Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 23/04/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 73/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EM
composta dai seguenti magistrati:
Massimo Perin Presidente Alberto Rigoni Consigliere relatore Marco Catalano Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46688 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:
El AT AD, nata in [...] il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), non costituita;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 1° aprile 2026, con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Cons. Alberto Rigoni e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore;
FATTO
Con atto di citazione notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. la Procura Regionale cita in giudizio El AT AD, nata in [...] il [...] e residente in [...] per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale, in favore dell’I.N.P.S. per la complessiva somma di euro 10.151,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all’integrale soddisfazione e alle spese del giudizio.
La Procura riferisce che El AT AD avrebbe illecitamente percepito somme per euro 10.151,36 per emolumenti previsti dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 (cd. “Reddito di Cittadinanza”) nel periodo 2020-2021.
La Procura riferisce che da accertamenti della Guardia di Finanza, Tenenza di Cento (FE) sarebbero emerse le indebiti erogazioni conseguenti a dichiarazioni non veritiere della convenuta.
Infatti, la El AT avrebbe attestato, con autocertificazione, la residenza in Italia da oltre dieci anni, mentre dalla certificazione rilasciata dalla Questura di Ferrara risulta che la stessa avrebbe ottenuto, per la prima volta, il permesso di soggiorno in data 15 giugno 2012, con conseguente mancanza del requisito fondamentale per ottenere il cd. “Reddito di Cittadinanza”.
La Procura attrice osserva che la convenuta avrebbe contravvenuto ai basilari presupposti per ottenere l’erogazione del beneficio, che sono la continuità decennale della residenza in Italia e altri presupposti inclusivi, quali il “Patto per il Lavoro” e il “Patto per l’inclusione sociale”.
La mancanza della residenza per dieci anni è ostativa all’ammissione del beneficio, e l’accertamento di dichiarazioni non veritiere a riguardo determina la decadenza dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito indebitamente.
La convenuta El AT AD non si è costituita, nonostante la regolarità delle notifiche sia dell’invito a dedurre, sia dell’atto di citazione.
All’udienza del 1° aprile 2026 la Procura Regionale ha ribadito le conclusioni dell’atto di citazione.
DIRITTO
1. La Sezione è chiamata a giudicare un’ipotesi di danno erariale, in favore dell’I.N.P.S., per la complessiva somma di euro 10.151,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all’integrale soddisfo e alle spese del giudizio per un’ipotesi contestata d’indebita percezione di somme collegate al c.d. “Reddito di Cittadinanza”, introdotto con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.
Nel caso di specie, la convenuta El AT AD avrebbe percepito indebitamente dette somme per il periodo 2020-2021, in assenza del principale requisito consistente nella residenza in Italia per almeno dieci anni.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta El AT AD ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in quanto la notifica dell’atto di citazione è avvenuta regolarmente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., cui non ha fatto seguito la regolare costituzione in giudizio.
3. Nel merito, il Collegio, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile nella fattispecie di cui è oggetto del presente giudizio (ex pluribus, Sez. II App. n. 468/2022), ritiene vi siano i presupposti per condannare El AT AD al danno erariale corrispondente all’intero reddito percepito indebitamente.
3.1 La misura di sostegno denominata “Reddito di Cittadinanza” è stata istituita con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, quale supporto economico ad integrazione del reddito familiare per consentire un reinserimento lavorativo e sociale ai nuclei in difficoltà, anche temporanea.
Il sussidio presuppone la presentazione di una domanda (Dichiarazione Sostitutiva Unica) finalizzata al rilascio dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e prevede i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, dell’Unione Europea o in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Cento, è emerso che El AT AD aveva presentato la domanda del sussidio in data 10 dicembre 2019 dichiarando di essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui due in modo continuativo. Tale dichiarazione è risultata non corrispondente al vero, in quanto è emerso che la convenuta aveva fatto regolare ingresso in Italia in data 26 maggio 2012 con iscrizione presso l’Anagrafe della Popolazione Residente del comune di Sassuolo (MO), e il primo permesso di soggiorno, ottenuto presso la Questura di Modena, risale al 15 giugno 2012. Ne consegue che difetta oggettivamente il requisito della permanenza ultradecennale nel territorio nazionale.
Pertanto, l’erogazione del contributo denominato “Reddito di Cittadinanza” ad opera dell’I.N.P.S. per gli anni 2020-2021, ed effettivamente erogato come da documentazione allegata all’atto di citazione, non è supportato dai corretti presupposti normativi.
3.2 Per quanto riguarda l’elemento psicologico, le omissioni ed inesattezze nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica inducono questo Collegio a ritenere provata la consapevolezza della convenuta di alterarne la prospettazione e, conseguentemente, la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante.
Ne consegue che l’erronea indicazione nella domanda del sostegno sulla effettiva permanenza in Italia deriva da una condotta connotata da dolo, la cui volontà dell’evento dannoso (indebita erogazione in assenza dei requisiti) è stata correttamente dimostrata, ai sensi dell’art. 1, primo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20 nella sua formulazione attuale, dalla Procura Regionale.
4. Affermata la fondatezza dell’azione erariale, va verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura attrice, che lo ha determinato in euro 10.151,36, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Tale quantificazione è corretta, perché corrisponde ai ratei del reddito di cittadinanza erogati in favore di El AT AD, come da documentazione elaborata dall’I.N.P.S. e prodotta in giudizio.
La convenuta va altresì condannata a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sull’importo rivalutato da quest’ultima data fino al soddisfo.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46688 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:
Dichiara la contumacia, ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di El AT AD;
condanna la convenuta El AT AD al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., dell’importo di euro 10.151,36 (diecimilacentocinquantuno/36), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sull’importo rivalutato da quest’ultima data fino all’integrale soddisfo;
condanna la convenuta El AT AD alle spese di giudizio che liquida in euro 84,09 (ottantaquattro/09).
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2026.
L’ estensore Il Presidente Cons. Alberto Rigoni Pres. Massimo Perin
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 23 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(firmato digitalmente)