CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 2352/2024 e 2473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in epigrafe specificate e promosse in grado d'appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sui minori (C.F. ), Persona_1 C.F._3
(C.F. ) e , Parte_3 C.F._4 Parte_4 elettivamente domiciliato in V.LE MONTENERO N. 5 - 20135 MILANO, presso lo studio dell'avv. MOLFESE DIEGO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA N. 40/A - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MUNAFO' DIEGO, che la rappresenta e difende come da delega in pagina 1 di 62 atti,
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA VOLTA N. 6 - 22100 COMO presso lo studio dell'avv. VILLANO ROSARIA, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. PRANCESCO PANNI, come da delega in atti,
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI N. 9 – 40122
BOLOGNA presso lo studio dell'avv. TAVAZZI MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
e , IN QUALITA' DI EREDI DEL CP_4 Parte_5 CP_5
OT. (C.F. , elettivamente domiciliati in Controparte_6 C.F._5
PIAZZA GRANDI N. 11 - 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. CACCIARI
SUSANNA, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
OT. (C.F. ), elettivamente domiciliato in _7 C.F._6
VIALE BIANCA MARIA N. 37 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. LAUDADIO
SABINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI INCIDENTALI nonché contro
OT. (C.F. ), elettivamente Controparte_8 C.F._7
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA N. 37 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv.
SCOPSI NICOLA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. MARIA LAURA
LAUDADIO, come da delega in atti,
Controparte_9 Controparte_10
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4
pagina 2 di 62 elettivamente domiciliata in VIA G. SERBELLONI N. 1 – 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DELL'ELCE LORENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
OT.SS (C.F. ), elettivamente Controparte_11 C.F._8 domiciliato/a in VIA G. SERBELLONI N. 5 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv.
SPAGNOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_1 Parte_3
e :
[...] Parte_4
“Voglia l'Ill.Corte di EL di Milano adita contrariis rejectis, così
GIUDICARE
Previa parziale riforma della sentenza 1250/2024 del Tribunale di Milano , piaccia alla Corte di EL di Milano:
1) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto a titolo di Danno non patrimoniale a favore di ricomprendendo e riconoscendo anche la componente di danno Persona_1 morale da sofferenza soggettiva e la personalizzazione come indicato nel presente atto vista la gravità del danno subito (Motivo I);
2) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto a titolo di Spese future per cura ed assistenza non coperte dal SSN per assistenza di badanti/infermieri, presidi, spese di cambio/modifica periodico della vettura etc. (Motivo II).
pagina 3 di 62 3) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto a titolo di c.d “Danno Riflesso” subito dai genitori di riconoscendolo nella misura massima della tabella del Tribunale di Milano Per_1
(Motivo III)
4) Riconoscere a favore di il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa Per_1
a mezzo di rendita (artt. 1872 -2057) con decorrenza dall'età di ragionevole inserimento al lavoro (Motivo IV)
5) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto in primo grado di Euro 14.000, per 10 anni di vita di , a titolo di danno emergente per le spese pregresse di assistenza e cura Per_1
e medicinali non ammessi dal Ssn e spese di altra natura già corrisposti (Motivo V)
6) Riconoscere equitativamente una somma per adeguare l'immobile alle esigenze del minore portatore disabile (Motivo VI)
7) Riconoscere il Danno non patrimoniale in tutte le sue componenti a favore dei genitori di
come accertato dalle perizie di parte o in relazione al precedente punto 3 determinare Per_1 in aumento il “danno riflesso” anche in misura maggiore al massimo delle Tabelle del
Tribunale di Milano (Motivo VII)
8) Rideterminare in aumento i Danni patrimoniali per danno emergente e lucro cessante di
madre di , conseguente alle richieste di aspettative, alle richieste Parte_2 Per_1
di riduzione dell'orario lavorativo della perdita di chance di crescita professionale, etc.
(Motivo VIII)
9) Riconoscere i Danni patrimoniali per danno emergente e lucro cessante di Parte_1
, padre di , conseguente alle richieste di aspettative, alle richieste di riduzione
[...] Per_1
dell'orario lavorativo della perdita di chance di crescita professionale etc. (Motivo VIII)
10) Riconoscere il c.d. Danno “riflesso” a favore dei fratelli di (Motivo IX) Per_1
11) Riconoscere sulle somme dovute a titolo di obbligazioni di valuta e di valore, ai sensi dell'art 1224 e 2043 c.c., una maggiorazione percentuale stante il grave ritardo nella liquidazione a causa del comportamento della controparte. (Motivo X)
12) Rideterminare in aumento le spese di lite del giudizio di primo grado per i compensi giudiziali nonché riconoscere le somme corrisposte all'organismo di mediazione e i compensi del legale per tale fase (Motivo XI) pagina 4 di 62 13) Riformare la sentenza di primo in grado in punto di spese legali riconosciute a favore della
Dottoressa compensando le stesse tra la suddetta e gli attori con restituzione della CP_11
stessa di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. (Motivo XI)
14) In ogni caso condannare le controparti alle spese legali del presente giudizio.
In Via Istruttoria:
Si ribadiscono le istanze istruttorie dedotte in primo grado e non ammesse
1) Si chiede Ctu architettonica sul seguente quesito: “Indichi il Ctu i lavori e quantifichino i costi necessari per adibire l'immobile di famiglia in maniera idonea alle necessita del minore ed alla sua assistenza”;
2) Si chiede eventuale Ctu per quantificare le perdite retributive dei coniugi Persona_2
e il danno patrimoniale futuro di ”. Per_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'EL adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale ed incidentale
In riforma alla sentenza n. 1250 del 2024, emessa dal Tribunale di Milano, G.U. dott.
Ricciardi, pubblicata l'1.2.24, respingere ogni domanda proposta dagli attori nei confronti dell' , poiché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata ed incidentale, in riforma alla sentenza n. 1250 del 2024, emessa dal
Tribunale di Milano, dott. Ricciardi, pubblicata l'1.2.24, ridurre il risarcimento dovuto agli attori per le ragioni dedotte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi.
In via gradatamente subordinata, confermare la sentenza n. 1250/2024, emessa dal Tribunale di Milano, G.U. dott. Ricciardi, pubblicata l'1.2.24 con rigetto dell'impugnazione proposta dagli appellanti principali, nonché di quelle incidentali proposte dal dott. e dagli eredi _7
pagina 5 di 62 del dott. limitatamente ai motivi relativi alla domanda di manleva svolta nei confronti CP_4 dell' . Controparte_1
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dai sig.ri e , limitare il risarcimento dovuto loro a quanto ritenuto di giustizia, Parte_1 Pt_2 condannando in persona del suo l.r.p.t., a manlevare e tenere indenne CP_12
l rispetto a ogni somma dovuta loro, anche in relazione alle Controparte_1 domande di manleva formulate dai sanitari convenuti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per l'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria:
disporsi CTU ingegneristica volta ad accertare i costi delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell'abitazione degli attori e quelli per l'acquisto di un veicolo adatto al trasporto di , indicando ogni quanti anni il mezzo dovrebbe Persona_1
essere sostituito e precisando le agevolazioni fiscali e i sussidi di cui i medesimi potrebbe usufruire a tal proposito;
ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale sui sig.ri e Parte_2 Parte_1
, poiché palesemente esplorativa, non avendo gli stessi allegato alcuna circostanza da
[...]
cui possa evincersi un'effettiva compromissione della loro integrità psico-fisica riconducibile ai fatti per cui è causa, così come ci si oppone all'istanza di CTU contabile, non avendo questi dimostrato alcun decremento reddituale che la giustifichi;
ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta dagli attori per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, VI co. n. 3 c.p.c.”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'Eccellente Corte adita,
1 - in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello principale spiegato con
l'Atto di EL , e quindi in riforma della Sentenza, rigettare la Controparte_2 domanda di garanzia proposta da e , nella loro qua-lità CP_5 ON
di Eredi di dott. , per la non operatività della copertura assicurativa prestata CP_4 CP_6
pagina 6 di 62 da con la ZZ ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 2), delle condizioni Controparte_2 generali, ciò per i motivi esposti al paragrafo 1 dell'Atto di EL . Controparte_2
2 – In via subordinata, nella comunque recisamente denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello principale di : 2A - in accoglimento del secondo Controparte_2 motivo di appello subordinato spiegato con l'Atto di EL , e quindi Controparte_2
in riforma della Sentenza, ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 1), delle condizioni generali della
ZZ, condannare a manlevare e Controparte_2 CP_5 CP_13
, nella loro qualità di Eredi di , sempre “limitatamente al
[...] Parte_6 risarcimento non coperto dalla polizza a primo rischio stipulata da e Controparte_1 CP_1
((…) a beneficio dei medici dipendenti) con , ovverosia alla Controparte_3
“parte del risarcimento (…) corrispondente all'importo della di € Controparte_14
250.000,00 e che la e non provveda in ipotesi a corrispondere ai Controparte_1 CP_1
danneggiati” così come stabilito dalla Sentenza, e però per la sola quota di responsabilità diretta dello stesso dott. accertata dal giudice di primo grado pari al 25%, con CP_4
esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via solidale, ciò per i motivi esposti al paragrafo 2 dell'Atto di EL;
Controparte_2
2B - rigettare il primo e il terzo motivo di appello incidentale proposti da in quanto CP_15
assolutamente infondati per le ragioni opposte agli atti dal dott. e da CP_4 CP_2
[...]
2C - in ogni caso, accogliere la Domanda di Garanzia del dott. non oltre i limiti già CP_4 opposti da nel giudizio di primo grado, e quindi: Controparte_2
- ai sensi degli artt. 16, 3° comma, n. 1), e 18, 1° comma, delle condizioni generali della
ZZ, per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
quota di responsabilità diretta del dott. accertata e quantificata dalla Sentenza nella misura percentuale del 25%; CP_4
- fino a concorrenza del massimale assicurato di € 1.000.000,00, unico per sinistro e per anno assicurativo;
- con specifico riferimento alla Garanzia Tutela Giudiziaria:
pagina 7 di 62 - rigettare la domanda per la non operatività della Garanzia Tutela Giudiziaria ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali ovvero dell'art. 28, lett. b), delle condizioni generali della
ZZ;
- in via meramente subordinata, accogliere la domanda nei limiti di cui agli artt. 26, 1° comma, lett. b), e 29, 3° comma, delle condizioni generali della ZZ.
Con condanna a pagare ad le spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2 ovvero del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, ovvero ancora con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di EL adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. dei documenti nuovi prodotti dal n. 1 al. n. 11 dalla difesa dei sig.ri appellante rubricati come Parte_1
“Documenti nuovi fascicolo di appello” e, per l'effetto, disporne lo stralcio dal fascicolo
d'ufficio cartaceo e telematico e, in ogni caso, non tenerne in considerazione ai fini del presente giudizio;
in via principale,
- rigettare i motivi di impugnazione principale formulati dai sig.ri e da Parte_1 [...] in quanto manifestamente erronei, pretestuosi ed infondati, per tutti i motivi Controparte_2
esposti, sia in fatto che in diritto;
- rigettare gli appelli incidentali ex adverso formulati ove confliggenti con la posizione sostanziale e processuale di Controparte_3 in via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 1250/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 1° febbraio 2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 33772/2018, pregiudizialmente,
pagina 8 di 62 - accertare che il dott. e il dott. sono irrimediabilmente Controparte_6 _7 decaduti dal diritto di proporre domande riconvenzionali trasversali nei confronti dell'
[...]
e, conseguentemente, dichiarare inammissibili le domande di manleva e/o Controparte_1
regresso e/o rivalsa da questi formulate nei confronti della Struttura sanitaria convenuta;
in via principale,
- accertare e dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sugli originari attori in punto di nesso causale fra la condotta colposa imputabile ai sanitari dell e le lesioni neurologiche residuate a Controparte_1
carico del piccolo , condannando l' e i sanitari ivi operanti a Persona_1 Pt_7
corrispondere ai sig.ri , in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori le somme tutte liquidate in sentenza, con ogni consequenziale provvedimento;
- dichiarare che la e e, per essa, nulla Controparte_1 CP_1 Controparte_3
deve risarcire, a nessun titolo, agli originari attori e, per l'effetto, disporre che i medesimi restituiscano quanto medio tempore corrisposto in loro favore, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate:
- accertare la colpa grave che ha connotato la condotta medica tenuta del dott. e dal CP_4
dott. durante il travaglio di parto della sig.ra e, per l'effetto, accogliere la _7 Pt_2 domanda di regresso e/o manleva formulata da nei confronti dei Controparte_3
suddetti, in surrogazione nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c. e nel rispetto delle condizioni previste in polizza.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per e , IN QUALITA' DI EREDI ON CP_5
DEL OT. : Controparte_6
pagina 9 di 62 “Voglia l'Ill.ma Corte d'EL adita:
1) Con riguardo all'appello principale degli attori ( ) Persona_2
- rigettare l'appello proposto dagli attori nei confronti degli eredi in Persona_2 CP_4
quanto infondato in fatto e diritto;
- condannare gli attori al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi CP_4
2) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti degli attori CP_4
( ) Persona_2
- in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti del dott. e ora dei suoi eredi odierni comparenti in quanto infondate Controparte_6
in fatto e diritto;
- Condannare gli attori al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi per CP_4 entrambi i gradi di giudizio;
3) Con riguardo all'appello di nei confronti degli eredi Controparte_2 CP_4
- rigettare l'appello di nei confronti degli eredi perché infondato Controparte_2 CP_4
in fatto e diritto;
- condannare al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli Controparte_2
eredi CP_4
4) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti di CP_4 CP_1
- in accoglimento della domanda di manleva nei confronti di formulata dagli eredi CP_1 CP_4
in primo grado sulla quale il Tribunale non ha statuito e quindi in accoglimento del relativo motivo d'appello, condannare l' a tenere indenni e manlevati gli eredi del dott. per CP_1 CP_4
tutti gli importi nessuno escluso che questi si trovino a dover pagare agli attori per capitale, interessi, spese e per ogni ulteriore somma ivi incluse le spese legali;
- condannare al rimborso delle spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio nei CP_1 confronti degli eredi nonché condannare l' al pagamento a favore degli eredi del CP_4 CP_1 dott. delle spese legali sostenute dal dott. e dai suoi eredi per la propria difesa CP_4 CP_4
nei confronti degli attori;
5) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti di CP_4
CP_3
pagina 10 di 62 - accertare e dichiarare che il meccanismo della SIR non si applica alla garanzia prestata da nei confronti del dott. e quindi dei suoi eredi e conseguentemente, in CP_3 CP_4
parziale riforma della sentenza, condannare a tenere indenni e manlevati gli eredi CP_3
del dott. per tutti gli importi nessuno escluso che questi si trovino a dover pagare agli CP_4 attori per capitale, interessi, spese e per ogni ulteriore somma, ivi incluse le spese legali senza applicazione della S.I.R.;
- condannare al rimborso delle spese di soccombenza del giudizio nei confronti CP_3
degli eredi per entrambi i gradi di giudizio nonché condannare al CP_4 CP_3 pagamento a favore degli eredi del dott. delle spese legali sostenute dal dott. e CP_4 CP_4
dai suoi eredi per la propria difesa nei confronti degli attori, nei confronti dell' e nei CP_1
confronti di per entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_2
6) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti di CP_4
Controparte_2
- accertare che la polizza di opera a primo rischio in forza della Controparte_2
corretta interpretazione dell'art. 16 comma 3 n. 2 della polizza medesima;
- conseguentemente, in parziale riforma della sentenza, condannare a Controparte_2
tenere indenni gli eredi del dottor per tutti gli importi nessuno escluso che questi si CP_4
trovino a dover pagare agli attori per capitale, interessi, spese e per ogni ulteriore somma, ivi incluse le spese legali;
- Condannare al rimborso delle spese di soccombenza del giudizio nei Controparte_2 confronti degli eredi per entrambi i gradi di giudizio nonché condannare CP_4 CP_2
al pagamento a favore degli eredi del dott. delle spese legali sostenute dal
[...] CP_4 dott. e dai suoi eredi per la propria difesa nei confronti degli attori, nei confronti CP_4
dell' e nei confronti di per entrambi i gradi di giudizio;
CP_1 CP_3
7) Con riguardo all'appello incidentale di nei confronti degli eredi CP_3 CP_4
- Rigettare l'appello incidentale di nei confronti degli eredi perché infondato CP_3 CP_4
in fatto e diritto.
- Condannare al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi CP_3 CP_4
pagina 11 di 62 - In caso di accoglimento dell'appello incidentale di con riguardo alla sussistenza CP_3 della colpa grave del dott. si reitera ex art. 346 c.p.c. la domanda di condanna nei CP_4
confronti di a tenere indenne gli eredi del dott. in caso di Controparte_2 CP_4
accoglimento della domanda di regresso formulata da sul presupposto della CP_3 sussistenza di colpa grave stante che la polizza di garantisce il medico Controparte_2
anche per la colpa grave;
8) Con riguardo all'appello incidentale di nei confronti degli eredi _7 CP_4
- Rigettare l'appello incidentale di perché infondato in fatto e diritto. _7
- Condannare al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi _7
CP_4
***
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si riportano e si reiterano le CONCLUSIONI formulate in primo grado
Nel merito
Rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti del dott. e ora dei Controparte_6 suoi eredi odierni comparenti in quanto infondate in fatto e diritto;
Rigettare ogni altra domanda formulata nei confronti del dott. e ora dei suoi Controparte_6
eredi odierni comparenti;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata
In caso di condanna, si chiede che venga dichiarata tenuta al risarcimento dell'intero danno nei confronti degli attori la ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 e in subordine anche ex CP_1
1228 c.c. con esclusione di alcuna rivalsa nei confronti del dott. e ora dei suoi eredi CP_4
odierni comparenti per i motivi esposti;
Nel merito in via di ulteriore subordine
In caso di condanna si chiede che venga accertata l'esclusiva responsabilità di CP_1
e , del dott. , della dott. e del dott. in relazione alle
[...] CP_1 _7 CP_11 CP_8 domande attoree e che conseguentemente i suddetti convenuti siano condannati, a titolo di
pagina 12 di 62 regresso, a rimborsare al dott. e ora ai suoi eredi odierni comparenti, quanto Controparte_6 questi si trovassero a pagare agli attori in forza della condanna solidale;
Domande nei confronti delle compagnie di assicurazione
e Controparte_16 Controparte_2 si chiede che le stesse vengano condannate in forza delle polizze a garanzia della responsabilità civile professionale indicate in comparsa di costituzione nonché nell'atto di costituzione degli eredi, a tenere indenne il dott. e ora i suoi eredi odierni Controparte_6
comparenti, in caso di condanna, da tutte le somme per capitale interessi e spese peritali, di soccombenza o qualsiasi altra spesa questi fossero tenuti a pagare agli attori e/o all
[...]
e e/o agli altri convenuti, anche extra massimale stante la contestata mala CP_1 CP_1
gestio, nonché per sentirle condannare in ogni caso, dunque anche qualora non venissero condannati al pagamento del risarcimento del danno o al pagamento di qualsiasi altra somma,
a rimborsare al dott. e ora ai suoi eredi odierni comparenti le spese legali e Controparte_6 peritali da questi sostenute per la propria difesa e per resistere in giudizio nei confronti degli attori e con vittoria di spese e competenze di lite nei confronti delle compagnie di assicurazione;
- considerato l'appello incidentale di con il quale la stessa ha impugnato la CP_3
sentenza nella parte in cui non ha accertato la sussistenza della colpa grave, si reitera la domanda di condanna nei confronti di a tenere indenne gli eredi del Controparte_2
dott. in caso di accoglimento della domanda di regresso formulata da sul CP_4 CP_3 presupposto della sussistenza di colpa grave.
In merito alle domande ed eccezioni formulate da e da CP_15 CP_2
[...]
Si chiede il rigetto di tutte le eccezioni e domande formulate dalle suddette compagnie nei confronti del dott. . Controparte_6
Sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per OT. : _7
pagina 13 di 62 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 1250/2024, pubbl. il 01/02/2024, all'esito del giudizio RG n. 33772/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Milano, corretta con ordinanza n.. 3462/2024 del 06/06/2024, all'esito del sub-procedimento RG n. 33772/2018 -2, così provvedere:
Nel merito:
- In via principale: rigettare integralmente l'appello spiegato dai Sig.ri e per Parte_1 Pt_2
le ragioni esposte nel presente atto;
- In via incidentale:
• In via principale:
1. accogliere il primo e il secondo motivo d'appello incidentale svolto dal Dott. e per _7
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'insussistenza di ogni responsabilità del Dott. respingere ogni domanda svolta nei suoi confronti dalle parti _7 dell'odierno procedi mento, in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
2. In subordine, accogliere il terzo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, preso atto della sussistenza di una mera colpa lieve del Dott. , per i motivi di cui in atti, _7
condannare , codice fiscale - Sede Legale Via Controparte_1 P.IVA_1
Antonio di Rudinì n. 8 – 20142 Milano, in persona del l.r. pro tempore, a tenere integralmente indenne il dott. di tutto quanto questi fosse obbligato a pagare per qualsiasi _7 titolo in esecuzione della sentenza impugnata ovvero eventualmente di quella emessa da
Codesta Eccellentissima Corte;
3. In accoglimento del quarto motivo di appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, compensare integralmente le spese di lite tra il Dott. e la _7 [...]
in persona del l.r. pro ON tempore;
- In via incidentale e condizionata: sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello incidentale delle controparti processuali volti a rideterminare il grado di colpa ascrivibile alla condotta del Dott. e fosse _7
pagina 14 di 62 eventualmente accertata in questa sede una colpa grave nella condotta di quest'ultimo, accogliere il motivo di appello incidentale condizionato e per l'effetto condannare
[...]
in persona del l.r. pro tempore, con sede in Italia ON
Corso Italia 13 – 20122 Milano –cod. fisc.- part. Iva in forza della polizza P.IVA_4 assicurativa richiamata in atti, a tenere indenne il convenuto di quanto questi fosse tenuto a pagare per qualsiasi titolo a favore delle parti appellanti in forza dell'emananda sentenza, con rimborso delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1917 c.c..
- In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze di prova orale – dirette e a controprova - e dell'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. dedotte nelle memorie n.2 e n.3 ex art.183, VI co., c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da corrispondersi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
Per OT. : Controparte_8
“voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria richiesta, deduzione ed eccezione, così statuire:
- Respingere nel rito e nel merito l'appello svolto a carico del Dott. . Controparte_18
Con vittoria di spese da corrispondersi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
- RAPP.GEN. ON
PER L'TALIA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di EL di Milano previ gli incombenti ritenuti più opportuni, contrariis reiectiis;
IN PRINCIPALITA': confermare -per quanto di ragione- la sentenza di primo grado ed accogliere le conclusioni del giudizio di primo grado (qui riportate).
pagina 15 di 62 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa e/o l'improponibilità della domanda e ciò ai sensi delle CP_19
garanzie e condizioni di polizza;
conseguentemente respingere la richiesta di manleva e dichiarare, con consequenziale provvedimento, la lite temeraria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori.
In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, respingere ogni e qualsiasi domanda così co- me proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori.”
IN VIA INCIDENTALE: dichiari la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa
e/o l'improponibilità della domanda nei suoi confronti. CP_19
Rigettare ogni domanda nei confronti di Controparte_20
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per OT.SS : Controparte_11
“NEL MERITO: rigettare la domanda svolta dagli appellanti in merito alla riforma della sentenza di primo grado nei confronti della Sig.ra e, conseguentemente, confermare la Sentenza del CP_11
Tribunale di Milano n. 1250/2024 pubblicata in data 01 febbraio 2024 e non notificata, resa nel procedimento civile n. 33772/2018 R.G. con riferimento alle spese legali liquidate in favore dell'esponente.
In ogni caso condannare gli appellanti al pagamento in favore della Sig.ra di onorari e CP_11 spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nonché IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 16 di 62 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e – Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di genitori del minore , nonché degli altri minori Persona_1 [...]
e – convenivano in giudizio – dinanzi al Tribunale di Milano - Parte_3 Parte_4
l di Milano, il dott. , il dott. e la Controparte_1 Controparte_6 _7 dott.ssa al fine sentire dichiarata ed accertata la responsabilità contrattuale ed Controparte_11
extracontrattuale dei convenuti nella causazione dei gravi danni subiti da , Persona_1 con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti – a vario titolo – dagli attori.
A sostegno della domanda deducevano che:
⎯ in data 06.05.2014, ore 21:30, la Signora - in stato di gravidanza e al Parte_2
termine del periodo di gestazione condotto senza alcuna problematica - si recava presso l'Ospedale San Carlo di Milano, ove era programmata l'induzione del parto, entrando in reparto alle 22.00;
⎯ dopo due induzioni, il travaglio iniziava alle 12.00 del 7.5.2014, terminando alle 20.03 con la nascita del piccolo;
Per_1
⎯ quest'ultimo nasceva con gravissime lesioni cerebrali e per tali motivi, circa due ore dopo, veniva trasferito nel reparto di terapia intensiva della ove veniva posto in Controparte_21 ipotermia per 72 ore e intubato sino al 29.5.2014;
⎯ nel partogramma era riportato quanto segue: “Feto di sesso maschile. Peso 3715 gr. Apgar
1': 1; 5': 4; PH 6.80. Placenta 500 gr. 2 giri serrati al collo illegibile. Parto: assistenza al parto spontaneo in OISA. Nasce maschio e si affida alle cure del pediatra per assistenza neonatale”;
⎯ fin dal ricovero e durante il travaglio, nessuno dei sanitari del San Carlo riferiva ai genitori del piccolo la presenza di complicazioni riguardanti la madre e il nascituro, né venivano svolte manovre d'emergenza durante il travaglio o veniva prospettata la possibilità di effettuare un parto cesareo per motivi di emergenza;
⎯ dopo la nascita, restava in pericolo di vita per circa un mese, per poi uscirne verso Per_1 la fine di maggio 2014, ma con gravissime lesioni cerebrali e la seguente diagnosi:
“tetraplegia spastica in esiti di asfissia neonatale”;
pagina 17 di 62 ⎯ attualmente, necessita di cure costante, essendo privo di autonomia e alimentato Per_1
mediante c.d. PEG (Gastronomia Endoscopica Percutanea), utilizzata da genitori, parenti o ausiliari;
la stimolazione della deglutizione autonoma, attraverso esercizi e massaggi dei fisioterapisti non ha infatti sortito alcun effetto;
⎯ nessuno, all'Ospedale San Carlo spiegava agli attori cosa fosse successo e quale fosse stata la causa delle lesioni riportate dal piccolo;
a tal fine, veniva chiesta dai genitori la cartella clinica, da cui emergevano anomalie tali da far sorgere dubbi circa la correttezza e trasparenza dell'operato dei sanitari;
⎯ in particolare, si osservava che già alle 19:00 (1 ora prima del parto) veniva richiesta la presenza del medico in sala parto per “decelerazione battito”, alle 19:02 questi giungeva in sala e, presumibilmente dopo aver provveduto a leggere il monitoraggio, si divincolava (“sale in Ps per dimissione paziente”), ritornando alle 19:50, quando veniva ancora richiesta la sua presenza in sala dalla Dott.ssa CP_11
⎯ , a causa delle proprie condizioni di salute, ha iniziato un iter interminabile di Per_1 visite e cure;
i genitori valutavano anche la possibilità di cure negli USA, ma con il tempo apprendevano che la situazione è irrisolvibile;
⎯ la responsabilità dei danni riportati da fosse ascrivibile esclusivamente al Per_1
comportamento negligente ed omissivo degli operatori dell'Ospedale San Carlo, i quali – per ragioni inspiegabili – non effettuavano manovre atte a far nascere il neonato, sebbene sin dalle
18.00 la frequenza cardiaca del feto presentava delle decelerazioni;
⎯ il piccolo è stato privato del dono della vita in senso effettivo, non solo in senso biologico;
⎯ la vita dei genitori cambiava drammaticamente, essendo stati privati della possibilità di dedicarsi con proficuità al proprio lavoro, interessi e hobbies, nonché vivendo in uno stato di ansia costante per la vita ed il futuro di;
Per_1
⎯ la sig.ra , laureata e impiegata presso Intesa Sanpaolo s.p.a. ha visto compromesse Pt_2
le proprie opportunità di carriera, avendo dovuto chiedere diversi periodi di aspettativa e la riduzione del proprio lavoro a part – time;
pagina 18 di 62 ⎯ il sig. , dipendente di dal 2003 – in ragione dell'inconciliabilità del Parte_1 CP_22
proprio lavoro con le necessità assistenziali di - si è dovuto dimettere nel gennaio Per_1
2018;
⎯ attese le condizioni di , veniva: assunta una collaboratrice domestica come aiuto Per_1
per accudire;
comprata e modificata una nuova vettura per utilizzare la carrozzina del Per_1
piccolo; creata in casa una sorta di infermeria;
valutato l'acquisto di una nuova causa o la ristrutturazione della propria, eliminando le barriere architettoniche;
⎯ nonostante il riconoscimento di un'invalidità assoluta di , non tutti gli opportuni Per_1
esporsi sono coperti dal S.S.N., che restano a carico della famiglia, inoltre, le importanti menomazioni dello stesso rendono poi necessario un costante trattamento riabilitativo fisioterapico;
⎯ la vita dei genitori è stata, quantomeno, allietata dalla nascita di altri due figli: e Pt_3
; questi ultimi, oltre a non beneficiare per tutta la vita dei rapporti col fratello più Parte_4 grande, se ne occuperanno quando i genitori non saranno più in grado di farlo;
pertanto, anche agli stessi spetterebbe un quid per la perdita ab origine del rapporto affettivo con il fratello.
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, pur dichiarando di voler chiamare in causa al fine di esserne manlevata nella CP_3
denegata ipotesi di condanna.
Si costituivano, inoltre, il dott. , il dott. e l'ostetrica dott.ssa Controparte_6 _7
contestando la fondatezza delle domande degli attori e formulando - in via Controparte_11 subordinata - domanda di manleva e/o rivalsa e/o regresso nei confronti dell' Controparte_1
; chiedevano altresì di essere autorizzati a chiamare in causa rispettivamente,
[...]
e , al fine di essere da loro Controparte_23 Controparte_2 Controparte_9 manlevati in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, si costituivano le suddette Compagnie e, in specie, chiedeva CP_3 di estendere il contraddittorio al dott. , il quale si costituiva Controparte_8
contestando la propria responsabilità con riguardo ai fatti di causa.
pagina 19 di 62 Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU - diretta a verificare se ed in quale misura il gravissimo danno neurologico riportato al momento della nascita da fosse ascrivibile alla condotta colposa Persona_1
dei sanitari dell'Ospedale San Carlo - affidata ai dott.ri e ed Persona_3 Persona_4 acquisizione della documentazione attestante le somme erogate agli attori dall' e da CP_24 [...]
Milano. Controparte_25
Nelle more, in ragione dell'intervenuto decesso del prof. , la causa veniva Controparte_6
interrotta e quindi riassunta dagli attori nei confronti dei suoi eredi, che si costituivano in giudizio riportandosi a quanto dedotto dal de cuius.
Preso atto degli esiti della perizia e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2023.
Con sentenza n. 1252/2024, pubblicata l'1.2.2024, il Tribunale di Milano – ritenuta sussistente la responsabilità dell' e dei dott.ri e – li condannava al risarcimento dei CP_1 CP_4 _7 danni subiti dagli attori;
accoglieva, altresì, le domande di manleva svolte dagli eredi e CP_4
dall' nei confronti delle rispettive Compagnie assicuratrici, rigettando quelle proposte CP_1 dalla dott.ssa dal dott. e dal dott. nei confronti di CP_11 CP_8 _7 CP_9
Veniva esclusa, alla luce delle risultanze della CTU, la responsabilità dell'ostetrica
[...]
dott.ssa posta la marginalità del suo ruolo, in ragione della presenza dei medici di CP_11 turno, responsabili delle scelte operative sulla partoriente, nonché la responsabilità del dott.
nella determinazione dell'evento lesivo. CP_8
In particolare, alla luce delle risultanze della CTU, il primo giudice riteneva che: il danno subito da al momento della nascita fosse dovuto ad una acidosi metabolica e Persona_1 rappresentato da una gravissima tetraparesi e nella completa incotattabilità del soggetto, considerato privo di qualsivoglia capacità di interagire con l'ambiente esterno;
fosse possibile dichiarare con sufficiente certezza la responsabilità dei sanitari preposti alle operazione di assistenza al parto par i danni dallo stesso subiti;
la condotta colposa consisteva nell'aver proseguito il travaglio, nonostante la presenza di indici di allarme comparsi alle ore 18.56, dopo la registrazione di un tracciato CTG sospetto tra le ore 18.14 e 18.52; alle ore 18.56 si sarebbe dovuto, infatti, procedere ad allertare il personale della sala operatorio, considerato che due pagina 20 di 62 medici ostetrici erano già pronti per comporre l'equipe; peraltro, la partoriente aveva già in sede un catetere epidurale da utilizzare per somministrare l'anestesia, i tempi del parto avrebbero potuto essere estremamente contenuti, permettendo una rapida uscita del feto.
Pertanto, condannava e , il dott. e gli eredi del dott. Controparte_1 CP_1 _7
( e ), in via tra loro solidale, al risarcimento dei Controparte_6 CP_5 ON
danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da , e Persona_1 Parte_1 [...]
, così liquidati: Parte_8
▪ € 830.000,00 quale danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi (dal fatto alla sentenza, previa devalutazione della somma) e legali (dalla sentenza al saldo), € 4.194,05 per spese mediche sostenute, € 1.500,00 mensili vita natural durante per spese mediche e di assistenza future in favore di ed € 14.000,00 per spese di assistenza già Persona_1 sostenute;
▪ € 180.000,00 quale danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore di ciascuno dei genitori;
▪ € 10.889,84 per danno patrimoniale (spese per adattamento auto) in favore di Parte_2
;
[...]
▪ € 80.000,00 quale danno patrimoniale per lucro cessante in favore di Parte_2
Nello specifico, la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di Persona_1 veniva circoscritta alla componente del danno biologico/dinamico – relazionale, con esclusione della sofferenza soggettiva interiore, attesa la necessaria consapevolezza delle proprie gravissime condizioni personali per la liquidazione di tale voce di danno e la radicale assenza di vita psichica del minore. In favore dello stesso non è stato, invece, riconosciuto alcun danno patrimoniale da lucro cessante per totale incapacità lavorativa, posto che – secondo il primo giudice – “le ridotte aspettative di vita dell'interessato inducono a ritenere secondo un criterio probabilistico, che tale danno (futuro) non avrà modo di prodursi con riferimento all'epoca in cui il danneggiato potrebbe presuntivamente iniziare a esercitare una propria attività lavorativa se non fosse portatore di un'invalidità permanente assoluta” (v. p. 13-14 sentenza impugnata).
pagina 21 di 62 Quanto al danno non patrimoniale liquidato in favore dei genitori, l'importo di € 180.000,00 per ciascuno di essi è stato ottenuto riducendo del 50 % - in ragione della sopravvivenza del danneggiato - l'importo calcolato con il sistema dei punti delle Tabelle di Milano per l'ipotesi di morte del congiunto. Sulla somma sono poi stati riconosciuti gli interessi compensativi (dal fatto alla sentenza, previa devalutazione della somma) e legali (dalla sentenza al saldo).
Non ha poi trovato accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori e , nati dopo il fratello . Secondo il Tribunale, Pt_3 Parte_4 Per_1
“fin da quando e hanno cominciato ad avere consapevolezza del fratello Pt_3 Parte_4 maggiore, il loro rapporto con quest'ultimo si è instaurato con le peculiari modalità correlate alle possibilità fisiche e psichiche dell'infortunato di fatto completamente annullate” e
“pertanto, il rapporto affettivo dei fratelli minori con il maggiore non è stato condizionato da alcun deterioramento sopravvenuto” (v. p. 16 sentenza impugnata).
Infine, il danno patrimoniale da lucro cessante, pari ad € 80.000,00, oltre interessi dalla sentenza dal saldo, veniva liquidato soltanto in favore di avendo la stessa Parte_2
dimostrato la riduzione del proprio orario lavorativo e la conseguente riduzione dello stipendio.
Nulla veniva riconosciuto a tale titolo in favore di , non avendo questi Parte_1
fornito “sufficienti elementi documentali per ricostruire con certezza e univocità il lucro cessante derivante dalla perdita nel tempo delle occasioni di miglioramento professionale e retributivo” (v. p. 17 sentenza impugnata).
In ordine alle varie domande di manleva proposte dalle parti, il primo giudice:
⎯ accoglieva la domanda di manleva proposta da e nei confronti di Controparte_1 CP_1
in base alla polizza n. ITOMM1301785 con efficacia dal 23 Controparte_26 ottobre 2013, limitatamente al risarcimento del danno dovuto dall'assicurato ai danneggiati per la parte eccedente l'importo di € 250.000,00, come da clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto;
⎯ accoglieva le domande di manleva proposte dagli eredi di nei confronti di Controparte_6
(polizza n. ITOMM1301785) e di Controparte_26 Controparte_2
(polizza n. 276029548868), condannando la seconda a manlevare gli eredi limitatamente CP_4
al risarcimento non coperto dalla polizza a primo rischio stipulata da Controparte_1 pagina 22 di 62 (nell'interesse proprio e a beneficio dei medici dipendenti) con trattasi, in CP_3 particolare, “della parte del risarcimento -- complessivamente spettante ai danneggiati – corrispondente all'importo della di € 250.000,00 e che la Controparte_14 [...]
e non provveda in ipotesi a corrispondere ai danneggiati” (v. p. 20 sentenza CP_1 CP_1 impugnata); rigettava poi l'eccezione di circa l'operatività della polizza Controparte_2
limitatamente alla quota di responsabilità del proprio assicurato;
⎯ rigettava la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di _7 [...]
, trattandosi di polizza collettiva che opera solo in ON caso di azione di rivalsa a seguito di precedente condanna per colpa grave e non ogni danno da responsabilità medica e soggetta alla normativa di cui alla legge Bianco-Gelli;
⎯ rigettava la domanda di regresso proposta da ei confronti di Controparte_26
ai sensi dell'art. 1910, ultimo comma, c.c. e dell'art.9 della polizza n. Controparte_2
ITOMM1301785.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
– in proprio e in qualità di genitori del minore , nonché degli altri
[...] Persona_1 minori e – affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_3 Parte_4
I. “mancato riconoscimento integrale del danno non patrimoniale in favore del minore mancato riconoscimento del danno morale per ritenuta mancanza di Persona_1
sofferenza soggettiva del minore mancata personalizzazione (e parallela mancanza di valutazione anche per la liquidazione del danno parentale) – mancata logicità nell'arrotondamento in ragione della mancanza del valore zero per l'età nella tabella del risarcimento del tribunale di Milano - disparità di trattamento in relazioni a casi similari;
II. illogicità della sentenza in punto di riconoscimento del spese future ed illogica motivazione ed insufficienza dell'importo di 1500 euro al mese come rendita al fine di compensare le spese future per presidi e medicinali e assistenza di badanti/care givers – ingiustificata disparità di trattamento in base a casi similari come da giurisprudenza che si allega;
pagina 23 di 62 III. illogicità della sentenza in merito alla quantificazione del risarcimento del danno
“riflesso” dei genitori di – contraddittoria ed illegittima motivazione per Per_1
mancata valorizzazione della sofferenza soggettiva dei genitori ( peraltro non riconosciuta neppure al minore) ingiustificata disparità di trattamento in base a casi similari come da giurisprudenza che si allega;
IV. mancato riconoscimento del risarcimento del danno per lucro cessante (art. 1223 c.c.) derivante da perdita capacità lavorativa di per ritenuta limitata aspettativa di Per_1
vita, danno da riconoscere in ogni caso con decorrenza dalla ritenuta età di destinazione al lavoro (artt. 1872 -2057);
V. danno emergente: ingiustificata riduzione delle somme indicate in primo grado per le spese di assistenza e cura e medicinali non ammessi dal Ssn e spese di altra natura già corrisposti (danno emergente nel periodo precedente alla sentenza di primo grado) – in ogni caso totale mancanza di motivazione in merito all'importo riconosciuto e disparità di valutazione rispetto alle somme riconosciute (e comunque molto ridotte di 1500 euro al mese) per l'assistenza futura;
VI. mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per l'adeguamento dell'immobile e per la modifica dell'autovettura;
VII. mancato riconoscimento del danno biologico proprio dei genitori in difetto di accertamento medico legale comunque richiesto e comunque mancata valutazione della documentazione medica allegata (contrariamente a quanto indicato in sentenza) al fine di personalizzare/valorizzare la sofferenza dei genitori;
VIII. danni patrimoniali per riduzione della retribuzione lavorativa dovuta a richieste di aspettativa, riduzione dell'orario etc. e da perdita di chances di carriera;
illogica statuizione del tribunale di rigetto della domanda a favore del padre Parte_1
e comunque iniqua riduzione dell'importo dovuto a favore della madre
[...] [...]
; Parte_2
IX. mancato riconoscimento il danno da lesione del vincolo parentale dei fratelli di
; Per_1
pagina 24 di 62 X. mancato riconoscimento della richiesta di riconoscimento della maggiorazione percentuale sulle somme dovute e del maggior danno;
XI. errata gestione delle spese di lite del giudizio in riferimento ai seguenti aspetti:
a. mancato riconoscimento delle indennità e dei compensi del collegio peritale per la mediazione dlgs 28/10 e del compenso del difensore mancata conclusione del procedimento di mediazione per mancata partecipazione/prosecuzione della controparte richiesta di applicazione art 8, comma 4 bis d.lgs. 28/2010 e dell'art 116 cpc;
b. manifesta ingiustizia della sentenza anche in riferimento alla condanna delle spese di lite della ostetrica dottoressa anche per errata applicazione del principio della CP_11
soccombenza ex artt. 91 e ss. cpc relazionato a quello della “causalità della lite”;
c. limitato riconoscimento delle spese di lite e disparità di trattamento rispetto ad altre posizioni processuali (difesa ”; CP_4
Si sono regolarmente costituiti in giudizio: l' e;
Controparte_1 CP_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_5
, in qualità di eredi del dott. ; il dott. il dott. CP_13 Controparte_6 _7
; la dott.ssa Controparte_8 Controparte_11
L' ha chiesto – in via incidentale e in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata – di rigettare tutte le domande proposte dagli attori o, in subordine, di ridurre il risarcimento disposto dal Tribunale di Milano o confermare la decisione gravata.
ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_2
1. “in via principale, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss.,
1372 e 2697 c.c. del capo della sentenza che ha accolto solo in parte l'eccezione di assicuratrice milanese di non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 2), delle condizioni generali, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione principale di assicuratrice e i CP_2 provvedimenti consequenziali;
pagina 25 di 62 2. in via subordinata, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1372,
1362 ss., 1932 e 1917 c.c. del capo della sentenza che ha condannato assicuratrice milanese a manlevare il dott. per l'intera parte del risarcimento dovuto ai signori CP_4
e non coperta dalla polizza e non per la sola quota di tale Pt_2 Parte_1 CP_3 risarcimento dichiarata di diretta competenza dell'assicurato, con esclusione della responsabilità derivantegli in via solidale, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione subordinata di assicuratrice milanese e i provvedimenti consequenziali”;
ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado, Controparte_27
deducendo:
I. “la manifesta illegittimità della sentenza n. 1250/2024 resa dal Tribunale di Milano per violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'omessa statuizione in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale da con Controparte_3 riferimento alle domande di manleva/rivalsa e/o regresso proposte dalla difesa del dott.
e del dott. nei confronti dell' ; Controparte_6 _7 Controparte_1
II. la violazione dei criteri che regolano l'onere della prova fra le parti e l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, in punto di nesso causale fra la condotta colposa imputabile ai sanitari dell' e le lesioni neurologiche Controparte_1 residuate a carico del piccolo;
Persona_1
III. la manifesta erroneità della sentenza n. 1250/2024 in ordine alla mancata valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa in termini di “gravità” che ha connotato la condotta medica e al conseguente rigetto della domanda di regresso e/o manleva formulata in via riconvenzionale trasversale da nei confronti del dott. e Controparte_3 CP_4
del dott. , in surrogazione nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.”. _7
e , in qualità di eredi del dott. impugnano CP_5 CP_13 Controparte_6
i seguenti capi della sentenza di primo grado:
pagina 26 di 62 I. “da pag. 6 a pag. 10 e a pag. 24 capi da 1 a 6 del dispositivo con i quali è stata accertato la sussistenza del nesso causale e la responsabilità del dott. e conseguentemente i CP_4
suoi eredi sono stati condannati al risarcimento dei danni a favore degli attori;
II. pag. 24 n. 7 con il quale è stata accolta la domanda di manleva verso solo per CP_1
l'ipotesi in cui gli eredi vengano chiamati a pagare somme in misura maggiore CP_4
della loro quota di responsabilità;
III. pag. 25 n. 11 con il quale è stata condannata a manlevare gli eredi di CP_3 CP_4
quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori al netto della somma di € 250.000,00 (pari alla c.d. SIR);
IV. pag. 25 n. 12 e pag 23 per aver riconosciuto il diritto degli eredi ad essere CP_4
manlevati da ma solo per la parte di risarcimento non coperta da Controparte_2 corrispondente alla sul presupposto per il quale la polizza di CP_3 CP_14
, in virtù dell'art. 16 comma 3 n. 2 delle Condizioni generali di Controparte_2 assicurazione, opererebbe solo a secondo rischio rispetto alla polizza cioè CP_15
appunto solo per la parte non garantita da quest'ultima individuata nella S.I.R.”.
Il dott. ha interposto appello incidentale, lamentando: _7
1. “contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una responsabilità del dott. - _7
gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi _7 dell'evento dannoso - erroneità della sentenza nella parte in cui statuisce la necessarietà di una querela di falso;
2. contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una responsabilità del dott. alla _7
luce delle emergenze della consulenza tecnica d'ufficio - gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi dell'evento dannoso;
_7
3. error in iudicando - l'accertamento sul grado di colpa del dott. qualificata come _7
“lieve” - omessa statuizione circa gli obblighi di manleva a carico dell'azienda ospedaliera - violazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria;
4. error in iudicando – illogicità della sentenza nella parte in cui dichiara infondata la domanda di manleva del dott. nei confronti della _7 Controparte_9
pagina 27 di 62 - riserva di appello incidentale condizionato ai sensi e per ON gli effetti di cui all'art. 343 co.2 c.p.c.”.
Ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di gravame spiegato dalla volto alla Controparte_3 riqualificazione della condotta ascritta al Dott. nei termini di colpa grave, chiedendo di _7
condanna , a manlevare e tenere indenne il dott. da qualsiasi Controparte_9 _7 responsabilità e/o esborso in caso di condanna.
il dott. e la dott.ssa Controparte_28 Controparte_8
hanno chiesto, invece, la conferma della sentenza impugnata. Controparte_11 [...] ha chiesto, altresì, di dichiarare l'improponibilità della domanda Controparte_28 di manleva formulata dal dott. . _7
Alla prima udienza del 18.2.2025, il Consigliere Istruttore disponeva la riunione al presente procedimento di quello pendente con R.G. n. 2473/2024, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza;
riservava, altresì, al Collegio l'esame sull'istanza di sospensiva, rigettata con successiva ordinanza del 19.2.2025.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 6.5.2025, il Consigliere Istruttore rinviava – per la discussione ai sensi dell'art. 352 bis c.p.c. - all'udienza del 24.6.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica, nonché termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte procederà all'analisi dei motivi di appello concernenti l'an, per poi procedere ad analizzare quelli concernenti il quantum.
Sugli appelli incidentali di e CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_5
e e il dott. in ordine all'an debeatur. Controparte_32 CP_33
1 L' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dagli attori CP_1 in primo grado o, in via subordinata, riduzione dell'importo risarcitorio. pagina 28 di 62 Le suddette impugnazioni impongono il riesame della sussistenza del nesso causale tra la condotta imputata ai sanitari e i danni subiti da . Persona_1
Come innanzi rilevato, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità dell' e dei dott.ri CP_1
e nella causazione dei danni subiti dal neonato, aderendo alle conclusioni della CP_4 _7
CTU e riportandone i passi salienti.
Sul punto, giova premettere che l'accettazione del parere dei consulenti costituisce un'adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato peritale, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. Cass. civ., sez. III, n.6328/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7947/2020).
I nominati periti evidenziavano, in primo luogo, che “la paziente partorì un feto di sesso maschile del peso di 3715 gr. l'Apgar alla nascita fu di 1': 1; 5':
4. Il quadro emogasanalitico fu dimostrativo di una gravissima acidosi metabolica che comportò un danno neurologico responsabile dell'attuale situazione menomativa del piccolo, caratterizzata da una gravissima tetraparesi spastica e dalla completa incontattabilità che risulta privo di qualsiasi forma di interazione con l'ambiente circostante” (v. p. 22 CTU).
Posta tale doverosa precisazione, i consulenti analizzavano cosa fosse avvenuto durante il parto, rilevando che in ordine alla “conduzione del travaglio della Sig.ra gli aspetti Pt_2
cruciali riguardano i seguenti punti:
- Se si siano, in alcun momento, manifestati segnali che potessero condurre ad una
2 II e III motivo di appello incidentale di “II. la violazione dei criteri che regolano l'onere della prova fra le parti CP_3 e l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, in punto di nesso causale fra la condotta colposa imputabile ai sanitari dell' e le lesioni neurologiche residuate a carico del piccolo;
III. la Controparte_1 Persona_1 manifesta erroneità della sentenza n. 1250/2024 in ordine alla mancata valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa in termini di “gravità” che ha connotato la condotta medica e al conseguente rigetto della domanda di regresso e/o manleva formulata in via riconvenzionale trasversale da nei confronti del dott. e del Controparte_3 CP_4 dott. , in surrogazione nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.”. _7
3 I motivo appello incidentale degli eredi , impugnazione del seguente capo della sentenza: “I. da pag. 6 a pag. 10 e a CP_4 pag. 24 capi da 1 a 6 del dispositivo con i quali è stata accertato la sussistenza del nesso causale e la responsabilità del dott. e conseguentemente i suoi eredi sono stati condannati al risarcimento dei danni a favore degli attori”. CP_4
4 Motivi sub. nn. 1 e 2 appello incidentale dott. : “1. contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una
_7 responsabilità del dott. - gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi
_7 _7 dell'evento dannoso - erroneità della sentenza nella parte in cui statuisce la necessarietà di una querela di falso;
2. contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una responsabilità del dott. alla luce delle emergenze della
_7 consulenza tecnica d'ufficio - gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi dell'evento
_7 dannoso”. A ciò si aggiunge l'appello incidentale condizionato in ipotesi di accoglimento di quello formulato da CP_3 diretto alla riqualificazione della condotta dei sanitari in termini di colpa grave. pagina 29 di 62 gestione differente
- Quali potessero essere
- Quando si siano manifestati
- Quando avrebbero richiesto il ricorso ad un taglio cesareo
- Se questo avrebbe modificato l'esito finale” (v. p. 22-23 CTU).
Aggiungevano che “l'esame della condizione del benessere fetale durante il travaglio monitorata dal tracciato cardiotografico” (v. p. 23 CTU). Svolgevano, pertanto, una serie di indicazioni in merito ai parametri normalmente valutati nel tracciato per poi entrare nel dettaglio dell'interpretazione dello stesso nel caso di specie:
“Le caratteristiche del tracciato tra cui la brusca variazione di frequenza, sia in discesa che in ripresa, è tipica della perdita di segnale fetale e registrazione della frequenza materna. Quindi il dato va ascritto non ad una decelerazione fetale ma ad una registrazione della frequenza materna.
Proseguendo nell'analisi del tracciato, alle 18:14 si osserva una decelerazione, con aspetto a
W, della durata di 7 minuti, con nadir a 65 bpm, variabilità conservata nel suo interno e successiva ripresa della frequenza di base.
A questa ne fece seguito un'altra, alle 18:32, di minor durata, 3 minuti, e una terza, sempre di
3 minuti alle 18:52.
Nessuna delle descritte decelerazioni, isolatamente o nel loro insieme, sarebbe stata sufficiente per assumere la decisione di ricorre ad una modalità e ad un timing differente per la nascita. Il tracciato CTG finora descritto, anche applicando i più stringenti criteri analitici, rientrava nei tracciati di tipo 2, dove sono indicate manovre di “rianimazione fetale”, quali idratazione materna, cambiamento di posizione materna e stimolazione dello scalpo fetale ACOG Practice
Bulletin- Clinical Management Guidelines for Obstetricians Gynecoligists. Number 106, July
2009: Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, and General
Management Principles.
E' però inequivocabile che il tracciato CTG, fino a quel momento con caratteristiche di fisiologicità, cominciava ad assumere caratteristiche differenti.
pagina 30 di 62 A questo proposito giova ricordare quanto indicato riportato in
[...]
: “Quando viene osservato un Controparte_34
tracciato sospetto o in peggioramento, si deve al più presto agire nei confronti delle cause più probabili, prima che si sviluppi un tracciato patologico. Se il tracciato non torna alla normalità o continua a deteriorarsi, va preso in considerazione l'espletamento rapido del parto all'apparire di un tracciato patologico”.
Alle 18:56 si verificò una nuova, severa e prolungata (11') riduzione della frequenza cardiaca fetale. Solo ora il tracciato, che fino a questo punto rientrava nella categoria di tipo 2, diventa francamente patologico.
Come osservato in corso di operazioni, si ricorda la cosiddetta regola dei tre minuti (proposta dal Royal College britannico): nei primi 3 minuti si osserva, si cerca di comprendere e si chiede l'intervento del medico ostetrico per valutazione urgente, si mettono in atto le manovre conservative, trascorsi altri 3, se non ripresa, si chiama un secondo medico ostetrico,
l'anestesista e il neonatologo, si allerta lo staff per la Sala Operatoria, si reperisce un secondo accesso venoso, si spiega alla paziente la possibilità di un parto in emergenza e se ne ottiene il consenso. Fondamentale è anche eseguire valutazione vaginale per stabilire la via del parto.
Se ulteriore persistenza della bradicardia, a 9 minuti, espletare il parto vaginale (usualmente operativo) solo in presenza di condizioni permittenti oppure trasferire la paziente in sala operatoria per taglio cesareo d'emergenza.
Solo al 12° minuto deve essere in atto l'assistenza al parto, oppure in corso le procedure anestesiologiche per TC d'emergenza e la preparazione degli operatori. La registrazione
CTG prosegue in sala operatoria. Se BCF recupera: attesa e osservazione in accordo con la paziente.
Nello specifico caso, la bradicardia si risolse entro l'undicesimo minuto e venne deciso di proseguire il travaglio.
La visita, eseguita alla fine della decelerazione, repertò una dilatazione di 9 cm e il livello della parte presentata -2 (reperto non compatibile con un parto vaginale, neppure se operativo).
pagina 31 di 62 A 9' dalla bradicardia (19:20) si osserva una nuova riduzione della frequenza cardiaca che viene correttamente registrata per circa 6', dopodiché il segnale viene registrato solo sporadicamente, spesso con le caratteristiche del double counting.
[…]
Dalle 19:27 il tracciato non è più interpretabile.
Considerato che la funzione del tracciato cardiotocografo, pur con tutti i suoi riconosciuti limiti, è quella di monitorare il travaglio al fine di riconoscere potenziali condizioni ipossiche fetali, l'aver proseguito il travaglio, dopo almeno un evento di severo allarme peraltro senza lo specifico strumento di controllo, è indubbiamente censurabile.
Se è vero che la precedente bradicardia si risolse spontaneamente dopo 11', nulla è dato saper in merito alla durata della riduzione di frequenza insorta alle 19:20.
Il Prof interpreta il tracciato CTG, così come registrato, come un tracciato in periodo Per_5
espulsivo, classificabile, secondo una specifica classificazione dei tracciati in periodo espulsivo, come Piquard tipo 2.
A loro volta i tracciati di tipo 2 si suddividono in:
Tipo 2a: discesa della linea di base tra 120 e 90 bpm con presenza di decelerazioni spesso sincrone con le contrazioni
Tipo 2b: discesa della linea di base sotto i 90 bpm, con frequente diminuzione della variabilità
E' evidente che la registrazione disponibile non permette, in alcun modo, di valutare né le contrazioni, né la linea di base né la variabilità.
Stante l'impossibilità di comprendere che cosa stesse accadendo, alla luce degli eventi precedenti e tenuto conto delle alterazioni che si erano verificate, era senza dubbio necessario procedere con un parto cesareo in urgenza.
Ammettendo pure che si trattasse di tracciato Piquard tipo 2, secondo il lavoro originale
(Piquard, Ob Gyn 1988), il tempo di esposizione ad una simile condizione, per avere un pH alla nascita < 7.20 è di 14+/-5 minuti, cioè 1/2 di quello realmente trascorso (19:20- 20:03).
In sede di riunione collegiale è stato osservato, da parte dei consulenti delle parti, resistenti che i tempi di allerta e preparazione della sala operatoria non avrebbero consentito la nascita con significativo anticipo rispetto a quanto avvenuto facendo proseguire il travaglio. pagina 32 di 62 In realtà, con riferimento alle già citate indicazioni del Royal College, in occasione della prolungata bradicardia delle 18:56, al 9° minuto si sarebbe già dovuto considerare di allertare il personale di sala operatoria, mentre due medici ostetrici erano già presenti per formare
l'equipe operatoria.
In buona sostanza, come sopra detto, preso atto che sussisteva una condizione di rischio
(progressivo deteriorarsi delle caratteristiche del CTG e tenuto conto della precedente bradicardia), che gli operatori erano già presenti, che la sig.ra aveva in sede un Pt_2
catetere epidurale, attraverso il quale sarebbe stato agevole e rapido convertire l'analgesia in anestesia e che la sala operatoria avrebbe già dovuto essere in preallarme, i tempi da decisione di operare a nascita avrebbero potuto essere estremamente contenuti consentendo una rapida uscita del feto” (v. pp. 27-30 CTU).
In sintesi, i consulenti hanno evidenziato che – attesi i campanelli di allarme emersi dall'analisi del tracciato e la sussistenza di una condizione di rischio – i sanitari avrebbero dovuto procedere con le operazioni di parto cesareo d'urgenza.
Questa Corte ritiene di condividere le conclusioni del collegio peritale nominato in primo grado, il cui elaborato risulta accurato ed esente da vizi logici, avendo lo stesso dato ampiamente conto della metodologia d'indagine seguita.
Parimenti condivisibile è la decisione del primo giudice che, anche mediante il richiamo per relationem alla CTU, ha seguito un iter logico-argomentativo incensurabile, avendo dato pienamente atto del quadro probatorio – rappresentato dall'elaborato peritale – fondante il proprio convincimento.
Pertanto, deve essere confermato l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta medica colposa, in ordine alla valutazione delle condizioni del feto durante il travaglio ed i gravi danni dallo stesso subiti.
Prive di pregio sono le doglianze del dott. , il quale continua a sostenere anche in questo _7 grado, la propria assenza al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
I consulenti evidenziavano che: “Per quanto attiene il dott. ed il dott. i profili di _7 CP_4 censura sono imputabili ad entrambi, tenuto conto che nei momenti cosiddetti "critici" della vicenda, risultano dalla cartella entrambi presenti presso la paziente” (v. p. 46 CTU). pagina 33 di 62 Di contro, la difesa del dott. deduceva che la cartella clinica fosse stata erroneamente _7 redatta.
Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, il referto ospedaliero gode di fede privilegiata e, come tale, fa piena prova - sino a querela di falso - della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi dichiari di essere avvenuti in sua presenza (Cfr. Cass. Civ., sez.
VI, n. 27288/2022).
Invero, “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa
- a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo” (Cass. Civ., sez. III, n. 16737/2024).
Ne deriva che, onde superare la attestazione della propria presenza nei momenti cruciali del travaglio della sig.ra , il dott. avrebbe dovuto necessariamente impugnare la Pt_2 _7
cartella clinica mediante querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c.. Scelta processuale che la difesa del Dott. (professionista di fiducia della partoriente) non ha ritenuto di coltivare. _7
Solo per completezza di esame, si osserva che i doc. 19, 20, 21 e 22 prodotti da , a _7
sostegno della propria tesi, non risultano certamente sufficienti a superare la fede privilegiata della cartella clinica.
Tali documenti sono costituiti da dichiarazioni rese da alcuni soggetti, più o meno presenti durante il parto della mamma di . Certamente poco rilievo hanno le dichiarazioni della Per_1
ostetrica parte del presente giudizio. Le altre dichiarazioni risultano in parte generiche CP_11 ed in parte poco concludenti;
riferiscono i dottori e il personale (sentiti in sede di assunzione informazioni ex art. 622 c.p.p.), infatti, di non ricordare bene, di essere entrati ed usciti dalla sala parto, di aver visto il Dott. entrare e uscire dalla sala parto;
insomma, nessuna delle _7 dichiarazioni consente di ritenere che il citato professionista non abbia presenziato nei momenti pagina 34 di 62 “decisivi” del travaglio, come attestato nella cartella clinica (seppure si sia assentato per qualche periodo).
Resta ferma, dunque, la valutazione dei consulenti e la conseguente corresponsabilità – in maniera paritaria, attesa l'assenza di elementi idonei ad accertare in concreto il grado di responsabilità di ognuno - dei dott.ri e , concorrente con quella dell' nella CP_4 _7 CP_1
causazione dei danni riportati da . Persona_1
In ordine poi alla violazione dei criteri in materia di onere probatorio dedotta da si CP_3
osserva quanto segue.
Nel dichiarare la responsabilità dei sanitari, il primo giudice ha richiamato numerosi principi giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria, condivisi da questa Corte e a cui si rimanda (v. pp.
6-8 sentenza impugnata).
Tra questi, in particolare, il seguente: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. III sent. n.28991 e n. 28992 del 2019,
Cass. Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020; Cass. Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass.
Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023 ).
Rilevava poi, come i sanitari non avessero provato che il danno subito dal neonato si fosse anche parzialmente verificato per cause loro non imputabili, nonostante sugli stessi gravasse il relativo onere.
Invero, il collegio peritale - a cui veniva richiesto di valutare se la scelta di eseguire il cesareo all'insorgere della seconda bradicardia avrebbe potuto modificare l'esito – rilava che “seppur vero che non è possibile escludere che una quota di ipossia potesse verificarsi anche in caso di anticipazione del parto, non si deve qui dimenticare quanto già segnalato, ovvero che la gravità del danno encefalico non si correla direttamente ed omogeneamente alla durata dell'ipossia e che l'impossibilità di stabilire con maggiore precisazione se, e nel caso in che pagina 35 di 62 misura, potesse esservi comunque un danno deriva proprio dalla condotta censurabile dei sanitari della struttura nella gestione del parto” (v. p. 53 CTU).
Di conseguenza, in assenza di una prova contraria, il danno encefalico subito dal neonato non può che essere ascritto alla condotta colposa dei sanitari.
Incensurabile è, pertanto, la valutazione del primo giudice anche con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Parimenti corretta è la valutazione del Tribunale in ordine alla “gravità” della condotta medica dedotta (anche in via di appello incidentale) da CP_3
Come ben evidenziato dal Tribunale di Milano (cfr. pag. 22 della sentenza) e come è pacifico in giurisprudenza, “ai fini della definizione di questo requisito [n.d.r. la colpa grave] occorre richiamare la nota sentenza Cass. n. 28987 del 11 novembre 2019, secondo la quale la condotta medica gravemente colposa corrisponde ad una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità in quanto straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile;
nella presente fattispecie, come si evince dalle considerazioni medico-legali formulate dai consulenti d'ufficio, non si è nemmeno in presenza di un discostamento netto, oggettivo e ingiustificabile rispetto alle Linee guida del settore in esame”.
Ebbene, nemmeno con l'appello ha allegato, tantomeno provato, al fine di CP_3 dimostrare l'erroneità della sentenza di primo grado, che la condotta del dott. e CP_4 _7
sia stata connotata da colpa grave nei termini statuiti dalla sentenza della Cassazione richiamata dal Tribunale e, peraltro, l'avvenuta assoluzione in sede penale dei professionisti costituisce un elemento indiziario di rilievo, circa l'insussistenza di alcuna colpa grave.
Nel caso di specie, quindi, gli estremi della colpa grave non sono stati integrati, atteso che la condotta imputata ai sanitari non risulta “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente" pur essendo rappresentata dall'aver sottovalutato – in maniera imprudente e imperita – i segnali di allarme emersi dal tracciato durante il travaglio e nell'ingiustificabile inerzia nell'anticipare il parto con un taglio cesareo.
pagina 36 di 62 Dunque, è pacifico che nel caso che ci occupa nessuna colpa grave può essere attribuita ai medici e pertanto questo motivo di appello di dove essere rigettato. CP_3
Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere confermata con riguardo alla sussistenza dell'an debeatur, con conseguente rigetto degli appelli incidentali interposti sul punto da
[...]
, , e e il dott. Controparte_35 Controparte_27 CP_5 CP_13 [...]
. _7
Sull'appello principale di nei confronti della Dott. . Parte_1 Controparte_11
Parte appellante ha espressamente escluso di impugnare la sentenza laddove ha ritenuto l'ostetrica priva di responsabilità, sul punto perciò la sentenza è passata in giudicato.
Con riferimento all'impugnazione in punto spese, nei confronti della si dirà in seguito. CP_11
Preme, peraltro, rilevare che eventuali valutazioni sull'opportunità difensiva di chiamata in causa della dott. esulano dalle rigide norme previste in tema di condanna alle spese, ex CP_11 art. 91 e 92 c.p.c., nonché dal “principio di causalità” che fa gravare sulla parte soccombente l'onere di rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte.
Sull'appello principale di e con riguardo al Parte_1 Parte_2 quantum debeatur e alla gestione delle spese di lite.
Sotto il primo profilo le doglianze degli appellanti principali concernono:
1. il mancato riconoscimento della componente del danno non patrimoniale rappresentata dal danno morale e del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in favore di
(I e IV motivo); Persona_1
2. la quantificazione delle spese per cura e assistenza sia future che già sostenute (II e V motivo);
3. la quantificazione del c.d. danno riflesso subito dai genitori del minore e, in particolare, la mancata personalizzazione in ragione della sofferenza soggettiva degli stessi, nonché il mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio spettante ai medesimi (III e VII motivo);
4. la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore di e Parte_2
il mancato riconoscimento del medesimo in favore dei (VIII motivo); Parte_1
pagina 37 di 62 5. il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per adeguamento dell'immobile
(VI motivo);
6. il mancato riconoscimento del danno da lesione del vincolo parentale dei minori e (IX motivo); Parte_4 Parte_3
7. il mancato riconoscimento della maggiorazione percentuale sulle somme dovute in ragione del grave ritardo nella liquidazione (X motivo).
Quanto alla richiesta di riconoscimento del “danno morale”, da indicarsi più correttamente nel danno da sofferenza soggettiva, deve essere preliminarmente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr. Cass. n. 10816/2019).
Invero, a differenza del danno biologico, la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge di per sé ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico-fisica (Cfr. Cass. civ., sez. III, n.
2461/2020).
Alla stregua di tali principi, il danno da sofferenza interiore - ove effettivamente dedotto e provato - può essere quindi riconosciuto dal Giudice al danneggiato.
Nel caso di specie, il Tribunale limitava la liquidazione del danno non patrimoniale spettante al minore alla componente del danno biologico/dinamico-relazionale (nella misura del 100%),
pagina 38 di 62 con esclusione del danno morale, in ragione della “incottatabilità” del soggetto e l'assenza di consapevolezza delle proprie condizioni personali.
La valutazione del primo giudice è corretta, nonché basata sugli accertamenti dei CC.TT.UU..
Infatti,
a) rappresenta ormai un principio consolidato (tra le altre Cass. 2018 n. 21504) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
b) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte;
c) di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione.
In tal senso si richiama il consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui “Il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso”(Cass. Civ. III
Sez., sent. 30.07.2004 n. 14638). Ancora, con la Sentenza n. 10688 del 24.04.2008, la
Cassazione è tornata in materia, statuendo che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato pagina 39 di 62 motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (i suddetti orientamenti trovano peraltro conferma anche nella recente Sentenza della Suprema Corte - I^ Sezione n.
15147 del 11.06.2018).
E ciò è proprio quanto accaduto nel caso in esame, posto che i CCTTUU nominati, nel rispetto delle cadenze previste dall'art. 195 c.p.c. (come riformato dalla L. 69/2009, che aveva quale ratio proprio di evitare le lungaggini processuali conseguenti alle richieste di chiarimenti delle parti al CTU), ha replicato alle note critiche, peraltro con motivazioni del tutto chiare ed esaurienti.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 17/04/2019, n. 10747 e Cass. Civ., Sez.
VI, 07/06/2019, n. 15521) la CTU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la
CTU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Nel caso specifico la verifica del nesso causale tra i fatti allegati e le conseguenze sulla salute del minore costituisce proprio una “ipotesi in cui è indispensabile il conforto specialistico”, dovendo necessariamente il giudice affidarsi alle competenze tecniche-valutative per quantificare il danno alla salute dallo stesso riportato e il nesso causale.
Da questo punto di vista, vi è l'identificazione, di fatto, della CTU come mezzo di prova atipico e si parla di CTU “percipiente” (Sentenza Cass. n. 9249 del 7 maggio 2015). Essa ha ad oggetto non la interpretazione di un fatto, ma l'esistenza stessa del fatto, che altrimenti risulterebbe indimostrabile per la parte.
Invero, i consulenti hanno più volte affrontato la questione relativa alle condizioni del minore, evidenziando che:
⎯ “Dal punto di vista obiettivo si presenta in carrozzina, in quadro di gravissima Per_1
disabilità in tetraparesi spastica, scialorrea importante, neurologicamente non contattabile, non responsivo agli stimoli. Risulta impossibile qualsivoglia forma di interazione con il piccolo” (v. p. 20 CTU); pagina 40 di 62 ⎯ “Il quadro emogasanalitico fu dimostrativo di una gravissima acidosi metabolica che comportò un danno neurologico responsabile dell'attuale situazione menomativa del piccolo, caratterizzata da una gravissima tetraparesi spastica e dalla completa incontattabilità che risulta privo di qualsiasi forma di interazione con l'ambiente circostante” (v. p. 22 CTU);
⎯ “Si tratta infatti di un soggetto privo di qualsiasi possibilità di movimento volontario e controllato e privo della possibilità di interazione con terzi. Oltre alla gravissima tetraplegia spastica ed alle problematiche di alimentazione ben evidenziate nella parte espositiva a cui si rimanda, risulta infatti incapace di interagire in qualsiasi modo con il prossimo, si tratta in sostanza di un essere vivente privato di qualsiasi capacità motoria / relazionale, per tale ragione si reputa coerente la valutazione di cui sopra. Per gli stessi motivi, risulta del tutto intuitivo che lo stesso necessiti di una assistenza continuativa nelle
24 ore, essendo impossibilitato alle più semplici ed istintive necessità di un essere vivente, tanto più evidente la sua impossibilità al sostentamento in termini di capacità lavorativa come richiesto da quesito” (v. p. 33 CTU).
È evidente, dunque, come il piccolo non abbia alcuna percezione dell'ambiente Per_1 circostante e sia privo di qualsivoglia capacità di interazione con gli altri. Parimenti, le gravi condizioni patologiche in cui versa escludono anche – con ragionevole certezza – che lo stesso abbia una consapevolezza di sé e del proprio stato.
Tali elementi non consentono, pertanto, di addivenire ad una valutazione positiva circa la sussistenza della richiesta sofferenza soggettiva in capo a . Persona_1
Difatti, non solo non è stato dimostrato, ma neanche allegato alcun fatto costitutivo del diritto al risarcimento, circostanza dirimente, in quanto - ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva - è comunque necessaria, a priori, “l'attività assertiva”, la quale “deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione”
(cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 25164/2020).
La decisione del Tribunale risulta corretta, altresì, in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa.
pagina 41 di 62 Sul punto, il primo giudice riteneva che: “-il danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dalla difesa attorea nell'interesse di sul presupposto della totale incapacità Persona_1
lavorativa non merita riconoscimento -infatti, le ridotte aspettative di vita dell'interessato inducono a ritenere, secondo un criterio probabilistico, che tale danno (futuro) non avrà modo di prodursi con riferimento all'epoca in cui il danneggiato potrebbe presuntivamente iniziare a esercitare una propria attività lavorativa se non fosse portatore di un'invalidità permanente assoluta” (v. pp. 13-14 sentenza impugnata).
I consulenti si sono pronunciati sulle aspettative di vita del minore, rilevando che “risulta impossibile una precisa ed attendibile stima dell'attesa di vita per soggetti come il piccolo
, ma che al più è possibile fornire delle generiche indicazioni” (v. p. 34 CTU). Sulla Per_1
base di un raffronto dei dati disponibili per soggetti con gravi disabilità, concludevano che “un bambino che è gravemente disabile in tutte e quattro le categorie ha circa una probabilità del
50% di sopravvivere fino all'età di 13 anni e una probabilità del 25% di sopravvivere fino a 30 anni” (v. p. 42 CTU).
Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno sotto forma di rendita decorrente dalla data in cui avrebbe raggiunto l'età lavorativa di circa 18-20 Per_1
anni.
Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, le ridotte aspettative di vita comportano che, presumibilmente, il danno da perdita della capacità lavorativa non è destinato a prodursi nella sfera giuridica del danneggiato. In altre parole, è “più probabile che non” che non sia destinato ad affrontare quella tipologia di danno. Per_1
Quanto poi alle spese per cura ed assistenza del minore, il Tribunale statuiva che:
“-ciò premesso, alla luce delle superiori circostanze e della necessità sia di alcuni medicinali non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale (per la cui quantificazione la difesa attorea non ha però offerto idonea prova documentale, come indicato nella relazione peritale) sia di un'assistenza personale quotidiana (doc.28 att.), si stima equo riconoscere a
[...]
, al netto dei contributi che il medesimo già percepisce, una rendita mensile di € Per_1
1.500,00
pagina 42 di 62 -tale rendita andrà erogata per l'intero anno a partire dal 2024 entro il 10 gennaio di ciascun anno solare e dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI)
-infatti, si è in presenza di un danno patrimoniale permanente per spese di assistenza vita natural durante, nelle quali rientra soprattutto la retribuzione di una persona che garantisca quotidianamente l'assistenza personale all'infortunato (Cass. ord. n. 16844 del 13 giugno
2023)
-per gli anni dal 2015 al 2023 spetta invece per il medesimo titolo la somma di € 14.000,00 in moneta attuale e, cioè, comprensiva di interessi e rivalutazione dal dovuto alla data della presente sentenza
-tale somma deve poi essere maggiorata degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo” (v. p. 13 sentenza impugnata);
Gli appellanti principali chiedono che tali importi siano rideterminati in aumento.
Nell'elaborato peritale viene rilevato che quasi tutti i farmaci di cui necessita il minore, nonché pannoloni, dispositivi analoghi e carrozzina sono erogati dal SSN. Restano, invece, escluse garze, pomate locali ed alcuni farmaci (NO e SE), oltre che l'assistenza di una badante/care giver (v. pp. 44-46). Tuttavia, gli attori non hanno fornito la quantificazione delle spese relative a tali farmaci e presidi, ma solo il contratto di lavoro domestico con la sig.ra per l'importo lordo mensile di € 758,00 (v. doc. 28 attori in primo Persona_6
grado).
Ne deriva che la liquidazione operata dal primo giudice in via equitativa, in assenza di una prova specifica della concreta ulteriore spesa sopportata, risulta corretta sia per la rendita mensile decorrente dal 2024 che per la somma relativa agli anni dal 2015 al 2023.
D'altra parte, non può non tenersi conto che il minore percepisce -allo stato- circa 560,00 a titolo di indennità di accompagnamento ed Euro 900,00-1.000,00 a titolo di Misura B1.
Quest'ultima è un programma operativo regionale della Lombardia che mira a sostenere persone con disabilità gravissima e non autosufficienti, consentendo loro di rimanere a domicilio. Questo supporto si concretizza attraverso l'erogazione di un contributo economico,
pagina 43 di 62 destinato a riconoscere l'assistenza fornita dal caregiver familiare o da personale assistenziale regolarmente impiegato (B1).
Circa il danno patrimoniale in favore dei genitori del danneggiato, si osserva quanto segue.
Tale voce di danno veniva riconosciuto dal Tribunale solo in favore di Parte_2 nella misura di € 80.000,00, non anche nei confronti di , per carenza di Parte_1
prova.
Gli stessi si dolgono della decisione, chiedendo un aumento di quanto liquidato alla madre e il riconoscimento di tale voce di danno in favore del padre.
Le doglianze sono prive di pregio.
Sul punto, occorre osservare che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cass. Civ., sez. III, n. 8758/2025).
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo adempiuto da , non avendo Parte_1
questi fornito elementi idonei a provare la perdita di occasioni di miglioramento professionale e stipendiale. Conseguentemente, nessun danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore di
. Parte_1
L'importo liquidato nei confronti della sig.ra appare poi corretto, avendo questa Pt_2 provato la diminuzione retributiva di circa € 430,00 mensili, in ragione del passaggio al regime part-time del proprio orario lavorativo.
Attesa dunque, l'assenza di ulteriori allegazioni e prove, non è possibile procedere con la richiesta rideterminazione in aumento di quanto liquidato dal primo giudice.
Infondata è, altresì, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro per adeguamento dell'immobile, già rigettata in primo grado, attesa l'assenza della relativa prova.
Gli appellanti non hanno infatti fornito elementi da cui dedurre l'effettiva necessità di adeguamento, né le modalità in cui lo stesso dovrebbe avvenire, né prodotto preventivi che consentano di quantificare correttamente la spesa.
In ordine al richiesto danno da lesione del vincolo parentale in favore dei minori e Parte_4
, basti rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di Parte_3
pagina 44 di 62 responsabilità sanitaria, non è configurabile un nesso di causalità (né materiale, né giuridica) tra la condotta dei sanitari che ha causato una grave malformazione al neonato e il danno lamentato dai fratelli nati in data successiva, sia perché la loro nascita non è conseguenza dell'errore medico, bensì della scelta dei genitori di generarli, sia perché il pregiudizio riguarderebbe soggetti che al momento del fatto illecito non esistevano e che, pertanto, non potevano ancora avere alcun "legame significativo" con la vittima primaria” (Cass. Civ. n.
9048/2018).
Nel caso di specie, entrambi i fratelli di sono nati dopo di lui (2014), ovverosia Per_1 Pt_3 nel 2015 e nel 2017. Ne consegue che in assenza del nesso causale tra la condotta Parte_4
dei sanitari e il danno lamentato dai minori, nessun danno può essere loro riconosciuto.
Priva di pregio è, ancora, la doglianza degli appellanti relativa al mancato riconoscimento di una maggiorazione percentuale sulle somme risarcitorie in ragione del ritardo della liquidazione.
Invero, il primo giudice ha riconosciuto sugli importi risarcitori gli interessi compensativi dall'evento alla data della sentenza, oltre a quelli legali da quest'ultima sino al saldo.
Come è noto, gli interessi compensativi hanno, per l'appunto, la funzione di compensare il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno. La richiesta degli appellanti è quindi già ristorata dagli stessi e non è chiaro quale ulteriore maggiorazione dovrebbe essere loro riconosciuta sull'importo risarcitorio.
Sul danno non patrimoniale spettante ai genitori del minore, occorre premettere che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n.
29320). Ne consegue che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre pagina 45 di 62 impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
È pacifico che, nel caso di specie, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata l'1.2.2024), sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024.
È necessario quindi ricalcolare l'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale alla luce delle mutate tabelle.
La misura massima del risarcimento danni prevista dalle Tabelle di Milano 2024 per perdita del rapporto parentale in favore dei genitori è pari ad € 391.103,00, tenuto conto di età del congiunto, età della vittima, convivenza, presenza di altri familiari e intensità della relazione.
Nel caso di specie, attesa la sopravvivenza della vittima primaria, tale importo deve essere equitativamente ridotto del 50%.
Conseguentemente, in favore di e deve essere Parte_1 Parte_2
riconosciuto un risarcimento per lesione del rapporto parentale rideterminato in € 195.551,50 ciascuno.
Resta fermo che tale somma va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (7 maggio 2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Non sussistono, tuttavia, le condizioni per il risarcimento del danno biologico iure proprio patito dagli attori
Tale danno può essere liquidato solo qualora sia provata una specifica patologia psico-fisica patita dai congiunti della vittima. Infatti, è necessaria un'accertata compromissione dell'integrità psico-fisica del familiare, da intendersi quale stato patologico autonomamente valutabile,
pagina 46 di 62 obiettivamente riscontrabile ed ex se quantificabile, eziologicamente dipendente dall'evento che ha colpito il congiunto.
Da ultimo, l'entrata in vigore delle nuove tabelle, impone la rideterminazione anche del danno non patrimoniale spettante a , limitato anche in questa sede al danno Persona_1 biologico/dinamico-relazionale, senza alcun incremento per sofferenza soggettiva, alla luce delle precedenti considerazioni.
Il danno non patrimoniale risarcibile – secondo le Tabelle di Milano 2024 – per un soggetto con un'invalidità permanente riconosciuta del 100% e di anni 1 al momento del sinistro è pari ad € 957.880,00.
Posto che le tabelle non comprendono la liquidazione del danno in favore di un neonato, è opportuno procedere ad un aumento in via equitativa di detto importo, come già avvenuto in primo grado.
Pertanto, a spetta la somma di € 965.000,00 a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale.
Anche in questo caso, l'importo liquidato deve essere maggiorato degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (7 maggio 2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Con riguardo, infine, alle spese di lite, gli appellanti principali si dolgono:
⎯ della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ostetrica dott.ssa CP_11
(XI motivo);
[...]
⎯ del mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali di mediazione, nonché di un limitato riconoscimento delle spese processuali e la disparità di trattamento con le altre parti
(X motivo).
In ordine al primo punto, si osserva che “l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività
pagina 47 di 62 processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite” (Cass. Civ., sez. II, n. 13430 del 08/06/2007).
Nel caso di specie, gli attori convenivano in giudizio l'ostetrica dott.ssa la cui CP_11
responsabilità nella causazione del danno veniva esclusa dal Tribunale.
Di conseguenza, proprio in applicazione del principio di causalità invocato dagli appellanti, corretta è la condanna al pagamento delle spese, in ragione della soccombenza degli attori in primo grado rispetto alle domande proposte nei confronti dell'ostetrica. Anche per l'appello, avendo l'appellante proposto un motivo di appello (sulle spese) che non è stato accolto, le spese debbono essere poste a carico dei signori . Parte_1
Quanto alle spese stragiudiziali, gli appellanti chiedono il pagamento di complessivi €
7.244,50, comprensivi dell'indennità per l'organismo di mediazione (€ 2.364,50) e dei compensi per il collegio peritale (€ 4.880,00), oltre alle spese di assistenza del legale nella fase di mediazione.
A tal riguardo, si osserva che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 16990/2017).
Tale onere di allegazione e prova risulta adempiuto nel caso di specie, pertanto, oltre alle spese di lite, in favore di e deve essere riconosciuto Parte_2 Parte_1
l'importo complessivo di € 14.191,50 (€ 7.244,50 + € 6.947,00 per l'assistenza legale nelle fasi di attivazione e negoziazione.
Rispetto, invece, alla misura della liquidazione delle spese processuali (applicando la tabella giudiziale nei medi di tariffa, per la difesa nei confronti di 1 sola parte, senza tenere presente che la difesa da parte degli attori si è svolta nei confronti delle 4 parti processuali citate in giudizio e costituite singolarmente, nonché di tutte le chiamate in causa per un totale di 9 parti processuali in tutto), il motivo risulta superato dalla riliquidazione delle spese processuali di primo e secondo grado da parte di questa Corte.
pagina 48 di 62 Sull'appello incidentale di con riguardo alla polizza n. Controparte_27
ITOMM13017855.
Oltre alle già esaminate doglianze, concernenti l'an debeatur e il grado di colpa dei sanitari, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla propria eccezione di CP_3 inammissibilità delle domande di manleva e/o regresso formulate dai dott.ri e nei CP_4 _7
confronti dell' CP_1
Sostiene, in particolare, che dette domande non sarebbero ammissibili perché avrebbero dovuto essere formulate come domande riconvenzionali nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. e ripropone in questa sede tale eccezione.
La doglianza è priva di pregio.
I sanitari formulavano le domande di manleva e di regresso nei confronti dell' con le CP_1 rispettive comparse di risposta in primo grado, regolarmente depositate nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
Il fatto che tali domande siano state svolte in via subordinata rispetto alla domanda principale di rigetto dell'azione attorea è irrilevante ai fini della loro ammissibilità. Difatti, è del tutto logico che l'interesse all'accoglimento della manleva sorga unicamente in ipotesi di condanna, ovverosia in accoglimento delle domande risarcitorie svolte nei confronti di chi chiede di essere manlevato.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Quanto poi al dedotto vizio di omessa pronuncia, occorre rilevare che per integrare gli estremi del medesimo vizio non è sufficiente l'assenza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica qualora la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi una specifica argomentazione al riguardo, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col
5 I. “la manifesta illegittimità della sentenza n. 1250/2024 resa dal Tribunale di Milano per violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'omessa statuizione in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale da Controparte_3 con riferimento alle domande di manleva/rivalsa e/o regresso proposte dalla difesa del dott. e del dott. Controparte_6 nei confronti dell' ”. _7 Controparte_1 pagina 49 di 62 capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 26029/2023).
Nel caso di specie, avendo condannato i sanitari al risarcimento del danno e, conseguentemente, accolto le loro domande di manleva, il primo giudice ha implicitamente rigettato l'eccezione formulata da non incorrendo in alcun vizio della decisione. CP_3
Sull'appello incidentale di in ordine alla polizza n. Controparte_2
2760295488686.
Con il primo motivo di appello incidentale, la Compagnia si duole del fatto che il primo giudice da un lato ha dichiarato la non operatività della polizza n. 276029548868 rispetto a quanto gli Eredi del dott. vengano in concreto chiamati a versare ai sig.ri e CP_4 Pt_2
, oltre la somma di € 250.000,00 (SIR della ZZ , dall'altro ha condannato Parte_1 CP_3
la Compagnia a manlevare gli eredi fino a detto importo. CP_4
Nel fare ciò, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che in ipotesi di “mancanza di copertura assicurativa dell'Ente”, la polizza in parola opera “per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”, come da condizioni generali di contratto.
Il primo giudice, rilevato che la polizza in parola opera in secondo rischio, ha condannato a manlevare gli eredi limitatamente al risarcimento non coperto Controparte_2 CP_4 dall'assicurazione di primo rischio stipulata tra l' e ovverosia la S.I.R. di € CP_1 CP_3
250.000,00.
L'art. 16 - rubricato “Oggetto dell'assicurazione” - della polizza n. 276029548868 prevede che:
“L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne 1'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, otre alle spese di difesa nei limiti di cui agli articoli 25,26,27,28 e 29 della garanzia
6 1.“in via principale, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1372 e 2697 c.c. del capo della sentenza che ha accolto solo in parte l'eccezione di assicuratrice milanese di non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 2), delle condizioni generali, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione principale di assicuratrice e i provvedimenti consequenziali;
2. in via CP_2 subordinata, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1362 ss., 1932 e 1917 c.c. del capo della sentenza che ha condannato assicuratrice milanese a manlevare il dott. per l'intera parte del risarcimento dovuto ai CP_4 signori e non coperta dalla polizza e non per la sola quota di tale risarcimento dichiarata di Pt_2 Parte_1 CP_3 diretta competenza dell'assicurato, con esclusione della responsabilità derivantegli in via solidale, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione subordinata di assicuratrice milanese e i provvedimenti consequenziali”; pagina 50 di 62 Tutela Giudiziaria) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: a) l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l'attività dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia;
b) danni dei quali l' sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve o grave, anche Parte_9 nell'ipotesi che l'att sionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art. 2236 cc); c) l'attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l'intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo;
d) l'impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi x per scopi diagnostici;
per i soli radiologi anche per scopi terapeutici;
e) danni estetici e fisionomici conseguenti a medicina esclusivamente riparativa (esclusa quindi quella rigenerativa), ed interventi di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici post-operatorie; f) fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
g) danni derivanti dalla pratica di agopuntura, chiroterapia e omeopatia;
h) danni conseguenti all'implantologia praticata da medici dentisti e richiamata in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro;
Inoltre:
1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell' con Parte_9 esclusione di ogni responsabilità derivategli in via solidale.
2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/a intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, a presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
3) In caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.
4) Nel caso la ASL, la casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata” (v. p. 6 doc. 2 – ). Controparte_2
È opportuno ricordare che – ai sensi dell'art. 1370 c.c. – “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Dovendo, quindi, essere intrepretate in favore del medico (assicurato), dalla lettura delle riportate clausole contrattuali deriva che la polizza in esame opera in secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'ente o qualora manchi una copertura dello stesso.
Nel nostro caso, ci troviamo dinanzi alla seconda fattispecie. pagina 51 di 62 Invero, atteso che la polizza tra e l' non copre la SIR di € 250.000,00, quella di CP_3 CP_1
non può che operare – in secondo rischio - per tale parte dell'importo Controparte_2
risarcitorio, in caso di richiesta di pagamento nei confronti degli eredi del dott. . CP_4
Ritenere la stessa non operante, nella fattispecie, come sostenuto da , Controparte_2 eliderebbe la funzione stessa della polizza, atta a garantire il medico in ipotesi di colpa sanitaria.
La questione dell'insolvenza dell'ente, riguardando una fase successiva alla condanna, ovverosia quella esecutiva, non poteva e non può essere valutata da parte del giudice del merito. Conseguentemente, il Tribunale di Milano non è incorso in alcuna omissione.
Con il secondo motivo, subordinato al primo, lamenta che il giudice di Controparte_2
prime cure avrebbe erroneamente condannato la Compagnia a manlevare gli eredi per CP_4
l'intero risarcimento dovuto dagli attori, non coperto dalla polizza e non per la sola CP_3
quota di responsabilità del dott. CP_4
Tra le condizioni generali di contratto, è evidenziato che “L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell' con esclusione di ogni responsabilità derivategli Parte_9 in via solidale”.
Trattasi di una clausola chiara e precisa, che non ammette differenti interpretazioni: deve essere esclusa la copertura assicurativa derivante dalla responsabilità solidale.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna di Controparte_2
a manlevare gli eredi del dott. con riguardo al risarcimento non coperto dalla polizza n. CP_4
ITOMM1301785 di deve essere limitata alla quota di responsabilità dello stesso, CP_3
ovverosia nella misura di un quarto (pari al 25%).
Sull'appello incidentale degli eredi circa la domanda di manleva verso l' e le CP_4 CP_1
polizze n. ITOMM1301785 - e n. 276029548868 - CP_3 Parte_10
7 Avente ad oggetto i seguenti capi della sentenza di primo grado: “II. pag. 24 n. 7 con il quale è stata accolta la domanda CP_ di manleva verso solo per l'ipotesi in cui gli eredi vengano chiamati a pagare somme in misura maggiore della CP_4 loro quota di responsabilità; III. pag. 25 n. 11 con il quale è stata condannata a manlevare gli eredi di CP_3 CP_4 quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori al netto della somma di € 250.000,00 (pari alla c.d. SIR); IV. pag. 25 n. 12 e pag 23 per aver riconosciuto il diritto degli eredi ad essere manlevati da CP_4 CP_2 CP_1 ma solo per la parte di risarcimento non coperta da corrispondente alla sul presupposto per il
[...] CP_3 quale la polizza di , in virtù dell'art. 16 comma 3 n. 2 delle Condizioni generali di assicurazione, Controparte_2 pagina 52 di 62 Gli eredi lamentano, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in CP_4 cui ha accolto la domanda di manleva verso l' solo per l'ipotesi in cui gli stessi siano CP_1
chiamati a pagare somme maggiori rispetto alla propria responsabilità.
Sostengono che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere espressamente la domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti dell essendo pacifico e non contestato CP_4 CP_1
che le aziende ospedaliere siano tenute - in forza di legge e di CCNL della dirigenza medica - a tenere indenni i propri sanitari di tutte le somme che questi siano condannati a pagare a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'attività sanitaria svolta alle dipendenze delle aziende medesime, oltre al pagamento delle loro spese legali.
Chiedono, pertanto, in riforma della decisione gravata, di condannare l' a manlevare gli CP_1
eredi del dott. di tutte le somme che questi si trovino a dover pagare agli attori nonché a CP_4 rimborsare loro le spese processuali.
Sul punto, il Tribunale dichiarava che:
“- nei rapporti interni tra i coobbligati l'obbligazione risarcitoria va invece ripartita nella percentuale di un mezzo a carico della , di un quarto a carico del Controparte_1 dott. e di un quarto a carico solidale degli eredi del dott. _7 Controparte_6
-meritano pertanto accoglimento le domande di regresso proposte dagli eredi del dott.
nei confronti del dott. e della per Controparte_6 _7 Controparte_1
l'ipotesi che i primi” (v. p. 18 sentenza impugnata).
La decisione del primo giudice è corretta.
Nei confronti del danneggiato sussiste una responsabilità solidale, nell'accertata misura di ¼ a carico di ciascun sanitario e ½ gravante sull' È logico, dunque, che ove uno dei debitori CP_1 solidali paghi l'intero, potrà agire per ottenere la ripetizione solo di quanto versato in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.
Invero, ad assumere rilievo, al riguardo, è il depauperamento del patrimonio di chi ha pagato il debito oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (Cfr. Cass.
Civ., Sez. III, n. 3404/2018).
opererebbe solo a secondo rischio rispetto alla polizza cioè appunto solo per la parte non garantita da CP_15 quest'ultima individuata nella S.I.R.”. pagina 53 di 62 Peraltro, essendo la responsabilità suddivisa -in concreto- tra i vari soggetti e non esclusiva dell'Ente, non sussistono ragioni tali da giustificare la condanna dell' a manlevare i CP_1
sanitari per tutti gli importi risarcitori e le spese processuali, come richiesto dagli eredi CP_4
Gli eredi si dolgono, altresì, della condanna di a manlevare gli stessi di quanto CP_4 CP_3 vengano in concreto chiamati a versare agli attori al netto della c.d. SIR di € 250.000,00.
Affermano che la polizza sia stata stipulata dall' sia per la propria CP_3 CP_1 responsabilità civile che per la diretta responsabilità dei sanitari, motivo per cui è stata azionata oltre che dall' anche dal dott. . La sentenza, quindi, avrebbe dovuto condannare CP_1 CP_4
a tenere indenne l' nei limiti concordati tra contraente e assicuratore con la CP_3 CP_1
polizza e cioè solo per le somme maggiori di €250.000,00 (come in effetti è stato) mentre, nei confronti degli eredi , avrebbe dovuto condannare a tenerli indenni senza CP_4 CP_3 alcun limite. CP_ La polizza prevede una Insured ( , ovverosia la quota di rischio CP_3 CP_14 CP_14 che permane in capo all'assicurato, per l'importo di € 250.000,00, con la conseguenza che la
Compagnia risponde nei confronti del danneggiato soltanto per l'eccedenza.
Gli eredi assumono che lo scoperto operi soltanto verso il contraente principale, cioè CP_4
l e non anche verso il medico, dipendente della azienda. CP_1
Tali deduzioni sono prive di pregio.
Difatti, pur essendo differenti i soggetti che invocano l'operatività della polizza e differenti i rischi coperti (responsabilità civile del medico e responsabilità civile della struttura), il contratto assicurativo è il medesimo. Per l'effetto, le relative clausole e limiti sono efficaci ed operativi per entrambe le parti, non potendosi applicare o disapplicare uno di essi a seconda del soggetto che lo richieda.
Deve, pertanto, essere confermato quanto statuito dal primo giudice sul punto.
Da ultimo, gli eredi deducono l'erroneità della sentenza per aver riconosciuto il loro CP_4 diritto ad essere manlevati da ma solo per la parte di risarcimento non Controparte_2
coperta da ovverosia la sul presupposto per il quale la polizza della prima, CP_3 CP_14 opererebbe solo a secondo rischio rispetto alla seconda, cioè la CP_14
pagina 54 di 62 Evidenziano che, la polizza di - in virtù dell'art. 16 comma 3 n. 2 delle Controparte_2
Condizioni generali di assicurazione - prevede la copertura a secondo rischio solo nell'ipotesi in cui l' sia chiamato a rispondere anche della quota dei danni ascritti ai terzi dei Parte_9
quali debba rispondere (nel caso di specie all'azienda ospedaliera); la medesima polizza prevede invece la copertura a primo rischio rispetto alla condanna al risarcimento dei danni conseguente alla diretta responsabilità del sanitario.
La doglianza è infondata.
Valgono, in questo caso, le medesime considerazioni svolte sull'appello incidentale di
. Controparte_2
La polizza n. 276029548868 opera in secondo rischio per la sola parte di risarcimento del danno non coperta da quella dell'Ente, ovverosia l'importo della SIR della polizza pari CP_3 ad € 250.000,00. Pertanto, è tenuta a manlevare gli eredi soltanto Controparte_2 CP_4
per tale parte e nei limiti dell'accertata quota di responsabilità del dott. . CP_4
Sull'appello incidentale del dott. concernente gli obblighi di manleva dell e _7 CP_1 la domanda di manleva nei confronti di Controparte_36
Il dott. si duole, innanzitutto, dell'accoglimento la domanda di regresso verso l' _7 CP_1
non integralmente, ma solo per l'ipotesi in cui lo stesso sia chiamato a pagare ai danneggiati a titolo risarcitorio un importo superiore alla sua quota di corresponsabilità. Al contrario, avrebbe dovuto condannare l' a farsi carico di ogni esborso. Pt_7
Il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con riguardo all'appello incidentale degli eredi . CP_4
Attesa la responsabilità solidale delle parti, è corretto affermare che il diritto regresso nei confronti dell' sia limitato all'importo pagato dal dott. in eccedenza rispetto alla CP_1 _7 propria quota di responsabilità e non per l'intero debito. Infatti, con riferimento alla propria
8 “3. error in iudicando - l'accertamento sul grado di colpa del dott. qualificata come “lieve” - omessa statuizione _7 circa gli obblighi di manleva a carico dell'azienda ospedaliera - violazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria;
4. error in iudicando – illogicità della sentenza nella parte in cui dichiara infondata la domanda di manleva del dott. nei confronti della - riserva di appello _7 ON incidentale condizionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 343 co.2 c.p.c”. pagina 55 di 62 colpa (in misura del 25%), accertata in concreto, lo stesso è chiamato a rispondere personalmente.
Il dott. lamenta, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha _7
ritenuto infondata e rigettato la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di _7
. Controparte_9
Sostiene che “il Giudice di prime cure:
- rilevata la correttezza della chiamata in causa della da parte del Dott. ; la CP_17 _7
validità della polizza;
l'applicabilità e l'operatività della stessa anche nelle ipotesi di mere richieste risarcitorie da parte di terzi;
- Vista anche la domanda di regresso e surroga dell' assicurazione dell'Ospedale; CP_15
- constatata l'insussistenza di una colpa grave del Dott. ; _7 avrebbe potuto omettere ogni pronuncia di condanna e limitarsi alla compensazione delle spese di lite tra le parti, statuendo che - a fronte dell'accertata colpa lieve in corso di causa -
l'assicurazione non operava alcuna copertura, fermo che la chiamata in causa di quest'ultima fosse pienamente ammissibile e la astratta operatività della polizza nel caso di specie” (v. v. p.
25 Comparsa e appello incidentale dott. ). _7
Il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti di _7
, evidenziando l'operatività della polizza collettiva n. 2016RCG00099- Controparte_9
642147 soltanto in caso di accertamento della colpa grave del sanitario con sentenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria o della Corte dei Conti.
L'art. 4 della polizza in discorso prevede che l'assicurazione operi “a condizione che per tali danni l'assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei
Conti”.
È evidente che tale presupposto non sussista nel caso di specie, atteso che non è intervenuta alcuna sentenza di tale tipo e, in primo grado, il giudice ha esplicitamente affermato che la condotta dei sanitari non ha assunto i connotati della colpa medica grave.
In assenza di tali condizioni la polizza stipulata dal dott. non opera nel caso di specie, _7
come giustamente affermato dal primo giudice. pagina 56 di 62 Corretta è, altresì, la condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Compagnia in applicazione del già richiamato principio di causalità.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda di manleva proposta dal dott. _7
verso e la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali da Controparte_9 quest'ultima sostenute.
Infine, questa Corte ritiene non fondata l'eccezione di improponibilità della domanda di manleva, come sostenuto da (che sul punto ha proposto appello Controparte_9
incidentale). Infatti, sebbene la polizza copra solo le ipotesi di colpa grave (nella fattispecie non riscontrata), non risulta necessario alcun “accertamento definitivo” della colpa grave per la proponibilità della domanda di manleva.
In altri termini, nella ZZ stipulata non è prevista alcuna clausola che preveda l'accertamento “passato in giudicato” della colpa grave del professionista, ai fini della proposizione della chiamata in manleva.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello principale dei sign. viene Parte_1
accolto limitatamente alla rideterminazione dell'importo risarcitorio con le nuove Tabelle di
Milano 2024 e al riconoscimento delle spese stragiudiziali.
Tra le impugnazioni incidentali trova accoglimento, sebbene in minima parte, quella proposta da , con riguardo alla limitazione dell'obbligo di manleva alla Controparte_2 quota di responsabilità del dott. sono invece rigettati gli appelli proposti da CP_4 CP_3
gli , il e l'ASST. Parte_11 Parte_12
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, come in dispositivo.
Con riguardo alle spese di lite, questa Corte rileva che “in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite pagina 57 di 62 poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n.
8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023)”.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano - tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 1.000.001,00 e
2.000.000,00) - secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, nei valori medi. Con riferimento alle spese sostenute dagli appellanti , deve Parte_1 essere riconosciuto un aumento discrezionale del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Nei rapporti tra gli appellanti e il valore dell'appello (che concerne solo le Parte_1 CP_11 spese liquidate in Tribunale e non la responsabilità dell'ostetrica) è ricompreso tra 26.000,00
e 52.000,00.
Le spese della CTU espletata in primo grado, nonché quelle di CTP di parte attrice in primo grado, gravano su e , gli eredi del dott. e il dott. Controparte_1 CP_1 Controparte_6
, parti soccombenti (come disposto dal Tribunale). _7
Nei rapporti tra e si dispone l'integrale Controparte_11 Controparte_3
compensazione delle spese processuali, tenuto conto delle medesime difese svolte nei confronti dei sign. . Parte_1
Con riferimento alla posizione di si rileva che nessun appello risulta proposto nei CP_8 suoi confronti e la sentenza di primo grado risulta passata in giudicato, con riferimento alla posizione dello stesso. Infatti, con atto d'appello notificato il 31 luglio 2024, i Sig.ri e Pt_2
hanno impugnato il decisum di primo grado chiedendone la riforma per motivi Parte_1
unicamente attinenti al quantum debeatur, senza mettere in discussione gli accertamenti effettuati dal Giudice di prime cure sotto il profilo delle singole e specifiche responsabilità dei medici convenuti in giudizio.
pagina 58 di 62 Nonostante nella seconda udienza dell'odierno procedimento d'impugnazione, l'Avv. Bellani - nell'interesse degli appellanti - ha precisato che “anche nei confronti del dott. è CP_8
stato proposto appello”, deve ritenersi del tutto evidente l'erronea verbalizzazione del difensore.
Nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione assolve alla funzione di litis denuntiatio volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 codice di rito che richiede la qualità di parte (Cass n. 4352/2019).
Questa Corte nulla disporrà in merito alle spese del Dott. , per il presente grado di CP_8 giudizio atteso che nessun motivo di appello risulta proposto nei suoi confronti.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali , Controparte_1 Controparte_3
e , in qualità di eredi del OT.
[...] ON CP_5
e OT. dell'ulteriore importo pari al contributo Controparte_6 _7
unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) dell'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'EL di Milano, definitivamente pronunciando - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così provvede:
I. accoglie parzialmente l'appello principale di e Parte_1
; Parte_13
II. accoglie parzialmente l'appello incidentale di Controparte_2
III. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1250/2024, pubblicata l'1.2.2024, del
Tribunale di Milano, e successive modifiche materiali del 29.3.2024 e del 6.6.2024:
pagina 59 di 62 - condanna la , il OT. CP_1 Controparte_1 _7 CP_5
e (nella loro qualità di eredi del OT.
[...] ON
), al risarcimento dei danni non patrimoniali -così rideterminati- Controparte_6
subiti da che si liquidano in € 965.000,00; tale somma deve Persona_1 essere maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata al 7 maggio 2014, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 7 maggio 2014 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo;
- condanna la , il OT. Controparte_1 _7 CP_5
e (nella loro qualità di eredi del OT.
[...] ON
), al risarcimento dei danni non patrimoniali -così rideterminati- Controparte_6 subiti da e che si liquidano in € Parte_2 Parte_1
195.551,50 ciascuno;
tale somma deve essere maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata al 7 maggio 2014, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 7 maggio
2014 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo;
- condanna la , il OT. Controparte_1 _7 CP_5
e (nella loro qualità di eredi del OT.
[...] ON
), al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute da Controparte_6 [...]
e che si liquidano in € 14.191,50, oltre Parte_2 Parte_1
interessi dalla data dell'esborso al saldo;
IV. condanna l' , e CP_1 Controparte_1 CP_5 [...]
(nella loro qualità di eredi del OT. ), e il CP_13 Controparte_6
OT. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio in _7 favore di e (anche nella qualità Parte_2 Parte_1
di esercenti la responsabilità genitoriale su , Persona_1 Parte_3
e , che si liquidano in complessivi € 49.336,00 per il primo Parte_4
pagina 60 di 62 grado, nonché € 31.283,00 per il giudizio d'appello (con esclusione della fase istruttoria non celebrata nel grado), oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
V. condanna a manlevare l' Controparte_3 Controparte_1
di quanto quest'ultima venga in concreto chiamata a versare agli attori in primo
[...] grado in base alla presente sentenza e a quella di primo grado (nella parte confermata), al netto della somma di € 250.000,00;
VI. condanna a manlevare Controparte_3 [...]
(nella loro qualità di eredi del OT. Controparte_37 CP_6
) di quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori in primo
[...]
grado in base alla presente sentenza e a quella di primo grado (nella parte confermata), al netto della somma di € 250.000,00;
VII. condanna a manlevare Controparte_2 CP_37
(nella loro qualità di eredi del OT. ON CP_6
) di quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori in primo
[...]
grado in base alla presente sentenza e a quella del Tribunale (nella parte confermata), limitatamente alla quota di responsabilità del OT. (un quarto); CP_4
VIII. condanna e alla rifusione delle Parte_2 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della Controparte_38 che si liquidano in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per
[...]
il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, con distrazione in favore dell'avv. SPAGNOLO GIUSEPPE, dichiaratosi antistatario;
IX. condanna il OT. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi _7
di giudizio in favore di ON
, che si liquidano in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 24.064,00
[...] per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
X. condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio in favore di , che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 24.064,00 per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
pagina 61 di 62 XI. condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio in favore di E CP_5 ON
(nella loro qualità di eredi del OT. ), che si liquidano
[...] Controparte_6
in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 24.064,00 per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
XII. conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto spese CTU e CTP.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali
, Controparte_1 Controparte_3 [...]
e , in qualità di eredi del OT. CP_13 CP_5 [...]
e il OT. dell'ulteriore importo pari al contributo CP_6 _7 unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Elena Catalano
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 62 di 62
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in epigrafe specificate e promosse in grado d'appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sui minori (C.F. ), Persona_1 C.F._3
(C.F. ) e , Parte_3 C.F._4 Parte_4 elettivamente domiciliato in V.LE MONTENERO N. 5 - 20135 MILANO, presso lo studio dell'avv. MOLFESE DIEGO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI PRINCIPALI contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA N. 40/A - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MUNAFO' DIEGO, che la rappresenta e difende come da delega in pagina 1 di 62 atti,
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA VOLTA N. 6 - 22100 COMO presso lo studio dell'avv. VILLANO ROSARIA, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. PRANCESCO PANNI, come da delega in atti,
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI N. 9 – 40122
BOLOGNA presso lo studio dell'avv. TAVAZZI MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
e , IN QUALITA' DI EREDI DEL CP_4 Parte_5 CP_5
OT. (C.F. , elettivamente domiciliati in Controparte_6 C.F._5
PIAZZA GRANDI N. 11 - 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. CACCIARI
SUSANNA, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
OT. (C.F. ), elettivamente domiciliato in _7 C.F._6
VIALE BIANCA MARIA N. 37 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. LAUDADIO
SABINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI INCIDENTALI nonché contro
OT. (C.F. ), elettivamente Controparte_8 C.F._7
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA N. 37 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv.
SCOPSI NICOLA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. MARIA LAURA
LAUDADIO, come da delega in atti,
Controparte_9 Controparte_10
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4
pagina 2 di 62 elettivamente domiciliata in VIA G. SERBELLONI N. 1 – 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. DELL'ELCE LORENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
OT.SS (C.F. ), elettivamente Controparte_11 C.F._8 domiciliato/a in VIA G. SERBELLONI N. 5 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv.
SPAGNOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_1 Parte_3
e :
[...] Parte_4
“Voglia l'Ill.Corte di EL di Milano adita contrariis rejectis, così
GIUDICARE
Previa parziale riforma della sentenza 1250/2024 del Tribunale di Milano , piaccia alla Corte di EL di Milano:
1) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto a titolo di Danno non patrimoniale a favore di ricomprendendo e riconoscendo anche la componente di danno Persona_1 morale da sofferenza soggettiva e la personalizzazione come indicato nel presente atto vista la gravità del danno subito (Motivo I);
2) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto a titolo di Spese future per cura ed assistenza non coperte dal SSN per assistenza di badanti/infermieri, presidi, spese di cambio/modifica periodico della vettura etc. (Motivo II).
pagina 3 di 62 3) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto a titolo di c.d “Danno Riflesso” subito dai genitori di riconoscendolo nella misura massima della tabella del Tribunale di Milano Per_1
(Motivo III)
4) Riconoscere a favore di il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa Per_1
a mezzo di rendita (artt. 1872 -2057) con decorrenza dall'età di ragionevole inserimento al lavoro (Motivo IV)
5) Rideterminare in aumento l'importo riconosciuto in primo grado di Euro 14.000, per 10 anni di vita di , a titolo di danno emergente per le spese pregresse di assistenza e cura Per_1
e medicinali non ammessi dal Ssn e spese di altra natura già corrisposti (Motivo V)
6) Riconoscere equitativamente una somma per adeguare l'immobile alle esigenze del minore portatore disabile (Motivo VI)
7) Riconoscere il Danno non patrimoniale in tutte le sue componenti a favore dei genitori di
come accertato dalle perizie di parte o in relazione al precedente punto 3 determinare Per_1 in aumento il “danno riflesso” anche in misura maggiore al massimo delle Tabelle del
Tribunale di Milano (Motivo VII)
8) Rideterminare in aumento i Danni patrimoniali per danno emergente e lucro cessante di
madre di , conseguente alle richieste di aspettative, alle richieste Parte_2 Per_1
di riduzione dell'orario lavorativo della perdita di chance di crescita professionale, etc.
(Motivo VIII)
9) Riconoscere i Danni patrimoniali per danno emergente e lucro cessante di Parte_1
, padre di , conseguente alle richieste di aspettative, alle richieste di riduzione
[...] Per_1
dell'orario lavorativo della perdita di chance di crescita professionale etc. (Motivo VIII)
10) Riconoscere il c.d. Danno “riflesso” a favore dei fratelli di (Motivo IX) Per_1
11) Riconoscere sulle somme dovute a titolo di obbligazioni di valuta e di valore, ai sensi dell'art 1224 e 2043 c.c., una maggiorazione percentuale stante il grave ritardo nella liquidazione a causa del comportamento della controparte. (Motivo X)
12) Rideterminare in aumento le spese di lite del giudizio di primo grado per i compensi giudiziali nonché riconoscere le somme corrisposte all'organismo di mediazione e i compensi del legale per tale fase (Motivo XI) pagina 4 di 62 13) Riformare la sentenza di primo in grado in punto di spese legali riconosciute a favore della
Dottoressa compensando le stesse tra la suddetta e gli attori con restituzione della CP_11
stessa di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. (Motivo XI)
14) In ogni caso condannare le controparti alle spese legali del presente giudizio.
In Via Istruttoria:
Si ribadiscono le istanze istruttorie dedotte in primo grado e non ammesse
1) Si chiede Ctu architettonica sul seguente quesito: “Indichi il Ctu i lavori e quantifichino i costi necessari per adibire l'immobile di famiglia in maniera idonea alle necessita del minore ed alla sua assistenza”;
2) Si chiede eventuale Ctu per quantificare le perdite retributive dei coniugi Persona_2
e il danno patrimoniale futuro di ”. Per_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'EL adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale ed incidentale
In riforma alla sentenza n. 1250 del 2024, emessa dal Tribunale di Milano, G.U. dott.
Ricciardi, pubblicata l'1.2.24, respingere ogni domanda proposta dagli attori nei confronti dell' , poiché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata ed incidentale, in riforma alla sentenza n. 1250 del 2024, emessa dal
Tribunale di Milano, dott. Ricciardi, pubblicata l'1.2.24, ridurre il risarcimento dovuto agli attori per le ragioni dedotte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi.
In via gradatamente subordinata, confermare la sentenza n. 1250/2024, emessa dal Tribunale di Milano, G.U. dott. Ricciardi, pubblicata l'1.2.24 con rigetto dell'impugnazione proposta dagli appellanti principali, nonché di quelle incidentali proposte dal dott. e dagli eredi _7
pagina 5 di 62 del dott. limitatamente ai motivi relativi alla domanda di manleva svolta nei confronti CP_4 dell' . Controparte_1
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dai sig.ri e , limitare il risarcimento dovuto loro a quanto ritenuto di giustizia, Parte_1 Pt_2 condannando in persona del suo l.r.p.t., a manlevare e tenere indenne CP_12
l rispetto a ogni somma dovuta loro, anche in relazione alle Controparte_1 domande di manleva formulate dai sanitari convenuti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per l'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria:
disporsi CTU ingegneristica volta ad accertare i costi delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell'abitazione degli attori e quelli per l'acquisto di un veicolo adatto al trasporto di , indicando ogni quanti anni il mezzo dovrebbe Persona_1
essere sostituito e precisando le agevolazioni fiscali e i sussidi di cui i medesimi potrebbe usufruire a tal proposito;
ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale sui sig.ri e Parte_2 Parte_1
, poiché palesemente esplorativa, non avendo gli stessi allegato alcuna circostanza da
[...]
cui possa evincersi un'effettiva compromissione della loro integrità psico-fisica riconducibile ai fatti per cui è causa, così come ci si oppone all'istanza di CTU contabile, non avendo questi dimostrato alcun decremento reddituale che la giustifichi;
ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta dagli attori per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, VI co. n. 3 c.p.c.”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'Eccellente Corte adita,
1 - in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello principale spiegato con
l'Atto di EL , e quindi in riforma della Sentenza, rigettare la Controparte_2 domanda di garanzia proposta da e , nella loro qua-lità CP_5 ON
di Eredi di dott. , per la non operatività della copertura assicurativa prestata CP_4 CP_6
pagina 6 di 62 da con la ZZ ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 2), delle condizioni Controparte_2 generali, ciò per i motivi esposti al paragrafo 1 dell'Atto di EL . Controparte_2
2 – In via subordinata, nella comunque recisamente denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello principale di : 2A - in accoglimento del secondo Controparte_2 motivo di appello subordinato spiegato con l'Atto di EL , e quindi Controparte_2
in riforma della Sentenza, ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 1), delle condizioni generali della
ZZ, condannare a manlevare e Controparte_2 CP_5 CP_13
, nella loro qualità di Eredi di , sempre “limitatamente al
[...] Parte_6 risarcimento non coperto dalla polizza a primo rischio stipulata da e Controparte_1 CP_1
((…) a beneficio dei medici dipendenti) con , ovverosia alla Controparte_3
“parte del risarcimento (…) corrispondente all'importo della di € Controparte_14
250.000,00 e che la e non provveda in ipotesi a corrispondere ai Controparte_1 CP_1
danneggiati” così come stabilito dalla Sentenza, e però per la sola quota di responsabilità diretta dello stesso dott. accertata dal giudice di primo grado pari al 25%, con CP_4
esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via solidale, ciò per i motivi esposti al paragrafo 2 dell'Atto di EL;
Controparte_2
2B - rigettare il primo e il terzo motivo di appello incidentale proposti da in quanto CP_15
assolutamente infondati per le ragioni opposte agli atti dal dott. e da CP_4 CP_2
[...]
2C - in ogni caso, accogliere la Domanda di Garanzia del dott. non oltre i limiti già CP_4 opposti da nel giudizio di primo grado, e quindi: Controparte_2
- ai sensi degli artt. 16, 3° comma, n. 1), e 18, 1° comma, delle condizioni generali della
ZZ, per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
quota di responsabilità diretta del dott. accertata e quantificata dalla Sentenza nella misura percentuale del 25%; CP_4
- fino a concorrenza del massimale assicurato di € 1.000.000,00, unico per sinistro e per anno assicurativo;
- con specifico riferimento alla Garanzia Tutela Giudiziaria:
pagina 7 di 62 - rigettare la domanda per la non operatività della Garanzia Tutela Giudiziaria ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali ovvero dell'art. 28, lett. b), delle condizioni generali della
ZZ;
- in via meramente subordinata, accogliere la domanda nei limiti di cui agli artt. 26, 1° comma, lett. b), e 29, 3° comma, delle condizioni generali della ZZ.
Con condanna a pagare ad le spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2 ovvero del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, ovvero ancora con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di EL adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. dei documenti nuovi prodotti dal n. 1 al. n. 11 dalla difesa dei sig.ri appellante rubricati come Parte_1
“Documenti nuovi fascicolo di appello” e, per l'effetto, disporne lo stralcio dal fascicolo
d'ufficio cartaceo e telematico e, in ogni caso, non tenerne in considerazione ai fini del presente giudizio;
in via principale,
- rigettare i motivi di impugnazione principale formulati dai sig.ri e da Parte_1 [...] in quanto manifestamente erronei, pretestuosi ed infondati, per tutti i motivi Controparte_2
esposti, sia in fatto che in diritto;
- rigettare gli appelli incidentali ex adverso formulati ove confliggenti con la posizione sostanziale e processuale di Controparte_3 in via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 1250/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 1° febbraio 2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 33772/2018, pregiudizialmente,
pagina 8 di 62 - accertare che il dott. e il dott. sono irrimediabilmente Controparte_6 _7 decaduti dal diritto di proporre domande riconvenzionali trasversali nei confronti dell'
[...]
e, conseguentemente, dichiarare inammissibili le domande di manleva e/o Controparte_1
regresso e/o rivalsa da questi formulate nei confronti della Struttura sanitaria convenuta;
in via principale,
- accertare e dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sugli originari attori in punto di nesso causale fra la condotta colposa imputabile ai sanitari dell e le lesioni neurologiche residuate a Controparte_1
carico del piccolo , condannando l' e i sanitari ivi operanti a Persona_1 Pt_7
corrispondere ai sig.ri , in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori le somme tutte liquidate in sentenza, con ogni consequenziale provvedimento;
- dichiarare che la e e, per essa, nulla Controparte_1 CP_1 Controparte_3
deve risarcire, a nessun titolo, agli originari attori e, per l'effetto, disporre che i medesimi restituiscano quanto medio tempore corrisposto in loro favore, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate:
- accertare la colpa grave che ha connotato la condotta medica tenuta del dott. e dal CP_4
dott. durante il travaglio di parto della sig.ra e, per l'effetto, accogliere la _7 Pt_2 domanda di regresso e/o manleva formulata da nei confronti dei Controparte_3
suddetti, in surrogazione nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c. e nel rispetto delle condizioni previste in polizza.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per e , IN QUALITA' DI EREDI ON CP_5
DEL OT. : Controparte_6
pagina 9 di 62 “Voglia l'Ill.ma Corte d'EL adita:
1) Con riguardo all'appello principale degli attori ( ) Persona_2
- rigettare l'appello proposto dagli attori nei confronti degli eredi in Persona_2 CP_4
quanto infondato in fatto e diritto;
- condannare gli attori al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi CP_4
2) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti degli attori CP_4
( ) Persona_2
- in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti del dott. e ora dei suoi eredi odierni comparenti in quanto infondate Controparte_6
in fatto e diritto;
- Condannare gli attori al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi per CP_4 entrambi i gradi di giudizio;
3) Con riguardo all'appello di nei confronti degli eredi Controparte_2 CP_4
- rigettare l'appello di nei confronti degli eredi perché infondato Controparte_2 CP_4
in fatto e diritto;
- condannare al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli Controparte_2
eredi CP_4
4) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti di CP_4 CP_1
- in accoglimento della domanda di manleva nei confronti di formulata dagli eredi CP_1 CP_4
in primo grado sulla quale il Tribunale non ha statuito e quindi in accoglimento del relativo motivo d'appello, condannare l' a tenere indenni e manlevati gli eredi del dott. per CP_1 CP_4
tutti gli importi nessuno escluso che questi si trovino a dover pagare agli attori per capitale, interessi, spese e per ogni ulteriore somma ivi incluse le spese legali;
- condannare al rimborso delle spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio nei CP_1 confronti degli eredi nonché condannare l' al pagamento a favore degli eredi del CP_4 CP_1 dott. delle spese legali sostenute dal dott. e dai suoi eredi per la propria difesa CP_4 CP_4
nei confronti degli attori;
5) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti di CP_4
CP_3
pagina 10 di 62 - accertare e dichiarare che il meccanismo della SIR non si applica alla garanzia prestata da nei confronti del dott. e quindi dei suoi eredi e conseguentemente, in CP_3 CP_4
parziale riforma della sentenza, condannare a tenere indenni e manlevati gli eredi CP_3
del dott. per tutti gli importi nessuno escluso che questi si trovino a dover pagare agli CP_4 attori per capitale, interessi, spese e per ogni ulteriore somma, ivi incluse le spese legali senza applicazione della S.I.R.;
- condannare al rimborso delle spese di soccombenza del giudizio nei confronti CP_3
degli eredi per entrambi i gradi di giudizio nonché condannare al CP_4 CP_3 pagamento a favore degli eredi del dott. delle spese legali sostenute dal dott. e CP_4 CP_4
dai suoi eredi per la propria difesa nei confronti degli attori, nei confronti dell' e nei CP_1
confronti di per entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_2
6) In accoglimento dell'appello incidentale degli eredi del dott. nei confronti di CP_4
Controparte_2
- accertare che la polizza di opera a primo rischio in forza della Controparte_2
corretta interpretazione dell'art. 16 comma 3 n. 2 della polizza medesima;
- conseguentemente, in parziale riforma della sentenza, condannare a Controparte_2
tenere indenni gli eredi del dottor per tutti gli importi nessuno escluso che questi si CP_4
trovino a dover pagare agli attori per capitale, interessi, spese e per ogni ulteriore somma, ivi incluse le spese legali;
- Condannare al rimborso delle spese di soccombenza del giudizio nei Controparte_2 confronti degli eredi per entrambi i gradi di giudizio nonché condannare CP_4 CP_2
al pagamento a favore degli eredi del dott. delle spese legali sostenute dal
[...] CP_4 dott. e dai suoi eredi per la propria difesa nei confronti degli attori, nei confronti CP_4
dell' e nei confronti di per entrambi i gradi di giudizio;
CP_1 CP_3
7) Con riguardo all'appello incidentale di nei confronti degli eredi CP_3 CP_4
- Rigettare l'appello incidentale di nei confronti degli eredi perché infondato CP_3 CP_4
in fatto e diritto.
- Condannare al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi CP_3 CP_4
pagina 11 di 62 - In caso di accoglimento dell'appello incidentale di con riguardo alla sussistenza CP_3 della colpa grave del dott. si reitera ex art. 346 c.p.c. la domanda di condanna nei CP_4
confronti di a tenere indenne gli eredi del dott. in caso di Controparte_2 CP_4
accoglimento della domanda di regresso formulata da sul presupposto della CP_3 sussistenza di colpa grave stante che la polizza di garantisce il medico Controparte_2
anche per la colpa grave;
8) Con riguardo all'appello incidentale di nei confronti degli eredi _7 CP_4
- Rigettare l'appello incidentale di perché infondato in fatto e diritto. _7
- Condannare al rimborso delle spese di soccombenza a favore degli eredi _7
CP_4
***
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si riportano e si reiterano le CONCLUSIONI formulate in primo grado
Nel merito
Rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti del dott. e ora dei Controparte_6 suoi eredi odierni comparenti in quanto infondate in fatto e diritto;
Rigettare ogni altra domanda formulata nei confronti del dott. e ora dei suoi Controparte_6
eredi odierni comparenti;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata
In caso di condanna, si chiede che venga dichiarata tenuta al risarcimento dell'intero danno nei confronti degli attori la ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 e in subordine anche ex CP_1
1228 c.c. con esclusione di alcuna rivalsa nei confronti del dott. e ora dei suoi eredi CP_4
odierni comparenti per i motivi esposti;
Nel merito in via di ulteriore subordine
In caso di condanna si chiede che venga accertata l'esclusiva responsabilità di CP_1
e , del dott. , della dott. e del dott. in relazione alle
[...] CP_1 _7 CP_11 CP_8 domande attoree e che conseguentemente i suddetti convenuti siano condannati, a titolo di
pagina 12 di 62 regresso, a rimborsare al dott. e ora ai suoi eredi odierni comparenti, quanto Controparte_6 questi si trovassero a pagare agli attori in forza della condanna solidale;
Domande nei confronti delle compagnie di assicurazione
e Controparte_16 Controparte_2 si chiede che le stesse vengano condannate in forza delle polizze a garanzia della responsabilità civile professionale indicate in comparsa di costituzione nonché nell'atto di costituzione degli eredi, a tenere indenne il dott. e ora i suoi eredi odierni Controparte_6
comparenti, in caso di condanna, da tutte le somme per capitale interessi e spese peritali, di soccombenza o qualsiasi altra spesa questi fossero tenuti a pagare agli attori e/o all
[...]
e e/o agli altri convenuti, anche extra massimale stante la contestata mala CP_1 CP_1
gestio, nonché per sentirle condannare in ogni caso, dunque anche qualora non venissero condannati al pagamento del risarcimento del danno o al pagamento di qualsiasi altra somma,
a rimborsare al dott. e ora ai suoi eredi odierni comparenti le spese legali e Controparte_6 peritali da questi sostenute per la propria difesa e per resistere in giudizio nei confronti degli attori e con vittoria di spese e competenze di lite nei confronti delle compagnie di assicurazione;
- considerato l'appello incidentale di con il quale la stessa ha impugnato la CP_3
sentenza nella parte in cui non ha accertato la sussistenza della colpa grave, si reitera la domanda di condanna nei confronti di a tenere indenne gli eredi del Controparte_2
dott. in caso di accoglimento della domanda di regresso formulata da sul CP_4 CP_3 presupposto della sussistenza di colpa grave.
In merito alle domande ed eccezioni formulate da e da CP_15 CP_2
[...]
Si chiede il rigetto di tutte le eccezioni e domande formulate dalle suddette compagnie nei confronti del dott. . Controparte_6
Sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per OT. : _7
pagina 13 di 62 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 1250/2024, pubbl. il 01/02/2024, all'esito del giudizio RG n. 33772/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Milano, corretta con ordinanza n.. 3462/2024 del 06/06/2024, all'esito del sub-procedimento RG n. 33772/2018 -2, così provvedere:
Nel merito:
- In via principale: rigettare integralmente l'appello spiegato dai Sig.ri e per Parte_1 Pt_2
le ragioni esposte nel presente atto;
- In via incidentale:
• In via principale:
1. accogliere il primo e il secondo motivo d'appello incidentale svolto dal Dott. e per _7
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'insussistenza di ogni responsabilità del Dott. respingere ogni domanda svolta nei suoi confronti dalle parti _7 dell'odierno procedi mento, in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
2. In subordine, accogliere il terzo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, preso atto della sussistenza di una mera colpa lieve del Dott. , per i motivi di cui in atti, _7
condannare , codice fiscale - Sede Legale Via Controparte_1 P.IVA_1
Antonio di Rudinì n. 8 – 20142 Milano, in persona del l.r. pro tempore, a tenere integralmente indenne il dott. di tutto quanto questi fosse obbligato a pagare per qualsiasi _7 titolo in esecuzione della sentenza impugnata ovvero eventualmente di quella emessa da
Codesta Eccellentissima Corte;
3. In accoglimento del quarto motivo di appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, compensare integralmente le spese di lite tra il Dott. e la _7 [...]
in persona del l.r. pro ON tempore;
- In via incidentale e condizionata: sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello incidentale delle controparti processuali volti a rideterminare il grado di colpa ascrivibile alla condotta del Dott. e fosse _7
pagina 14 di 62 eventualmente accertata in questa sede una colpa grave nella condotta di quest'ultimo, accogliere il motivo di appello incidentale condizionato e per l'effetto condannare
[...]
in persona del l.r. pro tempore, con sede in Italia ON
Corso Italia 13 – 20122 Milano –cod. fisc.- part. Iva in forza della polizza P.IVA_4 assicurativa richiamata in atti, a tenere indenne il convenuto di quanto questi fosse tenuto a pagare per qualsiasi titolo a favore delle parti appellanti in forza dell'emananda sentenza, con rimborso delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1917 c.c..
- In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze di prova orale – dirette e a controprova - e dell'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. dedotte nelle memorie n.2 e n.3 ex art.183, VI co., c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da corrispondersi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
Per OT. : Controparte_8
“voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria richiesta, deduzione ed eccezione, così statuire:
- Respingere nel rito e nel merito l'appello svolto a carico del Dott. . Controparte_18
Con vittoria di spese da corrispondersi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
- RAPP.GEN. ON
PER L'TALIA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di EL di Milano previ gli incombenti ritenuti più opportuni, contrariis reiectiis;
IN PRINCIPALITA': confermare -per quanto di ragione- la sentenza di primo grado ed accogliere le conclusioni del giudizio di primo grado (qui riportate).
pagina 15 di 62 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa e/o l'improponibilità della domanda e ciò ai sensi delle CP_19
garanzie e condizioni di polizza;
conseguentemente respingere la richiesta di manleva e dichiarare, con consequenziale provvedimento, la lite temeraria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori.
In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, respingere ogni e qualsiasi domanda così co- me proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori.”
IN VIA INCIDENTALE: dichiari la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa
e/o l'improponibilità della domanda nei suoi confronti. CP_19
Rigettare ogni domanda nei confronti di Controparte_20
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per OT.SS : Controparte_11
“NEL MERITO: rigettare la domanda svolta dagli appellanti in merito alla riforma della sentenza di primo grado nei confronti della Sig.ra e, conseguentemente, confermare la Sentenza del CP_11
Tribunale di Milano n. 1250/2024 pubblicata in data 01 febbraio 2024 e non notificata, resa nel procedimento civile n. 33772/2018 R.G. con riferimento alle spese legali liquidate in favore dell'esponente.
In ogni caso condannare gli appellanti al pagamento in favore della Sig.ra di onorari e CP_11 spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nonché IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 16 di 62 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e – Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di genitori del minore , nonché degli altri minori Persona_1 [...]
e – convenivano in giudizio – dinanzi al Tribunale di Milano - Parte_3 Parte_4
l di Milano, il dott. , il dott. e la Controparte_1 Controparte_6 _7 dott.ssa al fine sentire dichiarata ed accertata la responsabilità contrattuale ed Controparte_11
extracontrattuale dei convenuti nella causazione dei gravi danni subiti da , Persona_1 con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti – a vario titolo – dagli attori.
A sostegno della domanda deducevano che:
⎯ in data 06.05.2014, ore 21:30, la Signora - in stato di gravidanza e al Parte_2
termine del periodo di gestazione condotto senza alcuna problematica - si recava presso l'Ospedale San Carlo di Milano, ove era programmata l'induzione del parto, entrando in reparto alle 22.00;
⎯ dopo due induzioni, il travaglio iniziava alle 12.00 del 7.5.2014, terminando alle 20.03 con la nascita del piccolo;
Per_1
⎯ quest'ultimo nasceva con gravissime lesioni cerebrali e per tali motivi, circa due ore dopo, veniva trasferito nel reparto di terapia intensiva della ove veniva posto in Controparte_21 ipotermia per 72 ore e intubato sino al 29.5.2014;
⎯ nel partogramma era riportato quanto segue: “Feto di sesso maschile. Peso 3715 gr. Apgar
1': 1; 5': 4; PH 6.80. Placenta 500 gr. 2 giri serrati al collo illegibile. Parto: assistenza al parto spontaneo in OISA. Nasce maschio e si affida alle cure del pediatra per assistenza neonatale”;
⎯ fin dal ricovero e durante il travaglio, nessuno dei sanitari del San Carlo riferiva ai genitori del piccolo la presenza di complicazioni riguardanti la madre e il nascituro, né venivano svolte manovre d'emergenza durante il travaglio o veniva prospettata la possibilità di effettuare un parto cesareo per motivi di emergenza;
⎯ dopo la nascita, restava in pericolo di vita per circa un mese, per poi uscirne verso Per_1 la fine di maggio 2014, ma con gravissime lesioni cerebrali e la seguente diagnosi:
“tetraplegia spastica in esiti di asfissia neonatale”;
pagina 17 di 62 ⎯ attualmente, necessita di cure costante, essendo privo di autonomia e alimentato Per_1
mediante c.d. PEG (Gastronomia Endoscopica Percutanea), utilizzata da genitori, parenti o ausiliari;
la stimolazione della deglutizione autonoma, attraverso esercizi e massaggi dei fisioterapisti non ha infatti sortito alcun effetto;
⎯ nessuno, all'Ospedale San Carlo spiegava agli attori cosa fosse successo e quale fosse stata la causa delle lesioni riportate dal piccolo;
a tal fine, veniva chiesta dai genitori la cartella clinica, da cui emergevano anomalie tali da far sorgere dubbi circa la correttezza e trasparenza dell'operato dei sanitari;
⎯ in particolare, si osservava che già alle 19:00 (1 ora prima del parto) veniva richiesta la presenza del medico in sala parto per “decelerazione battito”, alle 19:02 questi giungeva in sala e, presumibilmente dopo aver provveduto a leggere il monitoraggio, si divincolava (“sale in Ps per dimissione paziente”), ritornando alle 19:50, quando veniva ancora richiesta la sua presenza in sala dalla Dott.ssa CP_11
⎯ , a causa delle proprie condizioni di salute, ha iniziato un iter interminabile di Per_1 visite e cure;
i genitori valutavano anche la possibilità di cure negli USA, ma con il tempo apprendevano che la situazione è irrisolvibile;
⎯ la responsabilità dei danni riportati da fosse ascrivibile esclusivamente al Per_1
comportamento negligente ed omissivo degli operatori dell'Ospedale San Carlo, i quali – per ragioni inspiegabili – non effettuavano manovre atte a far nascere il neonato, sebbene sin dalle
18.00 la frequenza cardiaca del feto presentava delle decelerazioni;
⎯ il piccolo è stato privato del dono della vita in senso effettivo, non solo in senso biologico;
⎯ la vita dei genitori cambiava drammaticamente, essendo stati privati della possibilità di dedicarsi con proficuità al proprio lavoro, interessi e hobbies, nonché vivendo in uno stato di ansia costante per la vita ed il futuro di;
Per_1
⎯ la sig.ra , laureata e impiegata presso Intesa Sanpaolo s.p.a. ha visto compromesse Pt_2
le proprie opportunità di carriera, avendo dovuto chiedere diversi periodi di aspettativa e la riduzione del proprio lavoro a part – time;
pagina 18 di 62 ⎯ il sig. , dipendente di dal 2003 – in ragione dell'inconciliabilità del Parte_1 CP_22
proprio lavoro con le necessità assistenziali di - si è dovuto dimettere nel gennaio Per_1
2018;
⎯ attese le condizioni di , veniva: assunta una collaboratrice domestica come aiuto Per_1
per accudire;
comprata e modificata una nuova vettura per utilizzare la carrozzina del Per_1
piccolo; creata in casa una sorta di infermeria;
valutato l'acquisto di una nuova causa o la ristrutturazione della propria, eliminando le barriere architettoniche;
⎯ nonostante il riconoscimento di un'invalidità assoluta di , non tutti gli opportuni Per_1
esporsi sono coperti dal S.S.N., che restano a carico della famiglia, inoltre, le importanti menomazioni dello stesso rendono poi necessario un costante trattamento riabilitativo fisioterapico;
⎯ la vita dei genitori è stata, quantomeno, allietata dalla nascita di altri due figli: e Pt_3
; questi ultimi, oltre a non beneficiare per tutta la vita dei rapporti col fratello più Parte_4 grande, se ne occuperanno quando i genitori non saranno più in grado di farlo;
pertanto, anche agli stessi spetterebbe un quid per la perdita ab origine del rapporto affettivo con il fratello.
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, pur dichiarando di voler chiamare in causa al fine di esserne manlevata nella CP_3
denegata ipotesi di condanna.
Si costituivano, inoltre, il dott. , il dott. e l'ostetrica dott.ssa Controparte_6 _7
contestando la fondatezza delle domande degli attori e formulando - in via Controparte_11 subordinata - domanda di manleva e/o rivalsa e/o regresso nei confronti dell' Controparte_1
; chiedevano altresì di essere autorizzati a chiamare in causa rispettivamente,
[...]
e , al fine di essere da loro Controparte_23 Controparte_2 Controparte_9 manlevati in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, si costituivano le suddette Compagnie e, in specie, chiedeva CP_3 di estendere il contraddittorio al dott. , il quale si costituiva Controparte_8
contestando la propria responsabilità con riguardo ai fatti di causa.
pagina 19 di 62 Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU - diretta a verificare se ed in quale misura il gravissimo danno neurologico riportato al momento della nascita da fosse ascrivibile alla condotta colposa Persona_1
dei sanitari dell'Ospedale San Carlo - affidata ai dott.ri e ed Persona_3 Persona_4 acquisizione della documentazione attestante le somme erogate agli attori dall' e da CP_24 [...]
Milano. Controparte_25
Nelle more, in ragione dell'intervenuto decesso del prof. , la causa veniva Controparte_6
interrotta e quindi riassunta dagli attori nei confronti dei suoi eredi, che si costituivano in giudizio riportandosi a quanto dedotto dal de cuius.
Preso atto degli esiti della perizia e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2023.
Con sentenza n. 1252/2024, pubblicata l'1.2.2024, il Tribunale di Milano – ritenuta sussistente la responsabilità dell' e dei dott.ri e – li condannava al risarcimento dei CP_1 CP_4 _7 danni subiti dagli attori;
accoglieva, altresì, le domande di manleva svolte dagli eredi e CP_4
dall' nei confronti delle rispettive Compagnie assicuratrici, rigettando quelle proposte CP_1 dalla dott.ssa dal dott. e dal dott. nei confronti di CP_11 CP_8 _7 CP_9
Veniva esclusa, alla luce delle risultanze della CTU, la responsabilità dell'ostetrica
[...]
dott.ssa posta la marginalità del suo ruolo, in ragione della presenza dei medici di CP_11 turno, responsabili delle scelte operative sulla partoriente, nonché la responsabilità del dott.
nella determinazione dell'evento lesivo. CP_8
In particolare, alla luce delle risultanze della CTU, il primo giudice riteneva che: il danno subito da al momento della nascita fosse dovuto ad una acidosi metabolica e Persona_1 rappresentato da una gravissima tetraparesi e nella completa incotattabilità del soggetto, considerato privo di qualsivoglia capacità di interagire con l'ambiente esterno;
fosse possibile dichiarare con sufficiente certezza la responsabilità dei sanitari preposti alle operazione di assistenza al parto par i danni dallo stesso subiti;
la condotta colposa consisteva nell'aver proseguito il travaglio, nonostante la presenza di indici di allarme comparsi alle ore 18.56, dopo la registrazione di un tracciato CTG sospetto tra le ore 18.14 e 18.52; alle ore 18.56 si sarebbe dovuto, infatti, procedere ad allertare il personale della sala operatorio, considerato che due pagina 20 di 62 medici ostetrici erano già pronti per comporre l'equipe; peraltro, la partoriente aveva già in sede un catetere epidurale da utilizzare per somministrare l'anestesia, i tempi del parto avrebbero potuto essere estremamente contenuti, permettendo una rapida uscita del feto.
Pertanto, condannava e , il dott. e gli eredi del dott. Controparte_1 CP_1 _7
( e ), in via tra loro solidale, al risarcimento dei Controparte_6 CP_5 ON
danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da , e Persona_1 Parte_1 [...]
, così liquidati: Parte_8
▪ € 830.000,00 quale danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi (dal fatto alla sentenza, previa devalutazione della somma) e legali (dalla sentenza al saldo), € 4.194,05 per spese mediche sostenute, € 1.500,00 mensili vita natural durante per spese mediche e di assistenza future in favore di ed € 14.000,00 per spese di assistenza già Persona_1 sostenute;
▪ € 180.000,00 quale danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore di ciascuno dei genitori;
▪ € 10.889,84 per danno patrimoniale (spese per adattamento auto) in favore di Parte_2
;
[...]
▪ € 80.000,00 quale danno patrimoniale per lucro cessante in favore di Parte_2
Nello specifico, la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di Persona_1 veniva circoscritta alla componente del danno biologico/dinamico – relazionale, con esclusione della sofferenza soggettiva interiore, attesa la necessaria consapevolezza delle proprie gravissime condizioni personali per la liquidazione di tale voce di danno e la radicale assenza di vita psichica del minore. In favore dello stesso non è stato, invece, riconosciuto alcun danno patrimoniale da lucro cessante per totale incapacità lavorativa, posto che – secondo il primo giudice – “le ridotte aspettative di vita dell'interessato inducono a ritenere secondo un criterio probabilistico, che tale danno (futuro) non avrà modo di prodursi con riferimento all'epoca in cui il danneggiato potrebbe presuntivamente iniziare a esercitare una propria attività lavorativa se non fosse portatore di un'invalidità permanente assoluta” (v. p. 13-14 sentenza impugnata).
pagina 21 di 62 Quanto al danno non patrimoniale liquidato in favore dei genitori, l'importo di € 180.000,00 per ciascuno di essi è stato ottenuto riducendo del 50 % - in ragione della sopravvivenza del danneggiato - l'importo calcolato con il sistema dei punti delle Tabelle di Milano per l'ipotesi di morte del congiunto. Sulla somma sono poi stati riconosciuti gli interessi compensativi (dal fatto alla sentenza, previa devalutazione della somma) e legali (dalla sentenza al saldo).
Non ha poi trovato accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori e , nati dopo il fratello . Secondo il Tribunale, Pt_3 Parte_4 Per_1
“fin da quando e hanno cominciato ad avere consapevolezza del fratello Pt_3 Parte_4 maggiore, il loro rapporto con quest'ultimo si è instaurato con le peculiari modalità correlate alle possibilità fisiche e psichiche dell'infortunato di fatto completamente annullate” e
“pertanto, il rapporto affettivo dei fratelli minori con il maggiore non è stato condizionato da alcun deterioramento sopravvenuto” (v. p. 16 sentenza impugnata).
Infine, il danno patrimoniale da lucro cessante, pari ad € 80.000,00, oltre interessi dalla sentenza dal saldo, veniva liquidato soltanto in favore di avendo la stessa Parte_2
dimostrato la riduzione del proprio orario lavorativo e la conseguente riduzione dello stipendio.
Nulla veniva riconosciuto a tale titolo in favore di , non avendo questi Parte_1
fornito “sufficienti elementi documentali per ricostruire con certezza e univocità il lucro cessante derivante dalla perdita nel tempo delle occasioni di miglioramento professionale e retributivo” (v. p. 17 sentenza impugnata).
In ordine alle varie domande di manleva proposte dalle parti, il primo giudice:
⎯ accoglieva la domanda di manleva proposta da e nei confronti di Controparte_1 CP_1
in base alla polizza n. ITOMM1301785 con efficacia dal 23 Controparte_26 ottobre 2013, limitatamente al risarcimento del danno dovuto dall'assicurato ai danneggiati per la parte eccedente l'importo di € 250.000,00, come da clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto;
⎯ accoglieva le domande di manleva proposte dagli eredi di nei confronti di Controparte_6
(polizza n. ITOMM1301785) e di Controparte_26 Controparte_2
(polizza n. 276029548868), condannando la seconda a manlevare gli eredi limitatamente CP_4
al risarcimento non coperto dalla polizza a primo rischio stipulata da Controparte_1 pagina 22 di 62 (nell'interesse proprio e a beneficio dei medici dipendenti) con trattasi, in CP_3 particolare, “della parte del risarcimento -- complessivamente spettante ai danneggiati – corrispondente all'importo della di € 250.000,00 e che la Controparte_14 [...]
e non provveda in ipotesi a corrispondere ai danneggiati” (v. p. 20 sentenza CP_1 CP_1 impugnata); rigettava poi l'eccezione di circa l'operatività della polizza Controparte_2
limitatamente alla quota di responsabilità del proprio assicurato;
⎯ rigettava la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di _7 [...]
, trattandosi di polizza collettiva che opera solo in ON caso di azione di rivalsa a seguito di precedente condanna per colpa grave e non ogni danno da responsabilità medica e soggetta alla normativa di cui alla legge Bianco-Gelli;
⎯ rigettava la domanda di regresso proposta da ei confronti di Controparte_26
ai sensi dell'art. 1910, ultimo comma, c.c. e dell'art.9 della polizza n. Controparte_2
ITOMM1301785.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
– in proprio e in qualità di genitori del minore , nonché degli altri
[...] Persona_1 minori e – affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_3 Parte_4
I. “mancato riconoscimento integrale del danno non patrimoniale in favore del minore mancato riconoscimento del danno morale per ritenuta mancanza di Persona_1
sofferenza soggettiva del minore mancata personalizzazione (e parallela mancanza di valutazione anche per la liquidazione del danno parentale) – mancata logicità nell'arrotondamento in ragione della mancanza del valore zero per l'età nella tabella del risarcimento del tribunale di Milano - disparità di trattamento in relazioni a casi similari;
II. illogicità della sentenza in punto di riconoscimento del spese future ed illogica motivazione ed insufficienza dell'importo di 1500 euro al mese come rendita al fine di compensare le spese future per presidi e medicinali e assistenza di badanti/care givers – ingiustificata disparità di trattamento in base a casi similari come da giurisprudenza che si allega;
pagina 23 di 62 III. illogicità della sentenza in merito alla quantificazione del risarcimento del danno
“riflesso” dei genitori di – contraddittoria ed illegittima motivazione per Per_1
mancata valorizzazione della sofferenza soggettiva dei genitori ( peraltro non riconosciuta neppure al minore) ingiustificata disparità di trattamento in base a casi similari come da giurisprudenza che si allega;
IV. mancato riconoscimento del risarcimento del danno per lucro cessante (art. 1223 c.c.) derivante da perdita capacità lavorativa di per ritenuta limitata aspettativa di Per_1
vita, danno da riconoscere in ogni caso con decorrenza dalla ritenuta età di destinazione al lavoro (artt. 1872 -2057);
V. danno emergente: ingiustificata riduzione delle somme indicate in primo grado per le spese di assistenza e cura e medicinali non ammessi dal Ssn e spese di altra natura già corrisposti (danno emergente nel periodo precedente alla sentenza di primo grado) – in ogni caso totale mancanza di motivazione in merito all'importo riconosciuto e disparità di valutazione rispetto alle somme riconosciute (e comunque molto ridotte di 1500 euro al mese) per l'assistenza futura;
VI. mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per l'adeguamento dell'immobile e per la modifica dell'autovettura;
VII. mancato riconoscimento del danno biologico proprio dei genitori in difetto di accertamento medico legale comunque richiesto e comunque mancata valutazione della documentazione medica allegata (contrariamente a quanto indicato in sentenza) al fine di personalizzare/valorizzare la sofferenza dei genitori;
VIII. danni patrimoniali per riduzione della retribuzione lavorativa dovuta a richieste di aspettativa, riduzione dell'orario etc. e da perdita di chances di carriera;
illogica statuizione del tribunale di rigetto della domanda a favore del padre Parte_1
e comunque iniqua riduzione dell'importo dovuto a favore della madre
[...] [...]
; Parte_2
IX. mancato riconoscimento il danno da lesione del vincolo parentale dei fratelli di
; Per_1
pagina 24 di 62 X. mancato riconoscimento della richiesta di riconoscimento della maggiorazione percentuale sulle somme dovute e del maggior danno;
XI. errata gestione delle spese di lite del giudizio in riferimento ai seguenti aspetti:
a. mancato riconoscimento delle indennità e dei compensi del collegio peritale per la mediazione dlgs 28/10 e del compenso del difensore mancata conclusione del procedimento di mediazione per mancata partecipazione/prosecuzione della controparte richiesta di applicazione art 8, comma 4 bis d.lgs. 28/2010 e dell'art 116 cpc;
b. manifesta ingiustizia della sentenza anche in riferimento alla condanna delle spese di lite della ostetrica dottoressa anche per errata applicazione del principio della CP_11
soccombenza ex artt. 91 e ss. cpc relazionato a quello della “causalità della lite”;
c. limitato riconoscimento delle spese di lite e disparità di trattamento rispetto ad altre posizioni processuali (difesa ”; CP_4
Si sono regolarmente costituiti in giudizio: l' e;
Controparte_1 CP_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_5
, in qualità di eredi del dott. ; il dott. il dott. CP_13 Controparte_6 _7
; la dott.ssa Controparte_8 Controparte_11
L' ha chiesto – in via incidentale e in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata – di rigettare tutte le domande proposte dagli attori o, in subordine, di ridurre il risarcimento disposto dal Tribunale di Milano o confermare la decisione gravata.
ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_2
1. “in via principale, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss.,
1372 e 2697 c.c. del capo della sentenza che ha accolto solo in parte l'eccezione di assicuratrice milanese di non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 2), delle condizioni generali, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione principale di assicuratrice e i CP_2 provvedimenti consequenziali;
pagina 25 di 62 2. in via subordinata, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1372,
1362 ss., 1932 e 1917 c.c. del capo della sentenza che ha condannato assicuratrice milanese a manlevare il dott. per l'intera parte del risarcimento dovuto ai signori CP_4
e non coperta dalla polizza e non per la sola quota di tale Pt_2 Parte_1 CP_3 risarcimento dichiarata di diretta competenza dell'assicurato, con esclusione della responsabilità derivantegli in via solidale, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione subordinata di assicuratrice milanese e i provvedimenti consequenziali”;
ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado, Controparte_27
deducendo:
I. “la manifesta illegittimità della sentenza n. 1250/2024 resa dal Tribunale di Milano per violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'omessa statuizione in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale da con Controparte_3 riferimento alle domande di manleva/rivalsa e/o regresso proposte dalla difesa del dott.
e del dott. nei confronti dell' ; Controparte_6 _7 Controparte_1
II. la violazione dei criteri che regolano l'onere della prova fra le parti e l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, in punto di nesso causale fra la condotta colposa imputabile ai sanitari dell' e le lesioni neurologiche Controparte_1 residuate a carico del piccolo;
Persona_1
III. la manifesta erroneità della sentenza n. 1250/2024 in ordine alla mancata valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa in termini di “gravità” che ha connotato la condotta medica e al conseguente rigetto della domanda di regresso e/o manleva formulata in via riconvenzionale trasversale da nei confronti del dott. e Controparte_3 CP_4
del dott. , in surrogazione nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.”. _7
e , in qualità di eredi del dott. impugnano CP_5 CP_13 Controparte_6
i seguenti capi della sentenza di primo grado:
pagina 26 di 62 I. “da pag. 6 a pag. 10 e a pag. 24 capi da 1 a 6 del dispositivo con i quali è stata accertato la sussistenza del nesso causale e la responsabilità del dott. e conseguentemente i CP_4
suoi eredi sono stati condannati al risarcimento dei danni a favore degli attori;
II. pag. 24 n. 7 con il quale è stata accolta la domanda di manleva verso solo per CP_1
l'ipotesi in cui gli eredi vengano chiamati a pagare somme in misura maggiore CP_4
della loro quota di responsabilità;
III. pag. 25 n. 11 con il quale è stata condannata a manlevare gli eredi di CP_3 CP_4
quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori al netto della somma di € 250.000,00 (pari alla c.d. SIR);
IV. pag. 25 n. 12 e pag 23 per aver riconosciuto il diritto degli eredi ad essere CP_4
manlevati da ma solo per la parte di risarcimento non coperta da Controparte_2 corrispondente alla sul presupposto per il quale la polizza di CP_3 CP_14
, in virtù dell'art. 16 comma 3 n. 2 delle Condizioni generali di Controparte_2 assicurazione, opererebbe solo a secondo rischio rispetto alla polizza cioè CP_15
appunto solo per la parte non garantita da quest'ultima individuata nella S.I.R.”.
Il dott. ha interposto appello incidentale, lamentando: _7
1. “contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una responsabilità del dott. - _7
gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi _7 dell'evento dannoso - erroneità della sentenza nella parte in cui statuisce la necessarietà di una querela di falso;
2. contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una responsabilità del dott. alla _7
luce delle emergenze della consulenza tecnica d'ufficio - gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi dell'evento dannoso;
_7
3. error in iudicando - l'accertamento sul grado di colpa del dott. qualificata come _7
“lieve” - omessa statuizione circa gli obblighi di manleva a carico dell'azienda ospedaliera - violazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria;
4. error in iudicando – illogicità della sentenza nella parte in cui dichiara infondata la domanda di manleva del dott. nei confronti della _7 Controparte_9
pagina 27 di 62 - riserva di appello incidentale condizionato ai sensi e per ON gli effetti di cui all'art. 343 co.2 c.p.c.”.
Ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di gravame spiegato dalla volto alla Controparte_3 riqualificazione della condotta ascritta al Dott. nei termini di colpa grave, chiedendo di _7
condanna , a manlevare e tenere indenne il dott. da qualsiasi Controparte_9 _7 responsabilità e/o esborso in caso di condanna.
il dott. e la dott.ssa Controparte_28 Controparte_8
hanno chiesto, invece, la conferma della sentenza impugnata. Controparte_11 [...] ha chiesto, altresì, di dichiarare l'improponibilità della domanda Controparte_28 di manleva formulata dal dott. . _7
Alla prima udienza del 18.2.2025, il Consigliere Istruttore disponeva la riunione al presente procedimento di quello pendente con R.G. n. 2473/2024, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza;
riservava, altresì, al Collegio l'esame sull'istanza di sospensiva, rigettata con successiva ordinanza del 19.2.2025.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 6.5.2025, il Consigliere Istruttore rinviava – per la discussione ai sensi dell'art. 352 bis c.p.c. - all'udienza del 24.6.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica, nonché termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte procederà all'analisi dei motivi di appello concernenti l'an, per poi procedere ad analizzare quelli concernenti il quantum.
Sugli appelli incidentali di e CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_5
e e il dott. in ordine all'an debeatur. Controparte_32 CP_33
1 L' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dagli attori CP_1 in primo grado o, in via subordinata, riduzione dell'importo risarcitorio. pagina 28 di 62 Le suddette impugnazioni impongono il riesame della sussistenza del nesso causale tra la condotta imputata ai sanitari e i danni subiti da . Persona_1
Come innanzi rilevato, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità dell' e dei dott.ri CP_1
e nella causazione dei danni subiti dal neonato, aderendo alle conclusioni della CP_4 _7
CTU e riportandone i passi salienti.
Sul punto, giova premettere che l'accettazione del parere dei consulenti costituisce un'adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato peritale, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. Cass. civ., sez. III, n.6328/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7947/2020).
I nominati periti evidenziavano, in primo luogo, che “la paziente partorì un feto di sesso maschile del peso di 3715 gr. l'Apgar alla nascita fu di 1': 1; 5':
4. Il quadro emogasanalitico fu dimostrativo di una gravissima acidosi metabolica che comportò un danno neurologico responsabile dell'attuale situazione menomativa del piccolo, caratterizzata da una gravissima tetraparesi spastica e dalla completa incontattabilità che risulta privo di qualsiasi forma di interazione con l'ambiente circostante” (v. p. 22 CTU).
Posta tale doverosa precisazione, i consulenti analizzavano cosa fosse avvenuto durante il parto, rilevando che in ordine alla “conduzione del travaglio della Sig.ra gli aspetti Pt_2
cruciali riguardano i seguenti punti:
- Se si siano, in alcun momento, manifestati segnali che potessero condurre ad una
2 II e III motivo di appello incidentale di “II. la violazione dei criteri che regolano l'onere della prova fra le parti CP_3 e l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, in punto di nesso causale fra la condotta colposa imputabile ai sanitari dell' e le lesioni neurologiche residuate a carico del piccolo;
III. la Controparte_1 Persona_1 manifesta erroneità della sentenza n. 1250/2024 in ordine alla mancata valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa in termini di “gravità” che ha connotato la condotta medica e al conseguente rigetto della domanda di regresso e/o manleva formulata in via riconvenzionale trasversale da nei confronti del dott. e del Controparte_3 CP_4 dott. , in surrogazione nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.”. _7
3 I motivo appello incidentale degli eredi , impugnazione del seguente capo della sentenza: “I. da pag. 6 a pag. 10 e a CP_4 pag. 24 capi da 1 a 6 del dispositivo con i quali è stata accertato la sussistenza del nesso causale e la responsabilità del dott. e conseguentemente i suoi eredi sono stati condannati al risarcimento dei danni a favore degli attori”. CP_4
4 Motivi sub. nn. 1 e 2 appello incidentale dott. : “1. contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una
_7 responsabilità del dott. - gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi
_7 _7 dell'evento dannoso - erroneità della sentenza nella parte in cui statuisce la necessarietà di una querela di falso;
2. contraddittorietà della sentenza - insussistenza di una responsabilità del dott. alla luce delle emergenze della
_7 consulenza tecnica d'ufficio - gli accertamenti in fatto sull'assenza del dott. al momento del verificarsi dell'evento
_7 dannoso”. A ciò si aggiunge l'appello incidentale condizionato in ipotesi di accoglimento di quello formulato da CP_3 diretto alla riqualificazione della condotta dei sanitari in termini di colpa grave. pagina 29 di 62 gestione differente
- Quali potessero essere
- Quando si siano manifestati
- Quando avrebbero richiesto il ricorso ad un taglio cesareo
- Se questo avrebbe modificato l'esito finale” (v. p. 22-23 CTU).
Aggiungevano che “l'esame della condizione del benessere fetale durante il travaglio monitorata dal tracciato cardiotografico” (v. p. 23 CTU). Svolgevano, pertanto, una serie di indicazioni in merito ai parametri normalmente valutati nel tracciato per poi entrare nel dettaglio dell'interpretazione dello stesso nel caso di specie:
“Le caratteristiche del tracciato tra cui la brusca variazione di frequenza, sia in discesa che in ripresa, è tipica della perdita di segnale fetale e registrazione della frequenza materna. Quindi il dato va ascritto non ad una decelerazione fetale ma ad una registrazione della frequenza materna.
Proseguendo nell'analisi del tracciato, alle 18:14 si osserva una decelerazione, con aspetto a
W, della durata di 7 minuti, con nadir a 65 bpm, variabilità conservata nel suo interno e successiva ripresa della frequenza di base.
A questa ne fece seguito un'altra, alle 18:32, di minor durata, 3 minuti, e una terza, sempre di
3 minuti alle 18:52.
Nessuna delle descritte decelerazioni, isolatamente o nel loro insieme, sarebbe stata sufficiente per assumere la decisione di ricorre ad una modalità e ad un timing differente per la nascita. Il tracciato CTG finora descritto, anche applicando i più stringenti criteri analitici, rientrava nei tracciati di tipo 2, dove sono indicate manovre di “rianimazione fetale”, quali idratazione materna, cambiamento di posizione materna e stimolazione dello scalpo fetale ACOG Practice
Bulletin- Clinical Management Guidelines for Obstetricians Gynecoligists. Number 106, July
2009: Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, and General
Management Principles.
E' però inequivocabile che il tracciato CTG, fino a quel momento con caratteristiche di fisiologicità, cominciava ad assumere caratteristiche differenti.
pagina 30 di 62 A questo proposito giova ricordare quanto indicato riportato in
[...]
: “Quando viene osservato un Controparte_34
tracciato sospetto o in peggioramento, si deve al più presto agire nei confronti delle cause più probabili, prima che si sviluppi un tracciato patologico. Se il tracciato non torna alla normalità o continua a deteriorarsi, va preso in considerazione l'espletamento rapido del parto all'apparire di un tracciato patologico”.
Alle 18:56 si verificò una nuova, severa e prolungata (11') riduzione della frequenza cardiaca fetale. Solo ora il tracciato, che fino a questo punto rientrava nella categoria di tipo 2, diventa francamente patologico.
Come osservato in corso di operazioni, si ricorda la cosiddetta regola dei tre minuti (proposta dal Royal College britannico): nei primi 3 minuti si osserva, si cerca di comprendere e si chiede l'intervento del medico ostetrico per valutazione urgente, si mettono in atto le manovre conservative, trascorsi altri 3, se non ripresa, si chiama un secondo medico ostetrico,
l'anestesista e il neonatologo, si allerta lo staff per la Sala Operatoria, si reperisce un secondo accesso venoso, si spiega alla paziente la possibilità di un parto in emergenza e se ne ottiene il consenso. Fondamentale è anche eseguire valutazione vaginale per stabilire la via del parto.
Se ulteriore persistenza della bradicardia, a 9 minuti, espletare il parto vaginale (usualmente operativo) solo in presenza di condizioni permittenti oppure trasferire la paziente in sala operatoria per taglio cesareo d'emergenza.
Solo al 12° minuto deve essere in atto l'assistenza al parto, oppure in corso le procedure anestesiologiche per TC d'emergenza e la preparazione degli operatori. La registrazione
CTG prosegue in sala operatoria. Se BCF recupera: attesa e osservazione in accordo con la paziente.
Nello specifico caso, la bradicardia si risolse entro l'undicesimo minuto e venne deciso di proseguire il travaglio.
La visita, eseguita alla fine della decelerazione, repertò una dilatazione di 9 cm e il livello della parte presentata -2 (reperto non compatibile con un parto vaginale, neppure se operativo).
pagina 31 di 62 A 9' dalla bradicardia (19:20) si osserva una nuova riduzione della frequenza cardiaca che viene correttamente registrata per circa 6', dopodiché il segnale viene registrato solo sporadicamente, spesso con le caratteristiche del double counting.
[…]
Dalle 19:27 il tracciato non è più interpretabile.
Considerato che la funzione del tracciato cardiotocografo, pur con tutti i suoi riconosciuti limiti, è quella di monitorare il travaglio al fine di riconoscere potenziali condizioni ipossiche fetali, l'aver proseguito il travaglio, dopo almeno un evento di severo allarme peraltro senza lo specifico strumento di controllo, è indubbiamente censurabile.
Se è vero che la precedente bradicardia si risolse spontaneamente dopo 11', nulla è dato saper in merito alla durata della riduzione di frequenza insorta alle 19:20.
Il Prof interpreta il tracciato CTG, così come registrato, come un tracciato in periodo Per_5
espulsivo, classificabile, secondo una specifica classificazione dei tracciati in periodo espulsivo, come Piquard tipo 2.
A loro volta i tracciati di tipo 2 si suddividono in:
Tipo 2a: discesa della linea di base tra 120 e 90 bpm con presenza di decelerazioni spesso sincrone con le contrazioni
Tipo 2b: discesa della linea di base sotto i 90 bpm, con frequente diminuzione della variabilità
E' evidente che la registrazione disponibile non permette, in alcun modo, di valutare né le contrazioni, né la linea di base né la variabilità.
Stante l'impossibilità di comprendere che cosa stesse accadendo, alla luce degli eventi precedenti e tenuto conto delle alterazioni che si erano verificate, era senza dubbio necessario procedere con un parto cesareo in urgenza.
Ammettendo pure che si trattasse di tracciato Piquard tipo 2, secondo il lavoro originale
(Piquard, Ob Gyn 1988), il tempo di esposizione ad una simile condizione, per avere un pH alla nascita < 7.20 è di 14+/-5 minuti, cioè 1/2 di quello realmente trascorso (19:20- 20:03).
In sede di riunione collegiale è stato osservato, da parte dei consulenti delle parti, resistenti che i tempi di allerta e preparazione della sala operatoria non avrebbero consentito la nascita con significativo anticipo rispetto a quanto avvenuto facendo proseguire il travaglio. pagina 32 di 62 In realtà, con riferimento alle già citate indicazioni del Royal College, in occasione della prolungata bradicardia delle 18:56, al 9° minuto si sarebbe già dovuto considerare di allertare il personale di sala operatoria, mentre due medici ostetrici erano già presenti per formare
l'equipe operatoria.
In buona sostanza, come sopra detto, preso atto che sussisteva una condizione di rischio
(progressivo deteriorarsi delle caratteristiche del CTG e tenuto conto della precedente bradicardia), che gli operatori erano già presenti, che la sig.ra aveva in sede un Pt_2
catetere epidurale, attraverso il quale sarebbe stato agevole e rapido convertire l'analgesia in anestesia e che la sala operatoria avrebbe già dovuto essere in preallarme, i tempi da decisione di operare a nascita avrebbero potuto essere estremamente contenuti consentendo una rapida uscita del feto” (v. pp. 27-30 CTU).
In sintesi, i consulenti hanno evidenziato che – attesi i campanelli di allarme emersi dall'analisi del tracciato e la sussistenza di una condizione di rischio – i sanitari avrebbero dovuto procedere con le operazioni di parto cesareo d'urgenza.
Questa Corte ritiene di condividere le conclusioni del collegio peritale nominato in primo grado, il cui elaborato risulta accurato ed esente da vizi logici, avendo lo stesso dato ampiamente conto della metodologia d'indagine seguita.
Parimenti condivisibile è la decisione del primo giudice che, anche mediante il richiamo per relationem alla CTU, ha seguito un iter logico-argomentativo incensurabile, avendo dato pienamente atto del quadro probatorio – rappresentato dall'elaborato peritale – fondante il proprio convincimento.
Pertanto, deve essere confermato l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta medica colposa, in ordine alla valutazione delle condizioni del feto durante il travaglio ed i gravi danni dallo stesso subiti.
Prive di pregio sono le doglianze del dott. , il quale continua a sostenere anche in questo _7 grado, la propria assenza al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
I consulenti evidenziavano che: “Per quanto attiene il dott. ed il dott. i profili di _7 CP_4 censura sono imputabili ad entrambi, tenuto conto che nei momenti cosiddetti "critici" della vicenda, risultano dalla cartella entrambi presenti presso la paziente” (v. p. 46 CTU). pagina 33 di 62 Di contro, la difesa del dott. deduceva che la cartella clinica fosse stata erroneamente _7 redatta.
Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, il referto ospedaliero gode di fede privilegiata e, come tale, fa piena prova - sino a querela di falso - della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi dichiari di essere avvenuti in sua presenza (Cfr. Cass. Civ., sez.
VI, n. 27288/2022).
Invero, “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa
- a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo” (Cass. Civ., sez. III, n. 16737/2024).
Ne deriva che, onde superare la attestazione della propria presenza nei momenti cruciali del travaglio della sig.ra , il dott. avrebbe dovuto necessariamente impugnare la Pt_2 _7
cartella clinica mediante querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c.. Scelta processuale che la difesa del Dott. (professionista di fiducia della partoriente) non ha ritenuto di coltivare. _7
Solo per completezza di esame, si osserva che i doc. 19, 20, 21 e 22 prodotti da , a _7
sostegno della propria tesi, non risultano certamente sufficienti a superare la fede privilegiata della cartella clinica.
Tali documenti sono costituiti da dichiarazioni rese da alcuni soggetti, più o meno presenti durante il parto della mamma di . Certamente poco rilievo hanno le dichiarazioni della Per_1
ostetrica parte del presente giudizio. Le altre dichiarazioni risultano in parte generiche CP_11 ed in parte poco concludenti;
riferiscono i dottori e il personale (sentiti in sede di assunzione informazioni ex art. 622 c.p.p.), infatti, di non ricordare bene, di essere entrati ed usciti dalla sala parto, di aver visto il Dott. entrare e uscire dalla sala parto;
insomma, nessuna delle _7 dichiarazioni consente di ritenere che il citato professionista non abbia presenziato nei momenti pagina 34 di 62 “decisivi” del travaglio, come attestato nella cartella clinica (seppure si sia assentato per qualche periodo).
Resta ferma, dunque, la valutazione dei consulenti e la conseguente corresponsabilità – in maniera paritaria, attesa l'assenza di elementi idonei ad accertare in concreto il grado di responsabilità di ognuno - dei dott.ri e , concorrente con quella dell' nella CP_4 _7 CP_1
causazione dei danni riportati da . Persona_1
In ordine poi alla violazione dei criteri in materia di onere probatorio dedotta da si CP_3
osserva quanto segue.
Nel dichiarare la responsabilità dei sanitari, il primo giudice ha richiamato numerosi principi giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria, condivisi da questa Corte e a cui si rimanda (v. pp.
6-8 sentenza impugnata).
Tra questi, in particolare, il seguente: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. III sent. n.28991 e n. 28992 del 2019,
Cass. Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020; Cass. Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass.
Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023 ).
Rilevava poi, come i sanitari non avessero provato che il danno subito dal neonato si fosse anche parzialmente verificato per cause loro non imputabili, nonostante sugli stessi gravasse il relativo onere.
Invero, il collegio peritale - a cui veniva richiesto di valutare se la scelta di eseguire il cesareo all'insorgere della seconda bradicardia avrebbe potuto modificare l'esito – rilava che “seppur vero che non è possibile escludere che una quota di ipossia potesse verificarsi anche in caso di anticipazione del parto, non si deve qui dimenticare quanto già segnalato, ovvero che la gravità del danno encefalico non si correla direttamente ed omogeneamente alla durata dell'ipossia e che l'impossibilità di stabilire con maggiore precisazione se, e nel caso in che pagina 35 di 62 misura, potesse esservi comunque un danno deriva proprio dalla condotta censurabile dei sanitari della struttura nella gestione del parto” (v. p. 53 CTU).
Di conseguenza, in assenza di una prova contraria, il danno encefalico subito dal neonato non può che essere ascritto alla condotta colposa dei sanitari.
Incensurabile è, pertanto, la valutazione del primo giudice anche con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Parimenti corretta è la valutazione del Tribunale in ordine alla “gravità” della condotta medica dedotta (anche in via di appello incidentale) da CP_3
Come ben evidenziato dal Tribunale di Milano (cfr. pag. 22 della sentenza) e come è pacifico in giurisprudenza, “ai fini della definizione di questo requisito [n.d.r. la colpa grave] occorre richiamare la nota sentenza Cass. n. 28987 del 11 novembre 2019, secondo la quale la condotta medica gravemente colposa corrisponde ad una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità in quanto straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile;
nella presente fattispecie, come si evince dalle considerazioni medico-legali formulate dai consulenti d'ufficio, non si è nemmeno in presenza di un discostamento netto, oggettivo e ingiustificabile rispetto alle Linee guida del settore in esame”.
Ebbene, nemmeno con l'appello ha allegato, tantomeno provato, al fine di CP_3 dimostrare l'erroneità della sentenza di primo grado, che la condotta del dott. e CP_4 _7
sia stata connotata da colpa grave nei termini statuiti dalla sentenza della Cassazione richiamata dal Tribunale e, peraltro, l'avvenuta assoluzione in sede penale dei professionisti costituisce un elemento indiziario di rilievo, circa l'insussistenza di alcuna colpa grave.
Nel caso di specie, quindi, gli estremi della colpa grave non sono stati integrati, atteso che la condotta imputata ai sanitari non risulta “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente" pur essendo rappresentata dall'aver sottovalutato – in maniera imprudente e imperita – i segnali di allarme emersi dal tracciato durante il travaglio e nell'ingiustificabile inerzia nell'anticipare il parto con un taglio cesareo.
pagina 36 di 62 Dunque, è pacifico che nel caso che ci occupa nessuna colpa grave può essere attribuita ai medici e pertanto questo motivo di appello di dove essere rigettato. CP_3
Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere confermata con riguardo alla sussistenza dell'an debeatur, con conseguente rigetto degli appelli incidentali interposti sul punto da
[...]
, , e e il dott. Controparte_35 Controparte_27 CP_5 CP_13 [...]
. _7
Sull'appello principale di nei confronti della Dott. . Parte_1 Controparte_11
Parte appellante ha espressamente escluso di impugnare la sentenza laddove ha ritenuto l'ostetrica priva di responsabilità, sul punto perciò la sentenza è passata in giudicato.
Con riferimento all'impugnazione in punto spese, nei confronti della si dirà in seguito. CP_11
Preme, peraltro, rilevare che eventuali valutazioni sull'opportunità difensiva di chiamata in causa della dott. esulano dalle rigide norme previste in tema di condanna alle spese, ex CP_11 art. 91 e 92 c.p.c., nonché dal “principio di causalità” che fa gravare sulla parte soccombente l'onere di rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte.
Sull'appello principale di e con riguardo al Parte_1 Parte_2 quantum debeatur e alla gestione delle spese di lite.
Sotto il primo profilo le doglianze degli appellanti principali concernono:
1. il mancato riconoscimento della componente del danno non patrimoniale rappresentata dal danno morale e del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in favore di
(I e IV motivo); Persona_1
2. la quantificazione delle spese per cura e assistenza sia future che già sostenute (II e V motivo);
3. la quantificazione del c.d. danno riflesso subito dai genitori del minore e, in particolare, la mancata personalizzazione in ragione della sofferenza soggettiva degli stessi, nonché il mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio spettante ai medesimi (III e VII motivo);
4. la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore di e Parte_2
il mancato riconoscimento del medesimo in favore dei (VIII motivo); Parte_1
pagina 37 di 62 5. il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per adeguamento dell'immobile
(VI motivo);
6. il mancato riconoscimento del danno da lesione del vincolo parentale dei minori e (IX motivo); Parte_4 Parte_3
7. il mancato riconoscimento della maggiorazione percentuale sulle somme dovute in ragione del grave ritardo nella liquidazione (X motivo).
Quanto alla richiesta di riconoscimento del “danno morale”, da indicarsi più correttamente nel danno da sofferenza soggettiva, deve essere preliminarmente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr. Cass. n. 10816/2019).
Invero, a differenza del danno biologico, la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge di per sé ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico-fisica (Cfr. Cass. civ., sez. III, n.
2461/2020).
Alla stregua di tali principi, il danno da sofferenza interiore - ove effettivamente dedotto e provato - può essere quindi riconosciuto dal Giudice al danneggiato.
Nel caso di specie, il Tribunale limitava la liquidazione del danno non patrimoniale spettante al minore alla componente del danno biologico/dinamico-relazionale (nella misura del 100%),
pagina 38 di 62 con esclusione del danno morale, in ragione della “incottatabilità” del soggetto e l'assenza di consapevolezza delle proprie condizioni personali.
La valutazione del primo giudice è corretta, nonché basata sugli accertamenti dei CC.TT.UU..
Infatti,
a) rappresenta ormai un principio consolidato (tra le altre Cass. 2018 n. 21504) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
b) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte;
c) di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione.
In tal senso si richiama il consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui “Il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso”(Cass. Civ. III
Sez., sent. 30.07.2004 n. 14638). Ancora, con la Sentenza n. 10688 del 24.04.2008, la
Cassazione è tornata in materia, statuendo che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato pagina 39 di 62 motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (i suddetti orientamenti trovano peraltro conferma anche nella recente Sentenza della Suprema Corte - I^ Sezione n.
15147 del 11.06.2018).
E ciò è proprio quanto accaduto nel caso in esame, posto che i CCTTUU nominati, nel rispetto delle cadenze previste dall'art. 195 c.p.c. (come riformato dalla L. 69/2009, che aveva quale ratio proprio di evitare le lungaggini processuali conseguenti alle richieste di chiarimenti delle parti al CTU), ha replicato alle note critiche, peraltro con motivazioni del tutto chiare ed esaurienti.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 17/04/2019, n. 10747 e Cass. Civ., Sez.
VI, 07/06/2019, n. 15521) la CTU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la
CTU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Nel caso specifico la verifica del nesso causale tra i fatti allegati e le conseguenze sulla salute del minore costituisce proprio una “ipotesi in cui è indispensabile il conforto specialistico”, dovendo necessariamente il giudice affidarsi alle competenze tecniche-valutative per quantificare il danno alla salute dallo stesso riportato e il nesso causale.
Da questo punto di vista, vi è l'identificazione, di fatto, della CTU come mezzo di prova atipico e si parla di CTU “percipiente” (Sentenza Cass. n. 9249 del 7 maggio 2015). Essa ha ad oggetto non la interpretazione di un fatto, ma l'esistenza stessa del fatto, che altrimenti risulterebbe indimostrabile per la parte.
Invero, i consulenti hanno più volte affrontato la questione relativa alle condizioni del minore, evidenziando che:
⎯ “Dal punto di vista obiettivo si presenta in carrozzina, in quadro di gravissima Per_1
disabilità in tetraparesi spastica, scialorrea importante, neurologicamente non contattabile, non responsivo agli stimoli. Risulta impossibile qualsivoglia forma di interazione con il piccolo” (v. p. 20 CTU); pagina 40 di 62 ⎯ “Il quadro emogasanalitico fu dimostrativo di una gravissima acidosi metabolica che comportò un danno neurologico responsabile dell'attuale situazione menomativa del piccolo, caratterizzata da una gravissima tetraparesi spastica e dalla completa incontattabilità che risulta privo di qualsiasi forma di interazione con l'ambiente circostante” (v. p. 22 CTU);
⎯ “Si tratta infatti di un soggetto privo di qualsiasi possibilità di movimento volontario e controllato e privo della possibilità di interazione con terzi. Oltre alla gravissima tetraplegia spastica ed alle problematiche di alimentazione ben evidenziate nella parte espositiva a cui si rimanda, risulta infatti incapace di interagire in qualsiasi modo con il prossimo, si tratta in sostanza di un essere vivente privato di qualsiasi capacità motoria / relazionale, per tale ragione si reputa coerente la valutazione di cui sopra. Per gli stessi motivi, risulta del tutto intuitivo che lo stesso necessiti di una assistenza continuativa nelle
24 ore, essendo impossibilitato alle più semplici ed istintive necessità di un essere vivente, tanto più evidente la sua impossibilità al sostentamento in termini di capacità lavorativa come richiesto da quesito” (v. p. 33 CTU).
È evidente, dunque, come il piccolo non abbia alcuna percezione dell'ambiente Per_1 circostante e sia privo di qualsivoglia capacità di interazione con gli altri. Parimenti, le gravi condizioni patologiche in cui versa escludono anche – con ragionevole certezza – che lo stesso abbia una consapevolezza di sé e del proprio stato.
Tali elementi non consentono, pertanto, di addivenire ad una valutazione positiva circa la sussistenza della richiesta sofferenza soggettiva in capo a . Persona_1
Difatti, non solo non è stato dimostrato, ma neanche allegato alcun fatto costitutivo del diritto al risarcimento, circostanza dirimente, in quanto - ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva - è comunque necessaria, a priori, “l'attività assertiva”, la quale “deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione”
(cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 25164/2020).
La decisione del Tribunale risulta corretta, altresì, in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa.
pagina 41 di 62 Sul punto, il primo giudice riteneva che: “-il danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dalla difesa attorea nell'interesse di sul presupposto della totale incapacità Persona_1
lavorativa non merita riconoscimento -infatti, le ridotte aspettative di vita dell'interessato inducono a ritenere, secondo un criterio probabilistico, che tale danno (futuro) non avrà modo di prodursi con riferimento all'epoca in cui il danneggiato potrebbe presuntivamente iniziare a esercitare una propria attività lavorativa se non fosse portatore di un'invalidità permanente assoluta” (v. pp. 13-14 sentenza impugnata).
I consulenti si sono pronunciati sulle aspettative di vita del minore, rilevando che “risulta impossibile una precisa ed attendibile stima dell'attesa di vita per soggetti come il piccolo
, ma che al più è possibile fornire delle generiche indicazioni” (v. p. 34 CTU). Sulla Per_1
base di un raffronto dei dati disponibili per soggetti con gravi disabilità, concludevano che “un bambino che è gravemente disabile in tutte e quattro le categorie ha circa una probabilità del
50% di sopravvivere fino all'età di 13 anni e una probabilità del 25% di sopravvivere fino a 30 anni” (v. p. 42 CTU).
Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno sotto forma di rendita decorrente dalla data in cui avrebbe raggiunto l'età lavorativa di circa 18-20 Per_1
anni.
Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, le ridotte aspettative di vita comportano che, presumibilmente, il danno da perdita della capacità lavorativa non è destinato a prodursi nella sfera giuridica del danneggiato. In altre parole, è “più probabile che non” che non sia destinato ad affrontare quella tipologia di danno. Per_1
Quanto poi alle spese per cura ed assistenza del minore, il Tribunale statuiva che:
“-ciò premesso, alla luce delle superiori circostanze e della necessità sia di alcuni medicinali non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale (per la cui quantificazione la difesa attorea non ha però offerto idonea prova documentale, come indicato nella relazione peritale) sia di un'assistenza personale quotidiana (doc.28 att.), si stima equo riconoscere a
[...]
, al netto dei contributi che il medesimo già percepisce, una rendita mensile di € Per_1
1.500,00
pagina 42 di 62 -tale rendita andrà erogata per l'intero anno a partire dal 2024 entro il 10 gennaio di ciascun anno solare e dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI)
-infatti, si è in presenza di un danno patrimoniale permanente per spese di assistenza vita natural durante, nelle quali rientra soprattutto la retribuzione di una persona che garantisca quotidianamente l'assistenza personale all'infortunato (Cass. ord. n. 16844 del 13 giugno
2023)
-per gli anni dal 2015 al 2023 spetta invece per il medesimo titolo la somma di € 14.000,00 in moneta attuale e, cioè, comprensiva di interessi e rivalutazione dal dovuto alla data della presente sentenza
-tale somma deve poi essere maggiorata degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo” (v. p. 13 sentenza impugnata);
Gli appellanti principali chiedono che tali importi siano rideterminati in aumento.
Nell'elaborato peritale viene rilevato che quasi tutti i farmaci di cui necessita il minore, nonché pannoloni, dispositivi analoghi e carrozzina sono erogati dal SSN. Restano, invece, escluse garze, pomate locali ed alcuni farmaci (NO e SE), oltre che l'assistenza di una badante/care giver (v. pp. 44-46). Tuttavia, gli attori non hanno fornito la quantificazione delle spese relative a tali farmaci e presidi, ma solo il contratto di lavoro domestico con la sig.ra per l'importo lordo mensile di € 758,00 (v. doc. 28 attori in primo Persona_6
grado).
Ne deriva che la liquidazione operata dal primo giudice in via equitativa, in assenza di una prova specifica della concreta ulteriore spesa sopportata, risulta corretta sia per la rendita mensile decorrente dal 2024 che per la somma relativa agli anni dal 2015 al 2023.
D'altra parte, non può non tenersi conto che il minore percepisce -allo stato- circa 560,00 a titolo di indennità di accompagnamento ed Euro 900,00-1.000,00 a titolo di Misura B1.
Quest'ultima è un programma operativo regionale della Lombardia che mira a sostenere persone con disabilità gravissima e non autosufficienti, consentendo loro di rimanere a domicilio. Questo supporto si concretizza attraverso l'erogazione di un contributo economico,
pagina 43 di 62 destinato a riconoscere l'assistenza fornita dal caregiver familiare o da personale assistenziale regolarmente impiegato (B1).
Circa il danno patrimoniale in favore dei genitori del danneggiato, si osserva quanto segue.
Tale voce di danno veniva riconosciuto dal Tribunale solo in favore di Parte_2 nella misura di € 80.000,00, non anche nei confronti di , per carenza di Parte_1
prova.
Gli stessi si dolgono della decisione, chiedendo un aumento di quanto liquidato alla madre e il riconoscimento di tale voce di danno in favore del padre.
Le doglianze sono prive di pregio.
Sul punto, occorre osservare che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cass. Civ., sez. III, n. 8758/2025).
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo adempiuto da , non avendo Parte_1
questi fornito elementi idonei a provare la perdita di occasioni di miglioramento professionale e stipendiale. Conseguentemente, nessun danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore di
. Parte_1
L'importo liquidato nei confronti della sig.ra appare poi corretto, avendo questa Pt_2 provato la diminuzione retributiva di circa € 430,00 mensili, in ragione del passaggio al regime part-time del proprio orario lavorativo.
Attesa dunque, l'assenza di ulteriori allegazioni e prove, non è possibile procedere con la richiesta rideterminazione in aumento di quanto liquidato dal primo giudice.
Infondata è, altresì, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro per adeguamento dell'immobile, già rigettata in primo grado, attesa l'assenza della relativa prova.
Gli appellanti non hanno infatti fornito elementi da cui dedurre l'effettiva necessità di adeguamento, né le modalità in cui lo stesso dovrebbe avvenire, né prodotto preventivi che consentano di quantificare correttamente la spesa.
In ordine al richiesto danno da lesione del vincolo parentale in favore dei minori e Parte_4
, basti rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di Parte_3
pagina 44 di 62 responsabilità sanitaria, non è configurabile un nesso di causalità (né materiale, né giuridica) tra la condotta dei sanitari che ha causato una grave malformazione al neonato e il danno lamentato dai fratelli nati in data successiva, sia perché la loro nascita non è conseguenza dell'errore medico, bensì della scelta dei genitori di generarli, sia perché il pregiudizio riguarderebbe soggetti che al momento del fatto illecito non esistevano e che, pertanto, non potevano ancora avere alcun "legame significativo" con la vittima primaria” (Cass. Civ. n.
9048/2018).
Nel caso di specie, entrambi i fratelli di sono nati dopo di lui (2014), ovverosia Per_1 Pt_3 nel 2015 e nel 2017. Ne consegue che in assenza del nesso causale tra la condotta Parte_4
dei sanitari e il danno lamentato dai minori, nessun danno può essere loro riconosciuto.
Priva di pregio è, ancora, la doglianza degli appellanti relativa al mancato riconoscimento di una maggiorazione percentuale sulle somme risarcitorie in ragione del ritardo della liquidazione.
Invero, il primo giudice ha riconosciuto sugli importi risarcitori gli interessi compensativi dall'evento alla data della sentenza, oltre a quelli legali da quest'ultima sino al saldo.
Come è noto, gli interessi compensativi hanno, per l'appunto, la funzione di compensare il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno. La richiesta degli appellanti è quindi già ristorata dagli stessi e non è chiaro quale ulteriore maggiorazione dovrebbe essere loro riconosciuta sull'importo risarcitorio.
Sul danno non patrimoniale spettante ai genitori del minore, occorre premettere che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n.
29320). Ne consegue che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre pagina 45 di 62 impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
È pacifico che, nel caso di specie, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata l'1.2.2024), sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024.
È necessario quindi ricalcolare l'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale alla luce delle mutate tabelle.
La misura massima del risarcimento danni prevista dalle Tabelle di Milano 2024 per perdita del rapporto parentale in favore dei genitori è pari ad € 391.103,00, tenuto conto di età del congiunto, età della vittima, convivenza, presenza di altri familiari e intensità della relazione.
Nel caso di specie, attesa la sopravvivenza della vittima primaria, tale importo deve essere equitativamente ridotto del 50%.
Conseguentemente, in favore di e deve essere Parte_1 Parte_2
riconosciuto un risarcimento per lesione del rapporto parentale rideterminato in € 195.551,50 ciascuno.
Resta fermo che tale somma va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (7 maggio 2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Non sussistono, tuttavia, le condizioni per il risarcimento del danno biologico iure proprio patito dagli attori
Tale danno può essere liquidato solo qualora sia provata una specifica patologia psico-fisica patita dai congiunti della vittima. Infatti, è necessaria un'accertata compromissione dell'integrità psico-fisica del familiare, da intendersi quale stato patologico autonomamente valutabile,
pagina 46 di 62 obiettivamente riscontrabile ed ex se quantificabile, eziologicamente dipendente dall'evento che ha colpito il congiunto.
Da ultimo, l'entrata in vigore delle nuove tabelle, impone la rideterminazione anche del danno non patrimoniale spettante a , limitato anche in questa sede al danno Persona_1 biologico/dinamico-relazionale, senza alcun incremento per sofferenza soggettiva, alla luce delle precedenti considerazioni.
Il danno non patrimoniale risarcibile – secondo le Tabelle di Milano 2024 – per un soggetto con un'invalidità permanente riconosciuta del 100% e di anni 1 al momento del sinistro è pari ad € 957.880,00.
Posto che le tabelle non comprendono la liquidazione del danno in favore di un neonato, è opportuno procedere ad un aumento in via equitativa di detto importo, come già avvenuto in primo grado.
Pertanto, a spetta la somma di € 965.000,00 a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale.
Anche in questo caso, l'importo liquidato deve essere maggiorato degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (7 maggio 2014), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Con riguardo, infine, alle spese di lite, gli appellanti principali si dolgono:
⎯ della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ostetrica dott.ssa CP_11
(XI motivo);
[...]
⎯ del mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali di mediazione, nonché di un limitato riconoscimento delle spese processuali e la disparità di trattamento con le altre parti
(X motivo).
In ordine al primo punto, si osserva che “l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività
pagina 47 di 62 processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite” (Cass. Civ., sez. II, n. 13430 del 08/06/2007).
Nel caso di specie, gli attori convenivano in giudizio l'ostetrica dott.ssa la cui CP_11
responsabilità nella causazione del danno veniva esclusa dal Tribunale.
Di conseguenza, proprio in applicazione del principio di causalità invocato dagli appellanti, corretta è la condanna al pagamento delle spese, in ragione della soccombenza degli attori in primo grado rispetto alle domande proposte nei confronti dell'ostetrica. Anche per l'appello, avendo l'appellante proposto un motivo di appello (sulle spese) che non è stato accolto, le spese debbono essere poste a carico dei signori . Parte_1
Quanto alle spese stragiudiziali, gli appellanti chiedono il pagamento di complessivi €
7.244,50, comprensivi dell'indennità per l'organismo di mediazione (€ 2.364,50) e dei compensi per il collegio peritale (€ 4.880,00), oltre alle spese di assistenza del legale nella fase di mediazione.
A tal riguardo, si osserva che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 16990/2017).
Tale onere di allegazione e prova risulta adempiuto nel caso di specie, pertanto, oltre alle spese di lite, in favore di e deve essere riconosciuto Parte_2 Parte_1
l'importo complessivo di € 14.191,50 (€ 7.244,50 + € 6.947,00 per l'assistenza legale nelle fasi di attivazione e negoziazione.
Rispetto, invece, alla misura della liquidazione delle spese processuali (applicando la tabella giudiziale nei medi di tariffa, per la difesa nei confronti di 1 sola parte, senza tenere presente che la difesa da parte degli attori si è svolta nei confronti delle 4 parti processuali citate in giudizio e costituite singolarmente, nonché di tutte le chiamate in causa per un totale di 9 parti processuali in tutto), il motivo risulta superato dalla riliquidazione delle spese processuali di primo e secondo grado da parte di questa Corte.
pagina 48 di 62 Sull'appello incidentale di con riguardo alla polizza n. Controparte_27
ITOMM13017855.
Oltre alle già esaminate doglianze, concernenti l'an debeatur e il grado di colpa dei sanitari, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla propria eccezione di CP_3 inammissibilità delle domande di manleva e/o regresso formulate dai dott.ri e nei CP_4 _7
confronti dell' CP_1
Sostiene, in particolare, che dette domande non sarebbero ammissibili perché avrebbero dovuto essere formulate come domande riconvenzionali nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. e ripropone in questa sede tale eccezione.
La doglianza è priva di pregio.
I sanitari formulavano le domande di manleva e di regresso nei confronti dell' con le CP_1 rispettive comparse di risposta in primo grado, regolarmente depositate nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
Il fatto che tali domande siano state svolte in via subordinata rispetto alla domanda principale di rigetto dell'azione attorea è irrilevante ai fini della loro ammissibilità. Difatti, è del tutto logico che l'interesse all'accoglimento della manleva sorga unicamente in ipotesi di condanna, ovverosia in accoglimento delle domande risarcitorie svolte nei confronti di chi chiede di essere manlevato.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Quanto poi al dedotto vizio di omessa pronuncia, occorre rilevare che per integrare gli estremi del medesimo vizio non è sufficiente l'assenza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica qualora la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi una specifica argomentazione al riguardo, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col
5 I. “la manifesta illegittimità della sentenza n. 1250/2024 resa dal Tribunale di Milano per violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'omessa statuizione in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale da Controparte_3 con riferimento alle domande di manleva/rivalsa e/o regresso proposte dalla difesa del dott. e del dott. Controparte_6 nei confronti dell' ”. _7 Controparte_1 pagina 49 di 62 capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 26029/2023).
Nel caso di specie, avendo condannato i sanitari al risarcimento del danno e, conseguentemente, accolto le loro domande di manleva, il primo giudice ha implicitamente rigettato l'eccezione formulata da non incorrendo in alcun vizio della decisione. CP_3
Sull'appello incidentale di in ordine alla polizza n. Controparte_2
2760295488686.
Con il primo motivo di appello incidentale, la Compagnia si duole del fatto che il primo giudice da un lato ha dichiarato la non operatività della polizza n. 276029548868 rispetto a quanto gli Eredi del dott. vengano in concreto chiamati a versare ai sig.ri e CP_4 Pt_2
, oltre la somma di € 250.000,00 (SIR della ZZ , dall'altro ha condannato Parte_1 CP_3
la Compagnia a manlevare gli eredi fino a detto importo. CP_4
Nel fare ciò, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che in ipotesi di “mancanza di copertura assicurativa dell'Ente”, la polizza in parola opera “per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”, come da condizioni generali di contratto.
Il primo giudice, rilevato che la polizza in parola opera in secondo rischio, ha condannato a manlevare gli eredi limitatamente al risarcimento non coperto Controparte_2 CP_4 dall'assicurazione di primo rischio stipulata tra l' e ovverosia la S.I.R. di € CP_1 CP_3
250.000,00.
L'art. 16 - rubricato “Oggetto dell'assicurazione” - della polizza n. 276029548868 prevede che:
“L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne 1'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, otre alle spese di difesa nei limiti di cui agli articoli 25,26,27,28 e 29 della garanzia
6 1.“in via principale, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1372 e 2697 c.c. del capo della sentenza che ha accolto solo in parte l'eccezione di assicuratrice milanese di non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 2), delle condizioni generali, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione principale di assicuratrice e i provvedimenti consequenziali;
2. in via CP_2 subordinata, la illegittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1362 ss., 1932 e 1917 c.c. del capo della sentenza che ha condannato assicuratrice milanese a manlevare il dott. per l'intera parte del risarcimento dovuto ai CP_4 signori e non coperta dalla polizza e non per la sola quota di tale risarcimento dichiarata di Pt_2 Parte_1 CP_3 diretta competenza dell'assicurato, con esclusione della responsabilità derivantegli in via solidale, e comunque la sua ingiustizia nel merito. la fondatezza dell'eccezione subordinata di assicuratrice milanese e i provvedimenti consequenziali”; pagina 50 di 62 Tutela Giudiziaria) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: a) l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l'attività dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia;
b) danni dei quali l' sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve o grave, anche Parte_9 nell'ipotesi che l'att sionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art. 2236 cc); c) l'attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l'intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo;
d) l'impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi x per scopi diagnostici;
per i soli radiologi anche per scopi terapeutici;
e) danni estetici e fisionomici conseguenti a medicina esclusivamente riparativa (esclusa quindi quella rigenerativa), ed interventi di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici post-operatorie; f) fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
g) danni derivanti dalla pratica di agopuntura, chiroterapia e omeopatia;
h) danni conseguenti all'implantologia praticata da medici dentisti e richiamata in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro;
Inoltre:
1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell' con Parte_9 esclusione di ogni responsabilità derivategli in via solidale.
2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/a intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, a presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
3) In caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.
4) Nel caso la ASL, la casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata” (v. p. 6 doc. 2 – ). Controparte_2
È opportuno ricordare che – ai sensi dell'art. 1370 c.c. – “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Dovendo, quindi, essere intrepretate in favore del medico (assicurato), dalla lettura delle riportate clausole contrattuali deriva che la polizza in esame opera in secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'ente o qualora manchi una copertura dello stesso.
Nel nostro caso, ci troviamo dinanzi alla seconda fattispecie. pagina 51 di 62 Invero, atteso che la polizza tra e l' non copre la SIR di € 250.000,00, quella di CP_3 CP_1
non può che operare – in secondo rischio - per tale parte dell'importo Controparte_2
risarcitorio, in caso di richiesta di pagamento nei confronti degli eredi del dott. . CP_4
Ritenere la stessa non operante, nella fattispecie, come sostenuto da , Controparte_2 eliderebbe la funzione stessa della polizza, atta a garantire il medico in ipotesi di colpa sanitaria.
La questione dell'insolvenza dell'ente, riguardando una fase successiva alla condanna, ovverosia quella esecutiva, non poteva e non può essere valutata da parte del giudice del merito. Conseguentemente, il Tribunale di Milano non è incorso in alcuna omissione.
Con il secondo motivo, subordinato al primo, lamenta che il giudice di Controparte_2
prime cure avrebbe erroneamente condannato la Compagnia a manlevare gli eredi per CP_4
l'intero risarcimento dovuto dagli attori, non coperto dalla polizza e non per la sola CP_3
quota di responsabilità del dott. CP_4
Tra le condizioni generali di contratto, è evidenziato che “L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell' con esclusione di ogni responsabilità derivategli Parte_9 in via solidale”.
Trattasi di una clausola chiara e precisa, che non ammette differenti interpretazioni: deve essere esclusa la copertura assicurativa derivante dalla responsabilità solidale.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna di Controparte_2
a manlevare gli eredi del dott. con riguardo al risarcimento non coperto dalla polizza n. CP_4
ITOMM1301785 di deve essere limitata alla quota di responsabilità dello stesso, CP_3
ovverosia nella misura di un quarto (pari al 25%).
Sull'appello incidentale degli eredi circa la domanda di manleva verso l' e le CP_4 CP_1
polizze n. ITOMM1301785 - e n. 276029548868 - CP_3 Parte_10
7 Avente ad oggetto i seguenti capi della sentenza di primo grado: “II. pag. 24 n. 7 con il quale è stata accolta la domanda CP_ di manleva verso solo per l'ipotesi in cui gli eredi vengano chiamati a pagare somme in misura maggiore della CP_4 loro quota di responsabilità; III. pag. 25 n. 11 con il quale è stata condannata a manlevare gli eredi di CP_3 CP_4 quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori al netto della somma di € 250.000,00 (pari alla c.d. SIR); IV. pag. 25 n. 12 e pag 23 per aver riconosciuto il diritto degli eredi ad essere manlevati da CP_4 CP_2 CP_1 ma solo per la parte di risarcimento non coperta da corrispondente alla sul presupposto per il
[...] CP_3 quale la polizza di , in virtù dell'art. 16 comma 3 n. 2 delle Condizioni generali di assicurazione, Controparte_2 pagina 52 di 62 Gli eredi lamentano, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in CP_4 cui ha accolto la domanda di manleva verso l' solo per l'ipotesi in cui gli stessi siano CP_1
chiamati a pagare somme maggiori rispetto alla propria responsabilità.
Sostengono che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere espressamente la domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti dell essendo pacifico e non contestato CP_4 CP_1
che le aziende ospedaliere siano tenute - in forza di legge e di CCNL della dirigenza medica - a tenere indenni i propri sanitari di tutte le somme che questi siano condannati a pagare a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'attività sanitaria svolta alle dipendenze delle aziende medesime, oltre al pagamento delle loro spese legali.
Chiedono, pertanto, in riforma della decisione gravata, di condannare l' a manlevare gli CP_1
eredi del dott. di tutte le somme che questi si trovino a dover pagare agli attori nonché a CP_4 rimborsare loro le spese processuali.
Sul punto, il Tribunale dichiarava che:
“- nei rapporti interni tra i coobbligati l'obbligazione risarcitoria va invece ripartita nella percentuale di un mezzo a carico della , di un quarto a carico del Controparte_1 dott. e di un quarto a carico solidale degli eredi del dott. _7 Controparte_6
-meritano pertanto accoglimento le domande di regresso proposte dagli eredi del dott.
nei confronti del dott. e della per Controparte_6 _7 Controparte_1
l'ipotesi che i primi” (v. p. 18 sentenza impugnata).
La decisione del primo giudice è corretta.
Nei confronti del danneggiato sussiste una responsabilità solidale, nell'accertata misura di ¼ a carico di ciascun sanitario e ½ gravante sull' È logico, dunque, che ove uno dei debitori CP_1 solidali paghi l'intero, potrà agire per ottenere la ripetizione solo di quanto versato in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.
Invero, ad assumere rilievo, al riguardo, è il depauperamento del patrimonio di chi ha pagato il debito oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (Cfr. Cass.
Civ., Sez. III, n. 3404/2018).
opererebbe solo a secondo rischio rispetto alla polizza cioè appunto solo per la parte non garantita da CP_15 quest'ultima individuata nella S.I.R.”. pagina 53 di 62 Peraltro, essendo la responsabilità suddivisa -in concreto- tra i vari soggetti e non esclusiva dell'Ente, non sussistono ragioni tali da giustificare la condanna dell' a manlevare i CP_1
sanitari per tutti gli importi risarcitori e le spese processuali, come richiesto dagli eredi CP_4
Gli eredi si dolgono, altresì, della condanna di a manlevare gli stessi di quanto CP_4 CP_3 vengano in concreto chiamati a versare agli attori al netto della c.d. SIR di € 250.000,00.
Affermano che la polizza sia stata stipulata dall' sia per la propria CP_3 CP_1 responsabilità civile che per la diretta responsabilità dei sanitari, motivo per cui è stata azionata oltre che dall' anche dal dott. . La sentenza, quindi, avrebbe dovuto condannare CP_1 CP_4
a tenere indenne l' nei limiti concordati tra contraente e assicuratore con la CP_3 CP_1
polizza e cioè solo per le somme maggiori di €250.000,00 (come in effetti è stato) mentre, nei confronti degli eredi , avrebbe dovuto condannare a tenerli indenni senza CP_4 CP_3 alcun limite. CP_ La polizza prevede una Insured ( , ovverosia la quota di rischio CP_3 CP_14 CP_14 che permane in capo all'assicurato, per l'importo di € 250.000,00, con la conseguenza che la
Compagnia risponde nei confronti del danneggiato soltanto per l'eccedenza.
Gli eredi assumono che lo scoperto operi soltanto verso il contraente principale, cioè CP_4
l e non anche verso il medico, dipendente della azienda. CP_1
Tali deduzioni sono prive di pregio.
Difatti, pur essendo differenti i soggetti che invocano l'operatività della polizza e differenti i rischi coperti (responsabilità civile del medico e responsabilità civile della struttura), il contratto assicurativo è il medesimo. Per l'effetto, le relative clausole e limiti sono efficaci ed operativi per entrambe le parti, non potendosi applicare o disapplicare uno di essi a seconda del soggetto che lo richieda.
Deve, pertanto, essere confermato quanto statuito dal primo giudice sul punto.
Da ultimo, gli eredi deducono l'erroneità della sentenza per aver riconosciuto il loro CP_4 diritto ad essere manlevati da ma solo per la parte di risarcimento non Controparte_2
coperta da ovverosia la sul presupposto per il quale la polizza della prima, CP_3 CP_14 opererebbe solo a secondo rischio rispetto alla seconda, cioè la CP_14
pagina 54 di 62 Evidenziano che, la polizza di - in virtù dell'art. 16 comma 3 n. 2 delle Controparte_2
Condizioni generali di assicurazione - prevede la copertura a secondo rischio solo nell'ipotesi in cui l' sia chiamato a rispondere anche della quota dei danni ascritti ai terzi dei Parte_9
quali debba rispondere (nel caso di specie all'azienda ospedaliera); la medesima polizza prevede invece la copertura a primo rischio rispetto alla condanna al risarcimento dei danni conseguente alla diretta responsabilità del sanitario.
La doglianza è infondata.
Valgono, in questo caso, le medesime considerazioni svolte sull'appello incidentale di
. Controparte_2
La polizza n. 276029548868 opera in secondo rischio per la sola parte di risarcimento del danno non coperta da quella dell'Ente, ovverosia l'importo della SIR della polizza pari CP_3 ad € 250.000,00. Pertanto, è tenuta a manlevare gli eredi soltanto Controparte_2 CP_4
per tale parte e nei limiti dell'accertata quota di responsabilità del dott. . CP_4
Sull'appello incidentale del dott. concernente gli obblighi di manleva dell e _7 CP_1 la domanda di manleva nei confronti di Controparte_36
Il dott. si duole, innanzitutto, dell'accoglimento la domanda di regresso verso l' _7 CP_1
non integralmente, ma solo per l'ipotesi in cui lo stesso sia chiamato a pagare ai danneggiati a titolo risarcitorio un importo superiore alla sua quota di corresponsabilità. Al contrario, avrebbe dovuto condannare l' a farsi carico di ogni esborso. Pt_7
Il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con riguardo all'appello incidentale degli eredi . CP_4
Attesa la responsabilità solidale delle parti, è corretto affermare che il diritto regresso nei confronti dell' sia limitato all'importo pagato dal dott. in eccedenza rispetto alla CP_1 _7 propria quota di responsabilità e non per l'intero debito. Infatti, con riferimento alla propria
8 “3. error in iudicando - l'accertamento sul grado di colpa del dott. qualificata come “lieve” - omessa statuizione _7 circa gli obblighi di manleva a carico dell'azienda ospedaliera - violazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria;
4. error in iudicando – illogicità della sentenza nella parte in cui dichiara infondata la domanda di manleva del dott. nei confronti della - riserva di appello _7 ON incidentale condizionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 343 co.2 c.p.c”. pagina 55 di 62 colpa (in misura del 25%), accertata in concreto, lo stesso è chiamato a rispondere personalmente.
Il dott. lamenta, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha _7
ritenuto infondata e rigettato la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di _7
. Controparte_9
Sostiene che “il Giudice di prime cure:
- rilevata la correttezza della chiamata in causa della da parte del Dott. ; la CP_17 _7
validità della polizza;
l'applicabilità e l'operatività della stessa anche nelle ipotesi di mere richieste risarcitorie da parte di terzi;
- Vista anche la domanda di regresso e surroga dell' assicurazione dell'Ospedale; CP_15
- constatata l'insussistenza di una colpa grave del Dott. ; _7 avrebbe potuto omettere ogni pronuncia di condanna e limitarsi alla compensazione delle spese di lite tra le parti, statuendo che - a fronte dell'accertata colpa lieve in corso di causa -
l'assicurazione non operava alcuna copertura, fermo che la chiamata in causa di quest'ultima fosse pienamente ammissibile e la astratta operatività della polizza nel caso di specie” (v. v. p.
25 Comparsa e appello incidentale dott. ). _7
Il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti di _7
, evidenziando l'operatività della polizza collettiva n. 2016RCG00099- Controparte_9
642147 soltanto in caso di accertamento della colpa grave del sanitario con sentenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria o della Corte dei Conti.
L'art. 4 della polizza in discorso prevede che l'assicurazione operi “a condizione che per tali danni l'assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei
Conti”.
È evidente che tale presupposto non sussista nel caso di specie, atteso che non è intervenuta alcuna sentenza di tale tipo e, in primo grado, il giudice ha esplicitamente affermato che la condotta dei sanitari non ha assunto i connotati della colpa medica grave.
In assenza di tali condizioni la polizza stipulata dal dott. non opera nel caso di specie, _7
come giustamente affermato dal primo giudice. pagina 56 di 62 Corretta è, altresì, la condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Compagnia in applicazione del già richiamato principio di causalità.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda di manleva proposta dal dott. _7
verso e la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali da Controparte_9 quest'ultima sostenute.
Infine, questa Corte ritiene non fondata l'eccezione di improponibilità della domanda di manleva, come sostenuto da (che sul punto ha proposto appello Controparte_9
incidentale). Infatti, sebbene la polizza copra solo le ipotesi di colpa grave (nella fattispecie non riscontrata), non risulta necessario alcun “accertamento definitivo” della colpa grave per la proponibilità della domanda di manleva.
In altri termini, nella ZZ stipulata non è prevista alcuna clausola che preveda l'accertamento “passato in giudicato” della colpa grave del professionista, ai fini della proposizione della chiamata in manleva.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello principale dei sign. viene Parte_1
accolto limitatamente alla rideterminazione dell'importo risarcitorio con le nuove Tabelle di
Milano 2024 e al riconoscimento delle spese stragiudiziali.
Tra le impugnazioni incidentali trova accoglimento, sebbene in minima parte, quella proposta da , con riguardo alla limitazione dell'obbligo di manleva alla Controparte_2 quota di responsabilità del dott. sono invece rigettati gli appelli proposti da CP_4 CP_3
gli , il e l'ASST. Parte_11 Parte_12
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, come in dispositivo.
Con riguardo alle spese di lite, questa Corte rileva che “in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite pagina 57 di 62 poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n.
8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023)”.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano - tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 1.000.001,00 e
2.000.000,00) - secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, nei valori medi. Con riferimento alle spese sostenute dagli appellanti , deve Parte_1 essere riconosciuto un aumento discrezionale del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Nei rapporti tra gli appellanti e il valore dell'appello (che concerne solo le Parte_1 CP_11 spese liquidate in Tribunale e non la responsabilità dell'ostetrica) è ricompreso tra 26.000,00
e 52.000,00.
Le spese della CTU espletata in primo grado, nonché quelle di CTP di parte attrice in primo grado, gravano su e , gli eredi del dott. e il dott. Controparte_1 CP_1 Controparte_6
, parti soccombenti (come disposto dal Tribunale). _7
Nei rapporti tra e si dispone l'integrale Controparte_11 Controparte_3
compensazione delle spese processuali, tenuto conto delle medesime difese svolte nei confronti dei sign. . Parte_1
Con riferimento alla posizione di si rileva che nessun appello risulta proposto nei CP_8 suoi confronti e la sentenza di primo grado risulta passata in giudicato, con riferimento alla posizione dello stesso. Infatti, con atto d'appello notificato il 31 luglio 2024, i Sig.ri e Pt_2
hanno impugnato il decisum di primo grado chiedendone la riforma per motivi Parte_1
unicamente attinenti al quantum debeatur, senza mettere in discussione gli accertamenti effettuati dal Giudice di prime cure sotto il profilo delle singole e specifiche responsabilità dei medici convenuti in giudizio.
pagina 58 di 62 Nonostante nella seconda udienza dell'odierno procedimento d'impugnazione, l'Avv. Bellani - nell'interesse degli appellanti - ha precisato che “anche nei confronti del dott. è CP_8
stato proposto appello”, deve ritenersi del tutto evidente l'erronea verbalizzazione del difensore.
Nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione assolve alla funzione di litis denuntiatio volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 codice di rito che richiede la qualità di parte (Cass n. 4352/2019).
Questa Corte nulla disporrà in merito alle spese del Dott. , per il presente grado di CP_8 giudizio atteso che nessun motivo di appello risulta proposto nei suoi confronti.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali , Controparte_1 Controparte_3
e , in qualità di eredi del OT.
[...] ON CP_5
e OT. dell'ulteriore importo pari al contributo Controparte_6 _7
unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) dell'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'EL di Milano, definitivamente pronunciando - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così provvede:
I. accoglie parzialmente l'appello principale di e Parte_1
; Parte_13
II. accoglie parzialmente l'appello incidentale di Controparte_2
III. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1250/2024, pubblicata l'1.2.2024, del
Tribunale di Milano, e successive modifiche materiali del 29.3.2024 e del 6.6.2024:
pagina 59 di 62 - condanna la , il OT. CP_1 Controparte_1 _7 CP_5
e (nella loro qualità di eredi del OT.
[...] ON
), al risarcimento dei danni non patrimoniali -così rideterminati- Controparte_6
subiti da che si liquidano in € 965.000,00; tale somma deve Persona_1 essere maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata al 7 maggio 2014, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 7 maggio 2014 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo;
- condanna la , il OT. Controparte_1 _7 CP_5
e (nella loro qualità di eredi del OT.
[...] ON
), al risarcimento dei danni non patrimoniali -così rideterminati- Controparte_6 subiti da e che si liquidano in € Parte_2 Parte_1
195.551,50 ciascuno;
tale somma deve essere maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata al 7 maggio 2014, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 7 maggio
2014 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo;
- condanna la , il OT. Controparte_1 _7 CP_5
e (nella loro qualità di eredi del OT.
[...] ON
), al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute da Controparte_6 [...]
e che si liquidano in € 14.191,50, oltre Parte_2 Parte_1
interessi dalla data dell'esborso al saldo;
IV. condanna l' , e CP_1 Controparte_1 CP_5 [...]
(nella loro qualità di eredi del OT. ), e il CP_13 Controparte_6
OT. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio in _7 favore di e (anche nella qualità Parte_2 Parte_1
di esercenti la responsabilità genitoriale su , Persona_1 Parte_3
e , che si liquidano in complessivi € 49.336,00 per il primo Parte_4
pagina 60 di 62 grado, nonché € 31.283,00 per il giudizio d'appello (con esclusione della fase istruttoria non celebrata nel grado), oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
V. condanna a manlevare l' Controparte_3 Controparte_1
di quanto quest'ultima venga in concreto chiamata a versare agli attori in primo
[...] grado in base alla presente sentenza e a quella di primo grado (nella parte confermata), al netto della somma di € 250.000,00;
VI. condanna a manlevare Controparte_3 [...]
(nella loro qualità di eredi del OT. Controparte_37 CP_6
) di quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori in primo
[...]
grado in base alla presente sentenza e a quella di primo grado (nella parte confermata), al netto della somma di € 250.000,00;
VII. condanna a manlevare Controparte_2 CP_37
(nella loro qualità di eredi del OT. ON CP_6
) di quanto questi ultimi vengano in concreto chiamati a versare agli attori in primo
[...]
grado in base alla presente sentenza e a quella del Tribunale (nella parte confermata), limitatamente alla quota di responsabilità del OT. (un quarto); CP_4
VIII. condanna e alla rifusione delle Parte_2 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della Controparte_38 che si liquidano in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per
[...]
il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, con distrazione in favore dell'avv. SPAGNOLO GIUSEPPE, dichiaratosi antistatario;
IX. condanna il OT. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi _7
di giudizio in favore di ON
, che si liquidano in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 24.064,00
[...] per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
X. condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio in favore di , che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 24.064,00 per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
pagina 61 di 62 XI. condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio in favore di E CP_5 ON
(nella loro qualità di eredi del OT. ), che si liquidano
[...] Controparte_6
in complessivi € 37.951,00 per il primo grado ed € 24.064,00 per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
XII. conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto spese CTU e CTP.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali
, Controparte_1 Controparte_3 [...]
e , in qualità di eredi del OT. CP_13 CP_5 [...]
e il OT. dell'ulteriore importo pari al contributo CP_6 _7 unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Elena Catalano
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 62 di 62