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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5277/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Srl - P.iva
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210031385403 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210031385403 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2022 la Resistente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29520210031385403, dell'importo complessivo di € 1.384.467,82, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, relativa ai modelli IRAP 2018, IVA 2019-2020
e modello 770/2019.
La società deduceva, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria e l'insussistenza del debito, in quanto le somme oggetto della cartella erano già ricomprese in un accordo di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 3 maggio 2021, con correlata transazione fiscale, rispetto alla quale la contribuente aveva già avviato i pagamenti rateali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo, evidenziando che l'accordo di ristrutturazione imponeva l'iscrizione di tutte le somme dovute, come indicato nelle note in cartella
("proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.f.") .
Con sentenza n. 1145/2023, depositata l'11 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva il ricorso, annullando la cartella per difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria e condannando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina con atto notificato il 5 dicembre 2023, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aderendo all'appello principale e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con riferimento al capo sulla condanna di ADER alle spese di lite.
La società appellata depositava controdeduzioni, eccependo la genericità dei motivi di appello e, tra l'altro, che la cartella impugnata era ricompresa nell'accordo di ristrutturazione omologato, che la transazione fiscale non era mai stata risolta e che difettava, quindi, qualsiasi interesse alla prosecuzione del giudizio.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto dalla sua lettura si ricavano le ragioni di doglianza rispetto alla decisione dei giudici di prime cure.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono.
È pacifico in atti che, già prima della decisione di primo grado, era intervenuta l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, con correlata transazione fiscale.
Tale circostanza - al di là delle contrapposte valutazioni delle parti sulla portata dell'omologa ai fini della legittimità della cartella - integrava, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16755/2020, un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, imponendo al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice non deve entrare nel merito della controversia, ma è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere quando nelle more del giudizio intervenga un fatto estintivo o modificativo del rapporto tributario tale da elidere l'interesse all'impugnazione o quando le parti abbiano definito consensualmente la loro posizione attraverso strumenti negoziali riconosciuti dall'ordinamento (come la transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione).
Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo stato informato dell'omologa dell'accordo e della regolare esecuzione dei pagamenti, ha comunque deciso il merito della controversia, pronunciando l'annullamento della cartella.
Tale decisione è erronea perché l'accordo di ristrutturazione aveva già ridefinito la posizione debitoria della società appellata, sospendendo di fatto ogni azione esecutiva. L'Ufficio aveva già sospeso il carico del ruolo.
La definizione concordata della pretesa tributaria rendeva superfluo ed improprio un giudizio sul merito dell'imposizione originaria.
Si legge nella citata Cass. 16755/2020 che "secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente. La ragione è evidente. Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dalla transazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.
159 del 2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizione di legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligo dell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria. D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere".
Deve pertanto essere dichiarato che già al momento della decisione di primo grado sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dei principi di Cass. n. 16755/2020.
La complessità della vicenda - caratterizzata dall'intersezione fra disciplina concorsuale, transazione fiscale e poteri dell'Amministrazione finanziaria – giustifica la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RN TT HE RU
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5277/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Srl - P.iva
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210031385403 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210031385403 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2022 la Resistente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29520210031385403, dell'importo complessivo di € 1.384.467,82, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, relativa ai modelli IRAP 2018, IVA 2019-2020
e modello 770/2019.
La società deduceva, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria e l'insussistenza del debito, in quanto le somme oggetto della cartella erano già ricomprese in un accordo di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 3 maggio 2021, con correlata transazione fiscale, rispetto alla quale la contribuente aveva già avviato i pagamenti rateali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo, evidenziando che l'accordo di ristrutturazione imponeva l'iscrizione di tutte le somme dovute, come indicato nelle note in cartella
("proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.f.") .
Con sentenza n. 1145/2023, depositata l'11 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva il ricorso, annullando la cartella per difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria e condannando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina con atto notificato il 5 dicembre 2023, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aderendo all'appello principale e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con riferimento al capo sulla condanna di ADER alle spese di lite.
La società appellata depositava controdeduzioni, eccependo la genericità dei motivi di appello e, tra l'altro, che la cartella impugnata era ricompresa nell'accordo di ristrutturazione omologato, che la transazione fiscale non era mai stata risolta e che difettava, quindi, qualsiasi interesse alla prosecuzione del giudizio.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto dalla sua lettura si ricavano le ragioni di doglianza rispetto alla decisione dei giudici di prime cure.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono.
È pacifico in atti che, già prima della decisione di primo grado, era intervenuta l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, con correlata transazione fiscale.
Tale circostanza - al di là delle contrapposte valutazioni delle parti sulla portata dell'omologa ai fini della legittimità della cartella - integrava, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16755/2020, un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, imponendo al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice non deve entrare nel merito della controversia, ma è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere quando nelle more del giudizio intervenga un fatto estintivo o modificativo del rapporto tributario tale da elidere l'interesse all'impugnazione o quando le parti abbiano definito consensualmente la loro posizione attraverso strumenti negoziali riconosciuti dall'ordinamento (come la transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione).
Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo stato informato dell'omologa dell'accordo e della regolare esecuzione dei pagamenti, ha comunque deciso il merito della controversia, pronunciando l'annullamento della cartella.
Tale decisione è erronea perché l'accordo di ristrutturazione aveva già ridefinito la posizione debitoria della società appellata, sospendendo di fatto ogni azione esecutiva. L'Ufficio aveva già sospeso il carico del ruolo.
La definizione concordata della pretesa tributaria rendeva superfluo ed improprio un giudizio sul merito dell'imposizione originaria.
Si legge nella citata Cass. 16755/2020 che "secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente. La ragione è evidente. Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dalla transazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.
159 del 2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizione di legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligo dell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria. D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere".
Deve pertanto essere dichiarato che già al momento della decisione di primo grado sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dei principi di Cass. n. 16755/2020.
La complessità della vicenda - caratterizzata dall'intersezione fra disciplina concorsuale, transazione fiscale e poteri dell'Amministrazione finanziaria – giustifica la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
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