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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 1327/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1327/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FELLEGARA MAURO, con domicilio in Garlasco, VIA CHE GUEVARA 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gravellona IN, in data 26/06/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte
I , n. 2, dell'anno 2004;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa famigliare, con i relativi arredi, resta assegnata al marito e la figlia maggiorenne e non ancora economicamente indipendente, Persona_1
continuerà a vivere presso la predetta abitazione insieme al padre, mantenendo rapporti significativi sia con la madre che con la famiglia di origine di quest'ultima; in ogni caso gli arredi della casa famigliare rimarranno di proprietà del marito e la moglie provvederà ad asportare i propri effetti personali eventualmente ancora presenti entro il giorno 30.05.2025. 2) La IG.ra provvederà a trasferire la propria residenza anagrafica Pt_2
dalla casa familiare di Gravellona IN non appena le sarà possibile,
volturando le utenze eventualmente a Lei intestate al IG. o ai Parte_1
proprietari dell'immobile.
3) La IG.ra contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_2
figlia versando alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1
l'importo pari ad € 100,00 (euro cento/00) il quale verrà annualmente aggiornato in base all'indice Istat a partire dal mese di giugno 2026. Il
contributo al mantenimento potrà essere versato a mezzo bonifico su un rapporto bancario o postale intestato a oppure cointestato a Persona_1
ed Eventuali sussidi famigliari verranno percepiti al 50% Per_1 Parte_1
tra i genitori. La IG.ra , in ogni caso, si impegna a dare prova del Pt_2
versamento del contributo ordinario mensile a semplice richiesta del IG.
Per_1
4) Le spese straordinarie verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, con onere a carico del genitore anticipatario di fornire idonea prova contabile della spesa all'altro genitore che dovrà, quindi,
provvedere al relativo rimborso della quota a lui spettante entro il mese successivo. Per quanto qui non previsto o in caso di disaccordo tra i genitori, si farà riferimento alle disposizioni di cui al protocollo n. 2323/16 del 9.11.2016
adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamato.
- La IG.ra , a titolo di integrazione del contributo al mantenimento Pt_2
della figlia, rinuncia alla ripetizione nei confronti del IG. di tutti Parte_1
i ratei del finanziamento contratto da quest'ultimo con la ND (rata €
130,00/mese) dalla medesima versate sino al mese di giugno 2024, mentre le successive rimarranno a carico del IG. come di competenza. Parte_1
- Gli animali domestici della coppia, ovvero n. 1 cane di taglia media, rimarrà
Pag. 2 di 4 presso la casa coniugale di Gravellona IN con onere di accudimento a carico del IG. mentre le spese per vitto e per cure mediche Parte_1
saranno suddivise tra i coniugi al 50 % cadauno, con rimborso a favore di chi le avrà anticipate previa consegna delle relative pezze giustificative.
- I coniugi dichiarano che ogni ulteriore rapporto economico è già stato regolato e definito di comune accordo, con reciproca rinuncia ad ogni relativo diritto e pretesa, precisando che eventuali conti corrente cointestati ai coniugi verranno estinti entro il corrente anno, non avendo nulla a che pretendere reciprocamente in merito alle somme eventualmente depositate al momento della chiusura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
Pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Gravellona IN (PV) il 26/06/2004, (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 4/9/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 1327/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1327/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FELLEGARA MAURO, con domicilio in Garlasco, VIA CHE GUEVARA 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gravellona IN, in data 26/06/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte
I , n. 2, dell'anno 2004;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa famigliare, con i relativi arredi, resta assegnata al marito e la figlia maggiorenne e non ancora economicamente indipendente, Persona_1
continuerà a vivere presso la predetta abitazione insieme al padre, mantenendo rapporti significativi sia con la madre che con la famiglia di origine di quest'ultima; in ogni caso gli arredi della casa famigliare rimarranno di proprietà del marito e la moglie provvederà ad asportare i propri effetti personali eventualmente ancora presenti entro il giorno 30.05.2025. 2) La IG.ra provvederà a trasferire la propria residenza anagrafica Pt_2
dalla casa familiare di Gravellona IN non appena le sarà possibile,
volturando le utenze eventualmente a Lei intestate al IG. o ai Parte_1
proprietari dell'immobile.
3) La IG.ra contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_2
figlia versando alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1
l'importo pari ad € 100,00 (euro cento/00) il quale verrà annualmente aggiornato in base all'indice Istat a partire dal mese di giugno 2026. Il
contributo al mantenimento potrà essere versato a mezzo bonifico su un rapporto bancario o postale intestato a oppure cointestato a Persona_1
ed Eventuali sussidi famigliari verranno percepiti al 50% Per_1 Parte_1
tra i genitori. La IG.ra , in ogni caso, si impegna a dare prova del Pt_2
versamento del contributo ordinario mensile a semplice richiesta del IG.
Per_1
4) Le spese straordinarie verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, con onere a carico del genitore anticipatario di fornire idonea prova contabile della spesa all'altro genitore che dovrà, quindi,
provvedere al relativo rimborso della quota a lui spettante entro il mese successivo. Per quanto qui non previsto o in caso di disaccordo tra i genitori, si farà riferimento alle disposizioni di cui al protocollo n. 2323/16 del 9.11.2016
adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamato.
- La IG.ra , a titolo di integrazione del contributo al mantenimento Pt_2
della figlia, rinuncia alla ripetizione nei confronti del IG. di tutti Parte_1
i ratei del finanziamento contratto da quest'ultimo con la ND (rata €
130,00/mese) dalla medesima versate sino al mese di giugno 2024, mentre le successive rimarranno a carico del IG. come di competenza. Parte_1
- Gli animali domestici della coppia, ovvero n. 1 cane di taglia media, rimarrà
Pag. 2 di 4 presso la casa coniugale di Gravellona IN con onere di accudimento a carico del IG. mentre le spese per vitto e per cure mediche Parte_1
saranno suddivise tra i coniugi al 50 % cadauno, con rimborso a favore di chi le avrà anticipate previa consegna delle relative pezze giustificative.
- I coniugi dichiarano che ogni ulteriore rapporto economico è già stato regolato e definito di comune accordo, con reciproca rinuncia ad ogni relativo diritto e pretesa, precisando che eventuali conti corrente cointestati ai coniugi verranno estinti entro il corrente anno, non avendo nulla a che pretendere reciprocamente in merito alle somme eventualmente depositate al momento della chiusura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
Pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Gravellona IN (PV) il 26/06/2004, (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 4/9/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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