Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02319/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02323/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale, 22;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. 0465666 del 16/12/2021 Uscita Cod. Amm. m_it., emesso dalla Questura di Milano in data 16/12/2021, notificato il 21/12/2021, con il quale la stessa disponeva il rigetto della domanda di rinnovo, per motivi di lavoro, del permesso di soggiorno numero I13653283, rilasciato per i medesimi motivi dalla Questura di Milano in data 13/11/2018 e scaduto il 12/11/2020, domanda presentata dal ricorrente in data 11/09/2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 16 dicembre 2021 la Questura della Provincia di Milano ha respinto l'istanza, presentata dal sig. -OMISSIS- dell’11 settembre 2020, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tale rigetto ha tratto fondamento dalla circostanza per cui l'interessato era stato condannato con giudizio abbreviato (438 c.p.p.) dal Tribunale di Milano in data 19/10/2020 ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa, per rapina, ossia per una fattispecie di reato ritenuto ostativo ex lege ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Il citato decreto è stato, dunque, impugnato dal signor -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 23 dicembre 2021, con cui, con unico e articolato motivo di doglianza, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione dell’art. 27, comma 2 della Costituzione, non avendo l’Amministrazione adeguatamente svolto alcuna valutazione in concreto né in ordine alla sua pericolosità – anche alla luce della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente durante il processo penale, dall’offerta risarcitoria nei confronti della persona offesa e dall’assenza di precedente penali – né in rapporto al suo inserimento sociale in Italia, già presente nel territorio nazionale dal 2015.
3. Ha resistito in giudizio l’Amministrazione intimata, seppur con atto di costituzione di mera forma.
4. Giunta, infine, l’udienza straordinaria di merito del 6 giugno 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va respinto nei termini che seguono.
6. Preliminarmente, il Collegio osserva che, per costante orientamento, le condanne per una delle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 286 del 1998, tra cui rientrano quelle per rapina, precludono tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino extracomunitario per una scelta operata a monte dal legislatore, senza che sia necessario l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano (da ultimo T.A.R. per le Marche, sez. II, 25 settembre 2023, n. 586 che rimanda a Cons. Stato, 1 giugno 2022, n. 4483; 24 agosto 2020, n. 5190; id. 19 luglio 2019, n. 5083 e id. 20 maggio 2019, n. 32276 agosto 2018, n. 4838).
7. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso in esame, è pacifico che il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2020 ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa, per la commissione del delitto di rapina di cui agli artt. art. 628, comma 1 del c.p. e 583 del c.p..
È, quindi, altrettanto pacifico che il reato per cui vi è stata condanna rientra pacificamente tra quelli automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno. Il reato di rapina, infatti, è espressamente richiamato nell'art. 380 c.p.p. a cui fa rinvio l'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 286 del 1998.
Ne consegue che, alla luce della natura ostativa di siffatto reato, è radicalmente destituita di fondamento la tesi, proposta ne motivo in analisi, della necessaria valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
8. Parimenti deve essere rigettato il secondo argomento per cui la Questura avrebbe dovuto tenere presente il grado di inserimento sociale raggiunto dal ricorrente nel contesto italiano.
Come noto, l'unica eccezione all'operare dell'automatismo espulsivo - che imporrebbe una valutazione discrezionale e il conseguente bilanciamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 286/1998 – è l'accertata presenza di legami familiari contemplati dall’art. 29 del medesimo decreto legislativo.
Eccezione che, però, nel caso di specie non può essere invocata dal -OMISSIS-, non avendo questi dimostrato alcun legame familiare sul territorio nazionale.
9. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.