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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232/2023 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (conten- zioso) promossa da:
(C.F. Parte_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. NANNIPIERI ILA- C.F._1
RIA ( ) LARGO DUOMO 15 57123 LIVOR- C.F._2
NO; ATTORE/I contro
(C.F. , con il patro- Controparte_1 C.F._3 cinio dell'avv. CASTALDI ANTONIO e dell'avv. PUPPO ETTORE ( ) ; C.F._4 Controparte_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE MICHELI 9 57123
presso il difensore avv. CASTALDI ANTONIO;
CP_2
CONVENUTO/I
1
AVV. CARLA OCHI quale curatore speciale della minore
[...]
; Persona_1
INTERVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I fini della decisione, in via preliminare, va esposto l'antefatto pro- cessuale che ha portato alla introduzione di questo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
In data 22 luglio 2023 la minore subiva un'aggressione fisica Per_2 da parte del padre e sporgeva regolare denuncia;
veniva, quindi, aperto un procedimento penale iscritto al numero 3377/2023 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno a carico di CP_3
e della compagna per i seguenti reati:
[...] Parte_2
“a) Del delitto 110, 572 comma 1 e 2 in quanto il , in concorso morale Per_2 con la con condotte reiterate spesso sotto l'effetto di alcool e droga maltrattava Pt_2 la figlia minore aggredendola fisicamente e verbalmente. In Persona_3 particolare, in più occasioni la aggrediva fisicamente colpendola con pugni, calci, schiaffi lancio di oggetti lasciandole a volte segni vistosi. Inoltre, in alcune occasioni se sbadigliava o starnutiva le inseriva un dito in ola per farla vomitare asserendo che tale gesto la avrebbe liberata dalle energie negative. In modo reiterato utilizzava nei suoi confronti espressioni ingiuriose definendola “scurreggia, cacata venuta male, cancro dell'intestino” e minacciose dicendole che l'avrebbe ammazzata e che avrebbe ammazzato tutte le persone a lei vicine. Nel gennaio 2022 la colpiva al volto con un pugno rompendole le occhiali che portava e provocandole la rottura di un capilla- re. Nel periodo maggio/giugno 2022 colpiva a p.o a d una coscia con un manico di scopa che per il forte urto si spezzava. In data 26 dicembre 2022 colpiva la figlia con calci allo stomaco e poi con uno schiaffo al volto facendola cadere sull'albero di Natale. Nel marzo 2023 aggrediva la minore con un coltello. Il 31 maggio 2023 dopo aver accartocciato un disegno della figlia dicendole faceva cagare la colpiva al volto con uno schiaffo e una volta a terra la colpiva con un calcio al setto nasale. In data 22 luglio 2023 dopo aver utilizzato nei confronti della minore espressione of- fensiva quali grossa puttana inutile come un buco del culo sul gomito la aggrediva fi- sicamente spintonandola mordendo l'avambraccio sinistro.
2 Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minore degli anni 18. In dal mese di giugno 2021 fino all'attualità. CP_2
b) Del reato di cui agli articoli 582-585 in relazione agli articoli 576 comma 1 n.5, 577 comma 1 n.61 n.11 quinquies co in quanto aggredendo fisicamente la fi- glia con un morso all'avambraccio sinistro le cagionava lesioni personal giudicate guaribili in giorni 7. Con le circostanze aggravante di avere commesso il fatto nei confronti della figlia minore in occasione della commissione del reato di cui all'articolo 572 cp. Commesso in Livorno in data 22 luglio 2023.”
A seguito dell'apertura delle indagini penali, il Tribunale per i minoren- ni di Firenze emetteva decreto con cui disponeva affidamento della minore ai servizi sociali e collocazione della stessa presso comunità, la presa in carico di dal punto di vista del sostegno psico- Persona_1 logico, organizzazione e modulazione della frequentazione tra R_
e la madre in forma libera;
organizzazione e modulazione incon-
[...] tro padre e familiari paterni - figlia, laddove richiesti e accettati dalla minore, alla presenza di un operatore in un luogo idoneo, presa in cari- co del padre da parte del da parte del padre e percorso riabilitativo Pt_3 ove necessario e della presa in carico dei genitori per la valutazione del- le competenze genitoriali.
In ragione di tali eventi, la ricorrente provvedeva a depositare ricorso per modifica delle condizioni di divorzio con istanza urgente di affida- mento esclusivo. In data 15 agosto 2023 si costituiva in giudizio il padre della minore con cui chiedeva di respingere tutte le richieste della madre. In data 19 agosto 2023 il Tribunale rigettava la richiesta di adozione di provvedimenti urgenti in materia di affidamento trovandosi la minore in comunità ed essendo pendente il procedimento davanti al TM. In data 23 dicembre 2023, con sentenza numero 148/2023 il TM di Fi- renze dichiarava la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno, dove i due fascicolo venivano riuniti.
3 Venivano, quindi, confermati dal giudice delegato alla trattazione i provvedimenti del TM e conferito mandato agli assistenti sociali di va- lutare la capacità genitoriale. Veniva anche nominato quale curatore speciale della minore l'avv. Car- la Ochi già nominato dal TM e disposto l'ascolto della minore che av- veniva all'udienza del 17 aprile 2024. All'udienza del 24 ottobre 2024, acquisite le relazioni degli assistenti sociali e ritenuta la causa matura, le parti concludevano come segue. La ricorrente ha concluso: “Voglia il Tribunale di Livorno - Disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre Persona_3 [...]
- In subordine, alla luce delle relazioni depositate, di- Parte_1 sporre l'affidamento della minore al servizio sociale di confermando la col- CP_2 locazione della minore presso la struttura dove attualmente si trova, mantenendo gli incontri liberi tra e la madre con pernotto, come già autorizzato, e dispo- R_ nendo, altresì che la minore durante le vacanze di Natale, Pasquali ed estive possa trascorrere con la madre più giorni consecutivi, anche all'estero, compatibilmente con la volontà della minore e previa valutazione, da parte della responsabile della strut- tura educativa presso cui si trova. - Confermare a carico della madre la cor- R_ responsione della somma di €150,00 a titolo di contributo di mantenimento in fa- vore della figlia minore, come la stessa sta già provvedendo. - disporre a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della figlia minore dell'importo di
€150,00 o maggiore, tenuto conto anche dei redditi percepiti e il mancato versamen- to da parte dello stesso sino ad oggi di qualsiasi contributo in favore della minore. In tutti i casi, il contributo di mantenimento da parte di entrambi i genitori dovrà esse- re corrisposto entro il 5 di ogni mese nelle modalità che verranno disposte e ritenute più opportune nell'interesse della minore.” Il resistente concludeva nel merito come segue: “Piaccia all'Ill.mo CP_4 nale di respingere, ciascuna e tutte, le richieste avversarie, disponendo che CP_2 resti affidata ai Servizi con collocazione presso la Casa Famiglia in cui at- R_ tualmente dimora. Il sig. si dichiara disponibile a versare in favore della fi- CP_1 glia la somma mensile di euro 150 a titolo di contributo al mantenimento della me- desima, come proposto all'udienza del 24/10/24 e chiede che stesso assegno sia previsto anche per la .” Pt_1
Il curatore speciale rassegnava le seguenti conclusioni: “CONCLUDE Piaccia all'Ill.mo Tribunale voler disporre: 1) l'affidamento al Servizio Sociale di
4 attribuendo loro poteri in materia sanitaria, scolastica e amministrativa CP_2
e/o o l'affidamento ad altra figura delegata ai predetti poteri e la conferma della col- locazione presso la Comunità Educativa dove la minore si trova inserita, quanto- meno sino al compimento dei 18 anni;
2) la non percorribilità della ripresa della re- lazione fra ed il padre confermata, allo stato, dal rifiuto della figlia a voler R_ ripristinare il rapporto con il genitore;
3) il mantenimento della visite libere tra e la madre, con pernotto come autorizzato dal Sig. Giudice e compatibil- R_ mente con la volontà di disponendo anche che, durante le festività di Nata- R_ le e/o Pasqua o il periodo estivo, ove persista la volontà della stessa e pre- R_ via valutazione dell'opportunità del contesto da parte del Responsabile della Comu- nità Educativa presso cui la minore è inserita, possa trascorrere con la madre piu' giorni consecutivi, con ogni provvedimento di ragione e di legge a tutela della minore;
4) a carico del sig. di un contributo a favore della figlia minore Controparte_1 di Euro 150,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese o di somma su- R_ periore in relazione al suo reddito e alle dichiarazioni rese a verbale del 24.10.2024, con disposizioni su come, tale somma, dovrà essere spesa o accantona- ta sotto forma di risparmio;
5) a carico della sig.ra Parte_1 di un contributo a favore della figlia minore di Euro 150,00 da corrispon- R_ dersi entro il 5 di ogni mese o di somma diversa in proporzione al suo reddito, con disposizione da parte del sig. Giudice su come, tale somma, dovrà essere spesa o ac- cantonata sotto forma di risparmio;
6) la presa in carico della minore per il sostegno psicologico e/o neuro psichiatrico e ogni altro supporto ritenuto necessario;
7) un percorso a sostegno della genitorialità ove sussistano “margini“ e disponibilità da parte dei genitori.”.
2. Nel caso di specie, vanno accolte le conclusioni rassegnate dal cura- tore speciale della minore. Dagli atti di causa, infatti, a prescindere da quale sarà l'esito del proce- dimento penale, emerge un quadro di profonda incapacità genitoriale di entrambi i genitori verso la figlia, ormai adolescente.
Ed infatti, con riguardo specifico ai fatti emersi nel procedimento civile relativamente alle condotte del padre, non può non rilevarsi che il resi- stente stesso ha ammesso, sia nei suoi scritti che alla dott. in- Per_4 caricata della valutazione della di lui capacità genitoriali, di avere morso
5 la figlia in occasione di un litigio, e di ritenere il gesto non così grave, perché si trattava di un “morso leggero”. Il resistente ha anche ammesso, malgrado i controlli SERD compiuti nell'ultimo anno abbiano avuto esito negativo, di avere fatto uso di al- col e pure di cocaina. E ancora, la attuale moglie del , ascoltata dalla dott. CP_1 Per_4 ha riferito di un contesto familiare in cui tra il padre e R_ nell'ultimo periodo connesso alla pubertà e adolescenza di R_
c'era grande tensione, e in cui lui non riusciva a contenerla, tanto che, in una occasione, la ragazza era stata colpita al volto dal padre con un calcio, che le aveva lasciato dei segni sul viso;
non solo, la donna riferi- va che la colpa delle percosse, secondo lei, era di perché non
R_ doveva provocare il padre, che in quel momento era evidentemente al- terato dall'uso di alcol. Inoltre, in atti vi sono tre file audio, prodotti dal curatore della minore in udienza, e frutto di alcune registrazioni di si sente il resi-
R_ stente che in stato di alterazione insulta con disprezzo la
R_ pressa perché lei gli dia le sue attenzioni e al contempo la rimprovera di essere nata femmina e non maschio, di avere deluso le sue aspettative, di essere “una scureggia”, un “cancro” allo stomaco, rivolgendosi alla figlia con una violenza verbale sconcertante e disgustosa;
vuo-
R_ le allontanare il padre, gli chiede di smettere e lui le dice che vuole tor- turarla e che, se avesse avuto un padre diverso, questo l'avrebbe persi- no uccisa;
il padre, in un passaggio, usa un tono di voce, non solo alte- rato, ma ambiguo, mima un crescendo di versi tra lui e che
R_ non si comprende con certezza a cosa alluda, ma che in alcuni tratti è veramente inquietante, soprattutto se si tiene conto del fatto che in un altro passo della registrazione li dice più volte “ cosa tocchi?”
R_
e lui ironizza sul fatto che la vuole toccare. Inoltre, dai messaggi tra il padre e relativi all'estate del 2023, R_ prodotti dal a dimostrazione dell'affetto esistente tra i due, CP_1 emerge in realtà una relazione padre figlia altamente disfunzionale: il padre invia numerosi messaggi alla figlia, è insistente, lei gli dice che gli vuole bene e gli manda anche immagini di cuori, ma il padre non solo
6 le dice ripetutamente “ ti amo”, ma “ voglio guardarti”, usando espres- sioni a dir poco improprie rispetto ad una figlia adolescente. A questo infine si aggiunge, il racconto di n sede di ascolto. R_
Va ricordato a riguardo che il Giudice civile non ascolta i minori per capire se dicono la verità, ma per capire quali sono le loro paure e i lo- ro desideri e in questo caso ormai diciassettenne, malgrado la R_ complessità della situazione, il fatto di essere già stata sentita in sede di incidente probatorio e seguita da tempo dallo psicologo e dal NPI, ha espresso chiaramente il disagio psicologico che vive e la confusione che prova;
la minore, persino, dice di avere dei ricordi positivi del padre che risalgono alla infanzia, ma al contempo non lo vuole più vedere per i maltrattamenti che racconta di avere subito, sia dal punto di vista fisi- co che psichico. arla di “scollamento emotivo”, con riguardo R_ al suo stato emotivo, forse usando parole riferitele dal suo psicologo, e tale stato, di certo, è emerso dal suo ascolto, sia in ragione del conte- gno sicuro e a tratti sfidante avuto, rispetto alla gravità dei fatti riferiti, sia in ragione della ambivalenza dei sentimenti verso il padre;
tuttavia, a prescindere dalla totale verità del suo racconto, appare chiaro, soprat- tutto se si pensa al contenuto delle registrazioni in atti, che la stessa non voglia e non sia in grado di riprendere il rapporto con il padre.
Con riguardo alla madre della ragazza, i fatti emersi in giudizio sono invece questi. La donna, malgrado affermi che il resistente da sempre era un uomo violento e con problemi di abuso di alcol e droga, ha deciso al momen- to della fine della coppia di lasciare a lui la figlia;
la ricorrente ha anche deciso di trasferirsi in Germania, lontana dalla bambina, continuando a ospitarla occasionalmente presso di sé nei periodi di vacanza;
la stessa, secondo il suo stesso racconto, era consapevole del disagio di R_
e che la stessa, persino, nell'ultimo periodo aveva disturbi alimentari, ma si è mossa per riprendere con sé la figlia, solo dopo la denuncia di la collocazione della stessa i Comunità. Dopo tale fatto, la ri- R_ corrente si è attivata seriamente per stare con la figlia, ha chiesto la col- locazione presso di lei, con la prospettiva di portarla in Germania e, per un periodo si è trattenuta a Firenze per vedere con regolarità la ragazza,
7 ma, ad oggi, la donna è tornata in Germania dove vive con il marito e anche che inizialmente aveva manifestato la volontà di stare R_ con la madre, non intende andare via e vuole rimanere nella comunità che la ospita.
Se questi sono i fatti, anche la valutazione delle capacità genitoriali con- ferma che gli adulti di riferimento della minore non sono in grado di prendersi cura della figlia, non tanto dal punto di vista materiale, ma morale e psicologico. Si riportano le conclusioni della valutazione UVMI in atti: “I GENI- TORI DI GEMMA: E - la Persona_5 Persona_6 capacità di prendersi cura della figlia (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione): si ritiene che entrambi abbiano manifestato criticità in tal senso soprat- tutto nella funzione della protezione. La madre signora sembra aver sottova- Pt_1 lutato nel momento del suo investimento personale la situazione di difficoltà dell'ex marito, lasciando di fatto con un padre che al momento a detta sua usava R_ sostanze, ma anche rispetto ai riferiti di violenza intrafamiliare la signora sembra aver esposto la figlia a situazioni familiari di violenza assistita. Il padre d'altra parte sembra aver esposto anche lui la figlia a situazioni di scarsa protezione e la- sciandola con la madre che a detta sua stava vivendo un momento difficile dal punto di vista depressivo ma anche di organizzazione di vita, riferendo il signor CP_1 la presenza di situazione non adatte ad una bambina come ad esempio la prostitu- zione della zia materna. Inoltre rispetto al morso che ha esitato poi nell'allontanamento di il signor pare sottovalutarne la portata, R_ CP_1 non tanto rispetto all'intensità dell'azione ma al discontrollo che lo ha portato ad una simile azione;
- la capacità di empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati): si ritiene che en- trambi i genitori abbiano manifestato criticità in tal senso, sia il signor che CP_1 la signora sono apparsi più sintonizzati sulle proprie situazioni di difficoltà Pt_1 personale che sui bisogni e sulle necessità della figlia che come esposto precedentemen- te si è collocata spesso in posizione adulte che mal si addicevano alla sua età. Gli aspetti di mentalizzazione ovvero la capacità di interpretare il proprio e l'altrui comportamento in termini di ipotetici stati mentali cioè in relazione a pensieri, affet- ti, bisogni e intenzioni è fortemente influenzata dalla possibilità per i genitori di te-
8 nere uno spazio mentale libero da influenze anche della propria storia individuale. In questo senso si ritiene come argomentato precedentemente che il peso di eventi pas- sati, della propria storia individuale abbia grandemente influenzato la possibilità di valutare i bisogni di R_
La signora in questo senso provenendo da un'esperienza di mancata prote- Pt_1 zione rispetto al suo ruolo di figlia, sembra aver privilegiato l'importanza di mante- nere la figura paterna tagliando aspetti di potenziale pericolo. Il desiderio di inverti- re il proprio percorso individuale in una direzione di maggior individuazione dal marito sembra aver accentuato la precedente tendenza.
Per quanto attiene al signor il desiderio di un modello paterno differente CP_1 dal proprio sembra averlo fatto sintonizzare su uno stile privo di confini con Pt_4 ma, che ha sempre funzionato con lui ma anche con la madre da adulta della fami- glia. L'autonomia sia fisica che emotiva acquisita dalla ragazza nel corso della cre- scita è stata da lei utilizzata in adolescenza, momento in cui il padre non è più riu- scito a porre dei limiti alle sue intemperanze adolescenziali. In quel momento lo provoca e non lo riconosce nel suo ruolo, plausibilmente riattivando in R_ antiche ferite;
- il criterio dell'accesso, ovvero la disponibilità a favorire la bi- CP_1 genitorialità, non emergono criticità in tal senso, non si ritiene che i due genitori ab- biano messo in atto misure direttamente ostacolanti il rapporto con l'altro. Si ritiene piuttosto che la loro incapacità di gestire la famiglia ricostituita con l'ingresso di
e poi di , abbia generato conflitti mal gestiti dalla coppia anche a Pt_2 Per_7 causa delle posizioni di che in quel momento stava sperimentando un con- R_ flitto di lealtà. L'utilizzo di sostanze da parte del signor sembra influen- CP_1 zare le sue capacità genitoriali, l'uso di alcol e cocaina che sembrano utilizzati per gestire le tensioni legate a passaggi di vita sembrano complicare i rapporti familiari con una tendenza al maggior discontrollo. C'è da segnalare che il signor ha CP_1 collaborato con il effettuando i controlli di rito e che al momento non risulta che Pt_3 utilizzi né alcol, né cocaina.”
. Va rilevato, infine, che ad oggi è in comunità, segue la scuola R_ regolarmente ed è ben inserita nel contesto della comunità e scolastico, ed è, soprattutto, supportata in modo finalmente adeguato nella sua crescita sia dagli operatori della struttura, sia dallo psicologo, sia dal NPI. vuole rimanere in comunità e manifesta fiducia verso gli R_ operatori che la seguono e necessita ancora di molto aiuto sia per gesti-
9 re il disagio psicologico ancora presente, sia per rielaborare quanto av- venuto e persino riuscire ad esternare fino in fondo cosa è successo negli atti vita con i genitori (cfr. valutazioni Dott. Doccini sulle condi- zioni psicologiche della minore e relazione dello psicologo di riferimen- to).
Dunque, va confermato l'affidamento ai Servizi sociali di con R_ collocamento nella attuale comunità di Firenze dove la minore vive. I servizi sociali avranno il potere di adottare tutte le decisioni di maggio- re interesse verso la minore, anche in ambito scolastico e sanitario. Le decisioni di ordinaria amministrazione, quali quelle connesse a gite scolastiche, uscite e permanenze di fuori della Comunità per R_ ragioni di svago o studio verranno, invece, adottate dalla responsabile della struttura in cui vive La ragazza comunque potrà vedere R_ la madre, ogni volta che la donna si recherà a Firenze, anche con per- notto purché dimostri di godere di una idonea sistemazione. Dà mandato ai Servizi di proseguire i percorsi di sostegno alla minore, sia dal punto di vista psicologico che psichiatrico, fino a quando ver- ranno ritenuti necessari.
3. Quanto al mantenimento, va disposto che entrambi i genitori che comunque lavorano in modo stabile contribuiscano al mantenimento di versando l'importo di € 200,00 al mese, oltre il 50% delle R_ spese straordinarie relative alla istruzione e alla salute di Tali R_ somme verranno versate ogni mese su un libretto intestato alla minore e con vincolo pupillare. Deve essere assegnato al curatore speciale pro- cessuale, il compito sostanziale, ai sensi dell'art. 473 bis n. 8 co. 3, di aprire il libretto intestato alla minore, di trasferire a le somma R_ da lei richieste, previo parere della responsabile della struttura di rico- vero e, infine, attivarsi anche in via giudiziaria in caso di mancato ver- samento delle somme da parte dei genitori.
4. Stante l'esito del giudizio, da un lato, e quanto emerso sulle ragioni della introduzione del processo, dall'altro, nel rapporto processuale tra
10 la ricorrente e il resistente le spese di lite vanno compensate per metà e poste per la restante parte a carico del resistente. Le spese processuali relative al rapporto processuale tra i genitori e la minore, vanno poste a carico dei genitori nella misura di 1/3 a carico della ricorrente e 2/3 a carico del resistente, con pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
11 a parziale modifica delle condizioni di divorzio inter partes di cui al de- creto collegiale del Tribunale di Livorno n. 1501 del 2021; 1. conferma, in limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, l'affidamento ai Servizi sociali di con collocamento nella at- R_ tuale comunità di Firenze dove la minore vive;
i servizi sociali avranno il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore interesse verso la mi- nore, anche in ambito scolastico e sanitario;
le decisioni di ordinaria amministrazione, quali quelle connesse a gite scolastiche, uscite e per- manenze di uori della Comunità per ragioni di svago o studio R_ verranno invece adottate dalla responsabile della struttura in cui vive
R_
2. La ragazza comunque potrà vedere la madre, ogni volta che la donna si recherà a Firenze, anche con pernotto purché dimostri di godere di una idonea sistemazione;
3. Dà mandato ai Servizi di proseguire i percorsi di sostegno alla mino- re, sia dal punto di vista psicologico che psichiatrico, fino alla maggiore età;
4. entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento di ver- R_ sando l'importo di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla istruzione e alla salute di tali R_ somme verranno versate ogni mese su un libretto intestato alla minore e con vincolo pupillare;
4. assegna al curatore speciale processuale, il compito sostanziale di aprire il libretto intestato alla minore, di trasferire a le somme R_ da lei richieste, previo parere della responsabile della struttura di rico- vero e di attivarsi anche in via giudiziaria in caso di mancato versamen- to delle somme da parte dei genitori;
compensa per metà le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricor- rente e il resistente che liquida per l'intero in €5431,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico del resistente con pa- gamento in favore dello Stato, risultando la ricorrente ammessa al PSS;
12 condanna la ricorrente e il resistente a pagare in favore dello Stato le spese processuali relative alla difesa nel processo di Gemma, nella mi- sura di 1/3 a carico della ricorrente e di 2/3 a carico del resistente, che liquida in complessivi € 5431,00, oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 28.3.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232/2023 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (conten- zioso) promossa da:
(C.F. Parte_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. NANNIPIERI ILA- C.F._1
RIA ( ) LARGO DUOMO 15 57123 LIVOR- C.F._2
NO; ATTORE/I contro
(C.F. , con il patro- Controparte_1 C.F._3 cinio dell'avv. CASTALDI ANTONIO e dell'avv. PUPPO ETTORE ( ) ; C.F._4 Controparte_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE MICHELI 9 57123
presso il difensore avv. CASTALDI ANTONIO;
CP_2
CONVENUTO/I
1
AVV. CARLA OCHI quale curatore speciale della minore
[...]
; Persona_1
INTERVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I fini della decisione, in via preliminare, va esposto l'antefatto pro- cessuale che ha portato alla introduzione di questo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
In data 22 luglio 2023 la minore subiva un'aggressione fisica Per_2 da parte del padre e sporgeva regolare denuncia;
veniva, quindi, aperto un procedimento penale iscritto al numero 3377/2023 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno a carico di CP_3
e della compagna per i seguenti reati:
[...] Parte_2
“a) Del delitto 110, 572 comma 1 e 2 in quanto il , in concorso morale Per_2 con la con condotte reiterate spesso sotto l'effetto di alcool e droga maltrattava Pt_2 la figlia minore aggredendola fisicamente e verbalmente. In Persona_3 particolare, in più occasioni la aggrediva fisicamente colpendola con pugni, calci, schiaffi lancio di oggetti lasciandole a volte segni vistosi. Inoltre, in alcune occasioni se sbadigliava o starnutiva le inseriva un dito in ola per farla vomitare asserendo che tale gesto la avrebbe liberata dalle energie negative. In modo reiterato utilizzava nei suoi confronti espressioni ingiuriose definendola “scurreggia, cacata venuta male, cancro dell'intestino” e minacciose dicendole che l'avrebbe ammazzata e che avrebbe ammazzato tutte le persone a lei vicine. Nel gennaio 2022 la colpiva al volto con un pugno rompendole le occhiali che portava e provocandole la rottura di un capilla- re. Nel periodo maggio/giugno 2022 colpiva a p.o a d una coscia con un manico di scopa che per il forte urto si spezzava. In data 26 dicembre 2022 colpiva la figlia con calci allo stomaco e poi con uno schiaffo al volto facendola cadere sull'albero di Natale. Nel marzo 2023 aggrediva la minore con un coltello. Il 31 maggio 2023 dopo aver accartocciato un disegno della figlia dicendole faceva cagare la colpiva al volto con uno schiaffo e una volta a terra la colpiva con un calcio al setto nasale. In data 22 luglio 2023 dopo aver utilizzato nei confronti della minore espressione of- fensiva quali grossa puttana inutile come un buco del culo sul gomito la aggrediva fi- sicamente spintonandola mordendo l'avambraccio sinistro.
2 Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minore degli anni 18. In dal mese di giugno 2021 fino all'attualità. CP_2
b) Del reato di cui agli articoli 582-585 in relazione agli articoli 576 comma 1 n.5, 577 comma 1 n.61 n.11 quinquies co in quanto aggredendo fisicamente la fi- glia con un morso all'avambraccio sinistro le cagionava lesioni personal giudicate guaribili in giorni 7. Con le circostanze aggravante di avere commesso il fatto nei confronti della figlia minore in occasione della commissione del reato di cui all'articolo 572 cp. Commesso in Livorno in data 22 luglio 2023.”
A seguito dell'apertura delle indagini penali, il Tribunale per i minoren- ni di Firenze emetteva decreto con cui disponeva affidamento della minore ai servizi sociali e collocazione della stessa presso comunità, la presa in carico di dal punto di vista del sostegno psico- Persona_1 logico, organizzazione e modulazione della frequentazione tra R_
e la madre in forma libera;
organizzazione e modulazione incon-
[...] tro padre e familiari paterni - figlia, laddove richiesti e accettati dalla minore, alla presenza di un operatore in un luogo idoneo, presa in cari- co del padre da parte del da parte del padre e percorso riabilitativo Pt_3 ove necessario e della presa in carico dei genitori per la valutazione del- le competenze genitoriali.
In ragione di tali eventi, la ricorrente provvedeva a depositare ricorso per modifica delle condizioni di divorzio con istanza urgente di affida- mento esclusivo. In data 15 agosto 2023 si costituiva in giudizio il padre della minore con cui chiedeva di respingere tutte le richieste della madre. In data 19 agosto 2023 il Tribunale rigettava la richiesta di adozione di provvedimenti urgenti in materia di affidamento trovandosi la minore in comunità ed essendo pendente il procedimento davanti al TM. In data 23 dicembre 2023, con sentenza numero 148/2023 il TM di Fi- renze dichiarava la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno, dove i due fascicolo venivano riuniti.
3 Venivano, quindi, confermati dal giudice delegato alla trattazione i provvedimenti del TM e conferito mandato agli assistenti sociali di va- lutare la capacità genitoriale. Veniva anche nominato quale curatore speciale della minore l'avv. Car- la Ochi già nominato dal TM e disposto l'ascolto della minore che av- veniva all'udienza del 17 aprile 2024. All'udienza del 24 ottobre 2024, acquisite le relazioni degli assistenti sociali e ritenuta la causa matura, le parti concludevano come segue. La ricorrente ha concluso: “Voglia il Tribunale di Livorno - Disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre Persona_3 [...]
- In subordine, alla luce delle relazioni depositate, di- Parte_1 sporre l'affidamento della minore al servizio sociale di confermando la col- CP_2 locazione della minore presso la struttura dove attualmente si trova, mantenendo gli incontri liberi tra e la madre con pernotto, come già autorizzato, e dispo- R_ nendo, altresì che la minore durante le vacanze di Natale, Pasquali ed estive possa trascorrere con la madre più giorni consecutivi, anche all'estero, compatibilmente con la volontà della minore e previa valutazione, da parte della responsabile della strut- tura educativa presso cui si trova. - Confermare a carico della madre la cor- R_ responsione della somma di €150,00 a titolo di contributo di mantenimento in fa- vore della figlia minore, come la stessa sta già provvedendo. - disporre a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della figlia minore dell'importo di
€150,00 o maggiore, tenuto conto anche dei redditi percepiti e il mancato versamen- to da parte dello stesso sino ad oggi di qualsiasi contributo in favore della minore. In tutti i casi, il contributo di mantenimento da parte di entrambi i genitori dovrà esse- re corrisposto entro il 5 di ogni mese nelle modalità che verranno disposte e ritenute più opportune nell'interesse della minore.” Il resistente concludeva nel merito come segue: “Piaccia all'Ill.mo CP_4 nale di respingere, ciascuna e tutte, le richieste avversarie, disponendo che CP_2 resti affidata ai Servizi con collocazione presso la Casa Famiglia in cui at- R_ tualmente dimora. Il sig. si dichiara disponibile a versare in favore della fi- CP_1 glia la somma mensile di euro 150 a titolo di contributo al mantenimento della me- desima, come proposto all'udienza del 24/10/24 e chiede che stesso assegno sia previsto anche per la .” Pt_1
Il curatore speciale rassegnava le seguenti conclusioni: “CONCLUDE Piaccia all'Ill.mo Tribunale voler disporre: 1) l'affidamento al Servizio Sociale di
4 attribuendo loro poteri in materia sanitaria, scolastica e amministrativa CP_2
e/o o l'affidamento ad altra figura delegata ai predetti poteri e la conferma della col- locazione presso la Comunità Educativa dove la minore si trova inserita, quanto- meno sino al compimento dei 18 anni;
2) la non percorribilità della ripresa della re- lazione fra ed il padre confermata, allo stato, dal rifiuto della figlia a voler R_ ripristinare il rapporto con il genitore;
3) il mantenimento della visite libere tra e la madre, con pernotto come autorizzato dal Sig. Giudice e compatibil- R_ mente con la volontà di disponendo anche che, durante le festività di Nata- R_ le e/o Pasqua o il periodo estivo, ove persista la volontà della stessa e pre- R_ via valutazione dell'opportunità del contesto da parte del Responsabile della Comu- nità Educativa presso cui la minore è inserita, possa trascorrere con la madre piu' giorni consecutivi, con ogni provvedimento di ragione e di legge a tutela della minore;
4) a carico del sig. di un contributo a favore della figlia minore Controparte_1 di Euro 150,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese o di somma su- R_ periore in relazione al suo reddito e alle dichiarazioni rese a verbale del 24.10.2024, con disposizioni su come, tale somma, dovrà essere spesa o accantona- ta sotto forma di risparmio;
5) a carico della sig.ra Parte_1 di un contributo a favore della figlia minore di Euro 150,00 da corrispon- R_ dersi entro il 5 di ogni mese o di somma diversa in proporzione al suo reddito, con disposizione da parte del sig. Giudice su come, tale somma, dovrà essere spesa o ac- cantonata sotto forma di risparmio;
6) la presa in carico della minore per il sostegno psicologico e/o neuro psichiatrico e ogni altro supporto ritenuto necessario;
7) un percorso a sostegno della genitorialità ove sussistano “margini“ e disponibilità da parte dei genitori.”.
2. Nel caso di specie, vanno accolte le conclusioni rassegnate dal cura- tore speciale della minore. Dagli atti di causa, infatti, a prescindere da quale sarà l'esito del proce- dimento penale, emerge un quadro di profonda incapacità genitoriale di entrambi i genitori verso la figlia, ormai adolescente.
Ed infatti, con riguardo specifico ai fatti emersi nel procedimento civile relativamente alle condotte del padre, non può non rilevarsi che il resi- stente stesso ha ammesso, sia nei suoi scritti che alla dott. in- Per_4 caricata della valutazione della di lui capacità genitoriali, di avere morso
5 la figlia in occasione di un litigio, e di ritenere il gesto non così grave, perché si trattava di un “morso leggero”. Il resistente ha anche ammesso, malgrado i controlli SERD compiuti nell'ultimo anno abbiano avuto esito negativo, di avere fatto uso di al- col e pure di cocaina. E ancora, la attuale moglie del , ascoltata dalla dott. CP_1 Per_4 ha riferito di un contesto familiare in cui tra il padre e R_ nell'ultimo periodo connesso alla pubertà e adolescenza di R_
c'era grande tensione, e in cui lui non riusciva a contenerla, tanto che, in una occasione, la ragazza era stata colpita al volto dal padre con un calcio, che le aveva lasciato dei segni sul viso;
non solo, la donna riferi- va che la colpa delle percosse, secondo lei, era di perché non
R_ doveva provocare il padre, che in quel momento era evidentemente al- terato dall'uso di alcol. Inoltre, in atti vi sono tre file audio, prodotti dal curatore della minore in udienza, e frutto di alcune registrazioni di si sente il resi-
R_ stente che in stato di alterazione insulta con disprezzo la
R_ pressa perché lei gli dia le sue attenzioni e al contempo la rimprovera di essere nata femmina e non maschio, di avere deluso le sue aspettative, di essere “una scureggia”, un “cancro” allo stomaco, rivolgendosi alla figlia con una violenza verbale sconcertante e disgustosa;
vuo-
R_ le allontanare il padre, gli chiede di smettere e lui le dice che vuole tor- turarla e che, se avesse avuto un padre diverso, questo l'avrebbe persi- no uccisa;
il padre, in un passaggio, usa un tono di voce, non solo alte- rato, ma ambiguo, mima un crescendo di versi tra lui e che
R_ non si comprende con certezza a cosa alluda, ma che in alcuni tratti è veramente inquietante, soprattutto se si tiene conto del fatto che in un altro passo della registrazione li dice più volte “ cosa tocchi?”
R_
e lui ironizza sul fatto che la vuole toccare. Inoltre, dai messaggi tra il padre e relativi all'estate del 2023, R_ prodotti dal a dimostrazione dell'affetto esistente tra i due, CP_1 emerge in realtà una relazione padre figlia altamente disfunzionale: il padre invia numerosi messaggi alla figlia, è insistente, lei gli dice che gli vuole bene e gli manda anche immagini di cuori, ma il padre non solo
6 le dice ripetutamente “ ti amo”, ma “ voglio guardarti”, usando espres- sioni a dir poco improprie rispetto ad una figlia adolescente. A questo infine si aggiunge, il racconto di n sede di ascolto. R_
Va ricordato a riguardo che il Giudice civile non ascolta i minori per capire se dicono la verità, ma per capire quali sono le loro paure e i lo- ro desideri e in questo caso ormai diciassettenne, malgrado la R_ complessità della situazione, il fatto di essere già stata sentita in sede di incidente probatorio e seguita da tempo dallo psicologo e dal NPI, ha espresso chiaramente il disagio psicologico che vive e la confusione che prova;
la minore, persino, dice di avere dei ricordi positivi del padre che risalgono alla infanzia, ma al contempo non lo vuole più vedere per i maltrattamenti che racconta di avere subito, sia dal punto di vista fisi- co che psichico. arla di “scollamento emotivo”, con riguardo R_ al suo stato emotivo, forse usando parole riferitele dal suo psicologo, e tale stato, di certo, è emerso dal suo ascolto, sia in ragione del conte- gno sicuro e a tratti sfidante avuto, rispetto alla gravità dei fatti riferiti, sia in ragione della ambivalenza dei sentimenti verso il padre;
tuttavia, a prescindere dalla totale verità del suo racconto, appare chiaro, soprat- tutto se si pensa al contenuto delle registrazioni in atti, che la stessa non voglia e non sia in grado di riprendere il rapporto con il padre.
Con riguardo alla madre della ragazza, i fatti emersi in giudizio sono invece questi. La donna, malgrado affermi che il resistente da sempre era un uomo violento e con problemi di abuso di alcol e droga, ha deciso al momen- to della fine della coppia di lasciare a lui la figlia;
la ricorrente ha anche deciso di trasferirsi in Germania, lontana dalla bambina, continuando a ospitarla occasionalmente presso di sé nei periodi di vacanza;
la stessa, secondo il suo stesso racconto, era consapevole del disagio di R_
e che la stessa, persino, nell'ultimo periodo aveva disturbi alimentari, ma si è mossa per riprendere con sé la figlia, solo dopo la denuncia di la collocazione della stessa i Comunità. Dopo tale fatto, la ri- R_ corrente si è attivata seriamente per stare con la figlia, ha chiesto la col- locazione presso di lei, con la prospettiva di portarla in Germania e, per un periodo si è trattenuta a Firenze per vedere con regolarità la ragazza,
7 ma, ad oggi, la donna è tornata in Germania dove vive con il marito e anche che inizialmente aveva manifestato la volontà di stare R_ con la madre, non intende andare via e vuole rimanere nella comunità che la ospita.
Se questi sono i fatti, anche la valutazione delle capacità genitoriali con- ferma che gli adulti di riferimento della minore non sono in grado di prendersi cura della figlia, non tanto dal punto di vista materiale, ma morale e psicologico. Si riportano le conclusioni della valutazione UVMI in atti: “I GENI- TORI DI GEMMA: E - la Persona_5 Persona_6 capacità di prendersi cura della figlia (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione): si ritiene che entrambi abbiano manifestato criticità in tal senso soprat- tutto nella funzione della protezione. La madre signora sembra aver sottova- Pt_1 lutato nel momento del suo investimento personale la situazione di difficoltà dell'ex marito, lasciando di fatto con un padre che al momento a detta sua usava R_ sostanze, ma anche rispetto ai riferiti di violenza intrafamiliare la signora sembra aver esposto la figlia a situazioni familiari di violenza assistita. Il padre d'altra parte sembra aver esposto anche lui la figlia a situazioni di scarsa protezione e la- sciandola con la madre che a detta sua stava vivendo un momento difficile dal punto di vista depressivo ma anche di organizzazione di vita, riferendo il signor CP_1 la presenza di situazione non adatte ad una bambina come ad esempio la prostitu- zione della zia materna. Inoltre rispetto al morso che ha esitato poi nell'allontanamento di il signor pare sottovalutarne la portata, R_ CP_1 non tanto rispetto all'intensità dell'azione ma al discontrollo che lo ha portato ad una simile azione;
- la capacità di empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati): si ritiene che en- trambi i genitori abbiano manifestato criticità in tal senso, sia il signor che CP_1 la signora sono apparsi più sintonizzati sulle proprie situazioni di difficoltà Pt_1 personale che sui bisogni e sulle necessità della figlia che come esposto precedentemen- te si è collocata spesso in posizione adulte che mal si addicevano alla sua età. Gli aspetti di mentalizzazione ovvero la capacità di interpretare il proprio e l'altrui comportamento in termini di ipotetici stati mentali cioè in relazione a pensieri, affet- ti, bisogni e intenzioni è fortemente influenzata dalla possibilità per i genitori di te-
8 nere uno spazio mentale libero da influenze anche della propria storia individuale. In questo senso si ritiene come argomentato precedentemente che il peso di eventi pas- sati, della propria storia individuale abbia grandemente influenzato la possibilità di valutare i bisogni di R_
La signora in questo senso provenendo da un'esperienza di mancata prote- Pt_1 zione rispetto al suo ruolo di figlia, sembra aver privilegiato l'importanza di mante- nere la figura paterna tagliando aspetti di potenziale pericolo. Il desiderio di inverti- re il proprio percorso individuale in una direzione di maggior individuazione dal marito sembra aver accentuato la precedente tendenza.
Per quanto attiene al signor il desiderio di un modello paterno differente CP_1 dal proprio sembra averlo fatto sintonizzare su uno stile privo di confini con Pt_4 ma, che ha sempre funzionato con lui ma anche con la madre da adulta della fami- glia. L'autonomia sia fisica che emotiva acquisita dalla ragazza nel corso della cre- scita è stata da lei utilizzata in adolescenza, momento in cui il padre non è più riu- scito a porre dei limiti alle sue intemperanze adolescenziali. In quel momento lo provoca e non lo riconosce nel suo ruolo, plausibilmente riattivando in R_ antiche ferite;
- il criterio dell'accesso, ovvero la disponibilità a favorire la bi- CP_1 genitorialità, non emergono criticità in tal senso, non si ritiene che i due genitori ab- biano messo in atto misure direttamente ostacolanti il rapporto con l'altro. Si ritiene piuttosto che la loro incapacità di gestire la famiglia ricostituita con l'ingresso di
e poi di , abbia generato conflitti mal gestiti dalla coppia anche a Pt_2 Per_7 causa delle posizioni di che in quel momento stava sperimentando un con- R_ flitto di lealtà. L'utilizzo di sostanze da parte del signor sembra influen- CP_1 zare le sue capacità genitoriali, l'uso di alcol e cocaina che sembrano utilizzati per gestire le tensioni legate a passaggi di vita sembrano complicare i rapporti familiari con una tendenza al maggior discontrollo. C'è da segnalare che il signor ha CP_1 collaborato con il effettuando i controlli di rito e che al momento non risulta che Pt_3 utilizzi né alcol, né cocaina.”
. Va rilevato, infine, che ad oggi è in comunità, segue la scuola R_ regolarmente ed è ben inserita nel contesto della comunità e scolastico, ed è, soprattutto, supportata in modo finalmente adeguato nella sua crescita sia dagli operatori della struttura, sia dallo psicologo, sia dal NPI. vuole rimanere in comunità e manifesta fiducia verso gli R_ operatori che la seguono e necessita ancora di molto aiuto sia per gesti-
9 re il disagio psicologico ancora presente, sia per rielaborare quanto av- venuto e persino riuscire ad esternare fino in fondo cosa è successo negli atti vita con i genitori (cfr. valutazioni Dott. Doccini sulle condi- zioni psicologiche della minore e relazione dello psicologo di riferimen- to).
Dunque, va confermato l'affidamento ai Servizi sociali di con R_ collocamento nella attuale comunità di Firenze dove la minore vive. I servizi sociali avranno il potere di adottare tutte le decisioni di maggio- re interesse verso la minore, anche in ambito scolastico e sanitario. Le decisioni di ordinaria amministrazione, quali quelle connesse a gite scolastiche, uscite e permanenze di fuori della Comunità per R_ ragioni di svago o studio verranno, invece, adottate dalla responsabile della struttura in cui vive La ragazza comunque potrà vedere R_ la madre, ogni volta che la donna si recherà a Firenze, anche con per- notto purché dimostri di godere di una idonea sistemazione. Dà mandato ai Servizi di proseguire i percorsi di sostegno alla minore, sia dal punto di vista psicologico che psichiatrico, fino a quando ver- ranno ritenuti necessari.
3. Quanto al mantenimento, va disposto che entrambi i genitori che comunque lavorano in modo stabile contribuiscano al mantenimento di versando l'importo di € 200,00 al mese, oltre il 50% delle R_ spese straordinarie relative alla istruzione e alla salute di Tali R_ somme verranno versate ogni mese su un libretto intestato alla minore e con vincolo pupillare. Deve essere assegnato al curatore speciale pro- cessuale, il compito sostanziale, ai sensi dell'art. 473 bis n. 8 co. 3, di aprire il libretto intestato alla minore, di trasferire a le somma R_ da lei richieste, previo parere della responsabile della struttura di rico- vero e, infine, attivarsi anche in via giudiziaria in caso di mancato ver- samento delle somme da parte dei genitori.
4. Stante l'esito del giudizio, da un lato, e quanto emerso sulle ragioni della introduzione del processo, dall'altro, nel rapporto processuale tra
10 la ricorrente e il resistente le spese di lite vanno compensate per metà e poste per la restante parte a carico del resistente. Le spese processuali relative al rapporto processuale tra i genitori e la minore, vanno poste a carico dei genitori nella misura di 1/3 a carico della ricorrente e 2/3 a carico del resistente, con pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
11 a parziale modifica delle condizioni di divorzio inter partes di cui al de- creto collegiale del Tribunale di Livorno n. 1501 del 2021; 1. conferma, in limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, l'affidamento ai Servizi sociali di con collocamento nella at- R_ tuale comunità di Firenze dove la minore vive;
i servizi sociali avranno il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore interesse verso la mi- nore, anche in ambito scolastico e sanitario;
le decisioni di ordinaria amministrazione, quali quelle connesse a gite scolastiche, uscite e per- manenze di uori della Comunità per ragioni di svago o studio R_ verranno invece adottate dalla responsabile della struttura in cui vive
R_
2. La ragazza comunque potrà vedere la madre, ogni volta che la donna si recherà a Firenze, anche con pernotto purché dimostri di godere di una idonea sistemazione;
3. Dà mandato ai Servizi di proseguire i percorsi di sostegno alla mino- re, sia dal punto di vista psicologico che psichiatrico, fino alla maggiore età;
4. entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento di ver- R_ sando l'importo di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla istruzione e alla salute di tali R_ somme verranno versate ogni mese su un libretto intestato alla minore e con vincolo pupillare;
4. assegna al curatore speciale processuale, il compito sostanziale di aprire il libretto intestato alla minore, di trasferire a le somme R_ da lei richieste, previo parere della responsabile della struttura di rico- vero e di attivarsi anche in via giudiziaria in caso di mancato versamen- to delle somme da parte dei genitori;
compensa per metà le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricor- rente e il resistente che liquida per l'intero in €5431,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico del resistente con pa- gamento in favore dello Stato, risultando la ricorrente ammessa al PSS;
12 condanna la ricorrente e il resistente a pagare in favore dello Stato le spese processuali relative alla difesa nel processo di Gemma, nella mi- sura di 1/3 a carico della ricorrente e di 2/3 a carico del resistente, che liquida in complessivi € 5431,00, oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 28.3.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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