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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2778/2022 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. A. Fele e dall'Avv. D. Sodano, come da procura in atti,
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
rappr. e difesa dall'Avv. V. Fiengo, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.10.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1672/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, non notificata, pubblicata il 5.10.2022, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al pagamento della somma di € 35.310,59 a titolo di differenze retributive maturate nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società con relativa condanna a carico CP_1 della stessa al pagamento della suddetta somma. Il Tribunale compensava per metà le spese di lite ponendo la residua parte a carico della parte ricorrente.
L'odierna appellante con il giudizio di primo grado deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 29.9.2014 CP_1 al 12.4.2018 con contratto di lavoro part-time; deduceva di svolgere mansioni di operatore terminalista con inquadramento nel 4° Livello del CCNL per i dipendenti del settore terziario;
esponeva che, benché fosse stata assunta con contratto part-time orizzontale da 25 ore settimanali, in realtà, sin dall'inizio del rapporto aveva prestato attività lavorativa per 40 ore settimanali;
nello specifico, deduceva di lavorare a settimane alterne dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e dalle 13:00 alle 21:00 e ciò dal lunedì al venerdì. Aggiungeva poi, che due volte al mese lavorava anche nella giornata di sabato dalle ore 10:30 alle 16:30. Esponeva, infine, di non aver mai ricevuto la retribuzione effettivamente spettante in relazione al lavoro prestato e, pertanto, chiedeva il riconoscimento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro.
La società resistente si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo non raggiunta la prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda.
L'appellante con il gravame proposto censurava la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché per errata interpretazione degli atti del giudizio. Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza gravata con riconoscimento delle differenze retributive maturate per il lavoro supplementare e/o straordinario svolto, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata la quale deduceva CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto, nonché l'infondatezza dello stesso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Con motivo di gravame sostanzialmente unico l'odierno appellante censurava la sentenza gravata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, l'appellante evidenziava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure rilevava una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente.
Pertanto, ai fini del decidere è necessario analizzare le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio di primo grado.
La teste dichiarava che: “ADr: Ho lavorato con Testimone_1 contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dalla fine del 2014 fino alla fine di aprile del 2018 con mansioni di operatrice di call center. ADr: Ho lavorato a Casalnuovo di Napoli. Personalmente lavoravo dalle 10.00 alle 18.00 con mezz'ora di pausa per il pranzo oppure dalle 13.00 alle 21.00 sempre con mezz'ora di pausa dal lunedì al venerdì e un sabato a settimane alterne. ADr: Gli orari di cui ho detto erano flessibili, nel senso che li decidevo io in base alle mie esigenze. ADr: Quando io ho iniziato a lavorare la ricorrente già lavorava per la resistente. La stessa era addetta al controllo della qualità dei contratti che noi stipulavamo. Lavoravamo nella stessa stanza. Nel 2015 – 2016 è diventata team leader. ADr: Ogni volta che mi recavo a lavoro la vedevo sempre. Quando andavo via alle 21.00 lei rimaneva lì, in quanto da quando era diventata team leader doveva inserire dei dati a computer anche se non so che tipo di dati. ADR: Non l'ho mai vista andare via alle 18.00”. ADr: Non so i turni lavorativi osservati dalla ricorrente. ADr: Ricordo che circa un anno prima della cessazione del mio rapporto di lavoro, la resistente installò dei badge marcatempo che tutti utilizzavamo.
ADR: Non ho mai fatto causa nei confronti della resistente.”
L'altra teste, dichiarava che: “ADr: Ho un Testimone_2 contenzioso nei confronti della resistente avente analogo oggetto pendente dinanzi a lei. ADr: Ho lavorato alle dipendenze della resistente per circa quattro anni, dal luglio 2014 fino a marzo – Aprile del 2018. Con mansioni di operatrice telematica addetta al controllo qualità dei contratti conclusi dagli operatori, che potevano essere sia call center che porta a porta. ADr: Ho lavorato presso la sede di Casalnuovo. Il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento. ADr: Ho lavorato dalle 10.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e due sabati al mese. ADr: Se ben ricordo la ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di settembre del 2014. Abbiamo lavorato insieme svolgendo le stesse mansioni nella stessa stanza per i primi tre o quattro mesi. Poi lei fu spostata al caricamento dei dati dei contratti già definiti a computer e lavorava in una stanza sita affianco alla mia ma comunque ci vedevamo sia durante il lavoro sia durante la pausa. Questo fino al 2016, anche se non ricordo il mese, quando è diventata team leader. A partire da questo periodo comunque abbiamo lavorato nella stessa stanza perché io, nel frattempo, ero stata addetta alle recall per la che si facevano nella stessa stanza dove lei CP_2 lavorava come team leader. ADr:Prima che la ricorrente diventasse team leader osservava i mei stessi orari, vale a dire dalle 10.00 alle 18.00 con mezz'ora di pausa dal lunedì al venerdì e due sabati al mese dalle 10.00 alle 16.00. Da quando è diventata team leader ha iniziato ad osservare un orario parzialmente diverso, nel senso che a volte lavorava dalle 10.00 alle 18.00 e a volte dalle 13.00 alle 21.00. SE non sbaglio osservava questi orari a settimane alterne. ADr: Ho constatato che la ricorrente ha osservato questi orari fino all'epoca della cessazione del mio rapporto di lavoro.”
Il teste dichiarava che: “ADr: Lavoro alle Testimone_3 dipendenze della resistente a decorrere dal mese di novembre del 2014 ad oggi. Inizialmente ho svolto mansioni di supervisor in relazione sia alle sale che proponevano la concluso e di contratti
sia la sala che si occupava della qualità sia della sala CP_2 del call centre sia della qualità del servizio fornito dagli agenti. Oggi mi occupo della gestione del call center. ADR: Inizialmente ho osservato l'orario di lavoro dalle 10.00 alle 18.00 oppure dal 11 alle 19 dal lunedì al venerdì. Questo fino a due o tre anni fa. Poi successivamente ho sempre osservato e osservo tuttora l'orario di lavoro dalle 10.00 alle 18.00. ADR: Quando io ho iniziato a lavorare per la resistente la ricorrente già vi lavorava. La ricorrente all'epoca della mia assunzione era operatore inbound, nel senso che riceveva delle chiamate dagli agenti, i quali provvedevano a comunicare i dati del contratto e si doveva assicurare che tutti i dati fossero corretti. Dopo qualche mese è passata a lavorare nella sala di vendita del servizio occupandosi della gestione delle pratiche relative alla vendita dei prodotti e verificando la fattibilità della conclusione del contratto. ADR:
Occupandomi della gestione delle sale la vedevo quasi tutti i giorni. Questo per tutto il periodo in cui le ha lavorato per la resistente.”. ADr: I turni di lavoro erano due: dalle 10.45 alle 15.45, oppure dalle 15.45 alle 20.45 dal lunedì al venerdì. La ricorrente osservava i predetti turni settimane alterne. ADr: Poteva capitare che la ricorrente si trattenesse una decina di minuti in più ma escludo che abbia mai osservato lo stesso mio orario di lavoro, vale a dire dalle 10.00 alle 18.00. ADr: La ricorrente si alternava con un'altra persona che è . ADr: In caso di Persona_1 particolari esigenze, come ad esempio corsi di formazione o altre necessità, i turni di cui ho detto prima potevano subire delle variazioni, ma sempre con il limite delle cinque ore per ogni turno. ADR: Per la sua attività la ricorrente doveva interfacciarsi o con me o con un mia collega di nome oppure con un team Tes_4 leader della sala del reparto qualità, come ad esempio Tes_5
. ADR: Noi dipendenti registriamo le presenze tramite badge
[...] elettronico. ADr: MI capita id lavorare il sabato ma non più di un paio di volte all'anno, come quando, per esempio, essendo fine mese, abbiamo necessità di raggiungere certi obiettivi aziendali. ADR: Nella sala dove lavorava la ricorrente e mi riferisco al periodo in cui ha svolto mansioni di operatrice inbound la team leader era anche se per un periodo è stata sostituita Testimone_5 non ricordo da chi;
quando poi la ricorrente è stata addetta al servizio qualità non vi era una apposita figura di team leader perché gli operatori erano pochi e quindi non ve ne era bisogno. Non ricordo quanti operatori vi fossero. La ricorrente poteva dare dei consigli agli operatori come coatch, ma non spettava a lei il coordinamento. ADR: Gli orari di lavoro della ricorrente sono stati sempre gli stessi. ADr: L'operato degli operatori veniva controllato dal me oppure da . ADR: Conosco la CP_3 signora , al quale ha lavorato per la resistente Testimone_2 più o meno nello stesso periodo della ricorrente con mansioni di operatore inbound. Anche lei osservava gli stessi orari di lavoro della ricorrente. ADR: Sono il fratello di che è una Parte_2 socia della società resistente.
Infine, l'altro teste, , dichiarava: “ADr: Lavoro Persona_1 alle dipendenze della resistente dagli inizi del 2016 con mansioni, inizialmente di coordinamento degli operatori di sala addetti al call center. Dalla fine del 2016 sono stata spostata ad altro reparto e mi occupavo di coordinare un'altra sala di operatori addetti al call center. Poi dalla metà del 2017 sono stata addetta al back office e vi sono addetta tuttora. ADR: Ho sempre svolto orario di lavoro di 25 ore settimanali così articolati dalle 10.45 alle 15.45, oppure dalle 15.45 alle 20.45 dal lunedì al venerdì. Osservo questi turni a settimane alterne. ADR: Conosco la ricorrente, la quale ha iniziato a lavorare prima di me. ADr: Non ricordo quando io sono stata assunta che mansioni svolgesse la ricorrente. Ricordo che successivamente abbiamo lavorato insieme nel coordinamento degli operatori di sala addetti al call center. La ricorrente si alternava con me, quindi non lavoravamo insieme ma ci incontravamo nel cambio turno. Abbiamo svolto le stesse mansioni dalla mia assunzione fino alla fine del 2016, quando io fui trasferita presso altra sala. Anche dopo il mio cambio mansioni ho continuato a vedere la ricorrente quotidianamente perché poteva capitare che facessimo gli stessi turni. I miei turni sono sempre rimasti gli stessi di cui ho detto, ma non ricordo per la ricorrente.
ADR: Quando eravamo addette al coordinamento degli operatori di call centre eravamo solo io e la ricorrente, non vi era nessun altro oltre noi. ADr: Il turno lavorativo, per esigenze di servizio, poteva essere anticipato o posticipato. ADR: Non ho rapporti di parentela con nessuna delle parti in causa. ADR: Mi capita di lavorare di sabato in media una volta al mese. ADR: Abbiamo un badge elettronico per registrare le presenze. Non ricordo se c'è sempre stato”
Orbene, esaminate le dichiarazioni rese dai testimoni, questa Corte ritiene di non condividere la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure.
Infatti, le testi di parte ricorrente ( e Testimone_1 [...]
hanno reso dichiarazioni precise e concordanti ed Tes_2 entrambe hanno confermato in pieno quanto dedotto in ricorso dall , ovvero che la stessa svolgeva un orario di lavoro Pt_1 superiore a quello contrattualmente stabilito per un totale di otto ore giornaliere (con trenta minuti di pausa) dal lunedì al venerdì; hanno confermato, altresì, lo svolgimento dell'attività lavorativa per una durata di sei ore (sempre con trenta minuti di pausa), anche nella giornata del sabato per circa due giorni al mese.
Trattasi di dichiarazioni rese da persone direttamente informate dei fatti, in quanto colleghe di lavoro – e per lo stesso periodo in cui aveva lavorato l'appellante - non in contrasto tra loro e particolarmente attendibili, non essendo emerso alcun elemento di segno contrario.
Si evidenzia che, con riferimento alla testimonianza resa dalla teste non appare decisiva, al fine di minarne l'attendibilità o Tes_1
l'efficacia probatoria, il fatto che la stessa aveva dichiarato di non conoscere i turni della . Non si rinviene alcuna Pt_1 contraddittorietà in tale dichiarazione – a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure – in quanto la stessa aveva comunque dichiarato di lavorare negli stessi orari di lavoro della
, specificando che: “ogni volta che mi recavo a lavoro la Pt_1 vedevo sempre. Quando andavo via alle 21.00 lei rimaneva lì…. “.
Inoltre, si aggiunga che in merito alla teste non v'è alcun Tes_1 elemento che possa far dubitare dell'attendibilità della stessa, non essendo emersa dalla deposizione alcuna pendenza e/o contenzioso con la società appellata nonchè altre circostanze inficianti la testimonianza.
Per quanto riguarda gli altri due testi ( e ), questi Tes_3 Per_1 non hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente dichiarando, in sostanza, che l lavorava su turni da circa 5 ore al giorno. Pt_1
Ebbene, deve dubitarsi dell'attendibilità e genuinità di tali dichiarazioni in considerazione del fatto che i testi escussi, all'epoca della deposizione, erano ancora dipendenti della società appellata.
L'attendibilità, infatti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (Cass. ord. 1547/2015; Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005, n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529).
Dunque, ritenuto provato lo svolgimento di un orario di lavoro eccedente quello contrattualmente previsto, ai fini della quantificazione delle spettanze retributive maturate dall'appellante nel corso del rapporto di lavoro, si è reso necessario provvedere alla nomina di CTU contabile.
La Corte ha chiesto al consulente nominato di accertare e calcolare le differenze retributive spettanti alla parte appellante sulla base delle sole ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, ovvero calcolare le differenze retributive maturate in virtù dello svolgimento di un orario di lavoro pari a 7,30 ore al giorno dal lunedì al venerdì, e di 5,30 ore per due giornate del sabato al mese.
Il consulente nominato, tuttavia, nell'elaborato peritale depositato ha provveduto a calcolare anche spettanze retributive non rispondenti al quesito posto dalla Corte e che non hanno formato oggetto di giudizio e delll'appello.
Pertanto, questa Corte, avuto riguardo al conteggio allegato all'elaborato peritale depositato, rilevata la correttezza dello stesso nella parte che qui interessa, ha provveduto ad estrapolare soltanto le sole voci della retribuzione oggetto di quesito, ovvero quelle relative al lavoro supplementare svolto dall'appellante. Gli importi risultanti dal conteggio elaborato dal consulente ammontano in complessivi € 12.146,17, di cui € 11.647,10 per lavoro supplementare con maggiorazione al 35% ed € 499,07 per lavoro supplementare con maggiorazione al 15%.
Sicché, in conclusione, accertato lo svolgimento di lavoro così come dedotto in ricorso, deve dichiararsi il diritto dell'appellante al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 12.146,17 a titolo di differenze retributive per il lavoro supplementare svolto, così come analiticamente quantificato nel conteggio depositato dal consulente tecnico nominato, riguardo a tale voce retributiva.
Per i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata e condannata la società appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di
€ 12.146,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'appellante, vengono compensate per la metà, ponendo la restante parte, che si liquida come da dispositivo, a carico della società appellata, con attribuzione ai procuratori anticipatari per richiesta fattane.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 12.146,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
- Condanna la società appellata al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo, già ridotto l'importo, in € 1.260,00, oltre IVA, CPA e spese generali e per il secondo, già ridotto l'importo, in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto con attribuzione ai procuratori anticipatari, Avv. A. Fele e D. Sodano.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la restante metà.
- Liquida come da separato decreto le spese di CTU. Napoli 24.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2778/2022 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. A. Fele e dall'Avv. D. Sodano, come da procura in atti,
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
rappr. e difesa dall'Avv. V. Fiengo, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.10.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1672/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, non notificata, pubblicata il 5.10.2022, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al pagamento della somma di € 35.310,59 a titolo di differenze retributive maturate nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società con relativa condanna a carico CP_1 della stessa al pagamento della suddetta somma. Il Tribunale compensava per metà le spese di lite ponendo la residua parte a carico della parte ricorrente.
L'odierna appellante con il giudizio di primo grado deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 29.9.2014 CP_1 al 12.4.2018 con contratto di lavoro part-time; deduceva di svolgere mansioni di operatore terminalista con inquadramento nel 4° Livello del CCNL per i dipendenti del settore terziario;
esponeva che, benché fosse stata assunta con contratto part-time orizzontale da 25 ore settimanali, in realtà, sin dall'inizio del rapporto aveva prestato attività lavorativa per 40 ore settimanali;
nello specifico, deduceva di lavorare a settimane alterne dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e dalle 13:00 alle 21:00 e ciò dal lunedì al venerdì. Aggiungeva poi, che due volte al mese lavorava anche nella giornata di sabato dalle ore 10:30 alle 16:30. Esponeva, infine, di non aver mai ricevuto la retribuzione effettivamente spettante in relazione al lavoro prestato e, pertanto, chiedeva il riconoscimento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro.
La società resistente si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo non raggiunta la prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda.
L'appellante con il gravame proposto censurava la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché per errata interpretazione degli atti del giudizio. Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza gravata con riconoscimento delle differenze retributive maturate per il lavoro supplementare e/o straordinario svolto, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata la quale deduceva CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto, nonché l'infondatezza dello stesso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Con motivo di gravame sostanzialmente unico l'odierno appellante censurava la sentenza gravata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, l'appellante evidenziava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure rilevava una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente.
Pertanto, ai fini del decidere è necessario analizzare le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio di primo grado.
La teste dichiarava che: “ADr: Ho lavorato con Testimone_1 contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dalla fine del 2014 fino alla fine di aprile del 2018 con mansioni di operatrice di call center. ADr: Ho lavorato a Casalnuovo di Napoli. Personalmente lavoravo dalle 10.00 alle 18.00 con mezz'ora di pausa per il pranzo oppure dalle 13.00 alle 21.00 sempre con mezz'ora di pausa dal lunedì al venerdì e un sabato a settimane alterne. ADr: Gli orari di cui ho detto erano flessibili, nel senso che li decidevo io in base alle mie esigenze. ADr: Quando io ho iniziato a lavorare la ricorrente già lavorava per la resistente. La stessa era addetta al controllo della qualità dei contratti che noi stipulavamo. Lavoravamo nella stessa stanza. Nel 2015 – 2016 è diventata team leader. ADr: Ogni volta che mi recavo a lavoro la vedevo sempre. Quando andavo via alle 21.00 lei rimaneva lì, in quanto da quando era diventata team leader doveva inserire dei dati a computer anche se non so che tipo di dati. ADR: Non l'ho mai vista andare via alle 18.00”. ADr: Non so i turni lavorativi osservati dalla ricorrente. ADr: Ricordo che circa un anno prima della cessazione del mio rapporto di lavoro, la resistente installò dei badge marcatempo che tutti utilizzavamo.
ADR: Non ho mai fatto causa nei confronti della resistente.”
L'altra teste, dichiarava che: “ADr: Ho un Testimone_2 contenzioso nei confronti della resistente avente analogo oggetto pendente dinanzi a lei. ADr: Ho lavorato alle dipendenze della resistente per circa quattro anni, dal luglio 2014 fino a marzo – Aprile del 2018. Con mansioni di operatrice telematica addetta al controllo qualità dei contratti conclusi dagli operatori, che potevano essere sia call center che porta a porta. ADr: Ho lavorato presso la sede di Casalnuovo. Il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento. ADr: Ho lavorato dalle 10.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e due sabati al mese. ADr: Se ben ricordo la ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di settembre del 2014. Abbiamo lavorato insieme svolgendo le stesse mansioni nella stessa stanza per i primi tre o quattro mesi. Poi lei fu spostata al caricamento dei dati dei contratti già definiti a computer e lavorava in una stanza sita affianco alla mia ma comunque ci vedevamo sia durante il lavoro sia durante la pausa. Questo fino al 2016, anche se non ricordo il mese, quando è diventata team leader. A partire da questo periodo comunque abbiamo lavorato nella stessa stanza perché io, nel frattempo, ero stata addetta alle recall per la che si facevano nella stessa stanza dove lei CP_2 lavorava come team leader. ADr:Prima che la ricorrente diventasse team leader osservava i mei stessi orari, vale a dire dalle 10.00 alle 18.00 con mezz'ora di pausa dal lunedì al venerdì e due sabati al mese dalle 10.00 alle 16.00. Da quando è diventata team leader ha iniziato ad osservare un orario parzialmente diverso, nel senso che a volte lavorava dalle 10.00 alle 18.00 e a volte dalle 13.00 alle 21.00. SE non sbaglio osservava questi orari a settimane alterne. ADr: Ho constatato che la ricorrente ha osservato questi orari fino all'epoca della cessazione del mio rapporto di lavoro.”
Il teste dichiarava che: “ADr: Lavoro alle Testimone_3 dipendenze della resistente a decorrere dal mese di novembre del 2014 ad oggi. Inizialmente ho svolto mansioni di supervisor in relazione sia alle sale che proponevano la concluso e di contratti
sia la sala che si occupava della qualità sia della sala CP_2 del call centre sia della qualità del servizio fornito dagli agenti. Oggi mi occupo della gestione del call center. ADR: Inizialmente ho osservato l'orario di lavoro dalle 10.00 alle 18.00 oppure dal 11 alle 19 dal lunedì al venerdì. Questo fino a due o tre anni fa. Poi successivamente ho sempre osservato e osservo tuttora l'orario di lavoro dalle 10.00 alle 18.00. ADR: Quando io ho iniziato a lavorare per la resistente la ricorrente già vi lavorava. La ricorrente all'epoca della mia assunzione era operatore inbound, nel senso che riceveva delle chiamate dagli agenti, i quali provvedevano a comunicare i dati del contratto e si doveva assicurare che tutti i dati fossero corretti. Dopo qualche mese è passata a lavorare nella sala di vendita del servizio occupandosi della gestione delle pratiche relative alla vendita dei prodotti e verificando la fattibilità della conclusione del contratto. ADR:
Occupandomi della gestione delle sale la vedevo quasi tutti i giorni. Questo per tutto il periodo in cui le ha lavorato per la resistente.”. ADr: I turni di lavoro erano due: dalle 10.45 alle 15.45, oppure dalle 15.45 alle 20.45 dal lunedì al venerdì. La ricorrente osservava i predetti turni settimane alterne. ADr: Poteva capitare che la ricorrente si trattenesse una decina di minuti in più ma escludo che abbia mai osservato lo stesso mio orario di lavoro, vale a dire dalle 10.00 alle 18.00. ADr: La ricorrente si alternava con un'altra persona che è . ADr: In caso di Persona_1 particolari esigenze, come ad esempio corsi di formazione o altre necessità, i turni di cui ho detto prima potevano subire delle variazioni, ma sempre con il limite delle cinque ore per ogni turno. ADR: Per la sua attività la ricorrente doveva interfacciarsi o con me o con un mia collega di nome oppure con un team Tes_4 leader della sala del reparto qualità, come ad esempio Tes_5
. ADR: Noi dipendenti registriamo le presenze tramite badge
[...] elettronico. ADr: MI capita id lavorare il sabato ma non più di un paio di volte all'anno, come quando, per esempio, essendo fine mese, abbiamo necessità di raggiungere certi obiettivi aziendali. ADR: Nella sala dove lavorava la ricorrente e mi riferisco al periodo in cui ha svolto mansioni di operatrice inbound la team leader era anche se per un periodo è stata sostituita Testimone_5 non ricordo da chi;
quando poi la ricorrente è stata addetta al servizio qualità non vi era una apposita figura di team leader perché gli operatori erano pochi e quindi non ve ne era bisogno. Non ricordo quanti operatori vi fossero. La ricorrente poteva dare dei consigli agli operatori come coatch, ma non spettava a lei il coordinamento. ADR: Gli orari di lavoro della ricorrente sono stati sempre gli stessi. ADr: L'operato degli operatori veniva controllato dal me oppure da . ADR: Conosco la CP_3 signora , al quale ha lavorato per la resistente Testimone_2 più o meno nello stesso periodo della ricorrente con mansioni di operatore inbound. Anche lei osservava gli stessi orari di lavoro della ricorrente. ADR: Sono il fratello di che è una Parte_2 socia della società resistente.
Infine, l'altro teste, , dichiarava: “ADr: Lavoro Persona_1 alle dipendenze della resistente dagli inizi del 2016 con mansioni, inizialmente di coordinamento degli operatori di sala addetti al call center. Dalla fine del 2016 sono stata spostata ad altro reparto e mi occupavo di coordinare un'altra sala di operatori addetti al call center. Poi dalla metà del 2017 sono stata addetta al back office e vi sono addetta tuttora. ADR: Ho sempre svolto orario di lavoro di 25 ore settimanali così articolati dalle 10.45 alle 15.45, oppure dalle 15.45 alle 20.45 dal lunedì al venerdì. Osservo questi turni a settimane alterne. ADR: Conosco la ricorrente, la quale ha iniziato a lavorare prima di me. ADr: Non ricordo quando io sono stata assunta che mansioni svolgesse la ricorrente. Ricordo che successivamente abbiamo lavorato insieme nel coordinamento degli operatori di sala addetti al call center. La ricorrente si alternava con me, quindi non lavoravamo insieme ma ci incontravamo nel cambio turno. Abbiamo svolto le stesse mansioni dalla mia assunzione fino alla fine del 2016, quando io fui trasferita presso altra sala. Anche dopo il mio cambio mansioni ho continuato a vedere la ricorrente quotidianamente perché poteva capitare che facessimo gli stessi turni. I miei turni sono sempre rimasti gli stessi di cui ho detto, ma non ricordo per la ricorrente.
ADR: Quando eravamo addette al coordinamento degli operatori di call centre eravamo solo io e la ricorrente, non vi era nessun altro oltre noi. ADr: Il turno lavorativo, per esigenze di servizio, poteva essere anticipato o posticipato. ADR: Non ho rapporti di parentela con nessuna delle parti in causa. ADR: Mi capita di lavorare di sabato in media una volta al mese. ADR: Abbiamo un badge elettronico per registrare le presenze. Non ricordo se c'è sempre stato”
Orbene, esaminate le dichiarazioni rese dai testimoni, questa Corte ritiene di non condividere la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure.
Infatti, le testi di parte ricorrente ( e Testimone_1 [...]
hanno reso dichiarazioni precise e concordanti ed Tes_2 entrambe hanno confermato in pieno quanto dedotto in ricorso dall , ovvero che la stessa svolgeva un orario di lavoro Pt_1 superiore a quello contrattualmente stabilito per un totale di otto ore giornaliere (con trenta minuti di pausa) dal lunedì al venerdì; hanno confermato, altresì, lo svolgimento dell'attività lavorativa per una durata di sei ore (sempre con trenta minuti di pausa), anche nella giornata del sabato per circa due giorni al mese.
Trattasi di dichiarazioni rese da persone direttamente informate dei fatti, in quanto colleghe di lavoro – e per lo stesso periodo in cui aveva lavorato l'appellante - non in contrasto tra loro e particolarmente attendibili, non essendo emerso alcun elemento di segno contrario.
Si evidenzia che, con riferimento alla testimonianza resa dalla teste non appare decisiva, al fine di minarne l'attendibilità o Tes_1
l'efficacia probatoria, il fatto che la stessa aveva dichiarato di non conoscere i turni della . Non si rinviene alcuna Pt_1 contraddittorietà in tale dichiarazione – a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure – in quanto la stessa aveva comunque dichiarato di lavorare negli stessi orari di lavoro della
, specificando che: “ogni volta che mi recavo a lavoro la Pt_1 vedevo sempre. Quando andavo via alle 21.00 lei rimaneva lì…. “.
Inoltre, si aggiunga che in merito alla teste non v'è alcun Tes_1 elemento che possa far dubitare dell'attendibilità della stessa, non essendo emersa dalla deposizione alcuna pendenza e/o contenzioso con la società appellata nonchè altre circostanze inficianti la testimonianza.
Per quanto riguarda gli altri due testi ( e ), questi Tes_3 Per_1 non hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente dichiarando, in sostanza, che l lavorava su turni da circa 5 ore al giorno. Pt_1
Ebbene, deve dubitarsi dell'attendibilità e genuinità di tali dichiarazioni in considerazione del fatto che i testi escussi, all'epoca della deposizione, erano ancora dipendenti della società appellata.
L'attendibilità, infatti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (Cass. ord. 1547/2015; Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005, n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529).
Dunque, ritenuto provato lo svolgimento di un orario di lavoro eccedente quello contrattualmente previsto, ai fini della quantificazione delle spettanze retributive maturate dall'appellante nel corso del rapporto di lavoro, si è reso necessario provvedere alla nomina di CTU contabile.
La Corte ha chiesto al consulente nominato di accertare e calcolare le differenze retributive spettanti alla parte appellante sulla base delle sole ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, ovvero calcolare le differenze retributive maturate in virtù dello svolgimento di un orario di lavoro pari a 7,30 ore al giorno dal lunedì al venerdì, e di 5,30 ore per due giornate del sabato al mese.
Il consulente nominato, tuttavia, nell'elaborato peritale depositato ha provveduto a calcolare anche spettanze retributive non rispondenti al quesito posto dalla Corte e che non hanno formato oggetto di giudizio e delll'appello.
Pertanto, questa Corte, avuto riguardo al conteggio allegato all'elaborato peritale depositato, rilevata la correttezza dello stesso nella parte che qui interessa, ha provveduto ad estrapolare soltanto le sole voci della retribuzione oggetto di quesito, ovvero quelle relative al lavoro supplementare svolto dall'appellante. Gli importi risultanti dal conteggio elaborato dal consulente ammontano in complessivi € 12.146,17, di cui € 11.647,10 per lavoro supplementare con maggiorazione al 35% ed € 499,07 per lavoro supplementare con maggiorazione al 15%.
Sicché, in conclusione, accertato lo svolgimento di lavoro così come dedotto in ricorso, deve dichiararsi il diritto dell'appellante al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 12.146,17 a titolo di differenze retributive per il lavoro supplementare svolto, così come analiticamente quantificato nel conteggio depositato dal consulente tecnico nominato, riguardo a tale voce retributiva.
Per i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata e condannata la società appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di
€ 12.146,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'appellante, vengono compensate per la metà, ponendo la restante parte, che si liquida come da dispositivo, a carico della società appellata, con attribuzione ai procuratori anticipatari per richiesta fattane.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 12.146,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
- Condanna la società appellata al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo, già ridotto l'importo, in € 1.260,00, oltre IVA, CPA e spese generali e per il secondo, già ridotto l'importo, in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto con attribuzione ai procuratori anticipatari, Avv. A. Fele e D. Sodano.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la restante metà.
- Liquida come da separato decreto le spese di CTU. Napoli 24.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro