Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2024, n. 19039
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Sentenza 11 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 14 maggio 2024 e pubblicata il 11 luglio 2024, con numero di registro generale 11523/2021. Le parti in causa, da un lato, gli eredi di un soggetto che aveva proposto una querela di falso, e dall'altro, una società, contestavano la validità di un documento firmato in bianco. Gli eredi sostenevano che la Corte d'Appello di Napoli avesse erroneamente confermato l'inammissibilità della querela di falso, ritenendo che la veridicità della sottoscrizione fosse già stata accertata in un precedente giudizio. La Corte, invece, ha accolto il ricorso degli eredi, argomentando che la sentenza precedente non conteneva un accertamento di merito sulla veridicità della sottoscrizione, ma solo una pronuncia di inammissibilità. Ha chiarito che il giudicato formatosi non precludeva la riproposizione della querela di falso, in quanto la questione non era stata decisa nel merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame.

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Massime1

Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2024, n. 19039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19039
    Data del deposito : 11 luglio 2024

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