Articolo 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 392Articolo 394
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1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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8 agosto 2009
Art. 393. (Art. 208 Cod. Str.)
Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali
ed alle Forze dell'Ordine. 1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri ((, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)) , la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.
Entrata in vigore il 8 agosto 2009
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