TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2609/ 2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 2609/2024 RG promossa con ricorso depositato il 2.5.2024 da
(CF ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
REPETTI ROSSELLA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
MADONNA GIANLUCA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione giudiziale ove vi era stata la pronuncia della sentenza n. 821/22 del 31.3.22. Ricordava di essersi unito in matrimonio con la resistente il 25.8.2008 a Darfo Boario Terme (BS) e che dall'unione erano nati i figli il 10 ottobre 2008 e il 15 Febbraio 2014, entrambi Persona_1 Persona_2
minori. Concludeva il ricorso chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, l'affido condiviso dei due figli dichiarandosi disposto a versare € 200,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie alla prole.
Si costituiva la resistente, la quale dapprima ricordava come la sentenza di separazione aveva previsto l'affido dei minori ai Servizi Sociali, con collocamento presso di lei e così si soffermava, in particolare, nell'evidenziare l'assenza del ricorrente come padre, che non aveva rapporti con i figli fin dal lontano luglio 2022, riportando in tal senso anche quanto riportato in sede di relazione dei Servizi Sociali di Bergamo datata dicembre 2023 che allegava. Si doleva quindi del ritardo del padre nel versare le spese straordinarie. Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo dei minori a suo favore con collocamento presso di lei e conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale , in comproprietà con il marito, instando per ottenere un assegno di mantenimento aumentato ad € 400,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, a seguito dell'udienza di comparizione parti, assumeva quali provvedimenti temporanei ed urgenti a) la revoca dell'affido al Comune di Seriate e ai relativi servizi sociali dei minori, b) Affidava in via esclusiva i minori alla madre con pagina 2 di 7 collocamento presso la stessa;
c) disponeva la visita libera tra padre e figli che doveva avvenire tramite accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei minori stessi, d) obbligava il ricorrente a versare € 250,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, e) assegnava la casa coniugale alla resistente collocataria dei figli.
Non veniva svolta attività istruttoria e la causa, dopo qualche rinvio al fine di raggiungere un accordo tra le parti, veniva rinviata all'udienza dell'11.2.2025 e si rimetteva al Collegio ai sensi dell'articolo 473 bis. 28 del cpc.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 25/08/2008 nel Comune di FO BO TERME (BS)- dalla loro unione sono nati i figli (n. a ESINE (BS) il 10/10/2008) Persona_1
e (n. a SERIATE (BG) il 15.2.2014), ancora minori. Persona_2
I coniugi vivono separati da più di un anno, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale ove è intervenuta la pronuncia della sentenza 821/22 pubblicata il 31.3.22, oggi passata in giudicato: detta comparizione è del 14.1.2021, mentre il ricorso è stato depositato nel
02/05/2024 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 7 Entrambi i procuratori hanno chiesto la conferma dei provvedimenti urgenti dati con l'ordinanza iniziale dal giudice designato.
Questo Collegio ritiene di poter avvalorare tale indicazione che risulta , di fatto, rispondente alla situazione attuale del nucleo familiare e correlata ai rispettivi redditi delle parti.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in FO BO
TERME (BS) il 25/08/2008 tra , nato a Parte_1
Cochabamba (BOLIVIA) il 12/04/1985, e , nata a Controparte_1
Santa UZ (BOLIVIA) il 30/06/1989
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di FO BO TERME (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 , parte I, n. 16; dispone in conformità degli accordi delle parti:
-1. Affida in via esclusiva i due figli minori in via esclusiva alla madre
[...]
con collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
2) dispone che le visite tra padre e figli avvenga liberamente, previo accordo con la resistente e compatibilmente con gli impegni scolastici e non dei minori stessi;
3) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, l'importo complessivo di €
500,00 (€ 250,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale Istat;
pagina 4 di 7 4) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema come da Nuovo Protocollo di questo Tribunale:-
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 5 di 7 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
-5. assegna la casa coniugale alla resistente che continuerà ad abitarvi con i figli
-6. Spese di lite compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 3.4.2025
IL PRESIDENTE est.
pagina 7 di 7