Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2302
CA
Sentenza 24 luglio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi su un complesso contenzioso in materia di responsabilità professionale medica, ha esaminato gli appelli proposti dai genitori del minore danneggiato, da una delle compagnie assicurative coinvolte e dagli eredi di uno dei sanitari condannati in primo grado. Gli appellanti principali, genitori del minore affetto da gravissime lesioni cerebrali subite al momento della nascita, hanno contestato la sentenza di primo grado chiedendo un aumento del risarcimento per danno non patrimoniale (inclusa la componente morale e la personalizzazione), per le spese future, per il danno riflesso subito dai genitori, per la perdita della capacità lavorativa del minore, per il danno emergente relativo alle spese pregresse, per l'adeguamento dell'immobile, per il danno biologico proprio dei genitori, per i danni patrimoniali subiti dalla madre e dal padre per la riduzione dell'attività lavorativa e la perdita di chance professionali, per il danno riflesso a favore dei fratelli del minore, e per una maggiorazione delle somme dovute a causa del ritardo nella liquidazione. Hanno altresì impugnato la statuizione sulle spese legali. Le parti convenute, tra cui l'ospedale, i sanitari e le relative compagnie assicurative, hanno a loro volta proposto appelli incidentali, chiedendo il rigetto delle domande attoree, la riduzione del risarcimento, la limitazione della manleva assicurativa o la compensazione delle spese. In particolare, la compagnia assicuratrice ha contestato l'operatività della propria polizza e la ripartizione della manleva, mentre gli eredi del sanitario hanno contestato il nesso causale, la responsabilità del loro congiunto e le domande di manleva.

La Corte d'Appello, dopo aver riesaminato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni subiti dal minore, ha confermato la responsabilità dei sanitari e dell'ospedale, ritenendo fondate le conclusioni della CTU e la motivazione del primo giudice. Ha rigettato le doglianze relative al mancato riconoscimento del danno morale per il minore, data la sua totale incontattabilità e assenza di consapevolezza, e del danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa, stante le ridotte aspettative di vita. Ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese future e pregresse, pur procedendo a una rideterminazione degli importi a titolo di danno non patrimoniale per il minore e per i genitori, sulla base delle nuove tabelle milanesi aggiornate al 2024, accordando un aumento significativo. Ha rigettato la domanda di risarcimento per adeguamento dell'immobile per carenza di prova e quella relativa al danno da lesione del vincolo parentale per i fratelli, per assenza di nesso causale. Ha altresì rigettato la richiesta di maggiorazione per ritardo nella liquidazione, dato il riconoscimento degli interessi compensativi. Sono state accolte parzialmente le impugnazioni incidentali relative alla manleva assicurativa, con una limitazione dell'obbligo di manleva alla quota di responsabilità diretta del sanitario. Le spese legali sono state rideterminate in base all'esito complessivo della lite, con compensazione parziale tra alcune parti e condanna alle spese per le parti soccombenti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2302
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 2302
    Data del deposito : 24 luglio 2025

    Testo completo