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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore - estensore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 282/2024 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambe rappresentate da (C.F. , P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. FERLITO FULVIO. ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. POLLONI ROBERTO e CP_2 P.IVA_4 dall'Avv. SALVINI FEDERICO.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
1 nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 34820/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 2899/2022, pubblicata il 28 dicembre 2022, di riforma della sen- tenza n. 456/2020 del Tribunale di Firenze, depositata il 13 febbraio 2020.
CONCLUSIONI
In data 28 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le parti attrici in riassunzione e Parte_1 Parte_2
[...]
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, dato atto che nelle more del giudizio la società ha corrisposto alla CP_2 società quale avente causa di l'importo Parte_2 Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'ap- pello proposto avverso alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 456/2020, in data 13 febbraio 2020, questa confermando in ogni sua parte, con vittoria di competenze e spe- se del presente procedimento e di quelle relative al procedimento per regolamento di competenza che ha avuto luogo avanti alla Corte di Cassazione.
In via istruttoria
Respingere le richieste istruttorie di controparte.”
Per la parte convenuta in riassunzione CP_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
in via pregiudiziale e cautelare, inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, ex art. 283 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sen- tenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti dalla comparente;
in via principale, nel merito, in integrale riforma della sentenza n. 456/2020 R.S. del
13 febbraio 2020, resa inter partes dal Tribunale di Firenze e notificata in data 20 feb- braio 2020, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello, con ogni provvedimento consequenziale, comprese le restituzioni;
2 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, la comparente chiede, preliminarmente, l'acquisizione del fascicolo di primo grado e di secondo grato (giudizio n. 775/2020 R.G.C.), e secondariamente
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o respinte in primo grado per tut- te le ragioni esposte dalla società “ e nello specifico la richiesta consulenza CP_2 tecnico-contabile d'ufficio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(già , in qualità di obbligata principale, e la so- Parte_3 Controparte_3 cietà ER S.r.l. (oggi , in veste di garante della predetta società, pro- CP_2 ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4251/2015 provvisoriamente ese- cutivo – emesso dal Tribunale di Firenze in data 27 luglio 2015 - con il quale era loro ingiunto il pagamento a della complessiva Controparte_4 somma di Euro 201.461,45 oltre interessi e spese quale residuo dovuto per il contratto di mutuo del 18 novembre 2009, rilevando ed eccependo in sintesi:
- in via preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favo- re del Tribunale di Pisa;
- nel merito: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di credito liquido, certo ed esigibile.
Le opponenti formulavano inoltre richiesta di accertamento negativo del credito derivante dal finanziamento e, la sola richiesta di risarcimento dei danni su- CP_2 biti per effetto della asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ANria.
Si costituiva in giudizio la ora Controparte_4 [...]
, contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendone il riget- Parte_1 to.
3 La causa veniva interrotta a seguito dell'intervenuto fallimento della società
[...] già limitatamente alle do- Controparte_5 Controparte_3 mande proposte nei confronti di tale società.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 456/2020 pubblicata il 13 febbraio 2020 così statuiva:
“rigetta l'opposizione proposta e le domande tutte di parte opponente, confer- mando il decreto ingiuntivo n. 4251/2015 (R.G.C. 6159/2015) Tribunale di Firenze e le statuizioni di condanna in esso contenute;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta - oggi - Controparte_6 le spese di lite che liquida in euro 15.478,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie
15%, all'IVA ed a CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] Passando al merito del giudizio, risulta dai documenti versati in atti che il residuo credito della banca convenuta relativamente al mutuo chirografo di €
750.000,00, fatto valere in sede monitoria, è stato ammesso al passivo del fallimento per l'importo delle tre rate insolute per € 120.995,68 e quello del residuo capitale a scadere per € 78.947,44 e cioè complessivamente € 199.943,12.
Ne consegue che le eccezioni sollevate dalla società in merito al rap- CP_2 porto di cui si controverte, risultano inammissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1945
c.c. a norma del quale non possono essere validamente contestate dal fideiussore le ri- sultanze degli estratti conto non contestati dal correntista. Qualora infatti sia stata prestata una fideiussione a garanzia di apertura di credito bancaria in conto corrente
e il debitore principale non abbia contestato tempestivamente gli estratti conto inviati- gli dalla banca, risulta decaduto dal diritto di impugnarli. Pertanto le risultante degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore il quale non può contestare l'am- montare del credito della banca. Il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definiti- vità di quegli estratti divenuti tali per mancata contestazione del debitore principale.
Peraltro nel caso di specie trattasi di finanziamento (di cui al contratto in data 18 novembre 2009, rinegoziato come da lettera in data 28 giugno 2013) e non di conto
4 corrente, e, nella convenzione relativa al finanziamento, prodotta in atti, risultano sus- sistenti tutti gli elementi che consentono la concreta ed univoca individuazione del tas- so pattuito mentre l'opponente non ha formulato sul punto alcuna contestazione speci- fica. […]
Il tribunale conferma infatti, sul punto, il rigetto dell'istanza istruttoria dell'opponente volta all'ammissione di CTU contabile, per le seguenti motivazioni: in primo luogo perché nella convenzione relativa al finanziamento (doc. 1 prodotto in se- de monitoria) sono presenti tutti gli elementi che consentono la concreta ed univoca in- dividuazione del tasso pattuito, mentre l'opponente non ha formulato sul punto alcuna specifica contestazione. In secondo luogo, perché nella fattispecie non è stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Infine perché l'opponente ha praticamente demandato l'accertamento di una eventuale applicazione "di indebite spese di Commis- sione di SI PE " totalmente ad una CTU che risulta inammissibile poiché palesemente esplorativa ovvero volta a supplire una carenza probatoria della parte
(attrice) che pretende, per l'appunto, di vedere affermata l'applicazione di CMS indebi- te e tassi usurari senza assolvere all'onere probatorio ad essa inequivocabilmente spet- tante. La consulenza tecnica non è un mezzo di prova (v. ex multis, Cass. civ. n.
6155/2009, 9461/2010, 3130/2011, 7639/2015), ed è ammissibile solo in presenza di una prospettazione certa e provata delle violazioni lamentate. Non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi fatti o circostanze non provate.
Quanto alla contestazione relativa alla pretesa carenza di credito liquido certo ed esigibile, posto che il credito secondo gli opponenti sarebbe inesistente e contestato nel- la sua entità, va rilevato che dai documenti versati in atti è risultato esattamente il con- trario. Invero dalla lettera della società Industria Stampaggio Polimeri Srl del 3 luglio
2015 risulta che il contratto di finanziamento in questione avrebbe un saldo negativo di
€ 94.165,31.
Le società originariamente opponenti hanno poi formulato domanda di accerta- mento negativo del credito che deriva dal finanziamento del quale si discute, eviden-
5 ziando la pretesa necessità di verifica nell'applicazione del contratto in questione di clausole contrattuali asseritamente nulle perché contrarie a norme imperative, consi- stenti nella pretesa applicazione di interessi anatocistici e di tassi usurari sia derivanti da usura oggettiva che derivanti da usura soggettiva, facendosi altresì riferimento alla recente modifica dell'art. 120 TUB, ad opera del comma 629 dell'art. 1 della legge
147/13, che avrebbe reintrodotto il divieto di anatocismo in materia bancaria.
Invero nella fattispecie, come già rilevato, non si controverte di un conto corrente bancario, ma di un contratto di finanziamento dell'importo di € 750.000,00, da resti- tuire in 20 rate trimestrali dell'importo costante di € 39.473,68 in linea capitale, oltre interessi al tasso variabile contrattualmente stabilito in una quota fissa pari al 2% ed in una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a tre mesi, base 360 che, al mo- mento della stipula del mutuo, era pari allo 0,722% annuo, con un conseguente tasso convenzionale variabile del 2,722%. In detta fattispecie l'anatocismo non viene applica- to in quanto gli interessi che si aggiungono a ciascuna rata vengono calcolati al tasso vigente sul capitale residuo.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello la società ritenendo la sentenza gravata CP_2 errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere esistente il contratto di fideiussione stipulato da on la società Parte_1 CP_2
2) l'errato ed ingiusto rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribu- nale di Firenze in applicazione dell'art.20 c.p.c.;
3) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere inammissibili, ai sensi dell'art. 1945 c.c., le contestazioni sollevate dalla società relativamente al rapporto tra CP_2 [...]
la debitrice principale;
Parte_1
6 4) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere il credito vantato da Parte_1 esistente, certo, liquido ed esigibile;
5) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati interessi legittimi da parte di
[...]
l contratto di finanziamento in oggetto;
Parte_4
6) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati al caso di specie da parte di
[...]
interessi legittimi senza il previo esperimento di una C.T.U. contabile in CP_7 grado di verificarlo.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di man- Parte_1 dataria, che contestava le censure mosse da parte appellante nei Controparte_1 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in quel grado di giudizio.
Con sentenza n. 2899/2022 pubblicata il 28 dicembre 2022, la Corte di Appello, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale e considerando assorbiti gli ul- teriori motivi di appello, così statuiva:
“In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca limi- tatamente a il decreto ingiuntivo n. 4251\2015 emesso dal Tribunale di Fi- CP_2 renze.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.”
Il regolamento di competenza. Il presente giudizio di rinvio.
3. La e per essa, quale mandataria, Parte_5 [...]
, proponeva dinnanzi alla Corte di Cassazione regolamento di competenza CP_1 ex art. 42 c.p.c.; con ordinanza n. 34820/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, dichiarando competente il Tribunale di Firenze.
7 Il giudizio era tempestivamente riassunto da e da Parte_1 [...] quale cessionaria del credito;
la causa era trattenuta in decisione a se- Controparte_8 guito di trattazione scritta in data 28 novembre 2024 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte.
Motivi della decisione
4. In applicazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione la competenza in ordine all'azione di accertamento del credito controverso era del Tribunale di Firenze adito, con infondatezza dell'originario secondo motivo di appello.
Devono quindi esaminarsi i restanti motivi di appello (primo, terzo, quarto, quinto e sesto) formulati dall' originaria appellante odierna convenuta in riassunzione, CP_2
avverso la sentenza n. 456/2020 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13 febbraio
[...]
2020, ritenuti assorbiti nella precedente sentenza della Corte di Appello.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
5. Con il primo motivo di appello (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere esi- stente il contratto di fideiussione stipulato da on la società Parte_1
) parte appellante in sintesi lamenta che “[…] il Giudice di prime cure non ha CP_2 minimamente preso in considerazione l'eccezione, sollevata dalla società in se- CP_2 de di memoria conclusionale, relativa alla nullità del contratto di fideiussione dedotto in giudizio da .” sostenendo che “[…]la rilevabilità da parte del Parte_1 giudice della nullità del contratto non conosce né consente limitazioni, essendo, quindi, possibile che sia il giudice d'appello a rilevare d'ufficio, per la prima volta, una causa di nullità […]”. L'appellante deduce che il contratto di fideiussione sarebbe nullo per con- trasto con la normativa antitrust perché “ […] la fideiussione in oggetto (Cfr. doc.ti 5 e 6 prodotti da controparte nella fase monitoria), riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ha dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale ille- cita, in quanto vietata ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990, senza che sia rilevante valutare se le disposizioni di cui allo schema ABI abbiano o meno trovato uniforme applicazione,
8 trattandosi di aspetto (anche questo) già vagliato dalla AN d'Italia nel già citato provvedimento del 2 maggio 2005, […]”.
In sede di riassunzione, parte appellante ha inoltre eccepito la decadenza della ga- ranzia fideiussoria per mancata osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito: che “la rilevazio- ne della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente al- legato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rile- vazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'uf- ficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessa- ta, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie”; che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della
AN d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italia- na, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accerta- mento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideius- sione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'or- dinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento del- la AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pre- gresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clau- sole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì of- frendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si in-
9 voca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte del- la AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concor- renza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte,
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai con- sumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (così in motivazione Cass. sez.
I, ordinanza 25/11/2024, n. 30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, ordinanza 17 gen- naio 2025 n. 1170 e Cass. sez. I, ordinanza 4/2/2025 n. 2683).
Nella fattispecie, come emerge chiaramente dal contratto (vedi doc. 5 e doc. 6 prodot- ti dalla parte ingiungente in sede monitoria) la fideiussione del 18 novembre 2009 (con- fermata dal fideiussore in data 28 giugno 2013) ha natura specifica, essendo stata presta- ta con esclusivo riferimento al finanziamento di credito di Euro 750.000,00 concesso al- la società Parte_6
Da tale semplice circostanza non si può che inferire l'inoperatività della causa di nul- lità invocata dalla odierna convenuta in riassunzione, posto che la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità, neppure parziale, della medesima, poiché in tale ipotesi non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fi- deiussione rappresenta il frutto di una intesa vietata.
Ad ogni modo, occorre rilevare che permane a carico del garante l'onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intesa anticoncorrenziale, come per le fideiussioni omnibus. È orien- tamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di merito,
e anche di questa Corte di Appello, che l'attività assertiva in questi casi non può essere generica, ma deve essere specifica, per cui deve esprimere i dati da cui desumere la vio-
10 lazione della richiamata normativa e la corrispondenza delle clausole dei contratti sotto- scritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla AN d'Italia.
L'originaria opponente odierna convenuta in riassunzione non aveva fatto alcun rife- rimento specifico agli elementi di fatto fondanti la nullità de qua, limitandosi invece ad avanzare contestazioni del tutto generiche (semplicemente asserendo che la nullità avrebbe origine dalla natura squisitamente riproduttiva dello schema contrattuale uni- forma ABI nel contratto di garanzia da ella sottoscritto). Inoltre, non è stato neppure prodotto ritualmente lo schema predisposto dall'ABI, oggetto dei rilievi della AN di
Italia (il provvedimento risulta, infatti, prodotto per la prima volta con la comparsa con- clusionale ex art. 190 c.p.c. nel procedimento di appello r.g. 775/2020, doc. 2).
L'originaria opponente che ha eccepito (tardivamente, con l'atto di citazione in appel- lo) la nullità totale del contratto di fideiussione in argomento non ha neppure dimostra- to, ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., che il medesimo non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto, ovvero senza le clausole asseritamente colpite dalla nulli- tà, la quale, pertanto, non avrebbe potuto ritenersi estesa all'intero contratto di cui trat- tasi.
Per quanto riguarda l'eccezione ex art. 1957 c.c. (proposta anche questa tardiva- mente e per la prima volta in questa sede di riassunzione), è inammissibile, non essendo stata tempestivamente formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
(vedi Cass. 05/06/2012, n.8989: “il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo con- tro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la de- cadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'in- validità del contratto di fideiussione”).
6. Con il terzo motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emer- genze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere inammissibili, ai sensi dell'art. 1945 c.c., le contestazioni sollevate dalla società relativamente CP_2 al rapporto tra la debitrice principale”) l'appellante in sinte- Parte_1 si deduce che in atti vi sarebbe la prova del fatto che avesse sin dal 2013 CP_3
11 contestato i saldi degli estratti conto inviati dalla AN e che pertanto non fosse CP_2 decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni con riferimento al debito della garantita.
Il motivo è fondato: il fideiussore ben poteva proporre le eccezioni spettanti anche al debitore principale;
in generale poi “ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rappor- ti obbligatori sottostanti” (vedi tra le altre Cass sez. I, 14/04/2023, n.10043); la fonda- tezza del motivo non è comunque idonea ad intaccare la pronunzia di primo grado, posto che già il Tribunale aveva, comunque, rigettato anche nel merito le eccezioni proposte, giudicandole infondate e tale concorrente, autonoma motivazione merita conferma, co- me esposto trattando dei residui motivi.
7. Con il quarto motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere il credito vantato da esistente, certo, liquido ed esigibile”) l'appellante dedu- Parte_1 ce, in sintesi, che il Giudice di primo grado avrebbe valutato erroneamente una prova documentale importante (la lettera inviata dalla società Industria Stampaggio Polimeri
S.r.l. – debitore principale- in data 3 luglio 2015) e conseguentemente “[…]ritenuto completamente infondata l'eccezione sollevata dalla società relativamente CP_2 all'inesistenza ed all'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, asseritamente, vantato da […]”, sostenendo inoltre che la Parte_1 certezza e liquidità del credito non potrebbe essere tratta dal fatto che il credito vantato dalla AN fosse stato ammesso al passivo del fallimento della poiché CP_3 quanto deciso dal Giudice Delegato avrebbe mera efficacia endo-fallimentare.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei processi aventi ad og- getto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio del- la stipula del contratto, ai fini della prova del credito è sufficiente il deposito del contrat- to sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando alla parte debitrice fornire prova contraria dell'avvenuto pagamento, oppure di altri fatti
12 estintivi dell'obbligazione pecuniaria (v. in tal senso, Cass. civ. Sezioni Unite,
30/10/2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 13/6/2006, n. 13674; Cass. civ., Sez. III, 12/4/2006, n. 8615).
Nella fattispecie, trattandosi appunto di credito inerente a contratto di finanzia- mento, la pretesa della AN creditrice è stata sufficientemente dimostrata con la pro- duzione in sede monitoria del relativo contratto datato 18 novembre 2009, dell'atto di rinegoziazione datato 28 giugno 2013, del contratto di fideiussione del 18 novembre
2009 e della sua successiva conferma del 28 giugno 2013 nonché delle lettere di conte- stazione in mora del 10 giugno 2015 (v. docc.nn.
1-7 fascicolo monitorio).
In sede di opposizione la parte opponente non ha contestato la stipulazione dei contratti azionati (contratto di finanziamento e di fideiussione) né l'inadempimento di parte debitrice alle obbligazioni assunte, bensì si è limitata a contestazioni del tutto ge- neriche. A sostegno della sua tesi, l'opponente si è limitata a produrre alcune lettere in- viate dal debitore principale alla creditrice AN CASSA DI RISMARMIO DI FIRENZE, ivi compresa la citata lettera del 3 luglio 2015 (v. docc.nn. 1.2-1.7 allegati alla citazione in opposizione) dalle quali comunque si evince l'esistenza di un saldo debitorio con riferi- mento al contratto di finanziamento in questione dell'importo di euro 94.165,31.
8. Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con il quinto motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emer- genze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati interes- si legittimi da parte di l contratto di finanziamento in og- Parte_1 getto”) l'appellante deduce, in sintesi, che “[…] Dall'attenta disamina che l'odierna Ap- pellante ha eseguito sul contratto di finanziamento (Cfr. doc. 1 prodotto da controparte nella fase monitoria) è emerso che il tasso convenuto è: A. indeterminato ed indetermi- nabile;
B. nullo perché l'indice di riferimento è contrario a norme imperative di legge, vale a dire la l. 287/1990; C. nullo perché posto a livelli usurari ai sensi della l.
108/1996 e dell'art. 644 c.p.”., affermando: che il tasso di interesse nominale presente nel contratto sarebbe differente da quello effettivamente praticato nel piano di ammor-
13 tamento;
che la banca avrebbe applicato la capitalizzazione alla francese e violato l'art. 1283 cc e l'art. 1284; che la clausola di determinazione del tasso di riferimento all'indice
EURIBOR del contratto di finanziamento de quo dovrebbe essere dichiarata nulla.
Con il sesto motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergen- ze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati al caso di specie da parte di interessi legittimi senza il previo esperimento di Parte_1 una C.T.U. contabile in grado di verificarlo”) l'appellante deduce, in sintesi, che la
C.T.U. contabile richiesta nel primo grado fosse necessaria ai fini della determinazione del credito ed in particolare della sussistenza o meno di clausole contrattuali nulle per- ché concernenti tassi di interesse illegittimi, anatocistici ed usurari e della determinazio- ne dell'effettivo tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento, sostenendo che tali verifiche non avrebbero potuto essere eseguite “da una semplice lettura del contratto di finanziamento”.
I motivi sono destituiti di fondamento.
8.1. Va preliminarmente rilevato che parte appellante eccepisce tardivamente e per la prima volta in sede di appello due ulteriori profili di nullità del tasso convenuto, so- stenendo che la AN avrebbe utilizzato la capitalizzazione alla francese nonché l'indice di riferimento all'EURIBOR. Nel giudizio di primo grado invece si era limitata ad avan- zare contestazioni generiche, quali quelle per cui la AN avrebbe applicato al contratto di finanziamento clausole contrarie a norme imperative di legge.
8.2. I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697
c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stes- si in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass.,
28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'en-
14 tità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di con- sumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
Nella fattispecie, la parte opponente, si è limitata - sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello - a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura concretamen- te applicata, il tasso soglia di riferimento od altro o depositare una perizia di parte che consenta di ricostruire le operazioni di calcolo a tal fine eseguite (la “relazione econome- trica redatta dalla società Cesit srl, in particolare dai Dott.ri e CP_9 [...]
”, che richiama l'appellante nella pagina 33 dell'atto di citazione in appello, CP_10 non risulta depositata in atti a nessuno dei precedenti giudizi né al presente giudizio di rinvio).
In tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta di consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombe- vano sulla parte (vedi Cass. civ., sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; Cass. civ., sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte ten- da con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovve- ro di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; vedi anche Cass. civ., Sez. III, 03/07/2024, n. 18258 secondo la quale la deci- sione impugnata ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, di rigettare la richiesta di consulenza tecnica, in quanto, non solo non era stata fornita alcuna prova a sostegno della necessità di tale consulenza, ma soprattutto vi era evidente difetto di allegazione, e ciò significa che le parti ricorrenti non avevano specificato in che termini si poteva rite-
15 nere superato il tasso soglia e quali fossero quindi gli elementi costitutivi di tale supera- mento, con la conseguenza che, anche ammesso che la consulenza tecnica costituisca l'unico mezzo per accertare l'illegittimità degli interessi, e che dunque non è mai esplora- tiva secondo questa prospettazione, resta il fatto che la sua ammissione presuppone che la parte alleghi, cioè descriva i fatti, costitutivi della sua domanda in modo specifico.).
8.3. Le predette contestazioni di parte appellante, relative a tassi di interesse ille- gittimi, anatocistici ed usurari, oltre ad essere del tutto generiche ed indeterminate, ri- sultano altresì infondate.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ca- pitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indetermi- nabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traspa- renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(vedi Cass. S.U. 29/05/2024 n. 15130, che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la pro- duzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli inte- ressi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versi- no nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rap- porto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddi- sfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rim- borso con una semplice sommatoria”).
8.4. La Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016 (pubblicate per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea serie C e vin- colanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento CE n. 1/2003) ha
16 stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano parte- cipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night In- dex Average) (di seguito "EIRD").
Da tali decisioni emerge in sintesi che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: a) hanno interessato alcuni specifici operatori (sette), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al mag- gio 2008); b) avevano la finalità esclusiva di influenzare lo specifico mercato dei prodotti finanziari dei derivati;
c) in tale ambito le preferenze per il fixing EURIBOR comunicato era, a seconda dei casi, “invariato, basso o elevato”, sempre in correlazione alla finalità relativa al mercato EIRD.
Ciò posto, come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte (vedi ad esempio Appello Firenze, 15 aprile 2024 n. 720, in Foro it, 2024, I, 1233) la determina- zione del tasso di interesse variabile attraverso il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla
Commissione ex 101 TFUE, posto che: A) le pratiche collusive sanzionate avevano ad og- getto un mercato di prodotti finanziari (“mercato degli EIRD .. negoziati fuori borsa
(OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”) del tutto distinto ed eteroge- neo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); B) le prati- che collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuata- rie, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali pro- dotti finanziari, avevano, di volta in volta, “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR”, con un poten- ziale indiretto pregiudizio (non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estra- nei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); C) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “collegamento funzionale con la volontà anti- competitiva a monte” .
17 Come è stato osservato in dottrina, al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro Euribor (circostanza che nella fattispecie non ricorre in base alle decisioni della , il tasso sostitutivo CP_11 dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla “interferenza manipolatoria”, secondo il criterio normativo del “sovrapprezzo”, ovvero “la differenza tra il prezzo effettiva- mente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza” (vedi art. 2, lettera r), artt. 10, 12, D. Lgs. 19 gennaio 2017,
n. 3, “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risar- cimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del di- ritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”).
Anche la Corte di Cassazione nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ha svolto analoghe considerazioni (vedi, in motivazione,
Cass. civ., sez. I, 19/07/2024, n.19900: “La accertata intesa restrittiva era orientata al- la riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli
"EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso varia- bile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituen- done lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti […] alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, nep- pure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti
"prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato fi- nanziario non controllato dal professionista" […] Del pari innegabile è che, come d'al- tra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indica- zione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole indivi-
18 duazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. […] Il tutto senza considerare che la ri- conducibilità della situazione in esame nell'alveo del rimedio della nullità potrebbe, in ipotesi, avere l'effetto, laddove si accertasse che l'Euribor è stato alterato, sia pure per alcuni periodi, nel senso della sua artificiosa riduzione, di esporre il mutuatario, sog- getto obbligato, alla restituzione del capitale residuo mutuato o, comunque, al versa- mento di maggiori interessi”).
8.5. Nella fattispecie si controverte di un contratto di finanziamento, prodotto in atti (v. docc.nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio), e da cui lettura risultano in modo chiaro ed univoco le seguenti condizioni economiche:
- l'importo del finanziamento di € 750.000,00, da restituire in 19 rate trimestrali dell'importo costante di € 39.473,68 e 1 rata trimestrale (l'ultima) di € 39.473,76 in linea capitale;
- il tasso di interesse variabile contrattualmente stabilito in una quota fissa nomi- nale annua pari al 2% ed in una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a tre mesi, base 360, che, al momento della stipula del mutuo, era pari allo 0,722% annuo, con un conseguente tasso convenzionale pari al 2,722% nominale annuo;
- interessi di mora (al momento della stipula del mutuo) pari al 1,75% annuo, mag- giorato di 3 punti percentuali.
9. Le domande formulate da devono quindi essere rigettate, con con- CP_2 ferma della sentenza del Tribunale di Firenze anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, per il giudizio di appello in € 6.600,00 (fase di studio €
2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), per il giudizio di
Cassazione in € 7.655,00 (fase di studio € 3.402,00; fase introduttiva 2.478,00; fase de- cisionale € 1.775,00) e per il presente giudizio di rinvio in € 6.600,00 (fase di studio €
2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
19
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 34820/2023 pubblicata il 12 dicem- bre 2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
2899/2022 pubblicata il 28 dicembre 2022 di riforma della sentenza n. 456/2020 del
Tribunale di Firenze depositata il 13 febbraio 2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da e conferma la sentenza n. CP_2
456/2020 del Tribunale di Firenze depositata il 13 febbraio 2020, anche in ordine alle spese;
2. CONDANNA a rimborsare a CP_2 Parte_1 [...]
le ulteriori spese processuali che liquida per il giudizio di appello in € Parte_2
6.600,00, per il giudizio di Cassazione in € 7.655,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 6.600,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore - estensore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 282/2024 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambe rappresentate da (C.F. , P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. FERLITO FULVIO. ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. POLLONI ROBERTO e CP_2 P.IVA_4 dall'Avv. SALVINI FEDERICO.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
1 nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 34820/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 2899/2022, pubblicata il 28 dicembre 2022, di riforma della sen- tenza n. 456/2020 del Tribunale di Firenze, depositata il 13 febbraio 2020.
CONCLUSIONI
In data 28 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le parti attrici in riassunzione e Parte_1 Parte_2
[...]
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, dato atto che nelle more del giudizio la società ha corrisposto alla CP_2 società quale avente causa di l'importo Parte_2 Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'ap- pello proposto avverso alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 456/2020, in data 13 febbraio 2020, questa confermando in ogni sua parte, con vittoria di competenze e spe- se del presente procedimento e di quelle relative al procedimento per regolamento di competenza che ha avuto luogo avanti alla Corte di Cassazione.
In via istruttoria
Respingere le richieste istruttorie di controparte.”
Per la parte convenuta in riassunzione CP_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
in via pregiudiziale e cautelare, inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, ex art. 283 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sen- tenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti dalla comparente;
in via principale, nel merito, in integrale riforma della sentenza n. 456/2020 R.S. del
13 febbraio 2020, resa inter partes dal Tribunale di Firenze e notificata in data 20 feb- braio 2020, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello, con ogni provvedimento consequenziale, comprese le restituzioni;
2 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, la comparente chiede, preliminarmente, l'acquisizione del fascicolo di primo grado e di secondo grato (giudizio n. 775/2020 R.G.C.), e secondariamente
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o respinte in primo grado per tut- te le ragioni esposte dalla società “ e nello specifico la richiesta consulenza CP_2 tecnico-contabile d'ufficio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(già , in qualità di obbligata principale, e la so- Parte_3 Controparte_3 cietà ER S.r.l. (oggi , in veste di garante della predetta società, pro- CP_2 ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4251/2015 provvisoriamente ese- cutivo – emesso dal Tribunale di Firenze in data 27 luglio 2015 - con il quale era loro ingiunto il pagamento a della complessiva Controparte_4 somma di Euro 201.461,45 oltre interessi e spese quale residuo dovuto per il contratto di mutuo del 18 novembre 2009, rilevando ed eccependo in sintesi:
- in via preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favo- re del Tribunale di Pisa;
- nel merito: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di credito liquido, certo ed esigibile.
Le opponenti formulavano inoltre richiesta di accertamento negativo del credito derivante dal finanziamento e, la sola richiesta di risarcimento dei danni su- CP_2 biti per effetto della asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ANria.
Si costituiva in giudizio la ora Controparte_4 [...]
, contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendone il riget- Parte_1 to.
3 La causa veniva interrotta a seguito dell'intervenuto fallimento della società
[...] già limitatamente alle do- Controparte_5 Controparte_3 mande proposte nei confronti di tale società.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 456/2020 pubblicata il 13 febbraio 2020 così statuiva:
“rigetta l'opposizione proposta e le domande tutte di parte opponente, confer- mando il decreto ingiuntivo n. 4251/2015 (R.G.C. 6159/2015) Tribunale di Firenze e le statuizioni di condanna in esso contenute;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta - oggi - Controparte_6 le spese di lite che liquida in euro 15.478,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie
15%, all'IVA ed a CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] Passando al merito del giudizio, risulta dai documenti versati in atti che il residuo credito della banca convenuta relativamente al mutuo chirografo di €
750.000,00, fatto valere in sede monitoria, è stato ammesso al passivo del fallimento per l'importo delle tre rate insolute per € 120.995,68 e quello del residuo capitale a scadere per € 78.947,44 e cioè complessivamente € 199.943,12.
Ne consegue che le eccezioni sollevate dalla società in merito al rap- CP_2 porto di cui si controverte, risultano inammissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1945
c.c. a norma del quale non possono essere validamente contestate dal fideiussore le ri- sultanze degli estratti conto non contestati dal correntista. Qualora infatti sia stata prestata una fideiussione a garanzia di apertura di credito bancaria in conto corrente
e il debitore principale non abbia contestato tempestivamente gli estratti conto inviati- gli dalla banca, risulta decaduto dal diritto di impugnarli. Pertanto le risultante degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore il quale non può contestare l'am- montare del credito della banca. Il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definiti- vità di quegli estratti divenuti tali per mancata contestazione del debitore principale.
Peraltro nel caso di specie trattasi di finanziamento (di cui al contratto in data 18 novembre 2009, rinegoziato come da lettera in data 28 giugno 2013) e non di conto
4 corrente, e, nella convenzione relativa al finanziamento, prodotta in atti, risultano sus- sistenti tutti gli elementi che consentono la concreta ed univoca individuazione del tas- so pattuito mentre l'opponente non ha formulato sul punto alcuna contestazione speci- fica. […]
Il tribunale conferma infatti, sul punto, il rigetto dell'istanza istruttoria dell'opponente volta all'ammissione di CTU contabile, per le seguenti motivazioni: in primo luogo perché nella convenzione relativa al finanziamento (doc. 1 prodotto in se- de monitoria) sono presenti tutti gli elementi che consentono la concreta ed univoca in- dividuazione del tasso pattuito, mentre l'opponente non ha formulato sul punto alcuna specifica contestazione. In secondo luogo, perché nella fattispecie non è stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Infine perché l'opponente ha praticamente demandato l'accertamento di una eventuale applicazione "di indebite spese di Commis- sione di SI PE " totalmente ad una CTU che risulta inammissibile poiché palesemente esplorativa ovvero volta a supplire una carenza probatoria della parte
(attrice) che pretende, per l'appunto, di vedere affermata l'applicazione di CMS indebi- te e tassi usurari senza assolvere all'onere probatorio ad essa inequivocabilmente spet- tante. La consulenza tecnica non è un mezzo di prova (v. ex multis, Cass. civ. n.
6155/2009, 9461/2010, 3130/2011, 7639/2015), ed è ammissibile solo in presenza di una prospettazione certa e provata delle violazioni lamentate. Non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi fatti o circostanze non provate.
Quanto alla contestazione relativa alla pretesa carenza di credito liquido certo ed esigibile, posto che il credito secondo gli opponenti sarebbe inesistente e contestato nel- la sua entità, va rilevato che dai documenti versati in atti è risultato esattamente il con- trario. Invero dalla lettera della società Industria Stampaggio Polimeri Srl del 3 luglio
2015 risulta che il contratto di finanziamento in questione avrebbe un saldo negativo di
€ 94.165,31.
Le società originariamente opponenti hanno poi formulato domanda di accerta- mento negativo del credito che deriva dal finanziamento del quale si discute, eviden-
5 ziando la pretesa necessità di verifica nell'applicazione del contratto in questione di clausole contrattuali asseritamente nulle perché contrarie a norme imperative, consi- stenti nella pretesa applicazione di interessi anatocistici e di tassi usurari sia derivanti da usura oggettiva che derivanti da usura soggettiva, facendosi altresì riferimento alla recente modifica dell'art. 120 TUB, ad opera del comma 629 dell'art. 1 della legge
147/13, che avrebbe reintrodotto il divieto di anatocismo in materia bancaria.
Invero nella fattispecie, come già rilevato, non si controverte di un conto corrente bancario, ma di un contratto di finanziamento dell'importo di € 750.000,00, da resti- tuire in 20 rate trimestrali dell'importo costante di € 39.473,68 in linea capitale, oltre interessi al tasso variabile contrattualmente stabilito in una quota fissa pari al 2% ed in una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a tre mesi, base 360 che, al mo- mento della stipula del mutuo, era pari allo 0,722% annuo, con un conseguente tasso convenzionale variabile del 2,722%. In detta fattispecie l'anatocismo non viene applica- to in quanto gli interessi che si aggiungono a ciascuna rata vengono calcolati al tasso vigente sul capitale residuo.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello la società ritenendo la sentenza gravata CP_2 errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere esistente il contratto di fideiussione stipulato da on la società Parte_1 CP_2
2) l'errato ed ingiusto rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribu- nale di Firenze in applicazione dell'art.20 c.p.c.;
3) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere inammissibili, ai sensi dell'art. 1945 c.c., le contestazioni sollevate dalla società relativamente al rapporto tra CP_2 [...]
la debitrice principale;
Parte_1
6 4) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere il credito vantato da Parte_1 esistente, certo, liquido ed esigibile;
5) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati interessi legittimi da parte di
[...]
l contratto di finanziamento in oggetto;
Parte_4
6) l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che han- no indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati al caso di specie da parte di
[...]
interessi legittimi senza il previo esperimento di una C.T.U. contabile in CP_7 grado di verificarlo.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di man- Parte_1 dataria, che contestava le censure mosse da parte appellante nei Controparte_1 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in quel grado di giudizio.
Con sentenza n. 2899/2022 pubblicata il 28 dicembre 2022, la Corte di Appello, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale e considerando assorbiti gli ul- teriori motivi di appello, così statuiva:
“In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca limi- tatamente a il decreto ingiuntivo n. 4251\2015 emesso dal Tribunale di Fi- CP_2 renze.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.”
Il regolamento di competenza. Il presente giudizio di rinvio.
3. La e per essa, quale mandataria, Parte_5 [...]
, proponeva dinnanzi alla Corte di Cassazione regolamento di competenza CP_1 ex art. 42 c.p.c.; con ordinanza n. 34820/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, dichiarando competente il Tribunale di Firenze.
7 Il giudizio era tempestivamente riassunto da e da Parte_1 [...] quale cessionaria del credito;
la causa era trattenuta in decisione a se- Controparte_8 guito di trattazione scritta in data 28 novembre 2024 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte.
Motivi della decisione
4. In applicazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione la competenza in ordine all'azione di accertamento del credito controverso era del Tribunale di Firenze adito, con infondatezza dell'originario secondo motivo di appello.
Devono quindi esaminarsi i restanti motivi di appello (primo, terzo, quarto, quinto e sesto) formulati dall' originaria appellante odierna convenuta in riassunzione, CP_2
avverso la sentenza n. 456/2020 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13 febbraio
[...]
2020, ritenuti assorbiti nella precedente sentenza della Corte di Appello.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
5. Con il primo motivo di appello (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere esi- stente il contratto di fideiussione stipulato da on la società Parte_1
) parte appellante in sintesi lamenta che “[…] il Giudice di prime cure non ha CP_2 minimamente preso in considerazione l'eccezione, sollevata dalla società in se- CP_2 de di memoria conclusionale, relativa alla nullità del contratto di fideiussione dedotto in giudizio da .” sostenendo che “[…]la rilevabilità da parte del Parte_1 giudice della nullità del contratto non conosce né consente limitazioni, essendo, quindi, possibile che sia il giudice d'appello a rilevare d'ufficio, per la prima volta, una causa di nullità […]”. L'appellante deduce che il contratto di fideiussione sarebbe nullo per con- trasto con la normativa antitrust perché “ […] la fideiussione in oggetto (Cfr. doc.ti 5 e 6 prodotti da controparte nella fase monitoria), riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ha dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale ille- cita, in quanto vietata ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990, senza che sia rilevante valutare se le disposizioni di cui allo schema ABI abbiano o meno trovato uniforme applicazione,
8 trattandosi di aspetto (anche questo) già vagliato dalla AN d'Italia nel già citato provvedimento del 2 maggio 2005, […]”.
In sede di riassunzione, parte appellante ha inoltre eccepito la decadenza della ga- ranzia fideiussoria per mancata osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito: che “la rilevazio- ne della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente al- legato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rile- vazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'uf- ficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessa- ta, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie”; che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della
AN d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italia- na, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accerta- mento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideius- sione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'or- dinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento del- la AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pre- gresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clau- sole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì of- frendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si in-
9 voca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte del- la AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concor- renza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte,
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai con- sumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (così in motivazione Cass. sez.
I, ordinanza 25/11/2024, n. 30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, ordinanza 17 gen- naio 2025 n. 1170 e Cass. sez. I, ordinanza 4/2/2025 n. 2683).
Nella fattispecie, come emerge chiaramente dal contratto (vedi doc. 5 e doc. 6 prodot- ti dalla parte ingiungente in sede monitoria) la fideiussione del 18 novembre 2009 (con- fermata dal fideiussore in data 28 giugno 2013) ha natura specifica, essendo stata presta- ta con esclusivo riferimento al finanziamento di credito di Euro 750.000,00 concesso al- la società Parte_6
Da tale semplice circostanza non si può che inferire l'inoperatività della causa di nul- lità invocata dalla odierna convenuta in riassunzione, posto che la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità, neppure parziale, della medesima, poiché in tale ipotesi non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fi- deiussione rappresenta il frutto di una intesa vietata.
Ad ogni modo, occorre rilevare che permane a carico del garante l'onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intesa anticoncorrenziale, come per le fideiussioni omnibus. È orien- tamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di merito,
e anche di questa Corte di Appello, che l'attività assertiva in questi casi non può essere generica, ma deve essere specifica, per cui deve esprimere i dati da cui desumere la vio-
10 lazione della richiamata normativa e la corrispondenza delle clausole dei contratti sotto- scritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla AN d'Italia.
L'originaria opponente odierna convenuta in riassunzione non aveva fatto alcun rife- rimento specifico agli elementi di fatto fondanti la nullità de qua, limitandosi invece ad avanzare contestazioni del tutto generiche (semplicemente asserendo che la nullità avrebbe origine dalla natura squisitamente riproduttiva dello schema contrattuale uni- forma ABI nel contratto di garanzia da ella sottoscritto). Inoltre, non è stato neppure prodotto ritualmente lo schema predisposto dall'ABI, oggetto dei rilievi della AN di
Italia (il provvedimento risulta, infatti, prodotto per la prima volta con la comparsa con- clusionale ex art. 190 c.p.c. nel procedimento di appello r.g. 775/2020, doc. 2).
L'originaria opponente che ha eccepito (tardivamente, con l'atto di citazione in appel- lo) la nullità totale del contratto di fideiussione in argomento non ha neppure dimostra- to, ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., che il medesimo non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto, ovvero senza le clausole asseritamente colpite dalla nulli- tà, la quale, pertanto, non avrebbe potuto ritenersi estesa all'intero contratto di cui trat- tasi.
Per quanto riguarda l'eccezione ex art. 1957 c.c. (proposta anche questa tardiva- mente e per la prima volta in questa sede di riassunzione), è inammissibile, non essendo stata tempestivamente formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
(vedi Cass. 05/06/2012, n.8989: “il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo con- tro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la de- cadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'in- validità del contratto di fideiussione”).
6. Con il terzo motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emer- genze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere inammissibili, ai sensi dell'art. 1945 c.c., le contestazioni sollevate dalla società relativamente CP_2 al rapporto tra la debitrice principale”) l'appellante in sinte- Parte_1 si deduce che in atti vi sarebbe la prova del fatto che avesse sin dal 2013 CP_3
11 contestato i saldi degli estratti conto inviati dalla AN e che pertanto non fosse CP_2 decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni con riferimento al debito della garantita.
Il motivo è fondato: il fideiussore ben poteva proporre le eccezioni spettanti anche al debitore principale;
in generale poi “ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rappor- ti obbligatori sottostanti” (vedi tra le altre Cass sez. I, 14/04/2023, n.10043); la fonda- tezza del motivo non è comunque idonea ad intaccare la pronunzia di primo grado, posto che già il Tribunale aveva, comunque, rigettato anche nel merito le eccezioni proposte, giudicandole infondate e tale concorrente, autonoma motivazione merita conferma, co- me esposto trattando dei residui motivi.
7. Con il quarto motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere il credito vantato da esistente, certo, liquido ed esigibile”) l'appellante dedu- Parte_1 ce, in sintesi, che il Giudice di primo grado avrebbe valutato erroneamente una prova documentale importante (la lettera inviata dalla società Industria Stampaggio Polimeri
S.r.l. – debitore principale- in data 3 luglio 2015) e conseguentemente “[…]ritenuto completamente infondata l'eccezione sollevata dalla società relativamente CP_2 all'inesistenza ed all'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, asseritamente, vantato da […]”, sostenendo inoltre che la Parte_1 certezza e liquidità del credito non potrebbe essere tratta dal fatto che il credito vantato dalla AN fosse stato ammesso al passivo del fallimento della poiché CP_3 quanto deciso dal Giudice Delegato avrebbe mera efficacia endo-fallimentare.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei processi aventi ad og- getto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio del- la stipula del contratto, ai fini della prova del credito è sufficiente il deposito del contrat- to sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando alla parte debitrice fornire prova contraria dell'avvenuto pagamento, oppure di altri fatti
12 estintivi dell'obbligazione pecuniaria (v. in tal senso, Cass. civ. Sezioni Unite,
30/10/2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 13/6/2006, n. 13674; Cass. civ., Sez. III, 12/4/2006, n. 8615).
Nella fattispecie, trattandosi appunto di credito inerente a contratto di finanzia- mento, la pretesa della AN creditrice è stata sufficientemente dimostrata con la pro- duzione in sede monitoria del relativo contratto datato 18 novembre 2009, dell'atto di rinegoziazione datato 28 giugno 2013, del contratto di fideiussione del 18 novembre
2009 e della sua successiva conferma del 28 giugno 2013 nonché delle lettere di conte- stazione in mora del 10 giugno 2015 (v. docc.nn.
1-7 fascicolo monitorio).
In sede di opposizione la parte opponente non ha contestato la stipulazione dei contratti azionati (contratto di finanziamento e di fideiussione) né l'inadempimento di parte debitrice alle obbligazioni assunte, bensì si è limitata a contestazioni del tutto ge- neriche. A sostegno della sua tesi, l'opponente si è limitata a produrre alcune lettere in- viate dal debitore principale alla creditrice AN CASSA DI RISMARMIO DI FIRENZE, ivi compresa la citata lettera del 3 luglio 2015 (v. docc.nn. 1.2-1.7 allegati alla citazione in opposizione) dalle quali comunque si evince l'esistenza di un saldo debitorio con riferi- mento al contratto di finanziamento in questione dell'importo di euro 94.165,31.
8. Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con il quinto motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emer- genze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati interes- si legittimi da parte di l contratto di finanziamento in og- Parte_1 getto”) l'appellante deduce, in sintesi, che “[…] Dall'attenta disamina che l'odierna Ap- pellante ha eseguito sul contratto di finanziamento (Cfr. doc. 1 prodotto da controparte nella fase monitoria) è emerso che il tasso convenuto è: A. indeterminato ed indetermi- nabile;
B. nullo perché l'indice di riferimento è contrario a norme imperative di legge, vale a dire la l. 287/1990; C. nullo perché posto a livelli usurari ai sensi della l.
108/1996 e dell'art. 644 c.p.”., affermando: che il tasso di interesse nominale presente nel contratto sarebbe differente da quello effettivamente praticato nel piano di ammor-
13 tamento;
che la banca avrebbe applicato la capitalizzazione alla francese e violato l'art. 1283 cc e l'art. 1284; che la clausola di determinazione del tasso di riferimento all'indice
EURIBOR del contratto di finanziamento de quo dovrebbe essere dichiarata nulla.
Con il sesto motivo (“l'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergen- ze processuali che hanno indotto il Tribunale di Firenze a ritenere applicati al caso di specie da parte di interessi legittimi senza il previo esperimento di Parte_1 una C.T.U. contabile in grado di verificarlo”) l'appellante deduce, in sintesi, che la
C.T.U. contabile richiesta nel primo grado fosse necessaria ai fini della determinazione del credito ed in particolare della sussistenza o meno di clausole contrattuali nulle per- ché concernenti tassi di interesse illegittimi, anatocistici ed usurari e della determinazio- ne dell'effettivo tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento, sostenendo che tali verifiche non avrebbero potuto essere eseguite “da una semplice lettura del contratto di finanziamento”.
I motivi sono destituiti di fondamento.
8.1. Va preliminarmente rilevato che parte appellante eccepisce tardivamente e per la prima volta in sede di appello due ulteriori profili di nullità del tasso convenuto, so- stenendo che la AN avrebbe utilizzato la capitalizzazione alla francese nonché l'indice di riferimento all'EURIBOR. Nel giudizio di primo grado invece si era limitata ad avan- zare contestazioni generiche, quali quelle per cui la AN avrebbe applicato al contratto di finanziamento clausole contrarie a norme imperative di legge.
8.2. I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697
c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stes- si in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass.,
28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'en-
14 tità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di con- sumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
Nella fattispecie, la parte opponente, si è limitata - sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello - a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura concretamen- te applicata, il tasso soglia di riferimento od altro o depositare una perizia di parte che consenta di ricostruire le operazioni di calcolo a tal fine eseguite (la “relazione econome- trica redatta dalla società Cesit srl, in particolare dai Dott.ri e CP_9 [...]
”, che richiama l'appellante nella pagina 33 dell'atto di citazione in appello, CP_10 non risulta depositata in atti a nessuno dei precedenti giudizi né al presente giudizio di rinvio).
In tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta di consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombe- vano sulla parte (vedi Cass. civ., sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; Cass. civ., sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte ten- da con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovve- ro di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; vedi anche Cass. civ., Sez. III, 03/07/2024, n. 18258 secondo la quale la deci- sione impugnata ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, di rigettare la richiesta di consulenza tecnica, in quanto, non solo non era stata fornita alcuna prova a sostegno della necessità di tale consulenza, ma soprattutto vi era evidente difetto di allegazione, e ciò significa che le parti ricorrenti non avevano specificato in che termini si poteva rite-
15 nere superato il tasso soglia e quali fossero quindi gli elementi costitutivi di tale supera- mento, con la conseguenza che, anche ammesso che la consulenza tecnica costituisca l'unico mezzo per accertare l'illegittimità degli interessi, e che dunque non è mai esplora- tiva secondo questa prospettazione, resta il fatto che la sua ammissione presuppone che la parte alleghi, cioè descriva i fatti, costitutivi della sua domanda in modo specifico.).
8.3. Le predette contestazioni di parte appellante, relative a tassi di interesse ille- gittimi, anatocistici ed usurari, oltre ad essere del tutto generiche ed indeterminate, ri- sultano altresì infondate.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ca- pitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indetermi- nabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traspa- renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(vedi Cass. S.U. 29/05/2024 n. 15130, che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la pro- duzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli inte- ressi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versi- no nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rap- porto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddi- sfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rim- borso con una semplice sommatoria”).
8.4. La Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016 (pubblicate per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea serie C e vin- colanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento CE n. 1/2003) ha
16 stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano parte- cipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night In- dex Average) (di seguito "EIRD").
Da tali decisioni emerge in sintesi che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: a) hanno interessato alcuni specifici operatori (sette), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al mag- gio 2008); b) avevano la finalità esclusiva di influenzare lo specifico mercato dei prodotti finanziari dei derivati;
c) in tale ambito le preferenze per il fixing EURIBOR comunicato era, a seconda dei casi, “invariato, basso o elevato”, sempre in correlazione alla finalità relativa al mercato EIRD.
Ciò posto, come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte (vedi ad esempio Appello Firenze, 15 aprile 2024 n. 720, in Foro it, 2024, I, 1233) la determina- zione del tasso di interesse variabile attraverso il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla
Commissione ex 101 TFUE, posto che: A) le pratiche collusive sanzionate avevano ad og- getto un mercato di prodotti finanziari (“mercato degli EIRD .. negoziati fuori borsa
(OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”) del tutto distinto ed eteroge- neo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); B) le prati- che collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuata- rie, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali pro- dotti finanziari, avevano, di volta in volta, “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR”, con un poten- ziale indiretto pregiudizio (non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estra- nei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); C) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “collegamento funzionale con la volontà anti- competitiva a monte” .
17 Come è stato osservato in dottrina, al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro Euribor (circostanza che nella fattispecie non ricorre in base alle decisioni della , il tasso sostitutivo CP_11 dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla “interferenza manipolatoria”, secondo il criterio normativo del “sovrapprezzo”, ovvero “la differenza tra il prezzo effettiva- mente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza” (vedi art. 2, lettera r), artt. 10, 12, D. Lgs. 19 gennaio 2017,
n. 3, “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risar- cimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del di- ritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”).
Anche la Corte di Cassazione nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ha svolto analoghe considerazioni (vedi, in motivazione,
Cass. civ., sez. I, 19/07/2024, n.19900: “La accertata intesa restrittiva era orientata al- la riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli
"EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso varia- bile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituen- done lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti […] alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, nep- pure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti
"prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato fi- nanziario non controllato dal professionista" […] Del pari innegabile è che, come d'al- tra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indica- zione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole indivi-
18 duazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. […] Il tutto senza considerare che la ri- conducibilità della situazione in esame nell'alveo del rimedio della nullità potrebbe, in ipotesi, avere l'effetto, laddove si accertasse che l'Euribor è stato alterato, sia pure per alcuni periodi, nel senso della sua artificiosa riduzione, di esporre il mutuatario, sog- getto obbligato, alla restituzione del capitale residuo mutuato o, comunque, al versa- mento di maggiori interessi”).
8.5. Nella fattispecie si controverte di un contratto di finanziamento, prodotto in atti (v. docc.nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio), e da cui lettura risultano in modo chiaro ed univoco le seguenti condizioni economiche:
- l'importo del finanziamento di € 750.000,00, da restituire in 19 rate trimestrali dell'importo costante di € 39.473,68 e 1 rata trimestrale (l'ultima) di € 39.473,76 in linea capitale;
- il tasso di interesse variabile contrattualmente stabilito in una quota fissa nomi- nale annua pari al 2% ed in una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a tre mesi, base 360, che, al momento della stipula del mutuo, era pari allo 0,722% annuo, con un conseguente tasso convenzionale pari al 2,722% nominale annuo;
- interessi di mora (al momento della stipula del mutuo) pari al 1,75% annuo, mag- giorato di 3 punti percentuali.
9. Le domande formulate da devono quindi essere rigettate, con con- CP_2 ferma della sentenza del Tribunale di Firenze anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, per il giudizio di appello in € 6.600,00 (fase di studio €
2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), per il giudizio di
Cassazione in € 7.655,00 (fase di studio € 3.402,00; fase introduttiva 2.478,00; fase de- cisionale € 1.775,00) e per il presente giudizio di rinvio in € 6.600,00 (fase di studio €
2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
19
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 34820/2023 pubblicata il 12 dicem- bre 2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
2899/2022 pubblicata il 28 dicembre 2022 di riforma della sentenza n. 456/2020 del
Tribunale di Firenze depositata il 13 febbraio 2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da e conferma la sentenza n. CP_2
456/2020 del Tribunale di Firenze depositata il 13 febbraio 2020, anche in ordine alle spese;
2. CONDANNA a rimborsare a CP_2 Parte_1 [...]
le ulteriori spese processuali che liquida per il giudizio di appello in € Parte_2
6.600,00, per il giudizio di Cassazione in € 7.655,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 6.600,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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