Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3641 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Annamaria Gaccione;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Magnelli;
CONVENUTA
con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
25.04.2019, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Bisignano (CS) Anno 2019 –
Numero 1 – Parte II – Serie A, con , dalla cui unione non erano Controparte_1
1
Si costituiva che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, evidenziava che il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 5.12.2022, reso in seno al procedimento di modifica delle condizioni di separazione, aveva posto a carico di un assegno di mantenimento in Parte_1
suo favore pari ad euro 150,00 a causa delle condizioni di salute in cui versava, che le impedivano di lavorare, e chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile di € 600,00 mensili.
Intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
8.11.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
In ordine all'unica questione controversa tra le parti, relativa alla spettanza di un assegno divorzile in favore di , occorre premettere che la stessa Controparte_1 ha limitato la propria pretesa alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, allegando di non lavorare in ragione del difficile reinserimento nel mondo del lavoro della stessa, a cagione della sua condizione di salute, siccome affetta da sclerosi multipla recidivante remittente.
Orbene, sul punto, premesso che tra le parti è pacifico che la resistente sia, allo stato, inoccupata, e che ha la stessa ha allegato e provato di essere affetta da sclerosi multipla dal 2016, deve ritenersi fornita la prova relativa all'incidenza della malattia della
D sulla capacità di trovare un impiego. Infatti, risultano depositati in atti, il Per_1
verbale INPS del 2018, con cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità 46%, un certificato medico del 2021, che attesa che la resistente “presenta inoltre facile faticabilità nello svolgimento delle comuni attività di vita quotidiana”, nonché un certificato medico del 2023 che attesta l'aggravamento della malattia, riscontrata a seguito della RMN del 14.12.2022, per cui, in merito alla possibilità per la resistente di reperire attività lavorativa il Collegio deve rilevare come la compromessa situazione di salute non consenta alla stessa di svolgere attività lavorativa idonea a consentirle di
2 acquisire redditi congrui, tanto più che nel citato verbale INPS, è Controparte_2 stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I, della L. n. 104/1992, a mente del quale “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Né le circostanze che la resistente abbia prestato attività lavorativa dopo la separazione e che non abbia dimostrato di essersi attivata per il reperimento di idonea occupazione, per come dedotto dal ricorrente, possono dirsi dirimenti, atteso che una parziale diminuzione della capacità lavorativa non può negarsi, poiché, se, da un lato, tale compromessa situazione di salute non ha reso totalmente inabile Controparte_2 al lavoro, dall'altro, non consente di ritenere che la stessa possa svolgere attività lavorativa idonea ad acquisire un reddito congruo.
Inoltre, se l'assegno ha in linea di principio la funzione di permettere all'ex coniuge di poter continuare a far fronte a tutte le spese di vita quotidiana, è conseguenziale che colui che ha idonee potenzialità reddituali debba farsi carico di un intervento assistenziale, che però deve essere quantificato con criteri di ragionevolezza in modo che sia effettivamente equo considerato il sacrificio che ciò comporta per l'obbligato.
Peraltro, considerata la breve durata del matrimonio (senza figli), si comprende come l'esborso avente natura meramente assistenziale, non possa superare una quota mensile modesta del reddito dell'obbligato, nell'ottica essenzialmente solidaristica dell'intervento, che impone di configurarlo soltanto come un contributo a soddisfare i bisogni primari.
Orbene, nel caso di specie, è emersa l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti, considerato che il ricorrente ha dedotto di percepire uno stipendio di circa 1.000 euro mensili, benchè dalla documentazione fiscale in atti, emerga un reddito complessivo di oltre trenta mila euro (cfr. unico 2021 depositato nell'interesse del ricorrente), tanto più che il ricorrente, nella memoria conclusiva di replica, ha allegato di beneficiare di redditi “da attività autonoma ed in parte da dipendente”, per cui può dirsi sussistente una sperequazione reddituale tra le parti.
3 Ne consegue che l'assegno di mantenimento del coniuge divorziato può essere determinato per ragioni assistenziali in euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così determinato tiene conto, non solo della disparità reddituale esistente tra le parti, ma anche dell'attuale condizione economica dell'obbligato, che ha documentato, tra le altre cose, una rilevante esposizione debitoria e la sopravvenuta nascita del figlio, dovendosi, altresì, tenere in debito conto la questione relativa alla breve durata del matrimonio, intercorso tra le parti per circa un anno, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sebbene non influisca sul riconoscimento dell'assegno, incide sulla misura dello stesso (Cassazione civile sez. I,
05/08/2024, n. 21955).
Sul punto, oltretutto, va rilevato che, seppure il ricorrente abbia dedotto che tra i coniugi non si sia di fatto instaurata alcuna comunione materiale e spirituale, ha fondato detta allegazione esclusivamente sulla scorta della breve durata del matrimonio, che da sola non consente di ritenere accertato detto aspetto, in specie quanto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, in difetto di ulteriori allegazioni, come l'assenza di convivenza, come nel caso all'attenzione della Corte di Cassazione nel precedente citato e che la circostanza che le parti, con l'accordo del 16.7.2020, abbiano definito i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito - credito portata da ciascuno, risulta inconferente, atteso che il testo dell'accordo riguarda esclusivamente le suddette ragioni di debito/credito tra le parti relative a precedenti rapporti lavorativi, al controvalore dei mobili della casa coniugale ed alla ripartizione delle regalie effettuate in favore della coppia, tanto più che laddove la scrittura privata del 16.7.2020 fosse da intendere come abdicativa del diritto all'assegno divorzile, la stessa sarebbe invalida, atteso che è ius receptum che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 27/01/2021) 26/04/2021, n.
11012).
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, compensandosi per la metà, tenuto conto della decisione sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna alla corresponsione di un assegno divorzile, in favore Parte_1 di , nella misura di euro 150,00 mensili, rivalutabili Controparte_2
secondo gli indici Istat;
- condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.538,50, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CP_2
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Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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