Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01646/2025REG.PROV.COLL.
N. 07719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7719 del 2022, proposto da Nuova Sarda Ri.Mac.Op. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte e Emilio Sani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio & Associati Studio Legale Satta Romano in Roma, via Arenula, 29;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 8258/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Battista Conte, Anna Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nuova Sarda Ri.Mac.Op. S.R.L ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento della comunicazione del gestore dei servizi energetici del 20 gennaio 2022 a conclusione del procedimento di verifica sull'impianto fotovoltaico gestito dall’appellante ha comunicato a quest'ultimo “che la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto è quella spettante agli impianti “parzialmente integrati architettonicamente – b2/2” in misura pari a 0,384 €/kWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli”.
2. La società appellante è responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 373,50 kWp situato in Località Prato Sardo, Lotto n. 131, nel Comune di Nuoro, situato sulla copertura di un fabbricato industriale adibito alla riparazione di macchine da miniera, cava e cantiere.
L’impianto de quo è costituito da 1.660 pannelli fotovoltaici, installati in sezioni compartimentali sulla copertura in lamiera del fabbricato” e l’integrazione dei pannelli nella copertura dell’edificio è costituita “dall’istallazione nei camminamenti di idonei elementi di raccordo, costituiti da componenti metallici in grigliato di tipo orso grill”.
L’impianto fotovoltaico era autorizzato dal Comune di Nuoro con provvedimento abilitativo perfezionatosi in data 19 novembre 2009, ed entrava in esercizio il 27 ottobre 2010.
In data 8 dicembre 2010, la società ha presentato al GSE la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, ai sensi del DM 19 febbraio 2007 (c.d. “secondo Conto Energia”), quale “impianto architettonicamente integrato” Tipo b3/Tipologia specifica 10 dell’Allegato 3 al DM 19 febbraio 2007, vale a dire “ Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa ”.
Con nota del 7 giugno 2011 il G.S.E. ammetteva la Società alla tariffa incentivante richiesta nella misura di 0,4220 euro/kWh, qualificando l’impianto come appartenente alla categoria “architettonicamente integrato di tipo b3” e rientrante nella “tipologia specifica 1”, ossia “Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita”.
Con nota del 16 febbraio 2018, il Gestore comunicava l’avvio del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, nel cui ambito il GSE rilevava la difformità dell’impianto rispetto alle previsioni del Decreto, in quanto esso risultava “carente di idonei elementi di raccordo tra i moduli e il resto degli elementi di copertura, necessari ai fini del riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente”.
In data 9 aprile 2019, con nota, il Gestore, premesso che “la griglia utilizzata dalla Società non può in alcun modo considerarsi quale sistema di raccordo, non potendo esse stessa essere qualificabile come elemento di copertura”, comunicava che “l’impianto è pertanto da considerarsi quale “impianto parzialmente integrato architettonicamente”.
All’esito del contraddittorio procedimentale, in seno al quale la Società presentava osservazioni alle comunicazioni del GSE, quest’ultimo adottava il provvedimento impugnato, con il quale ammetteva l’odierna ricorrente alla tariffa incentivante prevista per gli impianti “parzialmente integrati – b2/2” in luogo di quella più favorevole originariamente riconosciuta, relativa agli impianti “architettonicamente integrati”.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che il grado di integrazione architettonica dell’impianto fosse stato correttamente individuato dal G.S.E., cioè mediante l’utilizzo strumenti di raccordo costituiti da griglie metalliche.
Non ha ritenuto esatto affermare che il provvedimento gravato sarebbe basato sui Chiarimenti pubblicati dal GSE in data 24 marzo 2010, in virtù dei quali la Società avrebbe dovuto necessariamente utilizzare come elementi di raccordo dei “moduli finti” circostanza che costituirebbe un’illegittima introduzione ex post di criteri nuovi rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile; in realtà nel provvedimento non c’è alcun riferimento all’utilizzo di moduli finti.
Non vi è infine alcun affidamento tutelabile perché l’intervento del GSE non costituisce esercizio di autotutela, neanche alla luce dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 che non hanno natura di interpretazione autentica, ma va qualificato come mera verifica dei requisiti indicati dal privato.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo ed alla riproposizione dei cinque motivi contenuti nel ricorso di primo grado.
4.1. Il primo motivo contesta la mancata qualificazione dell’intervento del G.S.E. come esercizio di autotutela. Il controllo della veridicità delle dichiarazioni del privato è avvenuta in sede di ammissione della società al beneficio riconoscendo la natura di impianto architettonicamente integrato all’impianto dell’appellante. Pertanto, la variazione successiva costituisce una rivalutazione delle proprie precedenti determinazioni, adottate sulla base delle medesime fotografie, e sia quindi riconducibile non al potere di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 ma al paradigma dell’autotutela decisoria.
Comunque, non vi sarebbe violazione del principio di autoresponsabilità perché la società con le fotto allegate all’istanza ha offerto una veritiera descrizione dell’impianto con la presenza di camminamenti in griglia metallica posti a raccordo fra i moduli ed i bordi del tetto impugnato.
5. Il G.S.E. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, eccependo la parziale inammissibilità dell’appello nella parte in cui ripropone i motivi presentati innanzi al T.a.r.: i motivi di ricorso in appello devono contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
6. L’appello è fondato; l’eccezione preliminare, che pure sarebbe da accogliere quanto alla riproposizione da parte della società dei motivi formulati in primo grado senza una censura espressa della sentenza, non è rilevante in quanto l’accoglimento si fonda sull’unico motivo di appello che attiene alla sentenza del T.a.r.
6.1. Circa la natura del potere esercitato dal G.S.E. quando dichiara la decadenza, anche se solo parziale come in questo caso, dai benefici concessi vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale prima della novità normativa introdotta dall’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020 non può parlarsi di esercizio di un atto di autotutela.
La decadenza è espressione di un potere vincolato da esercitare quando nell’esercizio dei controlli spettanti al G.S.E. emerge la mancanza di uno o più requisiti cui è subordinata la concessione della tariffa incentivante.
Sotto questo profilo il motivo non coglie nel segno.
Venendo al merito tecnico della censura, l’art. 7 d.lgs. 387/2003 rinviava ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, tra cui l’indicazione dei requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti (art. 7 comma 1 lettera b) e le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione (art. 7 comma 1 lettera d).
Il d.m. 19 febbraio 2007, che ha definito all’art. 2 comma 1 lettera b3) gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica quelli i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
La richiesta di accesso alle tariffe incentivanti è stata presentata in data 8 dicembre 2010, corredando la domanda con numerose fotografie di dettaglio e d’insieme dell’impianto fotovoltaico e qualificando l’impianto come Tipo b3/Tipologia specifica 10; il G.S.E. ha ritenuto di modificare la tipologia specifica sostituendo il 10 con il numero 1 cioè “ Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita ”.
L’impianto era entrato in fin dal 27 ottobre 2010 e successivamente non sono stati posti in essere interventi di modifica, sostituzione o rifacimento di parti o sistemi, tali da determinare una variazione delle caratteristiche dell’impianto originariamente incentivato.
A seguito del sopralluogo del 27 febbraio 2018 è stata inviata una successiva nota per comunicare che l’intervento era stato realizzato in difformità a quanto indicato nel Decreto e nella Guida all’integrazione architettonica del G.S.E. in quanto la griglia utilizzata dalla Società non poteva in alcun modo considerarsi quale sistema di raccordo, non essendo qualificabile come elemento di copertura; l’impianto era, pertanto, da considerarsi parzialmente integrato architettonicamente.
Orbene contrasta con il legittimo affidamento modificare la qualificazione dell’impianto, inizialmente assentito come impianto architettonicamente integrato, in parzialmente integrato in assenza di qualsiasi modificazione rispetto all’originaria realizzazione che era stata oggetto di un esame accurato da parte del G.S.E. tanto da aver modificato la Tipologia specifica.
L’elemento che giustificherebbe la riduzione della tariffa incentivante cioè la griglia era perfettamente osservabile esaminando la documentazione presentata nel 2010 ed avrebbe dovuto essere oggetto allora della contestazione avvenuta solo in sede di ispezione otto anni dopo.
Il Collegio non intende, quindi, contestare che l’apposizione delle griglie possa determinare una valutazione di un impianto come parzialmente integrato architettonicamente, ma si limita a sottolineare che tale classificazione ben poteva risultare all’esito della valutazione della domanda iniziale presentata nel 2010.
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO