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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/11/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 3110 iscritto nel registro per gli affari contenziosi civili per l'anno 2022, vertente
TRA
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Lecce, Persona_1 via Ludovico Ariosto, 43, presso lo studio dell'avv. Andrea Monterisi, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente all'atto di citazione.
Attrice
E
, elettivamente domiciliato in Torino, via Nizza, 398, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Stefano Bigerni, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2022.
Convenuto
E
avv. , nella qualità di curatore speciale del minore , CP_2 Persona_1 nato in [...] il [...], rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliat presso il suo studio in Civitavecchia (RM), v.le G. Matteotti, 19.
Terzo intervenuto Oggetto: impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 06.11.2025.
***
1. In rito
Rilevato che con atto di citazione, nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] il [...], Per_1 Persona_1 ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione affettiva con Controparte_1 e che durante il periodo della relazione nasceva detto minore, di talché il convenuto procedeva a riconoscerlo come figlio.
Parte attrice ha quindi dedotto che detta relazione affettiva poi cessava e rilevava che il convenuto poteva non essere il padre biologico del minore.
Pertanto, parte attrice ha domandato a questo Tribunale di “accertare e dichiarare che il sig.
[...] non è il padre di e, conseguentemente, o Controparte_1 Persona_1 alle rispettive Ambasciate della Moldava e dell'Ecuador di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2022 Controparte_1 si è costituito nel procedimento e ha – in particolare – rappresentato di non opporsi a eseguire approfodimenti peritali per verificare il riscontro della discendenza biologica tra lui e il minore.
Pertanto, parte convenuta ha domandato a questo Tribunale di “dichiarare che il Sig. Controparte_1 non è padre naturale dell'attore e per l'effetto, ordinare alle
[...] Persona_1 Autorità competenti di eseguire ogni più opportuna annotazione sull'atto di nascita dell'attore”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 18.09.2025 questo Tribunale ha nominato l'avv. curatore speciale del minore, che poi si è costituita con comparsa di CP_2 costituzione e risposta depositata il 31.10.2023 con la quale ha – in particolare – rappresentato che nulla si opponesse alle verifiche peritali a riscontro della discendenza biologica tra minore e il convenuto.
Disposta con provvedimento del 06.07.2024 CTU genetica con nomina a CTU della dott.ssa
[...]
risulta acquisita il 10.01.2025 la relazione peritale che ha rilevato – in particolare – che Per_2
“i risultati relativi ai polimorfismi del cromosoma Y di e Controparte_1 Persona_3 evidenziano la inconsistenza di 13 su 22 re
[...] di paternità biologica di nei confronti di e Controparte_1 Persona_1 l'ipotesi non paternità biologica è pari a ”. NumeroDiCartaId_1
Le conclusioni della relazione peritale sono quindi che “la paternità biologica di Controparte_1 nei confronti di si considera quindi esclusa”.
[...] Persona_1
rilevato che all'udienza del 06.11.2025 le parti hanno insistito per recepire dette condizioni con sentenza con rinuncia a ogni termine per note conclusionali.
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene che l'esame peritale – eseguito con i criteri riconosciuti dalla comunità scientifica e quindi scevro da vizi e errori – ha verificato che il convenuto non è il padre del minore, di talché deve essere dichiarato che non è padre di Controparte_1 [...] con i conseguenti provvedimenti di legge. Persona_3
3. Sulle spese
Questo Tribunale ritiene che a fronte del fatto che nessuna delle parti ha chiesto la condanna alle spese delle altri parti – anche a fronte dell'adesione di parte convenuta a quanto domandato da parte attrice – che le stesse devono essere compensate tra le parti.
Per quanto concerne la liquidazione del compenso di CTU si provvederà con autonomo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che , nato a [...] il Controparte_1 06.06.1978, non è il padre biologico del minore nato in Persona_1 Moldavia il 25.03.2014, e quindi dichiara non veridico il riconoscimento di figlio eseguito da
, nato a [...] il [...], nei confronti Controparte_1 del minore nato in [...] il [...]; Persona_1
- manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente decisione all'Ufficiale di Stato civile e all'Ambasciata/Consolato della Moldavia e dell'Ecuador per l'annotazione a margine dell'atto di nascita del minore;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 17.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti