Articolo 23 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 aprile 2001
Art. 23. 1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 25, comma 5".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 27. - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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