Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
Art. 57.
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volonta';
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sara' necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volonta';
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sara' necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Commentari • 5
- 1. Dott.ssa Angiola Giovanna Modanohttps://www.iusinitinere.it/ · 1
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Giurisprudenza • 459
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