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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3854/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTONERI Parte_1 C.F._1
VINCENZA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Stamira 40 60122 60122 Ancona ITALIApresso il difensore avv. MONTONERI VINCENZA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 55 ANCONApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso incidentale, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo fosse accertata la falsità del “verbale di accertamento n. Controparte_1
100000001791 del 30/8/2021 notificatogli il 15/12/2021 con il quale è stata elevata la contravvenzione agli artt. 40 comma 8 e 154 comma 1 e comma 8 del C.d.S. asseritamente accertate il giorno 24/6/2021 dal verbalizzante Assistente Capo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in Testimone_1 servizio presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Ancona”
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio la , con comparsa depositata il 4/1/2024, chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda di parte attrice.
Con ordinanza del 31/7/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3/7/2024, era ammessa sia la prova testimoniale richiesta da parte attrice, che quella di parte convenuta.
All'udienza del 19.02.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, era trattenuta a sentenza.
All'udienza del 3/10/2024, erano sentiti i testi (moglie del sig. , e Testimone_2 Parte_1
del corpo della polizia Penitenziaria di Ancona nonché autore del verbale di Testimone_1 accertamento n. 100000001791, il cui contenuto era il seguente: “il conducente del veicolo non rispettava gli obblighi imposti dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale, nella circostanza, mentre percorreva via Giordano Bruno, all'altezza del civico n. 7 del Comune di Ancona, oltrepassava la doppia striscia longitudinale continua per effettuare manovra di inversione di marcia in prossimità di rotatoria tipo italiana creando pericolo costringendo il pullman locale a una brusca frenata per non entrare in collisione. Fatto accertato in data 24/6/2021 ore 11,10; non è stato possibile effettuare la contestazione immediata in quanto la nostra autovettura veniva ostacolata involontariamente dal pullman che non permetteva di raggiungere il trasgressore a bordo del veicolo che faceva perdere le sue tracce”.
All'udienza del 3/10/2024, l'agente confermava il contenuto del verbale, oggetto di Testimone_1
querela di falso.
La teste di parte attrice confermava il fatto che la vettura condotta dall'attore si sia Testimone_2 fermata all'altezza del civico 7, mentre a domanda a chiarimenti rispondeva: “mio marito si è fermato in prossimità della fermata dell'autobus, non ricordo se si è fermato prima o dopo la fermata”.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
In primis, relativamente al primo punto in cui il querelante lamenta la “contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti”, non si ravvisa alcun contrasto tra la descrizione della condotta contenuta nell'impugnato verbale di accertamento e le deduzioni tecniche fornite in sede amministrativa dal
Comando della Polizia Penitenziaria (doc. 5 parte convenuta).
L'esame del verbalizzante escusso all'udienza del 03.10.2024 ha confermato pienamente quanto contenuto nel verbale di contestazione e nelle deduzioni tecniche.
In merito alle suddette dichiarazioni, le contestazioni sollevate dalla difesa del querelante sull'ammissione della prova richiesta da parte convenuta, non sono condivisibili, e non inficiano l'attendibilità dell'agente della polizia Penitenziaria, il quale ha riferito in maniera congrua e circostanziata sulle modalità dell'accertamento dell'illecito.
pagina 2 di 3 Pertanto, considerando il quadro istruttorio sopra descritto, non si può dare credito alla ricostruzione operata dall'attore, e la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova della falsità del documento.
Giova al riguardo evidenziare che il presente procedimento non fa eccezione, quanto a riparto dell'onere probatorio, alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c. come chiarito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 2126 del 24/01/2019 così massimata: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la querela di falso proposta da Parte_1
COMPENSA interamene tra le parti le spese di lite.
ANCONA, 3 giugno 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3854/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTONERI Parte_1 C.F._1
VINCENZA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Stamira 40 60122 60122 Ancona ITALIApresso il difensore avv. MONTONERI VINCENZA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 55 ANCONApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso incidentale, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo fosse accertata la falsità del “verbale di accertamento n. Controparte_1
100000001791 del 30/8/2021 notificatogli il 15/12/2021 con il quale è stata elevata la contravvenzione agli artt. 40 comma 8 e 154 comma 1 e comma 8 del C.d.S. asseritamente accertate il giorno 24/6/2021 dal verbalizzante Assistente Capo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in Testimone_1 servizio presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Ancona”
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio la , con comparsa depositata il 4/1/2024, chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda di parte attrice.
Con ordinanza del 31/7/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3/7/2024, era ammessa sia la prova testimoniale richiesta da parte attrice, che quella di parte convenuta.
All'udienza del 19.02.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, era trattenuta a sentenza.
All'udienza del 3/10/2024, erano sentiti i testi (moglie del sig. , e Testimone_2 Parte_1
del corpo della polizia Penitenziaria di Ancona nonché autore del verbale di Testimone_1 accertamento n. 100000001791, il cui contenuto era il seguente: “il conducente del veicolo non rispettava gli obblighi imposti dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale, nella circostanza, mentre percorreva via Giordano Bruno, all'altezza del civico n. 7 del Comune di Ancona, oltrepassava la doppia striscia longitudinale continua per effettuare manovra di inversione di marcia in prossimità di rotatoria tipo italiana creando pericolo costringendo il pullman locale a una brusca frenata per non entrare in collisione. Fatto accertato in data 24/6/2021 ore 11,10; non è stato possibile effettuare la contestazione immediata in quanto la nostra autovettura veniva ostacolata involontariamente dal pullman che non permetteva di raggiungere il trasgressore a bordo del veicolo che faceva perdere le sue tracce”.
All'udienza del 3/10/2024, l'agente confermava il contenuto del verbale, oggetto di Testimone_1
querela di falso.
La teste di parte attrice confermava il fatto che la vettura condotta dall'attore si sia Testimone_2 fermata all'altezza del civico 7, mentre a domanda a chiarimenti rispondeva: “mio marito si è fermato in prossimità della fermata dell'autobus, non ricordo se si è fermato prima o dopo la fermata”.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
In primis, relativamente al primo punto in cui il querelante lamenta la “contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti”, non si ravvisa alcun contrasto tra la descrizione della condotta contenuta nell'impugnato verbale di accertamento e le deduzioni tecniche fornite in sede amministrativa dal
Comando della Polizia Penitenziaria (doc. 5 parte convenuta).
L'esame del verbalizzante escusso all'udienza del 03.10.2024 ha confermato pienamente quanto contenuto nel verbale di contestazione e nelle deduzioni tecniche.
In merito alle suddette dichiarazioni, le contestazioni sollevate dalla difesa del querelante sull'ammissione della prova richiesta da parte convenuta, non sono condivisibili, e non inficiano l'attendibilità dell'agente della polizia Penitenziaria, il quale ha riferito in maniera congrua e circostanziata sulle modalità dell'accertamento dell'illecito.
pagina 2 di 3 Pertanto, considerando il quadro istruttorio sopra descritto, non si può dare credito alla ricostruzione operata dall'attore, e la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova della falsità del documento.
Giova al riguardo evidenziare che il presente procedimento non fa eccezione, quanto a riparto dell'onere probatorio, alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c. come chiarito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 2126 del 24/01/2019 così massimata: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la querela di falso proposta da Parte_1
COMPENSA interamene tra le parti le spese di lite.
ANCONA, 3 giugno 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 3 di 3