Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5451 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Cristiano Pennacchia APPELLANTI
E 1) codice fiscale , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta Controparte_1 P.IVA_1 tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian), Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli per procura in atti;
2) (già per cambio di denominazione) codice fiscale CP_2 CP_3
in qualità di procuratrice mandataria della P.IVA_2 Controparte_4 codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Malizia per procura P.IVA_3 in atti;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La società Logitrans S.r.l., e proponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2015, emesso dal Tribunale di Latina su ricorso della
MP ON S.r.l. e per essa la con il quale era stato Controparte_5
s.r.l. e garantito da fideiussione omnibus prestata il 31.3.2008 da e Parte_1 Parte_2
oltre che dalla fideiussione specifica prestata dai medesimi garanti il 29.3.2009 Parte_3 per euro 200.000,00.
A fondamento dell'opposizione gli attori eccepivano: a) il difetto di legittimazione attiva in capo alla
MP ON S.r.l.; b) l'inesigibilità del credito per difetto di valida risoluzione contrattuale;
c)
l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c.; d) la nullità del contratto per violazione della forma scritta prevista a pena di nullità dell'art. 117 TUB;
e) l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali e usurari.
Tanto esposto ed eccepito, gli opponenti chiedevano la condanna della banca opposta alla restituzione in loro favore di tutte le somme indebitamente percepite dall'istituto oltre interessi legali e la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la MP ON s.r.l. e per essa la Controparte_5 contestava integralmente l'opposizione deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dei motivi svolti e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, in data 20.5.2016 la società Logitrans S.r.l. falliva e, conseguentemente, il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra l'istituto di credito e la società fallita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.11.2016, si costituiva in giudizio e per CP_5 essa, quale mandataria per la gestione del credito, e successivamente, con comparsa CP_3 del 20 giugno 2018, si costituiva in giudizio e per essa Controparte_4 CP_3
quale titolare, con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017, del credito fatto valere in giudizio
[...] trasferito alla stessa dalla cedente come da avviso di pubblicazione di cui alla G.U. Controparte_5 della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'8.08.2017.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione nonché le domande riconvenzionali delle parti opponenti, condannando queste ultime alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La società opposta ha innanzitutto fornito la prova documentale della legittimazione attiva della
MP ON S.r.l., mediante il deposito della procura speciale rep. n. 215327 racc. n. 6502 del
19.09.2012 per Notaio di Conegliano;
della procura speciale Rep. n. 169687 – Persona_1
Racc. 5829 del 03.10.2011 per Notaio di Conegliano e della copia dell'avviso di Persona_1 cessione pubblicato in G.U. Parte II n. 109 del 20.09.2011. Risulta pertanto dimostrata l'esistenza del titolo traslativo del diritto di credito, vale a dire l'atto di cessione dei crediti pro soluto stipulato con ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Controparte_1
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del T.U.B., nonché la ricomprensione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione, atteso che, dall'esame dell'avviso pubblicato, il prestito chirografario n.
6420178 non rientra tra quelli fatti oggetto di espressa esclusione.
Parimenti infondata è la contestazione circa la presunta inesigibilità del credito fatto valere, basata sull'assunto che la comunicazione contenente la risoluzione contrattuale sia stata inviata da un soggetto che alla data del 22.7.2013 non era più titolare del credito, dal che non si sarebbe verificata alcuna risoluzione contrattuale. Invero, come correttamente evidenziato dalla società opposta, le comunicazioni di risoluzione del contratto e la contestuale richiesta di pagamento dell'esposizione debitoria sono state inviate dalla quale soggetto incaricato di procedere alla Controparte_5 riscossione dei crediti ceduti all'incasso e al recupero delle relative somme, in forza di quanto previsto dal contratto.
Passando all'esame dell'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., è pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (cfr. ex multis, Cass. Civ. 8839 del 2007). La clausola inserita nei contratti di fideiussione (art. 6, concernente la responsabilità del fideiussore), con la quale i garanti hanno espressamente dispensato l'istituto di credito ad agire nei termini previsti dal citato art. 1957 c.c., è pertanto valida ed efficace e comporta il rigetto del relativo motivo di opposizione.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, atteso che, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, il contratto prodotto in atti risulta sottoscritto da entrambe le parti. Peraltro, in presenza della sottoscrizione del correntista, l'eventuale mancanza della sottoscrizione di un delegato della banca non comporterebbe, comunque, la nullità della pattuizione per inosservanza della forma scritta, dovendosi al riguardo richiamare il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizzerebbe un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta (Corte di
Cassazione, sentenza n. 4564 del 2012).
Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur se in materia di intermediazione finanziaria, nella parte in cui, dando seguito all'orientamento giurisprudenziale teso ad escludere la nullità dei contratti con un'unica firma, hanno stabilito quanto segue: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. (Sez. U -, Sentenza n. 898 del 16/01/2018)”.
In conclusione, secondo le Sezioni Unite, avuto riguardo alla ratio della norma che è quella di assicurare la piena indicazione al cliente di tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto, non risulta rilevante –ai fini della sua validità- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione del correntista e la consegna del documento negoziale. Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguarda specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, tuttavia il principio di diritto espresso può senz'altro trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TUB, ove la forma scritta è posta nell'interesse del cliente. Infine, le contestazioni relative all' illegittima applicazione degli interessi ultralegali e alla sussistenza di usura oggettiva, invero solamente ipotizzata dagli opponenti, nella misura in cui hanno dedotto la necessità di verificare l'eventuale “compatibilità del T.A.E.G. rispetto al tasso soglia determinato ai sensi della l. 108/1996”, non sono idonee a contrastare la pretesa creditoria.
Invero, era onere degli opponenti allegare specificamente quali poste siano, secondo la loro tesi indebite, indicando in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia. Il che non è avvenuto, non essendo l'opposizione sul punto fondata su specifiche contestazioni ed essendo al contrario incentrata su allegazioni del tutto generiche le quali, in quanto tali, non meritano un vaglio istruttorio, risolvendosi altrimenti l'opposizione in un'azione meramente esplorativa.
Né è idonea a supplire alla deficienza delle allegazioni di parte la sollecitata consulenza tecnica contabile, che, non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio, è inammissibile ed è stata legittimamente negata in quanto diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.]»
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la sentenza di primo Parte_1 Parte_2 grado sotto vari profili e chiedendo “… riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della MP ON Srl e quindi
l'inammissibilità del ricorso monitorio proposto per essa dalla Controparte_5
; b) accertare e dichiarare la nullità della procura conferita in data 19.09.2012 dalla MP
[...]
ON Srl alla per la gestione anche giudiziale dei propri Controparte_5
“crediti anomali”, in quanto affetta da indeterminatezza ex art. 1346 c.c.; c) accertare e dichiarare l'inefficacia della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui alla nota scritta del 22.07.2013 non avendo il presunto creditore dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art., 1456 c.c. d) accertare e dichiarare l'estinzione delle fidejussioni ex art. 1957 c.c. nonché la nullità del contratto di finanziamento azionato per violazione della forma scritta e mancanza dell'accordo ex artt. 117 TUB e 1325 e 1418 c.c.; e) accertare e dichiarare in ogni caso il difetto di prova scritta del credito e quindi l'inammissibilità del ricorso monitorio e la nullità del D.I. opposto
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”.
Ha resistito eccependo in via preliminare ex artt. 342 e 348 bis CPC la inammissibilità CP_5 dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituita, altresì, per mezzo della mandataria , Controparte_4 CP_2 formulando eccezioni ex artt. 342 e 348 bis CPC, nonché ex art. 345 CPC e chiedendo comunque il rigetto del gravame.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 13 pagine, è articolato in sei motivi. § 3.1 — Col primo motivo i due appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 CPC per omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla legittimazione attiva di MP ON, dichiaratasi cessionario del credito per cessione del 19.9.12, senza aver fornito prova del contratto di cessione, stante l'insufficienza della Gazzetta Ufficiale e la necessità della iscrizione nel registro delle imprese.
Aggiungono gli appellanti che la presenza delle due procure per la richiesta monitoria non forniva prova della titolarità del credito visto che per la cessione occorre un contratto scritto.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della procura in data 19.9.12, per aver indicato in modo indeterminato ed indeterminabile “crediti anomali”, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto e inammissibilità della domanda monitoria, da cui la necessità di revocare il decreto ingiuntivo nullo.
§ 3.3 — Col terzo motivo le parti appellanti denunciano che la risoluzione del 22.7.13 non è valida in quanto posta in essere da soggetto non più titolare del credito sin dal 19.9.12 ed aggiungono che non vi era menzione, nella revoca inviata, della clausola risolutive espressa né tanto meno il richiamo all'art. 1456 C.C., con conseguente invalidità, appunto, dell'atto risolutivo su cui era fondato il titolo monitorio.
§3.4 – Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza con riguardo alla statuizione sull'art. 1957 C.C., stante la inderogabilità della norma imperativa e la conseguente nullità della clausola.
Eccepiscono, poi, gli appellanti la decadenza del creditore procedente per non aver rispettato il termine semestrale previsto dalla norma, atteso che il ricorso monitorio era stato presentato il 5.12.14 mentre la diffida era datata 22.7.13.
§3.5 – Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono della ingiustizia della sentenza per non aver accolto l'eccezione di nullità del contratto non scritto e criticano la sentenza a sezioni unite n. 898/18, invocando dottrina sull'argomento.
§3.6 – Con l'ultimo motivo di impugnazione le parti appellanti denunciano la omessa pronuncia nella quale sarebbe incorso il Tribunale in ordine all'assenza di prova del credito azionato, non essendo sufficiente il salda conto allegato alla domanda monitoria né prova dell'accredito delle somme in favore della Logitrans.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato, a tratti in modo palese.
Vanno, preliminarmente, individuati alcuni profili rilevanti.
La posizione della fallita Logitrans è rimasta del tutto estranea (perché stralciata) nella sentenza impugnata;
l'esito di quel separato giudizio non è dato conoscere e nessuna delle parti presenti formula alcuna allegazione.
La posizione di – uno dei garanti originari opponenti – è altresì definitiva, perché Parte_3 non è tra le parti appellanti, sicchè vi è giudicato tra le parti. Ancora, le domande riconvenzionali – di indebito e di restituzione – formulate dagli originari opponenti sulla base di interessi ultralegali e usurari applicati dalla banca nel detto contratto di prestito non sono state riproposte, sicchè sulle medesime vi è ormai giudicato.
Ciò posto, può delibarsi nel merito come segue.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è palese l'infondatezza della doglianza per omessa pronuncia, atteso che il primo giudice – come risulta sopra testualmente riportato – si è speso nell'individuare più elementi, gravi precisi e concordanti, per affermare che la cessione del credito risultava comprovata.
Oggi gli appellanti contestano la utilizzabilità delle procure notarili a tal fine, senza accorgersi che proprio l'atto pubblico attesta i presupposti dello stesso, ivi compresa la cessione.
Egualmente deve dirsi per la pubblicazione su gazzetta ufficiale. Cont Giova, a questo punto, ricordare ex art. 118 disp. Att. l'orientamento di questa Corte in vicende similari: “ va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
I principi sopra esposti trovano riscontro sia nella giurisprudenza successiva (v. Cass. N. 12007/24), sia nei dati acquisiti al giudizio, quali tra tutti il riconoscimento da parte della cedente CP_5 della avvenuta cessione in favore di MP ON in data 9 settembre 2011, sicchè trattasi di questione affrontata condivisibilmente dal Tribunale nel senso che viene qui confermato.
A ciò si aggiunga che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo vi è stata tale contestazione, atteso che all'esito della lettera di recesso da tutti i rapporti (ivi compreso quello di prestito qui in discussione), giammai vi è stata contestazione , neppure sulla cessione del credito a MP ON
(espressamente citata), sicchè tale condotta non può che essere valutata come concludente.
Il motivo di gravame va pertanto respinto.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, gli appellanti formulano una doglianza non conferente, che non tiene cioè conto come la domanda monitoria sia stata formulata dalla (già cedente il CP_5 credito a MP ON) sulla base di una procura del 19.9.11 correlata e trovante causa in un contratto di “servicing”, neppure considerato dai detti appellanti. E' poi pacifico ed acquisito in giudizio che in data 9 settembre 2011 MP ON ha conferito a l' incarico di svolgere, in nome e/o per CP_5 conto stessa, l'attività di amministrazione e incasso dei Crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi sia in sede esecutiva che concorsuale nonché degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i Crediti, secondo i termini di un contratto per la prestazione dell'attività di servicing di crediti. Ancora, va tenuto conto che il contratto di servicing dispone che
MP ON conferisca a e a apposite procure CP_5 Controparte_5 speciali affinché dette società, rispettivamente nella qualità di "Servicer" e nella qualità di "Ausiliario del Servicer", in nome e per conto della società mandante, possano puntualmente dare esecuzione al predetto Contratto di Servicing.
Di qui l'atto in data 19 settembre 2012 per Notaio di Conegliano rep. 215327 racc. Persona_1
6502, con cui MP ON s.r.l. ha conferito procura speciale a Controparte_5
per la gestione, anche giudiziale, dei propri crediti anomali con conferimento di tutti i poteri
[...] necessari al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della stessa, con conferimento, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, riduzioni, restrizioni, postergazioni e rinunce di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa, nonché surrogazioni a favore di terzi, il tutto anche senza estinzione totale o parziale del debito per conto di essa mandante.
Atto oggetto di contestazione e di eccezione di nullità in questa sede a cura degli appellanti.
Anche a voler, allora, superare l'eccezione di novità ex art. 345 CPC formulata da quale CP_2 mandataria di , in ogni caso detta procura (che comunque individua in modo determinabile CP_4
l'oggetto) si innesta nel detto contratto di servicing (al fine di comprenderne la portata) ed anche a volerla ritenere nulla, condurrebbe – al più – alla revoca del decreto ingiuntivo, fermo restando l'accertamento nel merito della fondatezza della domanda del creditore procedente.
In sostanza, con la proposta opposizione a decreto ingiuntivo si è innescato un giudizio di cognizione ordinaria che conduce all'accertamento o meno dell'esistenza del credito, che – nel caso in esame –
è pienamente comprovato come di seguito si dirà.
Anche questo motivo – anch'esso frutto di mere congetture – va respinto, tenuto anche conto che nessuna reazione è avvenuta dopo la lettera di recesso (che già indicava la cessione del credito e le società che stavano operando il suo recupero), avendo la debitrice principale ed i fideiussori atteso, invece, la notifica del decreto ingiuntivo, comportamento si ripete concludente in senso contrario a quanto oggi rivendicato.
§4.3 – Pure il terzo motivo è palesemente infondato.
Si è già detto che – già cedente – ha ricevuto con atto pubblico del 9.9.11 il compito CP_5 di operare per il recupero delle somme, sicchè il venir meno della titolarità del diritto dal 19.9.12 è del tutto irrilevante ai fini della richiesta monitoria così come della risoluzione dei rapporti che ne è alla base.
Quanto, invece, alla questione relativa alla detta risoluzione – intervenuta il 22.7.13 – la lettera, letta nel suo complesso, indica il recesso per inadempimento con riguardo a molteplici rapporti, tra i quali il prestito chirografario per il quale evidenzia le rate rimaste insolute e il conseguente capitale ancora da restituire.
Non si vede, allora, per quale motivo – visto che non viene spiegato nel gravame – occorrevano formule sacramentali per far comprendere che si trattava dell'esercizio della clausola risolutiva espressa;
l'importante, ovviamente, è che la lettera di recesso abbia raggiunto il suo scopo e su questo profilo non vi sono allegazioni di sorta. Ne consegue la reiezione del motivo.
§4.4 – Il quarto motivo è parimenti privo di fondatezza.
La questione devoluta riguarda l'art. 1957 C.C. e l'invocata estinzione della garanzia per mancato rispetto del termine semestrale, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale che ne dispone la rinuncia.
Come già indicato dal Tribunale, viene condiviso anche da questo collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 28943 del 04/12/2017), secondo il quale la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Né può , nel caso in esame, applicarsi la disciplina del consumatore (come previsto invece da Cass.
27558 del 28/09/2023 che la definisce vessatoria la detta clausola di rinuncia) atteso che tutta l'operazione riguarda attività imprenditoriale e , come tale, estranea alla disciplina di protezione.
Nessuna contestazione esiste in ordine alla sottoscrizione ex art. 1341 C.C. di detta clausola che, dunque, è perfettamente valida ed operante.
§4.5 – Palesemente infondato il motivo di gravame sul contratto c.d. “monofirma”, atteso che nonostante il Tribunale abbia correttamente richiamato la pronuncia a sezioni unite sull'argomento, gli appellanti invocano la dottrina allegando genericamente una critica ed una non condivisione di quella pronuncia di nomofilachia, che peraltro ha trovato nel tempo ulteriori conferme (v. Cass. N.
9187/21; Cass. N. 1250/22 tra le tante).
Di qui la reiezione della doglianza.
§4.6 – L'ultimo motivo di appello è in palese contraddizione con le stesse originarie tesi degli opponenti.
Ora, ad integrazione della sentenza impugnata che qui si conferma, va rilevato come la lettera di risoluzione dei rapporti cita espressamente il prestito oggetto di giudizio, indicando la sussistenza di n. 2 rate scadute e impagate (per euro 5.535,02), interessi di mora e capitale residuo a scadere per euro 33.809,59.
Avverso questa indicazione, non risulta intervenuta alcuna reazione, mentre debitore principale e fideiussori hanno atteso la notifica del decreto ingiuntivo per contestare la debenza.
In realtà, dalla opposizione originaria non emerge una contestazione specifica né dell'esistenza del prestito e della messa a disposizione delle somme , né tanto meno del quantum, se non in modo del tutto generico facendo riferimento all'assenza di prova scritta per la concessione del provvedimento monitorio perché ritenuto non idoneo a tal fine la certificazione ex art. 50 DLVO 385/93.
Dimenticano, però, gli odierni appellanti che l'opposizione ha introdotto un giudizio di cognizione piena e che, nel prosieguo del giudizio, non risultano (perché il gravame non indica nulla al riguardo) contestati documenti e attestazioni circa il credito così maturato dalla banca mutuante.
Contestare, cioè, l'assenza di una prova scritta ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio non è sufficiente ex art. 115 CPC a contestare l'avvenuta disponibilità concessa del finanziamento così come il “quantum”, così nettamente indicato già nella lettera di recesso della banca, senza – si ripete – alcuna specifica replica al riguardo.
Sicchè affermare in questa sede di non essere stata la mutuataria destinataria delle somme – perché non messe a disposizione dalla banca – oltre che profilare un campo di indagine del tutto nuovo ex Cont art. 345 (e per questo non valutato dal Tribunale), è in aperta contraddizione con la originaria domanda di indebito fondata sull'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, presupponente l'avvenuta concessione di una sorte capitale.
Di qui la palese infondatezza dell'ultimo motivo di gravame.
Le considerazioni finora svolte hanno, peraltro, valore assorbente con riguardo alla mancata chiamata in giudizio (nonostante il litisconsorzio processuale) della originaria attrice MP ON, tenuto anche conto che nei suoi confronti non è stata formulata alcuna domanda.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo il valore della controversia e con i parametri medi di cui alle tabelle vigenti, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1266/20 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 per ciascuna parte appellata, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore