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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Domenico Pellegrini Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Albenga, Piazza del Popolo n. 28/4 presso lo studio dell'Avv. Carlo
Manti, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. cittadino del Marocco, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies Parte_1
c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto Cat.A11/2023/Immig/III^Sez./Prot. 88 in data 25/10/2023 notificato il 29/10/2023, con il
1 quale il Questore della Provincia di Savona ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, domanda presentata il 26/4/2023.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 12/12/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Si è proceduto in questa sede ad audizione del ricorrente.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino-Genova.
La Commissione ha motivato il proprio parere attesa la breve permanenza del richiedente nel territorio italiano (circa un anno) e non evincendosi dalla documentazione prodotta (contratto di lavoro e buste paga) alcuna forma di radicamento sociale capace di determinare la violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamenti dal territorio nazionale. Ha evidenziato che l'istante aveva presentato precedentemente un'istanza di protezione internazionale, sospesa nelle more della determinazione dello Stato competente. La Commissione ha infine fatto salva la possibilità di presentare istanza per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per calamità naturale ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. 286/98 ove ne dovessero ricorrere i presupposti, in ragione del recente sisma che ha afflitto la zona di provenienza del richiedente.
In ricorso si lamenta la mancata valorizzazione del periodo trascorso in Italia dal ricorrente e del suo percorso di integrazione e delle condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine.
Non si è costituito il , nonostante a ritualità della notifica, e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
3. Nel corso dell'audizione svolta davanti al Giudice istruttore il 19/3/2025, in lingua italiana, il ricorrente ha raccontato:
- di essere arrivato in Italia nel gennaio 2023 e di esservi rimasto sino ad oggi;
- di aver lavorato in Italia come muratore, con contratto scaduto il 28 febbraio 2025 (circa 3 settimane prima dell'udienza, n.d.r.), ma di avere già un accordo con altro datore di lavoro, con il quale stipulerà il contratto il giorno successivo (20/3/2025);
- di essere felice della vita in Italia e di svolgere volontariato con la protezione civile.
Il richiedente, alla luce dei redditi percepiti, ha rinunciato al patrocinio a spese dello Stato.
4. La protezione speciale.
4.1 Presupposti. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma
1.1 del Testo Unico Immigrazione.
Il ricorrente ha formulato istanza di protezione speciale in data 26/4/2023 e deve pertanto trovare applicazione tale nuova normativa, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
2 ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2).
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici1 -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare
“salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3;
3 alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. Un., nn. 29459, 29460,
29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite
(8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile
e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21);
4 della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Da annotare, infine, che il d.l. 20/23 non ha abrogato l'art. 6 comma 1-bis lett. a), che prevedeva la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale (convertibilità poi abrogata dalla l. 50/23, di conversione del decreto legge, in vigore dal 6/5/2023).
4.2 Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto:
- da un lato, del percorso di integrazione del ricorrente in Italia, il quale, dopo un primo lavoro come collaboratore domestico, è stato assunto con contratto di apprendista muratore con decorrenza 12/12/2023 per 48 mesi, con busta paga, prodotte, variabili tra i € 960 ed i € 1.500 circa.
Come detto, sotto il profilo linguistico, ha sostenuto l'audizione in questa sede in italiano.
Sotto il profilo dell'integrazione sociale, è volontario della protezione civile, essendo iscritto al
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Garlenda (SV), nonché alla pro loco di Garlenda, dove collabora distribuendo volantini della pro loco.
- dall'altro, della situazione di violazione dei diritti umani e della crisi climatica in Marocco. Situazione generale
Dagli ultimi report stilati da Amnesty International e da Human Rights Watch emerge come le autorità marocchine abbiano continuato a reprimere il dissenso e a prendere di mira giornalisti, attivisti e oppositori del governo attraverso procedimenti giudiziari e sorveglianza, nonostante la grazia reale concessa a migliaia di prigionieri, tra cui giornalisti e difensori dei diritti umani. Le leggi e le pratiche marocchine hanno continuato a sostenere la disuguaglianza di genere e a criminalizzare le relazioni omosessuali tra adulti consenzienti. Le autorità non hanno rispettato i propri obblighi di garantire servizi di salute sessuale e riproduttiva accessibili, a prezzi accessibili e di buona qualità per donne e ragazze, incluso l'aborto. La società civile si è opposta a una bozza del codice di procedura penale che avrebbe ostacolato gli sforzi anticorruzione. Le autorità non hanno indagato efficacemente sulla sanguinosa repressione di migranti e rifugiati del giugno 2022. Le autorità hanno arrestato arbitrariamente e ricollocato forzatamente rifugiati, richiedenti asilo e migranti in regioni remote, mettendo a rischio la loro sicurezza e la loro vita. Le autorità non hanno esteso l'invito al Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo e i diritti umani, che aveva richiesto di visitare il Marocco il 24 aprile 2024 a causa delle preoccupazioni relative alle continue violazioni dei diritti umani in nome della "lotta al terrorismo".
Il 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia europea ha stabilito che gli accordi commerciali UE-
Marocco del 2019 relativi a prodotti ittici e agricoli, a cui la popolazione del Sahara occidentale non aveva acconsentito, erano stati conclusi in violazione del principio di autodeterminazione. 4
5 2025
La legge marocchina organica n. 97/15, che regola l'esercizio del diritto di sciopero ed è ritenuta restrittiva e contraria agli interessi dei lavoratori agricoli, ha scatenato una nuova polemica dopo la sua approvazione da parte della Camera dei Consiglieri ai primi di febbraio 20255. A seguito di questa approvazione si sono palesati in tutto il Marocco diverse proteste sindacali per le strade delle città marocchine, questa mobilitazione è volta ad opporsi alle politiche che di fatto cercano di sopprimere il diritto di protestare dei lavoratori agricoli. Queste misure legislative minano il diritto di sciopero garantito, in particolare, dall'articolo 29 della Costituzione marocchina. Nonostante i numerosi scioperi e manifestazioni l'attuale governo marocchino, che difende gli interessi del capitale locale e straniero, persiste nel premere per l'adozione di questa legge nonostante l'opposizione dei sindacati e degli altri organismi di tutela6.
Il periodo dal 24 febbraio 2025 alle prime ore del mattino del 1° marzo 2025 è stato caratterizzato da una serie di attacchi da parte delle autorità marocchine contro molteplici gruppi di difensori dei diritti umani Saharawi nella città di Laayoune, La situazione ha raggiunto il suo apice il 25 febbraio 2025, quando i difensori dei diritti umani, tra cui il presidente dell'Associazione Saharawi per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato marocchino ( DH ) , sono stati dispersi violentemente dalle forze di sicurezza Parte_2 marocchine mentre partecipavano a una protesta pacifica. Gli intensi atti di proibizione, intimidazione e aggressione sono iniziati il 24 febbraio e sono continuati fino a marzo. Martedì 25 febbraio 2025, diversi difensori dei diritti umani e attivisti Saharawi hanno cercato di partecipare a una protesta per celebrare il 49° anniversario della proclamazione della Parte_3 chiedere il rilascio dei prigionieri saharawi dalle carceri marocchine e denunciare le visite illegali del Ministro della cultura francese e del Presidente del Senato francese nella parte occupata del Sahara occidentale. Tuttavia, verso le 18, decine di membri delle forze di sicurezza marocchine in borghese hanno disperso violentemente i manifestanti usando una forza eccessiva. Poco dopo l'inizio della protesta pacifica, diversi difensori dei diritti umani sono stati inseguiti e aggrediti violentemente. Prima della protesta, le forze di sicurezza marocchine hanno imposto misure severe, tra cui la delimitazione dell'area, la chiusura delle vie di accesso e il monitoraggio delle abitazioni dei difensori dei diritti umani saharawi per tutto il giorno. Mercoledì 26 febbraio 2025, l' CP_2 ha rilasciato una dichiarazione sulle piattaforme mediatiche Saharawi, corredata di foto che documentano le violazioni subite dai difensori dei diritti umani Saharawi durante la loro pacifica manifestazione del giorno precedente7.
6 Un'altra area caratterizzata dal proseguimento di violazioni ed abusi da parte delle autorità nei confronti degli attivisti è quella del RIF8, dove opera il movimento Hirak. Diversi esponenti dell'Hirak restano in detenzione nonostante le numerose denunce di tortura e maltrattamenti. I movimenti sociali in Marocco mettono radici in particolare nell'area di Jerada, Le Rif e Figuig i cittadini di queste regioni chiedono giustizia sociale, avanzano istanze di libertà di espressione, di associazione e di accesso a quei diritti che sarebbero sanciti nella carta costituzionale e negli strumenti internazionali che il Marocco ha adottato. Queste aree come il centro di Rabat sono solite essere il luogo delle manifestazioni e proteste9.
Nel 2020, il Marocco ha firmato gli "Accordi di Abramo", un'iniziativa di politica estera della prima amministrazione Trump che ha visto diversi Paesi arabi normalizzare le relazioni con CP_8 in cambio di concessioni diplomatiche e finanziarie. Nel caso del Marocco, ciò ha comportato principalmente il riconoscimento della sua sovranità sul territorio conteso del Sahara Occidentale. Questa misura suscitò polemiche all'epoca e continua a essere respinta da ampie fasce della popolazione.10 Il 10 marzo 2025, il blogger noto per la sua opposizione alla Parte_4 normalizzazione delle relazioni con , è stato condannato a due anni di carcere senza libertà CP_8 condizionata dal tribunale di primo grado. È stato accusato per i suoi post sui social network e dichiarato colpevole, tra le altre cose, di "insulto a un ente pubblico". è stato arrestato a Pt_4
Tangeri il 5 febbraio 2025 e da allora si trova in custodia cautelare.11
2024
Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che
è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta, solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)12. Secondo attuale ministro delle Tes_1 attrezzature e dell'acqua, infatti, nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.
Per concludere, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Bangladesh con quella in cui risulta ormai positivamente inserito, si ravvisa
Per_ Per_ Per_ 88 (in berbero: in arabo فيرلا?, è una regione caratterizzata da zone montuose e boschive del nord del Marocco, che va dal Capo Spartel e Tangeri a ovest fino al confine con l'Algeria a est, e dal Mar Mediterraneo a nord fino al fiume Ouargha a sud. In senso stretto con Rif ci si riferisce anche alla sola catena montuosa che si trova in questa regione. Fonte Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Rif . 9 Jerada, Rif et Figuig : La révolte des , 08.01.2025, https://enass.ma/jerada-rif-et-figuig-la-revolte- CP_9 Pt_5 des-marges/ 10 BAMF, Briefing Notes, 14 aprile 2025, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/briefingnotes- kw16-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2 11 Ibid, 17 marzo 2025, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/briefingnotes- kw12-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3 12 NAZIONALE CP_10 Controparte_11
[...] ( 2020-2027, sito del governo del Regno del Marocco 2020, https://www.maroc.ma/en/content/national- CP_12 drinking-water-supply-and-irrigation-program-pnaepi-2020-2027
7 “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi degli artt. 32/3° comma d.lgs. 25/08 e 19, comma 1.2 TUI, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati in corso di giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Si provvede con separato decreto alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, stante il superamento die relativi limiti e la rinuncia espressa del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. . C.F._1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 6/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Domenico Pellegrini)
8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio. 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 4 Amnesty International, Morocco and Western Sahara, 2024, https://www.amnesty.org/en/location/middle-east- and-north-africa/north-africa/morocco-and-western-sahara/report-morocco-and-western-sahara/ 5 , 04.02.2025, Controparte_3 Controparte_4 https://www.moroccoworldnews.com/2025/02/164994/moroccos-house-of-councillors-approves-strike-law-amid-union- protests/ 6 Morocco: Unions protest a repressive 'strike law' that Controparte_5 further erodes agricultural workers' rights, 7 Febbraio 2025, https://viacampesina.org/en/2025/02/morocco-unions- protest-a-repressive-strike-law-that-further-erodes-workers-rights/ 7 , : Multiple attacks on the physical integrity of Sahrawi human rights Controparte_6 Controparte_7 defenders and flagrant violation of the right to peaceful assembly, 4 marzo 2025, https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/western-saharamorocco-multiple-attacks-physical-integrity- sahrawi-human-rights
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Domenico Pellegrini Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Albenga, Piazza del Popolo n. 28/4 presso lo studio dell'Avv. Carlo
Manti, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. cittadino del Marocco, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies Parte_1
c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto Cat.A11/2023/Immig/III^Sez./Prot. 88 in data 25/10/2023 notificato il 29/10/2023, con il
1 quale il Questore della Provincia di Savona ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, domanda presentata il 26/4/2023.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 12/12/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Si è proceduto in questa sede ad audizione del ricorrente.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino-Genova.
La Commissione ha motivato il proprio parere attesa la breve permanenza del richiedente nel territorio italiano (circa un anno) e non evincendosi dalla documentazione prodotta (contratto di lavoro e buste paga) alcuna forma di radicamento sociale capace di determinare la violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamenti dal territorio nazionale. Ha evidenziato che l'istante aveva presentato precedentemente un'istanza di protezione internazionale, sospesa nelle more della determinazione dello Stato competente. La Commissione ha infine fatto salva la possibilità di presentare istanza per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per calamità naturale ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. 286/98 ove ne dovessero ricorrere i presupposti, in ragione del recente sisma che ha afflitto la zona di provenienza del richiedente.
In ricorso si lamenta la mancata valorizzazione del periodo trascorso in Italia dal ricorrente e del suo percorso di integrazione e delle condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine.
Non si è costituito il , nonostante a ritualità della notifica, e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
3. Nel corso dell'audizione svolta davanti al Giudice istruttore il 19/3/2025, in lingua italiana, il ricorrente ha raccontato:
- di essere arrivato in Italia nel gennaio 2023 e di esservi rimasto sino ad oggi;
- di aver lavorato in Italia come muratore, con contratto scaduto il 28 febbraio 2025 (circa 3 settimane prima dell'udienza, n.d.r.), ma di avere già un accordo con altro datore di lavoro, con il quale stipulerà il contratto il giorno successivo (20/3/2025);
- di essere felice della vita in Italia e di svolgere volontariato con la protezione civile.
Il richiedente, alla luce dei redditi percepiti, ha rinunciato al patrocinio a spese dello Stato.
4. La protezione speciale.
4.1 Presupposti. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma
1.1 del Testo Unico Immigrazione.
Il ricorrente ha formulato istanza di protezione speciale in data 26/4/2023 e deve pertanto trovare applicazione tale nuova normativa, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
2 ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2).
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici1 -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare
“salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3;
3 alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. Un., nn. 29459, 29460,
29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite
(8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile
e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21);
4 della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Da annotare, infine, che il d.l. 20/23 non ha abrogato l'art. 6 comma 1-bis lett. a), che prevedeva la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale (convertibilità poi abrogata dalla l. 50/23, di conversione del decreto legge, in vigore dal 6/5/2023).
4.2 Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto:
- da un lato, del percorso di integrazione del ricorrente in Italia, il quale, dopo un primo lavoro come collaboratore domestico, è stato assunto con contratto di apprendista muratore con decorrenza 12/12/2023 per 48 mesi, con busta paga, prodotte, variabili tra i € 960 ed i € 1.500 circa.
Come detto, sotto il profilo linguistico, ha sostenuto l'audizione in questa sede in italiano.
Sotto il profilo dell'integrazione sociale, è volontario della protezione civile, essendo iscritto al
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Garlenda (SV), nonché alla pro loco di Garlenda, dove collabora distribuendo volantini della pro loco.
- dall'altro, della situazione di violazione dei diritti umani e della crisi climatica in Marocco. Situazione generale
Dagli ultimi report stilati da Amnesty International e da Human Rights Watch emerge come le autorità marocchine abbiano continuato a reprimere il dissenso e a prendere di mira giornalisti, attivisti e oppositori del governo attraverso procedimenti giudiziari e sorveglianza, nonostante la grazia reale concessa a migliaia di prigionieri, tra cui giornalisti e difensori dei diritti umani. Le leggi e le pratiche marocchine hanno continuato a sostenere la disuguaglianza di genere e a criminalizzare le relazioni omosessuali tra adulti consenzienti. Le autorità non hanno rispettato i propri obblighi di garantire servizi di salute sessuale e riproduttiva accessibili, a prezzi accessibili e di buona qualità per donne e ragazze, incluso l'aborto. La società civile si è opposta a una bozza del codice di procedura penale che avrebbe ostacolato gli sforzi anticorruzione. Le autorità non hanno indagato efficacemente sulla sanguinosa repressione di migranti e rifugiati del giugno 2022. Le autorità hanno arrestato arbitrariamente e ricollocato forzatamente rifugiati, richiedenti asilo e migranti in regioni remote, mettendo a rischio la loro sicurezza e la loro vita. Le autorità non hanno esteso l'invito al Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo e i diritti umani, che aveva richiesto di visitare il Marocco il 24 aprile 2024 a causa delle preoccupazioni relative alle continue violazioni dei diritti umani in nome della "lotta al terrorismo".
Il 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia europea ha stabilito che gli accordi commerciali UE-
Marocco del 2019 relativi a prodotti ittici e agricoli, a cui la popolazione del Sahara occidentale non aveva acconsentito, erano stati conclusi in violazione del principio di autodeterminazione. 4
5 2025
La legge marocchina organica n. 97/15, che regola l'esercizio del diritto di sciopero ed è ritenuta restrittiva e contraria agli interessi dei lavoratori agricoli, ha scatenato una nuova polemica dopo la sua approvazione da parte della Camera dei Consiglieri ai primi di febbraio 20255. A seguito di questa approvazione si sono palesati in tutto il Marocco diverse proteste sindacali per le strade delle città marocchine, questa mobilitazione è volta ad opporsi alle politiche che di fatto cercano di sopprimere il diritto di protestare dei lavoratori agricoli. Queste misure legislative minano il diritto di sciopero garantito, in particolare, dall'articolo 29 della Costituzione marocchina. Nonostante i numerosi scioperi e manifestazioni l'attuale governo marocchino, che difende gli interessi del capitale locale e straniero, persiste nel premere per l'adozione di questa legge nonostante l'opposizione dei sindacati e degli altri organismi di tutela6.
Il periodo dal 24 febbraio 2025 alle prime ore del mattino del 1° marzo 2025 è stato caratterizzato da una serie di attacchi da parte delle autorità marocchine contro molteplici gruppi di difensori dei diritti umani Saharawi nella città di Laayoune, La situazione ha raggiunto il suo apice il 25 febbraio 2025, quando i difensori dei diritti umani, tra cui il presidente dell'Associazione Saharawi per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato marocchino ( DH ) , sono stati dispersi violentemente dalle forze di sicurezza Parte_2 marocchine mentre partecipavano a una protesta pacifica. Gli intensi atti di proibizione, intimidazione e aggressione sono iniziati il 24 febbraio e sono continuati fino a marzo. Martedì 25 febbraio 2025, diversi difensori dei diritti umani e attivisti Saharawi hanno cercato di partecipare a una protesta per celebrare il 49° anniversario della proclamazione della Parte_3 chiedere il rilascio dei prigionieri saharawi dalle carceri marocchine e denunciare le visite illegali del Ministro della cultura francese e del Presidente del Senato francese nella parte occupata del Sahara occidentale. Tuttavia, verso le 18, decine di membri delle forze di sicurezza marocchine in borghese hanno disperso violentemente i manifestanti usando una forza eccessiva. Poco dopo l'inizio della protesta pacifica, diversi difensori dei diritti umani sono stati inseguiti e aggrediti violentemente. Prima della protesta, le forze di sicurezza marocchine hanno imposto misure severe, tra cui la delimitazione dell'area, la chiusura delle vie di accesso e il monitoraggio delle abitazioni dei difensori dei diritti umani saharawi per tutto il giorno. Mercoledì 26 febbraio 2025, l' CP_2 ha rilasciato una dichiarazione sulle piattaforme mediatiche Saharawi, corredata di foto che documentano le violazioni subite dai difensori dei diritti umani Saharawi durante la loro pacifica manifestazione del giorno precedente7.
6 Un'altra area caratterizzata dal proseguimento di violazioni ed abusi da parte delle autorità nei confronti degli attivisti è quella del RIF8, dove opera il movimento Hirak. Diversi esponenti dell'Hirak restano in detenzione nonostante le numerose denunce di tortura e maltrattamenti. I movimenti sociali in Marocco mettono radici in particolare nell'area di Jerada, Le Rif e Figuig i cittadini di queste regioni chiedono giustizia sociale, avanzano istanze di libertà di espressione, di associazione e di accesso a quei diritti che sarebbero sanciti nella carta costituzionale e negli strumenti internazionali che il Marocco ha adottato. Queste aree come il centro di Rabat sono solite essere il luogo delle manifestazioni e proteste9.
Nel 2020, il Marocco ha firmato gli "Accordi di Abramo", un'iniziativa di politica estera della prima amministrazione Trump che ha visto diversi Paesi arabi normalizzare le relazioni con CP_8 in cambio di concessioni diplomatiche e finanziarie. Nel caso del Marocco, ciò ha comportato principalmente il riconoscimento della sua sovranità sul territorio conteso del Sahara Occidentale. Questa misura suscitò polemiche all'epoca e continua a essere respinta da ampie fasce della popolazione.10 Il 10 marzo 2025, il blogger noto per la sua opposizione alla Parte_4 normalizzazione delle relazioni con , è stato condannato a due anni di carcere senza libertà CP_8 condizionata dal tribunale di primo grado. È stato accusato per i suoi post sui social network e dichiarato colpevole, tra le altre cose, di "insulto a un ente pubblico". è stato arrestato a Pt_4
Tangeri il 5 febbraio 2025 e da allora si trova in custodia cautelare.11
2024
Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che
è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta, solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)12. Secondo attuale ministro delle Tes_1 attrezzature e dell'acqua, infatti, nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.
Per concludere, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Bangladesh con quella in cui risulta ormai positivamente inserito, si ravvisa
Per_ Per_ Per_ 88 (in berbero: in arabo فيرلا?, è una regione caratterizzata da zone montuose e boschive del nord del Marocco, che va dal Capo Spartel e Tangeri a ovest fino al confine con l'Algeria a est, e dal Mar Mediterraneo a nord fino al fiume Ouargha a sud. In senso stretto con Rif ci si riferisce anche alla sola catena montuosa che si trova in questa regione. Fonte Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Rif . 9 Jerada, Rif et Figuig : La révolte des , 08.01.2025, https://enass.ma/jerada-rif-et-figuig-la-revolte- CP_9 Pt_5 des-marges/ 10 BAMF, Briefing Notes, 14 aprile 2025, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/briefingnotes- kw16-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2 11 Ibid, 17 marzo 2025, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/briefingnotes- kw12-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3 12 NAZIONALE CP_10 Controparte_11
[...] ( 2020-2027, sito del governo del Regno del Marocco 2020, https://www.maroc.ma/en/content/national- CP_12 drinking-water-supply-and-irrigation-program-pnaepi-2020-2027
7 “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi degli artt. 32/3° comma d.lgs. 25/08 e 19, comma 1.2 TUI, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati in corso di giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Si provvede con separato decreto alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, stante il superamento die relativi limiti e la rinuncia espressa del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. . C.F._1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 6/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Domenico Pellegrini)
8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio. 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 4 Amnesty International, Morocco and Western Sahara, 2024, https://www.amnesty.org/en/location/middle-east- and-north-africa/north-africa/morocco-and-western-sahara/report-morocco-and-western-sahara/ 5 , 04.02.2025, Controparte_3 Controparte_4 https://www.moroccoworldnews.com/2025/02/164994/moroccos-house-of-councillors-approves-strike-law-amid-union- protests/ 6 Morocco: Unions protest a repressive 'strike law' that Controparte_5 further erodes agricultural workers' rights, 7 Febbraio 2025, https://viacampesina.org/en/2025/02/morocco-unions- protest-a-repressive-strike-law-that-further-erodes-workers-rights/ 7 , : Multiple attacks on the physical integrity of Sahrawi human rights Controparte_6 Controparte_7 defenders and flagrant violation of the right to peaceful assembly, 4 marzo 2025, https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/western-saharamorocco-multiple-attacks-physical-integrity- sahrawi-human-rights