Versione
22 marzo 1913
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26 settembre 1945
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 58. null
1° se e' stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale; ((39))
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29.
La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene della medesima sancite.
--------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede gia' ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145 , e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364 , i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.
In deroga alla disposizione dell' art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto".
1° se e' stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale; ((39))
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29.
La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene della medesima sancite.
--------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede gia' ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145 , e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364 , i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.
In deroga alla disposizione dell' art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 6
- 1. Per attaccare bisogna essere inattaccabili: la rigorosa prova delle note eccezioni volte a paralizzare il decreto ingiuntivo emesso in forza di fideiussione. -…Di Giulia Turato · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 12 dicembre 2024 · 1
Il caso oggetto della pronuncia qui commentata trae origine dalla tipica opposizione a decreto ingiuntivo per: nullità della fideiussione ritenuta conforme al noto schema predisposto dall'ABI nel 2003 e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005) quindi decadenza del creditore dall'azione nei confronti del garante ex art. 1957 c.c.; inesistenza del credito azionato e l'applicazione di interessi usurari; l'indeterminatezza dei costi e interessi applicati (Euribor): l'anatocismo sotteso all'ammortamento alla francese e all'applicazione di una clausola floor; la nullità del contratto di …
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Giurisprudenza • 77
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 226Provvedimento: […] Dal combinato disposto dell'art. 782 c.c. e degli artt. 47 e 48 della legge notarile si evince infatti che tale negozio per essere valido necessita non solo della forma dell'atto pubblico, ma anche della presenza di due testimoni, pena nullità ex art. 58 Legge 89/1913. Nel caso in esame, l'atto, qualificato come donazione, non è stato rogato alla presenza di testimoni ed è quindi nullo.Leggi di più...
- art. 1158 c.c.·
- art. 1163 c.c.·
- usucapione·
- art. 782 c.c.·
- donazione dissimulata·
- simulazione relativa·
- art. 1167 c.c.·
- onere della prova·
- art. 281 sexies c.p.c.·
- compravendita