Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 249/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CIPOLLONI WALTER, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
E
rappresentato e difeso da: avv.ti DE TULLIO LUISA e DI GREGORIO PIER CP_1
PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: rendita ai superstiti Appello avverso la sentenza n. 4/2024 del CP_1
09/01/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26/6/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/06/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 09/01/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale, previo rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u. medico legale avanzata, era stata rigettata la
1124/65 avanzata a seguito del decesso del marito affetto da riduzione Persona_1 della capacità lavorativa per ipoacusia da rumore, silicosi ed angioneurosi, e titolare di rendita in misura del 30%, per insussistenza di nesso causale tra la tecnopatia silicotica ed il decesso.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione, poiché il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda senza disporre c.t.u., richiesta al fine di accertare la causa del decesso del e la sussistenza di nesso causale con la silicosi professionale di Per_1 cui era portatore il lavoratore, nonostante la conferma nelle prove testimoniali delle circostanze di fatto relative alla sintomatologia precedente al decesso e della lacunosità della constatazione medica del decesso e del relativo modello ISTAT. Il Tribunale, a detta dell'appellante, aveva ignorato le risultanze della CTP prodotta, attestante la sussistenza di nesso causale e la circostanza per cui il medico curante del sentita quale teste, Per_1 avesse riferito che, in base alla sintomatologia (dispnea e sudorazione) accusata poco prima del decesso, e descritta dagli altri testi escussi, la silicosi poteva avere avuto ruolo concausale del decesso. Dalla CTP e dalla prova testimoniale esperita in primo grado erano emersi elementi significativi della sussistenza di nesso concausale tra la silicosi ed il decesso, sicché per l'accertamento del proprio diritto alla rendita ai superstiti era necessario procedere a c.t.u. medico-legale.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previo esperimento di c.t.u. medico-legale, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini di seguito indicati.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
L'impugnata sentenza ha ritenuto non sussistente la relazione causale tra il decesso del sig.
e le patologie professionali di cui lo stesso era effetto per la genericità della prova Per_1 della causa della morte, avendo i testi riferito, eccetto la dott.ssa che non era Per_2 presente, che il medico intervenuto non era stato in grado di individuarne le cause e che anche nella stessa CTP, nonostante si riconosceva il nesso causale, la documentazione medica non forniva un chiaro e corretto inquadramento nosologico, risultando priva di elementi tecnici affidabili.
Tale motivazione è erronea, poiché basata su un'errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Il era titolare di rendita per malattie professionali, ai sensi del T.U. n. 1124 del Per_1
30/06/1965, con decorrenza dal maggio 1990, conseguente alla riduzione della capacità lavorativa pari al 30%, di cui l'11% per sordità da rumori, il 18% per silicosi e 3% per angioneurosi (cfr. certificato di Avezzano del 05/06/2007 in atti). CP_1
Come pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. L. n. 13060 del 23/06/2016 rv. 640249 - 01), la rendita ai superstiti ex art. 85 t.u. n. 1124/1965 spetta solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o dalle conseguenze di un infortunio sul lavoro, oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa, ed il relativo nesso causale va verificato in base al principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p., sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
In particolare, in applicazione del principio generale per cui la prova dell'eziopatogenesi professionale deve essere specificamente valutata in concreto ed in termini di ragionevole certezza o seria e rilevante probabilità, sicché va esclusa la rilevanza della mera possibilità,
l'accertamento, sulla base di una valutazione medico-legale, circa l'esistenza o meno di un nesso di derivazione causale di un evento, potenzialmente rilevante ai fini del diritto ad una prestazione previdenziale, da una determinata situazione di rischio, va condotto in base al seguente criterio: il riscontro di un rilevante e qualificato grado di probabilità è sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale, ma, una volta accertata la possibilità sul piano scientifico della derivazione causale rilevante ai fini del diritto alla prestazione, deve essere effettuato il confronto probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali, mentre non è direttamente valorizzabile la probabilità di verificazione dell'evento nella situazione di rischio in questione, poiché detta probabilità, e la probabilità della fondatezza di una determinata ipotesi eziologica rispetto ad un evento effettivamente verificatosi, rappresentano nozioni ben distinte (cfr. Cass.
Sez. L. n. 10004 del 23/07/2001 rv. 548415 - 01).
Inoltre, con specifico riferimento alla silicosi professionale, è pacifico in giurisprudenza che le conseguenze morbose di detta malattia assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta ed indipendente dalla tecnopatia, nella ricorrenza di due condizioni: che la compromissione della funzionalità dell'organismo determinata dalla silicosi abbia agevolato, nel suo momento di causazione dell'esito finale, la naturale carica aggressiva letale della nuova infermità; che la tecnopatia preesistente abbia negativamente inciso sulla gravità della malattia sopravvenuta, rendendo inutile la pratica terapeutica diretta a neutralizzarla o anche solo a conservare nel tempo la vita del soggetto
(cfr. Cass. Sez. L. nn. 14120 del 20/06/2006 rv. 591224 – 01 e 2966 del 07/02/2018 rv.
647405 - 01), e che in caso di affezioni respiratorie e cardiocircolatorie, ex art. 145 c. 1 lett. b)
e c. 2 t.u. n. 1124/1965 sussiste nesso di causalità tra silicosi e morte quando sia accertata l'effettiva associazione eziopatogenetica (interferenza anatomo - clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo) nella compromissione dell'appartato cardiorespiratorio, anche quando la malattia professionale abbia avuto una minima efficacia concausale, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale, atteso che questo ultimo deve ritenersi derivato dalla tecnopatia, non soltanto quando questa sia la causa della malattia che ha determinato la morte, ma anche quando la malattia diversa sopravvenuta, pur non essendo ricollegabile eziopatogeneticamente alla tecnopatia, sia stata da questa comunque influenzata nel suo finale esito letale, anche solo in termini di un alto grado di probabilità, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica (cfr. Cass. nn. 2582 del 19/04/1984 rv. 434598 – 01, 1887 del 21/02/1987 rv. 451205 – 01, 607 del 01/02/1989 rv. 461684 – 01,
10972 del 06/11/1993 rv. 484192 – 01, 7718 del 07/06/2001 rv. 547317 – 01, 9297 del
09/07/2001 rv. 548030 – 01, 11149 del 11/06/2004 rv. 573609 – 01, 20947 del 28/10/2004 rv.
577885 – 01 e 11861 del 09/06/2016 rv. 640033 - 01).
Nella fattispecie, avendo l'odierna appellante dedotto che il proprio dante causa, in epoca di poco antecedente al decesso, era affetto da scompenso cardiaco in paziente con insufficienza mitro-aortica, dispnea e sepsi batterica (cfr. la documentazione sanitaria prodotta, compendiata nella c.t.p.), cioè proprio da quelle affezioni respiratorie e cardiocircolatorie per le quali, in base ai principi sopra richiamati, la silicosi costituisce tipica causa di associazione eziopatogenetica, la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto non necessario procedere a c.t.u. medico-legale non essendo stata accertata la causa del decesso del dante causa dell'odierna appellata dai sanitari intervenuti nell'immediatezza del fatto, deve ritenersi del tutto erronea, poiché al contrario, in base ai detti principi, già in base alle sole deduzioni dell'appellante era necessario l'accertamento medico-legale della causa della morte del dante causa dell'odierna appellante e della sussistenza di nesso causale o concausale, nei sensi sopra evidenziati, con il decesso.
Peraltro, va considerato che la dott.ssa medico curante del sentita Testimone_1 Per_1 quale teste in primo grado, ha riferito che questi era affetto da una grave patologia respiratoria, non attribuita dal sanitario alla silicosi solo perché ella venne a conoscenza della malattia professionale solamente post mortem dell'assistito, e e Controparte_2 [...]
, presenti al momento del decesso, anch'essi sentiti quali testi in primo grado, hanno CP_3 riferito che il sanitario intervenuto a costatare la morte e che ha redatto il certificato necroscopico in atti non operò un'analisi del cadavere ma si limitò solamente all'utilizzo del saturimetro, non potendo stabilire la causa della morte per la mancata conoscenza del paziente.
È pertanto evidente, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza, che in sede di constatazione del decesso del non vi fu affatto esclusione della possibile Per_1 consequenzialità della morte dalle patologie respiratorie, ma mera omissione di qualsivoglia valutazione medica delle cause della morte, appunto poiché il sanitario intervenuto non era a conoscenza delle condizioni di salute del Per_1
Per tali ragioni, questa Corte ha proceduto a disporre c.t.u. medico-legale.
All'esito, la c.t.u., dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici e pertanto pienamente condivisibile, ha concluso che debba ritenersi
“sussistente un rapporto di interdipendenza clinicamente e giuridicamente rilevante, secondo
l'assunto del più probabile che non, tra il decesso del SI. e la tecnopatia polmonare Per_1 di cui egli era portatore”.
Premettendo che dalle risultanze del certificato necroscopico e del modello ISTAT del medico curante emerge che il SI. è deceduto per “pregressa sepsi, obesità, arresto Per_1 cardiaco”, la c.t.u. ha rilevato che la diagnosi riportata nel certificato necroscopico e nella relativa scheda ISTAT (pregressa sepsi, obesità, arresto cardiaco) non risulta definita da accertamento strumentale, laboratoristico o autoptico, e che in ogni caso il decesso è dovuto ad un concorso di cause e in tale multifattorialità non potrebbe non tenersi conto della silicosi di cui il de cuius era affetto quando era in vita, sia poiché la silicosi provoca un danno polmonare tale da determinare un'alterazione delle pressioni intraparenchimali con seguente sviluppo di patologie cardiache secondarie, favorisce inoltre lo sviluppo di insufficienza renale, e può causare e facilitare processi infettivi, anche a distanza di anni, a causa delle deficienze immunitarie che induce nei tessuti, sia poiché né l'obesità né la pregressa sepsi, richiamata nella citata scheda ISTAT (dalla quale, comunque, il paziente era guarito), possono costituire causa autonoma e indipendente nella causazione del decesso.
Detto parere è assolutamente corretto, in base alla corrente criteriologia medico-legale, poiché basato sia sulle evidenze scientifiche citate nella relazione, sia sulle effettive condizioni del il quale era affetto, oltre che da patologie cardiache, anche da insufficienza renale Per_1 (cfr. le cartelle cliniche del ricovero subito nel marzo 2021 presso il PO di Avezzano, da cui risulta sia insufficienza mitroaortica sia aumento di catene leggere K urinarie verosimilmente dovuto a danno renale con incapacità di riassorbire le catene leggere), sicché le conclusioni della c.t.u., secondo cui la silicosi professionale da cui il era affetto, in base alle sue Per_1 condizioni cliniche, ha costituito quantomeno concausa del decesso e non può in alcun modo essere degradata a semplice occasione, cono pienamente condivisibili.
Pertanto, in base ai principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che la tecnopatia silicotica di cui era portatore il SI. costituendo essa causa di associazione Per_1 eziopatogenetica di affezioni respiratorie e cardiocircolatorie, abbia costituito antecedente concausale del suo decesso, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione della rendita ai superstiti in favore dell'appellante.
In riforma dell'impugnata sentenza, deve perciò dichiararsi che la silicosi polmonare di cui era affetto è stata concausa del suo decesso e, per l'effetto, condannarsi Persona_1
l' al pagamento all'appellante dell'assegno una tantum e alla costituzione in suo favore CP_1 della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, con la decorrenza di legge e con la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4/2024 in data 09/01/2024 del Tribunale di Avezzano, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la silicosi polmonare di cui era affetto è stata concausa del suo Persona_1 decesso;
per l'effetto condanna al pagamento all'appellante dell'assegno una tantum CP_1 ed alla costituzione in suo favore della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del d.P.R. n.
1124/1965, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati;
condanna l' alla refusione in favore CP_1 dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore de procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 26/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -