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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27125/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27125/21 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Castelli e Parte_1
dall'avv. Imma Zeno ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda sito in Ercolano, Via Tironi di Moccia n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, quale procuratore di sé stesso ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio con in Napoli alla Via Luigi Caldieri n. 127;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Renato Magaldi presso il cui studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32
è elett.te domiciliata, in virtù di procura in atti.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato evocava in giudizio il convenuto al fine di ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da responsabilità professionale. In particolare,
l'attore a sostegno della propria domanda allegava che:
- il giorno 14.08.2003 verso le ore 23.00 in Melito di Napoli (Na) alla via
G.Verdi l'istante subiva un grave incidente stradale ad opera di un veicolo pirata, rimasto non identificato, e per ottenere il risarcimento dei danni fisici, conferiva mandato all'Avv. il quale instaurava giudizio Controparte_1
dinnanzi al Giudice di pace di Marano di Napoli.;
- espletata la Ctu, il medico-legale stimava le lesioni conseguenti al sinistro de quo nella misura del 33% di danno biologico oltre al danno da ITT ed ITP.;
- risultava evidente il primo errore commesso dall'Avv. avendo CP_1
egli instaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace anziché dinanzi al Tribunale precludendo in tal modo all'attore di ottenere il giusto risarcimento per il sinistro subito;
- 2 -
- dopo il deposito della ctu, il procuratore costituito non partecipava all'udienza di conclusione e discussione e non depositava la produzione di parte attorea. Circostanze che indussero il Giudice di pace a rigettare la domanda dell'attore, e precludendo allo stesso qualsiasi possibilità di ottenere il suo giusto e già accertato risarcimento del danno perchè “l'attore dopo aver ritirato la produzione di parte contenente gli eventuali documenti posti a fondamento della propria domanda, non l'ha più depositata”;
- avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace veniva proposto giudizio di appello dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord che con sentenza n.224.14 del
22.10.2014 dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione compensando le spese di lite;
- il convenuto promuoveva, all'oscuro dell'attore, un nuovo ed “autonomo” giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli che si concludeva con sentenza n.8909.2020 dichiarativa dell'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem ed avverso la quale il convenuto suggeriva di proporre appello.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di dichiarare la responsabilità professionale del convenuto che aveva pregiudicato la liquidazione del risarcimento del danno così come provato e quantificato nel corso del giudizio dinnanzi al Giudice di pace. Chiedeva di condannare il convenuto e chiunque ritenuto responsabile solidalmente con lo stesso e come per legge al risarcimento dei danni in suo favore per le lesioni subite e quantificate nel corso della ctu.
- 3 -
Si costituiva il convenuto il quale in via preliminare chiedeva di chiamare in causa la quale propria compagnia assicurativa. Controparte_3
Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva di dichiarare la Controparte_4
tenuta a manlevarlo in virtù di polizza n. 370670138, da ogni pretesa.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea ed il rigetto della domanda di manleva. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia chiedeva di essere tenuta a manlevare il convenuto entro i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza ed al netto dello scoperto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva riservata in decisione all'udienza del 17/04/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della mediazione e/o della negoziazione assistita sollevata dalla parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale è tardiva e per tale ragione inammissibile.
Ai fini della disamina del merito della “res controversa” concernente la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto occorre stabilire: a) se vi sia stata colpa di quest'ultimo nell'adempimento della propria prestazione professionale;
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato all'attore, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile. Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, qual è il presente, è onere dell'attore dimostrare unicamente
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l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa
(cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Orbene, indipendentemente dall'accertamento relativo al profilo di responsabilità predetto, giova rammentare come, in base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 14 settembre
2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III,
28 aprile 1994, n. 4044).
Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966;
Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ed infatti il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355) secondo le prospettazioni attoree.
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Orbene venendo alle allegazioni poste a fondamento del qualificato inadempimento è bene rilevare come non sia stato in alcun modo ipotizzato che il danno potesse essere ab origine quantificato in un importo superiore alla competenza per valore del giudice di pace. Non vi è in atto una perizia di parte redatta prima del giudizio e nella procura posta a margine dell'atto di citazione del giudizio innanzi al GD ( sia pur non firmata in quanto copia ed essendo incontestato il rapporto professionale intercorso) vi è ben indicato il valore della causa stimato in € 15.493,71. Ciò implica che, con un ragionamento aprioristico e retrodatato al momento del rilascio del mandato, qualificata come obbligazione di mezzo e non di risultato la prestazione dell'avv. non CP_1
è sotto tale profilo fondata la domanda dal momento che, si ripete, non vi è prova vi fossero elementi tali da ipotizzate un valore del giudizio superiore alla competenza del gdp giunto a conoscenza delle parti a seguito del deposito della perizia. Né sono depositati in atti le copie delle cartelle cliniche e del rapporto del 118 stilato nell'immediato che possano ad oggi valutare se, già con la visione delle stesse, il legale poteva avvedersi della presenza di un danno superiore all'importo di € 25.000,00.
Né nell'allegazione dell'inadempimento qualificato lo stesso attore indica sulla base di quale documentazione il convenuto potesse, ab origine, conoscere la stima del danno biologico riportato tale da consentirgli la corretta instaurazione del giudizio.
Ulteriore profilo di inadempimento viene indicato “nella sua mancata partecipazione all'udienza di conclusione e discussione ed il conseguente inadempimento e responsabilità consistente nel non aver depositato la produzione di parte”. Ora, sotto tale profilo il comportamento dell'avvocato (
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che pur legittimamente si attendeva una pronuncia in rito non ritenuta tale dal giudice dell'appello) andava di certo condivisa con il cliente al quale sarebbe stato dovuto prospettare il rischio di una pronuncia nel merito anche alla luce del dato, non precisato, dell'eventuale presenza della lettera di messa in mora, qual condizione di procedibilità, nella produzione della controparte o tentare la strada della rinuncia agli atti del giudizio pur esponendosi al rischio di una mancata accettazione della Compagnia convenuta.
Nel merito va detto che nel giudizio de quo non è stata (ri)depositata la denuncia sporta dall'attore alle competenti Autorità indicata tuttavia nel foliario dell'attore depositato nel giudizio di prime cure dallo stesso convenuto e, quindi, può dirsi pacificamente presentata per i fatti per cui si procede. D'altra parte va osservato come alcune pronunce avevano individuato nella avvenuta denuncia una sorta di condizione di procedibilità dell'azione in assenza della quale non era, comunque, possibile giungere all'accoglimento della domanda risarcitoria. Ritiene questo giudice che il ragionamento seguito da tale orientamento non può prestarsi alla conclusione secondo la quale l'onere di denunzia all'autorità investigativa fungerebbe da una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, poiché così opinando si verrebbe ad introdurre surrettiziamente una sorta di “filtro” alla giurisdizione. Si rileva invero che il dettato normativo si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del di garanzia, laddove venga offerta la prova della Pt_2
causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. È evidente che il maggior rigore con cui va valutata la domanda azionata nei confronti di un soggetto di fatto estraneo alla causazione del danno impone una rigida valutazione delle risultanze probatorie , proprio per scongiurare il pericolo di eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri che nulla hanno a
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che vedere con la circolazione stradale, e che cercano di ottenere un ristoro indebito a danno del ciò nonostante non si ritiene che la mancata Pt_2
denunzia dei fatti all'autorità investigativa può costituire un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al sui giudizio, onde potere ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata. D'altra parte se la mancata denuncia del fatto all'autorità investigativa non può portare, sic et simpliciter, alla conclusione dell'inesistenza del fatto è pur vero il ragionamento opposto ovvero che la denuncia del fatto non costituisce, da sola, elemento probatorio sufficiente a ritenere provata la fattispecie concreta. Va comunque rilevato che la mancata tempestiva denunzia rappresenta indubbiamente un elemento che può fare legittimamente dubitare il giudice della autenticità del sinistro, sempre che tale dato unito ad altri ed al complessivo materiale probatorio offerto per la decisione suffraghi tale conclusione. Va inoltre rilevato che è onere del danneggiato, stante la natura solidaristica della disposizione di legge che impone dunque una adeguata condotta collaborativa dello stesso in virtù del generale principio di buona fede, non solo di dimostrare di aver fatto il possibile per la individuazione del veicolo al momento dell'incidente, ma anche di essersi attivato subito dopo il verificarsi dello stesso, secondo l'ordinaria diligenza che possa a lui richiedersi, presentando denuncia e fornendo alle autorità investigative tutti gli elementi utili alle indagini, comprese le generalità dei testimoni oculari ed una descrizione del veicolo pirata, al fine di consentire agli inquirenti di intraprendere le opportune ricerche volte alla identificazione del responsabile rimasto sconosciuto. Passando all'esame degli elementi offerti al giudicante nel giudizio si osserva che dall'esame delle deposizioni testimoniali
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emerge come il teste presente al momento dell'incidente, Testimone_1
dichiarava che era alla guida della sua auto percorrendo la Via Verdi in Melito di
Napoli, nel mese di agosto verso le ore 23,00, “di una ventina di anni fa”, quando vedeva “un ragazzo in sella alla bicicletta che proveniva dal senso di marcia opposto che venne investito dall'auto che mi precedeva che invase la sua corsia di marcia, impattando la bicicletta nella corsia che stava percorrendo. Il ragazzo cadde dalla bici e la macchina scappò via senza alcuna possibilità di rilevarne il numero di targa.”
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni del teste escusso , della denuncia inoltrata alle Autorità competenti per quanto sopra specificato, della compatibilità delle lesioni per come indicato dal ctu con la dinamica riferita, è possibile ritenere fondata ab origine la domanda.
Alla luce delle risultanze della esperita consulenza il danno alla persona viene indicato in una percentuale del 33% sulla cui base si andrà computare il quantum del risarcimento lasciando al prosieguo la valutazione dell'incidenza sulla vita quotidiana e del danno effettivamente risarcibile, oltre ad un periodo di ITT di 200 gg e 200 gg. al 50%.
Come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alla tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno ( morale e biologico”) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” ( Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso
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per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data 8.03.2021 ( aggiornata al 05/06/2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove , fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame è stata data la prova del danno morale e inteso come
“rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) tale voce di danno non può essere liquidata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio. Appare ben evidente che l'asserzione dei ctu della esistenza di un danno morale non è in alcun modo probatoria di quanto la ricorrente doveva provare, né si è provveduto ad articolare istanze istruttorie volte a provare sia il grado di sofferenza interiore sia la particolarità del danno sotto il profilo dinamico- relazionale oltre a quello già insito nel punto biologico riconosciuto in tabella.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 33% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento si ottiene una somma di € 162.934,00 epurata della componente morale del danno. La somma dovuto a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 84,00 il danno da ITT è pari ad € 16.800,00 e quello da
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ITP ad € 8.400,00. Sugli importi vanno riconosciuti gli interessi legali, dal mese di agosto 2008 alla data di deposito della sentenza sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Tale importo non si ritiene ulteriormente personalizzabile alla luce dell' ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifarsi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale,
l'insegnamento secondo cui "non ha piu ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrita psicofisicain se e per se, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona
(...). Il danno biologico misurato percentualmente e pertanto la menomazione all'integrita psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attivita ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilita della vittima nello svolgimento delle attivita
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quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovra dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute e un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza e che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attivita "dinamico- relazionali" della vittima non e affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute puo avere le conseguenze dannose piu diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidita:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidita; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano, in assenza di prova precisa sul punto, né nel caso in esame un aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale sia sotto il profilo morale e di personalizzazione.
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Ciò detto va comunque riconosciuto che il danno che si sarebbe potuto ottenere in caso di accoglimento della domanda ( e quindi della presenza in atti del fascicolo di parte) sarebbe stato comunque pari all'importo richiesto in citazione non essendo stata provata alcuna colpa nell'introduzione del giudizio innanzi al GD ed avendo l'attore regolarmente firmato il mandato alle lite che tale limitazione di valore conteneva. In citazione l'attore limitava espressamente la richiesta risarcitoria alla somma di € 15.493,71 già comprensivo di interessi e rivalutazione.
Per il profilo dell'inammissibilità dell'appello e della riproposizione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli non sono state proposte espresse doglianze relativi a profili di colpa.
Nei limiti di quanto detto, quindi, la domanda deve essere accolta.
Deve essere del pari accolta la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata Compagnia risultando agli atti che in data 27.09.2018 il convenuto rispondeva al Collega che aveva inoltrato la denuncia del con Pt_1
mail di pochi giorni precedenti ( 24.09.2028) così provando sia la denuncia fatta in costanza di polizza che il tempestivo avviso che il convenuto fece alla propria assicurazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dello scaglione del decisum ai medi della tariffa ex DM 55/14 compensandole tra convenuto e terza chiamata in ragione della sostanziale non contestazione dell'operatività della garanzia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc non rilevando né dolo né colpa grave nella difesa delle parte convenuta.
PQM
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a)accoglie la domanda attorea e condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di € 15.493,71 oltre interessi dalla data di Parte_1
notifica della citazione al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di ite che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con attribuzione al procuratore avv. Gennaro Castelli dichiaratosi antistatario;
c) dichiara tenuto e condanna a manlevare parte attrice di Controparte_3
quanto sarà tenuto a corrispondere in dipendenza dei capi che precedono;
d) compensa le spese tra convenuta e terza chiamata.
Così deciso in Napoli, il 10/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27125/21 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Castelli e Parte_1
dall'avv. Imma Zeno ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda sito in Ercolano, Via Tironi di Moccia n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, quale procuratore di sé stesso ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio con in Napoli alla Via Luigi Caldieri n. 127;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Renato Magaldi presso il cui studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32
è elett.te domiciliata, in virtù di procura in atti.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato evocava in giudizio il convenuto al fine di ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da responsabilità professionale. In particolare,
l'attore a sostegno della propria domanda allegava che:
- il giorno 14.08.2003 verso le ore 23.00 in Melito di Napoli (Na) alla via
G.Verdi l'istante subiva un grave incidente stradale ad opera di un veicolo pirata, rimasto non identificato, e per ottenere il risarcimento dei danni fisici, conferiva mandato all'Avv. il quale instaurava giudizio Controparte_1
dinnanzi al Giudice di pace di Marano di Napoli.;
- espletata la Ctu, il medico-legale stimava le lesioni conseguenti al sinistro de quo nella misura del 33% di danno biologico oltre al danno da ITT ed ITP.;
- risultava evidente il primo errore commesso dall'Avv. avendo CP_1
egli instaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace anziché dinanzi al Tribunale precludendo in tal modo all'attore di ottenere il giusto risarcimento per il sinistro subito;
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- dopo il deposito della ctu, il procuratore costituito non partecipava all'udienza di conclusione e discussione e non depositava la produzione di parte attorea. Circostanze che indussero il Giudice di pace a rigettare la domanda dell'attore, e precludendo allo stesso qualsiasi possibilità di ottenere il suo giusto e già accertato risarcimento del danno perchè “l'attore dopo aver ritirato la produzione di parte contenente gli eventuali documenti posti a fondamento della propria domanda, non l'ha più depositata”;
- avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace veniva proposto giudizio di appello dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord che con sentenza n.224.14 del
22.10.2014 dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione compensando le spese di lite;
- il convenuto promuoveva, all'oscuro dell'attore, un nuovo ed “autonomo” giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli che si concludeva con sentenza n.8909.2020 dichiarativa dell'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem ed avverso la quale il convenuto suggeriva di proporre appello.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di dichiarare la responsabilità professionale del convenuto che aveva pregiudicato la liquidazione del risarcimento del danno così come provato e quantificato nel corso del giudizio dinnanzi al Giudice di pace. Chiedeva di condannare il convenuto e chiunque ritenuto responsabile solidalmente con lo stesso e come per legge al risarcimento dei danni in suo favore per le lesioni subite e quantificate nel corso della ctu.
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Si costituiva il convenuto il quale in via preliminare chiedeva di chiamare in causa la quale propria compagnia assicurativa. Controparte_3
Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva di dichiarare la Controparte_4
tenuta a manlevarlo in virtù di polizza n. 370670138, da ogni pretesa.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea ed il rigetto della domanda di manleva. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia chiedeva di essere tenuta a manlevare il convenuto entro i limiti della garanzia e del massimale previsto dalla polizza ed al netto dello scoperto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva riservata in decisione all'udienza del 17/04/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della mediazione e/o della negoziazione assistita sollevata dalla parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale è tardiva e per tale ragione inammissibile.
Ai fini della disamina del merito della “res controversa” concernente la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto occorre stabilire: a) se vi sia stata colpa di quest'ultimo nell'adempimento della propria prestazione professionale;
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato all'attore, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile. Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, qual è il presente, è onere dell'attore dimostrare unicamente
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l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa
(cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Orbene, indipendentemente dall'accertamento relativo al profilo di responsabilità predetto, giova rammentare come, in base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 14 settembre
2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III,
28 aprile 1994, n. 4044).
Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966;
Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ed infatti il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355) secondo le prospettazioni attoree.
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Orbene venendo alle allegazioni poste a fondamento del qualificato inadempimento è bene rilevare come non sia stato in alcun modo ipotizzato che il danno potesse essere ab origine quantificato in un importo superiore alla competenza per valore del giudice di pace. Non vi è in atto una perizia di parte redatta prima del giudizio e nella procura posta a margine dell'atto di citazione del giudizio innanzi al GD ( sia pur non firmata in quanto copia ed essendo incontestato il rapporto professionale intercorso) vi è ben indicato il valore della causa stimato in € 15.493,71. Ciò implica che, con un ragionamento aprioristico e retrodatato al momento del rilascio del mandato, qualificata come obbligazione di mezzo e non di risultato la prestazione dell'avv. non CP_1
è sotto tale profilo fondata la domanda dal momento che, si ripete, non vi è prova vi fossero elementi tali da ipotizzate un valore del giudizio superiore alla competenza del gdp giunto a conoscenza delle parti a seguito del deposito della perizia. Né sono depositati in atti le copie delle cartelle cliniche e del rapporto del 118 stilato nell'immediato che possano ad oggi valutare se, già con la visione delle stesse, il legale poteva avvedersi della presenza di un danno superiore all'importo di € 25.000,00.
Né nell'allegazione dell'inadempimento qualificato lo stesso attore indica sulla base di quale documentazione il convenuto potesse, ab origine, conoscere la stima del danno biologico riportato tale da consentirgli la corretta instaurazione del giudizio.
Ulteriore profilo di inadempimento viene indicato “nella sua mancata partecipazione all'udienza di conclusione e discussione ed il conseguente inadempimento e responsabilità consistente nel non aver depositato la produzione di parte”. Ora, sotto tale profilo il comportamento dell'avvocato (
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che pur legittimamente si attendeva una pronuncia in rito non ritenuta tale dal giudice dell'appello) andava di certo condivisa con il cliente al quale sarebbe stato dovuto prospettare il rischio di una pronuncia nel merito anche alla luce del dato, non precisato, dell'eventuale presenza della lettera di messa in mora, qual condizione di procedibilità, nella produzione della controparte o tentare la strada della rinuncia agli atti del giudizio pur esponendosi al rischio di una mancata accettazione della Compagnia convenuta.
Nel merito va detto che nel giudizio de quo non è stata (ri)depositata la denuncia sporta dall'attore alle competenti Autorità indicata tuttavia nel foliario dell'attore depositato nel giudizio di prime cure dallo stesso convenuto e, quindi, può dirsi pacificamente presentata per i fatti per cui si procede. D'altra parte va osservato come alcune pronunce avevano individuato nella avvenuta denuncia una sorta di condizione di procedibilità dell'azione in assenza della quale non era, comunque, possibile giungere all'accoglimento della domanda risarcitoria. Ritiene questo giudice che il ragionamento seguito da tale orientamento non può prestarsi alla conclusione secondo la quale l'onere di denunzia all'autorità investigativa fungerebbe da una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, poiché così opinando si verrebbe ad introdurre surrettiziamente una sorta di “filtro” alla giurisdizione. Si rileva invero che il dettato normativo si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del di garanzia, laddove venga offerta la prova della Pt_2
causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. È evidente che il maggior rigore con cui va valutata la domanda azionata nei confronti di un soggetto di fatto estraneo alla causazione del danno impone una rigida valutazione delle risultanze probatorie , proprio per scongiurare il pericolo di eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri che nulla hanno a
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che vedere con la circolazione stradale, e che cercano di ottenere un ristoro indebito a danno del ciò nonostante non si ritiene che la mancata Pt_2
denunzia dei fatti all'autorità investigativa può costituire un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al sui giudizio, onde potere ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata. D'altra parte se la mancata denuncia del fatto all'autorità investigativa non può portare, sic et simpliciter, alla conclusione dell'inesistenza del fatto è pur vero il ragionamento opposto ovvero che la denuncia del fatto non costituisce, da sola, elemento probatorio sufficiente a ritenere provata la fattispecie concreta. Va comunque rilevato che la mancata tempestiva denunzia rappresenta indubbiamente un elemento che può fare legittimamente dubitare il giudice della autenticità del sinistro, sempre che tale dato unito ad altri ed al complessivo materiale probatorio offerto per la decisione suffraghi tale conclusione. Va inoltre rilevato che è onere del danneggiato, stante la natura solidaristica della disposizione di legge che impone dunque una adeguata condotta collaborativa dello stesso in virtù del generale principio di buona fede, non solo di dimostrare di aver fatto il possibile per la individuazione del veicolo al momento dell'incidente, ma anche di essersi attivato subito dopo il verificarsi dello stesso, secondo l'ordinaria diligenza che possa a lui richiedersi, presentando denuncia e fornendo alle autorità investigative tutti gli elementi utili alle indagini, comprese le generalità dei testimoni oculari ed una descrizione del veicolo pirata, al fine di consentire agli inquirenti di intraprendere le opportune ricerche volte alla identificazione del responsabile rimasto sconosciuto. Passando all'esame degli elementi offerti al giudicante nel giudizio si osserva che dall'esame delle deposizioni testimoniali
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emerge come il teste presente al momento dell'incidente, Testimone_1
dichiarava che era alla guida della sua auto percorrendo la Via Verdi in Melito di
Napoli, nel mese di agosto verso le ore 23,00, “di una ventina di anni fa”, quando vedeva “un ragazzo in sella alla bicicletta che proveniva dal senso di marcia opposto che venne investito dall'auto che mi precedeva che invase la sua corsia di marcia, impattando la bicicletta nella corsia che stava percorrendo. Il ragazzo cadde dalla bici e la macchina scappò via senza alcuna possibilità di rilevarne il numero di targa.”
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni del teste escusso , della denuncia inoltrata alle Autorità competenti per quanto sopra specificato, della compatibilità delle lesioni per come indicato dal ctu con la dinamica riferita, è possibile ritenere fondata ab origine la domanda.
Alla luce delle risultanze della esperita consulenza il danno alla persona viene indicato in una percentuale del 33% sulla cui base si andrà computare il quantum del risarcimento lasciando al prosieguo la valutazione dell'incidenza sulla vita quotidiana e del danno effettivamente risarcibile, oltre ad un periodo di ITT di 200 gg e 200 gg. al 50%.
Come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alla tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno ( morale e biologico”) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” ( Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso
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per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data 8.03.2021 ( aggiornata al 05/06/2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove , fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame è stata data la prova del danno morale e inteso come
“rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) tale voce di danno non può essere liquidata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio. Appare ben evidente che l'asserzione dei ctu della esistenza di un danno morale non è in alcun modo probatoria di quanto la ricorrente doveva provare, né si è provveduto ad articolare istanze istruttorie volte a provare sia il grado di sofferenza interiore sia la particolarità del danno sotto il profilo dinamico- relazionale oltre a quello già insito nel punto biologico riconosciuto in tabella.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 33% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento si ottiene una somma di € 162.934,00 epurata della componente morale del danno. La somma dovuto a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 84,00 il danno da ITT è pari ad € 16.800,00 e quello da
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ITP ad € 8.400,00. Sugli importi vanno riconosciuti gli interessi legali, dal mese di agosto 2008 alla data di deposito della sentenza sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Tale importo non si ritiene ulteriormente personalizzabile alla luce dell' ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifarsi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale,
l'insegnamento secondo cui "non ha piu ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrita psicofisicain se e per se, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona
(...). Il danno biologico misurato percentualmente e pertanto la menomazione all'integrita psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attivita ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilita della vittima nello svolgimento delle attivita
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quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovra dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute e un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza e che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attivita "dinamico- relazionali" della vittima non e affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute puo avere le conseguenze dannose piu diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidita:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidita; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano, in assenza di prova precisa sul punto, né nel caso in esame un aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale sia sotto il profilo morale e di personalizzazione.
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Ciò detto va comunque riconosciuto che il danno che si sarebbe potuto ottenere in caso di accoglimento della domanda ( e quindi della presenza in atti del fascicolo di parte) sarebbe stato comunque pari all'importo richiesto in citazione non essendo stata provata alcuna colpa nell'introduzione del giudizio innanzi al GD ed avendo l'attore regolarmente firmato il mandato alle lite che tale limitazione di valore conteneva. In citazione l'attore limitava espressamente la richiesta risarcitoria alla somma di € 15.493,71 già comprensivo di interessi e rivalutazione.
Per il profilo dell'inammissibilità dell'appello e della riproposizione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli non sono state proposte espresse doglianze relativi a profili di colpa.
Nei limiti di quanto detto, quindi, la domanda deve essere accolta.
Deve essere del pari accolta la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata Compagnia risultando agli atti che in data 27.09.2018 il convenuto rispondeva al Collega che aveva inoltrato la denuncia del con Pt_1
mail di pochi giorni precedenti ( 24.09.2028) così provando sia la denuncia fatta in costanza di polizza che il tempestivo avviso che il convenuto fece alla propria assicurazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dello scaglione del decisum ai medi della tariffa ex DM 55/14 compensandole tra convenuto e terza chiamata in ragione della sostanziale non contestazione dell'operatività della garanzia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc non rilevando né dolo né colpa grave nella difesa delle parte convenuta.
PQM
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a)accoglie la domanda attorea e condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di € 15.493,71 oltre interessi dalla data di Parte_1
notifica della citazione al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di ite che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con attribuzione al procuratore avv. Gennaro Castelli dichiaratosi antistatario;
c) dichiara tenuto e condanna a manlevare parte attrice di Controparte_3
quanto sarà tenuto a corrispondere in dipendenza dei capi che precedono;
d) compensa le spese tra convenuta e terza chiamata.
Così deciso in Napoli, il 10/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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