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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8077 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 10222/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 18.9.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10222/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. , rapp.ti e difesi dall'avv. Nunzia
[...] C.F._2
Filacchione ed elett.te dom.ti presso il suo studio sito a Napoli al Viale
Colli Aminei 36/G, giusta procura in atti
OPPONENTI
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Autuori e Francescopaolo De Rosa ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito a Gragnano (NA), Via Giovanni della
Rocca n.25, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.4.2021, i sig.ri e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
d.i. n. 1468/2021, depositato in data 24.2.2021 e regolarmente notificato in data 15.3.2021, con il quale veniva loro ingiunto di pagare, a
[...]
il complessivo importo di € 17.170,81, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, derivante dalla somministrazione di energia elettrica.
In particolare, gli opponenti deducevano:
1) di non avere più la disponibilità dell'immobile dal 21.12.2017 e di avere effettuato la disdetta per la fornitura di energia elettrica prima con raccomandata e poi con P.E.C., quest'ultima in data 16.3.2018, indirizzata a Edison s.p.a. Energia;
2) che l'attività svolta dalla società costituita dai sig. era Pt_1 cessata il 27.6.2017 e, pertanto, non risultava possibile che il contratto fosse stato concluso con in data Controparte_1
1.11.2017, considerato che fino alla cessazione della fornitura di n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 3 energia elettrica – avvenuta nel febbraio 2018 – essi risultavano clienti di Edison Energia s.p.a.;
3) che sul quantum richiesto in sede monitoria, alcune mensilità appaiono oltre modo eccessive rispetto ad un locale totalmente sfitto, sintomo di anomalie nella lettura dei contatori.
Per questi motivi
chiedevano la revoca del d.i. n. 1468/2021.
3. Si costituiva l'opposta, la quale affermava l'esistenza della legittimazione passiva a carico degli opponenti poiché:
1) il recesso a favore di Edison S.p.A. non era andato a buon fine;
2) nel regime di Maggior Tutela del mercato dell'energia elettrica non occorreva la sottoscrizione di alcun contratto perché l'attivazione delle condizioni contrattuali avveniva automaticamente sulla base dei dati tecnici e anagrafici forniti dal Distributore competente.
Secondo l'opposta, risultava evidente che, nel caso di specie, il
Distributore avesse attivato le richiamate forniture a nome di
[...] visto che l'utenza era sempre rimasta intestata alla Parte_3 medesima.
Di conseguenza, tenuto conto delle fatture emesse e delle letture del contatore sui consumi rilevati, l'opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo già emesso e l'accertamento e la condanna al pagamento della somma di € 17.170,81 nei confronti degli odierni opponenti.
4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza dell'1.4.2022)
5. All'udienza del 18.9.2025, la prima celebrata dallo scrivente, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata.
6.1. Gli opponenti non sono i legittimari passivi della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta.
Infatti, il credito azionato si fonda su un contratto di somministrazione che ha attivato automaticamente nei Controparte_1 confronti degli opponenti a decorrere dall' 1.11.2017 (v. allegati di parte opponente, “fattura Servizio Elettrico Nazionale.pdf”; v. altresì
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 4 allegati di parte opposta, “monitorio.zip”, “atto giudiziale.pdf” e
“fatture.pdf”).
Tale contratto non poteva essere concluso all'epoca dei fatti di causa dalla società opposta poiché, come sottolinea la stessa, il passaggio automatico al regime di maggior tutela si può verificare solo qualora gli utenti non esercitino “il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, oppure, dopo averlo esercitato, si trovino poi privi di un fornitore sul mercato libero” (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 7; v. art. 1, co. 2, d.l. 1 n. 73/2007, convertito in l. n.125/2007).
Orbene, gli odierni opponenti avevano scelto Edison s.p.a. come fornitore di energia elettrica per il mercato libero con la conseguenza che non risultava legittimato ad Controparte_1 attivare unilateralmente e automaticamente un contratto di somministrazione di energia elettrica nei loro confronti (v. allegati di parte opponente, “fattura Edison s.p.a. pdf”).
Non a caso, il recesso nei confronti di Edison s.p.a. si è verificato dapprima tramite raccomandata nel febbraio 2018 (cfr. documentazione allegata dagli opponenti alla prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.), e poi tramite Pec il 16.3.2018, date successive all'attivazione automatica del contratto da parte della società opposta avvenuta l'1.11.2017 (v. allegati di parte opponente, “PEC Edison.pdf”).
Sul punto non rilevano le contestazioni addotte dall'opposta circa l'inefficacia del recesso degli opponenti nei confronti di Edison s.p.a. per una serie di motivi (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 7; v. memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6 n. 2, p. 2).
Nello specifico:
1) il recesso contrattuale tra Edison s.p.a. e i sig.ri può essere Pt_1 contestato esclusivamente dalle parti contrattuali, non da
[...]
terza rispetto a tale contratto;
Controparte_1
2) anche ammettendo che il recesso non abbia prodotto effetti, come sostiene l'opposta nei propri scritti difensivi, i sig.ri Pt_1 risulterebbero comunque legati contrattualmente a Edison s.p.a. come fornitore di energia elettrica e non alla società opposta;
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 5 3) qualora il recesso sia stato invece efficace, Controparte_1 avrebbe potuto attivare un nuovo contratto di
[...] somministrazione solo successivamente al febbraio/marzo 2018, data successiva al recesso dal contratto di somministrazione stipulato con la società di energia elettrica Edison s.p.a. (v. “pec.edison.pdf”, allegati atto di citazione).
Inoltre, in tale data gli opponenti non erano oramai più conduttori dell'immobile cui l'utenza fa riferimento, come dimostrato dal recesso del contratto di locazione datato 21.12.2017 e dalla documentazione depositata (v. allegati atto di citazione, “verbale di rilascio.pdf”, “Pec
Falanga.pdf”, “certificazione cessazione attività.pdf”, v. “lettera recesso.pdf”; v. memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6 n. 1, p. 2).
Il nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica avrebbe quindi dovuto essere attivato nei confronti dei proprietari o successivi conduttori dell'immobile al Viale Farnese 55.
Per tali motivi, l'opposizione risulta fondata e, conseguentemente, si il decreto ingiuntivo n. 1468/2021 va revocato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1468/2021;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in Parte_4
€146,50, per esborsi, ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione all'avv.to Nunzia Filacchione, antistatario.
Il Giudice
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 7
11 SEZIONE CIVILE
N. 10222/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 18.9.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10222/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. , rapp.ti e difesi dall'avv. Nunzia
[...] C.F._2
Filacchione ed elett.te dom.ti presso il suo studio sito a Napoli al Viale
Colli Aminei 36/G, giusta procura in atti
OPPONENTI
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Autuori e Francescopaolo De Rosa ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito a Gragnano (NA), Via Giovanni della
Rocca n.25, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.4.2021, i sig.ri e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
d.i. n. 1468/2021, depositato in data 24.2.2021 e regolarmente notificato in data 15.3.2021, con il quale veniva loro ingiunto di pagare, a
[...]
il complessivo importo di € 17.170,81, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, derivante dalla somministrazione di energia elettrica.
In particolare, gli opponenti deducevano:
1) di non avere più la disponibilità dell'immobile dal 21.12.2017 e di avere effettuato la disdetta per la fornitura di energia elettrica prima con raccomandata e poi con P.E.C., quest'ultima in data 16.3.2018, indirizzata a Edison s.p.a. Energia;
2) che l'attività svolta dalla società costituita dai sig. era Pt_1 cessata il 27.6.2017 e, pertanto, non risultava possibile che il contratto fosse stato concluso con in data Controparte_1
1.11.2017, considerato che fino alla cessazione della fornitura di n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 3 energia elettrica – avvenuta nel febbraio 2018 – essi risultavano clienti di Edison Energia s.p.a.;
3) che sul quantum richiesto in sede monitoria, alcune mensilità appaiono oltre modo eccessive rispetto ad un locale totalmente sfitto, sintomo di anomalie nella lettura dei contatori.
Per questi motivi
chiedevano la revoca del d.i. n. 1468/2021.
3. Si costituiva l'opposta, la quale affermava l'esistenza della legittimazione passiva a carico degli opponenti poiché:
1) il recesso a favore di Edison S.p.A. non era andato a buon fine;
2) nel regime di Maggior Tutela del mercato dell'energia elettrica non occorreva la sottoscrizione di alcun contratto perché l'attivazione delle condizioni contrattuali avveniva automaticamente sulla base dei dati tecnici e anagrafici forniti dal Distributore competente.
Secondo l'opposta, risultava evidente che, nel caso di specie, il
Distributore avesse attivato le richiamate forniture a nome di
[...] visto che l'utenza era sempre rimasta intestata alla Parte_3 medesima.
Di conseguenza, tenuto conto delle fatture emesse e delle letture del contatore sui consumi rilevati, l'opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo già emesso e l'accertamento e la condanna al pagamento della somma di € 17.170,81 nei confronti degli odierni opponenti.
4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza dell'1.4.2022)
5. All'udienza del 18.9.2025, la prima celebrata dallo scrivente, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata.
6.1. Gli opponenti non sono i legittimari passivi della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta.
Infatti, il credito azionato si fonda su un contratto di somministrazione che ha attivato automaticamente nei Controparte_1 confronti degli opponenti a decorrere dall' 1.11.2017 (v. allegati di parte opponente, “fattura Servizio Elettrico Nazionale.pdf”; v. altresì
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 4 allegati di parte opposta, “monitorio.zip”, “atto giudiziale.pdf” e
“fatture.pdf”).
Tale contratto non poteva essere concluso all'epoca dei fatti di causa dalla società opposta poiché, come sottolinea la stessa, il passaggio automatico al regime di maggior tutela si può verificare solo qualora gli utenti non esercitino “il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, oppure, dopo averlo esercitato, si trovino poi privi di un fornitore sul mercato libero” (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 7; v. art. 1, co. 2, d.l. 1 n. 73/2007, convertito in l. n.125/2007).
Orbene, gli odierni opponenti avevano scelto Edison s.p.a. come fornitore di energia elettrica per il mercato libero con la conseguenza che non risultava legittimato ad Controparte_1 attivare unilateralmente e automaticamente un contratto di somministrazione di energia elettrica nei loro confronti (v. allegati di parte opponente, “fattura Edison s.p.a. pdf”).
Non a caso, il recesso nei confronti di Edison s.p.a. si è verificato dapprima tramite raccomandata nel febbraio 2018 (cfr. documentazione allegata dagli opponenti alla prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.), e poi tramite Pec il 16.3.2018, date successive all'attivazione automatica del contratto da parte della società opposta avvenuta l'1.11.2017 (v. allegati di parte opponente, “PEC Edison.pdf”).
Sul punto non rilevano le contestazioni addotte dall'opposta circa l'inefficacia del recesso degli opponenti nei confronti di Edison s.p.a. per una serie di motivi (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 7; v. memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6 n. 2, p. 2).
Nello specifico:
1) il recesso contrattuale tra Edison s.p.a. e i sig.ri può essere Pt_1 contestato esclusivamente dalle parti contrattuali, non da
[...]
terza rispetto a tale contratto;
Controparte_1
2) anche ammettendo che il recesso non abbia prodotto effetti, come sostiene l'opposta nei propri scritti difensivi, i sig.ri Pt_1 risulterebbero comunque legati contrattualmente a Edison s.p.a. come fornitore di energia elettrica e non alla società opposta;
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 5 3) qualora il recesso sia stato invece efficace, Controparte_1 avrebbe potuto attivare un nuovo contratto di
[...] somministrazione solo successivamente al febbraio/marzo 2018, data successiva al recesso dal contratto di somministrazione stipulato con la società di energia elettrica Edison s.p.a. (v. “pec.edison.pdf”, allegati atto di citazione).
Inoltre, in tale data gli opponenti non erano oramai più conduttori dell'immobile cui l'utenza fa riferimento, come dimostrato dal recesso del contratto di locazione datato 21.12.2017 e dalla documentazione depositata (v. allegati atto di citazione, “verbale di rilascio.pdf”, “Pec
Falanga.pdf”, “certificazione cessazione attività.pdf”, v. “lettera recesso.pdf”; v. memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6 n. 1, p. 2).
Il nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica avrebbe quindi dovuto essere attivato nei confronti dei proprietari o successivi conduttori dell'immobile al Viale Farnese 55.
Per tali motivi, l'opposizione risulta fondata e, conseguentemente, si il decreto ingiuntivo n. 1468/2021 va revocato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1468/2021;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in Parte_4
€146,50, per esborsi, ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione all'avv.to Nunzia Filacchione, antistatario.
Il Giudice
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10222/2021 r.g.a.c. Pag. 7