Articolo 367 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 366Articolo 368
Versione
6 maggio 1952
Art. 367.
(Sostituzione dei libri provvisori)


Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorita' marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro.
Il libro di bordo provvisorio ritirato e' trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando l'autorita' marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresi' l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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