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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10791 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20.10.2025 per la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4805 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: , rapp.ta e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Esposito Maria Grazia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Villa Bisignano I traversa n.° 58;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Romano Biagio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Due
1
Portoini 22;
-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Veniva incardinato procedimento di ATP presso questo Tribunale (Rg.n°4728/2021), ove si costituiva l ed espletata la CP_1 consulenza tecnica preventiva dal collegio peritale composto dai Dott.ri specialista in medicina legale e , specialista in Persona_1 Per_2 urologia, veniva esclusa la responsabilità in capo alla predetta struttura.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito del procedimento di accerta- mento tecnico preventivo, veniva incardinato dall'attrice il presente giu- dizio nei confronti dell per sentire dichiarare la re- CP_1 sponsabilità professionale dell'ente ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei sanitari ivi operanti e condannarlo al risarcimento di tutti di danni conseguenti alla dedotta malpractice medica e, in particolare, a quelli subiti a causa dell'errata assistenza sanitaria ricevuta durante il ricovero del 13.04.2018, caratterizzato, secondo la tesi attorea, da una tardi- va/mancata/intempestiva prestazione che avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, al punto da pre- cluderle la possibilità di agire tempestivamente allo scopo di poter sal- vare il rene.
In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- il 13.04.2018, a seguito di sinistro, veniva trasportata presso il P.S.
di Napoli, dove le veniva evidenzia- Controparte_2 to versamento peritoneale e disomogeneità della milza, l'addome all'ingresso era discretamente trattabile, diffusamente dolente, in spe- cial modo in ipocondrio e fianco sinistro;
- il giorno successivo veniva trasferita presso la di Controparte_3
Napoli per praticare una angio-TAC e una arteriografia con embolizza- zione e che detto esame evidenziava “abbondante falda di emoperito- neo nei principali recessi peritoneali;
esteso focolaio lacero-contusivo splenico con aspetto destrutturato di gran parte del parenchima in sede mesosplenica e polare superiore con rilievo di esile gemizio ematico at- tivo evidente in regione ilare. Trombosi completa dell'arteria renale sini-
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stra a circa 10 mm dall'origine con conseguente ischemia completa del rene omolaterale”;
- in pari data, alla minore, sempre presso lo stesso nosocomio, veniva eseguita anche una arteriografia renale e splenica, ed embolizzazione dell'arteria splenica che mostrava “lesioni di ramo polare superiore sen- za chiari segni di sanguinamento attivo. Si cateterizza selettivamente il suddetto ramo che viene embolizzato con spirali MicroNester e Concer- to. l'angiografia renale sinistra mostra occlusione completa dell'arteria a circa 2 cm dall'ostio con mancata evidenziazione della fase parenchi- mografica ed escretoria”.
- in seguito alle cure prestate veniva dimessa il giorno 27.04.2018 con diagnosi di “rottura splenica e trombosi dell'arteria renale sinistra”;
- in presenza dell'emorragia riportata l'angio-TAC del torace ed addome con mdc era l'unico esame in grado di individuare con precisione il tipo e la gravità di eventuali lesioni vascolari;
- il predetto esame non veniva eseguito immediatamente, a detta dei medici operanti nella struttura convenuta, per un guasto dell'apparecchiatura TAC, motivo per il quale veniva trasferita presso l Controparte_3
- tale ritardo nell'esecuzione dell'esame diagnostico ha precluso la pos- sibilità di agire tempestivamente allo scopo di salvare il rene.
Parte attrice rappresenta quindi di aver subito un danno biologico che aveva compromesso la sua integrità fisica e che trovava il suo nesso di causalità nella mancata/tardiva prestazione medica dei sanitari dell che non avevano tempestivamente eseguito detta CP_1
Angio-TAC per la rilevazione di lesioni vascolari.
Si costituiva la convenuta che, nel merito, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di responsabilità nell'assistenza sanitaria prestata all'attrice; deduceva in particolare che: “dalle conclusioni dell'elaborato peritale si ribadisce il corretto operato tenuto in questa vicenda dall
[...]
e pertanto l'assoluta infondatezza della domanda Controparte_4 attesa e l'assoluta mancanza del nesso di causalità tra gli interventi sa- nitari effettuati presso l e l'evento lesi- Controparte_2 vo”.
Istruito il giudizio ed acquisita la CTU medico-legale eseguita in sede di ATP, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza cartolare del 20 ottobre 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies uc cpc.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esplicitato.
Nella fattispecie in esame, parte attrice lamenta di aver subito danni causalmente derivanti dalla colposa condotta tenuta dai sanitari della struttura convenuta nell'esecuzione della prestazione sanitaria consisti- ta, in particolare, nell'omissione di esami strumentali e diagnostici ne- 3
cessari a poter giungere tempestivamente alla diagnosi sopra descritta, condizione che in tesi, essendo stata diagnosticata tardivamente, ha de- terminato la perdita del rene sinistro. Secondo la prospettazione atto- rea, quindi, la tempestiva esecuzione di esami diagnostici e strumentali, avrebbe consentito una diagnosi certa in tempi più brevi ed avrebbe condotto ad una risoluzione alternativa del quadro clinico, evitando di patire il danno costituito dalla perdita della funzionalità renale sinistra.
In via preliminare, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di respon- sabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime stabilito dalla legge n. 24/2017 dal momento che la vicenda che ha dato origine al pre- sente giudizio risale all'aprile 2018.
Ebbene, sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che ci oc- cupa nel caso in esame, non si dubita della sua natura contrattuale, po- tendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden- temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, la responsabilità della clinica trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del con- tratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a cari- co dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata ese- guita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati deter- minati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adem- pimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai prin- cipi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (dan- neggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto socia- le” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempi- mento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazio- ne patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della pre- 4
stazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impre- vedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziolo- gicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dunque, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve pro- vare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patolo- gia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo. È necessario, in al- tri termini, stabilire, nel caso di specie, se le conseguenze permanenti ri- portate dall'attrice siano eziologicamente riconducibili alla condotta ne- gligente posta in essere dai sanitari della struttura convenuta (l'esecuzione ritardata dell il giorno successivo a quello Parte_2 dell'entrata al P.S. presso altro nosocomio).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orienta- mento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'e- sclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in rela- zione al caso concreto.
Orbene, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, nonché secondo la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depo- sitata in atti, alle cui condivisibili conclusioni questo Giudice integral- mente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e
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qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con- siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'uffi- cio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) non può di- chiararsi alcuna responsabilità della struttura convenuta nei fatti di causa, in quanto non vi è alcuna condotta errata riconducibile ai sanitari ivi operanti.
I CC.TT.UU hanno accertato che: “non si ravvisano profili di responsabili- tà e/o condotte censurabili a carico dei Sanitari che hanno gestito la pa- ziente sia all'accesso in Pronto Soccorso che successivamente nel corso del ricovero presso l'AO Santobono” in quanto la condizione che presen- tava la paziente in conseguenza del trauma all'addome era piuttosto ra- ra ma non giustificava approcci diversi da quelli poi concretamente te- nuti.
In sostanza, la relazione tecnica espletata in sede di ATP (a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri e ), evidenzia chiaramente che Persona_1 Per_2 nel caso di specie non sussistono profili di responsabilità del personale sanitario nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie di competenza.
In particolare, il collegio peritale evidenzia che non sussistono condotte imperite, tenuto conto che per l'attrice: a) “si trattava di una eventualità in cui non vi era alcuna indicazione all'accesso laparotomico, in quanto il trauma alla milza era risultato limitato ad un segmento dell'organo e la lesione splenica poteva essere agevolmente trattata con embolizzazio- ne selettiva del distretto vascolare della milza, ed infatti detta terapia conservativa fu coronata da successo”; b) “Per quanto invece concerne la gestione della trombosi dell'arteria renale sinistra, conseguenza come già detto molto rara nei casi di trauma addominale, un approccio invasi- vo per tentativo di rivascolarizzazione del rene non solo era privo di concrete indicazioni chirurgiche, ma era gravato da rischio correlato ad un impegnativo accesso chirurgico ed esponeva ad insuccesso della stessa procedura di rivascolarizzazione (insuccesso maggiore del 50% dei casi)”; c) “In ordine poi alla possibilità di trattamento endovascolare delle trombosi dell'arteria renale le attuali conoscenze scientifiche sono limitate a casi molto particolari (ad esempio lesione in soggetti già por- tatori di rene unico con tentativo “estremo” di evitare la dialisi) o a raris- sime segnalazioni”.
In base a tali considerazioni, dunque, il collegio ha concluso ritenendo: “… non si rileva un apporto causale o concausale da parte di eventuali con- dotte colpose dei sanitari dell'ospedale “ ” di Napoli nella per- CP_1 dita funzionale del rene sinistro patita dalla minore nel caso Parte_1 di cui si discute. La gestione diagnostico/terapeutica del trauma fu cor- retta, e la complicanza a carico dell'arteria renale sinistra, peraltro assai rara e di difficile trattamento, non era prevedibile e prevenibile all'atto dell'accesso in pronto soccorso, dove agli esami strumentali effettuati,
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ed in particolare all'ecografia addominale, non vi era ancora evidenza di alterazioni a livello renale”.
Peraltro, il collegio ha avuto diligentemente cura di rispondere e smenti- re la tesi attorea già in sede di osservazioni alla bozza di CTU, osservan- do che il ctp di parte attrice: “afferma che la diagnosi di trombosi dell'arteria renale poteva essere ipotizzata e anticipata portando erro- neamente dei dai di letteratura relativi alla rottura del vaso renale con la conseguente emorragia piuttosto che alla piccola fissurazione o lacera- zione parziale del vaso che porta alla formazione del trombo con un meccanismo molto più subdolo e silente. Evento, inoltre, ritenuto molto raro. Su questo punto si rimanda ai numerosi riferimenti bibliografici sopra citati. Inoltre, lo si ribadisce, la letteratura specialistica è concorde nell'affermare che i tentativi di rivascolarizzazione vengono riservati in- vece nei casi in cui vi è indicazione alla laparotomia per necessità di in- tervenire su lesioni concomitanti di altri organi endoaddominali e allor- quando la trombosi arteriosa interessa entrambe le arterie renali. In ac- cordo con gran parte della letteratura specialistica, come già sottolinea- to, alcuni autori, medici radiologici, nel 2016, in un lavoro scientifico (Plish Journal of Radiology) confermano la rarità della tipologia di lesio- ne riportano percentuali dal 5 per 1000 all'8 per 1000 e sottolineano che per la scarsa incidenza di buoni risultati terapeutici la chirurgia di ri- vascolarizzazione ha scarse possibilità di successo”.
Questo Tribunale, pertanto, condividendo integralmente le conclusioni cui sono giunti i CC.TT.UU., non ravvisa nel caso di specie, alcun ipotesi di colpa medica a carico della struttura sanitaria convenuta, con conse- guente rigetto della domanda di risarcimento dei danni in atti formulata da parte attrice. Ed invero, esclusa la sussistenza di profili di colpevolez- za in capo alla struttura convenuta, oltre che di qualsivoglia danno di na- tura iatrogena, non è possibile ravvisare nel caso in esame una respon- sabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più li- quida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia ne- cessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 se- condo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più li- quida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se lo- gicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamen- te le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la veri- fica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evi-
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denza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccom- benza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), con riferimento allo scaglione di valore da 52.000 euro a 260.001 euro in base al disputatum, ai suoi valori minimi, in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte e considerata la non complessità sot- tesa alla questione affrontata nel caso di specie, espunta l'attività istruttoria non effettuata nel presente giudizio di merito.
Le spese di lite relative al procedimento di ATP seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispo- sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difen- sori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferi- mento allo scaglione di valore indeterminabile difficoltà media ai valori medi.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice ri- masta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da perché infondata;
Parte_1
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , liquidate in € 20,00 per Controparte_1 spese ed € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella mi- sura di legge;
• condanna al pagamento delle spese relative al giudi- Parte_1 zio di ATP, liquidate in euro 20,00 per spese ed euro 3.442,00 per com- pensi, oltre IVA, CPA, ed accessori nella misura come per legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice rima- sta soccombente.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20.10.2025 per la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4805 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: , rapp.ta e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Esposito Maria Grazia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Villa Bisignano I traversa n.° 58;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Romano Biagio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Due
1
Portoini 22;
-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Veniva incardinato procedimento di ATP presso questo Tribunale (Rg.n°4728/2021), ove si costituiva l ed espletata la CP_1 consulenza tecnica preventiva dal collegio peritale composto dai Dott.ri specialista in medicina legale e , specialista in Persona_1 Per_2 urologia, veniva esclusa la responsabilità in capo alla predetta struttura.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito del procedimento di accerta- mento tecnico preventivo, veniva incardinato dall'attrice il presente giu- dizio nei confronti dell per sentire dichiarare la re- CP_1 sponsabilità professionale dell'ente ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei sanitari ivi operanti e condannarlo al risarcimento di tutti di danni conseguenti alla dedotta malpractice medica e, in particolare, a quelli subiti a causa dell'errata assistenza sanitaria ricevuta durante il ricovero del 13.04.2018, caratterizzato, secondo la tesi attorea, da una tardi- va/mancata/intempestiva prestazione che avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, al punto da pre- cluderle la possibilità di agire tempestivamente allo scopo di poter sal- vare il rene.
In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- il 13.04.2018, a seguito di sinistro, veniva trasportata presso il P.S.
di Napoli, dove le veniva evidenzia- Controparte_2 to versamento peritoneale e disomogeneità della milza, l'addome all'ingresso era discretamente trattabile, diffusamente dolente, in spe- cial modo in ipocondrio e fianco sinistro;
- il giorno successivo veniva trasferita presso la di Controparte_3
Napoli per praticare una angio-TAC e una arteriografia con embolizza- zione e che detto esame evidenziava “abbondante falda di emoperito- neo nei principali recessi peritoneali;
esteso focolaio lacero-contusivo splenico con aspetto destrutturato di gran parte del parenchima in sede mesosplenica e polare superiore con rilievo di esile gemizio ematico at- tivo evidente in regione ilare. Trombosi completa dell'arteria renale sini-
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stra a circa 10 mm dall'origine con conseguente ischemia completa del rene omolaterale”;
- in pari data, alla minore, sempre presso lo stesso nosocomio, veniva eseguita anche una arteriografia renale e splenica, ed embolizzazione dell'arteria splenica che mostrava “lesioni di ramo polare superiore sen- za chiari segni di sanguinamento attivo. Si cateterizza selettivamente il suddetto ramo che viene embolizzato con spirali MicroNester e Concer- to. l'angiografia renale sinistra mostra occlusione completa dell'arteria a circa 2 cm dall'ostio con mancata evidenziazione della fase parenchi- mografica ed escretoria”.
- in seguito alle cure prestate veniva dimessa il giorno 27.04.2018 con diagnosi di “rottura splenica e trombosi dell'arteria renale sinistra”;
- in presenza dell'emorragia riportata l'angio-TAC del torace ed addome con mdc era l'unico esame in grado di individuare con precisione il tipo e la gravità di eventuali lesioni vascolari;
- il predetto esame non veniva eseguito immediatamente, a detta dei medici operanti nella struttura convenuta, per un guasto dell'apparecchiatura TAC, motivo per il quale veniva trasferita presso l Controparte_3
- tale ritardo nell'esecuzione dell'esame diagnostico ha precluso la pos- sibilità di agire tempestivamente allo scopo di salvare il rene.
Parte attrice rappresenta quindi di aver subito un danno biologico che aveva compromesso la sua integrità fisica e che trovava il suo nesso di causalità nella mancata/tardiva prestazione medica dei sanitari dell che non avevano tempestivamente eseguito detta CP_1
Angio-TAC per la rilevazione di lesioni vascolari.
Si costituiva la convenuta che, nel merito, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di responsabilità nell'assistenza sanitaria prestata all'attrice; deduceva in particolare che: “dalle conclusioni dell'elaborato peritale si ribadisce il corretto operato tenuto in questa vicenda dall
[...]
e pertanto l'assoluta infondatezza della domanda Controparte_4 attesa e l'assoluta mancanza del nesso di causalità tra gli interventi sa- nitari effettuati presso l e l'evento lesi- Controparte_2 vo”.
Istruito il giudizio ed acquisita la CTU medico-legale eseguita in sede di ATP, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza cartolare del 20 ottobre 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies uc cpc.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esplicitato.
Nella fattispecie in esame, parte attrice lamenta di aver subito danni causalmente derivanti dalla colposa condotta tenuta dai sanitari della struttura convenuta nell'esecuzione della prestazione sanitaria consisti- ta, in particolare, nell'omissione di esami strumentali e diagnostici ne- 3
cessari a poter giungere tempestivamente alla diagnosi sopra descritta, condizione che in tesi, essendo stata diagnosticata tardivamente, ha de- terminato la perdita del rene sinistro. Secondo la prospettazione atto- rea, quindi, la tempestiva esecuzione di esami diagnostici e strumentali, avrebbe consentito una diagnosi certa in tempi più brevi ed avrebbe condotto ad una risoluzione alternativa del quadro clinico, evitando di patire il danno costituito dalla perdita della funzionalità renale sinistra.
In via preliminare, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di respon- sabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime stabilito dalla legge n. 24/2017 dal momento che la vicenda che ha dato origine al pre- sente giudizio risale all'aprile 2018.
Ebbene, sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che ci oc- cupa nel caso in esame, non si dubita della sua natura contrattuale, po- tendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden- temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, la responsabilità della clinica trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del con- tratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a cari- co dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata ese- guita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati deter- minati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adem- pimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai prin- cipi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (dan- neggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto socia- le” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempi- mento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazio- ne patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della pre- 4
stazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impre- vedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziolo- gicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dunque, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve pro- vare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patolo- gia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo. È necessario, in al- tri termini, stabilire, nel caso di specie, se le conseguenze permanenti ri- portate dall'attrice siano eziologicamente riconducibili alla condotta ne- gligente posta in essere dai sanitari della struttura convenuta (l'esecuzione ritardata dell il giorno successivo a quello Parte_2 dell'entrata al P.S. presso altro nosocomio).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orienta- mento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'e- sclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in rela- zione al caso concreto.
Orbene, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, nonché secondo la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depo- sitata in atti, alle cui condivisibili conclusioni questo Giudice integral- mente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e
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qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con- siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'uffi- cio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) non può di- chiararsi alcuna responsabilità della struttura convenuta nei fatti di causa, in quanto non vi è alcuna condotta errata riconducibile ai sanitari ivi operanti.
I CC.TT.UU hanno accertato che: “non si ravvisano profili di responsabili- tà e/o condotte censurabili a carico dei Sanitari che hanno gestito la pa- ziente sia all'accesso in Pronto Soccorso che successivamente nel corso del ricovero presso l'AO Santobono” in quanto la condizione che presen- tava la paziente in conseguenza del trauma all'addome era piuttosto ra- ra ma non giustificava approcci diversi da quelli poi concretamente te- nuti.
In sostanza, la relazione tecnica espletata in sede di ATP (a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri e ), evidenzia chiaramente che Persona_1 Per_2 nel caso di specie non sussistono profili di responsabilità del personale sanitario nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie di competenza.
In particolare, il collegio peritale evidenzia che non sussistono condotte imperite, tenuto conto che per l'attrice: a) “si trattava di una eventualità in cui non vi era alcuna indicazione all'accesso laparotomico, in quanto il trauma alla milza era risultato limitato ad un segmento dell'organo e la lesione splenica poteva essere agevolmente trattata con embolizzazio- ne selettiva del distretto vascolare della milza, ed infatti detta terapia conservativa fu coronata da successo”; b) “Per quanto invece concerne la gestione della trombosi dell'arteria renale sinistra, conseguenza come già detto molto rara nei casi di trauma addominale, un approccio invasi- vo per tentativo di rivascolarizzazione del rene non solo era privo di concrete indicazioni chirurgiche, ma era gravato da rischio correlato ad un impegnativo accesso chirurgico ed esponeva ad insuccesso della stessa procedura di rivascolarizzazione (insuccesso maggiore del 50% dei casi)”; c) “In ordine poi alla possibilità di trattamento endovascolare delle trombosi dell'arteria renale le attuali conoscenze scientifiche sono limitate a casi molto particolari (ad esempio lesione in soggetti già por- tatori di rene unico con tentativo “estremo” di evitare la dialisi) o a raris- sime segnalazioni”.
In base a tali considerazioni, dunque, il collegio ha concluso ritenendo: “… non si rileva un apporto causale o concausale da parte di eventuali con- dotte colpose dei sanitari dell'ospedale “ ” di Napoli nella per- CP_1 dita funzionale del rene sinistro patita dalla minore nel caso Parte_1 di cui si discute. La gestione diagnostico/terapeutica del trauma fu cor- retta, e la complicanza a carico dell'arteria renale sinistra, peraltro assai rara e di difficile trattamento, non era prevedibile e prevenibile all'atto dell'accesso in pronto soccorso, dove agli esami strumentali effettuati,
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ed in particolare all'ecografia addominale, non vi era ancora evidenza di alterazioni a livello renale”.
Peraltro, il collegio ha avuto diligentemente cura di rispondere e smenti- re la tesi attorea già in sede di osservazioni alla bozza di CTU, osservan- do che il ctp di parte attrice: “afferma che la diagnosi di trombosi dell'arteria renale poteva essere ipotizzata e anticipata portando erro- neamente dei dai di letteratura relativi alla rottura del vaso renale con la conseguente emorragia piuttosto che alla piccola fissurazione o lacera- zione parziale del vaso che porta alla formazione del trombo con un meccanismo molto più subdolo e silente. Evento, inoltre, ritenuto molto raro. Su questo punto si rimanda ai numerosi riferimenti bibliografici sopra citati. Inoltre, lo si ribadisce, la letteratura specialistica è concorde nell'affermare che i tentativi di rivascolarizzazione vengono riservati in- vece nei casi in cui vi è indicazione alla laparotomia per necessità di in- tervenire su lesioni concomitanti di altri organi endoaddominali e allor- quando la trombosi arteriosa interessa entrambe le arterie renali. In ac- cordo con gran parte della letteratura specialistica, come già sottolinea- to, alcuni autori, medici radiologici, nel 2016, in un lavoro scientifico (Plish Journal of Radiology) confermano la rarità della tipologia di lesio- ne riportano percentuali dal 5 per 1000 all'8 per 1000 e sottolineano che per la scarsa incidenza di buoni risultati terapeutici la chirurgia di ri- vascolarizzazione ha scarse possibilità di successo”.
Questo Tribunale, pertanto, condividendo integralmente le conclusioni cui sono giunti i CC.TT.UU., non ravvisa nel caso di specie, alcun ipotesi di colpa medica a carico della struttura sanitaria convenuta, con conse- guente rigetto della domanda di risarcimento dei danni in atti formulata da parte attrice. Ed invero, esclusa la sussistenza di profili di colpevolez- za in capo alla struttura convenuta, oltre che di qualsivoglia danno di na- tura iatrogena, non è possibile ravvisare nel caso in esame una respon- sabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più li- quida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia ne- cessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 se- condo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più li- quida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se lo- gicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamen- te le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la veri- fica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evi-
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denza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccom- benza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), con riferimento allo scaglione di valore da 52.000 euro a 260.001 euro in base al disputatum, ai suoi valori minimi, in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte e considerata la non complessità sot- tesa alla questione affrontata nel caso di specie, espunta l'attività istruttoria non effettuata nel presente giudizio di merito.
Le spese di lite relative al procedimento di ATP seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispo- sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difen- sori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferi- mento allo scaglione di valore indeterminabile difficoltà media ai valori medi.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice ri- masta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da perché infondata;
Parte_1
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , liquidate in € 20,00 per Controparte_1 spese ed € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella mi- sura di legge;
• condanna al pagamento delle spese relative al giudi- Parte_1 zio di ATP, liquidate in euro 20,00 per spese ed euro 3.442,00 per com- pensi, oltre IVA, CPA, ed accessori nella misura come per legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice rima- sta soccombente.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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