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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 436/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 436/2021 R.G. e vertente tra già ( e per essa, quale mandataria, Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
, già , in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito Parte_2 Parte_3 anche solo ” e ”, con l'avv. MARCO Parte_1 Parte_2
SI (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1
-appellante- nei confronti di
( ), in persona del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Controparte_1 P.IVA_2
, non costituita;
CP_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._2 Parte_5
), con l'avv. PASQUALE SAFFIOTI (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4
pec: Email_2
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 577/2021, pubblicata in data 29.06.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1267/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Parte_4
hanno adito il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado Parte_5
(proc. n. 1267/2018 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 343/2018, emesso sempre dal Tribunale di Palmi in data 9.06.2018 e depositato in data 11.06.2018 e ingiungente il pagamento alla cessionaria del credito, del residuo insoluto derivante dal CP_1
prestito finalizzato n. 987849 (stipulato da e indicanti come co- Parte_4
obbligato solidale la parte ) e del prestito personale n. 1098642 (contratto Parte_5
dal solo ) [con conseguente ingiunzione nei confronti di Parte_4 Pt_4
per € 23.963,60, di cui € 17.954,71 in solido con ], oltre
[...] Parte_5
interessi e spese per la procedura monitoria.
Le parti opponenti hanno contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione, eccependo, in particolare:
(1) la carenza di legittimazione attiva della parte opposta;
(2) la mancanza di prova della comunicazione della cessione del credito;
(3) la mancanza di data certa del finanziamento n. 1098642;
(4) l'insufficienza e inidoneità della documentazione posta a fondamento della richiesta monitoria;
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(5) l'onere della prova gravante sull'opposta;
(6) la carenza di legittimazione passiva, poi, dell'ingiunto . Parte_5
I.1.2.- Con comparsa del 24.05.2022 si è poi costituita la convenuta , replicando CP_1
alle avverse prospettazioni e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di 1° grado, poi, è stata accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c. (cfr. provvedimento del 26.12.2018) ed espletata la procedura di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo del 29.01.2019, nonché verbale d'udienza del 15.05.2019).
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 577/2021, pubblicata in data 29.06.2021), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto;
(b) condannato al pagamento delle spese di lite. CP_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 436/2021) dalla parte (subentrata, ex art. 111 c.p.c., a , la quale ha in Parte_1 CP_1
particolare:
(1) lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la cessione, trattandosi di fatto non contestato e in ogni caso provato, nonché comunque operando il principio del creditore apparente (art. 1189 c.c.);
(2) ribadito la piena prova del proprio credito e l'infondatezza delle contestazioni avanzate ex adverso;
(3) richiesto la restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di 1° grado.
I.2.2.- Con comparsa del 24.05.2022 si sono poi qui costituiti gli appellati Pt_4
e , contestando le prospettazioni dell'appellante e in
[...] Parte_5
particolare eccependo:
(A) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché della nuova documentazione ex art. 345 c.p.c.;
(B) nel merito, l'infondatezza dell'appello;
(C) in ogni caso, l'insufficienza della documentazione ex adverso prodotta ad ottemperare all'onus probandi dell'opposta e a dimostrare il credito oggetto di ingiunzione.
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I.2.3.- Non si è invece costituita in questo grado, pur a fronte della ritualità della notifica,
l'originaria opposta ( , di cui pertanto dichiararsi, come in dispositivo, la CP_1
relativa contumacia.
I.2.4.- Con provvedimento del 4.-7.10.2024, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2025.
I.2.5.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 20.06.2025, comunicato alle parti in pari data, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia rispetto alle eccezioni preliminari avanzate dagli appellati [v. infra, sub III.1.], sia al perimetro obiettivo dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.2.].
III.1.- Quanto alle predette eccezioni preliminari, è da evidenziarsi che:
(1) le deduzione degli appellati rispetto ai provvedimenti già adottati in prime cure dal dott.
[cfr. pagg.
2-3 della comparsa del 24.05.2022] risultano evidentemente superate e Pt_6
assorbite, non trattandosi di magistrato facente parte del Collegio che ha assunto la causa in decisione (cfr. il Collegio in epigrafe indicato) ed essendosi in ogni caso già sottolineato nel corso del gravame che la mera assunzione, in altro grado del processo, di provvedimenti istruttori (qual è, tipicamente, il provvedimento ex art. 648 c.p.c.), senza tuttavia partecipare alla sua decisione nel merito, non dà luogo all'ipotesi ex art. 51, n. 4), c.p.c. [v., da ultimo,
Cass. n. 32837/2022; Cass. n. 25487/2021; Cass. n. 22999/2014; Cass. n. 5753/2009];
(2) è poi pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e
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contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(3) parimenti da disattendere risulta anche l'exceptio degli appellati ex art. 345 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 2° parte], considerando che: (a) l'appello è stato proposto, come ammissibile, dal successore a titolo particolare nel diritto controverso [i.e. Parte_1
(già ), cessionaria del ramo d'azienda della – giusta
[...] Pt_1 CP_1
cessione del 29.06.2018 come da rogito avente Rep./Racc. nn. 80866/15510 - e qui costituita per il tramite della sua mandataria, (cfr. docc.
5-14 all'atto di Parte_2 appello)], essendo pacifico che “il conferimento di un'azienda o di un ramo di essa” dà luogo appunto a “successione a titolo particolare” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/10/2022, n. 32096;
Cass. civ., 1/08/2018, n. 20415; Cass. civ., 9/04/2009, n. 8644) e che la società cessionaria è sempre abilitata all'impugnazione (ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., a mente del quale
“la sentenza … spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui”) anche nei casi, analoghi a quello di specie, in cui la stessa non abbia partecipato al giudizio di prime cure – e ciò anche considerando che il successore a titolo particolare, “essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione”, “non può essere considerato terzo”, “con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio”, atteso che, in definitiva, “il diritto ad impugnare la sentenza di primo grado in capo al successore a titolo particolare deriva esclusivamente dalla soccombenza del suo dante causa e quindi, per l'ammissibilità dell'impugnazione, è sufficiente che, allegata siffatta qualità, egli chieda la riforma della sentenza che tale soccombenza ha sancito” [cfr., ex multis, Cass. n. 9298/2012; Cass. n. 6444/2009; Cass. n.
10876/2007; Cass. n. 6945/07; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass. n.
25952/2005; Cass. n. 2889/2002; Cass. n. 649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997;
Cass. n. 9438/1997; Cass. n. 178/1997; Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n.
6220/1993]; (b) i documenti prodotti in questa sede risultano relativi esclusivamente a tale ultimo fenomeno successorio [cessione di ramo d'azienda del 29.06.2018 da a CP_1
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(oggi ), facendo a esso riferimento i complessivi allegati da Pt_1 Parte_1
10 a 14 dell'appello e dunque anche l'elenco dei crediti omissato (doc. 12 all'appello) e l'estratto dalla G.U. n. 92/2018 (doc. 13 all'appello, espressamente riguardante proprio il predetto conferimento – cfr. pagg. 12-16 del predetto doc. 13)] e pertanto sono senz'altro qui pienamente ammissibili, trattandosi di “produzione” non riguardante le parti o le questioni di prime cure, ma esclusivamente “relativa alla … legittimazione ad impugnare” della cessionaria da ultimo subentrata e qui impugnante ( , già ) e Controparte_2 Pt_1 dunque di “produzione documentale” che può senz'altro “effettuata” “anche” in sede di impugnazione e in particolare nel corso dell'“appello” [essendo la documentazione de qua di per sé sottratta “al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3”, che propriamente “si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale”, in particolare del subentrante ex art. 111 c.p.c. - il quale, del resto, può sia impugnare, sia intervenire in sede di gravame (trattandosi di intervento che può essere “proposto senza alcun limite anche in appello”) ed è pertanto ovviamente onerato di provare, se intervenga o “proponga appello” e “tramite le opportune produzioni documentali”
(qui non solo ammissibili, ma doverose, “essendo” “rilevabile d'ufficio” proprio la loro
“mancanza”), di “essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore”] (cfr., ex aliis, Cass. n. 25087/2024; Cass. n. 17062/2019; Cass. n. 9298/2012; Cass. n. 1943/2011;
Cass. n. 14784/2006; Cass. n. 13685/2006; Cass. n. 6238/2006; Cass. n. 2702/2004, nonché, in tema di libera esperibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. anche in appello, Cass. n.
2812/2018; Cass. n. 29766/2011; Cass. n. 2328/2007; Cass. n. 12385/2006; Cass. n.
10442/2002).
III.2.- Venendo poi al perimetro dell'odierna delibazione, giova rammentare che:
(A) vertendosi in giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il titolo monitorio, poiché
“revocato” con la pronuncia di 1° grado [cfr. 1° punto del
P.Q.M.
a pag. 5 (“e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 343 emesso dal Tribunale di Palmi in data 9/6/2018”)], è da ritenersi ormai “definitivamente eliminato dall'ordinamento” [in quanto “definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria”, con “effetto sostitutivo” “definitivo” e non più sovvertibile, tanto che anche “l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da
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parte del giudice d'appello” “non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (cfr. Cass. civ., 6/09/2017, n. 20868 e Cass. civ., Sez. un., 22/02/2010, n. 4071, nonché arg. ex Cass. civ., 09/06/2016, n. 11844)], ciò tuttavia non incidendo sulla possibilità
e necessità di pronunciarsi nel merito della domanda proposta in sede monitoria [atteso che il
“ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito” in ordine alle richieste ivi contenute (i.e. accertamento del credito e condanna della controparte alla sua corresponsione)
e suscettibili, pertanto, di essere scrutinate a prescindere dalla persistenza o meno del decreto ingiuntivo ab origine conseguito (cfr., ex multis, Cass. n. 21050/2006; Cass. n. 67/2002; Cass.
n. 10183/2001; Cass. n. 5447/1999; Cass. n. 9872/1997; Cass. n. 4581/1995; Cass. n.
3783/1995; Cass. n. 393/1995; Cass. n. 287/1992; Cass. n. 5234/1991; Cass. n. 3724/1990;
Cass. n. 5365/1987; Cass. n. 1140/1982; Cass. n. 1141/1981)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di impugnativa ovvero qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da nuovamente
“sottoporre” “alla decisione del giudice”, “non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n.
33649; Cass. civ., 13/11/2020, n. 25840; Cass. civ., 15/10/2020, n. 22311; Cass., Sez. un., n.
7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413; Cass. civ.,
5/05/2010, n. 10796; Cass. civ., 20/08/2004, n. 16360)], risultando invece ogni ulteriore questione passata in giudicato e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
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IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate, la sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, come evidente, dalla questione della prova della titolarità del credito, trattandosi del profilo qui specificamente contestato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e altresì posto a precipuo fondamento della pronuncia impugnata [cfr. pagg.
3-5 della sentenza appellata].
V.1.- In quest'ultima, in particolare e pur dando atto dell'intervenuta cessione [qui del tutto pacifica, essendo stato del resto “prodotto”, “sin dalla fase monitoria”, “il contratto di cessione stipulato” fra la parte opposta ( e la sua dante causa, “Consel s.p.a.” CP_1
(cfr. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia di prime cure, nonché all. 3 fasc. monitorio)], si è ritenuto che:
(a) “non” risultasse provata “l'inclusione” in tale cessione anche “del credito azionato in via monitoria” [cfr. ancora pag. 4, 2° cpv., della pronuncia di prime cure];
(b) tale “inclusione”, secondo il primo giudicante, non poteva ritenersi comprovata dai documenti prodotti dalla parte opposta, anche “nel corso del … giudizio di opposizione”, di cui “escludersi l'efficacia” “ai fini probatori” poiché privi di “attestazione di conformità”,
“sottoscrizione” e sicura “riconducibilità” all'operazione de qua [cfr. pagg.
4-5 della sentenza di 1° grado].
Tale ultimo snodo motivazionale, qui contestato, risulta effettivamente da rimeditarsi alla luce delle considerazioni che seguono.
V.2.- A tal fine occorre qui senz'altro prioritariamente osservare che l'effettiva res controversa attiene esclusivamente alla “riconducibilità” delle posizioni oggetto di causa al contratto di cessione del 2.12.2015 fra Consel S.p.a. e [cfr. all. 3 fasc. CP_1
monitorio], vertendo solo su tale profilo sia la contestazione degli opponenti [“non è possibile
… desumere se, quindi, i presunti crediti rientrassero tra quelli ceduti” e “se” “siano rientranti nell'operazione di cessione a (cfr., e.g., pagg. 7 e 3, punto C), dell'atto CP_1
di citazione in opposizione a d.i.)], sia la decisione qui impugnata [nella quale, come appena evidenziato, si è dato atto dell'intervenuta cessione, ritenendosi non sufficientemente
“comprova[ta]” solo “l'inclusione del credito azionato in via monitoria nella operazione di
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cartolarizzazione” (cfr. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia di prime cure, nonché supra, sub
V.1.)].
Dalla pacifica afferenza del contrasto solo e soltanto all'“inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari”, poi, ne discende che:
(a) la cessione in sé, in quanto “non contestata”, è “da ritenersi certamente esistente”
[essendo “il fatto” controverso “costituito”, in definitiva, “soltanto dall'… individuazione dell'oggetto della cessione”];
(b) la verifica di un “tale limitato aspetto” risultasse senz'altro “dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario” [riguardando esclusivamente l'oggetto dell'intervenuta cessione (o, “più precisamente” e ancor più limitatamente, la sola possibilità di
“ricondur[re]” il “credito oggetto di contestazione” “tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento”) ed essendo pacifico che “la prova della cessione di un credito non è” ovviamente “soggetta a particolari vincoli di forma”, con la conseguenza che “possono ben essere valutate” tutte “le indicazioni” che “emergono”, “anche in via indiziaria”, “in giudizio”], essendo dunque desumibile sia dall'“avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”, sia “dagli … elementi” comunque “raccolti in giudizio”, fra cui, e.g., la “dichiarazione resa dalla banca cedente” ovvero l'“elenco dei crediti ceduti”
[cfr. Cass. civ., 22/06/2023, n. 17944, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., 29/09/2025, n.
26342; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2511; Cass. civ., 10/02/2023, n. 4277; Cass. civ., 28/06/2022,
n. 20739, Cass. 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ., 29/12/2017, n. 31188 e, nel merito, Trib.
Napoli, 27/04/2021, R.G. 7999/2020, in ]. Email_3
V.3.- Ciò chiarito in ordine ai pacifici principi nomofilattici cui qui attenersi, nel caso di specie il giudice di prime cure risulta aver tuttavia ritenuto insufficiente a superare un “tale limitato aspetto” di contrasto, pur liberamente dimostrabile “con qualunque mezzo di prova”
[v. supra, sub V.2.], anche l'elenco dei crediti ceduti prodotto dalla parte opposta nel corso di causa [cfr. spec. l'annex allegato come doc. 03 in uno alla 2° memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., dell'opposta] in uno al contratto di cessione [già depositato sin dal ricorso per d.i. (sub all. 3 fasc. monitorio) e comunque qui “da ritenersi certamente esistente” (v. supra, sub
V.2.)], assumendo tale dedotta insufficienza, come innanzi osservato [v. supra, sub V.1.,
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punto (b), nonché pagg.
4-5 della sentenza di 1° grado], sulla base della mancanza dell'“attestazione di conformità” [profilo sub (i)], della “sottoscrizione” [profilo sub (ii)] e di elementi di “riconducibilità” alla vicenda sottesa [profilo sub (iii)].
V.4.- E tuttavia giova a tal riguardo evidenziare che:
(A) l'attestazione di conformità [profilo sub (i)], come noto, “non” “è richiesta” “per ogni deposito documentale” e, in particolare, non è né necessaria, né invero ammissibile per tutti i documenti diversi dagli atti difensivi e dai provvedimenti del giudice e integranti “prove documentali”, i.e. documenti “destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”, per i quali, “non ricorrendo le ragioni” “della relativa attestazione di conformità”, “trovano applicazione” “le … regole” “ordinarie” “in tema” sia di produzione, sia “di efficacia” dei documenti depositati [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
7/10/2024, n. 26200];
(B) la “sottoscrizione” dell'annex [profilo sub (ii)], poi, non era parimenti prevista né ex lege
[trattandosi di mero allegato ed essendo lo stesso accordo ex artt. 1260 e ss. c.c., del resto, non soggetto a forma alcuna, né ad substantiam, né anche solo ad probationem], né in via convenzionale [non risultando invero stabilita alcuna specifica prescrizione formale con riguardo all'allegato menzionato nell'art.
2.1. del contratto di cessione del dicembre 2015 (v. pag. 5 dell'all. 3 fasc. monitorio)], a ciò occorrendo aggiungere che: (a) già in astratto è senz'altro da “escludere” “che i documenti” intercorsi fra la parte ( e il terzo CP_1
(Consel S.p.a.) “perdano qualsiasi valenza probatoria” sol perché “non risultano sottoscritti”
[“non applicandosi” invero a tali documenti “né la disciplina sostanziale di cui all'art.
2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.” e dunque risultando senz'altro
“idonei”, pur in tal caso, a “essere considerati” e altresì a “fondare il convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., 22/08/2025, n. 23695, nonché, spec. con riguardo al valore delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite ed ex multis, Cass. civ., 7/12/2021, n.
38805; Cass. civ., 7/10/2020, n. 21554; Cass. civ., 9/03/2020, n. 6650; Cass. civ., 8/10/2018,
n. 24695; Cass. civ., 19/01/2017, n. 1315; Cass. civ., 31/10/2014, n. 23155; Cass. civ.,
30/11/2010, n. 24208)]; (b) nel caso concreto, poi, si trattava di mero “tabulato” [cfr. ancora art.
2.1. a pag. 5 dell'all. 3 fasc. monitorio], e dunque di mera “elaborazione computerizzata” di per sé sottratta al meccanismo della firma disconoscibile [non potendo tali mere
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“riproduzioni meccaniche” invero in alcun disconoscersi, né ex art. 214 c.p.c., né anche solo ex art. 2719 c.c. (non essendovi invero alcun tabulato più o meno “originale” - costituendo ciascun “tabulato” la “stampa” dell'unica “elaborazione computerizzata” volta per volta
“effettuata dal sistema contabile”)] e dunque contestabile esclusivamente dimostrando l'eventuale non “veridicità delle singole operazioni” di cessione ivi “registrate” (cfr., ex aliis,
Cass. civ., 16/11/2016, n. 23389 e Cass. civ., 15/06/2004, n. 11269);
(C) la “riconducibilità” dell'elenco de quo alla vicenda qui in esame [profilo sub (iii)], infine, emerge documentalmente, risultando invero ivi pacificamente riportati sia il nominativo del debitore principale, sia i codici identificativi di entrambi i contratti qui azionati [e dunque sia del contratto n. “987849”, sia del contratto n. “1098642”, entrambi appunto stipulati dalla parte “ ” (cfr. pagg.
1-2 del doc. 03 alla 2° memoria ex art. 183, VI Parte_4 comma, c.p.c., dell'opposta), ciò chiaramente smentendo per tabulas l'eccepita mancanza in essa di “indicazione dei contratti di finanziamento evocati in giudizio” (cfr. pag. 4 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.)], con evidenze documentali senz'altro decisive e chiaramente non sovvertibili sulla scorta delle deduzione degli opponenti [cfr. pagg.
4-6 della 3° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.] rispetto alla mera non coincidenza fra il “nominale ceduto” ivi riportato e gli importi ab origine erogati ovvero azionati in via monitoria [indicandosi invero con il predetto “nominale ceduto” esclusivamente il valore nominale della complessiva posizione trasferita al momento della cessione (dicembre 2015), e dunque risultando la discrasia rispetto all'originario importo finanziato (luglio 2009 per il contratto n. 987849, aprile 2010 per il contratto n. 1098642) e all'importo fatto valere con il ricorso per d.i. (giugno 2018) del tutto fisiologica, derivando, come evidente, solo dal diverso tempus in cui si fotografava il rapporto (trattandosi di rapporti costantemente in fieri, nonché ovviamente incisi anche da evenienze successive al 2015 - cfr.,
e.g., pagg. 11-14 dell'all. 6 fasc. monitorio), oltre che dalla pacifica diversità, ontologica e altresì contabile, degli elementi da raffrontarsi (incidendo sul “nominale ceduto” anche voci come l'“incasso da cessione”- cfr. pagg. 4 e 15 degli all. 4 e 6 fasc. monitorio – ed essendo in ogni pacifica la divergenza tra “valore nominale” e “valore effettivo” di un credito ceduto – cfr., da ultimo e proprio nell'ambito di una cessione di crediti in blocco, Cass. civ.,
16/09/2025, n. 25304)].
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V.5.- A fronte di ciò, essendo le valutazioni svolte in prime cure insuscettibili di conferma e non potendosi poi accogliere, per le ragioni qui indicate, le eccezioni degli opponenti riguardo al “limitato aspetto” qui oggetto di contrasto [risultando l'inclusione dei crediti de quibus nel contratto di cessione del dicembre 2015 qui congruamente dimostrata per tabulas e in particolare, al di là di ogni ulteriore questione o prospettazione delle parti (anche, e.g., ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., ovvero ex art. 1189 c.c., qui chiaramente assorbite dalla sufficienza dell'evidenza documentale), adeguatamente comprovata dai documenti globalmente esibiti dall'opposta (contratto di cessione - all. 3 fasc. monitorio - e altresì elenco dei crediti ceduti - doc. 03 allegato alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. -, con documento senz'altro qui rilevante – v. supra, sub V.2., punto (b) – e altresì non inficiato dai vizi ravvisati in prime cure - v. supra, sub V.4.)], è evidente che, in accoglimento dell'appello e diversamente da quanto ritenuto in 1° grado, la predetta exceptio risulti da definitivamente rigettare.
VI.- A fronte di tale statuizione occorre poi evidentemente procedere allo scrutinio delle ulteriori questioni qui espressamente riproposte dagli originari opponenti e odierni appellati
[v. supra, sub I.2.2., punto (C)], in quanto:
(a) l'accoglimento dell'appello formulato ex adverso rende chiaramente attuale l'interesse a una siffatta delibazione [ovviamente preclusa in caso contrario, attesa la “valenza prioritaria
e assorbente” delle ulteriori questioni controverse e oggetto dell'avverso gravame (cfr. pag.
14 della comparsa del 24.05.2022)];
(b) si tratta di questioni rimaste assorbite in prime cure [avendo il giudice di 1° grado accolto l'opposizione sulla base del “profilo assorbente del difetto di prova in punto di titolarità del credito ingiunto” (cfr. pag. 3, pen. cpv., della sentenza impugnata), senza pertanto valutare, neanche implicitamente, alcun ulteriore profilo] e dunque bastando in tal caso, come noto, la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. [atteso che l'“assorbimento improprio” “non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso” e che in un tal caso è senz'altro sufficiente “la riproposizione” (che appunto “è strumento processuale con cui il legislatore ha inteso riferirsi alla prospettazione in appello di questioni che possano essere, appunto, solo “ri-proposte”, cioè proposte come al primo giudice, in quanto il loro mancato accoglimento non è dipeso da una precedente decisione”, ma, al contrario, proprio
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dall'assenza di alcuna decisione – trattandosi di domande “non accolte” in quanto “non decise” “poiché”, appunto, rimaste “superate o assorbite”) a far sì che “il giudice di appello” sia “tenuto a pronunciarsi”: cfr. Cass. civ., 4/02/2025, n. 2670, nonché, ex multis, Cass. civ.,
13/08/2024, n. 22808; Cass. civ., 16/04/2024, n. 10198; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass. civ., 4/01/2022, n. 48; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.;
Cass. civ., Sez. un., 25/05/2018, n. 13195; Cass. civ., 28/08/2017, n. 20451; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017, n. 11799; Cass. civ., 20/03/2015, n. 5724; Cass. civ., 9/10/2012, n. 17219;
Cass. civ., 16/05/2012, n. 7663; Cass. civ., 16/05/2006, n. 11356; Cass. civ., 23/04/2003, n.
6491; Cass. civ., 30/03/2001, n. 4773];
(c) la predetta riproposizione è poi qui senz'altro validamente intervenuta, poiché realizzata con il primo atto difensivo [cfr. comparsa del 24.05.2022] e altresì mediante, come necessario
[cfr. Cass. n. 25117/2024, cit.; Cass. n. 28802/2024, cit.; Cass. n. 33649/2023, cit.; Cass. n.
25840/2020, cit.; Cass n. 22311/2020, cit.; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. n.
20520/2018, cit.; Cass. n. 413/2017, cit.; Cass. n. 10796/2010, cit.; Cass. n. 16360/2004, cit.], la precisa indicazione delle specifiche questioni riproposte [alle quali poi rigorosamente attenersi, atteso che “i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni” “solo se ed in quanto esse siano riproposte” e che pertanto, per le “domande ed eccezioni” invece non specificamente “riproposte” – attesa l'insufficienza del mero “richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” -, proprio il difetto di rituale
“(re)introduzione” nel “giudizio di impugnazione” “ne preclude ogni ulteriore esame” (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/10/2024, n. 26117; Cass. n. 25840/2020, cit.; Cass., Sez. un., n.
7940/2019, cit., nonché, in motiv., Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762)].
VI.1.- Venendo appunto alle questioni espressamente riproposte e dunque qui delibabili, occorre osservare che gli odierni appellati e già opponenti in prime cure hanno in particolare ribadito la contestazione della documentazione ex adverso fornita, eccependo sia la sua inidoneità a provare il credito ingiunto [v. infra, sub VI.3.-VI.3.2.], sia la sua insufficienza ad ottemperare all'onere probatorio gravante sul creditore istante [v. infra, sub VI.2.].
VI.2.- E tuttavia, muovendo proprio da quest'ultimo profilo occorre qui osservare che:
(A) “colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere probatorio a suo carico con la” semplice “dimostrazione … del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in
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giudizio”, atteso che tale parte “deve … provare” “soltanto” “il titolo contrattuale” [v. Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533, ove si evidenzia che, assolto tale onere, poi “può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento”, con dictum poi costantemente ribadito – v., ex multis, Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ., 4/10/2011, n. 20288 e Cass. civ.,
9/01/2007, n. 205];
(b) tale onere probatorio è stato qui pienamente assolto, avendo la parte opposta pacificamente provato, fin dalla fase monitoria, i due titoli contrattuali [i.e. il finanziamento n.
1098642, sub all. 2 fasc. monitorio, e quello n. 987849, sub all. 5 medesimo fascicolo] e altresì prodotto, a ulteriore conforto della (mera) allegazione dell'altrui inadempimento, specifici documenti contabili recanti puntuale evidenza di tutte le operazioni intervenute [cfr. all. 4 e 6 fasc. monitorio].
VI.3.- Né risultano in alcun modo accoglibili le contestazioni degli originari opponenti e odierni appellati relative all'idoneità probatoria di tali riepiloghi contabili [v. infra, sub
VI.3.1.] ovvero dei contratti prodotti [v. infra, sub VI.3.2.].
VI.3.1.- E infatti, quanto alle deduzioni critiche avverso i predetti documenti contabili (cfr. all. 4 e 6 fasc. monitorio), invero volti non già a dimostrare l'insorgenza dell'obbligazione, ma, come detto, esclusivamente ad avvalorare il quantum dell'insoluto maturato [e dunque a meramente corroborare l'allegazione dell'altrui inadempimento, risultando l'onere probatorio già compiutamente assolto con la produzione, ex se sufficiente, dei titoli contrattuali (v. supra, sub VI.2., punto (a))] e chiaramente idonei a pienamente dimostrare la consistenza quantitativa della debitoria maturata [risultando in essi indicata l'intera evoluzione diacronica dei predetti rapporti, riportando ciascuna operazione e per ognuna la data, l'importo e la specifica causale (cfr. ancora all. 4 e 6 fasc. monitorio)], occorre poi evidenziare:
(1) il carattere del tutto generico e a-specifico delle censure mosse, peraltro avanzate avverso documenti non suscettibili di alcun disconoscimento (trattandosi di “un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca”: cfr. Cass. n. 23389/2016, cit., e
Cass. n. 11269/2004, cit.) e la cui contestazione avrebbe richiesto la puntuale e specifica dimostrazione, qui pacificamente non avvenuta, dell'eventuale erroneità contabile, nell'an e nel quantum, “delle singole operazioni registrate” [cfr. Cass. n. 23389/2016, cit.] e ivi analiticamente riportate (cfr. ancora all. 4 e 6 fasc. monitorio);
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(2) la pacifica irrilevanza e inconferenza, in ogni caso, di tali deduzioni critiche, poiché fondate su un lamentato difetto di “sottoscrizione” [tuttavia in alcun modo prevista, né comunque incidente, come detto, sulla “valenza probatoria” di tali “elaborazioni computerizzate” (v. supra, sub V.4., punto (B))], di “autenticazione” [deduzione già assorbita dal profilo che precede (non essendovi alcuna sottoscrizione suscettibile di autentica ex art. 2703 c.c.) e in ogni caso inaccoglibile alla luce del pacifico principio per cui, come noto,
“l'attestazione di autenticità” “non è un requisito di validità della scrittura privata” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 30/01/2003, n. 1401 e Cass. civ., 7/08/2000, n. 10375)] ovvero di comunicazione e produzione dei “singoli estratti conto analitici” per attestare “le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate” [produzione evidentemente del tutto estranea all'odierna fattispecie, non trattandosi qui di rapporti di conto corrente, ma di finanziamenti, e dunque ovviamente non essendovi né un “conto” o un “saldo contabile” di cui riscontrare l'evoluzione (non rilevando, di conseguenza, neanche la Banca di provenienza degli addebiti, non essendo stato qui azionato il saldo di tale conto), né “movimentazioni debitorie e creditorie” ovvero “condizioni attive e passive” di cui verificare l'applicazione, ma esclusivamente un importo mutuato in un'unica soluzione e da restituirsi ratealmente (essendo invero pacifico che la “documentazione” qui invocata dagli appellati “si rende necessaria” nella sola ipotesi di “contratto di conto corrente bancario” - in quanto quest'ultimo, a differenza dei finanziamenti, “costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di … vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale” – e che nel caso, invece, di “crediti derivanti da finanziamenti concessi in unica soluzione”, atteso il suo carattere “chiuso”, “spetterà alla Banca [solo] allegare il contratto di finanziamento” e allegare l'insoluto maturato: cfr., ex multis, Corte App. Torino,
7/04/2025, n. 319, nonché Trib. Patti, 15/09/2021; Trib. Frosinone, 27/01/2020; Trib. Lecce,
9/03/2020, n. 764; Trib. Novara, 27/09/2010, tutte in Iusletter.com o ]. CP_3
VI.3.2.- Parimenti da disattendere, come evidente, risultano altresì le contestazioni relative proprio ai documenti pattizi qui prodotti (cfr. all. 2 e 5 fasc. monitorio), considerando, per un verso, la loro pacifica ed evidente idoneità probatoria (trattandosi di documenti contrattuali
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debitamente compilati e sottoscritti e in alcun modo disconosciuti ex adverso), e per altro verso la completa irrilevanza:
(A) sia della lamentata mancanza di “data certa” del contratto n. 987849 (sub all. 5 fasc. monitorio), trattandosi di pattuizione contrattuale invero in alcun modo scalfita dalla circostanza che la data ivi riportata (“27-07-09”) non costituisse “data certa”, essendo invero noto che “la data”, di per sé sola, “non è elemento essenziale della scrittura privata” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/09/2020, n. 19508) e non avendo gli opponenti fatto poi qui valere alcuna specifica eccezione basata sul tempus dell'accordo e sulle conseguenze in thesi derivanti dalla diversa data dell'accordo da essi sottoscritto e poi non compiutamente onorato;
(B) sia dell'invocata carenza di comunicazione del piano finanziario di tali due rapporti, risultando a tal proposito “del tutto pacifico” e qui da ribadirsi che un tale piano “non rappresenta un requisito di validità” del finanziamento, “non costituisce un elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo” e non “può dirsi indispensabile per ritenere [sussistenti] i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”, atteso che, come anche da ultimo ribadito, “deve escludersi che la mancata indicazione”, in qualsivoglia finanziamento, “della modalità di ammortamento” “e del regime di capitalizzazione” “incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto” ovvero integri “violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali”, considerando che “il mutuatario” è in grado di stabilire “quale sarà la somma finale da restituire”, persino nei finanziamenti “a tasso variabile”, a prescindere dal piano e sulla base di elementi a sé riferibili (le erogazioni parziali) ovvero comunque indicati nel contratto, il quale rimane pertanto l'unico documento indefettibile ai fini della prova del credito da finanziamento [cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n. 15130, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/03/2025, n. 7382; Cass. civ., 16/11/2022, n.
33724; Cass. civ., 26/06/2020, n. 12922; Cass. civ., 8/11/2017, n. 26426].
VI.4.- Da quanto globalmente precede [v. supra, sub VI.2.-VI.3.2.] ne discende, pertanto, che le questioni riproposte dagli appellati e qui scrutinabili [risultando invece “precluso” il riesame di ogni questione diversa e ulteriore (v. supra, sub VI., punto (c))] siano complessivamente meritevoli di reiezione.
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VII.- Apprezzando poi in chiave sistematica le considerazioni sin qui svolte, è evidente che la fondatezza del gravame formulato [v. supra, sub V.-V.5.] e l'inaccoglibilità, per converso, delle eccezioni qui riproposte [v. supra, sub VI.-VI.4.], in uno alla definitiva irretrattabilità di ogni ulteriore questione [v. supra, sub III.2., punto (B)], impongano di procedere, come detto e qui da ribadirsi, alla riforma della sentenza di prime cure.
VII.1.- Riforma poi qui da attuarsi, considerando la definitiva caducazione del d.i. e la persistenza, tuttavia, della domanda creditoria a esso sottesa [v. supra, sub III.2., punto (A)], definitivamente accogliendo quest'ultima e dunque condannando gli appellati al versamento in favore dell'appellante (attuale titolare delle posizioni creditorie previamente azionate) dell'importo di cui all'originario d.i. n. 343/2018, e dunque per complessivi € 23.963,60 [di cui € 17.954,71 in solido fra e e importo residuo Parte_4 Parte_5
(€ 6.008,89) a carico del solo ], oltre interessi ex art. 1284, comma I, Parte_4
c.c. (trattandosi del “tasso legale” già richiesto in sede monitoria – cfr. pag. 2 del ricorso per d.i.) dalla domanda [ricorso per d.i., notificato ad il 21.06.2018 ad Parte_4
il 26.06.2018 – non risultando documentati altri atti di preventiva messa Parte_5
in mora, né trovando qui applicazione il D.lgs. 231/2022 ovvero la specifica littera legis di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. (su cui v., arg. a contrario, Cass. civ., 14/05/2021, n. 13145)] e sino all'effettivo soddisfo.
VII.3.- Da tale accoglimento naturaliter poi consegue, in ossequio al principio “restitutio ante omnia”, la richiesta restituzione delle somme già corrisposte della pronuncia di prime cure, considerando che si tratta:
(a) di “effetto dipendente direttamente dalla riforma della decisione” e di statuizione
“accessoria a quella di accoglimento dell'impugnazione” (avendo “questa come suo elemento costitutivo”, nonché risultando “da essa strettamente dipendente”), essendo la stessa
“sentenza d'appello”, “riformando quella di primo grado”, a “fa[r] perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa”, “facendo” tale riforma
“venir meno, ex tunc e definitivamente, il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza”
e dunque producendo un siffatto “effetto consequenziale”;
(b) di questione ovviamente sottratta al divieto ex art. 345 c.p.c., non operante né rispetto all'istanza [poiché “conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata” e che
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pertanto “non poteva essere formulata precedentemente”, non integrando peraltro una vera e propria “domanda”, ma “costituisce piuttosto una sollecitazione… all'uso del potere giudiziale”, “dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che, per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello (articolo 96 c.p.c., comma 2) e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio (articolo 389 c.p.c.)”], né rispetto ai documenti prodotti [risultando proprio
“l'avvenuto pagamento”, in uno alla riforma della pronuncia, “l'altro presupposto integrativo della fattispecie” ed essendo poi evidente che si tratti di documenti neanche in thesi previamente producibili, riguardando un pagamento intervento sulla scorta della sentenza di prime cure e dunque ovviamente sopravvenuti dopo la conclusione della procedura stessa];
(c) di effetto altresì connotato da “automaticità” e “necessità”, atteso che è proprio la
“riforma” che “impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, essendo conseguentemente “sottratta” “a qualunque forma di valutazione giudiziale” e alla quale provvedere in ogni caso in cui sussistano “in atti tutti gli elementi a ciò necessari” [cfr, e.g., Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896; Cass. civ., 6/03/2023, n. 6614;
Cass. civ., 06/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 21/01/2022, n. 1886; Cass. civ., 21/07/2020, n.
15457; Cass. civ., 10/07/2018, n. 18062; Cass. civ., 12/04/2018, n. 9171; Cass. civ.,12/02/2016, n. 2819; Cass. civ., 5/12/2011, n. 25983; Cass. civ., 13/04/2007, n. 8829;
Cass. civ., 5/8/2005, n. 16559].
Elementi necessari qui senz'altro sussistenti, essendo stata tempestivamente evidenziata (già in sede di appello, essendo stato il gravame “proposto successivamente all'esecuzione della sentenza”: cfr. Cass. civ., 15/03/2021, n. 7144) ed emergendo per tabulas l'intervenuto pagamento, a seguito di nota spese del 30.06.2021 e successivo precetto dell'8.07.2021 (cfr. all. 17 e 19 all'atto di appello), delle spese di lite di 1° grado, e in particolare per l'importo, già comprensivo di accessori, di € 2.666,46 (cfr. all. 18 all'atto di appello), occorrendo conseguentemente disporre la restituzione di tale importo, precisando a tal riguardo:
(i) la debenza, oltre a tale quantum, anche degli interessi legali (ex art. 1284, comma I, c.c.) dal pagamento (9.07.2021 - cfr. ancora all. 18 all'atto di appello) e sino al soddisfo [non
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vertendosi in condictio indebiti ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 9171/2018, cit.; Cass. n.
16559/2005, cit.; Cass. civ., 18/09/1995, n. 9863)];
(ii) la spettanza di tale somma in favore dell'effettivo solvens, i.e. [parte CP_1
disponente il bonifico (cfr. all. 18 all'atto di appello) e altresì unico soggetto intimato (cfr. all.
17 e 19 all'atto di appello) ed effettivamente tenuto a un tale esborso (non avendo la cessionaria preso parte al processo di 1° grado ed essendo pacifico che tra gli “effetti” di cui all'art. 111, comma IV, c.p.c. “non” rientra “la condanna alle spese”, “della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo” e non anche “il successore” “rimasto estraneo al processo di prime cure”: cfr. Cass. civ., 27/01/2014, n. 1633; Cass. civ., 31/10/2005, n.
21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773; Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)], non deponendo chiaramente in senso a ciò contrario l'istanza avanzata dall'odierna appellante [invero precipuamente formulata (cfr. pag. 5, punto 3., dell'appello e successivi atti difensivi) senza CP_ far valere un diritto altrui, ma proprio e solo con riguardo ad “ ” (nomen costantemente utilizzato, in tutti gli atti difensivi, per individuare non già la cessionaria, sempre aliunde denominata, ma proprio e solo la dante causa e cedente – cfr. già pag. 2, 2° CP_1 cpv., dell'atto di appello, nonché successivi riferimenti sia in tale atto, sia in quelli successivi)
e comunque trattandosi, come già rammentato, non di “domanda”, bensì di mera
“sollecitazione” rispetto a “effetto consequenziale” e a statuizione senz'altro da emettersi sulla base di quanto comunque emergente ex actis, poiché “automatica” e “necessaria” (v. supra, sub (a) e sub (c)), tanto da poter riguardare anche soggetti non istanti e persino non partecipanti in alcun modo all'appello (come il difensore distrattario di 1° grado, il quale, come noto, “subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado” benché non evocato … nel giudizio di appello” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8215; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062, nonché
Corte App. Catania, 29/06/2018, in Leggi d'Italia))].
VIII.- Volgendo lo sguardo, infine, al regolamento delle spese di lite, alle quali provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere
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d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)] e anche con riferimento alla fase monitoria [attesa la definitiva caducazione del relativo titolo, insuscettibile di alcuna reviviscenza in questa sede (v. supra, sub III.2., punto (A))], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo alle seguenti considerazioni sotto il versante obiettivo-determinativo [v. infra, sub VIII.1.] e sotto il versante subiettivo-solutorio
[v. infra, sub VIII.2.].
VIII.1.- Quanto al primo profilo, occorre aver qui riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della decisione”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 7/08/2024, n. 22283; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989; Cass. civ.,
3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529];
(B) alle voci di compenso per i procedimenti monitori (tabella 8), per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2) e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella
12) con riguardo alle domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [così determinato in base al valore della causa, coincidente con il quantum in linea capitale della pretesa creditoria azionata, nonché dell'originario titolo monitorio concesso (€ 23.963,60)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (involgenti, già in 1° grado e anche in questa sede, solo circoscritti e specifici profili), tutto ciò complessivamente giustificando la
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mancata applicazione, per le diverse fasi e gradi qui da liquidarsi, dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.2.- Quanto, poi, al versante subiettivo-solutorio, è necessario tener conto:
(A) della natura solidale della responsabilità dei soccombenti [in ossequio al principio di cui all'art. 97, comma I, c.p.c. e all'ampia nozione di “interesse comune” ivi menzionata (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ.,
17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739)];
(B) del principio per cui “la condanna alle spese”, come evidenziato, può riguardare “solo le parti del processo” e dunque, “poiché” “riguarda unicamente la posizione processuale delle parti”, “non può essere pronunciata la condanna del soccombente a favore di chi in un grado non è stato parte del giudizio”, come “il successore” ex art. 111 c.p.c., ivi né intervenuto, né evocato in giudizio e dunque ovviamente “rimasto estraneo al processo di prime cure” [cfr.
Cass. n. 1633/2014, cit.; Cass. n. 21107/2005, cit.; Cass. n. 773/1980, cit.; Cass. n. 652/1965, cit., nonché supra, sub VII.3., punto (ii)], con la conseguenza che le spese del giudizio di prime cure (fase monitoria e poi opposizione) vanno liquidate in favore dell'opposta ivi costituitasi ); CP_1
(C) dell'ulteriore principio per cui anche la mera qualità astratta di parte di per sé ovviamente non consente la refusione delle spese ove si tratti di contumace, non avendo evidentemente
“sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (rinvenendo “la condanna ex art. 91 c.p.c.”
“il suo fondamento” proprio “nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale” e dunque non potendo essere riconosciuta a chi, in un dato grado, “non” abbia “espletato alcuna attività processuale”: v. Cass. civ.,
15/05/2019, n. 12897; Cass. civ., 19/06/2018, n. 16174; Cass. civ., 19/08/2011, n. 17432), con la conseguenza che, pur a fronte dell'accoglimento della domanda creditoria, le spese del giudizio d'appello non risultano ovviamente dovute alla cedente [poiché qui contumace (v. supra, sub I.2.3.)], ma esclusivamente alla cessionaria (qui appellante ex art. 111, comma IV,
c.p.c.), e dunque “a favore di chi” “è stato parte del giudizio” e ha “espletato” “un'attività processuale” nel relativo “grado” [v. Cass. civ. n. 12897/2019, cit., Cass. n. 16174/2018,
Cass. n. 1633/2014, cit.; Cass. n. 17432/2011, cit.; Cass. n. 21107/2005, cit.; Cass. n.
773/1980, cit.; Cass. n. 652/1965, cit.].
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 436/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 577/2021, pubblicata in data 29.06.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1267/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in questo grado di;
CP_1
2) ACCOGLIE l'appello formulato e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza impugnata, CONDANNA le parti appellate a corrispondere all'appellante l'importo di cui al d.i. n. 343/2018 (già revocato in prime cure) e dunque la somma di € 23.963,60
[di cui € 17.954,71 in solido fra e e Parte_4 Parte_5
importo residuo (€ 6.008,89) a carico del solo ], oltre interessi Parte_4
al tasso legale (ex art. 1284, comma I, c.c.) dalla domanda (ricorso per d.i.) e sino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA le parti appellate, in solido fra loro, alla restituzione al solvens
( delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di 1° grado CP_1
(€ 2.666,46), oltre interessi, anche in tal caso al tasso legale (ex art. 1284, comma I,
c.c.), dalla data del pagamento (9/07/2021) e sino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA poi le parti appellate, in solido fra loro, alla refusione delle spese del doppio grado, complessivamente liquidate, per l'intero giudizio, in € 5.730,00 [di cui
€ 2.824,00 in favore della ed € 2.906,00 in favore di CP_1 Parte_1
], oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e IVA come per legge.
[...]
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 436/2021 R.G. e vertente tra già ( e per essa, quale mandataria, Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
, già , in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito Parte_2 Parte_3 anche solo ” e ”, con l'avv. MARCO Parte_1 Parte_2
SI (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1
-appellante- nei confronti di
( ), in persona del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Controparte_1 P.IVA_2
, non costituita;
CP_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._2 Parte_5
), con l'avv. PASQUALE SAFFIOTI (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4
pec: Email_2
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 577/2021, pubblicata in data 29.06.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1267/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Parte_4
hanno adito il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado Parte_5
(proc. n. 1267/2018 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 343/2018, emesso sempre dal Tribunale di Palmi in data 9.06.2018 e depositato in data 11.06.2018 e ingiungente il pagamento alla cessionaria del credito, del residuo insoluto derivante dal CP_1
prestito finalizzato n. 987849 (stipulato da e indicanti come co- Parte_4
obbligato solidale la parte ) e del prestito personale n. 1098642 (contratto Parte_5
dal solo ) [con conseguente ingiunzione nei confronti di Parte_4 Pt_4
per € 23.963,60, di cui € 17.954,71 in solido con ], oltre
[...] Parte_5
interessi e spese per la procedura monitoria.
Le parti opponenti hanno contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione, eccependo, in particolare:
(1) la carenza di legittimazione attiva della parte opposta;
(2) la mancanza di prova della comunicazione della cessione del credito;
(3) la mancanza di data certa del finanziamento n. 1098642;
(4) l'insufficienza e inidoneità della documentazione posta a fondamento della richiesta monitoria;
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(5) l'onere della prova gravante sull'opposta;
(6) la carenza di legittimazione passiva, poi, dell'ingiunto . Parte_5
I.1.2.- Con comparsa del 24.05.2022 si è poi costituita la convenuta , replicando CP_1
alle avverse prospettazioni e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di 1° grado, poi, è stata accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c. (cfr. provvedimento del 26.12.2018) ed espletata la procedura di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo del 29.01.2019, nonché verbale d'udienza del 15.05.2019).
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 577/2021, pubblicata in data 29.06.2021), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto;
(b) condannato al pagamento delle spese di lite. CP_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 436/2021) dalla parte (subentrata, ex art. 111 c.p.c., a , la quale ha in Parte_1 CP_1
particolare:
(1) lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la cessione, trattandosi di fatto non contestato e in ogni caso provato, nonché comunque operando il principio del creditore apparente (art. 1189 c.c.);
(2) ribadito la piena prova del proprio credito e l'infondatezza delle contestazioni avanzate ex adverso;
(3) richiesto la restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di 1° grado.
I.2.2.- Con comparsa del 24.05.2022 si sono poi qui costituiti gli appellati Pt_4
e , contestando le prospettazioni dell'appellante e in
[...] Parte_5
particolare eccependo:
(A) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché della nuova documentazione ex art. 345 c.p.c.;
(B) nel merito, l'infondatezza dell'appello;
(C) in ogni caso, l'insufficienza della documentazione ex adverso prodotta ad ottemperare all'onus probandi dell'opposta e a dimostrare il credito oggetto di ingiunzione.
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I.2.3.- Non si è invece costituita in questo grado, pur a fronte della ritualità della notifica,
l'originaria opposta ( , di cui pertanto dichiararsi, come in dispositivo, la CP_1
relativa contumacia.
I.2.4.- Con provvedimento del 4.-7.10.2024, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2025.
I.2.5.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 20.06.2025, comunicato alle parti in pari data, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia rispetto alle eccezioni preliminari avanzate dagli appellati [v. infra, sub III.1.], sia al perimetro obiettivo dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.2.].
III.1.- Quanto alle predette eccezioni preliminari, è da evidenziarsi che:
(1) le deduzione degli appellati rispetto ai provvedimenti già adottati in prime cure dal dott.
[cfr. pagg.
2-3 della comparsa del 24.05.2022] risultano evidentemente superate e Pt_6
assorbite, non trattandosi di magistrato facente parte del Collegio che ha assunto la causa in decisione (cfr. il Collegio in epigrafe indicato) ed essendosi in ogni caso già sottolineato nel corso del gravame che la mera assunzione, in altro grado del processo, di provvedimenti istruttori (qual è, tipicamente, il provvedimento ex art. 648 c.p.c.), senza tuttavia partecipare alla sua decisione nel merito, non dà luogo all'ipotesi ex art. 51, n. 4), c.p.c. [v., da ultimo,
Cass. n. 32837/2022; Cass. n. 25487/2021; Cass. n. 22999/2014; Cass. n. 5753/2009];
(2) è poi pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e
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contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(3) parimenti da disattendere risulta anche l'exceptio degli appellati ex art. 345 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 2° parte], considerando che: (a) l'appello è stato proposto, come ammissibile, dal successore a titolo particolare nel diritto controverso [i.e. Parte_1
(già ), cessionaria del ramo d'azienda della – giusta
[...] Pt_1 CP_1
cessione del 29.06.2018 come da rogito avente Rep./Racc. nn. 80866/15510 - e qui costituita per il tramite della sua mandataria, (cfr. docc.
5-14 all'atto di Parte_2 appello)], essendo pacifico che “il conferimento di un'azienda o di un ramo di essa” dà luogo appunto a “successione a titolo particolare” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/10/2022, n. 32096;
Cass. civ., 1/08/2018, n. 20415; Cass. civ., 9/04/2009, n. 8644) e che la società cessionaria è sempre abilitata all'impugnazione (ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., a mente del quale
“la sentenza … spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui”) anche nei casi, analoghi a quello di specie, in cui la stessa non abbia partecipato al giudizio di prime cure – e ciò anche considerando che il successore a titolo particolare, “essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione”, “non può essere considerato terzo”, “con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio”, atteso che, in definitiva, “il diritto ad impugnare la sentenza di primo grado in capo al successore a titolo particolare deriva esclusivamente dalla soccombenza del suo dante causa e quindi, per l'ammissibilità dell'impugnazione, è sufficiente che, allegata siffatta qualità, egli chieda la riforma della sentenza che tale soccombenza ha sancito” [cfr., ex multis, Cass. n. 9298/2012; Cass. n. 6444/2009; Cass. n.
10876/2007; Cass. n. 6945/07; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass. n.
25952/2005; Cass. n. 2889/2002; Cass. n. 649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997;
Cass. n. 9438/1997; Cass. n. 178/1997; Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n.
6220/1993]; (b) i documenti prodotti in questa sede risultano relativi esclusivamente a tale ultimo fenomeno successorio [cessione di ramo d'azienda del 29.06.2018 da a CP_1
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(oggi ), facendo a esso riferimento i complessivi allegati da Pt_1 Parte_1
10 a 14 dell'appello e dunque anche l'elenco dei crediti omissato (doc. 12 all'appello) e l'estratto dalla G.U. n. 92/2018 (doc. 13 all'appello, espressamente riguardante proprio il predetto conferimento – cfr. pagg. 12-16 del predetto doc. 13)] e pertanto sono senz'altro qui pienamente ammissibili, trattandosi di “produzione” non riguardante le parti o le questioni di prime cure, ma esclusivamente “relativa alla … legittimazione ad impugnare” della cessionaria da ultimo subentrata e qui impugnante ( , già ) e Controparte_2 Pt_1 dunque di “produzione documentale” che può senz'altro “effettuata” “anche” in sede di impugnazione e in particolare nel corso dell'“appello” [essendo la documentazione de qua di per sé sottratta “al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3”, che propriamente “si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale”, in particolare del subentrante ex art. 111 c.p.c. - il quale, del resto, può sia impugnare, sia intervenire in sede di gravame (trattandosi di intervento che può essere “proposto senza alcun limite anche in appello”) ed è pertanto ovviamente onerato di provare, se intervenga o “proponga appello” e “tramite le opportune produzioni documentali”
(qui non solo ammissibili, ma doverose, “essendo” “rilevabile d'ufficio” proprio la loro
“mancanza”), di “essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore”] (cfr., ex aliis, Cass. n. 25087/2024; Cass. n. 17062/2019; Cass. n. 9298/2012; Cass. n. 1943/2011;
Cass. n. 14784/2006; Cass. n. 13685/2006; Cass. n. 6238/2006; Cass. n. 2702/2004, nonché, in tema di libera esperibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. anche in appello, Cass. n.
2812/2018; Cass. n. 29766/2011; Cass. n. 2328/2007; Cass. n. 12385/2006; Cass. n.
10442/2002).
III.2.- Venendo poi al perimetro dell'odierna delibazione, giova rammentare che:
(A) vertendosi in giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il titolo monitorio, poiché
“revocato” con la pronuncia di 1° grado [cfr. 1° punto del
P.Q.M.
a pag. 5 (“e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 343 emesso dal Tribunale di Palmi in data 9/6/2018”)], è da ritenersi ormai “definitivamente eliminato dall'ordinamento” [in quanto “definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria”, con “effetto sostitutivo” “definitivo” e non più sovvertibile, tanto che anche “l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da
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parte del giudice d'appello” “non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (cfr. Cass. civ., 6/09/2017, n. 20868 e Cass. civ., Sez. un., 22/02/2010, n. 4071, nonché arg. ex Cass. civ., 09/06/2016, n. 11844)], ciò tuttavia non incidendo sulla possibilità
e necessità di pronunciarsi nel merito della domanda proposta in sede monitoria [atteso che il
“ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito” in ordine alle richieste ivi contenute (i.e. accertamento del credito e condanna della controparte alla sua corresponsione)
e suscettibili, pertanto, di essere scrutinate a prescindere dalla persistenza o meno del decreto ingiuntivo ab origine conseguito (cfr., ex multis, Cass. n. 21050/2006; Cass. n. 67/2002; Cass.
n. 10183/2001; Cass. n. 5447/1999; Cass. n. 9872/1997; Cass. n. 4581/1995; Cass. n.
3783/1995; Cass. n. 393/1995; Cass. n. 287/1992; Cass. n. 5234/1991; Cass. n. 3724/1990;
Cass. n. 5365/1987; Cass. n. 1140/1982; Cass. n. 1141/1981)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di impugnativa ovvero qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da nuovamente
“sottoporre” “alla decisione del giudice”, “non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n.
33649; Cass. civ., 13/11/2020, n. 25840; Cass. civ., 15/10/2020, n. 22311; Cass., Sez. un., n.
7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413; Cass. civ.,
5/05/2010, n. 10796; Cass. civ., 20/08/2004, n. 16360)], risultando invece ogni ulteriore questione passata in giudicato e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
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IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate, la sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, come evidente, dalla questione della prova della titolarità del credito, trattandosi del profilo qui specificamente contestato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e altresì posto a precipuo fondamento della pronuncia impugnata [cfr. pagg.
3-5 della sentenza appellata].
V.1.- In quest'ultima, in particolare e pur dando atto dell'intervenuta cessione [qui del tutto pacifica, essendo stato del resto “prodotto”, “sin dalla fase monitoria”, “il contratto di cessione stipulato” fra la parte opposta ( e la sua dante causa, “Consel s.p.a.” CP_1
(cfr. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia di prime cure, nonché all. 3 fasc. monitorio)], si è ritenuto che:
(a) “non” risultasse provata “l'inclusione” in tale cessione anche “del credito azionato in via monitoria” [cfr. ancora pag. 4, 2° cpv., della pronuncia di prime cure];
(b) tale “inclusione”, secondo il primo giudicante, non poteva ritenersi comprovata dai documenti prodotti dalla parte opposta, anche “nel corso del … giudizio di opposizione”, di cui “escludersi l'efficacia” “ai fini probatori” poiché privi di “attestazione di conformità”,
“sottoscrizione” e sicura “riconducibilità” all'operazione de qua [cfr. pagg.
4-5 della sentenza di 1° grado].
Tale ultimo snodo motivazionale, qui contestato, risulta effettivamente da rimeditarsi alla luce delle considerazioni che seguono.
V.2.- A tal fine occorre qui senz'altro prioritariamente osservare che l'effettiva res controversa attiene esclusivamente alla “riconducibilità” delle posizioni oggetto di causa al contratto di cessione del 2.12.2015 fra Consel S.p.a. e [cfr. all. 3 fasc. CP_1
monitorio], vertendo solo su tale profilo sia la contestazione degli opponenti [“non è possibile
… desumere se, quindi, i presunti crediti rientrassero tra quelli ceduti” e “se” “siano rientranti nell'operazione di cessione a (cfr., e.g., pagg. 7 e 3, punto C), dell'atto CP_1
di citazione in opposizione a d.i.)], sia la decisione qui impugnata [nella quale, come appena evidenziato, si è dato atto dell'intervenuta cessione, ritenendosi non sufficientemente
“comprova[ta]” solo “l'inclusione del credito azionato in via monitoria nella operazione di
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cartolarizzazione” (cfr. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia di prime cure, nonché supra, sub
V.1.)].
Dalla pacifica afferenza del contrasto solo e soltanto all'“inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari”, poi, ne discende che:
(a) la cessione in sé, in quanto “non contestata”, è “da ritenersi certamente esistente”
[essendo “il fatto” controverso “costituito”, in definitiva, “soltanto dall'… individuazione dell'oggetto della cessione”];
(b) la verifica di un “tale limitato aspetto” risultasse senz'altro “dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario” [riguardando esclusivamente l'oggetto dell'intervenuta cessione (o, “più precisamente” e ancor più limitatamente, la sola possibilità di
“ricondur[re]” il “credito oggetto di contestazione” “tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento”) ed essendo pacifico che “la prova della cessione di un credito non è” ovviamente “soggetta a particolari vincoli di forma”, con la conseguenza che “possono ben essere valutate” tutte “le indicazioni” che “emergono”, “anche in via indiziaria”, “in giudizio”], essendo dunque desumibile sia dall'“avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”, sia “dagli … elementi” comunque “raccolti in giudizio”, fra cui, e.g., la “dichiarazione resa dalla banca cedente” ovvero l'“elenco dei crediti ceduti”
[cfr. Cass. civ., 22/06/2023, n. 17944, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., 29/09/2025, n.
26342; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2511; Cass. civ., 10/02/2023, n. 4277; Cass. civ., 28/06/2022,
n. 20739, Cass. 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ., 29/12/2017, n. 31188 e, nel merito, Trib.
Napoli, 27/04/2021, R.G. 7999/2020, in ]. Email_3
V.3.- Ciò chiarito in ordine ai pacifici principi nomofilattici cui qui attenersi, nel caso di specie il giudice di prime cure risulta aver tuttavia ritenuto insufficiente a superare un “tale limitato aspetto” di contrasto, pur liberamente dimostrabile “con qualunque mezzo di prova”
[v. supra, sub V.2.], anche l'elenco dei crediti ceduti prodotto dalla parte opposta nel corso di causa [cfr. spec. l'annex allegato come doc. 03 in uno alla 2° memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., dell'opposta] in uno al contratto di cessione [già depositato sin dal ricorso per d.i. (sub all. 3 fasc. monitorio) e comunque qui “da ritenersi certamente esistente” (v. supra, sub
V.2.)], assumendo tale dedotta insufficienza, come innanzi osservato [v. supra, sub V.1.,
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punto (b), nonché pagg.
4-5 della sentenza di 1° grado], sulla base della mancanza dell'“attestazione di conformità” [profilo sub (i)], della “sottoscrizione” [profilo sub (ii)] e di elementi di “riconducibilità” alla vicenda sottesa [profilo sub (iii)].
V.4.- E tuttavia giova a tal riguardo evidenziare che:
(A) l'attestazione di conformità [profilo sub (i)], come noto, “non” “è richiesta” “per ogni deposito documentale” e, in particolare, non è né necessaria, né invero ammissibile per tutti i documenti diversi dagli atti difensivi e dai provvedimenti del giudice e integranti “prove documentali”, i.e. documenti “destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”, per i quali, “non ricorrendo le ragioni” “della relativa attestazione di conformità”, “trovano applicazione” “le … regole” “ordinarie” “in tema” sia di produzione, sia “di efficacia” dei documenti depositati [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
7/10/2024, n. 26200];
(B) la “sottoscrizione” dell'annex [profilo sub (ii)], poi, non era parimenti prevista né ex lege
[trattandosi di mero allegato ed essendo lo stesso accordo ex artt. 1260 e ss. c.c., del resto, non soggetto a forma alcuna, né ad substantiam, né anche solo ad probationem], né in via convenzionale [non risultando invero stabilita alcuna specifica prescrizione formale con riguardo all'allegato menzionato nell'art.
2.1. del contratto di cessione del dicembre 2015 (v. pag. 5 dell'all. 3 fasc. monitorio)], a ciò occorrendo aggiungere che: (a) già in astratto è senz'altro da “escludere” “che i documenti” intercorsi fra la parte ( e il terzo CP_1
(Consel S.p.a.) “perdano qualsiasi valenza probatoria” sol perché “non risultano sottoscritti”
[“non applicandosi” invero a tali documenti “né la disciplina sostanziale di cui all'art.
2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.” e dunque risultando senz'altro
“idonei”, pur in tal caso, a “essere considerati” e altresì a “fondare il convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., 22/08/2025, n. 23695, nonché, spec. con riguardo al valore delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite ed ex multis, Cass. civ., 7/12/2021, n.
38805; Cass. civ., 7/10/2020, n. 21554; Cass. civ., 9/03/2020, n. 6650; Cass. civ., 8/10/2018,
n. 24695; Cass. civ., 19/01/2017, n. 1315; Cass. civ., 31/10/2014, n. 23155; Cass. civ.,
30/11/2010, n. 24208)]; (b) nel caso concreto, poi, si trattava di mero “tabulato” [cfr. ancora art.
2.1. a pag. 5 dell'all. 3 fasc. monitorio], e dunque di mera “elaborazione computerizzata” di per sé sottratta al meccanismo della firma disconoscibile [non potendo tali mere
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“riproduzioni meccaniche” invero in alcun disconoscersi, né ex art. 214 c.p.c., né anche solo ex art. 2719 c.c. (non essendovi invero alcun tabulato più o meno “originale” - costituendo ciascun “tabulato” la “stampa” dell'unica “elaborazione computerizzata” volta per volta
“effettuata dal sistema contabile”)] e dunque contestabile esclusivamente dimostrando l'eventuale non “veridicità delle singole operazioni” di cessione ivi “registrate” (cfr., ex aliis,
Cass. civ., 16/11/2016, n. 23389 e Cass. civ., 15/06/2004, n. 11269);
(C) la “riconducibilità” dell'elenco de quo alla vicenda qui in esame [profilo sub (iii)], infine, emerge documentalmente, risultando invero ivi pacificamente riportati sia il nominativo del debitore principale, sia i codici identificativi di entrambi i contratti qui azionati [e dunque sia del contratto n. “987849”, sia del contratto n. “1098642”, entrambi appunto stipulati dalla parte “ ” (cfr. pagg.
1-2 del doc. 03 alla 2° memoria ex art. 183, VI Parte_4 comma, c.p.c., dell'opposta), ciò chiaramente smentendo per tabulas l'eccepita mancanza in essa di “indicazione dei contratti di finanziamento evocati in giudizio” (cfr. pag. 4 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.)], con evidenze documentali senz'altro decisive e chiaramente non sovvertibili sulla scorta delle deduzione degli opponenti [cfr. pagg.
4-6 della 3° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.] rispetto alla mera non coincidenza fra il “nominale ceduto” ivi riportato e gli importi ab origine erogati ovvero azionati in via monitoria [indicandosi invero con il predetto “nominale ceduto” esclusivamente il valore nominale della complessiva posizione trasferita al momento della cessione (dicembre 2015), e dunque risultando la discrasia rispetto all'originario importo finanziato (luglio 2009 per il contratto n. 987849, aprile 2010 per il contratto n. 1098642) e all'importo fatto valere con il ricorso per d.i. (giugno 2018) del tutto fisiologica, derivando, come evidente, solo dal diverso tempus in cui si fotografava il rapporto (trattandosi di rapporti costantemente in fieri, nonché ovviamente incisi anche da evenienze successive al 2015 - cfr.,
e.g., pagg. 11-14 dell'all. 6 fasc. monitorio), oltre che dalla pacifica diversità, ontologica e altresì contabile, degli elementi da raffrontarsi (incidendo sul “nominale ceduto” anche voci come l'“incasso da cessione”- cfr. pagg. 4 e 15 degli all. 4 e 6 fasc. monitorio – ed essendo in ogni pacifica la divergenza tra “valore nominale” e “valore effettivo” di un credito ceduto – cfr., da ultimo e proprio nell'ambito di una cessione di crediti in blocco, Cass. civ.,
16/09/2025, n. 25304)].
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V.5.- A fronte di ciò, essendo le valutazioni svolte in prime cure insuscettibili di conferma e non potendosi poi accogliere, per le ragioni qui indicate, le eccezioni degli opponenti riguardo al “limitato aspetto” qui oggetto di contrasto [risultando l'inclusione dei crediti de quibus nel contratto di cessione del dicembre 2015 qui congruamente dimostrata per tabulas e in particolare, al di là di ogni ulteriore questione o prospettazione delle parti (anche, e.g., ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., ovvero ex art. 1189 c.c., qui chiaramente assorbite dalla sufficienza dell'evidenza documentale), adeguatamente comprovata dai documenti globalmente esibiti dall'opposta (contratto di cessione - all. 3 fasc. monitorio - e altresì elenco dei crediti ceduti - doc. 03 allegato alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. -, con documento senz'altro qui rilevante – v. supra, sub V.2., punto (b) – e altresì non inficiato dai vizi ravvisati in prime cure - v. supra, sub V.4.)], è evidente che, in accoglimento dell'appello e diversamente da quanto ritenuto in 1° grado, la predetta exceptio risulti da definitivamente rigettare.
VI.- A fronte di tale statuizione occorre poi evidentemente procedere allo scrutinio delle ulteriori questioni qui espressamente riproposte dagli originari opponenti e odierni appellati
[v. supra, sub I.2.2., punto (C)], in quanto:
(a) l'accoglimento dell'appello formulato ex adverso rende chiaramente attuale l'interesse a una siffatta delibazione [ovviamente preclusa in caso contrario, attesa la “valenza prioritaria
e assorbente” delle ulteriori questioni controverse e oggetto dell'avverso gravame (cfr. pag.
14 della comparsa del 24.05.2022)];
(b) si tratta di questioni rimaste assorbite in prime cure [avendo il giudice di 1° grado accolto l'opposizione sulla base del “profilo assorbente del difetto di prova in punto di titolarità del credito ingiunto” (cfr. pag. 3, pen. cpv., della sentenza impugnata), senza pertanto valutare, neanche implicitamente, alcun ulteriore profilo] e dunque bastando in tal caso, come noto, la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. [atteso che l'“assorbimento improprio” “non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso” e che in un tal caso è senz'altro sufficiente “la riproposizione” (che appunto “è strumento processuale con cui il legislatore ha inteso riferirsi alla prospettazione in appello di questioni che possano essere, appunto, solo “ri-proposte”, cioè proposte come al primo giudice, in quanto il loro mancato accoglimento non è dipeso da una precedente decisione”, ma, al contrario, proprio
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dall'assenza di alcuna decisione – trattandosi di domande “non accolte” in quanto “non decise” “poiché”, appunto, rimaste “superate o assorbite”) a far sì che “il giudice di appello” sia “tenuto a pronunciarsi”: cfr. Cass. civ., 4/02/2025, n. 2670, nonché, ex multis, Cass. civ.,
13/08/2024, n. 22808; Cass. civ., 16/04/2024, n. 10198; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass. civ., 4/01/2022, n. 48; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.;
Cass. civ., Sez. un., 25/05/2018, n. 13195; Cass. civ., 28/08/2017, n. 20451; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017, n. 11799; Cass. civ., 20/03/2015, n. 5724; Cass. civ., 9/10/2012, n. 17219;
Cass. civ., 16/05/2012, n. 7663; Cass. civ., 16/05/2006, n. 11356; Cass. civ., 23/04/2003, n.
6491; Cass. civ., 30/03/2001, n. 4773];
(c) la predetta riproposizione è poi qui senz'altro validamente intervenuta, poiché realizzata con il primo atto difensivo [cfr. comparsa del 24.05.2022] e altresì mediante, come necessario
[cfr. Cass. n. 25117/2024, cit.; Cass. n. 28802/2024, cit.; Cass. n. 33649/2023, cit.; Cass. n.
25840/2020, cit.; Cass n. 22311/2020, cit.; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. n.
20520/2018, cit.; Cass. n. 413/2017, cit.; Cass. n. 10796/2010, cit.; Cass. n. 16360/2004, cit.], la precisa indicazione delle specifiche questioni riproposte [alle quali poi rigorosamente attenersi, atteso che “i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni” “solo se ed in quanto esse siano riproposte” e che pertanto, per le “domande ed eccezioni” invece non specificamente “riproposte” – attesa l'insufficienza del mero “richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” -, proprio il difetto di rituale
“(re)introduzione” nel “giudizio di impugnazione” “ne preclude ogni ulteriore esame” (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/10/2024, n. 26117; Cass. n. 25840/2020, cit.; Cass., Sez. un., n.
7940/2019, cit., nonché, in motiv., Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762)].
VI.1.- Venendo appunto alle questioni espressamente riproposte e dunque qui delibabili, occorre osservare che gli odierni appellati e già opponenti in prime cure hanno in particolare ribadito la contestazione della documentazione ex adverso fornita, eccependo sia la sua inidoneità a provare il credito ingiunto [v. infra, sub VI.3.-VI.3.2.], sia la sua insufficienza ad ottemperare all'onere probatorio gravante sul creditore istante [v. infra, sub VI.2.].
VI.2.- E tuttavia, muovendo proprio da quest'ultimo profilo occorre qui osservare che:
(A) “colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere probatorio a suo carico con la” semplice “dimostrazione … del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in
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giudizio”, atteso che tale parte “deve … provare” “soltanto” “il titolo contrattuale” [v. Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533, ove si evidenzia che, assolto tale onere, poi “può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento”, con dictum poi costantemente ribadito – v., ex multis, Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ., 4/10/2011, n. 20288 e Cass. civ.,
9/01/2007, n. 205];
(b) tale onere probatorio è stato qui pienamente assolto, avendo la parte opposta pacificamente provato, fin dalla fase monitoria, i due titoli contrattuali [i.e. il finanziamento n.
1098642, sub all. 2 fasc. monitorio, e quello n. 987849, sub all. 5 medesimo fascicolo] e altresì prodotto, a ulteriore conforto della (mera) allegazione dell'altrui inadempimento, specifici documenti contabili recanti puntuale evidenza di tutte le operazioni intervenute [cfr. all. 4 e 6 fasc. monitorio].
VI.3.- Né risultano in alcun modo accoglibili le contestazioni degli originari opponenti e odierni appellati relative all'idoneità probatoria di tali riepiloghi contabili [v. infra, sub
VI.3.1.] ovvero dei contratti prodotti [v. infra, sub VI.3.2.].
VI.3.1.- E infatti, quanto alle deduzioni critiche avverso i predetti documenti contabili (cfr. all. 4 e 6 fasc. monitorio), invero volti non già a dimostrare l'insorgenza dell'obbligazione, ma, come detto, esclusivamente ad avvalorare il quantum dell'insoluto maturato [e dunque a meramente corroborare l'allegazione dell'altrui inadempimento, risultando l'onere probatorio già compiutamente assolto con la produzione, ex se sufficiente, dei titoli contrattuali (v. supra, sub VI.2., punto (a))] e chiaramente idonei a pienamente dimostrare la consistenza quantitativa della debitoria maturata [risultando in essi indicata l'intera evoluzione diacronica dei predetti rapporti, riportando ciascuna operazione e per ognuna la data, l'importo e la specifica causale (cfr. ancora all. 4 e 6 fasc. monitorio)], occorre poi evidenziare:
(1) il carattere del tutto generico e a-specifico delle censure mosse, peraltro avanzate avverso documenti non suscettibili di alcun disconoscimento (trattandosi di “un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca”: cfr. Cass. n. 23389/2016, cit., e
Cass. n. 11269/2004, cit.) e la cui contestazione avrebbe richiesto la puntuale e specifica dimostrazione, qui pacificamente non avvenuta, dell'eventuale erroneità contabile, nell'an e nel quantum, “delle singole operazioni registrate” [cfr. Cass. n. 23389/2016, cit.] e ivi analiticamente riportate (cfr. ancora all. 4 e 6 fasc. monitorio);
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(2) la pacifica irrilevanza e inconferenza, in ogni caso, di tali deduzioni critiche, poiché fondate su un lamentato difetto di “sottoscrizione” [tuttavia in alcun modo prevista, né comunque incidente, come detto, sulla “valenza probatoria” di tali “elaborazioni computerizzate” (v. supra, sub V.4., punto (B))], di “autenticazione” [deduzione già assorbita dal profilo che precede (non essendovi alcuna sottoscrizione suscettibile di autentica ex art. 2703 c.c.) e in ogni caso inaccoglibile alla luce del pacifico principio per cui, come noto,
“l'attestazione di autenticità” “non è un requisito di validità della scrittura privata” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 30/01/2003, n. 1401 e Cass. civ., 7/08/2000, n. 10375)] ovvero di comunicazione e produzione dei “singoli estratti conto analitici” per attestare “le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate” [produzione evidentemente del tutto estranea all'odierna fattispecie, non trattandosi qui di rapporti di conto corrente, ma di finanziamenti, e dunque ovviamente non essendovi né un “conto” o un “saldo contabile” di cui riscontrare l'evoluzione (non rilevando, di conseguenza, neanche la Banca di provenienza degli addebiti, non essendo stato qui azionato il saldo di tale conto), né “movimentazioni debitorie e creditorie” ovvero “condizioni attive e passive” di cui verificare l'applicazione, ma esclusivamente un importo mutuato in un'unica soluzione e da restituirsi ratealmente (essendo invero pacifico che la “documentazione” qui invocata dagli appellati “si rende necessaria” nella sola ipotesi di “contratto di conto corrente bancario” - in quanto quest'ultimo, a differenza dei finanziamenti, “costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di … vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale” – e che nel caso, invece, di “crediti derivanti da finanziamenti concessi in unica soluzione”, atteso il suo carattere “chiuso”, “spetterà alla Banca [solo] allegare il contratto di finanziamento” e allegare l'insoluto maturato: cfr., ex multis, Corte App. Torino,
7/04/2025, n. 319, nonché Trib. Patti, 15/09/2021; Trib. Frosinone, 27/01/2020; Trib. Lecce,
9/03/2020, n. 764; Trib. Novara, 27/09/2010, tutte in Iusletter.com o ]. CP_3
VI.3.2.- Parimenti da disattendere, come evidente, risultano altresì le contestazioni relative proprio ai documenti pattizi qui prodotti (cfr. all. 2 e 5 fasc. monitorio), considerando, per un verso, la loro pacifica ed evidente idoneità probatoria (trattandosi di documenti contrattuali
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debitamente compilati e sottoscritti e in alcun modo disconosciuti ex adverso), e per altro verso la completa irrilevanza:
(A) sia della lamentata mancanza di “data certa” del contratto n. 987849 (sub all. 5 fasc. monitorio), trattandosi di pattuizione contrattuale invero in alcun modo scalfita dalla circostanza che la data ivi riportata (“27-07-09”) non costituisse “data certa”, essendo invero noto che “la data”, di per sé sola, “non è elemento essenziale della scrittura privata” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/09/2020, n. 19508) e non avendo gli opponenti fatto poi qui valere alcuna specifica eccezione basata sul tempus dell'accordo e sulle conseguenze in thesi derivanti dalla diversa data dell'accordo da essi sottoscritto e poi non compiutamente onorato;
(B) sia dell'invocata carenza di comunicazione del piano finanziario di tali due rapporti, risultando a tal proposito “del tutto pacifico” e qui da ribadirsi che un tale piano “non rappresenta un requisito di validità” del finanziamento, “non costituisce un elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo” e non “può dirsi indispensabile per ritenere [sussistenti] i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”, atteso che, come anche da ultimo ribadito, “deve escludersi che la mancata indicazione”, in qualsivoglia finanziamento, “della modalità di ammortamento” “e del regime di capitalizzazione” “incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto” ovvero integri “violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali”, considerando che “il mutuatario” è in grado di stabilire “quale sarà la somma finale da restituire”, persino nei finanziamenti “a tasso variabile”, a prescindere dal piano e sulla base di elementi a sé riferibili (le erogazioni parziali) ovvero comunque indicati nel contratto, il quale rimane pertanto l'unico documento indefettibile ai fini della prova del credito da finanziamento [cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n. 15130, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/03/2025, n. 7382; Cass. civ., 16/11/2022, n.
33724; Cass. civ., 26/06/2020, n. 12922; Cass. civ., 8/11/2017, n. 26426].
VI.4.- Da quanto globalmente precede [v. supra, sub VI.2.-VI.3.2.] ne discende, pertanto, che le questioni riproposte dagli appellati e qui scrutinabili [risultando invece “precluso” il riesame di ogni questione diversa e ulteriore (v. supra, sub VI., punto (c))] siano complessivamente meritevoli di reiezione.
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VII.- Apprezzando poi in chiave sistematica le considerazioni sin qui svolte, è evidente che la fondatezza del gravame formulato [v. supra, sub V.-V.5.] e l'inaccoglibilità, per converso, delle eccezioni qui riproposte [v. supra, sub VI.-VI.4.], in uno alla definitiva irretrattabilità di ogni ulteriore questione [v. supra, sub III.2., punto (B)], impongano di procedere, come detto e qui da ribadirsi, alla riforma della sentenza di prime cure.
VII.1.- Riforma poi qui da attuarsi, considerando la definitiva caducazione del d.i. e la persistenza, tuttavia, della domanda creditoria a esso sottesa [v. supra, sub III.2., punto (A)], definitivamente accogliendo quest'ultima e dunque condannando gli appellati al versamento in favore dell'appellante (attuale titolare delle posizioni creditorie previamente azionate) dell'importo di cui all'originario d.i. n. 343/2018, e dunque per complessivi € 23.963,60 [di cui € 17.954,71 in solido fra e e importo residuo Parte_4 Parte_5
(€ 6.008,89) a carico del solo ], oltre interessi ex art. 1284, comma I, Parte_4
c.c. (trattandosi del “tasso legale” già richiesto in sede monitoria – cfr. pag. 2 del ricorso per d.i.) dalla domanda [ricorso per d.i., notificato ad il 21.06.2018 ad Parte_4
il 26.06.2018 – non risultando documentati altri atti di preventiva messa Parte_5
in mora, né trovando qui applicazione il D.lgs. 231/2022 ovvero la specifica littera legis di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. (su cui v., arg. a contrario, Cass. civ., 14/05/2021, n. 13145)] e sino all'effettivo soddisfo.
VII.3.- Da tale accoglimento naturaliter poi consegue, in ossequio al principio “restitutio ante omnia”, la richiesta restituzione delle somme già corrisposte della pronuncia di prime cure, considerando che si tratta:
(a) di “effetto dipendente direttamente dalla riforma della decisione” e di statuizione
“accessoria a quella di accoglimento dell'impugnazione” (avendo “questa come suo elemento costitutivo”, nonché risultando “da essa strettamente dipendente”), essendo la stessa
“sentenza d'appello”, “riformando quella di primo grado”, a “fa[r] perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa”, “facendo” tale riforma
“venir meno, ex tunc e definitivamente, il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza”
e dunque producendo un siffatto “effetto consequenziale”;
(b) di questione ovviamente sottratta al divieto ex art. 345 c.p.c., non operante né rispetto all'istanza [poiché “conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata” e che
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pertanto “non poteva essere formulata precedentemente”, non integrando peraltro una vera e propria “domanda”, ma “costituisce piuttosto una sollecitazione… all'uso del potere giudiziale”, “dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che, per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello (articolo 96 c.p.c., comma 2) e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio (articolo 389 c.p.c.)”], né rispetto ai documenti prodotti [risultando proprio
“l'avvenuto pagamento”, in uno alla riforma della pronuncia, “l'altro presupposto integrativo della fattispecie” ed essendo poi evidente che si tratti di documenti neanche in thesi previamente producibili, riguardando un pagamento intervento sulla scorta della sentenza di prime cure e dunque ovviamente sopravvenuti dopo la conclusione della procedura stessa];
(c) di effetto altresì connotato da “automaticità” e “necessità”, atteso che è proprio la
“riforma” che “impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, essendo conseguentemente “sottratta” “a qualunque forma di valutazione giudiziale” e alla quale provvedere in ogni caso in cui sussistano “in atti tutti gli elementi a ciò necessari” [cfr, e.g., Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896; Cass. civ., 6/03/2023, n. 6614;
Cass. civ., 06/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 21/01/2022, n. 1886; Cass. civ., 21/07/2020, n.
15457; Cass. civ., 10/07/2018, n. 18062; Cass. civ., 12/04/2018, n. 9171; Cass. civ.,12/02/2016, n. 2819; Cass. civ., 5/12/2011, n. 25983; Cass. civ., 13/04/2007, n. 8829;
Cass. civ., 5/8/2005, n. 16559].
Elementi necessari qui senz'altro sussistenti, essendo stata tempestivamente evidenziata (già in sede di appello, essendo stato il gravame “proposto successivamente all'esecuzione della sentenza”: cfr. Cass. civ., 15/03/2021, n. 7144) ed emergendo per tabulas l'intervenuto pagamento, a seguito di nota spese del 30.06.2021 e successivo precetto dell'8.07.2021 (cfr. all. 17 e 19 all'atto di appello), delle spese di lite di 1° grado, e in particolare per l'importo, già comprensivo di accessori, di € 2.666,46 (cfr. all. 18 all'atto di appello), occorrendo conseguentemente disporre la restituzione di tale importo, precisando a tal riguardo:
(i) la debenza, oltre a tale quantum, anche degli interessi legali (ex art. 1284, comma I, c.c.) dal pagamento (9.07.2021 - cfr. ancora all. 18 all'atto di appello) e sino al soddisfo [non
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vertendosi in condictio indebiti ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 9171/2018, cit.; Cass. n.
16559/2005, cit.; Cass. civ., 18/09/1995, n. 9863)];
(ii) la spettanza di tale somma in favore dell'effettivo solvens, i.e. [parte CP_1
disponente il bonifico (cfr. all. 18 all'atto di appello) e altresì unico soggetto intimato (cfr. all.
17 e 19 all'atto di appello) ed effettivamente tenuto a un tale esborso (non avendo la cessionaria preso parte al processo di 1° grado ed essendo pacifico che tra gli “effetti” di cui all'art. 111, comma IV, c.p.c. “non” rientra “la condanna alle spese”, “della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo” e non anche “il successore” “rimasto estraneo al processo di prime cure”: cfr. Cass. civ., 27/01/2014, n. 1633; Cass. civ., 31/10/2005, n.
21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773; Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)], non deponendo chiaramente in senso a ciò contrario l'istanza avanzata dall'odierna appellante [invero precipuamente formulata (cfr. pag. 5, punto 3., dell'appello e successivi atti difensivi) senza CP_ far valere un diritto altrui, ma proprio e solo con riguardo ad “ ” (nomen costantemente utilizzato, in tutti gli atti difensivi, per individuare non già la cessionaria, sempre aliunde denominata, ma proprio e solo la dante causa e cedente – cfr. già pag. 2, 2° CP_1 cpv., dell'atto di appello, nonché successivi riferimenti sia in tale atto, sia in quelli successivi)
e comunque trattandosi, come già rammentato, non di “domanda”, bensì di mera
“sollecitazione” rispetto a “effetto consequenziale” e a statuizione senz'altro da emettersi sulla base di quanto comunque emergente ex actis, poiché “automatica” e “necessaria” (v. supra, sub (a) e sub (c)), tanto da poter riguardare anche soggetti non istanti e persino non partecipanti in alcun modo all'appello (come il difensore distrattario di 1° grado, il quale, come noto, “subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado” benché non evocato … nel giudizio di appello” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8215; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062, nonché
Corte App. Catania, 29/06/2018, in Leggi d'Italia))].
VIII.- Volgendo lo sguardo, infine, al regolamento delle spese di lite, alle quali provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere
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d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)] e anche con riferimento alla fase monitoria [attesa la definitiva caducazione del relativo titolo, insuscettibile di alcuna reviviscenza in questa sede (v. supra, sub III.2., punto (A))], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo alle seguenti considerazioni sotto il versante obiettivo-determinativo [v. infra, sub VIII.1.] e sotto il versante subiettivo-solutorio
[v. infra, sub VIII.2.].
VIII.1.- Quanto al primo profilo, occorre aver qui riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della decisione”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 7/08/2024, n. 22283; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989; Cass. civ.,
3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529];
(B) alle voci di compenso per i procedimenti monitori (tabella 8), per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2) e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella
12) con riguardo alle domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [così determinato in base al valore della causa, coincidente con il quantum in linea capitale della pretesa creditoria azionata, nonché dell'originario titolo monitorio concesso (€ 23.963,60)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (involgenti, già in 1° grado e anche in questa sede, solo circoscritti e specifici profili), tutto ciò complessivamente giustificando la
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mancata applicazione, per le diverse fasi e gradi qui da liquidarsi, dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.2.- Quanto, poi, al versante subiettivo-solutorio, è necessario tener conto:
(A) della natura solidale della responsabilità dei soccombenti [in ossequio al principio di cui all'art. 97, comma I, c.p.c. e all'ampia nozione di “interesse comune” ivi menzionata (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ.,
17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739)];
(B) del principio per cui “la condanna alle spese”, come evidenziato, può riguardare “solo le parti del processo” e dunque, “poiché” “riguarda unicamente la posizione processuale delle parti”, “non può essere pronunciata la condanna del soccombente a favore di chi in un grado non è stato parte del giudizio”, come “il successore” ex art. 111 c.p.c., ivi né intervenuto, né evocato in giudizio e dunque ovviamente “rimasto estraneo al processo di prime cure” [cfr.
Cass. n. 1633/2014, cit.; Cass. n. 21107/2005, cit.; Cass. n. 773/1980, cit.; Cass. n. 652/1965, cit., nonché supra, sub VII.3., punto (ii)], con la conseguenza che le spese del giudizio di prime cure (fase monitoria e poi opposizione) vanno liquidate in favore dell'opposta ivi costituitasi ); CP_1
(C) dell'ulteriore principio per cui anche la mera qualità astratta di parte di per sé ovviamente non consente la refusione delle spese ove si tratti di contumace, non avendo evidentemente
“sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (rinvenendo “la condanna ex art. 91 c.p.c.”
“il suo fondamento” proprio “nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale” e dunque non potendo essere riconosciuta a chi, in un dato grado, “non” abbia “espletato alcuna attività processuale”: v. Cass. civ.,
15/05/2019, n. 12897; Cass. civ., 19/06/2018, n. 16174; Cass. civ., 19/08/2011, n. 17432), con la conseguenza che, pur a fronte dell'accoglimento della domanda creditoria, le spese del giudizio d'appello non risultano ovviamente dovute alla cedente [poiché qui contumace (v. supra, sub I.2.3.)], ma esclusivamente alla cessionaria (qui appellante ex art. 111, comma IV,
c.p.c.), e dunque “a favore di chi” “è stato parte del giudizio” e ha “espletato” “un'attività processuale” nel relativo “grado” [v. Cass. civ. n. 12897/2019, cit., Cass. n. 16174/2018,
Cass. n. 1633/2014, cit.; Cass. n. 17432/2011, cit.; Cass. n. 21107/2005, cit.; Cass. n.
773/1980, cit.; Cass. n. 652/1965, cit.].
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 436/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 577/2021, pubblicata in data 29.06.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1267/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in questo grado di;
CP_1
2) ACCOGLIE l'appello formulato e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza impugnata, CONDANNA le parti appellate a corrispondere all'appellante l'importo di cui al d.i. n. 343/2018 (già revocato in prime cure) e dunque la somma di € 23.963,60
[di cui € 17.954,71 in solido fra e e Parte_4 Parte_5
importo residuo (€ 6.008,89) a carico del solo ], oltre interessi Parte_4
al tasso legale (ex art. 1284, comma I, c.c.) dalla domanda (ricorso per d.i.) e sino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA le parti appellate, in solido fra loro, alla restituzione al solvens
( delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di 1° grado CP_1
(€ 2.666,46), oltre interessi, anche in tal caso al tasso legale (ex art. 1284, comma I,
c.c.), dalla data del pagamento (9/07/2021) e sino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA poi le parti appellate, in solido fra loro, alla refusione delle spese del doppio grado, complessivamente liquidate, per l'intero giudizio, in € 5.730,00 [di cui
€ 2.824,00 in favore della ed € 2.906,00 in favore di CP_1 Parte_1
], oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e IVA come per legge.
[...]
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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