Sentenza breve 15 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/02/2021, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00215/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Guardì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Guardì in Bologna, via Montello, 2;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS- emesso in data 23 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
La ricorrente, cittadina -OMISSIS- impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata tramite kit postale in data 13 agosto 2020, in quanto, in sostanza, al fine di ottenere il titolo di soggiorno richiesto, la cittadina straniera avrebbe dovuto fare ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana in-OMISSIS-nell'ambito delle quote di cui all’articolo 3 comma 4 del d.lgs. 286/98 e succ. mod. e integr..
Con il ricorso si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che: la ricorrente lavorerebbe in Italia dal 2015 presso la famiglia del sig. -OMISSIS-che ha sottoscritto il contratto di lavoro allegato all’istanza; la ricorrente non avrebbe condanne penali a carico e sarebbe integrata socialmente; il diniego sarebbe formalisticamente e illegittimamente motivato solo in relazione alla mancanza del visto per lavoro, e ciò sarebbe in contrasto con le nuove disposizioni in materia di sanatoria “2020” che introducono la possibilità di regolarizzare il rapporto contrattuale con il lavoratore che svolgeva irregolarmente prestazioni di lavoro prima dell’8 marzo 2020, disposizioni che sarebbero applicabili alla ricorrente in quanto svolgeva e svolge attività di “ badante” presso la famiglia in questione, ininterrottamente da circa cinque anni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documentazione e contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 e art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti.
Il ricorso è infondato in quanto, come condivisibilmente controdedotto dal Ministero dell’Interno, la ricorrente si è limitata a presentare, per la prima volta in data 13 agosto 2020, una ordinaria domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato tramite kit postale, che non poteva essere accolta in quanto priva del necessario visto di ingresso per lavoro subordinato ex art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, che viene rilasciato previo nulla osta al datore di lavoro ex art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel rispetto delle quote di cui all’articolo 3 comma 4 del medesimo decreto legislativo, mentre non è stata presentata dal datore di lavoro, nei modi e termini previsti dall’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020 e dal D.M. attuativo del 27 maggio 2020, apposita domanda, con la relativa documentazione e le dichiarazioni richieste, per accedere alla speciale procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dalla disciplina introdotta dal citato decreto legge, disciplina che va considerata di stretta interpretazione, attesa la natura derogatoria e temporanea delle disposizioni che hanno previsto la speciale possibilità di regolarizzazione.
In particolare, il comma 1 dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 prevede: “ Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 ”.
Il successivo comma 5 specifica che l’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 allo Sportello Unico per l’Immigrazione (attivo presso le Prefetture), con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Un’ulteriore possibilità di regolarizzazione è stata poi prevista dal comma 2 del medesimo art. 103, il quale però riguarda unicamente cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, e che prima di tale data abbiano lavorato nei settori indicati. In tal caso, i cittadini stranieri stessi devono presentare istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo tramite kit postale presso la Questura.
Tanto premesso, considerato che la ricorrente espone di essere entrata in Italia nel 2015 con visto di ingresso rilasciato in Polonia e di lavorare da allora irregolarmente presso la famiglia del sig. -OMISSIS-per poter accedere alla regolarizzazione prevista dall’art.103, comma 1, citato, il datore di lavoro avrebbe dovuto presentare apposita istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura, entro i termini temporali e secondo le modalità previste dal decreto legge n.34 del 2020 e precisate dal D.M. attuativo del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2020, n. 137, che, tra l’altro, dispone che l’istanza di emersione di contiene “ a pena di inammissibilità: a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici; d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9; f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; g) durata del contratto di lavoro; h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1; i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura ” e dispone che le istanze “sono presentate esclusivamente con modalità informatiche ” sull'applicativo “ disponibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it /”.
Così però non è stato fatto, non essendo stata presentata la domanda di emersione dal datore di lavoro secondo quanto previsto dalla disciplina speciale per la regolarizzazione 2020 di cui sopra, ed essendosi, invece, la ricorrente limitata a presentare tramite kit postale istanza alla Questura per il rilascio di un ordinario permesso di soggiorno per lavoro subordinato: istanza che, in assenza del regolare visto di ingresso per motivi di lavoro, il cui rilascio presuppone l’ottenimento del nulla osta al datore di lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione ex art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e il rispetto delle quote di ingresso ex art. 21 e art. art. 3, comma 4, del medesimo decreto, non poteva essere accolta (in tal senso, cfr. Tar Lazio, Roma, ord. n. 436 del 2021).
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Si rinvengono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la parziale novità della disciplina, con riferimento alla regolarizzazione 2020, e le peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e altre persone citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.