Art. 4.
1. ((Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse)) di cui all' articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorita' di bacino, tramite il segretario generale.
3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1.
4. Per assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
6. Le disponibilita' previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attivita' di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18 , 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394 , non puo' essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.
7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183 , della legge 2 maggio 1990, n. 102 , e della legge 7 agosto 1990, n. 253 , di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.
1. ((Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse)) di cui all' articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorita' di bacino, tramite il segretario generale.
3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1.
4. Per assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
6. Le disponibilita' previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attivita' di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18 , 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394 , non puo' essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.
7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183 , della legge 2 maggio 1990, n. 102 , e della legge 7 agosto 1990, n. 253 , di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.