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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3282/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3529/2024 pubblicata l'1.7.2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele e Parte_1
Francesco Di Tella
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.12.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della per 288 giorni con compensazione per intero CP_2 delle spese processuali. La compensazione delle spese veniva giustificata in questi termini
“alla luce della condotta processuale delle parti appare equa una compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado.
L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza dell'1.7.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità
pag. 2/6 della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
pag. 3/6 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, risulta dalla produzione di ambedue le parti come il pagamento è datato 19.4.2024, quindi successivo al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 20.10.23 e pochi giorni prima della prima udienza fissata al 24.4.24.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto alla richiesta fatta dal ricorrente (la domanda risulta accolta a settembre 2022 con pagamento solo fino a quella data), pertanto risulta evidente che l' non ha provveduto nei termini al CP_3 pag. 4/6 pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall (euro 3.683,89) per cui lo CP_1 scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di
Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n.
21743, si è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di pag. 5/6 questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 1.278,00 oltre IVA CPA e
[...] rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3282/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3529/2024 pubblicata l'1.7.2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele e Parte_1
Francesco Di Tella
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.12.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della per 288 giorni con compensazione per intero CP_2 delle spese processuali. La compensazione delle spese veniva giustificata in questi termini
“alla luce della condotta processuale delle parti appare equa una compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado.
L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza dell'1.7.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità
pag. 2/6 della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
pag. 3/6 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, risulta dalla produzione di ambedue le parti come il pagamento è datato 19.4.2024, quindi successivo al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 20.10.23 e pochi giorni prima della prima udienza fissata al 24.4.24.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto alla richiesta fatta dal ricorrente (la domanda risulta accolta a settembre 2022 con pagamento solo fino a quella data), pertanto risulta evidente che l' non ha provveduto nei termini al CP_3 pag. 4/6 pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall (euro 3.683,89) per cui lo CP_1 scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di
Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n.
21743, si è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di pag. 5/6 questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 1.278,00 oltre IVA CPA e
[...] rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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