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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2396 dell'anno 2021,
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri e dall'Avv. Fabrizio Mandato, giusta procura in atti;
CP_1
e
Controparte_2 aderente al , in persona del Presidente e legale rapp.te
[...] Controparte_3 pro tempore, , P. IVA: - CF: , iscritta al n. 4736 dell'Albo CP_4 P.IVA_1 P.IVA_2 delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Boscarelli, giusta procura in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Benevento nella causa iscritta al n. 452/2019 R.G., pubblicata il 22.04.2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della ordinanza impugnata,
e con rinnovazione di CTU: 1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la Cont infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla , alla luce della proposta azione di accertamento della nullità delle condizioni economiche e, conseguentemente, accertare l'importo illegittimamente addebitato per capitalizzazione composta, CMS, spese non pattuiti ed interessi variati in senso sfavorevole al correntista, per l'intero periodo documentato, con condanna dell'appellata ad annotare in avere, sul conto corrente, le somme così quantificate;
2) in via subordinata, accertare l'importo illegittimamente addebitato per capitalizzazione composta, CMS, spese non pattuiti ed interessi variati in senso sfavorevole al correntista, per l'intero periodo documentato, operando la verifica delle rimesse solutorie sul saldo opportunamente rettificato con condanna dell'appellata ad annotare in avere, sul conto corrente, le somme così quantificate. 3) In accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla CMS, con conseguente condanna della banca alla riannotazione contabile in avere, degli importi
a tale titolo addebitati. 4) In accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto Cont all'annotazione in avere sul conto corrente delle somme illegittimamente contabilizzate dalla ,
a seguito dell'accertamento delle nullità delle condizioni economiche e, conseguentemente fare Cont ordine alla di rettificare il saldo alla data del 31/03/2019. 5) Condannare la appellata CP_2 al pagamento per l'intero del costo della CTU, nonché delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, in favore degli scriventi avvocati, antistatari”.
Per l'appellata: “a) Rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile, Parte_1 improponibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza impugnata;
b) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 31.1.2019 dinanzi al Tribunale di Benevento,
[...]
esponeva: 1) di aver intrattenuto, sin dagli anni 1990, un rapporto bancario con la Pt_1 [...]
e nella specie il contratto di conto corrente con apertura Controparte_6 di credito di cui al n. 10001458, ancora in essere;
2) che la capitalizzazione degli interessi, nel corso del rapporto, era stata illegittima poiché in violazione del fenomeno dell'anatocismo e che le condizioni economiche non erano state oggetto di apposita pattuizione tra le parti;
3) che egli aveva richiesto più volte alla banca di consegnargli copia della convenzione di previsione degli oneri di conto, ma che tale richiesta era rimasta priva di riscontro, in espressa violazione dell'art. 117 TUB;
4) che, quanto alla capitalizzazione degli interessi, anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR non era intervenuta tra le parti alcuna pattuizione scritta per renderne valida la rendicontazione trimestrale, con la conseguenza che la ricostruzione dei saldi doveva effettuarsi con l'applicazione della capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
5) che erano stati altresì applicati interessi ultralegali mai pattuiti, e che anche le commissioni di massimo scoperto non risultavano correttamente previste e pattuite, benché fossero oggetto di esplicito e periodico addebito;
6) che la lettura degli estratti conto attestava altresì l'illegittimo addebito di spese per operazioni e tenuta conto, in assenza di specifica pattuizione, unitamente ad una illegittima ed anomala contabilizzazione dei giorni di valuta, che prevedeva l'antergazione delle operazioni di addebito e la postergazione delle operazioni in accredito. Sulla scorta di tali prospettazioni, il ricorrente chiedeva che fosse accertata la nullità, la illegittimità e la inefficacia delle condizioni economiche applicate (in relazione ai tassi creditori, alle c.m.s., agli addebiti per spese ed oneri, ed alla pratica delle valute fittizie), la illegittimità della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, e che pertanto, previa ricostruzione contabile con esclusione dell'anatocismo, che fosse rideterminato il saldo del rapporto, con conseguenti annotazioni “in avere” da parte della banca di tutti gli importi risultati corrisposti ma non dovuti. Contr Costituitasi, la resistente, evidenziava: 1) che il conto corrente era stato aperto in data 8.11.1990,
e che con successivo contratto del 13.3.1995, era stato concesso al una apertura di credito a Pt_1 revoca fino alla concorrenza di £ 35.000.000, con specifica pattuizione di interessi, CMS, spese e garanzie fideiussorie;
2) che, con successivo contratto del 10.8.1995, ella aveva concesso al Pt_1 un aumento della apertura di credito sino alla concorrenza di £ 45.000.000, mediante lettera di corrispondenza sottoscritta dal correntista che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la specifica determinazione di CMS e spese, e che in data 11.8.2000, ella aveva concesso un ulteriore aumento della apertura di credito sino all'importo di £ 60.000.000; 3) che, con l'estratto conto del 30.9.2004, ella aveva comunicato al correntista la modifica della periodicità delle liquidazioni degli interessi, e che, con successivo contratto del 31.8.2009, venivano convenzionalmente aggiornate le condizioni generali del rapporto, con una indicazione dettagliata di tutte le condizioni economiche applicate;
4) che in data 20.1.2016, il sottoscriveva nuove Pt_1 condizioni economiche, previste per il c.d. “conto famiglia soci”, anch'esse riportanti il dettaglio di spese e condizioni contrattuali;
5) che, infine, alla richiesta di consegna della documentazione bancaria ricevuta in data 29.1.2019, ella aveva adempiuto consegnando al tutti i contratti Pt_1 sottoscritti dal 1990 al 2016, e specificando che, stante il termine decennale di conservazione delle scritture contabili, non le era possibile inviargli gli estratti conto anteriori al 2007; 6) che le doglianze del erano tutte infondate, atteso che la disciplina applicata al conto corrente in esame trovava Pt_1 la sua fonte negoziale nei contratti da lui sottoscritti sin dal 13.3.1995, contenenti clausole specificatamente approvate per iscritto e quindi legittimamente pattuite, incluse quelle sulla capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi e sulla applicazione delle c.m.s.; 7) che in ogni caso, rispetto all'azione proposta, andava applicato il termine di prescrizione decennale. La banca resistente concludeva dunque per il rigetto della domanda proposta.
Disposta CTU, con ordinanza del 22.4.2021, il Tribunale accertava il saldo del rapporto nella misura di € 3.098,79, (con inclusione delle competenze prescritte) ed in € 210,71 (con esclusione delle competenze prescritte), riportando integralmente il contenuto della CTU che aveva di fatto riscontrato la presenza di plurime pattuizioni scritte così come indicato dalla parte resistente, ed optando per la ricostruzione operata dal CTU al netto delle competenze prescritte, rideterminando il saldo dunque nella misura di € 210,71.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 ordinanza censurando – secondo quanto sarà analizzato in seguito – l'errore in cui il Giudice sarebbe incorso nel ritenere comunque valida l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, nonostante egli avesse solo proposto una azione di accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate al suo rapporto, con quantificazione delle somme illegittimamente contabilizzate, con conseguente annotazione “in avere” di quanto accertato quale indebito, e ciò proprio nella consapevolezza della pendenza attuale del rapporto e dunque nella consapevolezza di non poter proporre alcuna azione di ripetizione. L'appellante ha dunque sostenuto, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla ord. 3858/2021 della Suprema Corte, che la prescrizione opera solo rispetto al diritto del correntista di richiedere la ripetizione delle somme, ma non anche rispetto al diritto di ottenere la rettifica dei saldi, atteso che la mera rettifica è la conseguenza contabile dell'accertamento della nullità che ha dato origine ai pagamenti indebiti da parte del correntista, e, essendo l'azione di nullità imprescrittibile, la conseguenza contabile dell'accertamento di tale patologia non può che esserlo anch'essa, essendo legata inscindibilmente agli effetti dell'azione di nullità proposta imprescrittibile. L'appellante ha altresì censurato la erronea motivazione del Tribunale in relazione alla ritenuta validità della clausola della commissione di massimo scoperto, atteso che nella motivazione vi sarebbe stata una acritica condivisione delle risultanze della CTU, senza alcun vaglio o riscontro delle doglianze invece proposte dal ricorrente che avrebbe invece portato ad esprimere un giudizio di evidente indeterminatezza delle clausole in parola;
infine, l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia del Tribunale in relazione alla richiesta di annotazione in conto delle somme illegittimamente contabilizzate. Costituitasi, la banca appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, contestandone ogni motivo, ed evidenziando, in ogni caso, che alla data del 27.8.2019 il conto era stato estinto.
All'udienza del 2.7.2025, la ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art.190 CP_7
c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, il ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto valida la eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, nonostante egli avesse effettivamente formulato una domanda volta all'accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate dalla banca, con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente contabilizzate e successiva annotazione “in avere” delle stesse, il tutto in considerazione della pendenza del rapporto di conto corrente, circostanza che gli precludeva l'azione di ripetizione dell'indebito.
A sostegno della sua tesi, l'appellante ha evidenziato come, con la recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 3858/2021, sarebbe suscettibile di prescrizione solo il diritto del correntista ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate, ma non anche il diritto di ottenere la rettifica del rapporto alla luce dell'accertamento delle somme indebitamente corrisposte, atteso che la rettifica non sarebbe altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione sul conto, e che dunque, laddove venga dedotta la nullità di clausole che hanno determinato addebiti illegittimi, essendo la nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422
c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può affatto ritenersi ancorata ad un termine predefinito, essendo inscindibilmente legata all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta.
Ciò posto, allegata numerosa giurisprudenza di merito ad asserito sostegno della propria prospettazione, l'appellante ha concluso per la riforma della ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto fondata la eccezione di prescrizione, con conseguente ordine da impartirsi alla banca di annotare tutti gli importi risultanti dall'intero periodo di vigenza del rapporto addebitati in applicazione di clausole nulle, senza alcuna esclusione delle poste contabili asseritamente prescritte.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 9756/2024) – a cui questo Corte ritiene di aderire - deve ritenersi che “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.”
La pronuncia, di segno contrario a quelle indicate dall'appellante, appare maggiormente condivisibile rispetto a considerazioni relative tanto ai contrapposti interessi delle parti in causa rispetto alla rideterminazione del saldo (da una parte quello di espungere gli addebiti affetti da nullità a monte, e dall'altra quello di considerare la prescrizione del diritto alla ripetizione come un principio codicistico e di portata generale), quanto alla necessità di carattere logico e pratico di non produrre, per effetto del ricalcolo in costanza di rapporto ed in assenza di una domanda di ripetizione, un effetto di fatto
“elusivo” del termine prescrizionale con esclusivo vantaggio a carico del correntista e pregiudizio a carico della che si vedrebbe in ogni caso tenuta non a corrispondere materialmente le somme CP_2 indebite ma prescritte, ma a rettificare il saldo tenendo conto di quelle poste che, ove fossero fatte oggetto di azione di ripetizione, sarebbero invece prescritte. E poiché, come ricorda la pronuncia in esame, la prescrizione attinge il diritto alla ripetizione (e non l'azione), tale conseguenza sarebbe giuridicamente illogica.
Il motivo è dunque infondato, e va confermata la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e tenuta positivamente in considerazione nella pronuncia impugnata, con esclusione di ogni altra censura proposta per la prima volta in appello, mai proposta in primo grado, quanto alla metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, e comunque assorbita dalla piena condivisione della decisione impugnata in ragione della eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, il ha invece censurato la pronuncia impugnata nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto valida la clausola relativa alla previsione delle commissioni di massimo scoperto.
Nello specifico, l'appellante ha evidenziato la acritica adesione da parte del Giudice alle risultanze della CTU, ritenendo che la espressione utilizzata nel provvedimento in relazione alla accertata
“conformità a legge” ed al “contenuto determinato o determinabile” della clausola in esame non abbia in alcun modo tenuto in considerazione le contestazioni da lui avanzate in primo grado, liquidate dunque con un giudizio acritico, generico e privo di adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
Il CTU – nelle risultanze a cui il Giudice ha dato piena adesione – ha ben analizzato le specifiche previsioni contrattuali delle c.m.s., contenute nei titoli del 13.3.1995, 10.08.1995 e 10.08.2000, evidenziando come esse contengono in primo luogo la previsione in forma scritta della c.m.s., e che quanto alla sua determinazione, la stessa viene stabilita nella misura dello 0,125%, dello 0,50% e dello 0,125% (in ciascuna di esse) da applicarsi sul massimo saldo liquido debitore con addebito trimestrale, prevedendo in tal modo sia la percentuale che la modalità di calcolo e la periodicità , in modo inequivocabilmente determinabile.
Sul punto, a conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si richiama la recente ordinanza della Suprema Corte n. 5574/2025, con cui si è ribadita la piena validità della previsione pattizia della c.m.s., la quale, ai fini della sua determinabilità, sia completa non solo della percentuale da applicarsi, ma anche della periodicità di addebito e della modalità di calcolo, ritenuta pienamente valida con la formula “sul massimo saldo liquido debitore”, e dunque con modalità assolutamente analoghe e speculari al caso di specie.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha denunciato l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di annotazione delle somme illegittimamente contabilizzate dalla banca, all'esito dell'accertamento compiuto nel corso del giudizio;
nello specifico, egli ha lamentato l'omissione dell'ordine di Contr annotazione “in avere” degli importi che la ha contabilizzato in modo illegittimo.
Il motivo è inammissibile per la evidente carenza di interesse dell'appellante, atteso che la pronuncia impugnata ha comunque rideterminato alla data della domanda il saldo del rapporto bancario, dando spazio ad alcune delle censure mosse dal ricorrente, e ciò al netto del regime della prescrizione, per quanto in precedenza osservato.
Ciò detto, appare condivisibile la considerazione della banca appellata per la quale essa stessa, alla luce di quanto accertato dal Tribunale (e da lei non impugnato in questa sede, con piena acquiescenza) ha l'interesse alla rettifica del saldo nella medesima misura indicata dal Tribunale, e ciò al fine di evitare effetti sfavorevoli per l'istituto nel periodo successivo al saldo rideterminato al 31.3.2019 e fino alla chiusura del conto. L'annotazione contabile di poste in avere è dunque un passaggio superfluo, avendo di fatto la banca dato acquiescenza alla rideterminazione del saldo alla data del
31.3.2019 per come avvenuta all'esito del giudizio.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per i giudizi sino ad € 5.200,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2396/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 22.4.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.419,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 5.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2396 dell'anno 2021,
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri e dall'Avv. Fabrizio Mandato, giusta procura in atti;
CP_1
e
Controparte_2 aderente al , in persona del Presidente e legale rapp.te
[...] Controparte_3 pro tempore, , P. IVA: - CF: , iscritta al n. 4736 dell'Albo CP_4 P.IVA_1 P.IVA_2 delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Boscarelli, giusta procura in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Benevento nella causa iscritta al n. 452/2019 R.G., pubblicata il 22.04.2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della ordinanza impugnata,
e con rinnovazione di CTU: 1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la Cont infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla , alla luce della proposta azione di accertamento della nullità delle condizioni economiche e, conseguentemente, accertare l'importo illegittimamente addebitato per capitalizzazione composta, CMS, spese non pattuiti ed interessi variati in senso sfavorevole al correntista, per l'intero periodo documentato, con condanna dell'appellata ad annotare in avere, sul conto corrente, le somme così quantificate;
2) in via subordinata, accertare l'importo illegittimamente addebitato per capitalizzazione composta, CMS, spese non pattuiti ed interessi variati in senso sfavorevole al correntista, per l'intero periodo documentato, operando la verifica delle rimesse solutorie sul saldo opportunamente rettificato con condanna dell'appellata ad annotare in avere, sul conto corrente, le somme così quantificate. 3) In accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla CMS, con conseguente condanna della banca alla riannotazione contabile in avere, degli importi
a tale titolo addebitati. 4) In accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto Cont all'annotazione in avere sul conto corrente delle somme illegittimamente contabilizzate dalla ,
a seguito dell'accertamento delle nullità delle condizioni economiche e, conseguentemente fare Cont ordine alla di rettificare il saldo alla data del 31/03/2019. 5) Condannare la appellata CP_2 al pagamento per l'intero del costo della CTU, nonché delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, in favore degli scriventi avvocati, antistatari”.
Per l'appellata: “a) Rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile, Parte_1 improponibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza impugnata;
b) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 31.1.2019 dinanzi al Tribunale di Benevento,
[...]
esponeva: 1) di aver intrattenuto, sin dagli anni 1990, un rapporto bancario con la Pt_1 [...]
e nella specie il contratto di conto corrente con apertura Controparte_6 di credito di cui al n. 10001458, ancora in essere;
2) che la capitalizzazione degli interessi, nel corso del rapporto, era stata illegittima poiché in violazione del fenomeno dell'anatocismo e che le condizioni economiche non erano state oggetto di apposita pattuizione tra le parti;
3) che egli aveva richiesto più volte alla banca di consegnargli copia della convenzione di previsione degli oneri di conto, ma che tale richiesta era rimasta priva di riscontro, in espressa violazione dell'art. 117 TUB;
4) che, quanto alla capitalizzazione degli interessi, anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR non era intervenuta tra le parti alcuna pattuizione scritta per renderne valida la rendicontazione trimestrale, con la conseguenza che la ricostruzione dei saldi doveva effettuarsi con l'applicazione della capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
5) che erano stati altresì applicati interessi ultralegali mai pattuiti, e che anche le commissioni di massimo scoperto non risultavano correttamente previste e pattuite, benché fossero oggetto di esplicito e periodico addebito;
6) che la lettura degli estratti conto attestava altresì l'illegittimo addebito di spese per operazioni e tenuta conto, in assenza di specifica pattuizione, unitamente ad una illegittima ed anomala contabilizzazione dei giorni di valuta, che prevedeva l'antergazione delle operazioni di addebito e la postergazione delle operazioni in accredito. Sulla scorta di tali prospettazioni, il ricorrente chiedeva che fosse accertata la nullità, la illegittimità e la inefficacia delle condizioni economiche applicate (in relazione ai tassi creditori, alle c.m.s., agli addebiti per spese ed oneri, ed alla pratica delle valute fittizie), la illegittimità della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, e che pertanto, previa ricostruzione contabile con esclusione dell'anatocismo, che fosse rideterminato il saldo del rapporto, con conseguenti annotazioni “in avere” da parte della banca di tutti gli importi risultati corrisposti ma non dovuti. Contr Costituitasi, la resistente, evidenziava: 1) che il conto corrente era stato aperto in data 8.11.1990,
e che con successivo contratto del 13.3.1995, era stato concesso al una apertura di credito a Pt_1 revoca fino alla concorrenza di £ 35.000.000, con specifica pattuizione di interessi, CMS, spese e garanzie fideiussorie;
2) che, con successivo contratto del 10.8.1995, ella aveva concesso al Pt_1 un aumento della apertura di credito sino alla concorrenza di £ 45.000.000, mediante lettera di corrispondenza sottoscritta dal correntista che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la specifica determinazione di CMS e spese, e che in data 11.8.2000, ella aveva concesso un ulteriore aumento della apertura di credito sino all'importo di £ 60.000.000; 3) che, con l'estratto conto del 30.9.2004, ella aveva comunicato al correntista la modifica della periodicità delle liquidazioni degli interessi, e che, con successivo contratto del 31.8.2009, venivano convenzionalmente aggiornate le condizioni generali del rapporto, con una indicazione dettagliata di tutte le condizioni economiche applicate;
4) che in data 20.1.2016, il sottoscriveva nuove Pt_1 condizioni economiche, previste per il c.d. “conto famiglia soci”, anch'esse riportanti il dettaglio di spese e condizioni contrattuali;
5) che, infine, alla richiesta di consegna della documentazione bancaria ricevuta in data 29.1.2019, ella aveva adempiuto consegnando al tutti i contratti Pt_1 sottoscritti dal 1990 al 2016, e specificando che, stante il termine decennale di conservazione delle scritture contabili, non le era possibile inviargli gli estratti conto anteriori al 2007; 6) che le doglianze del erano tutte infondate, atteso che la disciplina applicata al conto corrente in esame trovava Pt_1 la sua fonte negoziale nei contratti da lui sottoscritti sin dal 13.3.1995, contenenti clausole specificatamente approvate per iscritto e quindi legittimamente pattuite, incluse quelle sulla capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi e sulla applicazione delle c.m.s.; 7) che in ogni caso, rispetto all'azione proposta, andava applicato il termine di prescrizione decennale. La banca resistente concludeva dunque per il rigetto della domanda proposta.
Disposta CTU, con ordinanza del 22.4.2021, il Tribunale accertava il saldo del rapporto nella misura di € 3.098,79, (con inclusione delle competenze prescritte) ed in € 210,71 (con esclusione delle competenze prescritte), riportando integralmente il contenuto della CTU che aveva di fatto riscontrato la presenza di plurime pattuizioni scritte così come indicato dalla parte resistente, ed optando per la ricostruzione operata dal CTU al netto delle competenze prescritte, rideterminando il saldo dunque nella misura di € 210,71.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 ordinanza censurando – secondo quanto sarà analizzato in seguito – l'errore in cui il Giudice sarebbe incorso nel ritenere comunque valida l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, nonostante egli avesse solo proposto una azione di accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate al suo rapporto, con quantificazione delle somme illegittimamente contabilizzate, con conseguente annotazione “in avere” di quanto accertato quale indebito, e ciò proprio nella consapevolezza della pendenza attuale del rapporto e dunque nella consapevolezza di non poter proporre alcuna azione di ripetizione. L'appellante ha dunque sostenuto, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla ord. 3858/2021 della Suprema Corte, che la prescrizione opera solo rispetto al diritto del correntista di richiedere la ripetizione delle somme, ma non anche rispetto al diritto di ottenere la rettifica dei saldi, atteso che la mera rettifica è la conseguenza contabile dell'accertamento della nullità che ha dato origine ai pagamenti indebiti da parte del correntista, e, essendo l'azione di nullità imprescrittibile, la conseguenza contabile dell'accertamento di tale patologia non può che esserlo anch'essa, essendo legata inscindibilmente agli effetti dell'azione di nullità proposta imprescrittibile. L'appellante ha altresì censurato la erronea motivazione del Tribunale in relazione alla ritenuta validità della clausola della commissione di massimo scoperto, atteso che nella motivazione vi sarebbe stata una acritica condivisione delle risultanze della CTU, senza alcun vaglio o riscontro delle doglianze invece proposte dal ricorrente che avrebbe invece portato ad esprimere un giudizio di evidente indeterminatezza delle clausole in parola;
infine, l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia del Tribunale in relazione alla richiesta di annotazione in conto delle somme illegittimamente contabilizzate. Costituitasi, la banca appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, contestandone ogni motivo, ed evidenziando, in ogni caso, che alla data del 27.8.2019 il conto era stato estinto.
All'udienza del 2.7.2025, la ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art.190 CP_7
c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, il ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto valida la eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, nonostante egli avesse effettivamente formulato una domanda volta all'accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate dalla banca, con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente contabilizzate e successiva annotazione “in avere” delle stesse, il tutto in considerazione della pendenza del rapporto di conto corrente, circostanza che gli precludeva l'azione di ripetizione dell'indebito.
A sostegno della sua tesi, l'appellante ha evidenziato come, con la recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 3858/2021, sarebbe suscettibile di prescrizione solo il diritto del correntista ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate, ma non anche il diritto di ottenere la rettifica del rapporto alla luce dell'accertamento delle somme indebitamente corrisposte, atteso che la rettifica non sarebbe altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione sul conto, e che dunque, laddove venga dedotta la nullità di clausole che hanno determinato addebiti illegittimi, essendo la nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422
c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può affatto ritenersi ancorata ad un termine predefinito, essendo inscindibilmente legata all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta.
Ciò posto, allegata numerosa giurisprudenza di merito ad asserito sostegno della propria prospettazione, l'appellante ha concluso per la riforma della ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto fondata la eccezione di prescrizione, con conseguente ordine da impartirsi alla banca di annotare tutti gli importi risultanti dall'intero periodo di vigenza del rapporto addebitati in applicazione di clausole nulle, senza alcuna esclusione delle poste contabili asseritamente prescritte.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 9756/2024) – a cui questo Corte ritiene di aderire - deve ritenersi che “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.”
La pronuncia, di segno contrario a quelle indicate dall'appellante, appare maggiormente condivisibile rispetto a considerazioni relative tanto ai contrapposti interessi delle parti in causa rispetto alla rideterminazione del saldo (da una parte quello di espungere gli addebiti affetti da nullità a monte, e dall'altra quello di considerare la prescrizione del diritto alla ripetizione come un principio codicistico e di portata generale), quanto alla necessità di carattere logico e pratico di non produrre, per effetto del ricalcolo in costanza di rapporto ed in assenza di una domanda di ripetizione, un effetto di fatto
“elusivo” del termine prescrizionale con esclusivo vantaggio a carico del correntista e pregiudizio a carico della che si vedrebbe in ogni caso tenuta non a corrispondere materialmente le somme CP_2 indebite ma prescritte, ma a rettificare il saldo tenendo conto di quelle poste che, ove fossero fatte oggetto di azione di ripetizione, sarebbero invece prescritte. E poiché, come ricorda la pronuncia in esame, la prescrizione attinge il diritto alla ripetizione (e non l'azione), tale conseguenza sarebbe giuridicamente illogica.
Il motivo è dunque infondato, e va confermata la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e tenuta positivamente in considerazione nella pronuncia impugnata, con esclusione di ogni altra censura proposta per la prima volta in appello, mai proposta in primo grado, quanto alla metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, e comunque assorbita dalla piena condivisione della decisione impugnata in ragione della eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, il ha invece censurato la pronuncia impugnata nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto valida la clausola relativa alla previsione delle commissioni di massimo scoperto.
Nello specifico, l'appellante ha evidenziato la acritica adesione da parte del Giudice alle risultanze della CTU, ritenendo che la espressione utilizzata nel provvedimento in relazione alla accertata
“conformità a legge” ed al “contenuto determinato o determinabile” della clausola in esame non abbia in alcun modo tenuto in considerazione le contestazioni da lui avanzate in primo grado, liquidate dunque con un giudizio acritico, generico e privo di adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
Il CTU – nelle risultanze a cui il Giudice ha dato piena adesione – ha ben analizzato le specifiche previsioni contrattuali delle c.m.s., contenute nei titoli del 13.3.1995, 10.08.1995 e 10.08.2000, evidenziando come esse contengono in primo luogo la previsione in forma scritta della c.m.s., e che quanto alla sua determinazione, la stessa viene stabilita nella misura dello 0,125%, dello 0,50% e dello 0,125% (in ciascuna di esse) da applicarsi sul massimo saldo liquido debitore con addebito trimestrale, prevedendo in tal modo sia la percentuale che la modalità di calcolo e la periodicità , in modo inequivocabilmente determinabile.
Sul punto, a conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si richiama la recente ordinanza della Suprema Corte n. 5574/2025, con cui si è ribadita la piena validità della previsione pattizia della c.m.s., la quale, ai fini della sua determinabilità, sia completa non solo della percentuale da applicarsi, ma anche della periodicità di addebito e della modalità di calcolo, ritenuta pienamente valida con la formula “sul massimo saldo liquido debitore”, e dunque con modalità assolutamente analoghe e speculari al caso di specie.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha denunciato l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di annotazione delle somme illegittimamente contabilizzate dalla banca, all'esito dell'accertamento compiuto nel corso del giudizio;
nello specifico, egli ha lamentato l'omissione dell'ordine di Contr annotazione “in avere” degli importi che la ha contabilizzato in modo illegittimo.
Il motivo è inammissibile per la evidente carenza di interesse dell'appellante, atteso che la pronuncia impugnata ha comunque rideterminato alla data della domanda il saldo del rapporto bancario, dando spazio ad alcune delle censure mosse dal ricorrente, e ciò al netto del regime della prescrizione, per quanto in precedenza osservato.
Ciò detto, appare condivisibile la considerazione della banca appellata per la quale essa stessa, alla luce di quanto accertato dal Tribunale (e da lei non impugnato in questa sede, con piena acquiescenza) ha l'interesse alla rettifica del saldo nella medesima misura indicata dal Tribunale, e ciò al fine di evitare effetti sfavorevoli per l'istituto nel periodo successivo al saldo rideterminato al 31.3.2019 e fino alla chiusura del conto. L'annotazione contabile di poste in avere è dunque un passaggio superfluo, avendo di fatto la banca dato acquiescenza alla rideterminazione del saldo alla data del
31.3.2019 per come avvenuta all'esito del giudizio.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per i giudizi sino ad € 5.200,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2396/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 22.4.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.419,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 5.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano