1° se e' stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale; ((39))
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29.
La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene della medesima sancite.
--------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede gia' ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145 , e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364 , i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.
In deroga alla disposizione dell' art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto".