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1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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8 agosto 2009
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Art. 393. (Art. 208 Cod. Str.)
Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali
ed alle Forze dell'Ordine. 1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri ((, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)) , la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.
Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali
ed alle Forze dell'Ordine. 1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri ((, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)) , la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 17/10/2000, n. 426Provvedimento: […] ciò che ha da intendersi, giusta l'interpretazione del Tribunale rimettente, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, del personale del Corpo di polizia municipale. I comuni (le regioni e le province) determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. I proventi di cui si tratta, infine, sono oggetto di amministrazione separata, a norma dell'art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che impone agli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice della strada.Leggi di più...
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- proventi·
- eccepita irrilevanza sollevata dall'avvocatura dello stato·
- destinazione di una parte di essi a previdenza integrativa del personale di polizia municipale·
- reiezione dell'eccezione.·
- non fondatezza della questione.·
- questione di legittimità costituzionale·
- circolazione stradale