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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2701.
(Conversione dell'atto pubblico).
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
(Conversione dell'atto pubblico).
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Commentari • 17
- 1. Nullità dell'attohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 232.61629
[…] Deve infine essere ricordato che l'art. 2701 c.c. prevede la cosiddetta «conversione formale» dell'atto pubblico nullo, al quale, purché sottoscritto dalle parti, viene attribuita la medesima efficacia probatoria della scrittura privata autenticata.
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Giurisprudenza • 188
- 1. Trib. Firenze, sentenza 07/02/2023, n. 360Provvedimento: […] 4 nell'art. 2701 c.c., secondo cui "il documento formato da pubblico ufficiale incompetente od incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata." (cfr anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7264 del 30/03/2011;Leggi di più...
- art. 48 legge notarile·
- prova simulazione·
- art. 2701 c.c.·
- art. 1422 c.c.·
- donazione dissimulata·
- nullità atto notarile·
- comunione ereditaria·
- simulazione relativa·
- imprescrittibilità azione simulazione·
- prescrizione azione simulazione