordata dai coniugi, l'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in GO (RA) in via
Giuseppe Scarabelli n. 6, unitamente al garage sito in GO (RA) in via Del Villaggio Neolitico SNC,
e meglio individuati al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
1) Foglio 97, Particella 741, Sub. 89, Rendita Euro 351,19, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 4 vani;
2) Foglio 97, Particella 741, Sub 45, Rendita Euro 78,09, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq ed ogni pertinenza e quote di parti comuni incluse, come descritto nell'atto di acquisto a ministero del Notaio con atto del 4.08.2020 Rep. n. 4554/3519. Persona_4
Tenuto conto della differenza di valore tra i due immobili, le parti concordano un conguaglio omnicomprensivo di € 50.000,00 a carico della NO , da corrispondersi al rogito notarile, CP_1
dietro rilascio da parte del signor di apposita quietanza. PT Le spese notarili relative a detti trasferimenti e comunque tutte quelle necessarie per gli stessi e loro connesse, incluse le spese tecniche per l'ottenimento dei certificati necessari, si stabiliscono fin da ora a carico della NO per il 70% e a carico del signor per il 30%. CP_1 PT
I signori e dichiarano che il pattuito impegno alla cessione si è reso imprescindibile PT CP_1 per addivenire all'accordo di separazione tra i coniugi nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali esistenti;
le parti intendono quindi avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/e in data 21 febbraio 2014.
5.1. Ad integrazione della condizione di cui all'art. 5 e quale ulteriore elemento indispensabile, i coniugi si obbligano ad accollarsi reciprocamente i debiti esistenti alla data del presente accordo verso gli istituti di credito in relazione ai contratti di mutuo accesi dalle parti per l'acquisto dei due immobili oggetto di permuta, nonché a liberare interamente l'altro coniuge dall'attuale qualifica di garante/fideiussore dallo stesso rivestita in riferimento a ciascun immobile. In particolare, il signor si accollerà il debito residuo contratto con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. dalla Signora PT
e quest'ultima si accollerà il debito residuo contratto con Banca Credito Cooperativo CP_1
ravennate e imolese soc. coop. dal Signor A tali fini, entrambi i coniugi si obbligano a PT
collaborare attivamente, prestando le sottoscrizioni e le autorizzazioni necessarie ed attuando ogni incombente atto a consentire i suddetti accolli ed estinzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla stipula degli atti notarili di cui all'art. 5, salvo proroga concordata dai coniugi.
6. Le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto, di essere ciascuno economicamente indipendente, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e, conseguentemente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
7. Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da , con la quale contrasse matrimonio con rito Controparte_1
concordatario in Reggio Calabria (RC), in data 12/10/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 547, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , in data 01/03/2017 e Per_1
in data 19/07/2019. Per_2
Con memoria difensiva depositata il 18/07/2024 si è costituita in giudizio , che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di separazione ma ha chiesto pronunciarsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dal marito.
Intervenuto il PM in causa, nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie della separazione personale tra loro, nei termini sopra riportati in corsivo;
pertanto all'udienza del 31/10/2024 il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
1. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge inequivocabilmente la sopravvenienza tra loro dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza tra loro, ai sensi dell'art. 151 c.c.
2. Quanto alle statuizioni accessorie il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, né con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati, relativi all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minori ed assegnazione della casa familiare e prenda atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti aventi occasione nella separazione e non rientranti nel contenuto necessario degli accordi di separazione.
3. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1025/2024 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a San Severo (FG) il 18.07.1978, e (C.F. ), nata a [...] C.F._2
Reggio Calabria (RC) il 02/04/1981, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario in
Reggio Calabria (RC) in data 12/10/2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 547;
2) omologa gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati, relativi all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minori ed assegnazione della casa familiare e prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti aventi occasione nella separazione e non rientranti nel contenuto necessario degli accordi di separazione;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria (RC) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
4) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi