Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 299
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Altro
    Carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria e insussistenza del debito

    La Corte ha ritenuto che l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, con correlata transazione fiscale, intervenuta prima della decisione di primo grado, integrava un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, imponendo al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La definizione concordata della pretesa tributaria rendeva superfluo ed improprio un giudizio sul merito dell'imposizione originaria.

  • Accolto
    Appello per riforma della sentenza

    L'appello è stato accolto in quanto la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che la definizione concordata della pretesa tributaria rendesse superfluo un giudizio sul merito.

  • Altro
    Appello incidentale per riforma spese di lite

    La complessità della vicenda ha giustificato la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 299
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 299
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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