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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2014 pendente tra:
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale su , nata a Persona_1
IA NA (EN) il 21.08.2008 ( , elettivamente domiciliati in C.F._2
Caltagirone (CT), P.zza Falcone – Borsellino n. 6/C presso lo studio professionale dell'avv. Daniele
Guzzetta, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Fioriglio
( , giusta procura in atti;
Email_1
ATTORI
e
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Vittoria (RG), Via Palestro n. 258, presso lo studio professionale dell'avv. Attilio
Barravecchia ( che lo rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti;
CONVENUTO
e
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
nato a [...] il [...] Controparte_3
( , elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), Via Garibaldi n. 179, presso lo C.F._4 studio professionale dell'avv. Giovanni LU IE ( , Email_3
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO e
P.IVA. , in persona del suo presidente e Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), Via Garibaldi n. 179, presso lo studio professionale dell'Avv. Giovanni LU IE
( che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
CONVENUTO
e già denominata Controparte_5
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Ramacca (CT), Via dei Girasoli n. 1, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Motta, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Raffaele Esposito
( , giusta procura in atti;
Email_4
CONVENUTA
e
(P.IVA. ), in persona del procuratore Controparte_7 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), Via Ruggero Settimo n. 147, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
( ; Email_5
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e
, nata a [...] il [...] ( ), CP_8 C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._6
, nato a [...] il [...] ( ), n.q. di Parte_3 C.F._7
congiunti ed eredi di , elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), P.zza Persona_2
Vincenzo Bellini n. 20, presso lo studio professionale dell'Avv. Massimo Scerba
( , che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_6
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.03.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, parte attrice ha premesso che: 1) gli odierni convenuti rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo CP_1 CP_2
FI OB tg. CN636JX, avevano convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Caltagirone,
proprietario del veicolo FA RO e la , quale Parte_1 Controparte_9
compagnia assicuratrice del suddetto mezzo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi al seguito del sinistro avvenuto in data 02.11.2011, che li vedeva coinvolti;
2) di essersi costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento, comprensivo di tutti i danni lamentati e meglio indicati in domanda, quantificati nella somma di € 2.103.595,78; 3) che il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 61/2014 del 28.02.2014, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando all'odierna parte attrice termine di tre mesi per riassumere il procedimento dinnanzi all'intestato Tribunale.
L'attore, pertanto, riportandosi a quanto dedotto in seno alla comparsa di costituzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, ha allegato che in data 02.11.2011 intorno alle ore 9.05, in
Caltagirone, località Passo di IA, s.s. 117 bis, km. 72+880 , moglie dello stesso Persona_2
e madre di , è deceduta in esito al sinistro che l'ha vista coinvolta, quale conducente del veicolo Per_1
FA RO 15 Tg. CV553HE.
L'attore ha ulteriormente precisato:
1) che procedeva in direzione IA NA – Gela verso Caltagirone, Persona_2
allorquando, giunta in prossimità dello svincolo per Caltagirone – dove la strada presenta una curva a visuale parzialmente libera volgente a destra e in leggera salita rispetto alla sua direzione di marcia
– è venuta in lieve contatto con il furgone SA IM, tg. DT 700 HR, condotto da CP_3
, e di proprietà della che sopraggiungeva in posizione irregolare
[...] Controparte_10
sulla carreggiata, a cavallo della linea di mezzeria e che, dopo il contatto, si è fermato poco più avanti ed è stato spostato dal conducente sul margine destro della carreggiata;
2) che, a seguito della prima collisione, la conducente ha impattato anche con il veicolo che immediatamente seguiva il furgone SA IM, un FI OB tg. CN636JX, condotto, a velocità sostenuta, da e che si trovava, anch'esso, nella corsia di pertinenza dell'FA CP_1
RO;
3) che dunque è stata costretta a frenare perdendo il controllo del proprio Persona_2 veicolo, che si è diretto verso l'esterno della curva interferendo con la direttrice di marcia del furgone
FI OB;
4) che il furgone ha investito violentemente l'autovettura contrapponendo la sua sezione frontale alla fiancata sinistra del veicolo antagonista: in particolare, con il suo spigolo anteriore sinistro ha attinto l'autovettura in corrispondenza della portiera anteriore, penetrando all'interno dell'abitacolo e causando il decesso di . Persona_2 Parte attrice ha, altresì, dedotto che è stato incardinato il procedimento penale recante
R.G.N.R. 2322/2011 a carico di e , nel corso del quale il Pubblico CP_1 Controparte_3
Ministero ha conferito mandato al consulente tecnico, ing. , di ricostruire l'esatta Persona_3
dinamica del sinistro e che le conclusioni cui costui è pervenuto sono state oggetto di contestazione dal proprio consulente tecnico di parte, ing. . Persona_4
L'attore ha contestato, inoltre, la ricostruzione dell'evento, eccependo: la violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti, i quali, entrambi nella stessa direzione di marcia, circolavano a cavallo della linea continua di mezzeria;
l'assenza di responsabilità, anche concorrente, di;
la sussistenza del nesso di causalità tra il Persona_2
comportamento dei conducenti dei furgoni, la violazione delle norme del codice della strada e la causazione del sinistro.
Ha chiesto pertanto – previo accertamento della responsabilità esclusiva in capo a CP_3
e per colpa specifica, per violazione degli artt. 40, 140, 141, 142, 143 C.d.S.,
[...] CP_1
e per colpa generica dovuta alla violazione degli ordinari canoni di prudenza, diligenza e perizia – la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti iure proprio a causa della perdita della congiunta, meglio specificati e quantificati in domanda.
Con comparsa del 17.10.2014, si è costituito il quale ha contestato tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto, riportandosi all'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo la esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_2
del sinistro, sì come emersa anche dagli accertamenti disposti ed eseguiti dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone. In ultimo, ha precisato che, nelle more nel termine per riassumere il procedimento dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
, compagnia assicuratrice del veicolo condotto da , aveva Controparte_11 Persona_2
provveduto al risarcimento integrale dei danni dallo stesso patiti.
Con comparsa del 21.10.2014, si è costituita Controparte_5
già compagnia assicuratrice, al momento del sinistro, di entrambi
[...] Controparte_5
i veicoli coinvolti, la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando quanto allegato da controparte e deducendo l'esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_2 dell'incidente. Ha contestato, inoltre, le singole voci di danno per le ragioni meglio indicate in seno alla comparsa responsiva e ha chiesto, in via subordinata, dichiararsi la responsabilità della medesima ex art. 2054 nei limiti della percentuale non superiore a 10% e nei limiti del massimale di polizza.
La convenuta ha inoltre rilevato che il procedimento penale promosso contro e CP_1
era stato nelle more archiviato con provvedimento del G.I.P. a seguito Controparte_3 dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dall'odierno attore – persona offesa. Con comparse del 17.03.2015, si sono costituiti , conducente del veicolo Controparte_3
SA IM e la proprietaria del mezzo, i quali nel contestare quanto Controparte_10
ex adverso dedotto, hanno eccepito l'assenza di ogni responsabilità a loro carico nella causazione del sinistro, anche alla luce delle risultanze della disposta perizia tecnica disposta dal P.M. nel procedimento penale, incoato a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti del sinistro.
Con comparsa del 29.1.2016, si è costituita in giudizio la terza Controparte_12 chiamata in causa da chiedendo l'estromissione dal giudizio e la condanna di costui alla CP_1
refusione delle spese, atteso che nessuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti.
Con comparsa di intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. si sono costituiti in giudizio
, e , n.q. di eredi e congiunti di CP_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, i quali, uniformandosi alle deduzioni difensive di parte attrice, hanno contestato le Persona_2
conclusioni a cui era pervenuto il consulente della Procura e hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, meglio indicati in seno all'atto difensivo.
La causa è stata istruita tramite la sola produzione documentale e, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, la quale, ancorché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
*************
Le domande risarcitorie proposte dall'attore e dai terzi intervenuti sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in punto di diritto, che il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale definibile come l'insieme delle conseguenze negative, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale, patite dal soggetto legato da un rapporto di parentela con il deceduto o con il danneggiato, tali da determinare lo stravolgimento in un sistema di vita che si fonda sull'affetto e l'unione delle persone che fanno parte di quel rapporto (cfr. Cass. civ., n. 23469 del 2018; Cass. civ.,
n. 901 del 2018; Cass. civ., n. 7513 del 2018).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che – come confermato dalla giurisprudenza assolutamente consolidata – non è possibile prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023).
Ne consegue che non è risarcibile neppure il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. civ., n. 9349 del 2017; Cass. civ., n. 4208 del 2017 e Cass. civ., n. 23426 del 2014), giacché tale danno presuppone, a monte,
l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto (cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023, in motiv.).
Ciò posto, nel caso oggetto di scrutinio, deve ritenersi che il sinistro è avvenuto per colpa esclusiva della conducente del veicolo FA RO 15, , così come accertato Persona_2 dalla consulenza tecnica del Dott. Ing. resa nel procedimento penale indicato al Persona_3
n. 2322/2011 R.G.N.R.
A tal proposito giova rilevare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio per cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 30298 del 2023, avente ad oggetto proprio una fattispecie in cui “la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti”).
Ed infatti, il giudice chiamato a decidere una controversia in sede civile può porre a fondamento della propria decisione una perizia disposta in un procedimento penale, ferma restando l'identità delle persone coinvolte e la rilevanza della stessa ai fini del decidere.
Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.
È stato in proposito osservato che l'assenza di una norma di chiusura e di una elencazione
“chiusa” delle prove, unitamente ai concetti di produzione documentale e all'affermazione del c.d. diritto alla prova, induce “ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie” (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 5440 del 2010; Cass. civ., n. 7518 del
2001; Cass. civ., n. 12422 del 2000; Cass. civ., n. 2616 del 1995; Cass. civ., n. 12091 del 1990).
Nel caso di specie, dunque – in cui le parti hanno avuto occasione di spiegare compiutamente le rispettive difese nel pieno contraddittorio tra le stesse, sia in sede penalistica sia nella presente sede civilistica – la consulenza redatta dal tecnico nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento indicato al n. 2322/2011 R.G.N.R., deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Tanto precisato, si rileva che il consulente tecnico nominato dal P.M., nel procedimento sopra indicato ha accertato che le “le cause dell'incidente sono da ricondurre esclusivamente all'invasione della corsia adibita all'opposto senso di marcia da parte del conducente dell'autovettura FA RO
15 (veicolo A), ovvero all'invasione della corsia adibita al senso normale di marcia Gela – IA
NA di pertinenza dell'autocarro FI OB (veicolo B) e dell'autocarro SA IM
(veicolo C) “ (cfr. pagina 19 della consulenza in atti).
Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal P.M., in quanto frutto di un iter logico ineccepibile, privo di vizi e condotto in modo accurato, ed oltretutto in linea con le risultanze probatorie della documentazione prodotta in atti.
Il perito ha infatti svolto le proprie indagini alla luce del “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose”, “Rilievi fotografici” e “Riprese video” a cura della Polizia stradale di Caltagirone, dall'informativa Prot. N. 1100000030/220.20-3/2011 del 11.1.2011 e delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nell'incidente.
Egli ha, in primo luogo, fornito una descrizione accurata dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, specificando che gli stessi sono caratterizzati da: carreggiata stradale unica, a doppio senso di marcia […]; banchine poste su ambedue i lati della carreggiata;
asse stradale caratterizzato da una curva destrorsa, livelletta stradale con pendenza in lieve salita, nella zona della collisione, preceduto da un lungo rettilineo con pendenza pressocchè nulla […]; ciglio stradale destro e sinistro caratterizzato da guard-rail metallico del tipo a doppia onda che […]non pregiudicava la visuale nonostante la presenza di una curva;
sede stradale rifinita con conglomerato bituminoso in buone condizioni e priva di particolari anomalie” (pp.
4-5 della consulenza in atti).
Prendendo le mosse dal verbale redatto dalla Polizia stradale di Caltagirone, il perito ha dato atto che al momento dell'incidente si avevano condizioni di pioggia, visibilità buona, manto stradale bagnato ed entità del traffico normale.
La ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro, delle modalità e delle cause dello stesso
è stata poi condotta avendo riguardo alla posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti dopo l'impatto, alle tracce impresse dagli stessi sul manto stradale, ai danni rispettivamente riportati, nonché alla velocità rispettivamente tenuta.
Il perito ha infatti evidenziato che il veicolo condotto da , FA RO Persona_2
15, “si trovava disposta a cavallo della striscia continua di mezzeria, in posizione obliqua a circa
45° rispetto all'asse stradale, con l'avantreno posto sulla corsia adibita al seno di marcia opposto
(ovvero sulla corsia adibita al senso di marcia Gela – IA NA) ed orientato verso il margine sinistro della carreggiata;
il veicolo si trovava in corrispondenza della “zona di collisione”/”punto
d'urto” (P.P.U.) (Rif. “Rilievo planimetrico” e foto del “fascicolo dei rilievi tecnici” a cura della
Polizia” (p. 12 della consulenza in atti).
Il veicolo del convenuto “veicolo B – autocarro FI OB (…) – si disponeva CP_1
“a cavallo” della striscia di margine destro, in posizione trasversale, con l'avantreno posto sulla corsia adibita al proprio senso di marcia (ovvero sulla corsia adibita al senso di marcia Gela –
IA NA), con le ruote posteriori poste sulla striscia di margine destro ed il retrototreno in adiacenza al guard – rail;
il veicolo si trovava in corrispondenza della “zona di collisione” / “punto
d'urto” (P.P.U.) (Rif. “Rilievo planimetrico” e foto del “Fascicolo dei rilievi tecnici” a cura della
Polizia Stradale di Caltagirone)” (cfr. pag. 7 e 13 della consulenza in atti).
Infine, l'autocarro SA Prima Star, condotto da , coinvolto Controparte_3 marginalmente nel sinistro, si trovava “a cavallo” della striscia di margine destro, con l'avantreno rivolto nel verso dell'originario senso di marcia (in direzione Gela – IA NA), ovvero con il lato destro in adiacenza al guard-rail, ad una distanza di circa 22 metri dalla “zona di collisione”/“punto d'urto” (P.P.U.) (Rif. “Rilievo planimetrico” a cura della Polizia Stradale di
Caltagirone” (cfr. pagina 7 e 13 della consulenza in atti).
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, il perito ha poi effettuato una serie di riscontri tecnici relativamente alle tracce impresse sul manto stradale dai veicoli convolti.
Egli, in particolare, ha rilevato che la corretta posizione dell'autocarro FI OB sulla sede stradale, ovvero sulla corsia di propria pertinenza “trova inequivocabile conferma nelle tracce individuate sulla corsia adibita al senso di marcia che “indicano” quindi con Parte_4
certezza che l'autocarro nella fase di collisione con l'autovettura FA RO 15 SW, impegnava esclusivamente la propria corsia di marcia. (cfr. pp. 14 e ss. della consulenza in atti).
Ha poi rilevato che alle medesime conclusioni, in termini di corretta posizione dell'autocarro
FI OB sulla sede stradale si perviene dallo studio della posizione della traccia di frenata della lunghezza di 3,20 metri circa, impressa dall'autocarro sulla corsia adibita al proprio senso di marcia.
A tal proposito, data la posizione della traccia di frenata ad opera degli pneumatici lato destro dell'autocarro, in considerazione della carreggiata (larghezza) del veicolo, nonché di quella della corsia di marcia, “appare chiaro ed evidente come l'autocarro FI OB, nella fase di collisione si trovava in posizione semicentrale nella corsia di propria pertinenza e sufficientemente distante dalla striscia di mezzeria” (cfr. pp. 14 e ss. della consulenza in atti).
Ha altresì aggiunto che quest'ultimo aspetto appare più che evidente anche da semplici osservazioni del “Rilievo planimetrico” in scala e dalla documentazione fotografica a cura della
Polizia stradale di Caltagirone.
Sulla base dei medesimi rilievi, il perito ha poi individuato la “zona di collisione” (“punto
d'urto”) tra il veicolo FA RO 15 SW e l'autocarro FIo OB, sulla corsia adibita al senso normale di marcia ovvero sulla corsia di pertinenza dell'autocarro FIo Parte_4
OB, precisando che tale circostanza “trova inequivocabile conferma nelle tracce individuate sulla corsia adibita al senso di marcia ” (cfr. pp. 14 e ss. della consulenza in atti). Parte_4
Sulla base dei danni riscontrati dai veicoli coinvolti, ha inoltre specificato che il punto di contatto è avvenuto tra la fiancata sinistra (lato conducente) dell'autovettura FA RO 15 SW e l'avantreno dell'autocarro FI OB, con leggera tendenza dal lato sinistro (lato conducente).
Quanto alla velocità tenuta dai veicoli coinvolti, il consulente ha accertato che l'autovettura
FA RO 15 SW procedeva ad una velocità di oltre 200 km/h, specificando che tale misura “è stata desunta dall'osservazione del sistema tachimetro (strumentazione/quadro del veicolo) ovvero dalla posizione assunta dalla lancetta rimasta bloccata in corrispondenza della predetta velocità”
(cfr. pag. 16 della consulenza in atti).
A tal proposito ha altresì specificato che “nelle foto a cura della Polizia Stradale di
Caltagirone scattate nell'immediatezza dei rilievi, l'ago del tachimetro indicava 214 Km/h circa, CP_1 mentre durante i rilievi effettuati […] presso l'autoparco dell' l'ago indicava 206 Km/h circa”, precisando che tale differenza, “di soli 8 Km/h, appare logico ritenere che sia da addebitarsi alla fase di movimentazione e trasporto del veicolo con il carro attrezzi” ed è, in ogni caso, irrilevante ai fini delle conclusioni rassegnate (cfr. pp. 14 e 16-17 della consulenza in atti).
La velocità di conduzione dell'autocarro FI OB è stata individuata nella misura di quasi
100 Km/h, anch'essa desunta “dall'osservazione del sistema tachimetro, ovvero dalla posizione assunta dalla lancetta rimasta bloccata in corrispondenza della predetta velocità” (cfr. p. 17 della consulenza in atti).
Infine, il perito ha rilevato che il terzo veicolo coinvolto, l'autocarro SA IM era condotto ad una velocità particolarmente moderata, “considerato che la sua posizione di quiete è stata rilevata a circa 22 metri […] rispetto alla zona di collisione” (cfr. p. 17 della consulenza in atti).
Sulla base di tutti i rilievi effettuati, della documentazione richiamata in perizia, nonché delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, il consulente dunque ha accertato che il sinistro stradale di cui si tratta si è verificato in quanto “il conducente dell'autovettura FA RO 15 SW (veicolo A), a seguito dell'elevatissima velocità alla quale era condotta (200km/h), ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia adibita al senso di marcia opposto, scontrandosi frontalmente con
l'autocarro FI OB (veicolo B), dopo avere presumibilmente sfiorato l'autocarro SA
IM (veicolo C)” (cfr. pagina 19 Consulenza in atti).
A tal proposito ha ulteriormente specificato che “la velocità di conduzione dell'autocarro FI
OB (veicolo B) […] non ha influito ai fini del verificarsi del tragico evento, atteso che il contatto si sarebbe avuto anche qualora l'autocarro FI OB (veicolo B) fosse stato condotto ad una velocità inferiore o fosse stato perfettamente fermo” (cfr. p. 19 della consulenza in atti).
Né il conducente dell'autocarro FI OB aveva alcuna possibilità di evitare la collisione
“considerato che il tragico evento si è avuto a causa dell'invasione di corsia da parte dell'autovettura
FA RO (veicolo A), adibita al senso di marcia dell'autocarro” (cfr. p. 18 della consulenza in atti). A tale riguardo il tecnico ha altresì fatto osservare che, “data la tipologia d'urto tra i veicoli, nella fase della collisione, l'autovettura FA RO 15 (veicolo A), si trovava intraversata sulla sede stradale e, poiché proveniente da una curva destrorsa, la sua traiettoria obliqua era in direzione della corsia adibita al senso di marcia opposto” (cfr. p. 18 della consulenza in atti).
A tali conclusioni l'odierno decidente ritiene di aderire, atteso che le stesse, come già osservato, risultano frutto di un'indagine accurata ed immune di vizi, oltre che corroborate dalle risultanze probatorie in atti.
Né valgono ad inficiare quanto accertato dal consulente tecnico nominato dal P.M. nel procedimento penale sopra indicato, le osservazioni svolte da parte attrice sulla scorta della consulenza tecnica di parte, pure in atti.
La ricostruzione degli eventi offerta dal consulente di parte attrice non risulta infatti suffragata dai rilievi eseguiti sui luoghi dalla Polizia Stradale, ma piuttosto su considerazioni di carattere generale e induttivo, laddove le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio sono fondate sulle risultanze degli accertamenti compiuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, e, in particolare: sulla posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti dopo l'impatto, sulle tracce impresse dagli stessi sul manto stradale, sui danni rispettivamente riportati e sulla velocità rispettivamente tenuta.
Quanto, in particolare, alla posizione dell'ago del tachimetro, è sufficiente ribadire che le lievissime oscillazioni registrate – da addebitarsi alla “fase di movimentazione e trasporto del veicolo con il carro attrezzi” – risultano irrilevanti ai fini delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, come dallo stesso specificato e ribadito (cfr. pp. 14 e 16-17 della consulenza in atti).
Quanto, infine, alla circostanza rilevata da parte attrice, per cui i verbalizzanti avevano dato atto che il furgone FI OB non si mantenesse lungo il margine destro della carreggiata, si evidenzia che dagli atti risulta che al conducente dello stesso non è stata successivamente elevata alcuna sanzione.
Si osserva oltretutto che, alla luce delle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, deve in ogni caso escludersi che la condotta tenuta dal convenuto bbia in alcun modo concorso CP_1
a cagionare l'evento oggetto di giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, le domande risarcitorie formulate dall'attore e dagli intervenuti devono essere rigettate.
*************
In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta da e da nei confronti di parte attrice, in quanto nel Controparte_3 Controparte_4
presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Né, tantomeno, risulta allegata né in alcun modo dimostrata la eventuale sussistenza in capo agli istanti del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
*************
La regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'attore, gli intervenienti e i convenuti, segue il criterio della soccombenza sicché l'attore, da una parte, e gli intervenienti, in solido tra loro, dall'altra, devono essere condannati, in proporzione del rispettivo interesse nella causa ex art. 97
c.p.c. (Cass. civ., n. 12025 del 2017; Cass. civ., n. 925 del 2017; Cass. civ., n. 6880 del 1997), a rifondere, in favore di ciascuno dei convenuti, le spese rispettivamente sostenute, che si determinano, per ciascuno, secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta da ciascuna delle parti.
Quanto ai convenuti e si precisa che costoro Controparte_3 Controparte_4
sono stati difesi entrambi dal medesimo procuratore, avv. Giovanni LU IE, e che le loro posizioni processuali, e le loro difese, non si differenziano in nulla, di talché si ritiene congruo procedere ad un'unica liquidazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, D.M. 55/2014, senza applicare l'aumento percentuale ivi previsto, in ragione dell'identità delle difese spiegate.
Il convenuto deve invece essere condannato a rinfondere le spese processuali CP_1
sostenute dalla terza chiamata liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, Controparte_12
per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
A tale riguardo si osserva che, come pure rilevato dalla incontroversa giurisprudenza in materia, "in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. da ultimo, Cass. civ., n. 6144 del 2024).
Ebbene nel caso di specie, la chiamata in causa della Società Reale Mutua di Ass.ni è stata effettuata al solo fine di confermare l'avvenuta liquidazione del danno integrale nei confronti del sig. circostanza oltretutto provata documentalmente e neppure oggetto di contestazione alcuna da CP_1
parte degli attori.
L'evocazione in giudizio della si presenta dunque – come pure dalla stessa CP_12
rilevato – assolutamente irrilevante rispetto alla prospettazione dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta e priva di una logica e ragionevole connessione con le domande formulate.
Pertanto, alla stregua dei principi ricordati il chiamante, la cui iniziativa si è rilevata palesemente arbitraria, deve essere condannato alla refusione delle spese dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di CP_2
RIGETTA le domande risarcitorie avanzate da in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sulla minore , nei confronti dei convenuti;
Persona_1
RIGETTA le domande risarcitorie avanzate da e CP_8 Parte_2
nei confronti dei convenuti;
Parte_3
CONDANNA in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
minore , da una parte;
e Pace Emilia, e Persona_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, dall'altra, a rifondere in favore di le spese dallo stesso
[...] CP_1
sostenute, che si liquidano rispettivamente in euro 13.232,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di ed euro 4.854,00 per compensi, oltre IVA, CPA Parte_1
e spese generali come per legge (a carico di Pace Emilia, e Parte_2 Parte_3
);
[...]
CONDANNA in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1 minore , da una parte;
e e Persona_1 CP_8 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, dall'altra, a rifondere in favore di e di
[...] Parte_5 CP_10
le spese dagli stessi sostenute, che si liquidano rispettivamente in euro 13.232,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di ed euro Parte_1
4.854,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di Pace Emilia,
e ), e che si distraggono in favore dell'avv. Parte_2 Parte_3
Giovanni LU IE, dichiaratosi antistatario;
CONDANNA in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
minore , da una parte;
e e Persona_1 CP_8 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, dall'altra, a rifondere in favore di le spese
[...] Controparte_5
dalla stessa sostenute, che si liquidano rispettivamente in euro 13.232,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge (a carico di ed euro 4.854,00 per compensi, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di Pace Emilia, Parte_2
e );
[...] Parte_3
CONDANNA a rifondere in favore di le spese CP_1 Controparte_12
dalla stessa sostenute che si liquidano in euro 3.562,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
NULLA sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia della stessa. CP_2
Caltagirone, 11.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2014 pendente tra:
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale su , nata a Persona_1
IA NA (EN) il 21.08.2008 ( , elettivamente domiciliati in C.F._2
Caltagirone (CT), P.zza Falcone – Borsellino n. 6/C presso lo studio professionale dell'avv. Daniele
Guzzetta, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Fioriglio
( , giusta procura in atti;
Email_1
ATTORI
e
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Vittoria (RG), Via Palestro n. 258, presso lo studio professionale dell'avv. Attilio
Barravecchia ( che lo rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti;
CONVENUTO
e
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
nato a [...] il [...] Controparte_3
( , elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), Via Garibaldi n. 179, presso lo C.F._4 studio professionale dell'avv. Giovanni LU IE ( , Email_3
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO e
P.IVA. , in persona del suo presidente e Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), Via Garibaldi n. 179, presso lo studio professionale dell'Avv. Giovanni LU IE
( che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
CONVENUTO
e già denominata Controparte_5
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Ramacca (CT), Via dei Girasoli n. 1, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Motta, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Raffaele Esposito
( , giusta procura in atti;
Email_4
CONVENUTA
e
(P.IVA. ), in persona del procuratore Controparte_7 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), Via Ruggero Settimo n. 147, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
( ; Email_5
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e
, nata a [...] il [...] ( ), CP_8 C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._6
, nato a [...] il [...] ( ), n.q. di Parte_3 C.F._7
congiunti ed eredi di , elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), P.zza Persona_2
Vincenzo Bellini n. 20, presso lo studio professionale dell'Avv. Massimo Scerba
( , che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_6
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.03.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, parte attrice ha premesso che: 1) gli odierni convenuti rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo CP_1 CP_2
FI OB tg. CN636JX, avevano convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Caltagirone,
proprietario del veicolo FA RO e la , quale Parte_1 Controparte_9
compagnia assicuratrice del suddetto mezzo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi al seguito del sinistro avvenuto in data 02.11.2011, che li vedeva coinvolti;
2) di essersi costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento, comprensivo di tutti i danni lamentati e meglio indicati in domanda, quantificati nella somma di € 2.103.595,78; 3) che il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 61/2014 del 28.02.2014, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando all'odierna parte attrice termine di tre mesi per riassumere il procedimento dinnanzi all'intestato Tribunale.
L'attore, pertanto, riportandosi a quanto dedotto in seno alla comparsa di costituzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, ha allegato che in data 02.11.2011 intorno alle ore 9.05, in
Caltagirone, località Passo di IA, s.s. 117 bis, km. 72+880 , moglie dello stesso Persona_2
e madre di , è deceduta in esito al sinistro che l'ha vista coinvolta, quale conducente del veicolo Per_1
FA RO 15 Tg. CV553HE.
L'attore ha ulteriormente precisato:
1) che procedeva in direzione IA NA – Gela verso Caltagirone, Persona_2
allorquando, giunta in prossimità dello svincolo per Caltagirone – dove la strada presenta una curva a visuale parzialmente libera volgente a destra e in leggera salita rispetto alla sua direzione di marcia
– è venuta in lieve contatto con il furgone SA IM, tg. DT 700 HR, condotto da CP_3
, e di proprietà della che sopraggiungeva in posizione irregolare
[...] Controparte_10
sulla carreggiata, a cavallo della linea di mezzeria e che, dopo il contatto, si è fermato poco più avanti ed è stato spostato dal conducente sul margine destro della carreggiata;
2) che, a seguito della prima collisione, la conducente ha impattato anche con il veicolo che immediatamente seguiva il furgone SA IM, un FI OB tg. CN636JX, condotto, a velocità sostenuta, da e che si trovava, anch'esso, nella corsia di pertinenza dell'FA CP_1
RO;
3) che dunque è stata costretta a frenare perdendo il controllo del proprio Persona_2 veicolo, che si è diretto verso l'esterno della curva interferendo con la direttrice di marcia del furgone
FI OB;
4) che il furgone ha investito violentemente l'autovettura contrapponendo la sua sezione frontale alla fiancata sinistra del veicolo antagonista: in particolare, con il suo spigolo anteriore sinistro ha attinto l'autovettura in corrispondenza della portiera anteriore, penetrando all'interno dell'abitacolo e causando il decesso di . Persona_2 Parte attrice ha, altresì, dedotto che è stato incardinato il procedimento penale recante
R.G.N.R. 2322/2011 a carico di e , nel corso del quale il Pubblico CP_1 Controparte_3
Ministero ha conferito mandato al consulente tecnico, ing. , di ricostruire l'esatta Persona_3
dinamica del sinistro e che le conclusioni cui costui è pervenuto sono state oggetto di contestazione dal proprio consulente tecnico di parte, ing. . Persona_4
L'attore ha contestato, inoltre, la ricostruzione dell'evento, eccependo: la violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti, i quali, entrambi nella stessa direzione di marcia, circolavano a cavallo della linea continua di mezzeria;
l'assenza di responsabilità, anche concorrente, di;
la sussistenza del nesso di causalità tra il Persona_2
comportamento dei conducenti dei furgoni, la violazione delle norme del codice della strada e la causazione del sinistro.
Ha chiesto pertanto – previo accertamento della responsabilità esclusiva in capo a CP_3
e per colpa specifica, per violazione degli artt. 40, 140, 141, 142, 143 C.d.S.,
[...] CP_1
e per colpa generica dovuta alla violazione degli ordinari canoni di prudenza, diligenza e perizia – la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti iure proprio a causa della perdita della congiunta, meglio specificati e quantificati in domanda.
Con comparsa del 17.10.2014, si è costituito il quale ha contestato tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto, riportandosi all'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo la esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_2
del sinistro, sì come emersa anche dagli accertamenti disposti ed eseguiti dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone. In ultimo, ha precisato che, nelle more nel termine per riassumere il procedimento dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
, compagnia assicuratrice del veicolo condotto da , aveva Controparte_11 Persona_2
provveduto al risarcimento integrale dei danni dallo stesso patiti.
Con comparsa del 21.10.2014, si è costituita Controparte_5
già compagnia assicuratrice, al momento del sinistro, di entrambi
[...] Controparte_5
i veicoli coinvolti, la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando quanto allegato da controparte e deducendo l'esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_2 dell'incidente. Ha contestato, inoltre, le singole voci di danno per le ragioni meglio indicate in seno alla comparsa responsiva e ha chiesto, in via subordinata, dichiararsi la responsabilità della medesima ex art. 2054 nei limiti della percentuale non superiore a 10% e nei limiti del massimale di polizza.
La convenuta ha inoltre rilevato che il procedimento penale promosso contro e CP_1
era stato nelle more archiviato con provvedimento del G.I.P. a seguito Controparte_3 dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dall'odierno attore – persona offesa. Con comparse del 17.03.2015, si sono costituiti , conducente del veicolo Controparte_3
SA IM e la proprietaria del mezzo, i quali nel contestare quanto Controparte_10
ex adverso dedotto, hanno eccepito l'assenza di ogni responsabilità a loro carico nella causazione del sinistro, anche alla luce delle risultanze della disposta perizia tecnica disposta dal P.M. nel procedimento penale, incoato a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti del sinistro.
Con comparsa del 29.1.2016, si è costituita in giudizio la terza Controparte_12 chiamata in causa da chiedendo l'estromissione dal giudizio e la condanna di costui alla CP_1
refusione delle spese, atteso che nessuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti.
Con comparsa di intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. si sono costituiti in giudizio
, e , n.q. di eredi e congiunti di CP_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, i quali, uniformandosi alle deduzioni difensive di parte attrice, hanno contestato le Persona_2
conclusioni a cui era pervenuto il consulente della Procura e hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, meglio indicati in seno all'atto difensivo.
La causa è stata istruita tramite la sola produzione documentale e, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, la quale, ancorché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
*************
Le domande risarcitorie proposte dall'attore e dai terzi intervenuti sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in punto di diritto, che il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale definibile come l'insieme delle conseguenze negative, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale, patite dal soggetto legato da un rapporto di parentela con il deceduto o con il danneggiato, tali da determinare lo stravolgimento in un sistema di vita che si fonda sull'affetto e l'unione delle persone che fanno parte di quel rapporto (cfr. Cass. civ., n. 23469 del 2018; Cass. civ.,
n. 901 del 2018; Cass. civ., n. 7513 del 2018).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che – come confermato dalla giurisprudenza assolutamente consolidata – non è possibile prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023).
Ne consegue che non è risarcibile neppure il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. civ., n. 9349 del 2017; Cass. civ., n. 4208 del 2017 e Cass. civ., n. 23426 del 2014), giacché tale danno presuppone, a monte,
l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto (cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023, in motiv.).
Ciò posto, nel caso oggetto di scrutinio, deve ritenersi che il sinistro è avvenuto per colpa esclusiva della conducente del veicolo FA RO 15, , così come accertato Persona_2 dalla consulenza tecnica del Dott. Ing. resa nel procedimento penale indicato al Persona_3
n. 2322/2011 R.G.N.R.
A tal proposito giova rilevare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio per cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 30298 del 2023, avente ad oggetto proprio una fattispecie in cui “la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti”).
Ed infatti, il giudice chiamato a decidere una controversia in sede civile può porre a fondamento della propria decisione una perizia disposta in un procedimento penale, ferma restando l'identità delle persone coinvolte e la rilevanza della stessa ai fini del decidere.
Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.
È stato in proposito osservato che l'assenza di una norma di chiusura e di una elencazione
“chiusa” delle prove, unitamente ai concetti di produzione documentale e all'affermazione del c.d. diritto alla prova, induce “ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie” (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 5440 del 2010; Cass. civ., n. 7518 del
2001; Cass. civ., n. 12422 del 2000; Cass. civ., n. 2616 del 1995; Cass. civ., n. 12091 del 1990).
Nel caso di specie, dunque – in cui le parti hanno avuto occasione di spiegare compiutamente le rispettive difese nel pieno contraddittorio tra le stesse, sia in sede penalistica sia nella presente sede civilistica – la consulenza redatta dal tecnico nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento indicato al n. 2322/2011 R.G.N.R., deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Tanto precisato, si rileva che il consulente tecnico nominato dal P.M., nel procedimento sopra indicato ha accertato che le “le cause dell'incidente sono da ricondurre esclusivamente all'invasione della corsia adibita all'opposto senso di marcia da parte del conducente dell'autovettura FA RO
15 (veicolo A), ovvero all'invasione della corsia adibita al senso normale di marcia Gela – IA
NA di pertinenza dell'autocarro FI OB (veicolo B) e dell'autocarro SA IM
(veicolo C) “ (cfr. pagina 19 della consulenza in atti).
Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal P.M., in quanto frutto di un iter logico ineccepibile, privo di vizi e condotto in modo accurato, ed oltretutto in linea con le risultanze probatorie della documentazione prodotta in atti.
Il perito ha infatti svolto le proprie indagini alla luce del “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose”, “Rilievi fotografici” e “Riprese video” a cura della Polizia stradale di Caltagirone, dall'informativa Prot. N. 1100000030/220.20-3/2011 del 11.1.2011 e delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nell'incidente.
Egli ha, in primo luogo, fornito una descrizione accurata dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, specificando che gli stessi sono caratterizzati da: carreggiata stradale unica, a doppio senso di marcia […]; banchine poste su ambedue i lati della carreggiata;
asse stradale caratterizzato da una curva destrorsa, livelletta stradale con pendenza in lieve salita, nella zona della collisione, preceduto da un lungo rettilineo con pendenza pressocchè nulla […]; ciglio stradale destro e sinistro caratterizzato da guard-rail metallico del tipo a doppia onda che […]non pregiudicava la visuale nonostante la presenza di una curva;
sede stradale rifinita con conglomerato bituminoso in buone condizioni e priva di particolari anomalie” (pp.
4-5 della consulenza in atti).
Prendendo le mosse dal verbale redatto dalla Polizia stradale di Caltagirone, il perito ha dato atto che al momento dell'incidente si avevano condizioni di pioggia, visibilità buona, manto stradale bagnato ed entità del traffico normale.
La ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro, delle modalità e delle cause dello stesso
è stata poi condotta avendo riguardo alla posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti dopo l'impatto, alle tracce impresse dagli stessi sul manto stradale, ai danni rispettivamente riportati, nonché alla velocità rispettivamente tenuta.
Il perito ha infatti evidenziato che il veicolo condotto da , FA RO Persona_2
15, “si trovava disposta a cavallo della striscia continua di mezzeria, in posizione obliqua a circa
45° rispetto all'asse stradale, con l'avantreno posto sulla corsia adibita al seno di marcia opposto
(ovvero sulla corsia adibita al senso di marcia Gela – IA NA) ed orientato verso il margine sinistro della carreggiata;
il veicolo si trovava in corrispondenza della “zona di collisione”/”punto
d'urto” (P.P.U.) (Rif. “Rilievo planimetrico” e foto del “fascicolo dei rilievi tecnici” a cura della
Polizia” (p. 12 della consulenza in atti).
Il veicolo del convenuto “veicolo B – autocarro FI OB (…) – si disponeva CP_1
“a cavallo” della striscia di margine destro, in posizione trasversale, con l'avantreno posto sulla corsia adibita al proprio senso di marcia (ovvero sulla corsia adibita al senso di marcia Gela –
IA NA), con le ruote posteriori poste sulla striscia di margine destro ed il retrototreno in adiacenza al guard – rail;
il veicolo si trovava in corrispondenza della “zona di collisione” / “punto
d'urto” (P.P.U.) (Rif. “Rilievo planimetrico” e foto del “Fascicolo dei rilievi tecnici” a cura della
Polizia Stradale di Caltagirone)” (cfr. pag. 7 e 13 della consulenza in atti).
Infine, l'autocarro SA Prima Star, condotto da , coinvolto Controparte_3 marginalmente nel sinistro, si trovava “a cavallo” della striscia di margine destro, con l'avantreno rivolto nel verso dell'originario senso di marcia (in direzione Gela – IA NA), ovvero con il lato destro in adiacenza al guard-rail, ad una distanza di circa 22 metri dalla “zona di collisione”/“punto d'urto” (P.P.U.) (Rif. “Rilievo planimetrico” a cura della Polizia Stradale di
Caltagirone” (cfr. pagina 7 e 13 della consulenza in atti).
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, il perito ha poi effettuato una serie di riscontri tecnici relativamente alle tracce impresse sul manto stradale dai veicoli convolti.
Egli, in particolare, ha rilevato che la corretta posizione dell'autocarro FI OB sulla sede stradale, ovvero sulla corsia di propria pertinenza “trova inequivocabile conferma nelle tracce individuate sulla corsia adibita al senso di marcia che “indicano” quindi con Parte_4
certezza che l'autocarro nella fase di collisione con l'autovettura FA RO 15 SW, impegnava esclusivamente la propria corsia di marcia. (cfr. pp. 14 e ss. della consulenza in atti).
Ha poi rilevato che alle medesime conclusioni, in termini di corretta posizione dell'autocarro
FI OB sulla sede stradale si perviene dallo studio della posizione della traccia di frenata della lunghezza di 3,20 metri circa, impressa dall'autocarro sulla corsia adibita al proprio senso di marcia.
A tal proposito, data la posizione della traccia di frenata ad opera degli pneumatici lato destro dell'autocarro, in considerazione della carreggiata (larghezza) del veicolo, nonché di quella della corsia di marcia, “appare chiaro ed evidente come l'autocarro FI OB, nella fase di collisione si trovava in posizione semicentrale nella corsia di propria pertinenza e sufficientemente distante dalla striscia di mezzeria” (cfr. pp. 14 e ss. della consulenza in atti).
Ha altresì aggiunto che quest'ultimo aspetto appare più che evidente anche da semplici osservazioni del “Rilievo planimetrico” in scala e dalla documentazione fotografica a cura della
Polizia stradale di Caltagirone.
Sulla base dei medesimi rilievi, il perito ha poi individuato la “zona di collisione” (“punto
d'urto”) tra il veicolo FA RO 15 SW e l'autocarro FIo OB, sulla corsia adibita al senso normale di marcia ovvero sulla corsia di pertinenza dell'autocarro FIo Parte_4
OB, precisando che tale circostanza “trova inequivocabile conferma nelle tracce individuate sulla corsia adibita al senso di marcia ” (cfr. pp. 14 e ss. della consulenza in atti). Parte_4
Sulla base dei danni riscontrati dai veicoli coinvolti, ha inoltre specificato che il punto di contatto è avvenuto tra la fiancata sinistra (lato conducente) dell'autovettura FA RO 15 SW e l'avantreno dell'autocarro FI OB, con leggera tendenza dal lato sinistro (lato conducente).
Quanto alla velocità tenuta dai veicoli coinvolti, il consulente ha accertato che l'autovettura
FA RO 15 SW procedeva ad una velocità di oltre 200 km/h, specificando che tale misura “è stata desunta dall'osservazione del sistema tachimetro (strumentazione/quadro del veicolo) ovvero dalla posizione assunta dalla lancetta rimasta bloccata in corrispondenza della predetta velocità”
(cfr. pag. 16 della consulenza in atti).
A tal proposito ha altresì specificato che “nelle foto a cura della Polizia Stradale di
Caltagirone scattate nell'immediatezza dei rilievi, l'ago del tachimetro indicava 214 Km/h circa, CP_1 mentre durante i rilievi effettuati […] presso l'autoparco dell' l'ago indicava 206 Km/h circa”, precisando che tale differenza, “di soli 8 Km/h, appare logico ritenere che sia da addebitarsi alla fase di movimentazione e trasporto del veicolo con il carro attrezzi” ed è, in ogni caso, irrilevante ai fini delle conclusioni rassegnate (cfr. pp. 14 e 16-17 della consulenza in atti).
La velocità di conduzione dell'autocarro FI OB è stata individuata nella misura di quasi
100 Km/h, anch'essa desunta “dall'osservazione del sistema tachimetro, ovvero dalla posizione assunta dalla lancetta rimasta bloccata in corrispondenza della predetta velocità” (cfr. p. 17 della consulenza in atti).
Infine, il perito ha rilevato che il terzo veicolo coinvolto, l'autocarro SA IM era condotto ad una velocità particolarmente moderata, “considerato che la sua posizione di quiete è stata rilevata a circa 22 metri […] rispetto alla zona di collisione” (cfr. p. 17 della consulenza in atti).
Sulla base di tutti i rilievi effettuati, della documentazione richiamata in perizia, nonché delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, il consulente dunque ha accertato che il sinistro stradale di cui si tratta si è verificato in quanto “il conducente dell'autovettura FA RO 15 SW (veicolo A), a seguito dell'elevatissima velocità alla quale era condotta (200km/h), ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia adibita al senso di marcia opposto, scontrandosi frontalmente con
l'autocarro FI OB (veicolo B), dopo avere presumibilmente sfiorato l'autocarro SA
IM (veicolo C)” (cfr. pagina 19 Consulenza in atti).
A tal proposito ha ulteriormente specificato che “la velocità di conduzione dell'autocarro FI
OB (veicolo B) […] non ha influito ai fini del verificarsi del tragico evento, atteso che il contatto si sarebbe avuto anche qualora l'autocarro FI OB (veicolo B) fosse stato condotto ad una velocità inferiore o fosse stato perfettamente fermo” (cfr. p. 19 della consulenza in atti).
Né il conducente dell'autocarro FI OB aveva alcuna possibilità di evitare la collisione
“considerato che il tragico evento si è avuto a causa dell'invasione di corsia da parte dell'autovettura
FA RO (veicolo A), adibita al senso di marcia dell'autocarro” (cfr. p. 18 della consulenza in atti). A tale riguardo il tecnico ha altresì fatto osservare che, “data la tipologia d'urto tra i veicoli, nella fase della collisione, l'autovettura FA RO 15 (veicolo A), si trovava intraversata sulla sede stradale e, poiché proveniente da una curva destrorsa, la sua traiettoria obliqua era in direzione della corsia adibita al senso di marcia opposto” (cfr. p. 18 della consulenza in atti).
A tali conclusioni l'odierno decidente ritiene di aderire, atteso che le stesse, come già osservato, risultano frutto di un'indagine accurata ed immune di vizi, oltre che corroborate dalle risultanze probatorie in atti.
Né valgono ad inficiare quanto accertato dal consulente tecnico nominato dal P.M. nel procedimento penale sopra indicato, le osservazioni svolte da parte attrice sulla scorta della consulenza tecnica di parte, pure in atti.
La ricostruzione degli eventi offerta dal consulente di parte attrice non risulta infatti suffragata dai rilievi eseguiti sui luoghi dalla Polizia Stradale, ma piuttosto su considerazioni di carattere generale e induttivo, laddove le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio sono fondate sulle risultanze degli accertamenti compiuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, e, in particolare: sulla posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti dopo l'impatto, sulle tracce impresse dagli stessi sul manto stradale, sui danni rispettivamente riportati e sulla velocità rispettivamente tenuta.
Quanto, in particolare, alla posizione dell'ago del tachimetro, è sufficiente ribadire che le lievissime oscillazioni registrate – da addebitarsi alla “fase di movimentazione e trasporto del veicolo con il carro attrezzi” – risultano irrilevanti ai fini delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, come dallo stesso specificato e ribadito (cfr. pp. 14 e 16-17 della consulenza in atti).
Quanto, infine, alla circostanza rilevata da parte attrice, per cui i verbalizzanti avevano dato atto che il furgone FI OB non si mantenesse lungo il margine destro della carreggiata, si evidenzia che dagli atti risulta che al conducente dello stesso non è stata successivamente elevata alcuna sanzione.
Si osserva oltretutto che, alla luce delle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, deve in ogni caso escludersi che la condotta tenuta dal convenuto bbia in alcun modo concorso CP_1
a cagionare l'evento oggetto di giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, le domande risarcitorie formulate dall'attore e dagli intervenuti devono essere rigettate.
*************
In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta da e da nei confronti di parte attrice, in quanto nel Controparte_3 Controparte_4
presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Né, tantomeno, risulta allegata né in alcun modo dimostrata la eventuale sussistenza in capo agli istanti del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
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La regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'attore, gli intervenienti e i convenuti, segue il criterio della soccombenza sicché l'attore, da una parte, e gli intervenienti, in solido tra loro, dall'altra, devono essere condannati, in proporzione del rispettivo interesse nella causa ex art. 97
c.p.c. (Cass. civ., n. 12025 del 2017; Cass. civ., n. 925 del 2017; Cass. civ., n. 6880 del 1997), a rifondere, in favore di ciascuno dei convenuti, le spese rispettivamente sostenute, che si determinano, per ciascuno, secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta da ciascuna delle parti.
Quanto ai convenuti e si precisa che costoro Controparte_3 Controparte_4
sono stati difesi entrambi dal medesimo procuratore, avv. Giovanni LU IE, e che le loro posizioni processuali, e le loro difese, non si differenziano in nulla, di talché si ritiene congruo procedere ad un'unica liquidazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, D.M. 55/2014, senza applicare l'aumento percentuale ivi previsto, in ragione dell'identità delle difese spiegate.
Il convenuto deve invece essere condannato a rinfondere le spese processuali CP_1
sostenute dalla terza chiamata liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, Controparte_12
per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
A tale riguardo si osserva che, come pure rilevato dalla incontroversa giurisprudenza in materia, "in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. da ultimo, Cass. civ., n. 6144 del 2024).
Ebbene nel caso di specie, la chiamata in causa della Società Reale Mutua di Ass.ni è stata effettuata al solo fine di confermare l'avvenuta liquidazione del danno integrale nei confronti del sig. circostanza oltretutto provata documentalmente e neppure oggetto di contestazione alcuna da CP_1
parte degli attori.
L'evocazione in giudizio della si presenta dunque – come pure dalla stessa CP_12
rilevato – assolutamente irrilevante rispetto alla prospettazione dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta e priva di una logica e ragionevole connessione con le domande formulate.
Pertanto, alla stregua dei principi ricordati il chiamante, la cui iniziativa si è rilevata palesemente arbitraria, deve essere condannato alla refusione delle spese dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di CP_2
RIGETTA le domande risarcitorie avanzate da in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sulla minore , nei confronti dei convenuti;
Persona_1
RIGETTA le domande risarcitorie avanzate da e CP_8 Parte_2
nei confronti dei convenuti;
Parte_3
CONDANNA in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
minore , da una parte;
e Pace Emilia, e Persona_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, dall'altra, a rifondere in favore di le spese dallo stesso
[...] CP_1
sostenute, che si liquidano rispettivamente in euro 13.232,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di ed euro 4.854,00 per compensi, oltre IVA, CPA Parte_1
e spese generali come per legge (a carico di Pace Emilia, e Parte_2 Parte_3
);
[...]
CONDANNA in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1 minore , da una parte;
e e Persona_1 CP_8 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, dall'altra, a rifondere in favore di e di
[...] Parte_5 CP_10
le spese dagli stessi sostenute, che si liquidano rispettivamente in euro 13.232,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di ed euro Parte_1
4.854,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di Pace Emilia,
e ), e che si distraggono in favore dell'avv. Parte_2 Parte_3
Giovanni LU IE, dichiaratosi antistatario;
CONDANNA in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
minore , da una parte;
e e Persona_1 CP_8 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, dall'altra, a rifondere in favore di le spese
[...] Controparte_5
dalla stessa sostenute, che si liquidano rispettivamente in euro 13.232,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge (a carico di ed euro 4.854,00 per compensi, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge (a carico di Pace Emilia, Parte_2
e );
[...] Parte_3
CONDANNA a rifondere in favore di le spese CP_1 Controparte_12
dalla stessa sostenute che si liquidano in euro 3.562,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
NULLA sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia della stessa. CP_2
Caltagirone, 11.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore