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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9047/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9047/2018 promosso da
, C.F. , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'AVV. WALTER PEREZ, C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Via Umberto, n. 151, ; Pt_1
opponente contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DARIO SAMMARTINO,
C.F. , ed elettivamente domiciliata in Via Teocrito, n. 48, ; C.F._2 Pt_1
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto di servizi – trattamento assistenziale differenziato– prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario – rimborso retta integrativa.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2107/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui l'ente è stato condannato a corrispondere alla società euro 155.507,12, oltre interessi Controparte_1
moratori e spese, in ragione della mancata remunerazione di prestazioni integrative di rilievo sanitario, quali previste all'art. 16 della convenzione per la gestione della casa di riposo sottocritta dalle parti in data 15.01.2016, relativamente ai mesi gennaio-ottobre 2017, importo oggetto delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Il ha proposto opposizione eccependo l'inesistenza dell'obbligazione di Parte_1 pagamento a carico dell'ente locale. In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente, la retta integrativa, prevista dall'art. 16 della convenzione, non è dovuta per gli ospiti per i quali la
Cooperativa ha emesso le fatture oggetto di ingiunzione, in quanto soggetti non bisognosi di trattamento assistenziale differenziato, come accertato dall'ASP competente in sede di verifica della sussistenza delle particolare esigenze assistenziali collegate ad una condizione di non autosufficienza.
Il Comune opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“contrariis rejectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare, annullare e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve il concludente per quote sanitarie per essere le stesse non dovute, in ossequio alle vigenti Pt_1 disposizioni di legge.”
Il ha chiesto altresì condannarsi parte opposta per responsabilità processuale Parte_1 aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 ed argomentando in ordine alla sussistenza del credito per la retta integrativa sulla base dell'art. 16 della convenzione del 15.01.2016 e delle norme regionali ivi richiamate.
In particolare, la società opposta ha precisato che l'unica condizione richiesta dalla disciplina regionale per il riconoscimento del diritto alla retta integrativa è che gli ospiti della struttura siano in una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%; nel caso in esame, la sussistenza del suddetto requisito, in capo agli ospiti rispetto ai quali sono state emesse le fatture oggetto di ingiunzione, è stato accertato dalla commissione di valutazione dell' in seguito ad CP_2 apposite visite (si rinvia ai verbali di valutazione prodotti dall'opposta).
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“si chiede che in via preliminare il Tribunale dichiari provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, indi che rigetti l'opposizione confermando lo stesso decreto e condannando il opponente al pagamento anche delle spese relative al giudizio di opposizione”. Pt_1
Con ordinanza emessa in data 30.10.2018 il Giudice precedente titolare del procedimento,
“ritenuto che in considerazione dei motivi posti a fondamento della proposta opposizione appare opportuno procedere alla completa istruzione del giudizio, non apparendo sussistere i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto”, ha rigettato l'istanza formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con successiva ordinanza emessa in data 11.03.2019 è stata rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata dall'opposta.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento,
l'opposizione va parzialmente accolta, nei termini seguenti.
Va osservato in premessa che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Cio premesso, è opportuno, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, prendere le mosse da una sintetica ricostruzione normativa della fattispecie, quale elaborata dalla consolidata giurisprudenza (sul punto, Tribunale Siracusa, Sez. II, 09.02.2016, n. 291).
Con l.r. n. 87/1981 la Regione Sicilia ha definito gli interventi e i servizi a favore degli anziani, tra i quali quelli assistenziali, la cui gestione è affidata ai Comuni e, per quanto di interesse ai fini dell'odierna controversia, all'art. 17 ha disposto che le rette erogate dai Comuni siano adeguate agli importi previsti da un'ulteriore legge regionale.
Il comma II del suddetto art. 17 dispone che “in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 (della legge regionale n. 3/1981, n. d. r.) ossia proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100%, previa attestazione dell'unità sanitaria locale”.
Con successiva l.r. n. 22/1986 la Regione Sicilia, procedendo al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali, ha stabilito, all'art. 16, che i Comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, ai sensi del successivo art. 17, l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, mentre le
Unità Sanitarie Locali assicurano i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei Comuni.
Su questo quadro è intervenuta la l.r. n. 33/1996 che all'art. 59, avente espressamente natura interpretativa dell'art. 17 della l.r. 22/1986, ha così testualmente disposto:
“1. entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai Comuni dell' ai sensi dell articolo 17, secondo comma, Pt_2
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale preordinata al rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del
D.P.C.M. 8 agosto 1985.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio sociale dei Comuni trasmette all'Azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione entro i successivi venti giorni, l'obbligo per il di attivare l'azione di Pt_1 rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione.
3. E' facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti, nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa, dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti.
4. Il presente articolo ha natura interpretativa dell'articolo 17 della legge regionle 9 maggio
1986, n. 22, concernente il riordino dell'assistenza e, nel rispetto degli indirizzi ministeriali in materia di integrazione dei servizi sociali e sanitari, si applica anche agli anziani non autosufficienti già ospiti di case di riposo, case protette e comunità alloggio abitate con retta a carico dei Comuni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 14.02.2001 ha reso un atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie: le prestazioni in esame sono state classificate, al punto 3.2, tra le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, che consistono anche in “interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio”. Si tratta delle medesime prestazioni prese in considerazione dagli artt. 17 l.r. n. 87/1981 e 59 l.r. n. 33/1996 e fatte oggetto della convenzione in esame tra la società opposta ed il Comune.
La volontà del legislatore, alla luce del complesso di disposizioni esaminate, è dunque espressamente nel senso che le rette e le eventuali integrazioni dovute agli enti gestori debbano essere corrisposte dai Comuni, i quali poi otterranno il rimborso dal Fondo appositamente istituito.
Dal complesso delle norme regionali sopra esposte si evince infatti che: le prestazioni dei “servizi di carattere sanitario integrativi dei servizi socio-assistenziali” sono erogate a favore degli anziani non autosufficienti;
la non autosufficienza presuppone quale requisito, non esclusivo, un determinato grado di invalidità; i servizi in discorso sono, più precisamente, quelli che concretizzano “l'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del DPCM 8 agosto
1985”. L'art. 1 di tale ultimo decreto specifica che le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario sono quelle “che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio- assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino”. L'art. 6 specifica inoltre che rientra tra le attività in discorso il ricovero degli assistiti in strutture protette, quando ciò sia funzionale alla cura degli stessi, non erogabile a domicilio.
In altri termini, dal complesso delle norme sopra citate si evince che le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario non consistono nella cura di patologie acute, per le quali l'assistito ha il diritto di utilizzare i servizi sanitari territoriali (ospedalizzazione, esami diagnostici, esami ematochimici ecc.), ma riguardano quelle attività dirette a conseguire il benessere dell'assistito, con mezzi che non possono essere applicati a domicilio;
in sostanza, il legislatore regionale ha individuato quelle condizioni di non autosufficienza per le quali l'erogazione delle semplici prestazioni alberghiere non è sufficiente a garantire agli assistiti un inserimento sociale, ma è invece necessaria l'erogazione di prestazioni 'non sanitarie ma di rilievo sanitario', quali somministrazione di farmaci, manovre per l'assistenza igienica personale e l'alimentazione, collaborazione con il fisioterapista nella movimentazione dei pazienti.
La giurisprudenza ritiene, sulla base di siffatto contesto normativo, che l'art. 17 co. II della l. r.
n. 87/1981 impone di considerare l'integrazione della retta in funzione della sussistenza di una duplice condizione: particolari esigenze assistenziali ed un grado di non autosufficienza non
Cont inferiore al 74%; entrambe le condizioni devono essere attestate dalla competente (già Pt_3 già USL), l'unica che può procedere alla valutazione della loro sussistenza caso per caso (Cass. civ.,
Sez. III, n. 7787/2018). In tale senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, n. 1392/2005; Catania, Sez. IV, n. 1782/2014) ed è la CP_3 necessità dell'accertamento ad opera dell'Azienda sanitaria preposta che ha determinato l'inammissibilità, nell'odierno giudizio, della prova testimoniale.
In altri termini, l'ente territoriale dovrà corrispondere alla struttura di accoglienza la retta integrativa solo con riferimento agli ospiti che abbiano bisogno di trattamenti assistenziali differenziati (accertati e valutati dall'ASP di riferimento), connessi con la loro condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%. L'art. 16 della convenzione tra le parti, sul quale è fondata l'ingiunzione, prevee infatti: “Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'Amministrazione Comunale deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 87/81.
Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l' provvederà ad CP_4 esercitare azione di rivalsa”.
Alla luce dei superiori principi, il creditore opposto dovrà provare non solo l'erogazione delle prestazioni integrative, ma anche che gli ospiti beneficiari di tale trattamento rientrino nella categoria di soggetti bisognosi di trattamenti assistenziali differenziati connessi alla condizione di non autosufficienza e che tale condizione sia stata previamente accertata dall'ASP di riferimento
(“condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria”, secondo quanto previsto dalla clausola suddetta).
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti – in particolare dalle schede di valutazioni prodotte in parte dall'opponente ed in parte dall'opposta – risulta che solo per l'assistita Per_1
ricoverata presso la struttura della cooperativa l' ha
[...] CP_1 Parte_4 accertato, oltre ad un grado di non autosufficienza pari all'80%, anche l'esigenza di trattamenti integrativi;
per nessuno degli altri ospiti ricoverati nella struttura e la cui assistenza è stata dedotta nell'odierno procedimento è invece attestata, nel periodo di riferimento, la necessità di prestazioni di rilievo sanitario per le quali la normativa regionale consente l'integrazione della retta (e ciò deve ritenersi anche per l'assistito , per cui la prestazione ulteriore attestata in atti è Persona_2 consistita nella diversa necessità di “prestazione aggiuntiva di medico specialista”).
In particolare, per nella scheda di valutazione del 21.09.2007 è riconosciuta Persona_1
la prestazione aggiuntiva della fisioterapia (all. 1 fascicolo monitorio), da leggersi unitamente alla scheda di valutazione per variazione del 15.01.2018 (allegata all'atto di citazione in opposizione e riferibile, comunque, ad un periodo estraneo rispetto a quello cui afferiscono le fatture azionate). Gli importi oggetto di fatture riconducibili a tale assistita possono essere riepilogate nei seguenti termini:
a. gennaio/febbraio euro 2.044,35 + IVA al 5%, fattura n. 15/2017, all. 6 fascicolo parte opposta;
b. marzo/aprile euro 2.193,56 + IVA al 5%, fattura n. 24/2017 all. 8 fascicolo parte opposta;
c. maggio/giugno euro 2.193,56 + IVA al 5%, fattura n. 49/2017, all. 12 fascicolo parte opposta;
d. luglio/agosto euro 2.229,52 + IVA al 5% , fattura n. 49/2017, all. 12 fascicolo parte opposta e. settembre/ottobre euro 2193,56 + IVA al 5%, fattura n. 54/201,7 all. 13 fascicolo parte opposta.
L'importo complessivo da corrispondere sulla base del superiore conteggio è dunque pari ad euro 10.854,55, oltre IVA al 5%.
Quanto agli altri assistiti, deve invece osservarsi che, nonostante sia stata attestata per molti tra loro la “non autosufficienza in misura superiore al 74%”, nella casella della scheda valutativa relativa alla “necessità di integrazione” è presente per ciascuno un'annotazione negativa (sbarrata in obliquo), che significa che manca del tutto il requisito imprescindibile della sussistenza di particolari esigenze assistenziali.
Sul punto non può condividersi la lettura della Cooperativa opposta, secondo cui l'accertamento richiamato non riguarda le prestazioni oggetto dell'art. 16 della convenzione, ovverosia le
'prestazioni di rilievo sanitario', bensì le prestazioni 'sanitarie' in senso stretto. Infatti, alla stregua della normativa vigente e del citato orientamento giurisprudenziale, non può condividersi l'assunto, sottostante tale lettura, secondo il quale le quote di rimborso per prestazioni di rilievo sanitario debbano comunque essere attribuite in presenza della sola condizione di grave invalidità dell'assistito (superiore al 74%) e a prescindere dal riconoscimento da parte dell'autorità sanitaria dei presupposti necessari, ovverosia della presenza di un piano assistenziale individuale che giustifica il riconoscimento della retta integrativa sanitaria, in presenza di una condizione di grave disabilità. Nel caso in esame, la a fronte della contestazione del opponente, CP_1 Pt_1
non ha fornito riscontro probatorio sul punto (sul punto Corte appello Catania, Sez. I, nn. 1286/2019
e 1290/2022). Né milita in senso contrario la sentenza CGA, n. 55/2018 prodotta da a parte opposta, in quanto nella pronuncia viene sì posto alla base del credito l'accertamento dell'invalidità superiore al 74%, ma non può dirsi che venga escluso il possibile rilievo, come nel caso in esame, dei piani e delle valutazioni individualizzate (ovverosia, dalla sentenza è possibile trarre il principio per cui l'accertamento dell'elevata percentuale di invalidità è requisito necessario, ma non se ne ricava il principio per cui il medesimo è sempre da solo sufficiente a fondare la richiesta di rimborso per le cc.dd. prestazioni aggiuntive, non essendo stata esaminata nel caso richiamato, quantomeno per ciò che è desumibile dalla sentenza, documentazione ulteriore). Deve, piuttosto, farsi applicazione dei principi enunciati dalla sopracitata Cass. civ., Sez. III, 29.03.2018, n. 7787, secondo cui “In tema di rette di ricovero di persone anziane e non autosufficienti, l' art. 17, comma
2, della l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 87 dispone l'obbligo del Comune d'integrare la retta giornaliera corrisposta agli enti gestori di strutture residenziali solo ed esclusivamente qualora sussistano particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente azienda unità sanitaria locale la cui autorizzazione costituisce condizione per il rimborso da parte del fondo sanitario regionale”.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte ha dunque diritto Controparte_1
al rimborso del corrispettivo per le prestazioni integrative erogate da gennaio a ottobre 2017 a
[...]
nei termini sopra ricostruiti, per l'importo di euro 10.854,55, oltre IVA al 5%. Persona_1
Nessun rimborso invece è dovuto in relazione agli altri ospiti della struttura, per i quali l'
[...]
ha escluso la sussistenza di particolari esigenze assistenziali. CP_2
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il opponente deve essere condannato al pagamento in favore di parte opposta Pt_1
della minor somma di euro 10.854,55, oltre IVA al 5%, nonchè interessi moratori decorrenti dalla data di deposito del ricorso (13.01.2018), nella chiesta misura ai sensi dell'art. d.lgs. 231/2002 (in applicazione dei principi enunciati da Cass. civ., Sez. un., 14.12.2023, n. 35092).
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. civ., nn. 15916/2021, 17854/2020 e 16431/2019), anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ., n. 30592/2017; nella recente giurisprudenza di merito, Tribunale Frosinone, Sez. lav.,
19.01.2023, n. 78).
Infatti, la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. civ., nn. 17854/2020 e
18125/2017; più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. civ., nn. 26918/2018 e 1572/ 2018).
In applicazione dei richiamati principi, tenuto conto del fatto che l'opposizione ha comportato una riduzione del credito a meno di 1/10 dell'importo originariamente ingiunto, si ritiene opportuno compensare equitativamente le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti nella misura di
9/10; il restante 10% viene invece posto a carico di parte opponente, in quanto debitore soccombente rispetto all'importo oggetto dell'odierna condanna. La liquidazione di tale quota viene operata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi per le prime tre fasi e del parametro minimo per la fase decisionale ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
Posta la soccombenza, pur parziale, delle spese, va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente (posto che la condanna per responsabilità processuale aggravata comporta la soccombenza della parte nei cui confronti la pronuncia è richiesta).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9047/2018, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2107/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna il a corrispondere a la Parte_1 Parte_5
somma di euro euro 10.854,55, oltre IVA al 5%, nonché interessi moratori ai sensi del d.lgs.
231/2002 a decorrere dal 13.01.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 9/10;
- condanna il a corrispondere a 1/10 Parte_1 Parte_5
delle spese di lite, liquidate, per la quota, in euro 1.197,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Parte_1
Catania, 25.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9047/2018 promosso da
, C.F. , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'AVV. WALTER PEREZ, C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Via Umberto, n. 151, ; Pt_1
opponente contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DARIO SAMMARTINO,
C.F. , ed elettivamente domiciliata in Via Teocrito, n. 48, ; C.F._2 Pt_1
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto di servizi – trattamento assistenziale differenziato– prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario – rimborso retta integrativa.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2107/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui l'ente è stato condannato a corrispondere alla società euro 155.507,12, oltre interessi Controparte_1
moratori e spese, in ragione della mancata remunerazione di prestazioni integrative di rilievo sanitario, quali previste all'art. 16 della convenzione per la gestione della casa di riposo sottocritta dalle parti in data 15.01.2016, relativamente ai mesi gennaio-ottobre 2017, importo oggetto delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Il ha proposto opposizione eccependo l'inesistenza dell'obbligazione di Parte_1 pagamento a carico dell'ente locale. In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente, la retta integrativa, prevista dall'art. 16 della convenzione, non è dovuta per gli ospiti per i quali la
Cooperativa ha emesso le fatture oggetto di ingiunzione, in quanto soggetti non bisognosi di trattamento assistenziale differenziato, come accertato dall'ASP competente in sede di verifica della sussistenza delle particolare esigenze assistenziali collegate ad una condizione di non autosufficienza.
Il Comune opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“contrariis rejectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare, annullare e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve il concludente per quote sanitarie per essere le stesse non dovute, in ossequio alle vigenti Pt_1 disposizioni di legge.”
Il ha chiesto altresì condannarsi parte opposta per responsabilità processuale Parte_1 aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 ed argomentando in ordine alla sussistenza del credito per la retta integrativa sulla base dell'art. 16 della convenzione del 15.01.2016 e delle norme regionali ivi richiamate.
In particolare, la società opposta ha precisato che l'unica condizione richiesta dalla disciplina regionale per il riconoscimento del diritto alla retta integrativa è che gli ospiti della struttura siano in una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%; nel caso in esame, la sussistenza del suddetto requisito, in capo agli ospiti rispetto ai quali sono state emesse le fatture oggetto di ingiunzione, è stato accertato dalla commissione di valutazione dell' in seguito ad CP_2 apposite visite (si rinvia ai verbali di valutazione prodotti dall'opposta).
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“si chiede che in via preliminare il Tribunale dichiari provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, indi che rigetti l'opposizione confermando lo stesso decreto e condannando il opponente al pagamento anche delle spese relative al giudizio di opposizione”. Pt_1
Con ordinanza emessa in data 30.10.2018 il Giudice precedente titolare del procedimento,
“ritenuto che in considerazione dei motivi posti a fondamento della proposta opposizione appare opportuno procedere alla completa istruzione del giudizio, non apparendo sussistere i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto”, ha rigettato l'istanza formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con successiva ordinanza emessa in data 11.03.2019 è stata rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata dall'opposta.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento,
l'opposizione va parzialmente accolta, nei termini seguenti.
Va osservato in premessa che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Cio premesso, è opportuno, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, prendere le mosse da una sintetica ricostruzione normativa della fattispecie, quale elaborata dalla consolidata giurisprudenza (sul punto, Tribunale Siracusa, Sez. II, 09.02.2016, n. 291).
Con l.r. n. 87/1981 la Regione Sicilia ha definito gli interventi e i servizi a favore degli anziani, tra i quali quelli assistenziali, la cui gestione è affidata ai Comuni e, per quanto di interesse ai fini dell'odierna controversia, all'art. 17 ha disposto che le rette erogate dai Comuni siano adeguate agli importi previsti da un'ulteriore legge regionale.
Il comma II del suddetto art. 17 dispone che “in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 (della legge regionale n. 3/1981, n. d. r.) ossia proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100%, previa attestazione dell'unità sanitaria locale”.
Con successiva l.r. n. 22/1986 la Regione Sicilia, procedendo al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali, ha stabilito, all'art. 16, che i Comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, ai sensi del successivo art. 17, l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, mentre le
Unità Sanitarie Locali assicurano i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei Comuni.
Su questo quadro è intervenuta la l.r. n. 33/1996 che all'art. 59, avente espressamente natura interpretativa dell'art. 17 della l.r. 22/1986, ha così testualmente disposto:
“1. entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai Comuni dell' ai sensi dell articolo 17, secondo comma, Pt_2
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale preordinata al rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del
D.P.C.M. 8 agosto 1985.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio sociale dei Comuni trasmette all'Azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione entro i successivi venti giorni, l'obbligo per il di attivare l'azione di Pt_1 rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione.
3. E' facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti, nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa, dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti.
4. Il presente articolo ha natura interpretativa dell'articolo 17 della legge regionle 9 maggio
1986, n. 22, concernente il riordino dell'assistenza e, nel rispetto degli indirizzi ministeriali in materia di integrazione dei servizi sociali e sanitari, si applica anche agli anziani non autosufficienti già ospiti di case di riposo, case protette e comunità alloggio abitate con retta a carico dei Comuni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 14.02.2001 ha reso un atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie: le prestazioni in esame sono state classificate, al punto 3.2, tra le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, che consistono anche in “interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio”. Si tratta delle medesime prestazioni prese in considerazione dagli artt. 17 l.r. n. 87/1981 e 59 l.r. n. 33/1996 e fatte oggetto della convenzione in esame tra la società opposta ed il Comune.
La volontà del legislatore, alla luce del complesso di disposizioni esaminate, è dunque espressamente nel senso che le rette e le eventuali integrazioni dovute agli enti gestori debbano essere corrisposte dai Comuni, i quali poi otterranno il rimborso dal Fondo appositamente istituito.
Dal complesso delle norme regionali sopra esposte si evince infatti che: le prestazioni dei “servizi di carattere sanitario integrativi dei servizi socio-assistenziali” sono erogate a favore degli anziani non autosufficienti;
la non autosufficienza presuppone quale requisito, non esclusivo, un determinato grado di invalidità; i servizi in discorso sono, più precisamente, quelli che concretizzano “l'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del DPCM 8 agosto
1985”. L'art. 1 di tale ultimo decreto specifica che le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario sono quelle “che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio- assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino”. L'art. 6 specifica inoltre che rientra tra le attività in discorso il ricovero degli assistiti in strutture protette, quando ciò sia funzionale alla cura degli stessi, non erogabile a domicilio.
In altri termini, dal complesso delle norme sopra citate si evince che le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario non consistono nella cura di patologie acute, per le quali l'assistito ha il diritto di utilizzare i servizi sanitari territoriali (ospedalizzazione, esami diagnostici, esami ematochimici ecc.), ma riguardano quelle attività dirette a conseguire il benessere dell'assistito, con mezzi che non possono essere applicati a domicilio;
in sostanza, il legislatore regionale ha individuato quelle condizioni di non autosufficienza per le quali l'erogazione delle semplici prestazioni alberghiere non è sufficiente a garantire agli assistiti un inserimento sociale, ma è invece necessaria l'erogazione di prestazioni 'non sanitarie ma di rilievo sanitario', quali somministrazione di farmaci, manovre per l'assistenza igienica personale e l'alimentazione, collaborazione con il fisioterapista nella movimentazione dei pazienti.
La giurisprudenza ritiene, sulla base di siffatto contesto normativo, che l'art. 17 co. II della l. r.
n. 87/1981 impone di considerare l'integrazione della retta in funzione della sussistenza di una duplice condizione: particolari esigenze assistenziali ed un grado di non autosufficienza non
Cont inferiore al 74%; entrambe le condizioni devono essere attestate dalla competente (già Pt_3 già USL), l'unica che può procedere alla valutazione della loro sussistenza caso per caso (Cass. civ.,
Sez. III, n. 7787/2018). In tale senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, n. 1392/2005; Catania, Sez. IV, n. 1782/2014) ed è la CP_3 necessità dell'accertamento ad opera dell'Azienda sanitaria preposta che ha determinato l'inammissibilità, nell'odierno giudizio, della prova testimoniale.
In altri termini, l'ente territoriale dovrà corrispondere alla struttura di accoglienza la retta integrativa solo con riferimento agli ospiti che abbiano bisogno di trattamenti assistenziali differenziati (accertati e valutati dall'ASP di riferimento), connessi con la loro condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%. L'art. 16 della convenzione tra le parti, sul quale è fondata l'ingiunzione, prevee infatti: “Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'Amministrazione Comunale deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 87/81.
Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l' provvederà ad CP_4 esercitare azione di rivalsa”.
Alla luce dei superiori principi, il creditore opposto dovrà provare non solo l'erogazione delle prestazioni integrative, ma anche che gli ospiti beneficiari di tale trattamento rientrino nella categoria di soggetti bisognosi di trattamenti assistenziali differenziati connessi alla condizione di non autosufficienza e che tale condizione sia stata previamente accertata dall'ASP di riferimento
(“condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria”, secondo quanto previsto dalla clausola suddetta).
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti – in particolare dalle schede di valutazioni prodotte in parte dall'opponente ed in parte dall'opposta – risulta che solo per l'assistita Per_1
ricoverata presso la struttura della cooperativa l' ha
[...] CP_1 Parte_4 accertato, oltre ad un grado di non autosufficienza pari all'80%, anche l'esigenza di trattamenti integrativi;
per nessuno degli altri ospiti ricoverati nella struttura e la cui assistenza è stata dedotta nell'odierno procedimento è invece attestata, nel periodo di riferimento, la necessità di prestazioni di rilievo sanitario per le quali la normativa regionale consente l'integrazione della retta (e ciò deve ritenersi anche per l'assistito , per cui la prestazione ulteriore attestata in atti è Persona_2 consistita nella diversa necessità di “prestazione aggiuntiva di medico specialista”).
In particolare, per nella scheda di valutazione del 21.09.2007 è riconosciuta Persona_1
la prestazione aggiuntiva della fisioterapia (all. 1 fascicolo monitorio), da leggersi unitamente alla scheda di valutazione per variazione del 15.01.2018 (allegata all'atto di citazione in opposizione e riferibile, comunque, ad un periodo estraneo rispetto a quello cui afferiscono le fatture azionate). Gli importi oggetto di fatture riconducibili a tale assistita possono essere riepilogate nei seguenti termini:
a. gennaio/febbraio euro 2.044,35 + IVA al 5%, fattura n. 15/2017, all. 6 fascicolo parte opposta;
b. marzo/aprile euro 2.193,56 + IVA al 5%, fattura n. 24/2017 all. 8 fascicolo parte opposta;
c. maggio/giugno euro 2.193,56 + IVA al 5%, fattura n. 49/2017, all. 12 fascicolo parte opposta;
d. luglio/agosto euro 2.229,52 + IVA al 5% , fattura n. 49/2017, all. 12 fascicolo parte opposta e. settembre/ottobre euro 2193,56 + IVA al 5%, fattura n. 54/201,7 all. 13 fascicolo parte opposta.
L'importo complessivo da corrispondere sulla base del superiore conteggio è dunque pari ad euro 10.854,55, oltre IVA al 5%.
Quanto agli altri assistiti, deve invece osservarsi che, nonostante sia stata attestata per molti tra loro la “non autosufficienza in misura superiore al 74%”, nella casella della scheda valutativa relativa alla “necessità di integrazione” è presente per ciascuno un'annotazione negativa (sbarrata in obliquo), che significa che manca del tutto il requisito imprescindibile della sussistenza di particolari esigenze assistenziali.
Sul punto non può condividersi la lettura della Cooperativa opposta, secondo cui l'accertamento richiamato non riguarda le prestazioni oggetto dell'art. 16 della convenzione, ovverosia le
'prestazioni di rilievo sanitario', bensì le prestazioni 'sanitarie' in senso stretto. Infatti, alla stregua della normativa vigente e del citato orientamento giurisprudenziale, non può condividersi l'assunto, sottostante tale lettura, secondo il quale le quote di rimborso per prestazioni di rilievo sanitario debbano comunque essere attribuite in presenza della sola condizione di grave invalidità dell'assistito (superiore al 74%) e a prescindere dal riconoscimento da parte dell'autorità sanitaria dei presupposti necessari, ovverosia della presenza di un piano assistenziale individuale che giustifica il riconoscimento della retta integrativa sanitaria, in presenza di una condizione di grave disabilità. Nel caso in esame, la a fronte della contestazione del opponente, CP_1 Pt_1
non ha fornito riscontro probatorio sul punto (sul punto Corte appello Catania, Sez. I, nn. 1286/2019
e 1290/2022). Né milita in senso contrario la sentenza CGA, n. 55/2018 prodotta da a parte opposta, in quanto nella pronuncia viene sì posto alla base del credito l'accertamento dell'invalidità superiore al 74%, ma non può dirsi che venga escluso il possibile rilievo, come nel caso in esame, dei piani e delle valutazioni individualizzate (ovverosia, dalla sentenza è possibile trarre il principio per cui l'accertamento dell'elevata percentuale di invalidità è requisito necessario, ma non se ne ricava il principio per cui il medesimo è sempre da solo sufficiente a fondare la richiesta di rimborso per le cc.dd. prestazioni aggiuntive, non essendo stata esaminata nel caso richiamato, quantomeno per ciò che è desumibile dalla sentenza, documentazione ulteriore). Deve, piuttosto, farsi applicazione dei principi enunciati dalla sopracitata Cass. civ., Sez. III, 29.03.2018, n. 7787, secondo cui “In tema di rette di ricovero di persone anziane e non autosufficienti, l' art. 17, comma
2, della l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 87 dispone l'obbligo del Comune d'integrare la retta giornaliera corrisposta agli enti gestori di strutture residenziali solo ed esclusivamente qualora sussistano particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente azienda unità sanitaria locale la cui autorizzazione costituisce condizione per il rimborso da parte del fondo sanitario regionale”.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte ha dunque diritto Controparte_1
al rimborso del corrispettivo per le prestazioni integrative erogate da gennaio a ottobre 2017 a
[...]
nei termini sopra ricostruiti, per l'importo di euro 10.854,55, oltre IVA al 5%. Persona_1
Nessun rimborso invece è dovuto in relazione agli altri ospiti della struttura, per i quali l'
[...]
ha escluso la sussistenza di particolari esigenze assistenziali. CP_2
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il opponente deve essere condannato al pagamento in favore di parte opposta Pt_1
della minor somma di euro 10.854,55, oltre IVA al 5%, nonchè interessi moratori decorrenti dalla data di deposito del ricorso (13.01.2018), nella chiesta misura ai sensi dell'art. d.lgs. 231/2002 (in applicazione dei principi enunciati da Cass. civ., Sez. un., 14.12.2023, n. 35092).
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. civ., nn. 15916/2021, 17854/2020 e 16431/2019), anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ., n. 30592/2017; nella recente giurisprudenza di merito, Tribunale Frosinone, Sez. lav.,
19.01.2023, n. 78).
Infatti, la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. civ., nn. 17854/2020 e
18125/2017; più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. civ., nn. 26918/2018 e 1572/ 2018).
In applicazione dei richiamati principi, tenuto conto del fatto che l'opposizione ha comportato una riduzione del credito a meno di 1/10 dell'importo originariamente ingiunto, si ritiene opportuno compensare equitativamente le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti nella misura di
9/10; il restante 10% viene invece posto a carico di parte opponente, in quanto debitore soccombente rispetto all'importo oggetto dell'odierna condanna. La liquidazione di tale quota viene operata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi per le prime tre fasi e del parametro minimo per la fase decisionale ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
Posta la soccombenza, pur parziale, delle spese, va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente (posto che la condanna per responsabilità processuale aggravata comporta la soccombenza della parte nei cui confronti la pronuncia è richiesta).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9047/2018, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2107/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna il a corrispondere a la Parte_1 Parte_5
somma di euro euro 10.854,55, oltre IVA al 5%, nonché interessi moratori ai sensi del d.lgs.
231/2002 a decorrere dal 13.01.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 9/10;
- condanna il a corrispondere a 1/10 Parte_1 Parte_5
delle spese di lite, liquidate, per la quota, in euro 1.197,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Parte_1
Catania, 25.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone