Art. 70.
Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 26 della presente legge si considera valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di eta', decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale che fruiscono gia' di analoghi trattamenti.
Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 26 della presente legge si considera valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di eta', decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale che fruiscono gia' di analoghi trattamenti.