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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MINGUZZI MONICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
è presente la dott.ssa ai fini della pratica forense;
Persona_1
conclude come da ricorso e conteggi depositati il 15.1.2025, rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
pagina 1 di 6 N. R.G. 860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MINGUZZI MONICA Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricordo omandava Parte_1
“- dichiarare che l'infortunio sul lavoro occorso in data 10.06.2019 e subito dal Sig.
è avvenuto per responsabilità esclusiva del datore di lavoro, Parte_1
pagina 2 di 6 società in persona del legale rappresentante pro tempore, e, CP_1
conseguentemente, - condannare la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. di Parte_1
tutti i danni allo stesso causati, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, così come quantificati nel presente atto in € 67.699,40
(eurosessantasetteseeicentonovantanove/40) o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge sull'intera somma, dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, fatti salvi i diritti degli Enti previdenziali, Assistenziali, Ospedalieri e
Sanitari”.
pur regolarmente citata rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita con prove orali e posta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
La responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio per cui è causa risulta dall'esito delle prove orali, che qui si vanno a riprodurre.
***
“mi chiamo nato a [...] il [...], impiegato presso Testimone_1
SUBASEEDS; in passato sono stato assunto per il gruppo a.d.r.: lei ha CP_1
assistito a fatti che riguardano il sig. un infortunio ? sì; ci racconti Pt_1 CP_2
? era circa maggio/giugno 2019, ci trovavamo allo stabilimento di
[...]
, sito a Castiglione di Ravenna, eravamo nella sala disosso del pollo;
io CP_3
ed eravamo lì come controller in generale eravamo assunti da Parte_1
pochissimi giorni, stavamo imparando i processi produttivi;
A.D.R. cosa è successo ? in quella sala il pavimento è molto unto per la presenza di grasso animale, era scivoloso;
io insieme al nostro accompagnatore, dott. per evitare un muletto Persona_2
che passava (eravamo in una zona di passaggio) ci siamo spostati su un pallet di
pagina 3 di 6 plastica; dopo siamo scesi, prima e dopo io, io sono scivolato sul pavimento Per_2
unto ed ho spinto involontariamente il pallet dal quale scendevo contro i piedi di il quale è caduto sulla spalla;
io ero dotato di PATTINE di plastica con Pt_1
l'elastico intorno che mi ero messo ai piedi;
anche le aveva e invece Pt_1
veva le scarpe anti infortunio;
il pallet in questione era libero e non fissato Per_2
a terra;
A.D.R.: com'era la segnaletica nello stabilimento ? noi eravamo alla fine della linea produttiva dove arrivano le casse che poi venivano impilate sul pallet;
non ricordo se c'era una segnaletica per il passaggio dei muletti e delle persone;
: com'era il CP_2
muletto che ha evitato ? era un carrello elevatore a mano con forcelle, non andava veloce, non ricordo se fosse carico o meno di prodotti;
***
viene introdotto un teste il quale prestato l'impegno di rito dichiara: “mi chiamo Tes_2
, nato a [...] il [...], lavoro per a Ravenna;
[...] CP_4 CP_2
come conosce ? giocavamo a tennis insieme;
A.D.R.: ad un certo punto lui Pt_1
non ha più giocato ? no, dopo l'incidente; A.D.R.: che lei sappia non ha più giocato dopo l'incidente ? che io sappia no;
A.D.R.: dove giocavate ? al circolo di
Bagnacavallo; A.D.R.: lei vive li ? vivo a Ravenna ma gioco lì; viveva lì e Pt_1
ora vive in Valle d'Aosta; A.D.R.: faceva tornei ? sì, della federazione. Pt_1
Siamo in classifica;
in basso, ma è una classifica nazionale”
***
Come risulta da tali prove, il ricorrente venne mandato, privo di esperienza (il quarto giorno di lavoro), senza attrezzatura idonea (scarpe antiscivolo), in un locale scivoloso e dotato di insidie e ciò ne determinò la rovinosa caduta.
Sussiste quindi la colpa datoriale.
pagina 4 di 6 Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi riferimento alla C.T.U. che ha stabilito quanto segue:
“Per le documentazioni esaminate l'esame obiettivo descritto si pone diagnosi di: esiti di lussazione scapolo omerale sinistra con lesione di BANKART trattata chirurgicamente in artroscopia mediante capsuloplastica ant. inf. con ausilio di due viti osteoraptor tuttora in sede e residuo importante deficit funzionale. Residuano soddisfatti tutti i criteri di nesso di casualità (topografico, cronologico, efficienza lesiva, continuità fenomenica). Risultano postumi permanenti valutabili come danno biologico nella misura del 13%. I.T.T. 3 giorni. I.T.P. 75%: 60 giorni. I.T.P. 50%: 80 giorni. I.T.P.
25%: 120 giorni”.
Deve essere applicata una personalizzazione nella misura del 30 % nel caso di specie atteso il pregiudizio all'attività ludica e di svago nella quale era solito impegnarsi (anche con la partecipazione a tornei e l'inserimento nella classifica nazionale) il ricorrente
(tennis), come risultato anche dall'esito delle prove orali.
Vanno poi aggiunte le spese sanitarie documentate e pertinenti per totali 9.979,63.
Per un totale di € 73.002,23.
Trattandosi di un danno differenziale dallo stesso va detratto quanto percepito da CP_5
per gli stessi titoli e poste.
Come indicato nella nota difensiva sul punto depositata da parte ricorrente “Considerato che l' ha liquidato in favore del sig. in prima battuta € CP_5 Parte_1
7.130,48 (doc. n. 15) ed all'esito del giudizio di primo grado ulteriori € 10.966,64 (come da nota di deposito dell'8.10.2024), il totale del danno differenziale che l'odierno ricorrente ha diritto di vedersi risarcire ammonta ad € 59.881,51”.
La somma va poi devalutata alla data del fatto e maggiorata sino all'attualità di interessi e rivalutazione sulle somme via via annualmente rivalutate, per definitivi € 65.449,42.
A tale somma va condannato il datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico di parte convenuta e sono già ricomprese nel pagina 5 di 6 calcolo del danno finale effettuato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità in capo al datore di lavoro per l'infortunio per cui è causa, condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
in favore di della somma di € 65.449,42, oltre Parte_1
interessi legali sino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per spese ed € 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta (somme già ricomprese nel primo capo di condanna).
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MINGUZZI MONICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
è presente la dott.ssa ai fini della pratica forense;
Persona_1
conclude come da ricorso e conteggi depositati il 15.1.2025, rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
pagina 1 di 6 N. R.G. 860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MINGUZZI MONICA Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricordo omandava Parte_1
“- dichiarare che l'infortunio sul lavoro occorso in data 10.06.2019 e subito dal Sig.
è avvenuto per responsabilità esclusiva del datore di lavoro, Parte_1
pagina 2 di 6 società in persona del legale rappresentante pro tempore, e, CP_1
conseguentemente, - condannare la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. di Parte_1
tutti i danni allo stesso causati, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, così come quantificati nel presente atto in € 67.699,40
(eurosessantasetteseeicentonovantanove/40) o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge sull'intera somma, dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, fatti salvi i diritti degli Enti previdenziali, Assistenziali, Ospedalieri e
Sanitari”.
pur regolarmente citata rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita con prove orali e posta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
La responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio per cui è causa risulta dall'esito delle prove orali, che qui si vanno a riprodurre.
***
“mi chiamo nato a [...] il [...], impiegato presso Testimone_1
SUBASEEDS; in passato sono stato assunto per il gruppo a.d.r.: lei ha CP_1
assistito a fatti che riguardano il sig. un infortunio ? sì; ci racconti Pt_1 CP_2
? era circa maggio/giugno 2019, ci trovavamo allo stabilimento di
[...]
, sito a Castiglione di Ravenna, eravamo nella sala disosso del pollo;
io CP_3
ed eravamo lì come controller in generale eravamo assunti da Parte_1
pochissimi giorni, stavamo imparando i processi produttivi;
A.D.R. cosa è successo ? in quella sala il pavimento è molto unto per la presenza di grasso animale, era scivoloso;
io insieme al nostro accompagnatore, dott. per evitare un muletto Persona_2
che passava (eravamo in una zona di passaggio) ci siamo spostati su un pallet di
pagina 3 di 6 plastica; dopo siamo scesi, prima e dopo io, io sono scivolato sul pavimento Per_2
unto ed ho spinto involontariamente il pallet dal quale scendevo contro i piedi di il quale è caduto sulla spalla;
io ero dotato di PATTINE di plastica con Pt_1
l'elastico intorno che mi ero messo ai piedi;
anche le aveva e invece Pt_1
veva le scarpe anti infortunio;
il pallet in questione era libero e non fissato Per_2
a terra;
A.D.R.: com'era la segnaletica nello stabilimento ? noi eravamo alla fine della linea produttiva dove arrivano le casse che poi venivano impilate sul pallet;
non ricordo se c'era una segnaletica per il passaggio dei muletti e delle persone;
: com'era il CP_2
muletto che ha evitato ? era un carrello elevatore a mano con forcelle, non andava veloce, non ricordo se fosse carico o meno di prodotti;
***
viene introdotto un teste il quale prestato l'impegno di rito dichiara: “mi chiamo Tes_2
, nato a [...] il [...], lavoro per a Ravenna;
[...] CP_4 CP_2
come conosce ? giocavamo a tennis insieme;
A.D.R.: ad un certo punto lui Pt_1
non ha più giocato ? no, dopo l'incidente; A.D.R.: che lei sappia non ha più giocato dopo l'incidente ? che io sappia no;
A.D.R.: dove giocavate ? al circolo di
Bagnacavallo; A.D.R.: lei vive li ? vivo a Ravenna ma gioco lì; viveva lì e Pt_1
ora vive in Valle d'Aosta; A.D.R.: faceva tornei ? sì, della federazione. Pt_1
Siamo in classifica;
in basso, ma è una classifica nazionale”
***
Come risulta da tali prove, il ricorrente venne mandato, privo di esperienza (il quarto giorno di lavoro), senza attrezzatura idonea (scarpe antiscivolo), in un locale scivoloso e dotato di insidie e ciò ne determinò la rovinosa caduta.
Sussiste quindi la colpa datoriale.
pagina 4 di 6 Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi riferimento alla C.T.U. che ha stabilito quanto segue:
“Per le documentazioni esaminate l'esame obiettivo descritto si pone diagnosi di: esiti di lussazione scapolo omerale sinistra con lesione di BANKART trattata chirurgicamente in artroscopia mediante capsuloplastica ant. inf. con ausilio di due viti osteoraptor tuttora in sede e residuo importante deficit funzionale. Residuano soddisfatti tutti i criteri di nesso di casualità (topografico, cronologico, efficienza lesiva, continuità fenomenica). Risultano postumi permanenti valutabili come danno biologico nella misura del 13%. I.T.T. 3 giorni. I.T.P. 75%: 60 giorni. I.T.P. 50%: 80 giorni. I.T.P.
25%: 120 giorni”.
Deve essere applicata una personalizzazione nella misura del 30 % nel caso di specie atteso il pregiudizio all'attività ludica e di svago nella quale era solito impegnarsi (anche con la partecipazione a tornei e l'inserimento nella classifica nazionale) il ricorrente
(tennis), come risultato anche dall'esito delle prove orali.
Vanno poi aggiunte le spese sanitarie documentate e pertinenti per totali 9.979,63.
Per un totale di € 73.002,23.
Trattandosi di un danno differenziale dallo stesso va detratto quanto percepito da CP_5
per gli stessi titoli e poste.
Come indicato nella nota difensiva sul punto depositata da parte ricorrente “Considerato che l' ha liquidato in favore del sig. in prima battuta € CP_5 Parte_1
7.130,48 (doc. n. 15) ed all'esito del giudizio di primo grado ulteriori € 10.966,64 (come da nota di deposito dell'8.10.2024), il totale del danno differenziale che l'odierno ricorrente ha diritto di vedersi risarcire ammonta ad € 59.881,51”.
La somma va poi devalutata alla data del fatto e maggiorata sino all'attualità di interessi e rivalutazione sulle somme via via annualmente rivalutate, per definitivi € 65.449,42.
A tale somma va condannato il datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico di parte convenuta e sono già ricomprese nel pagina 5 di 6 calcolo del danno finale effettuato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità in capo al datore di lavoro per l'infortunio per cui è causa, condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
in favore di della somma di € 65.449,42, oltre Parte_1
interessi legali sino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per spese ed € 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta (somme già ricomprese nel primo capo di condanna).
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6