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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 473/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di ME, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 473/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 08.07.2024
vertente tra
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.11.1966, e (CF: ) nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(BIELORUSSIA) il 17.03.1994, in proprio e quali eredi di rappresentati e Persona_1 difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Coppola, presso il cui studio professionale, sito in Pollena CH (NA),
Piazza delle Orchidee n. 9, sono elettivamente domiciliati
Parte_3
e
(CF: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio professionale, sito in S. Agata Militello, Via S. Giuseppe n. 51, è elettivamente domiciliato
Appellato
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_4
(CF: ) nato a [...] il [...], e Parte_4 CodiceFiscale_5
(CF: ) nata a [...] il [...], quali eredi Parte_5 CodiceFiscale_5 di , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in Persona_2 appello, dall' avv. Maurizio La Pedalina, presso il cui studio professionale, sito in ME, V.le
L. Cadorna n. 14, sono elettivamente domiciliati
Appellati e Appellanti incidentali
e
(CF: ) nato a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_6 [...]
(CF: ) nata a [...] il [...], Parte_6 CodiceFiscale_7
(CF: ) nato a [...] il [...], Parte_7 CodiceFiscale_8 [...]
(CF: ), nata a [...], il [...], Parte_8 CodiceFiscale_9 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Francesco Cambria, presso il cui studio professionale, sito in AF NA (ME), sono elettivamente domiciliati
Appellati
e
nato il [...] a [...] ed ivi residente. in Via Onofrio Controparte_4
Basile n. 14
Appellato contumace
oggetto: appello avverso la sentenza n. 680/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto in data 17.05.2022 e pubblicata in data 24.05.2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “…Voglia l'adìta Corte di Appello di ME (ME) , contrariis rejectis, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza qui impugnata alla luce delle indicazioni contenute nel presente atto ed accogliendo le seguenti CONCLUSIONI, già formulate in primo grado: - Accertare e dichiarare la nullità, dell'atto di compravendita stipulato in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott.
[...]
, tra e , Rep. 44103 ,Raccolta 5302 , per Per_2 Persona_1 Controparte_1 inosservanza e violazione, da parte del notaio rogante, delle disposizioni della legge notarile relative ad atti conclusi da soggetti sordomuti. - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott. , tra Controparte_4
e , Rep. 41752 , Raccolta 10872, per inosservanza e Persona_1 Controparte_1 violazione, da parte del notaio rogante, delle disposizioni della legge notarile relative ad atti conclusi da soggetti sordomuti . In subordine, Annullare l'atto di compravendita stipulato in data
27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , tra e , Persona_2 Persona_1 Controparte_1
Rep. 44103, Raccolta 5302, in via principale per dolo ai danni del dante causa e, subordinatamente, per incapacità sia di intendere che di volere del sig. al Persona_1 momento della stipula del suddetto atto. - Annullare l'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott. , tra e , Controparte_4 Persona_1 Controparte_1
Rep. 41752,Raccolta 10872, in via principale per dolo ai danni del dante causa e, subordinatamente, per incapacità sia di intendere che di volere del sig. al Persona_1 momento della stipula del suddetto atto. - In Via ancora più subordinata: - Risolvere l'atto di compravendita stipulato in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , tra Persona_2 [...]
e , Rep. 44103, Raccolta 5302, per gravissimo inadempimento del Per_1 Controparte_1 sig. . - Risolvere l'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per Controparte_1 atto del Notaio Dott. , tra e , Rep. 41752, Controparte_4 Persona_1 Controparte_1
Raccolta 10872, per gravissimo inadempimento del sig. . Per l'effetto, in Controparte_1 qualsivoglia ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o, subordinatamente, di annullamento, o, in via ancora più gradata, di risoluzione per gravissimo inadempimento, tutte come sopra formulate, condannare i convenuti tutti (ad esclusione dei notai convenuti Dott.
, Dott. in solido, ovvero ciascuno di essi, per quanto di Persona_2 Controparte_4 rispettiva spettanza alla restituzione, in favore del sig. dante causa dei Persona_1 concludenti, e tramite relativo ordine nell'emittenda sentenza di condanna, il fondo rustico con annesso fabbricato insistente nel Comune di Manforte San Giorgio, e, precisamente:- in via
Regione Siciliana, un fondo rustico consistente in agrumeto, uliveto ,frutteto irriguo e seminativo irriguo erborato, con entrostanti fabbricati rurali e un piccolo locale ad uso deposito;
il tutto confinante con restante terreno del da più lati e con la detta via;
riportato nel Per_1 Per_1
N.C.T. al foglio 2 particelle 861, 863, 865, 867, 139, 318 ; e nel N.C.E.U. al foglio 2 particella
839 piano T. categ. C/2 cl. 5mq. 44 con R.C. 124,98 In via Pioppi, un fabbricato di vecchia costruzione, composto da piano terra e primo, ricadente sul particella 840 e avente una superficie di mq. 399 ; confinante con la detta via , e con la particella 35 in ditta eredi;
nel N.C.E.U. Per_3 al foglio 2 particella 840 sub 1 piano T-1 in corso di definizione;
il tutto trasferito al convenuto
, in data 30 marzo 2004, con atto per Notar Dott. , Repertorio Controparte_1 Controparte_4
41752 Raccolta 10872 - Fondo rustico dell'estensione catastale di circa are novantaquattro e entiare cinquantuno (mq 94.51) confinante con i mappali 870 ( ex 868/a), 872 (ex 869/a), 874 (ex
128/a) e 130. Nel catasto dei terreni del Comune di Manforte San Giorgio il terreno è riportato in ditta aggiornata ed è distinto nel foglio di mappa 2 della particelle : 871 frutt. irrig. di are
14.57 reddito dominicale euro 44,77 reddito agrario euro 14.67, 873 frutt. irrig. di are 49,81 reddito dominicale 153,06 reddito agrario euro 50.16 e 875 sem. irr. Arb. Classe 1, di are 30.13 reddito dominicale 25.68 reddito agrario euro 16.34; in conformità al tipo di frazionamento n. 2957 dell'anno 2003 redatto dall' Ing. sull'estratto di mappa n. 227417 approvato Persona_4 dall'Agenzia del Territorio di ME in data 2 ottobre 2003; il tutto acquistato dai su menzionati coniugi Sig. , , , dal Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 sig. , in data 25.11.2003 per atto del Notar , numero 60642 di Controparte_1 Persona_5 repertorio, n° 14184 di raccolta, il tutto reimmettendo l'attore dante causa dei Persona_1 concludenti, nell'immediato possesso di tutti i beni sopra descritti. - In ogni caso, accertare e dichiarare che nessun importo è stato corrisposto dal , a titolo di pagamento del prezzo CP_1 per le vendite di cui ai sopra indicati rogiti e , in favore del signor Per_2 CP_4 [...]
suo dante causa. - Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di ME e/o Per_1 competente per territorio, di eseguire tutte le formalità ipotecarie che gli saranno richieste in virtù dell'emittenda sentenza ed al sig. Dirigente del Catasto Terreni presso l'Ufficio del Territorio di ME e/o competente per territorio di eseguire le consequenziali formalità di sua competenza. - Accertare e dichiarare la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale dei Notai Dott. e Dott. per i motivi che Persona_2 Controparte_4 seguono: - per aver determinato un rilevante danno esistenziale in pregiudizio dell'attore contribuendo con il loro operato a che l'istante fosse ingiustamente depauperato dei beni suddetti. - per violazione ed inosservanza delle disposizioni impartite dalla legge notarile per gli atti conclusi da soggetti affetti da sordomutismo, nonché dei principi di correttezza ,buona fede e mancanza di perizia nell'esercizio delle loro rispettive funzioni pubbliche;
per effetto condannare: il Notaio al risarcimento – in favore dell'attore - dei danni tutti Persona_2 che si quantificano in € 30.000,00; il Notaio Dott. , al risarcimento – in favore Controparte_4 dell'attore, dante causa dei concludenti, - dei danni tutti che si quantificano in € 30.000,00; ovvero, per ciascuno di essi, al risarcimento di quella somma maggiore o minore che l'On.le
Tribunale riterrà equa, anche se del caso con valutazione equitativa, qui in via subordinata invocata;
- Gravare in ogni caso tutte le somme dovute dai Notai e a qualsiasi Per_2 CP_4 titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli illeciti all'effettivo soddisfo. - Accertare e dichiarare la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale del convenuto , in riferimento alla stipula degli atti di Controparte_1 compravendita meglio descritti in narrativa, e condannare lo stesso al risarcimento – in favore dell'attore-dante causa dei concludenti, dei danni, patrimoniali e non che si quantificano in € 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà equa. -
Condannare il sig. e il Notaio Dott. , in solido tra loro ovvero Controparte_1 Persona_2 ciascuno di essi per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento, in favore dell'attore
[...]
dante causa dei concludenti, a titolo di ulteriore risarcimento danni per il mancato Per_1 godimento dei frutti civili relativi all'immobile descritto nel suddetto rogito del Dott. , Per_2 di un importo (quantificando in corso di giudizio e del quale, in ogni caso , si chiede la liquidazione anche tramite consulenza tecnica di ufficio qui espressamente sollecitata) per tale mancato godimento dalla data di stipula dell'atto fino alla data effettiva di restituzione del bene e reimmissione in possesso, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di stipula al soddisfo. - Condannare il sig. e il Notaio Dott. , in solido tra Controparte_1 Controparte_4 loro ovvero ciascuno di essi per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento, in favore dell'attore
dante causa dei concludenti, a titolo di ulteriore risarcimento danni per il Persona_1 mancato godimento dei frutti civili relativi all'immobile descritto nel suddetto rogito del Dott.
, di un importo (quantificando in corso di giudizio e del quale, in ogni caso, si chiede la CP_4 liquidazione anche tramite consulenza tecnica di ufficio qui espressamente sollecitata) per tale mancato godimento dalla data di stipula dell'atto fino alla data effettiva di restituzione del bene e reimmissione in possesso, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di stipula al soddisfo - In via subordinata, nella sola e denegata ipotesi che l'adito Tribunale non dovesse ritenere di accogliere le sopra indicate domande di nullità, annullamento e/o risoluzione per gravissimo inadempimento del sig. , tutte come sopra formulate, condannare, Controparte_1 per essersi ingiustificatamente arricchito ai danni del suo dante causa, signor il sig. Per_1
al pagamento, in favore del medesimo istante dante causa Controparte_1 Persona_1 dei concludenti, dell'effettivo valore degli immobili acquistati da esso con i sopra CP_1 indicati rogiti e , accertando e dichiarando – anche previa consulenza tecnica di Per_2 CP_4 ufficio qui espressamente sollecitata - che il prezzo indicato in detti atti era, inferiore al tempo delle rispettive vendite, nettamente inferiore a quello reale o in subordine condannare il sig.
al pagamento degli importi emergenti dai rogiti e , il tutto con Controparte_1 Per_2 CP_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli atti pubblici. - Condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di diritti, onorari e spese dei due gradi di giudizio, oltre il rimborso spese, IVA. e c.p.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario. - Condannare i convenuti alla restituzione di quanto già versato in loro favore a titolo di spese e compensi di giudizio di primo grado, oltre interessi maturati dalla data di ricezione di importi, come per legge, ed oltre eventuali ulteriori compensi ancora richiesti e/o da corrispondere. - Sospendere il giudizio relativamente alle domande che dipendono dalla querela di falso, proposta dai concludenti con atto di citazione, iscritto al numero 1220 degli affari civili del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dell'anno 2021, assegnata al Giudice Unico Dott.ssa Elisa Di Giovanni, trattata all'udienza del 15/02/2022 e rinviata all'udienza del 09/11/2022, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande che possono essere decise indipendentemente dai documenti impugnati. IN VIA ISTRUTTORIA, ad eccezione dell'interrogatorio formale deferito al sig. e reso Controparte_1 all'udienza dell' 08/10/2014 e alla consulenza tecnica di ufficio sulla persona del
[...]
, redatta dal perito Dott.ssa , depositata il 17/07/2012, si reiterano Per_1 Persona_6 anche in questa sede le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie autorizzate (sia per la prova precostituita che costituenda), insistendo per la loro integrale ammissione;
Si insiste, quindi, perché 1'Ecc.mo Tribunale ordini ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
…[…]…”.
Per la parte appellata : “…In via preliminare, 1. confermare e, se necessario, Controparte_1 ritenere e dichiarare che le domande che erano state proposte dal nel proc. n. Per_1
15260/2008 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. sono state decise con efficacia di giudicato dalla richiamata sentenza d'appello n. 71/2021; 2. confermare e, se necessario, ritenere e dichiarare inammissibili quelle domande, siccome tutte riassunte e giudicate, in ultimo, dalla cit. sentenza d'appello;
3. E, per l'effetto, dire inammissibile l'appello; In via istruttoria, ove ritenuto necessario, 1. dichiarare inammissibili le richieste istruttorie articolate. […] Nel merito, 1. Dire rinunziate dal e dai suoi eredi e comunque rigettare tutte le domande e le conclusioni Per_1 articolate giudizio di primo grado n. 15260/2008 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. e ribadite nell'atto di appello introduttivo del presente procedimento;
2. ritenere e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita del 27 ottobre 2003 in Notaio dott. repertorio Persona_2
44103, raccolta 5302, tra e è valido ed efficace, si come Persona_1 Controparte_1 la quietanza ivi data;
3. ritenere e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita del 30 marzo 2004 in Notaio dott. repertorio 41752, raccolta 10872, tra Controparte_4 Persona_1
e è valido ed efficace, si come la quietanza ivi data;
4. in via subordinata Controparte_1
e riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'atto di compravendita del 27 ottobre 2003 in Notaio dott. repertorio 44103, raccolta 5302, tra e Persona_2 Persona_1 CP_1
è valido ed efficace tra le parti contraenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2701
[...]
c.c.; 5. sempre in via subordinata e riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'atto di compravendita del 30 marzo 2004 in Notaio dott. repertorio 41752, raccolta Controparte_4
10872, tra e è valido ed efficace tra le parti contraenti Persona_1 Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2701 c.c.; 6. condannare gli eredi del ex art. 96, Per_1 co. 3° c.p.c. a pagare all'esponente una somma equitativamente determinata, onde sanzionare l'abuso della Giustizia da costui fatto;
7. rigettare l'atto di appello e, quindi, confermare la sentenza appellata n. 680/2022 del Tribunale di Barcellona P.G.”.
Per le parti appellate e “…1) CP_2 Parte_4 Parte_5 rigettare l'appello principale confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte, salvo quanto costituisce oggetto di appello incidentale, per le ragioni spiegate nel presente atto;
2) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, liquidare in favore di , e per esso ai suoi Persona_2 eredi, le spese difensive del primo grado di giudizio;
3) In via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per lesione del contraddittorio, e rimettere la causa al Tribunale di Barcellona P.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.; 4) in via ulteriormente gradata, ammettere la prova per testi articolata da nell'atto di citazione, e reiterata nella comparsa conclusionale, Controparte_1 limitatamente ai seguenti capitoli … […] … 5) Condannare gli attori alla refusione delle spese difensive di questo grado di giudizio, da liquidarsi sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti ratione temporis e da determinarsi in concreto nella misura risultante dalla relativa nota che sarà depositata al momento della spedizione della causa a sentenza. Salvo ogni altro diritto, azione ed eccezione…”.
Per le parti appellate , , , Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8
“…A) in via principale, dichiarare improcedibile o inammissibile l'atto d'appello
[...] perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza appellata;
B) in via subordinata: 1) rigettare l'avversa domanda di nullità dell'atto del 27 Ottobre 2003 in notar
(il solo di interesse dei concludenti); 2) rigettare la domanda di annullamento per Per_2 incapacità di intendere o di volere o dolo;
- in via subordinata, in caso di accoglimento, che si dichiarata priva di effetto per i concludenti ai sensi dell'art. 1445 c.c. in relazione all'art. 2652
c.c. n.6; 3) rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento, per le medesime considerazioni ritenute assorbite in comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
- in subordine e in caso di suo accoglimento, dichiarare la pronuncia di risoluzione priva di effetto nei confronti dei concludenti, ai sensi del 2°comma dell'art. 1458: “la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. 4) In caso di dichiarazione di nullità dei rogiti notarili o di non accoglimento delle domande formulate anche in subordine ai punti 1, 2, e 3, delle presenti conclusioni, condannare, in solido o per quanto di ragione, il sig. e il notaio , al pagamento/restituzione in favore Controparte_1 Persona_2 dei concludenti della somma di € 65.000,00, quale importo dagli stessi corrisposto per l'acquisto del fondo (atto in notar del 25 novembre 2003), oltre al risarcimento danni da lucro Per_5 cessante, da quantificarsi a mezzo di nominando ctu, nonché al danno extracontrattuale ex art.
2043 c.c. che può essere ragionevolmente quantificato in € 40.000,00 o in quella maggior o minor somma ritenuta equa dal giudicante (v. conclusioni punti nn.2 e 6 comparsa di costituzione giudizio di primo grado); 5) condannare i medesimi, e notaio , Controparte_1 Persona_2 in solido o per quanto di ragione, al risarcimento di altri ed eventuali danni o spese a cui sarebbero tenuti i concludenti come conseguenza di una pronuncia per essi negativa;
6) In via istruttoria, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante ed essendo già stato espletato in data 8/10/2014 l'interrogatorio formale del sig. , ammettere ctu Controparte_1 così come motivata al punto 2) in relazione al punto 6) delle conclusioni in comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, al fine della quantificazione del danno da lucro cessante con riferimento alla destinazione del terreno, piantagioni in esso esistenti e ogni altro elemento utile alla determinazione del suo valore complessivo;
7) Con vittoria di spese e compensi del giudizio…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (dante causa di Persona_1 Parte_1
e ) e , quest'ultimo quale
[...] Persona_7 Parte_9 amministratore di sostegno del primo, convenivano innanzi al Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto - Sezione distaccata di ZZ- Persona_2 Controparte_4 CP_1
, e
[...] Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8
affinché fosse dichiarata la nullità di due atti pubblici di compravendita immobiliare
[...] per violazione - da parte dei notai roganti - delle disposizioni inderogabili relative alla stipula di atti conclusi da soggetti muti e sordomuti;
in subordine fosse dichiarata l'annullabilità dei medesimi atti per dolo ai danni del e/o per la di lui incapacità di intendere e di Persona_1 volere al momento della stipula dei due rogiti notarili;
in via ulteriormente gradata, previo accertamento del gravissimo inadempimento del acquirente dei due Controparte_1 immobili poi rivenduti ai coniugi e , Controparte_5 Controparte_6 fosse dichiarata la risoluzione dei succitati atti pubblici, con richiesta di restituzione degli immobili ( formulata nei confronti dei convenuti, ad eccezione dei notai roganti) e di risarcimento danni subiti.
Introdotto il giudizio, ad eccezione del solo che rimaneva contumace, si Controparte_4 costituivano tutte le altre parti convenute, le quali, contestando l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, ne chiedevano il rigetto.
e Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di nullità/annullamento, nei confronti di e del notaio , per Controparte_7 Persona_2 ottenere la restituzione dell'importo di € 65.000,00, corrisposto per l'acquisto dei beni trasferiti con l'atto impugnato, oltre ad € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
All'udienza del 15 giugno 2010, il e il suo amministratore di sostegno, Persona_1 Pt_9
, presentavano querela di falso contro gli atti pubblici summenzionati, contestando il
[...] pagamento del prezzo delle vendite ed, in particolare, la dichiarazione dell'alienante di aver ricevuto detto pagamento, rilasciando una quietanza liberatoria, dal momento che egli non aveva ricevuto alcuna somma di denaro dalle vendite indicate nei due rogiti notarili.
Con ordinanza del 21.06.2010 il Tribunale rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Barcellona
Pozzo di in composizione collegiale per la trattazione del giudizio conseguente alla Pt_10 proposizione della querela di falso;
sospendeva le domande avanzate nell'atto introduttivo del giudizio che attenevano al pagamento dei prezzi delle vendite, alla risoluzione e restituzione dei beni;
disponeva la prosecuzione del giudizio per le domande di nullità, ai sensi della legge notarile, e di annullamento per dolo e incapacità, a tal l'uopo disponendo consulenza medico- legale per accertare lo stato di salute mentale del NT.
Con atto denominato “ricorso per la prosecuzione del giudizio pendente” e depositato il
03.08.2010 (iscritto al nr. 1084/2010 R.G.), ed il di lui amministratore di Persona_1 sostegno adivano il Tribunale collegiale di Barcellona P.G., riproponendo tutte le domande formulate con l'originaria citazione, ma non anche la querela di falso autorizzata con la citata ordinanza.
La causa veniva decisa in prime cure con sentenza n. 318/2015, che accoglieva la querela di falso degli atti pubblici nella parte relativa al pagamento del prezzo, omettendo di pronunziare su tutte le altre domande formulate con l'atto riassuntivo.
La suddetta sentenza, impugnata dal solo veniva riformata dalla Corte di Controparte_1
Appello di ME, che, con sentenza n. 70/2021, dichiarava l'inammissibilità della querela, giacché non ritualmente presentata.
All'esito di tale pronuncia, l'originario giudizio n. 15260/2008 del R.G., che nelle more era proseguito con lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale ( che aveva verificato la capacità di intendere e di volere di ) e l'interrogatorio formale del Persona_1 convenuto veniva rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza Controparte_1 del 07.06.2022.
Anticipata l'udienza al 05.04.2022, con decreto del 25.02.2022, in quella sede, precisate le conclusioni in assenza del difensore di , cui il decreto di anticipazione non era Persona_2 stato notificato, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 680/2022, emessa in data 24.05.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Barcellona P. G. dichiarava inammissibili le domande attore, con condanna alle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_1
e in proprio e quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1 proponevano appello nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
e quali eredi di , Parte_4 Parte_5 Persona_2 Controparte_3 [...]
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_4
Si costituivano in giudizio gli appellati, ad eccezione di che rimaneva Controparte_4 contumace anche per questo grado di giudizio, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Gli appellati , quali eredi di , spiegava, altresì, appello Controparte_8 Persona_2 incidentale per la riforma della sentenza in punto di liquidazione di spese di giudizio, nonché appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale per la remissione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della causa al primo giudice a causa della lesione nei loro confronti del contraddittorio.
All'udienza del 02.12.2022, la Corte, dichiarata la contumacia del convenuto e ritenuta CP_4
l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2022.
Con ordinanza emessa all'esito di detta udienza, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c. (D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149) mediante scambio e deposito telematico di note, giusta Decreto del Presidente di sezione, ritualmente notificato alle parti, l'adita Corte concedeva termine fino al 31.01.2024 per la notifica dell'appello incidentale all'appellato contumace, rinviando la causa per la verifica dell'adempimento e la precisazione delle conclusioni alla data dell'8.07.2024.
Scaduti i termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 08.07.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Attesa la rituale notificazione anche dell'atto di appello incidentale e la sua mancata costituzione anche per questo secondo grado di giudizio, occorre confermare la già dichiarata contumacia della parte appellata (v. ordinanza del 2.12.2022). Controparte_4
Sempre in via preliminare, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati per violazione del disposto di cui all'art 348 bis c.p.c., è già stata Controparte_8 disattesa con l'ordinanza emessa all'udienza del 2.12.2022, con la quale è stata di seguito fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare
l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
2. Passando al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame parte appellante, nell'eccepire la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la piena autonomia del giudizio per querela di falso incidentale rispetto all'originario procedimento , caratterizzato da una pluralità di domande e dal quale la querela di falso aveva tratto origine.
Deduce, in particolare, che stante l'autonomia dei due giudizi, non sarebbe stato possibile trasferire, solo per volontà della parte, l'intero originario giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale, competente a decidere sulla querela di falso.
Assume che, diversamente opinando, si consentirebbe ad un ipotetico impulso di parte, teso alla riassunzione davanti al Collegio di tutte le originarie domande, di elidere quelle norme di diritto che attribuiscono alla autorità giudicante in composizione collegiale una forma speciale di competenza funzionale, che esclude il potere di prendere cognizione - e, conseguentemente, di pronunziare - su tutte le residue domande di competenza del Giudice monocratico.
Sostiene , peraltro, che l'incongruenza della pronuncia impugnata sul punto risulta evidente, sia alla luce dell'ordinanza del 21 giugno 2010 - con cui il Giudice di primo grado aveva rimesso le parti davanti al collegio per la trattazione del giudizio conseguente alla querela di falso, disponendone al contempo la prosecuzione sulle altre domande -, sia alla luce di quanto disposto nella sentenza n. 318/2015, resa all'esito del suddetto giudizio per querela, in cui espressamente si era precisato “…va subito detto che il presente giudizio si appunta sulla verifica della falsità dei due atti pubblici indicati nelle conclusioni di parte attrice, nei limiti imposti dall'ordinanza del giudice istruttore con cui è stata ammessa la querela di falso…”.
Aggiunge che, in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, la successiva pronuncia della Corte di Appello - che, nel riformare la sentenza n. 318/2015, non aveva statuito nel merito, limitandosi a pronunciare su mere questioni di rito - non poteva essere considerata vincolante in relazione alle altre domande .
Evidenzia, ancora, come con la proposizione dell'atto di riassunzione il dante causa non aveva certamente inteso privare il Tribunale preventivamente adito della materia del contendere, né disconoscere l'originaria iniziativa processuale, peraltro, ritualmente perseguita anche sotto il profilo istruttorio.
Al più - continua - si sarebbe potuta verificare, nel procedimento di riassunzione, una parziale inefficacia dell'impulso processuale con riferimento alle altre domande del giudizio, diverse dalla querela di falso, rispetto alle quali il Tribunale in composizione monocratica, in assenza di rinuncia delle parti, non avrebbe mai potuto astenersi né ritenersi esonerato dal prendere una decisione. 3. Con il secondo motivo d'appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che “…In particolare, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto dolersi in sede di appello della mancata pronuncia da parte del Tribunale, in ordine alle domande riproposte in sede di riassunzione.
In mancanza di qualunque impugnazione della predetta sentenza, dunque, le domande reiterate nel presente giudizio sono oggi inammissibili…”.
Gli appellanti sostengono, infatti, l'erroneità di tale assunto, rilevando che non potesse essere proposto nessun atto di impugnazione avverso la sentenza n. 318/2015, emessa dal Tribunale collegiale di Barcellona Pozzo di Gotto, non essendoci stata soccombenza alcuna da parte dei soggetti in riassunzione.
Ciò in quanto la pronuncia era limitata, così come statuito dal succitato Tribunale, all'oggetto della querela di falso.
Un eventuale appello, infatti, sarebbe stato del tutto inammissibile anche per mancanza di interesse, data l'assenza di soccombenza.
Concludono, dunque, asserendo che non può esserci stata alcuna formazione di giudicato, poiché il giudicato può formarsi solo intorno al decisum e non intorno al disputatum.
Sulla scorta di tali argomentazioni, insistono nell'accoglimento delle domande originariamente formulate.
3. Ritiene la Corte che l'appello principale, i cui motivi per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sia, nei limiti che appresso si specificheranno, fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le censure di parte appellante si appuntano, in particolare, su quella parte della pronuncia in cui il Giudice ha ritenuto che tutte le questioni oggetto del presente giudizio esulassero dall'ambito della propria cognizione, essendo stato esso “definito contestualmente alla proposizione del ricorso di riassunzione innanzi alla sede centrale istituita presso l'odierno Tribunale”.
Ebbene è noto che l'art. 225 c.p.c. - nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 3 comma 16 lett.
a n. 1 D.Lvo 149/2022 , ratione temporis applicabile - prevede che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito, in cui la querela si inserisca in via incidentale, sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Prevede, altresì, che il giudice istruttore della causa di merito ( sia essa a decisione monocratica o collegiale) , una volta proposta la querela, dopo aver proceduto all'interpello (positivo) ed alla valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.) ha il potere di rimettere le parti davanti al collegio per la decisione solo su di essa (“può rimettere”).
Tale modus procedendi rappresenta una mera eventualità, essendo prevista un' alternativa, rappresentata dalla possibilità che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 225 c.p.c., quella in cui il giudice istruttore scelga di rimettere solo la causa sulla querela in decisione, la rimessione in decisione, al contrario di quanto avviene di norma per qualsiasi rimessione in decisione, non riguarda tutta la causa, cioè il cumulo fra causa di merito e querela (Cass. 15601/2015).
Nella specie, sebbene con l'ordinanza del 21 giugno 2010 il giudice di primo grado abbia rimesso le parti davanti al collegio civile per la trattazione del giudizio conseguente alla querela di falso, disponendo al contempo la prosecuzione del giudizio sulle altre domande, invece, con il
“ricorso per la prosecuzione del giudizio pendente” , che ha introdotto il giudizio n. 1084/2010, il ha riformulato dinnanzi al Tribunale di Barcellona in composizione collegiale le Per_1 medesime domande, già formulate nell'originario atto di citazione, dichiarando di avere
“interesse a riassumere il giudizio interrotto, per sentire accogliere le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio”, volte ad ottenere l' annullamento e risoluzione degli atti pubblici .
A causa di tale irrituale proposizione del giudizio per querela di falso, si è venuta a creare una situazione di litispendenza, ovvero di simultanea pendenza davanti a due giudici diversi di due giudizi aventi – in parte- lo stesso oggetto e le stesse parti.
Orbene, secondo quanto disposto dall'art. 39 del c.p.c., se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo e anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e/o la sua sospensione, cosicché il caso venga deciso dal primo giudice adito.
La regola fondamentale, in tema di litispendenza, si sostanzia, infatti, nel criterio della prevenzione, di guisa che a proseguire sarà solo la causa proposta per prima.
In base a tale principio, il giudice successivamente adito, ovvero il secondo giudice coinvolto, dovrà, quindi, dichiarare l'inammissibilità della domanda, riconoscere la litispendenza e chiudere il proprio procedimento con ordinanza, rinviando la decisione al primo giudice che ha ricevuto la causa.
Questo principio mira a evitare duplicazioni di giudizi e a garantire una migliore amministrazione della giustizia.
La mancata dichiarazione di litispendenza può portare, infatti, a decisioni contraddittorie e/o duplicazioni inutili dei procedimenti.
Nel caso di specie, il Tribunale collegiale di Barcellona P.G., chiamato a decidere sulla querela di falso, ha scelto di non pronunciarsi su questioni che non riguardavano direttamente tale oggetto.
Sebbene non abbia esplicitamente rilevato la litispendenza, correttamente si è astenuto dal pronunciare su tali questioni , che esulavano dalla querela di falso ed erano rimaste radicate nel giudizio intrapreso di fronte al Tribunale monocratico sezione distaccata di ZZ.
Ha, infatti, esattamente rilevato che il giudizio sul quale era chiamato a decidere concerneva esclusivamente la verifica della falsità dei due atti pubblici in contestazione ( nella parte relativa alla menzione dell'avvenuto pagamento del prezzo), nei limiti imposti dalla ordinanza del Giudice istruttore.
La dedotta autonomia dei due procedimenti implica che, a seguito delle vicende processuali oggetto di esame e in considerazione della speciale competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale ( cui il giudice monocratico aveva rimesso la sola decisione sulla querela), non si potesse, nella specie, configurare una sorta di trasferimento ad un altro Giudice delle stesse questioni proposte innanzi al Tribunale monocratico (eccetto per la querela di falso). A ciò si aggiunga che la successiva sentenza della Corte d'Appello di ME n. 70/2021, pronunciata in sede di gravame avverso la pronuncia del 2015, non avendo affrontato il merito ma solo mere questioni di rito, non può in alcun modo ritenersi vincolante per le residuali domande di giudizio, che, peraltro, neanche possono essere considerate rinunciate, poiché non sono mai state abbandonate.
Invero, contrariamente all'assunto dell'appellato , detta sentenza, che ha dichiarato CP_1 solamente l'inammissibilità della querela di falso per difetto di presentazione, senza ulteriori statuizioni, ha dato luogo ad un giudicato formale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito la sentenza è emanata e non è, pertanto, idoneo a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. n. 19039/2024).
Peraltro, di tale preteso giudicato non vi è alcuna prova , non avendo l'eccipiente assolto l'onere, su lui incombente, di fornirne la prova mediante produzione della sentenza, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p. c., cui è tenuto anche nel caso di non contestazione della controparte ( ex ultimis Cass.n. 36258/2023).
Va osservato che, in ogni caso, se è vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia) , nella specie, per le ragioni sopra esposte, va esclusa la riconducibilità nell'ambito del “deducibile” delle domande oggetto dell'originaria citazione , sia perché esse non costituivano il presupposto logico della decisione in punto di querela di falso, sia perché su esse il giudice successivamente adito non avrebbe potuto pronunciarsi.
Ne deriva che, tutte le domande proposte - ad eccezione della querela di falso - dovevano proseguire (come effettivamente è avvenuto per la fase istruttoria, giusta ordinanza del 21.06.2010 del Giudice istruttore ) ed essere decise dal primo Giudice adito, che non poteva esimersi dal pronunciarsi nel merito stante la competenza a decidere radicata in capo ad esso.
Resta assorbita ogni altra questione sul punto.
L'integrale riforma della sentenza impugnata impone alla Corte di esaminare nel merito le domande così come originariamente formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Osserva la Corte che, contrariamente all'assunto dell'appellato , tale vaglio non è CP_1 precluso dal preteso giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui quel decidente ad abundantiam, ha affermato che “il contratto è stato sottoscritto dal NT, il quale era soggetto capace di leggere e scrivere, quindi di rendersi conto che stava quietanzando il pagamento del prezzo … Quindi, avendo letto l'atto ed avendo firmato, non vi può essere dubbio sulla provenienza della dichiarazione di quietanza dal NT”.
Invero, al di là della mancata prova dell'esistenza del giudicato, è sufficiente osservare che in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della "potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "ad abundantiam", senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi" giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass. n.29529/222). Tale principio è certamente estendibile al caso in esame, dato che la Corte di merito, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della querela, ha esaminato ad abundantiam la questione del pagamento del prezzo , con valutazione meramente ipotetica e virtuale.
5. Preliminare all'esame delle domande, originariamente formulate dal ed in questa sede Per_1 riproposte dagli eredi, è, però, la disamina dell'appello incidentale condizionato, proposto dagli appellati che eccepiscono la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo Controparte_9 della lesione del contraddittorio e chiedono la remissione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
In particolare, gli appellanti incidentali lamentano che l'ordinanza - emessa fuori udienza- di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (udienza che veniva fissata dapprima per il giorno 07.06.2022 per poi essere anticipata al 05.04.2022) non era stata comunicata procuratore costituito (avvocato Francesco Restuccia) del loro dante causa , in tal Persona_2 guisa precludendo loro di spiegare tempestivamente il proprio atto di intervento, ai sensi dell'art. 300 e ss c.p.c., quali eredi della parte deceduta, nonché di precisare le proprie conclusioni e depositare comparsa conclusionale e memoria di replica.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, va dato atto che il notaio , contrariamente a quanto assunto dal giudice Per_2 di prime cure, che in sentenza ne ha dichiarato la contumacia, si era regolarmente costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in udienza.
La dichiarazione di contumacia va, pertanto, revocata.
Ciò precisato, è corretta la doglianza degli appellanti incidentali , posto che il provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non è stato mai comunicato al difensore costituito , che, infatti, è risultato assente all'udienza .
Questi, infatti, come emerge dalla comparsa di costituzione in giudizio del 06.12.2011, depositata all'udienza del 23.11.2012, risultava domiciliato presso un indirizzo PEC ( diverso da quello presso il quale Email_1
( è stata inviata - e peraltro mai consegnata - la Email_2 comunicazione del predetto decreto.
A tal riguardo, si rammenti che, a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, tutte le notificazioni vanno eseguite esclusivamente all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal “Reginde”, anche ove, eventualmente, non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914 del 2018, Cass. n. 30139 del 2017, Cass. n. 17048 del 2017).
Orbene, per principio giurisprudenziale ormai consolidato sul punto, la documentata mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad un'udienza non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cass. Civ., 19/07/2017, n. 17847; Cass. Sez. 3, 10/03/2009, n. 5758;
Cass. Sez. L, 22/08/2003, n. 12360; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
L'omessa comunicazione al difensore viene, dunque, correttamente inquadrata come una grave lesione del contraddittorio in grado di viziare l'intero procedimento;
è noto sul punto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 159, comma 1, c.p.c., la nullità processuale determina la nullità di tutti gli atti successivi dipendenti e ciò accade anche nel caso di mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza (Cass. civ., 17 dicembre 1997, n. 12794).
La nullità in parte qua della sentenza appellata non comporta, tuttavia, la necessità di far retrocedere il giudizio al primo grado.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, "la nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione alla controparte della nuova data e sede dell'udienza di prima comparizione, in conseguenza del mancato svolgimento della detta udienza alla data e nella sede dell'ufficio giudiziario, nel frattempo soppressa, indicata nell'atto di citazione e la continuazione del processo nella diversa sede dell'ufficio stesso, non comporta per il giudice di appello il dovere di rimettere la causa al primo giudice essendosi al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma solo l'obbligo di decidere la causa nel merito, previa l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori compiuti in violazione del contraddittorio (per l'assenza del procuratore della parte rimasta ignara del provvedimento” (cfr., Cass., n. 708/1987; conf. Cass., n. 372/1989).
Anche per tale via si rende, perciò, necessario esaminare il merito della controversia e prioritariamente l'eccezione di nullità degli atti pubblici intercorsi tra dante Persona_1 causa degli odierni appellanti, e , giacché stipulati in violazione delle disposizioni CP_1 inderogabili di cui al combinato disposto degli art. 56, 57 e 58 Legge n. 89/1913 (Legge Notarile).
6. Giova rilevare che con l'atto di citazione - ed ora per esso i suoi aventi causa Persona_1
- chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia di due atti pubblici di vendita stipulati con il : il primo in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , Rep. Parte_11 Persona_2
44103 Raccolta 5302, ed il secondo in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott. CP_4
, Rep. 41752, Raccolta 10872 - e dunque dei relativi trasferimenti immobiliari, nonché
[...]
l'inesistenza e/o la nullità delle dichiarazioni di quietanza del prezzo di vendita delle due alienazioni, con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni immobili, al pagamento dei frutti naturali e civili maturati, con relativi accessori, sul presupposto della malafede del convenuto, con determinazione del quantum restitutorio a mezzo CTU.
A fondamento della domanda, premetteva di essere sordomuto dall'infanzia e conseguentemente eccepiva la violazione da parte dei notai roganti le disposizioni imperative della Legge Notarile relative agli atti conclusi da soggetti sordomuti.
La particolarità della vicenda impone un inquadramento della situazione relativa alla dedotta menomazione della capacità dell'attore, quale condizione che, secondo quanto posto a base delle allegazioni del predetto, avrebbe imposto di stipulare gli atti impugnati osservando talune formalità, nella specie indubbiamente mancate, donde, secondo la prospettazione attorea, la radicale nullità delle alienazioni con diritto dell'alienante a riappropriarsi dei beni venduti.
Per meglio comprendere i termini della questione, preliminarmente, si rende necessario procedere alla lettura congiunta e conforme a legge degli artt. 56, 57 e 58 della Legge Notarile.
Tale normativa prevede specifiche garanzie per le persone sorde o sordomute durante la stipula di atti notarili, statuendo che l'atto notarile stipulato in loro violazione debba essere dichiarato nullo.
In particolare, l'articolo 56 della Legge Notarile stabilisce che una persona completamente priva dell'udito deve leggere personalmente l'intero atto e i relativi documenti allegati e di ciò deve darsi atto nel medesimo, mentre se la persona non è in grado di leggere deve essere presente un interprete che conosca il linguaggio dei segni.
Sotto tale profilo mette conto di richiamare un risalente, ma sempre condivisibile arresto della Suprema Corte, secondo cui la lettura dell'atto da parte del sordo è necessaria, non solo quando è "affetto da sordità totale", ma anche "quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di speciali apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto come manifestazione della sua volontà"(così in motivazione
Cass. n.24726/2019)
Se, invece, una persona è muta, la citata Legge Notarile prevede specifiche disposizioni per garantire che l'atto sia valido e che la volontà della persona sia chiaramente espressa.
Ed infatti, secondo l'articolo 57, se una delle parti è muta (o sordomuta), devono essere seguite alcune specifiche regole: se la persona sa leggere e scrivere deve leggere e sottoscrivere l'atto personalmente, riconoscendolo conforme alla sua volontà; se la persona non sa leggere e scrivere o non può farlo è necessario che il linguaggio dei segni della persona sia compreso da uno dei testimoni, oppure deve essere presente un secondo interprete, nominato con decreto del Presidente del Tribunale competente.
L'interprete deve giurare di adempiere fedelmente al suo compito e il notaio deve menzionare nell'atto che ogni dichiarazione resa dalla parte è stata realizzata tramite l'interprete.
La mancata osservanza di suddette disposizioni può portare, ai sensi dell'art 58 della citata Legge, alla nullità dell'atto e, in caso di reiterazione, può comportare sanzioni disciplinari per il notaio, come la sospensione o la destituzione.
Nel dibattere sui limiti di applicazione dei citati articoli, dottrina e giurisprudenza sono giunte ad affermarne la non operatività laddove la menomazione fisica sia corretta mediante dispositivi meccanici, oppure nel caso in cui la parte non sia completamente muta e riesca a comunicare con il notaio.
Va, invece, ritenuta opportuna la sua applicazione quando il linguaggio della parte è del tutto incomprensibile per il notaio, all'uopo rammentando che, comunque, l'art. 57 non richiede che tali menomazioni raggiungano un grado massimo (così come per la sordità).
Ne consegue che la peculiare disciplina trova applicazione qualora l'individuo si trovi comunque nell'impossibilità di esprimere, con parole da tutti comprensibili, il proprio pensiero.
In questi casi la presenza dell'interprete è fondamentale e viene disposta con decreto del Presidente del Tribunale, competente territorialmente in base alla residenza/domicilio del minorato.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione versata in atti non vi è alcun dubbio che il fosse affetto da sordomutismo. Per_1
Egli, infatti, così come è dato leggersi nella relazione di c.t.u., disposta nel giudizio di primo grado, “è affetto da sordità profonda, a suo dire derivata da un processo infettivo a carico dell'orecchio interno contratto all'età di circa 7 mesi. Questo grave handicap sensoriale gli ha impedito un normale apprendimento del linguaggio parlato;
egli non porta protesi acustiche, né mai ha effettuato riabilitazione logopedica, si esprime attraverso il linguaggio dei segni ...[…]… l'eloquio è possibile solo attraverso i gesti e la lettura labiale”. Ulteriore riscontro dello stato di sordomutismo è il certificato della Commissione Sanitaria Provinciale per l'accertamento del sordomutismo n. 775 del 20.01.1981 ed il provvedimento della
Prefettura di ME n, 35 del 20.10.1989, con cui è stata riconosciuta al NT sia la pensione di sordomutismo, sia l'indennità di comunicazione proprio in conseguenza dell'accertata menomazione sensoriale..
Ebbene, poiché il NT al momento della stipula dei contratti di compravendita immobiliare, in cui era coinvolto quale parte venditrice degli immobili sopra citati, era sicuramente privo sia dell'udito che della parola, la loro validità presupponeva la necessaria applicazione delle disposizioni innanzi richiamate, senza alcuna possibilità di deroga.
Ed, in particolare, i notai roganti avrebbero dovuto dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 57 Legge n. 89/1913, a mente del quale il sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni di tutti i soggetti intervenuti nell'atto, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà.
La mancata sottoscrizione dell'atto da parte della persona sorda o sordomuta, che attesti di averne letto e compreso il contenuto, compromette la validità dell'atto stesso, poiché la sottoscrizione è una garanzia fondamentale per assicurare che la volontà della persona sia stata correttamente espressa e compresa.
La ratio della norma è, dunque, quella di consentire a tutti i sottoscriventi, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere in condizioni le controparti di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso (Cass. Civ., Sez. III, n. 15710/2006; Cass. Civ., Sez. III, n.
4844/2003; Cass. Civ., Sez. III, n. 108/ 2002).
Di conseguenza, la menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto e la dichiarazione di conformità dell'atto stesso alla propria volontà non costituiscono una attività di menzione a rilevanza soltanto formale, ma documentazione di sequenza di comportamenti, la cui osservanza
è prevista a tutela di interessi sostanziali di tutti i contraenti ed è proprio garantita dall'esatta riproduzione nell'atto di tali comportamenti, anche nella loro scansione logico - temporale.
Non si dimentichi, tra l'altro, che il tenore letterale dell'art. 57, fra le modalità da seguire da parte del notaio nel caso in cui una parte sia un muto, indica anche la presenza necessaria di un interprete, che per il rinvio all'art. 56, deve avere i requisiti necessari per essere testimone.
Anche in questo caso, la Legge Notarile, nel richiedere la partecipazione all'atto di un interprete, mira a porre il notaio nelle condizioni di intendere la volontà delle parti capaci di esprimersi con un sistema di segni a lui non familiare.
Orbene, nella specie, risulta per tabulas che alla stipula degli atti pubblici de quibus sia intervenuta una parte acclaratamente sordomuta, che non ha apposto la dichiarazione di cui al secondo capoverso del citato articolo prima delle sottoscrizioni di tutte le parti intervenute né è stata supportata dall'assistenza di un interprete a tal l'uopo nominato.
E', pertanto, evidente che tali atti non corrispondano al modello normativamente previsto per l'atto pubblico in cui intervenga un muto od un sordomuto e che, pertanto, dovrà trovare applicazione la previsione dell'art. 58 della succitata Legge, con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati. Di nessun pregio è l'eccezione delle parti appellate, secondo cui l'invalidità oggetto di causa dovrebbe essere qualificata nei termini della annullabilità, comportando l'inosservanza delle formalità previste dalla legge a fronte dello stato di sordomutismo la nullità dell'atto per violazione di norma imperativa.
Né a contrarie conclusioni può condurre il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno adottato dal Giudice Tutelare in data 18.10.2004, che, secondo l'assunto degli appellati dimostrerebbe che la menomazione da cui era affetto il non assurgeva a Controparte_9 Per_8 livelli tali da imporre le cautele prescritte dalla legge notarile.
Invero, il Giudice tutelare, pur rilevando che “la menomazione fisica non è assoluta”, ha evidenziato che il “ interpretando il movimento labiale accompagnato dagli opportuni Per_8 gesti, comprende ciò che gli si chiede e nel contempo si fa capire” , così confermando, per quel che qui rileva, quanto accertato dal c.t.u. (“l'eloquio è possibile solo attraverso i gesti e la lettura labiale”), ossia che il era affetto da sordomutismo. Per_8
Va, pertanto, dichiarata la nullità degli atti pubblici ed ordinata l'annotazione della presente sentenza a margine delle relative trascrizione ex art. 2655 c.c.
L'accertata nullità degli atti pubblici conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni a tutela dei sordomuti impone di verificare se, in accoglimento della domanda riconvenzionale, avanzata dallo nel primo grado di giudizio e riproposta in questa sede ex art. 346 c.p.c., possa farsi CP_1 applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, convertendo formalmente l'atto in una scrittura privata come previsto dall'art 2701 c.c..
Ed invero, l'art. 58, L. n.89/1913, se da un lato colpisce con la nullità l'atto notarile per vizio formale, dall'altro lato ,non esclude in via assoluta la validità sostanziale del negozio, ammettendo che quell'atto notarile, pur non potendo avere l'efficacia dell'atto pubblico ex art.2699 c.c, possa comunque valere come scrittura privata. (Cass. 7264/2011).
“La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti;
tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio” (Cass. n. 7264/2011).
Tuttavia, perché tale conversione possa verificarsi, occorre: a) che l'atto pubblico sia inefficace come tale per incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale o per difetto di formalità (queste ipotesi coprono qualunque vizio dell'atto, nel senso che, se anche il pubblico ufficiale non fosse addirittura tale, dando luogo alle ipotesi del funzionario di fatto e dell'usurpatore, la conversione si opererebbe lo stesso); b) che le parti abbiano voluto l'atto - anche non pubblico – (se il consenso fosse stato dato ioci causa, mancherebbe non la forma ma la sostanza stessa dell'atto); c) che il negozio giuridico non richieda ad substantiam la forma dell'atto pubblico, sia per disposizione di legge (v. art. 2699) sia per volontà di parti, le quali sono libere di subordinare la sostanza del negozio ad una data forma, purché ciò non urti contro la disposizione dell'art. 2698 c.c.
Ebbene , nella specie, risultando accertata la violazione delle prescrizioni previste dalla legge notarile per l'ipotesi in cui il contraente sia affetto da sordomutismo e rilevato che il trasferimento immobiliare, a fronte dell'alternativa prevista dall'art. 1350 c.c., non richiedeva ad substantiam l'adozione dell'atto pubblico, la questione che resta da affrontare riguarda la conformità dell'atto alla volontà dei contraenti.
Ritiene la Corte che il consenso degli stipulanti ed , in particolare, del FO , riferito al contenuto del documento, risulti adeguatamente e compiutamente manifestato dalla sottoscrizione apposta.
Vero è che manca l'attestazione da parte del predetto contraente di avere letto l'atto e di riconoscerlo conforme alla propria volontà.
Nondimeno, come già rilevato dalla Corte di Appello - con valutazione che, benchè non vincolante per le ragioni sopra esposte, il collegio ritiene di condividere - il NT era in grado di leggere e scrivere e, peraltro, come desumibile dal c.t.u., non versava in stato di incapacità di intendere e volere.
L'ausiliario , in proposito, ha accertato quanto segue :”chiaro il campo di coscienza. Il soggetto appare orientato nei parametri spazio-temporali. Il corso del pensiero appare regolare e il contenuto appare alquanto povero, ma non inficiato da tematiche deliranti o da altri elementi psicotico. Non emergono dispercezioni del tipo illusioni o allucinazioni”
E pur dando atto dell'esistenza di” tratti di personalità dipendente, connotati da immaturità, incertezza, scarsa fiducia in sé stesso , con grande insicurezza circa la propria capacità di provvedere a sè stesso, senso di inferiorità, labilità emotiva, impulsività..” , ha, tuttavia, escluso la presenza di alcuna patologia di carattere psichiatrico.
Non vi è, prova, pertanto , della presenza di alcuna menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto.
Né siffatto stato può desumersi dalla nomina di un amministrazione di sostegno, che, com'è noto, non esige che l'amministrando versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere e volere.
Del resto- secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione degli appellati Controparte_9
e non contestato ex adverso - il G.T. aveva ritenuto che la “ descritta condizione personale del ricorrente “ lo individuasse “come soggetto…. capace” .
Ebbene, la circostanza che il NT fosse, soggetto capace di intendere e volere ed in grado di leggere e scrivere – come dallo stesso sostenuto nella querela e, peraltro, non contestato da alcuna altra parte o smentito da contraria emergenza processuale - induce a ritenere che il predetto, apponendo agli atti di vendita la propria sottoscrizione, ne abbia adeguatamente compreso e voluto il contenuto.
La sottoscrizione - che nell'atto pubblico, ove preceduta dalle dichiarazioni di cui si è detto, è diretta a consentire al soggetto sordomuto la verifica della conformità del contenuto alla sua volontà ed alle controparti di verificare se il predetto abbia effettivamente compreso il tenore dell'atto (Cass. 1571/2006) -, ove apposta in calce alla scrittura privata, è ex sé sufficiente a dimostrare la corrispondenza dell'atto alla volontà dei contraenti .
L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. E dalla sottoscrizione apposta da soggetto, capace di intendere e volere e pure di leggere e scrivere, può tranquillamente trarsi la prova della volontà del NT di trasferire gli immobili, oggetto dei rogiti.
Del resto, quest'ultimo, proponendo la querela di falso in merito alla mera quietanza, ha implicitamente riconosciuto che la vendita dei beni immobili corrispondeva alla sua volontà, tanto da rivolgere le proprie doglianze solo all'effettività del pagamento, a suo dire non avvenuto.
Le due prospettazioni, invero, risultano all'evidenza poco compatibili.
Inoltre, dalla stessa querela e relativa integrazione sporta dal (v. fascicolo appellanti) Per_1 risulta che quest'ultimo , per effetto di accordi verbali intercorsi con , era Controparte_1 intenzionato a cedere il proprio terreno sito in Monforte San Giorgio in cambio della realizzazione da parte dell'altro di un immobile da adibire ad abitazione.
Ciò conferma che il trasferimento, quanto meno dell'immobile predetto, era voluto dal NT , sebbene poi lo stesso abbia dichiarato (v. querela) di essere stato raggirato, avendo accertato che l'appartamento - di cui ha, comunque, riconosciuto l'avvenuta realizzazione - aveva dimensioni inferiori rispetto a quanto convenuto.
Vero è che l'allora attore ha pure proposto domanda di annullamento del contratto per dolo, addebitando all'acquirente “una condotta tale da avvolgere subdolamente la psiche del CP_1 suo dante causa.. ed idonea ad indurre quest'ultimo a stipulare due distinti negozi giuridici a breve distanza l'uno dall'altro, quando questi ultimi – anche ma non solo in ragione dell'esiguo prezzo di acquisto indicati negli atti…… - non sarebbero mai stati conclusi se vi fosse stata un'effettiva capacità di addivenire sia all'accordo contrattuale che ad un successivo consenso definitivo sorretto da una volontà non viziata”
Tuttavia – come si vedrà infra a proposito della disamina della riproposta domanda di annullamento – della pretesa condotta ingannevole non vi è alcuna prova, non potendo essa desumersi, secondo quanto allegato dal (v. atto di citazione ) , dalla stipula in rapida Per_1 successione di due atti di vendita non seguiti dal pagamento del prezzo, dalla successiva nomina dello quale amministratore di sostegno e dalla revoca del provvedimento. CP_1
Da ciò consegue alla nullità degli atti pubblici non può seguire la condanna alla restituzione dei beni, essendosi essi convertiti in altrettante scritture private autenticate, aventi analoga efficacia traslativa della proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 1350 c.c.
Né può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei notai roganti.
Sebbene sia indiscutibile la stipula in violazione della legge notarile, nondimeno, il preteso
“danno esistenziale”, di cui gli appellanti invocano il risarcimento da parre dei notai roganti , risulta semplicemente enunciato .
Va, in contrario, osservato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 28742/2018) Nella specie, gli appellanti si sono limitati ad allegare l'esistenza del danno, per essere stato il loro dante causa ”ingiustamente depauperato” dei beni, oggetto delle due compravendita, senza neanche allegare quello sconvolgimento delle abitudini di vita ,in cui si sarebbe sostanziato il danno esistenziale.
7.-Miglior sorte non meritano le domande avanzate in via subordinata e riproposte in questa sede dagli appellanti.
Quanto a quella volta ad ottenere l'annullamento dei contratti per dolo dell'acquirente, va premesso che, a tal fine, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito (Cass.n. 20231/2022.)
Invero, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare.
Ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione.
Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
(Cass. 5734/2019)
Nella specie, la Corte non può che rilevare l'estrema genericità della domanda , essendosi l'allora attore limitato alla relativa riproposizione, addebitando all'acquirente una generica CP_1 condotta “tale da avvolgere subdolamente la psiche del suo dante causa.. ed idonea ad indurre quest'ultimo a stipulare due distinti negozi giuridici a breve distanza l'uno dall'altro” ,non sorretti da una volontà correttamente formatasi.
Le circostanza allegate, infatti, non sono per nulla sufficienti a fornire la dimostrazione della condotta dolosa, posto che, mentre il mancato pagamento del prezzo di acquisto integrerebbe, ove accertato, gli estremi del mero inadempimento, la stipula dei due atti in rapida successione e la nomina dello quale amministratore di sostegno del , avvenuta in epoca successiva CP_1 Per_1 alla stipula, sono, invece, circostanze poco significative.
A ciò aggiungasi che , secondo i termini della prospettazione attorea, il raggiro avrebbe riguardato il l'esiguità del prezzo di vendita e la mancata corresponsione.
Ha, però, precisato la Corte di Cassazione che, ai fini dell' annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.
(Cass.n. 17988/2024).
Va parimenti rigettata la domanda di annullamento dei contratti ex art. 1428 c.c. Alla luce delle risultanze della c.t.u., non vi è, infatti, alcuna prova dell'incapacità di intendere e volere del , che, al contrario, è risultato essere soggetto capace, nonostante lo stato di Per_8 sordomutismo.
Va parimenti rigettata la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'acquirente
, asseritamente consistente nel mancato pagamento del prezzo.
Va, in proposito, osservato che la querela di falso avente ad oggetto la menzione in seno agli atti pubblici dell'avvenuto pagamento del prezzo è stata dichiarata inammissibile e che nessuna altra prova vi è agli atti circa il dedotto inadempimento.
Esso risulta, inoltre, smentito dalla dichiarazione di aver ricevuto il pagamento, resa dal venditore nelle scritture in questione .
Tale indicazione , infatti, ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione.
Né la lacuna probatoria potrebbe essere utilmente superata attraverso la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. di acquisizione presso la Banca d'Italia o delle” movimentazioni bancarie CP_10 relative a conti correnti, bancari o postali, su territorio nazionale intestati al Sig. CP_1
, nato a ZZ (ME), il [...], a [...] primo gennaio 2000 e fino alla data
[...] di acquisizione”.
L'ordine di esibizione è, infatti, uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.
Nella specie, l'istanza non solo risulta, nei termini con cui è stata formulata, oltremodo generica, non essendo corredata dalla specifica indicazione dei documenti da acquisire ( di cui non è conseguentemente possibile valutare pertinenza ) , ma, peraltro, non essendo certa l'esistenza degli atti cui si riferisce, assume valenza meramente esplorativa.
A ciò aggiungasi che la natura confessoria della quietanza, di cui il NT neanche ha allegato la riconducibilità a errore di fatto o violenza né, tantomeno, il carattere simulato, è sufficiente a comprovare l'avvenuto pagamento.
8.- Resta, a questo punto, da esaminare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
e , che censurano la decisione del Tribunale di Barcellona Controparte_11 Parte_5
Pozzo di Gotto laddove il primo decidente ha ritenuto di non dover liquidare le spese di lite in favore del loro dante causa, basandosi sull'erroneo presupposto che questi fosse rimasto contumace, mentre, in realtà, egli si era regolarmente costituito all'udienza del 23.11.2012, depositando la propria comparsa di costituzione e risposta.
Va, preliminarmente, osservato che, contrariamente all'assunto degli appellanti principali, l'appello incidentale risulta tempestivo, essendo stato proposto con comparsa depositata in data
9.11.2022 e, dunque, nel rispetto dei termini di rito, a fronte della citazione per l'udienza dell'1.12.2022.
Inoltre e sempre a confutazione dell'eccezione sollevata dai predetti appellanti principali, il contraddittorio risulta regolarmente integrato . Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.
Risulta, invero, che il – come sopra esposto- si era regolarmente costituito, sicchè Per_2 erronea risulta la dichiarazione di contumacia.
A tale erronea statuizione non può seguire , tuttavia, la condanna degli allora attori al pagamento delle spese anche nei confronti del notaio (oggi eredi); spese, queste, non regolamentate Per_2 dal primo decidente proprio in considerazione della ritenuta contumacia del convenuto..
Ritiene, infatti, la Corte che la declaratoria di nullità anche dell'atto pubblico a rogito del detto notaio comporti una situazione di reciproca soccombenza che giustifica, nel rapporto tra le dette parti, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio
9.-Quanto alle spese di questo grado di giudizio, esse possono integralmente compensarsi nel rapporto tra gli appellanti principali e gli eredi , a fronte della reciproca soccombenza. Per_2
e vanno, invece, condannati , in Controparte_12 Persona_7 solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti degli altri appellati.
Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio ( Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna degli appellanti ex art. 96 3° comma c.p.c. avanzata dallo . CP_1
Sebbene, a tal fine, non sia richiesta la domanda di parte, né la prova del danno, è, però, necessario sul piano soggettivo la prova di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abusivo esercizio delle prerogative processuali, espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo.
Nella specie, tale condotta , peraltro neanche esplicitata dall'appellato, non risulta apprezzabile .
A prescindere dalla fondatezza della domanda volta a far valere la nullità degli atti pubblici , che esclude di per sé la sussistenza del comportamento sanzionato, va osservato che questo non può consistere nella proposizione di eccezioni e domande infondate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di ME, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 473/22 R.G. sull'appello proposto da e Controparte_12 Persona_7
, in proprio e quali eredi di , avverso la sentenza n. 680/2022,
[...] Persona_1 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17.05.2022 e pubblicata in data 24.05.2022 nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da
[...]
e , nella qualità di eredi di CP_2 Parte_4 Parte_5 Persona_2
e sull'appello incidentale condizionato proposto dai medesimi in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la nullità , per inosservanza e violazione, da parte del notaio rogante, delle disposizioni della legge notarile relative ad atti conclusi da soggetti sordomuti dell'atto di compravendita stipulato in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , tra e , Rep. 44103 Raccolta Persona_2 Persona_1 Controparte_1
5302 nonché dell'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott.
, tra , Rep. 41752 Raccolta 10872; Controparte_4 Parte_12 Controparte_1
-ordina al Conservatore di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti pubblici di cui sopra;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale di dichiara che gli atti Controparte_1 sottoscritti da in data 27.10.2003 davanti al Notaio e in data Persona_1 Per_2
30.03.2004 davanti al Notaio hanno valore di scritture private autenticate;
CP_4
-rigetta, per l'effetto, la domanda di restituzione dei beni oggetto degli atti pubblici;
-rigetta le ulteriori domande avanzate dagli appellanti principali;
-in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_2 [...]
e , nella qualità di eredi di , dichiara la nullità Parte_4 Parte_5 Persona_2 della sentenza di primo grado nei limiti e per le causali di cui in parte motiva;
-in parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_2
e , nella qualità di eredi di revoca la Parte_4 Parte_5 Persona_2 dichiarazione di contumacia del medesimo;
-dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto tra e Controparte_12
, in proprio e quali eredi di e Persona_7 Persona_1 [...]
e , nella qualità di eredi di;
CP_2 Parte_4 Parte_5 Persona_2
-condanna e , in proprio e quali eredi Controparte_12 Persona_7 di , in solido tra loro, al pagamento in favore delle altre parti costituite delle Persona_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida, in favore di in complessivi euro Controparte_1
12.154,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva;
euro
2.163,00 per quella di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ed in favore di , , Controparte_3 Parte_6 [...]
e in complessivi euro 12.154,00 (di cui euro 2.977,00 per la Parte_8 Parte_7 fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva;
euro 2.163,00 per quella di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ed in favore di , , e;
Controparte_3 Parte_6 Parte_8 Parte_7
Così deciso nella camera di consiglio in data 28.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del
Processo dott.ssa Mariarita Riccio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di ME, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 473/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 08.07.2024
vertente tra
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.11.1966, e (CF: ) nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(BIELORUSSIA) il 17.03.1994, in proprio e quali eredi di rappresentati e Persona_1 difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Coppola, presso il cui studio professionale, sito in Pollena CH (NA),
Piazza delle Orchidee n. 9, sono elettivamente domiciliati
Parte_3
e
(CF: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio professionale, sito in S. Agata Militello, Via S. Giuseppe n. 51, è elettivamente domiciliato
Appellato
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_4
(CF: ) nato a [...] il [...], e Parte_4 CodiceFiscale_5
(CF: ) nata a [...] il [...], quali eredi Parte_5 CodiceFiscale_5 di , rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in Persona_2 appello, dall' avv. Maurizio La Pedalina, presso il cui studio professionale, sito in ME, V.le
L. Cadorna n. 14, sono elettivamente domiciliati
Appellati e Appellanti incidentali
e
(CF: ) nato a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_6 [...]
(CF: ) nata a [...] il [...], Parte_6 CodiceFiscale_7
(CF: ) nato a [...] il [...], Parte_7 CodiceFiscale_8 [...]
(CF: ), nata a [...], il [...], Parte_8 CodiceFiscale_9 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Francesco Cambria, presso il cui studio professionale, sito in AF NA (ME), sono elettivamente domiciliati
Appellati
e
nato il [...] a [...] ed ivi residente. in Via Onofrio Controparte_4
Basile n. 14
Appellato contumace
oggetto: appello avverso la sentenza n. 680/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto in data 17.05.2022 e pubblicata in data 24.05.2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “…Voglia l'adìta Corte di Appello di ME (ME) , contrariis rejectis, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza qui impugnata alla luce delle indicazioni contenute nel presente atto ed accogliendo le seguenti CONCLUSIONI, già formulate in primo grado: - Accertare e dichiarare la nullità, dell'atto di compravendita stipulato in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott.
[...]
, tra e , Rep. 44103 ,Raccolta 5302 , per Per_2 Persona_1 Controparte_1 inosservanza e violazione, da parte del notaio rogante, delle disposizioni della legge notarile relative ad atti conclusi da soggetti sordomuti. - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott. , tra Controparte_4
e , Rep. 41752 , Raccolta 10872, per inosservanza e Persona_1 Controparte_1 violazione, da parte del notaio rogante, delle disposizioni della legge notarile relative ad atti conclusi da soggetti sordomuti . In subordine, Annullare l'atto di compravendita stipulato in data
27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , tra e , Persona_2 Persona_1 Controparte_1
Rep. 44103, Raccolta 5302, in via principale per dolo ai danni del dante causa e, subordinatamente, per incapacità sia di intendere che di volere del sig. al Persona_1 momento della stipula del suddetto atto. - Annullare l'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott. , tra e , Controparte_4 Persona_1 Controparte_1
Rep. 41752,Raccolta 10872, in via principale per dolo ai danni del dante causa e, subordinatamente, per incapacità sia di intendere che di volere del sig. al Persona_1 momento della stipula del suddetto atto. - In Via ancora più subordinata: - Risolvere l'atto di compravendita stipulato in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , tra Persona_2 [...]
e , Rep. 44103, Raccolta 5302, per gravissimo inadempimento del Per_1 Controparte_1 sig. . - Risolvere l'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per Controparte_1 atto del Notaio Dott. , tra e , Rep. 41752, Controparte_4 Persona_1 Controparte_1
Raccolta 10872, per gravissimo inadempimento del sig. . Per l'effetto, in Controparte_1 qualsivoglia ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o, subordinatamente, di annullamento, o, in via ancora più gradata, di risoluzione per gravissimo inadempimento, tutte come sopra formulate, condannare i convenuti tutti (ad esclusione dei notai convenuti Dott.
, Dott. in solido, ovvero ciascuno di essi, per quanto di Persona_2 Controparte_4 rispettiva spettanza alla restituzione, in favore del sig. dante causa dei Persona_1 concludenti, e tramite relativo ordine nell'emittenda sentenza di condanna, il fondo rustico con annesso fabbricato insistente nel Comune di Manforte San Giorgio, e, precisamente:- in via
Regione Siciliana, un fondo rustico consistente in agrumeto, uliveto ,frutteto irriguo e seminativo irriguo erborato, con entrostanti fabbricati rurali e un piccolo locale ad uso deposito;
il tutto confinante con restante terreno del da più lati e con la detta via;
riportato nel Per_1 Per_1
N.C.T. al foglio 2 particelle 861, 863, 865, 867, 139, 318 ; e nel N.C.E.U. al foglio 2 particella
839 piano T. categ. C/2 cl. 5mq. 44 con R.C. 124,98 In via Pioppi, un fabbricato di vecchia costruzione, composto da piano terra e primo, ricadente sul particella 840 e avente una superficie di mq. 399 ; confinante con la detta via , e con la particella 35 in ditta eredi;
nel N.C.E.U. Per_3 al foglio 2 particella 840 sub 1 piano T-1 in corso di definizione;
il tutto trasferito al convenuto
, in data 30 marzo 2004, con atto per Notar Dott. , Repertorio Controparte_1 Controparte_4
41752 Raccolta 10872 - Fondo rustico dell'estensione catastale di circa are novantaquattro e entiare cinquantuno (mq 94.51) confinante con i mappali 870 ( ex 868/a), 872 (ex 869/a), 874 (ex
128/a) e 130. Nel catasto dei terreni del Comune di Manforte San Giorgio il terreno è riportato in ditta aggiornata ed è distinto nel foglio di mappa 2 della particelle : 871 frutt. irrig. di are
14.57 reddito dominicale euro 44,77 reddito agrario euro 14.67, 873 frutt. irrig. di are 49,81 reddito dominicale 153,06 reddito agrario euro 50.16 e 875 sem. irr. Arb. Classe 1, di are 30.13 reddito dominicale 25.68 reddito agrario euro 16.34; in conformità al tipo di frazionamento n. 2957 dell'anno 2003 redatto dall' Ing. sull'estratto di mappa n. 227417 approvato Persona_4 dall'Agenzia del Territorio di ME in data 2 ottobre 2003; il tutto acquistato dai su menzionati coniugi Sig. , , , dal Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 sig. , in data 25.11.2003 per atto del Notar , numero 60642 di Controparte_1 Persona_5 repertorio, n° 14184 di raccolta, il tutto reimmettendo l'attore dante causa dei Persona_1 concludenti, nell'immediato possesso di tutti i beni sopra descritti. - In ogni caso, accertare e dichiarare che nessun importo è stato corrisposto dal , a titolo di pagamento del prezzo CP_1 per le vendite di cui ai sopra indicati rogiti e , in favore del signor Per_2 CP_4 [...]
suo dante causa. - Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di ME e/o Per_1 competente per territorio, di eseguire tutte le formalità ipotecarie che gli saranno richieste in virtù dell'emittenda sentenza ed al sig. Dirigente del Catasto Terreni presso l'Ufficio del Territorio di ME e/o competente per territorio di eseguire le consequenziali formalità di sua competenza. - Accertare e dichiarare la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale dei Notai Dott. e Dott. per i motivi che Persona_2 Controparte_4 seguono: - per aver determinato un rilevante danno esistenziale in pregiudizio dell'attore contribuendo con il loro operato a che l'istante fosse ingiustamente depauperato dei beni suddetti. - per violazione ed inosservanza delle disposizioni impartite dalla legge notarile per gli atti conclusi da soggetti affetti da sordomutismo, nonché dei principi di correttezza ,buona fede e mancanza di perizia nell'esercizio delle loro rispettive funzioni pubbliche;
per effetto condannare: il Notaio al risarcimento – in favore dell'attore - dei danni tutti Persona_2 che si quantificano in € 30.000,00; il Notaio Dott. , al risarcimento – in favore Controparte_4 dell'attore, dante causa dei concludenti, - dei danni tutti che si quantificano in € 30.000,00; ovvero, per ciascuno di essi, al risarcimento di quella somma maggiore o minore che l'On.le
Tribunale riterrà equa, anche se del caso con valutazione equitativa, qui in via subordinata invocata;
- Gravare in ogni caso tutte le somme dovute dai Notai e a qualsiasi Per_2 CP_4 titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli illeciti all'effettivo soddisfo. - Accertare e dichiarare la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale del convenuto , in riferimento alla stipula degli atti di Controparte_1 compravendita meglio descritti in narrativa, e condannare lo stesso al risarcimento – in favore dell'attore-dante causa dei concludenti, dei danni, patrimoniali e non che si quantificano in € 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà equa. -
Condannare il sig. e il Notaio Dott. , in solido tra loro ovvero Controparte_1 Persona_2 ciascuno di essi per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento, in favore dell'attore
[...]
dante causa dei concludenti, a titolo di ulteriore risarcimento danni per il mancato Per_1 godimento dei frutti civili relativi all'immobile descritto nel suddetto rogito del Dott. , Per_2 di un importo (quantificando in corso di giudizio e del quale, in ogni caso , si chiede la liquidazione anche tramite consulenza tecnica di ufficio qui espressamente sollecitata) per tale mancato godimento dalla data di stipula dell'atto fino alla data effettiva di restituzione del bene e reimmissione in possesso, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di stipula al soddisfo. - Condannare il sig. e il Notaio Dott. , in solido tra Controparte_1 Controparte_4 loro ovvero ciascuno di essi per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento, in favore dell'attore
dante causa dei concludenti, a titolo di ulteriore risarcimento danni per il Persona_1 mancato godimento dei frutti civili relativi all'immobile descritto nel suddetto rogito del Dott.
, di un importo (quantificando in corso di giudizio e del quale, in ogni caso, si chiede la CP_4 liquidazione anche tramite consulenza tecnica di ufficio qui espressamente sollecitata) per tale mancato godimento dalla data di stipula dell'atto fino alla data effettiva di restituzione del bene e reimmissione in possesso, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di stipula al soddisfo - In via subordinata, nella sola e denegata ipotesi che l'adito Tribunale non dovesse ritenere di accogliere le sopra indicate domande di nullità, annullamento e/o risoluzione per gravissimo inadempimento del sig. , tutte come sopra formulate, condannare, Controparte_1 per essersi ingiustificatamente arricchito ai danni del suo dante causa, signor il sig. Per_1
al pagamento, in favore del medesimo istante dante causa Controparte_1 Persona_1 dei concludenti, dell'effettivo valore degli immobili acquistati da esso con i sopra CP_1 indicati rogiti e , accertando e dichiarando – anche previa consulenza tecnica di Per_2 CP_4 ufficio qui espressamente sollecitata - che il prezzo indicato in detti atti era, inferiore al tempo delle rispettive vendite, nettamente inferiore a quello reale o in subordine condannare il sig.
al pagamento degli importi emergenti dai rogiti e , il tutto con Controparte_1 Per_2 CP_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli atti pubblici. - Condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di diritti, onorari e spese dei due gradi di giudizio, oltre il rimborso spese, IVA. e c.p.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario. - Condannare i convenuti alla restituzione di quanto già versato in loro favore a titolo di spese e compensi di giudizio di primo grado, oltre interessi maturati dalla data di ricezione di importi, come per legge, ed oltre eventuali ulteriori compensi ancora richiesti e/o da corrispondere. - Sospendere il giudizio relativamente alle domande che dipendono dalla querela di falso, proposta dai concludenti con atto di citazione, iscritto al numero 1220 degli affari civili del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dell'anno 2021, assegnata al Giudice Unico Dott.ssa Elisa Di Giovanni, trattata all'udienza del 15/02/2022 e rinviata all'udienza del 09/11/2022, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande che possono essere decise indipendentemente dai documenti impugnati. IN VIA ISTRUTTORIA, ad eccezione dell'interrogatorio formale deferito al sig. e reso Controparte_1 all'udienza dell' 08/10/2014 e alla consulenza tecnica di ufficio sulla persona del
[...]
, redatta dal perito Dott.ssa , depositata il 17/07/2012, si reiterano Per_1 Persona_6 anche in questa sede le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie autorizzate (sia per la prova precostituita che costituenda), insistendo per la loro integrale ammissione;
Si insiste, quindi, perché 1'Ecc.mo Tribunale ordini ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
…[…]…”.
Per la parte appellata : “…In via preliminare, 1. confermare e, se necessario, Controparte_1 ritenere e dichiarare che le domande che erano state proposte dal nel proc. n. Per_1
15260/2008 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. sono state decise con efficacia di giudicato dalla richiamata sentenza d'appello n. 71/2021; 2. confermare e, se necessario, ritenere e dichiarare inammissibili quelle domande, siccome tutte riassunte e giudicate, in ultimo, dalla cit. sentenza d'appello;
3. E, per l'effetto, dire inammissibile l'appello; In via istruttoria, ove ritenuto necessario, 1. dichiarare inammissibili le richieste istruttorie articolate. […] Nel merito, 1. Dire rinunziate dal e dai suoi eredi e comunque rigettare tutte le domande e le conclusioni Per_1 articolate giudizio di primo grado n. 15260/2008 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. e ribadite nell'atto di appello introduttivo del presente procedimento;
2. ritenere e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita del 27 ottobre 2003 in Notaio dott. repertorio Persona_2
44103, raccolta 5302, tra e è valido ed efficace, si come Persona_1 Controparte_1 la quietanza ivi data;
3. ritenere e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita del 30 marzo 2004 in Notaio dott. repertorio 41752, raccolta 10872, tra Controparte_4 Persona_1
e è valido ed efficace, si come la quietanza ivi data;
4. in via subordinata Controparte_1
e riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'atto di compravendita del 27 ottobre 2003 in Notaio dott. repertorio 44103, raccolta 5302, tra e Persona_2 Persona_1 CP_1
è valido ed efficace tra le parti contraenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2701
[...]
c.c.; 5. sempre in via subordinata e riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'atto di compravendita del 30 marzo 2004 in Notaio dott. repertorio 41752, raccolta Controparte_4
10872, tra e è valido ed efficace tra le parti contraenti Persona_1 Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2701 c.c.; 6. condannare gli eredi del ex art. 96, Per_1 co. 3° c.p.c. a pagare all'esponente una somma equitativamente determinata, onde sanzionare l'abuso della Giustizia da costui fatto;
7. rigettare l'atto di appello e, quindi, confermare la sentenza appellata n. 680/2022 del Tribunale di Barcellona P.G.”.
Per le parti appellate e “…1) CP_2 Parte_4 Parte_5 rigettare l'appello principale confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte, salvo quanto costituisce oggetto di appello incidentale, per le ragioni spiegate nel presente atto;
2) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, liquidare in favore di , e per esso ai suoi Persona_2 eredi, le spese difensive del primo grado di giudizio;
3) In via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per lesione del contraddittorio, e rimettere la causa al Tribunale di Barcellona P.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.; 4) in via ulteriormente gradata, ammettere la prova per testi articolata da nell'atto di citazione, e reiterata nella comparsa conclusionale, Controparte_1 limitatamente ai seguenti capitoli … […] … 5) Condannare gli attori alla refusione delle spese difensive di questo grado di giudizio, da liquidarsi sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti ratione temporis e da determinarsi in concreto nella misura risultante dalla relativa nota che sarà depositata al momento della spedizione della causa a sentenza. Salvo ogni altro diritto, azione ed eccezione…”.
Per le parti appellate , , , Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8
“…A) in via principale, dichiarare improcedibile o inammissibile l'atto d'appello
[...] perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza appellata;
B) in via subordinata: 1) rigettare l'avversa domanda di nullità dell'atto del 27 Ottobre 2003 in notar
(il solo di interesse dei concludenti); 2) rigettare la domanda di annullamento per Per_2 incapacità di intendere o di volere o dolo;
- in via subordinata, in caso di accoglimento, che si dichiarata priva di effetto per i concludenti ai sensi dell'art. 1445 c.c. in relazione all'art. 2652
c.c. n.6; 3) rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento, per le medesime considerazioni ritenute assorbite in comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
- in subordine e in caso di suo accoglimento, dichiarare la pronuncia di risoluzione priva di effetto nei confronti dei concludenti, ai sensi del 2°comma dell'art. 1458: “la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. 4) In caso di dichiarazione di nullità dei rogiti notarili o di non accoglimento delle domande formulate anche in subordine ai punti 1, 2, e 3, delle presenti conclusioni, condannare, in solido o per quanto di ragione, il sig. e il notaio , al pagamento/restituzione in favore Controparte_1 Persona_2 dei concludenti della somma di € 65.000,00, quale importo dagli stessi corrisposto per l'acquisto del fondo (atto in notar del 25 novembre 2003), oltre al risarcimento danni da lucro Per_5 cessante, da quantificarsi a mezzo di nominando ctu, nonché al danno extracontrattuale ex art.
2043 c.c. che può essere ragionevolmente quantificato in € 40.000,00 o in quella maggior o minor somma ritenuta equa dal giudicante (v. conclusioni punti nn.2 e 6 comparsa di costituzione giudizio di primo grado); 5) condannare i medesimi, e notaio , Controparte_1 Persona_2 in solido o per quanto di ragione, al risarcimento di altri ed eventuali danni o spese a cui sarebbero tenuti i concludenti come conseguenza di una pronuncia per essi negativa;
6) In via istruttoria, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante ed essendo già stato espletato in data 8/10/2014 l'interrogatorio formale del sig. , ammettere ctu Controparte_1 così come motivata al punto 2) in relazione al punto 6) delle conclusioni in comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, al fine della quantificazione del danno da lucro cessante con riferimento alla destinazione del terreno, piantagioni in esso esistenti e ogni altro elemento utile alla determinazione del suo valore complessivo;
7) Con vittoria di spese e compensi del giudizio…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (dante causa di Persona_1 Parte_1
e ) e , quest'ultimo quale
[...] Persona_7 Parte_9 amministratore di sostegno del primo, convenivano innanzi al Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto - Sezione distaccata di ZZ- Persona_2 Controparte_4 CP_1
, e
[...] Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8
affinché fosse dichiarata la nullità di due atti pubblici di compravendita immobiliare
[...] per violazione - da parte dei notai roganti - delle disposizioni inderogabili relative alla stipula di atti conclusi da soggetti muti e sordomuti;
in subordine fosse dichiarata l'annullabilità dei medesimi atti per dolo ai danni del e/o per la di lui incapacità di intendere e di Persona_1 volere al momento della stipula dei due rogiti notarili;
in via ulteriormente gradata, previo accertamento del gravissimo inadempimento del acquirente dei due Controparte_1 immobili poi rivenduti ai coniugi e , Controparte_5 Controparte_6 fosse dichiarata la risoluzione dei succitati atti pubblici, con richiesta di restituzione degli immobili ( formulata nei confronti dei convenuti, ad eccezione dei notai roganti) e di risarcimento danni subiti.
Introdotto il giudizio, ad eccezione del solo che rimaneva contumace, si Controparte_4 costituivano tutte le altre parti convenute, le quali, contestando l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, ne chiedevano il rigetto.
e Controparte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di nullità/annullamento, nei confronti di e del notaio , per Controparte_7 Persona_2 ottenere la restituzione dell'importo di € 65.000,00, corrisposto per l'acquisto dei beni trasferiti con l'atto impugnato, oltre ad € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
All'udienza del 15 giugno 2010, il e il suo amministratore di sostegno, Persona_1 Pt_9
, presentavano querela di falso contro gli atti pubblici summenzionati, contestando il
[...] pagamento del prezzo delle vendite ed, in particolare, la dichiarazione dell'alienante di aver ricevuto detto pagamento, rilasciando una quietanza liberatoria, dal momento che egli non aveva ricevuto alcuna somma di denaro dalle vendite indicate nei due rogiti notarili.
Con ordinanza del 21.06.2010 il Tribunale rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Barcellona
Pozzo di in composizione collegiale per la trattazione del giudizio conseguente alla Pt_10 proposizione della querela di falso;
sospendeva le domande avanzate nell'atto introduttivo del giudizio che attenevano al pagamento dei prezzi delle vendite, alla risoluzione e restituzione dei beni;
disponeva la prosecuzione del giudizio per le domande di nullità, ai sensi della legge notarile, e di annullamento per dolo e incapacità, a tal l'uopo disponendo consulenza medico- legale per accertare lo stato di salute mentale del NT.
Con atto denominato “ricorso per la prosecuzione del giudizio pendente” e depositato il
03.08.2010 (iscritto al nr. 1084/2010 R.G.), ed il di lui amministratore di Persona_1 sostegno adivano il Tribunale collegiale di Barcellona P.G., riproponendo tutte le domande formulate con l'originaria citazione, ma non anche la querela di falso autorizzata con la citata ordinanza.
La causa veniva decisa in prime cure con sentenza n. 318/2015, che accoglieva la querela di falso degli atti pubblici nella parte relativa al pagamento del prezzo, omettendo di pronunziare su tutte le altre domande formulate con l'atto riassuntivo.
La suddetta sentenza, impugnata dal solo veniva riformata dalla Corte di Controparte_1
Appello di ME, che, con sentenza n. 70/2021, dichiarava l'inammissibilità della querela, giacché non ritualmente presentata.
All'esito di tale pronuncia, l'originario giudizio n. 15260/2008 del R.G., che nelle more era proseguito con lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale ( che aveva verificato la capacità di intendere e di volere di ) e l'interrogatorio formale del Persona_1 convenuto veniva rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza Controparte_1 del 07.06.2022.
Anticipata l'udienza al 05.04.2022, con decreto del 25.02.2022, in quella sede, precisate le conclusioni in assenza del difensore di , cui il decreto di anticipazione non era Persona_2 stato notificato, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 680/2022, emessa in data 24.05.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Barcellona P. G. dichiarava inammissibili le domande attore, con condanna alle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_1
e in proprio e quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1 proponevano appello nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
e quali eredi di , Parte_4 Parte_5 Persona_2 Controparte_3 [...]
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_4
Si costituivano in giudizio gli appellati, ad eccezione di che rimaneva Controparte_4 contumace anche per questo grado di giudizio, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Gli appellati , quali eredi di , spiegava, altresì, appello Controparte_8 Persona_2 incidentale per la riforma della sentenza in punto di liquidazione di spese di giudizio, nonché appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale per la remissione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della causa al primo giudice a causa della lesione nei loro confronti del contraddittorio.
All'udienza del 02.12.2022, la Corte, dichiarata la contumacia del convenuto e ritenuta CP_4
l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2022.
Con ordinanza emessa all'esito di detta udienza, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c. (D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149) mediante scambio e deposito telematico di note, giusta Decreto del Presidente di sezione, ritualmente notificato alle parti, l'adita Corte concedeva termine fino al 31.01.2024 per la notifica dell'appello incidentale all'appellato contumace, rinviando la causa per la verifica dell'adempimento e la precisazione delle conclusioni alla data dell'8.07.2024.
Scaduti i termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 08.07.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Attesa la rituale notificazione anche dell'atto di appello incidentale e la sua mancata costituzione anche per questo secondo grado di giudizio, occorre confermare la già dichiarata contumacia della parte appellata (v. ordinanza del 2.12.2022). Controparte_4
Sempre in via preliminare, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati per violazione del disposto di cui all'art 348 bis c.p.c., è già stata Controparte_8 disattesa con l'ordinanza emessa all'udienza del 2.12.2022, con la quale è stata di seguito fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare
l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
2. Passando al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame parte appellante, nell'eccepire la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la piena autonomia del giudizio per querela di falso incidentale rispetto all'originario procedimento , caratterizzato da una pluralità di domande e dal quale la querela di falso aveva tratto origine.
Deduce, in particolare, che stante l'autonomia dei due giudizi, non sarebbe stato possibile trasferire, solo per volontà della parte, l'intero originario giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale, competente a decidere sulla querela di falso.
Assume che, diversamente opinando, si consentirebbe ad un ipotetico impulso di parte, teso alla riassunzione davanti al Collegio di tutte le originarie domande, di elidere quelle norme di diritto che attribuiscono alla autorità giudicante in composizione collegiale una forma speciale di competenza funzionale, che esclude il potere di prendere cognizione - e, conseguentemente, di pronunziare - su tutte le residue domande di competenza del Giudice monocratico.
Sostiene , peraltro, che l'incongruenza della pronuncia impugnata sul punto risulta evidente, sia alla luce dell'ordinanza del 21 giugno 2010 - con cui il Giudice di primo grado aveva rimesso le parti davanti al collegio per la trattazione del giudizio conseguente alla querela di falso, disponendone al contempo la prosecuzione sulle altre domande -, sia alla luce di quanto disposto nella sentenza n. 318/2015, resa all'esito del suddetto giudizio per querela, in cui espressamente si era precisato “…va subito detto che il presente giudizio si appunta sulla verifica della falsità dei due atti pubblici indicati nelle conclusioni di parte attrice, nei limiti imposti dall'ordinanza del giudice istruttore con cui è stata ammessa la querela di falso…”.
Aggiunge che, in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, la successiva pronuncia della Corte di Appello - che, nel riformare la sentenza n. 318/2015, non aveva statuito nel merito, limitandosi a pronunciare su mere questioni di rito - non poteva essere considerata vincolante in relazione alle altre domande .
Evidenzia, ancora, come con la proposizione dell'atto di riassunzione il dante causa non aveva certamente inteso privare il Tribunale preventivamente adito della materia del contendere, né disconoscere l'originaria iniziativa processuale, peraltro, ritualmente perseguita anche sotto il profilo istruttorio.
Al più - continua - si sarebbe potuta verificare, nel procedimento di riassunzione, una parziale inefficacia dell'impulso processuale con riferimento alle altre domande del giudizio, diverse dalla querela di falso, rispetto alle quali il Tribunale in composizione monocratica, in assenza di rinuncia delle parti, non avrebbe mai potuto astenersi né ritenersi esonerato dal prendere una decisione. 3. Con il secondo motivo d'appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che “…In particolare, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto dolersi in sede di appello della mancata pronuncia da parte del Tribunale, in ordine alle domande riproposte in sede di riassunzione.
In mancanza di qualunque impugnazione della predetta sentenza, dunque, le domande reiterate nel presente giudizio sono oggi inammissibili…”.
Gli appellanti sostengono, infatti, l'erroneità di tale assunto, rilevando che non potesse essere proposto nessun atto di impugnazione avverso la sentenza n. 318/2015, emessa dal Tribunale collegiale di Barcellona Pozzo di Gotto, non essendoci stata soccombenza alcuna da parte dei soggetti in riassunzione.
Ciò in quanto la pronuncia era limitata, così come statuito dal succitato Tribunale, all'oggetto della querela di falso.
Un eventuale appello, infatti, sarebbe stato del tutto inammissibile anche per mancanza di interesse, data l'assenza di soccombenza.
Concludono, dunque, asserendo che non può esserci stata alcuna formazione di giudicato, poiché il giudicato può formarsi solo intorno al decisum e non intorno al disputatum.
Sulla scorta di tali argomentazioni, insistono nell'accoglimento delle domande originariamente formulate.
3. Ritiene la Corte che l'appello principale, i cui motivi per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sia, nei limiti che appresso si specificheranno, fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le censure di parte appellante si appuntano, in particolare, su quella parte della pronuncia in cui il Giudice ha ritenuto che tutte le questioni oggetto del presente giudizio esulassero dall'ambito della propria cognizione, essendo stato esso “definito contestualmente alla proposizione del ricorso di riassunzione innanzi alla sede centrale istituita presso l'odierno Tribunale”.
Ebbene è noto che l'art. 225 c.p.c. - nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 3 comma 16 lett.
a n. 1 D.Lvo 149/2022 , ratione temporis applicabile - prevede che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito, in cui la querela si inserisca in via incidentale, sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Prevede, altresì, che il giudice istruttore della causa di merito ( sia essa a decisione monocratica o collegiale) , una volta proposta la querela, dopo aver proceduto all'interpello (positivo) ed alla valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.) ha il potere di rimettere le parti davanti al collegio per la decisione solo su di essa (“può rimettere”).
Tale modus procedendi rappresenta una mera eventualità, essendo prevista un' alternativa, rappresentata dalla possibilità che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 225 c.p.c., quella in cui il giudice istruttore scelga di rimettere solo la causa sulla querela in decisione, la rimessione in decisione, al contrario di quanto avviene di norma per qualsiasi rimessione in decisione, non riguarda tutta la causa, cioè il cumulo fra causa di merito e querela (Cass. 15601/2015).
Nella specie, sebbene con l'ordinanza del 21 giugno 2010 il giudice di primo grado abbia rimesso le parti davanti al collegio civile per la trattazione del giudizio conseguente alla querela di falso, disponendo al contempo la prosecuzione del giudizio sulle altre domande, invece, con il
“ricorso per la prosecuzione del giudizio pendente” , che ha introdotto il giudizio n. 1084/2010, il ha riformulato dinnanzi al Tribunale di Barcellona in composizione collegiale le Per_1 medesime domande, già formulate nell'originario atto di citazione, dichiarando di avere
“interesse a riassumere il giudizio interrotto, per sentire accogliere le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio”, volte ad ottenere l' annullamento e risoluzione degli atti pubblici .
A causa di tale irrituale proposizione del giudizio per querela di falso, si è venuta a creare una situazione di litispendenza, ovvero di simultanea pendenza davanti a due giudici diversi di due giudizi aventi – in parte- lo stesso oggetto e le stesse parti.
Orbene, secondo quanto disposto dall'art. 39 del c.p.c., se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo e anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e/o la sua sospensione, cosicché il caso venga deciso dal primo giudice adito.
La regola fondamentale, in tema di litispendenza, si sostanzia, infatti, nel criterio della prevenzione, di guisa che a proseguire sarà solo la causa proposta per prima.
In base a tale principio, il giudice successivamente adito, ovvero il secondo giudice coinvolto, dovrà, quindi, dichiarare l'inammissibilità della domanda, riconoscere la litispendenza e chiudere il proprio procedimento con ordinanza, rinviando la decisione al primo giudice che ha ricevuto la causa.
Questo principio mira a evitare duplicazioni di giudizi e a garantire una migliore amministrazione della giustizia.
La mancata dichiarazione di litispendenza può portare, infatti, a decisioni contraddittorie e/o duplicazioni inutili dei procedimenti.
Nel caso di specie, il Tribunale collegiale di Barcellona P.G., chiamato a decidere sulla querela di falso, ha scelto di non pronunciarsi su questioni che non riguardavano direttamente tale oggetto.
Sebbene non abbia esplicitamente rilevato la litispendenza, correttamente si è astenuto dal pronunciare su tali questioni , che esulavano dalla querela di falso ed erano rimaste radicate nel giudizio intrapreso di fronte al Tribunale monocratico sezione distaccata di ZZ.
Ha, infatti, esattamente rilevato che il giudizio sul quale era chiamato a decidere concerneva esclusivamente la verifica della falsità dei due atti pubblici in contestazione ( nella parte relativa alla menzione dell'avvenuto pagamento del prezzo), nei limiti imposti dalla ordinanza del Giudice istruttore.
La dedotta autonomia dei due procedimenti implica che, a seguito delle vicende processuali oggetto di esame e in considerazione della speciale competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale ( cui il giudice monocratico aveva rimesso la sola decisione sulla querela), non si potesse, nella specie, configurare una sorta di trasferimento ad un altro Giudice delle stesse questioni proposte innanzi al Tribunale monocratico (eccetto per la querela di falso). A ciò si aggiunga che la successiva sentenza della Corte d'Appello di ME n. 70/2021, pronunciata in sede di gravame avverso la pronuncia del 2015, non avendo affrontato il merito ma solo mere questioni di rito, non può in alcun modo ritenersi vincolante per le residuali domande di giudizio, che, peraltro, neanche possono essere considerate rinunciate, poiché non sono mai state abbandonate.
Invero, contrariamente all'assunto dell'appellato , detta sentenza, che ha dichiarato CP_1 solamente l'inammissibilità della querela di falso per difetto di presentazione, senza ulteriori statuizioni, ha dato luogo ad un giudicato formale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito la sentenza è emanata e non è, pertanto, idoneo a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. n. 19039/2024).
Peraltro, di tale preteso giudicato non vi è alcuna prova , non avendo l'eccipiente assolto l'onere, su lui incombente, di fornirne la prova mediante produzione della sentenza, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p. c., cui è tenuto anche nel caso di non contestazione della controparte ( ex ultimis Cass.n. 36258/2023).
Va osservato che, in ogni caso, se è vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia) , nella specie, per le ragioni sopra esposte, va esclusa la riconducibilità nell'ambito del “deducibile” delle domande oggetto dell'originaria citazione , sia perché esse non costituivano il presupposto logico della decisione in punto di querela di falso, sia perché su esse il giudice successivamente adito non avrebbe potuto pronunciarsi.
Ne deriva che, tutte le domande proposte - ad eccezione della querela di falso - dovevano proseguire (come effettivamente è avvenuto per la fase istruttoria, giusta ordinanza del 21.06.2010 del Giudice istruttore ) ed essere decise dal primo Giudice adito, che non poteva esimersi dal pronunciarsi nel merito stante la competenza a decidere radicata in capo ad esso.
Resta assorbita ogni altra questione sul punto.
L'integrale riforma della sentenza impugnata impone alla Corte di esaminare nel merito le domande così come originariamente formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Osserva la Corte che, contrariamente all'assunto dell'appellato , tale vaglio non è CP_1 precluso dal preteso giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui quel decidente ad abundantiam, ha affermato che “il contratto è stato sottoscritto dal NT, il quale era soggetto capace di leggere e scrivere, quindi di rendersi conto che stava quietanzando il pagamento del prezzo … Quindi, avendo letto l'atto ed avendo firmato, non vi può essere dubbio sulla provenienza della dichiarazione di quietanza dal NT”.
Invero, al di là della mancata prova dell'esistenza del giudicato, è sufficiente osservare che in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della "potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "ad abundantiam", senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi" giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass. n.29529/222). Tale principio è certamente estendibile al caso in esame, dato che la Corte di merito, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della querela, ha esaminato ad abundantiam la questione del pagamento del prezzo , con valutazione meramente ipotetica e virtuale.
5. Preliminare all'esame delle domande, originariamente formulate dal ed in questa sede Per_1 riproposte dagli eredi, è, però, la disamina dell'appello incidentale condizionato, proposto dagli appellati che eccepiscono la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo Controparte_9 della lesione del contraddittorio e chiedono la remissione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
In particolare, gli appellanti incidentali lamentano che l'ordinanza - emessa fuori udienza- di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (udienza che veniva fissata dapprima per il giorno 07.06.2022 per poi essere anticipata al 05.04.2022) non era stata comunicata procuratore costituito (avvocato Francesco Restuccia) del loro dante causa , in tal Persona_2 guisa precludendo loro di spiegare tempestivamente il proprio atto di intervento, ai sensi dell'art. 300 e ss c.p.c., quali eredi della parte deceduta, nonché di precisare le proprie conclusioni e depositare comparsa conclusionale e memoria di replica.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, va dato atto che il notaio , contrariamente a quanto assunto dal giudice Per_2 di prime cure, che in sentenza ne ha dichiarato la contumacia, si era regolarmente costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in udienza.
La dichiarazione di contumacia va, pertanto, revocata.
Ciò precisato, è corretta la doglianza degli appellanti incidentali , posto che il provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non è stato mai comunicato al difensore costituito , che, infatti, è risultato assente all'udienza .
Questi, infatti, come emerge dalla comparsa di costituzione in giudizio del 06.12.2011, depositata all'udienza del 23.11.2012, risultava domiciliato presso un indirizzo PEC ( diverso da quello presso il quale Email_1
( è stata inviata - e peraltro mai consegnata - la Email_2 comunicazione del predetto decreto.
A tal riguardo, si rammenti che, a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, tutte le notificazioni vanno eseguite esclusivamente all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal “Reginde”, anche ove, eventualmente, non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914 del 2018, Cass. n. 30139 del 2017, Cass. n. 17048 del 2017).
Orbene, per principio giurisprudenziale ormai consolidato sul punto, la documentata mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad un'udienza non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cass. Civ., 19/07/2017, n. 17847; Cass. Sez. 3, 10/03/2009, n. 5758;
Cass. Sez. L, 22/08/2003, n. 12360; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
L'omessa comunicazione al difensore viene, dunque, correttamente inquadrata come una grave lesione del contraddittorio in grado di viziare l'intero procedimento;
è noto sul punto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 159, comma 1, c.p.c., la nullità processuale determina la nullità di tutti gli atti successivi dipendenti e ciò accade anche nel caso di mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza (Cass. civ., 17 dicembre 1997, n. 12794).
La nullità in parte qua della sentenza appellata non comporta, tuttavia, la necessità di far retrocedere il giudizio al primo grado.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, "la nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione alla controparte della nuova data e sede dell'udienza di prima comparizione, in conseguenza del mancato svolgimento della detta udienza alla data e nella sede dell'ufficio giudiziario, nel frattempo soppressa, indicata nell'atto di citazione e la continuazione del processo nella diversa sede dell'ufficio stesso, non comporta per il giudice di appello il dovere di rimettere la causa al primo giudice essendosi al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma solo l'obbligo di decidere la causa nel merito, previa l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori compiuti in violazione del contraddittorio (per l'assenza del procuratore della parte rimasta ignara del provvedimento” (cfr., Cass., n. 708/1987; conf. Cass., n. 372/1989).
Anche per tale via si rende, perciò, necessario esaminare il merito della controversia e prioritariamente l'eccezione di nullità degli atti pubblici intercorsi tra dante Persona_1 causa degli odierni appellanti, e , giacché stipulati in violazione delle disposizioni CP_1 inderogabili di cui al combinato disposto degli art. 56, 57 e 58 Legge n. 89/1913 (Legge Notarile).
6. Giova rilevare che con l'atto di citazione - ed ora per esso i suoi aventi causa Persona_1
- chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia di due atti pubblici di vendita stipulati con il : il primo in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , Rep. Parte_11 Persona_2
44103 Raccolta 5302, ed il secondo in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott. CP_4
, Rep. 41752, Raccolta 10872 - e dunque dei relativi trasferimenti immobiliari, nonché
[...]
l'inesistenza e/o la nullità delle dichiarazioni di quietanza del prezzo di vendita delle due alienazioni, con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni immobili, al pagamento dei frutti naturali e civili maturati, con relativi accessori, sul presupposto della malafede del convenuto, con determinazione del quantum restitutorio a mezzo CTU.
A fondamento della domanda, premetteva di essere sordomuto dall'infanzia e conseguentemente eccepiva la violazione da parte dei notai roganti le disposizioni imperative della Legge Notarile relative agli atti conclusi da soggetti sordomuti.
La particolarità della vicenda impone un inquadramento della situazione relativa alla dedotta menomazione della capacità dell'attore, quale condizione che, secondo quanto posto a base delle allegazioni del predetto, avrebbe imposto di stipulare gli atti impugnati osservando talune formalità, nella specie indubbiamente mancate, donde, secondo la prospettazione attorea, la radicale nullità delle alienazioni con diritto dell'alienante a riappropriarsi dei beni venduti.
Per meglio comprendere i termini della questione, preliminarmente, si rende necessario procedere alla lettura congiunta e conforme a legge degli artt. 56, 57 e 58 della Legge Notarile.
Tale normativa prevede specifiche garanzie per le persone sorde o sordomute durante la stipula di atti notarili, statuendo che l'atto notarile stipulato in loro violazione debba essere dichiarato nullo.
In particolare, l'articolo 56 della Legge Notarile stabilisce che una persona completamente priva dell'udito deve leggere personalmente l'intero atto e i relativi documenti allegati e di ciò deve darsi atto nel medesimo, mentre se la persona non è in grado di leggere deve essere presente un interprete che conosca il linguaggio dei segni.
Sotto tale profilo mette conto di richiamare un risalente, ma sempre condivisibile arresto della Suprema Corte, secondo cui la lettura dell'atto da parte del sordo è necessaria, non solo quando è "affetto da sordità totale", ma anche "quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di speciali apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto come manifestazione della sua volontà"(così in motivazione
Cass. n.24726/2019)
Se, invece, una persona è muta, la citata Legge Notarile prevede specifiche disposizioni per garantire che l'atto sia valido e che la volontà della persona sia chiaramente espressa.
Ed infatti, secondo l'articolo 57, se una delle parti è muta (o sordomuta), devono essere seguite alcune specifiche regole: se la persona sa leggere e scrivere deve leggere e sottoscrivere l'atto personalmente, riconoscendolo conforme alla sua volontà; se la persona non sa leggere e scrivere o non può farlo è necessario che il linguaggio dei segni della persona sia compreso da uno dei testimoni, oppure deve essere presente un secondo interprete, nominato con decreto del Presidente del Tribunale competente.
L'interprete deve giurare di adempiere fedelmente al suo compito e il notaio deve menzionare nell'atto che ogni dichiarazione resa dalla parte è stata realizzata tramite l'interprete.
La mancata osservanza di suddette disposizioni può portare, ai sensi dell'art 58 della citata Legge, alla nullità dell'atto e, in caso di reiterazione, può comportare sanzioni disciplinari per il notaio, come la sospensione o la destituzione.
Nel dibattere sui limiti di applicazione dei citati articoli, dottrina e giurisprudenza sono giunte ad affermarne la non operatività laddove la menomazione fisica sia corretta mediante dispositivi meccanici, oppure nel caso in cui la parte non sia completamente muta e riesca a comunicare con il notaio.
Va, invece, ritenuta opportuna la sua applicazione quando il linguaggio della parte è del tutto incomprensibile per il notaio, all'uopo rammentando che, comunque, l'art. 57 non richiede che tali menomazioni raggiungano un grado massimo (così come per la sordità).
Ne consegue che la peculiare disciplina trova applicazione qualora l'individuo si trovi comunque nell'impossibilità di esprimere, con parole da tutti comprensibili, il proprio pensiero.
In questi casi la presenza dell'interprete è fondamentale e viene disposta con decreto del Presidente del Tribunale, competente territorialmente in base alla residenza/domicilio del minorato.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione versata in atti non vi è alcun dubbio che il fosse affetto da sordomutismo. Per_1
Egli, infatti, così come è dato leggersi nella relazione di c.t.u., disposta nel giudizio di primo grado, “è affetto da sordità profonda, a suo dire derivata da un processo infettivo a carico dell'orecchio interno contratto all'età di circa 7 mesi. Questo grave handicap sensoriale gli ha impedito un normale apprendimento del linguaggio parlato;
egli non porta protesi acustiche, né mai ha effettuato riabilitazione logopedica, si esprime attraverso il linguaggio dei segni ...[…]… l'eloquio è possibile solo attraverso i gesti e la lettura labiale”. Ulteriore riscontro dello stato di sordomutismo è il certificato della Commissione Sanitaria Provinciale per l'accertamento del sordomutismo n. 775 del 20.01.1981 ed il provvedimento della
Prefettura di ME n, 35 del 20.10.1989, con cui è stata riconosciuta al NT sia la pensione di sordomutismo, sia l'indennità di comunicazione proprio in conseguenza dell'accertata menomazione sensoriale..
Ebbene, poiché il NT al momento della stipula dei contratti di compravendita immobiliare, in cui era coinvolto quale parte venditrice degli immobili sopra citati, era sicuramente privo sia dell'udito che della parola, la loro validità presupponeva la necessaria applicazione delle disposizioni innanzi richiamate, senza alcuna possibilità di deroga.
Ed, in particolare, i notai roganti avrebbero dovuto dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 57 Legge n. 89/1913, a mente del quale il sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni di tutti i soggetti intervenuti nell'atto, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà.
La mancata sottoscrizione dell'atto da parte della persona sorda o sordomuta, che attesti di averne letto e compreso il contenuto, compromette la validità dell'atto stesso, poiché la sottoscrizione è una garanzia fondamentale per assicurare che la volontà della persona sia stata correttamente espressa e compresa.
La ratio della norma è, dunque, quella di consentire a tutti i sottoscriventi, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere in condizioni le controparti di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso (Cass. Civ., Sez. III, n. 15710/2006; Cass. Civ., Sez. III, n.
4844/2003; Cass. Civ., Sez. III, n. 108/ 2002).
Di conseguenza, la menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto e la dichiarazione di conformità dell'atto stesso alla propria volontà non costituiscono una attività di menzione a rilevanza soltanto formale, ma documentazione di sequenza di comportamenti, la cui osservanza
è prevista a tutela di interessi sostanziali di tutti i contraenti ed è proprio garantita dall'esatta riproduzione nell'atto di tali comportamenti, anche nella loro scansione logico - temporale.
Non si dimentichi, tra l'altro, che il tenore letterale dell'art. 57, fra le modalità da seguire da parte del notaio nel caso in cui una parte sia un muto, indica anche la presenza necessaria di un interprete, che per il rinvio all'art. 56, deve avere i requisiti necessari per essere testimone.
Anche in questo caso, la Legge Notarile, nel richiedere la partecipazione all'atto di un interprete, mira a porre il notaio nelle condizioni di intendere la volontà delle parti capaci di esprimersi con un sistema di segni a lui non familiare.
Orbene, nella specie, risulta per tabulas che alla stipula degli atti pubblici de quibus sia intervenuta una parte acclaratamente sordomuta, che non ha apposto la dichiarazione di cui al secondo capoverso del citato articolo prima delle sottoscrizioni di tutte le parti intervenute né è stata supportata dall'assistenza di un interprete a tal l'uopo nominato.
E', pertanto, evidente che tali atti non corrispondano al modello normativamente previsto per l'atto pubblico in cui intervenga un muto od un sordomuto e che, pertanto, dovrà trovare applicazione la previsione dell'art. 58 della succitata Legge, con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati. Di nessun pregio è l'eccezione delle parti appellate, secondo cui l'invalidità oggetto di causa dovrebbe essere qualificata nei termini della annullabilità, comportando l'inosservanza delle formalità previste dalla legge a fronte dello stato di sordomutismo la nullità dell'atto per violazione di norma imperativa.
Né a contrarie conclusioni può condurre il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno adottato dal Giudice Tutelare in data 18.10.2004, che, secondo l'assunto degli appellati dimostrerebbe che la menomazione da cui era affetto il non assurgeva a Controparte_9 Per_8 livelli tali da imporre le cautele prescritte dalla legge notarile.
Invero, il Giudice tutelare, pur rilevando che “la menomazione fisica non è assoluta”, ha evidenziato che il “ interpretando il movimento labiale accompagnato dagli opportuni Per_8 gesti, comprende ciò che gli si chiede e nel contempo si fa capire” , così confermando, per quel che qui rileva, quanto accertato dal c.t.u. (“l'eloquio è possibile solo attraverso i gesti e la lettura labiale”), ossia che il era affetto da sordomutismo. Per_8
Va, pertanto, dichiarata la nullità degli atti pubblici ed ordinata l'annotazione della presente sentenza a margine delle relative trascrizione ex art. 2655 c.c.
L'accertata nullità degli atti pubblici conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni a tutela dei sordomuti impone di verificare se, in accoglimento della domanda riconvenzionale, avanzata dallo nel primo grado di giudizio e riproposta in questa sede ex art. 346 c.p.c., possa farsi CP_1 applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, convertendo formalmente l'atto in una scrittura privata come previsto dall'art 2701 c.c..
Ed invero, l'art. 58, L. n.89/1913, se da un lato colpisce con la nullità l'atto notarile per vizio formale, dall'altro lato ,non esclude in via assoluta la validità sostanziale del negozio, ammettendo che quell'atto notarile, pur non potendo avere l'efficacia dell'atto pubblico ex art.2699 c.c, possa comunque valere come scrittura privata. (Cass. 7264/2011).
“La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti;
tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio” (Cass. n. 7264/2011).
Tuttavia, perché tale conversione possa verificarsi, occorre: a) che l'atto pubblico sia inefficace come tale per incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale o per difetto di formalità (queste ipotesi coprono qualunque vizio dell'atto, nel senso che, se anche il pubblico ufficiale non fosse addirittura tale, dando luogo alle ipotesi del funzionario di fatto e dell'usurpatore, la conversione si opererebbe lo stesso); b) che le parti abbiano voluto l'atto - anche non pubblico – (se il consenso fosse stato dato ioci causa, mancherebbe non la forma ma la sostanza stessa dell'atto); c) che il negozio giuridico non richieda ad substantiam la forma dell'atto pubblico, sia per disposizione di legge (v. art. 2699) sia per volontà di parti, le quali sono libere di subordinare la sostanza del negozio ad una data forma, purché ciò non urti contro la disposizione dell'art. 2698 c.c.
Ebbene , nella specie, risultando accertata la violazione delle prescrizioni previste dalla legge notarile per l'ipotesi in cui il contraente sia affetto da sordomutismo e rilevato che il trasferimento immobiliare, a fronte dell'alternativa prevista dall'art. 1350 c.c., non richiedeva ad substantiam l'adozione dell'atto pubblico, la questione che resta da affrontare riguarda la conformità dell'atto alla volontà dei contraenti.
Ritiene la Corte che il consenso degli stipulanti ed , in particolare, del FO , riferito al contenuto del documento, risulti adeguatamente e compiutamente manifestato dalla sottoscrizione apposta.
Vero è che manca l'attestazione da parte del predetto contraente di avere letto l'atto e di riconoscerlo conforme alla propria volontà.
Nondimeno, come già rilevato dalla Corte di Appello - con valutazione che, benchè non vincolante per le ragioni sopra esposte, il collegio ritiene di condividere - il NT era in grado di leggere e scrivere e, peraltro, come desumibile dal c.t.u., non versava in stato di incapacità di intendere e volere.
L'ausiliario , in proposito, ha accertato quanto segue :”chiaro il campo di coscienza. Il soggetto appare orientato nei parametri spazio-temporali. Il corso del pensiero appare regolare e il contenuto appare alquanto povero, ma non inficiato da tematiche deliranti o da altri elementi psicotico. Non emergono dispercezioni del tipo illusioni o allucinazioni”
E pur dando atto dell'esistenza di” tratti di personalità dipendente, connotati da immaturità, incertezza, scarsa fiducia in sé stesso , con grande insicurezza circa la propria capacità di provvedere a sè stesso, senso di inferiorità, labilità emotiva, impulsività..” , ha, tuttavia, escluso la presenza di alcuna patologia di carattere psichiatrico.
Non vi è, prova, pertanto , della presenza di alcuna menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto.
Né siffatto stato può desumersi dalla nomina di un amministrazione di sostegno, che, com'è noto, non esige che l'amministrando versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere e volere.
Del resto- secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione degli appellati Controparte_9
e non contestato ex adverso - il G.T. aveva ritenuto che la “ descritta condizione personale del ricorrente “ lo individuasse “come soggetto…. capace” .
Ebbene, la circostanza che il NT fosse, soggetto capace di intendere e volere ed in grado di leggere e scrivere – come dallo stesso sostenuto nella querela e, peraltro, non contestato da alcuna altra parte o smentito da contraria emergenza processuale - induce a ritenere che il predetto, apponendo agli atti di vendita la propria sottoscrizione, ne abbia adeguatamente compreso e voluto il contenuto.
La sottoscrizione - che nell'atto pubblico, ove preceduta dalle dichiarazioni di cui si è detto, è diretta a consentire al soggetto sordomuto la verifica della conformità del contenuto alla sua volontà ed alle controparti di verificare se il predetto abbia effettivamente compreso il tenore dell'atto (Cass. 1571/2006) -, ove apposta in calce alla scrittura privata, è ex sé sufficiente a dimostrare la corrispondenza dell'atto alla volontà dei contraenti .
L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. E dalla sottoscrizione apposta da soggetto, capace di intendere e volere e pure di leggere e scrivere, può tranquillamente trarsi la prova della volontà del NT di trasferire gli immobili, oggetto dei rogiti.
Del resto, quest'ultimo, proponendo la querela di falso in merito alla mera quietanza, ha implicitamente riconosciuto che la vendita dei beni immobili corrispondeva alla sua volontà, tanto da rivolgere le proprie doglianze solo all'effettività del pagamento, a suo dire non avvenuto.
Le due prospettazioni, invero, risultano all'evidenza poco compatibili.
Inoltre, dalla stessa querela e relativa integrazione sporta dal (v. fascicolo appellanti) Per_1 risulta che quest'ultimo , per effetto di accordi verbali intercorsi con , era Controparte_1 intenzionato a cedere il proprio terreno sito in Monforte San Giorgio in cambio della realizzazione da parte dell'altro di un immobile da adibire ad abitazione.
Ciò conferma che il trasferimento, quanto meno dell'immobile predetto, era voluto dal NT , sebbene poi lo stesso abbia dichiarato (v. querela) di essere stato raggirato, avendo accertato che l'appartamento - di cui ha, comunque, riconosciuto l'avvenuta realizzazione - aveva dimensioni inferiori rispetto a quanto convenuto.
Vero è che l'allora attore ha pure proposto domanda di annullamento del contratto per dolo, addebitando all'acquirente “una condotta tale da avvolgere subdolamente la psiche del CP_1 suo dante causa.. ed idonea ad indurre quest'ultimo a stipulare due distinti negozi giuridici a breve distanza l'uno dall'altro, quando questi ultimi – anche ma non solo in ragione dell'esiguo prezzo di acquisto indicati negli atti…… - non sarebbero mai stati conclusi se vi fosse stata un'effettiva capacità di addivenire sia all'accordo contrattuale che ad un successivo consenso definitivo sorretto da una volontà non viziata”
Tuttavia – come si vedrà infra a proposito della disamina della riproposta domanda di annullamento – della pretesa condotta ingannevole non vi è alcuna prova, non potendo essa desumersi, secondo quanto allegato dal (v. atto di citazione ) , dalla stipula in rapida Per_1 successione di due atti di vendita non seguiti dal pagamento del prezzo, dalla successiva nomina dello quale amministratore di sostegno e dalla revoca del provvedimento. CP_1
Da ciò consegue alla nullità degli atti pubblici non può seguire la condanna alla restituzione dei beni, essendosi essi convertiti in altrettante scritture private autenticate, aventi analoga efficacia traslativa della proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 1350 c.c.
Né può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei notai roganti.
Sebbene sia indiscutibile la stipula in violazione della legge notarile, nondimeno, il preteso
“danno esistenziale”, di cui gli appellanti invocano il risarcimento da parre dei notai roganti , risulta semplicemente enunciato .
Va, in contrario, osservato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 28742/2018) Nella specie, gli appellanti si sono limitati ad allegare l'esistenza del danno, per essere stato il loro dante causa ”ingiustamente depauperato” dei beni, oggetto delle due compravendita, senza neanche allegare quello sconvolgimento delle abitudini di vita ,in cui si sarebbe sostanziato il danno esistenziale.
7.-Miglior sorte non meritano le domande avanzate in via subordinata e riproposte in questa sede dagli appellanti.
Quanto a quella volta ad ottenere l'annullamento dei contratti per dolo dell'acquirente, va premesso che, a tal fine, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito (Cass.n. 20231/2022.)
Invero, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare.
Ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione.
Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
(Cass. 5734/2019)
Nella specie, la Corte non può che rilevare l'estrema genericità della domanda , essendosi l'allora attore limitato alla relativa riproposizione, addebitando all'acquirente una generica CP_1 condotta “tale da avvolgere subdolamente la psiche del suo dante causa.. ed idonea ad indurre quest'ultimo a stipulare due distinti negozi giuridici a breve distanza l'uno dall'altro” ,non sorretti da una volontà correttamente formatasi.
Le circostanza allegate, infatti, non sono per nulla sufficienti a fornire la dimostrazione della condotta dolosa, posto che, mentre il mancato pagamento del prezzo di acquisto integrerebbe, ove accertato, gli estremi del mero inadempimento, la stipula dei due atti in rapida successione e la nomina dello quale amministratore di sostegno del , avvenuta in epoca successiva CP_1 Per_1 alla stipula, sono, invece, circostanze poco significative.
A ciò aggiungasi che , secondo i termini della prospettazione attorea, il raggiro avrebbe riguardato il l'esiguità del prezzo di vendita e la mancata corresponsione.
Ha, però, precisato la Corte di Cassazione che, ai fini dell' annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.
(Cass.n. 17988/2024).
Va parimenti rigettata la domanda di annullamento dei contratti ex art. 1428 c.c. Alla luce delle risultanze della c.t.u., non vi è, infatti, alcuna prova dell'incapacità di intendere e volere del , che, al contrario, è risultato essere soggetto capace, nonostante lo stato di Per_8 sordomutismo.
Va parimenti rigettata la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'acquirente
, asseritamente consistente nel mancato pagamento del prezzo.
Va, in proposito, osservato che la querela di falso avente ad oggetto la menzione in seno agli atti pubblici dell'avvenuto pagamento del prezzo è stata dichiarata inammissibile e che nessuna altra prova vi è agli atti circa il dedotto inadempimento.
Esso risulta, inoltre, smentito dalla dichiarazione di aver ricevuto il pagamento, resa dal venditore nelle scritture in questione .
Tale indicazione , infatti, ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione.
Né la lacuna probatoria potrebbe essere utilmente superata attraverso la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. di acquisizione presso la Banca d'Italia o delle” movimentazioni bancarie CP_10 relative a conti correnti, bancari o postali, su territorio nazionale intestati al Sig. CP_1
, nato a ZZ (ME), il [...], a [...] primo gennaio 2000 e fino alla data
[...] di acquisizione”.
L'ordine di esibizione è, infatti, uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.
Nella specie, l'istanza non solo risulta, nei termini con cui è stata formulata, oltremodo generica, non essendo corredata dalla specifica indicazione dei documenti da acquisire ( di cui non è conseguentemente possibile valutare pertinenza ) , ma, peraltro, non essendo certa l'esistenza degli atti cui si riferisce, assume valenza meramente esplorativa.
A ciò aggiungasi che la natura confessoria della quietanza, di cui il NT neanche ha allegato la riconducibilità a errore di fatto o violenza né, tantomeno, il carattere simulato, è sufficiente a comprovare l'avvenuto pagamento.
8.- Resta, a questo punto, da esaminare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
e , che censurano la decisione del Tribunale di Barcellona Controparte_11 Parte_5
Pozzo di Gotto laddove il primo decidente ha ritenuto di non dover liquidare le spese di lite in favore del loro dante causa, basandosi sull'erroneo presupposto che questi fosse rimasto contumace, mentre, in realtà, egli si era regolarmente costituito all'udienza del 23.11.2012, depositando la propria comparsa di costituzione e risposta.
Va, preliminarmente, osservato che, contrariamente all'assunto degli appellanti principali, l'appello incidentale risulta tempestivo, essendo stato proposto con comparsa depositata in data
9.11.2022 e, dunque, nel rispetto dei termini di rito, a fronte della citazione per l'udienza dell'1.12.2022.
Inoltre e sempre a confutazione dell'eccezione sollevata dai predetti appellanti principali, il contraddittorio risulta regolarmente integrato . Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.
Risulta, invero, che il – come sopra esposto- si era regolarmente costituito, sicchè Per_2 erronea risulta la dichiarazione di contumacia.
A tale erronea statuizione non può seguire , tuttavia, la condanna degli allora attori al pagamento delle spese anche nei confronti del notaio (oggi eredi); spese, queste, non regolamentate Per_2 dal primo decidente proprio in considerazione della ritenuta contumacia del convenuto..
Ritiene, infatti, la Corte che la declaratoria di nullità anche dell'atto pubblico a rogito del detto notaio comporti una situazione di reciproca soccombenza che giustifica, nel rapporto tra le dette parti, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio
9.-Quanto alle spese di questo grado di giudizio, esse possono integralmente compensarsi nel rapporto tra gli appellanti principali e gli eredi , a fronte della reciproca soccombenza. Per_2
e vanno, invece, condannati , in Controparte_12 Persona_7 solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti degli altri appellati.
Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio ( Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna degli appellanti ex art. 96 3° comma c.p.c. avanzata dallo . CP_1
Sebbene, a tal fine, non sia richiesta la domanda di parte, né la prova del danno, è, però, necessario sul piano soggettivo la prova di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abusivo esercizio delle prerogative processuali, espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo.
Nella specie, tale condotta , peraltro neanche esplicitata dall'appellato, non risulta apprezzabile .
A prescindere dalla fondatezza della domanda volta a far valere la nullità degli atti pubblici , che esclude di per sé la sussistenza del comportamento sanzionato, va osservato che questo non può consistere nella proposizione di eccezioni e domande infondate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di ME, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 473/22 R.G. sull'appello proposto da e Controparte_12 Persona_7
, in proprio e quali eredi di , avverso la sentenza n. 680/2022,
[...] Persona_1 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17.05.2022 e pubblicata in data 24.05.2022 nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da
[...]
e , nella qualità di eredi di CP_2 Parte_4 Parte_5 Persona_2
e sull'appello incidentale condizionato proposto dai medesimi in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la nullità , per inosservanza e violazione, da parte del notaio rogante, delle disposizioni della legge notarile relative ad atti conclusi da soggetti sordomuti dell'atto di compravendita stipulato in data 27.10.2003 per atto del Notaio Dott. , tra e , Rep. 44103 Raccolta Persona_2 Persona_1 Controparte_1
5302 nonché dell'atto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2004 per atto del Notaio Dott.
, tra , Rep. 41752 Raccolta 10872; Controparte_4 Parte_12 Controparte_1
-ordina al Conservatore di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti pubblici di cui sopra;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale di dichiara che gli atti Controparte_1 sottoscritti da in data 27.10.2003 davanti al Notaio e in data Persona_1 Per_2
30.03.2004 davanti al Notaio hanno valore di scritture private autenticate;
CP_4
-rigetta, per l'effetto, la domanda di restituzione dei beni oggetto degli atti pubblici;
-rigetta le ulteriori domande avanzate dagli appellanti principali;
-in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_2 [...]
e , nella qualità di eredi di , dichiara la nullità Parte_4 Parte_5 Persona_2 della sentenza di primo grado nei limiti e per le causali di cui in parte motiva;
-in parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_2
e , nella qualità di eredi di revoca la Parte_4 Parte_5 Persona_2 dichiarazione di contumacia del medesimo;
-dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto tra e Controparte_12
, in proprio e quali eredi di e Persona_7 Persona_1 [...]
e , nella qualità di eredi di;
CP_2 Parte_4 Parte_5 Persona_2
-condanna e , in proprio e quali eredi Controparte_12 Persona_7 di , in solido tra loro, al pagamento in favore delle altre parti costituite delle Persona_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida, in favore di in complessivi euro Controparte_1
12.154,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva;
euro
2.163,00 per quella di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ed in favore di , , Controparte_3 Parte_6 [...]
e in complessivi euro 12.154,00 (di cui euro 2.977,00 per la Parte_8 Parte_7 fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva;
euro 2.163,00 per quella di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ed in favore di , , e;
Controparte_3 Parte_6 Parte_8 Parte_7
Così deciso nella camera di consiglio in data 28.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del
Processo dott.ssa Mariarita Riccio