Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4068 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
TRA
(c.f.: (CF: , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lucia Portento (CF: presso il cui studio in Marcianise (CE) alla Via C.F._2
Monte Oliveto, n. 24, elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dell'Avv. Giuseppina Grasso, (c.f. CP_1 C.F._3
) presso il cui studio in Casandrino (NA) alla via Andrea della Rossa n. C.F._4
16, elettivamente domicilia, in virtù di procura depositata telematicamente unitamente al ricorso.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
Fissata l'udienza di comparizione per il 25 settembre 2024, le parti comparivano personalmente rappresentando che la ricorrente aveva fatto rientro spontaneamente dalla
Svizzera, ritornando a vivere a Sant'Antimo avendo il minore mostrato segni di disagio in
Svizzera.
I procuratori chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Pubblico Ministero, in data 31 marzo 2025 ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, premesso che Parte_1
dalla relazione more uxorio con era nato un figlio, il 24.04.2019; che, CP_1 Per_1
durante il periodo di gestazione, essa ricorrente aveva deciso di porre fine alla relazione provvedendo alle spese per la nascita e cura del piccolo;
che, il solo al compimento di un CP_1
anno del figlio, aveva contribuito al suo mantenimento versando una minima somma di €
100,00 mensili;
che la ricorrente versava in precarie condizioni economiche con lavori saltuari, mentre, il resistente lavorava senza alcun valido contratto di lavoro tant'è che la si era trasferita in Svizzera, ove lavorava il nonno materno del piccolo per Pt_1 Per_1
poter assicurare a lei ed ai propri figli nati da una precedente relazione, un tenore di vita qualitativamente migliore rispetto a quello attuale;
tanto premesso, chiedeva all'adito
Tribunale di essere autorizzata a trasferire il minore in Svizzera;
disporsi, solo per Per_1
“fini pratici vista la lontananza” l'affidamento esclusivo, prevedendo in capo al resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, nonché disporre accertamenti tributari al fine di verificare la situazione patrimoniale e lavorativa del resistente. Con vittoria di spese del giudizio.
- Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il 25 ottobre 2024 il quale CP_1
chiedeva innanzitutto il rigetto del ricorso e della richiesta di autorizzazione al trasferimento del minore in Svizzera nonchè la richiesta del contributo per un importo pari ad euro 400,00. -
Pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre dove il minore avrà la residenza prevalente e di concordare con la madre quando vedere e poter tenere con sé il piccolo, ovvero un week-end al mese e nei periodi di vacanza scolastica e per le festività. Il resistente si opponeva altresì alla richiesta di contributo economico da versarsi al fine di poter stabilire un congruo mantenimento da porsi a carico della madre in favore del minore pari alla somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, mantenere la residenza anagrafica del piccolo in Italia, ed in via istruttoria, nel caso di conflittualità sul regime di affido e di Per_1
collocamento prevalente del minore, procedere con la nomina di un Curatore Speciale e incaricare il Servizio sociale territorialmente competente al fine di monitorare le condizioni di vita del minore rispetto al nucleo familiare della madre e del padre e ambiente scolastico.
- Con memoria ex art 473 bis 17 c.p.c., la ricorrente chiedeva accertarsi e dichiarare che non vi era alcuna conflittualità circa il regime di affido condiviso e che la stessa veniva formulata solo per ragioni di distanza. Pertanto, chiedeva il rigetto della richiesta di controparte di collocamento del minore presso il padre con affidamento del minore ad entrambi i genitori, chiedendo il collocamento presso di sé , chiedendo, altresì, di essere autorizzata a trasferire la propria residenza in Svizzera, nonché disciplinare il diritto di visita del padre nei termini già indicati in memoria e nel piano genitoriale depositato agli atti.
- All'udienza del 5 febbraio 2025, il Giudice preso atto della proposta di accordo di parte ricorrente, rinviava l'udienza al 25 marzo 2025.
- Nel corso di tale ultima udienza i procuratori congiuntamente rappresentavano che la ricorrente aveva fatto spontaneamente rientro dalla Svizzera, ritornando a vivere in
Sant'Antimo poichè il minore aveva palesato evidente disagio a vivere lontano dalla sua casa e dai suoi affetti.
-Chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
-In via preliminare va preso atto della dichiarazione congiunta delle parti, resa all'udienza del
25 marzo 2025, con la quale le stesse hanno rappresentato che, con il rientro della ricorrente con il figlio dalla Svizzera, è cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo sulle restanti condizioni, dichiarando altresì, di aver raggiunto un accordo anche sulle spese, chiedendo dichiararsene la compensazione.
Va, pertanto dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
PQM
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa, il 7 aprile 2025 Il Presidente est.
Dr. Alessandra Tabarro