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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1608/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco De Meo
attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Sergio Fulco, Davide Trevisan e Luca Faravelli
convenuto
Il Giudice scaduto il termine del 28 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1608/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco De Meo
attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Sergio Fulco, Davide Trevisan e Luca Faravelli
convenuto OGGETTO
Risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28.1.2025, qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio , chiedendo al Tribunale di: Parte_2
“1) Accertare e dichiarare che il convenuto non ha adempiuto ad alcune delle obbligazioni dallo stesso assunte con l'accordo del
7.10.2015 anche promettendo l'obbligazione o il fatto del terzo sig.ra che ha rifiutato di obbligarsi e/o non ha CP_1 compiuto il fatto promesso, oltre a non aver corrisposto il conguaglio dovuto all'attore e fissato in stabilito atti;
2 2) Per l'effetto, accertata l'avvenuta risoluzione dell'accordo del
7.10.2015 per inadempimento imputabile ad esclusiva responsabilità
e colpa di parte convenuta e nella sola parte relativa alle vicende per cui è causa, fatti salvi gli effetti già verificatisi in seguito ai negozi già stipulati dalle parti, fare obbligo all'ing. Pt_2
di indennizzare e/o risarcire l'attore per avere questi
[...] ottenuto dalla divisione del complessivo patrimonio considerato una quota di beni di valore inferiore al 50%, condannando, pertanto, lo stesso a pagare, in favore dell'ing. la Pt_2 Parte_1 somma di €.325.589,50, per come in narrativa calcolata, o quella maggiore o minore che dovesse eventualmente risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal
18.11.2015”.
Esponeva in fatto: - di aver sottoscritto con il convenuto, il 7 ottobre 2015, una scrittura privata per regolamentare la reciproca attribuzione, in via esclusiva, di alcuni beni che essi avevano nel tempo acquisito insieme, in proprio o attraverso società di loro riferimento, previa valutazione dei singoli cespiti costituenti il compendio immobiliare;
- che oggetto del presente giudizio erano le sole parti dell'accordo relative alla divisione del patrimonio immobiliare personale, all'assegnazione dei beni patrimoniali all'epoca intestati alle società e Solare s.r.l. e alla CP_2 determinazione del conguaglio in denaro derivante dalla valorizzazione dei beni di cui punti precedenti;
- che il non Pt_2 aveva adempiuto sia all'impegno di sottoscrivere l'atto di divisione ereditaria per gli immobili siti in Praialonga, Comune di Isola Capo
Rizzuto, ed in Crotone alla Via Marinella, Via XXV Aprile e Via G.
Manna 8, obbligo assunto anche per conto della di lui moglie CP_1
ex art. 1381 c.c. e sia all'impegno di corrispondergli
[...]
l'importo di € 17.004,00 quale conguaglio di spettanza con funzione perequativa dell'articolata divisione patrimoniale predisposta con l'accordo in oggetto;
- che, pertanto, era stato trasferito all'attore un patrimonio di entità minore rispetto a quella pattuita con la scrittura summenzionata;
- di aver, invano, diffidato il convenuto ad adempiere ai predetti obblighi;
- di avergli comunicato
3 la risoluzione del contratto per inadempimento con missiva del marzo
2022; tanto precisato, concludeva in conformità.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costitutiva Pt_2
il quale: in via preliminare: eccepiva l'incompetenza
[...] funzionale del Tribunale adìto in favore del Tribunale di Catanzaro
- Sezione specializzata delle imprese e chiedeva di pronunciare statuizione di connessione ex art. 40 c.p.c. ovvero, alternativamente, sospensione ex art. 295 c.p.c. rispetto ai giudizi iscritti ai nn. R.G. 3282/2021 Trib. Catanzaro e 3692/2022 Trib.
Catanzaro; nel merito, contestava la domanda a vario titolo, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt.
281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia,
4 che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
5 2.2. Sempre in via preliminare, importa evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ne segue il rigetto delle richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.
2.3. Infine, ancora in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni formulate dal convenuto:
a) l'eccezione di incompetenza funzionale, seppur tempestivamente formulata, è infondata nel merito, in quanto l'oggetto del giudizio non rientra tra le materie di competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 e succ. modd., dovendo rammentarsi che non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della suddetta sezione specializzata, ma solo i casi di connessione "qualificata", in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie per peculiarità degli interessi coinvolti (arg.
Cass. n. 32984 del 2023);
b) sono altresì da respingersi le istanze di connessione ex art. 40
c.p.c. e di sospensione ex art. 295 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge (arg. Cass. n. 5671/2023).
3. IL MERITO.
La domanda è infondata.
La fattispecie in esame impone, innanzitutto, di meglio precisare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia contrattuale.
È noto che, in tema di onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
6 Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Facendo applicazione di dette coordinate, in materia di impugnative contrattuali, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n.
13533/2001 - resa a Sezioni Unite -, ha sancito l'ulteriore principio secondo cui è onere del creditore provare il titolo della propria pretesa (depositando agli atti del giudizio i relativi fatti costitutivi, id est il contratto o altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico), dovendosi considerare oggetto di esclusiva allegazione l'inadempimento del debitore;
è, viceversa, onere di quest'ultimo provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte
(cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Importa, altresì, rilevare che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. in tal senso ex multis
Cass. n. 13840.2010; conf. Cass. n. 20614/2009 secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è
7 necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte").
Deve essere, peraltro, precisato che, laddove si controverta di inadempimenti reciproci, ogni parte è onerata della prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione che assume inadempiuta, non diversamente da quanto accade nelle ipotesi ordinarie in cui sia dedotta in lite una sola domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.; ne consegue, pertanto, che, nella fattispecie in esame, ad ogni parte incombeva di dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione la cui violazione ha giudicato idonea ad alterare, in modo irreversibile, il sinallagma costituente causa tipica del contratto a prestazioni corrispettive.
3.1. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il convenuto non ha adempiuto sia all'impegno di sottoscrivere l'atto di divisione ereditaria per gli immobili siti in Praialonga, Comune di Isola Capo
Rizzuto, ed in Crotone alla Via Marinella, Via XXV Aprile e Via G.
Manna 8, obbligo assunto anche per conto della di lui moglie CP_1
ex art. 1381 c.c. e sia all'impegno di corrispondergli
[...]
l'importo di € 17.004,00 quale conguaglio di spettanza con funzione perequativa dell'articolata divisione patrimoniale predisposta con l'accordo, producendo in giudizio il titolo contrattuale (doc. 1 attoreo).
Il convenuto, da parte sua, ha ricondotto il proprio inadempimento a quello della controparte in relazione ad una serie di obblighi sanciti negli accordi stipulati nel 2015 con l'attore ed aventi ad oggetto la suddivisione del patrimonio e dell'attività di un ente societario (del quale essi erano all'epoca amministratori), sulla
8 cui base costui asserisce che è stata stipulata la scrittura privata azionata nell'odierna sede.
In particolare, il convenuto ha eccepito che l'attore: ha omesso di adempiere nei confronti di TE Crotone, per oltre 4 anni, ai propri obblighi di pagamento ammontanti ad € 200.000,00 discendenti dalla sottoscrizione della cessione di quote;
ha omesso di adempiere agli obblighi assunti negli accordi del 2015 in forza di quali avrebbe dovuto astenersi dal far gravare costi e spese su TE
Crotone e riversare alla predetta il 5% dei corrispettivi annui ot tenuti in virtù di appalti/accordi conseguenti nei 180 giorni successivi al 7 marzo 2015; ha effettuato una serie di pagamenti dai conti di TE Crotone che ammontano all'importo di € 825.881,17,
a favore di senza che gli stessi fossero sorretti Controparte_3 da alcuna causa giustificatrice;
ha omesso di adempiere all'obbligo, previsto negli accordi del 2015, di riversare (o di far sì che la società conferitaria del ramo di propria spettanza, , Controparte_3 riversasse) a TE Crotone il 5% dei corrispettivi ottenuti in virtù di appalti/accordi conseguiti nei centottanta giorni successivi al 19 marzo 2015.
Il convenuto ha, pertanto, espressamente formulato eccezione di inadempimento ai sensi della norma di cui all'art. art. 1460 c.c..
Va sottolineato che tale eccezione può ben operare nel caso di inadempimenti afferenti a rapporti contrattuali diversi rispetto a quelli azionati, a patto che questi siano stati predisposti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati.
A tal riguardo, ritiene il giudicante che nella specie si sia di fronte ad un fenomeno di collegamento tra negozi, che non esclude l'autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale deve essere valutata anche l'intercomunicabilità delle relative vicende.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo
9 contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica (cfr. Cass. 10 luglio 2008 n. 18884; Cass. 1 ottobre 2014 n. 20726; Cass. 6 luglio
2015 n. 13888).
Peraltro, è noto che il collegamento negoziale prescinde dall'identità soggettiva dei contraenti, per cui sussiste anche quando gli atti giuridici siano stipulati tra soggetti in tutto o in parte diversi, purché però i negozi siano concepiti come funzionalmente connessi ed interdipendenti.
Nel dettaglio, la circostanza che la scrittura privata azionata nell'odierna sede faccia parte di un'operazione negoziale complessa ed articolata, avente ad oggetto la spartizione tra le odierne parti processuali del patrimonio e dell'attività della società CP
(di cui esse ricoprivano all'epoca la qualifica di
[...] amministratori), emerge chiaramente:
- dall'espressione recata nell'intestazione della scrittura privata invocata dall'attore, che sottende il pregresso svolgimento di un iter negoziale (“Documento conclusivo”);
- dai riferimenti recati nella medesima scrittura agli accordi precedentemente intercorsi tra le parti con riguardo alle operazioni di suddivisione del patrimonio e dell'attività della società summenzionata, il cui parziale inadempimento è stato eccepito dal
ex art. 1460 c.c. (v. doc. 1 attoreo già cit.). Pt_2
In proposito, ai fini di una più agevole comprensione della natura e delle caratteristiche dell'operazione negoziale de qua, parte convenuta ha prodotto (v. doc. 3) gli accordi intervenuti nel 2015 tra il e il , in qualità di amministratori della Pt_1 Pt_2 CP
per suddividere tra di loro il patrimonio e l'attività della
[...] predetta società, attraverso la scissione di quest'ultima e il conferimento, ad una società di nuova costituzione, di due rami
10 d'azienda “sostanzialmente equi”, rispettivamente rappresentativi uno dei cantieri del RD AL ( e l'altro dei Controparte_3 cantieri del UD AL (TE Crotone).
Nel dettaglio, in base a tali accordi, non avrebbe CP più dovuto assumere obblighi di fare verso terzi e avrebbe avuto diritto a percepire il 5% dei corrispettivi incassati dalle due società beneficiarie dei rami d'azienda nei 180 giorni successivi al 19 marzo 2015; in attuazione di tali accordi, poi, il ramo RD era stato conferito alla società di nuova costituzione, TE
s.p.a. ( ), interamente partecipata dal (oltre Controparte_3 Pt_1 che dai suoi familiari), il quale aveva acquistato da CP le quote da essa detenute nella predetta nuova società per il prezzo di € 200.000,00 (prezzo parametrato sul valore del Ramo RD, così come stimato dal perito incaricato dalla società, dott. . Per_1
3.2. Tanto precisato, si osserva che la ripartizione dell'onere della prova in caso di eccezione di inadempimento è quella stabilita dalla
Suprema Corte con sentenza n. 826/2015, che, a tal fine, opera un espresso richiamo alla già menzionata sentenza – resa a Sezioni Unite
– n. 13533/2001, affermando che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova
11 dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione".
In altri termini, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. n. 3587/2021).
Inoltre, sul punto giova rammentare che, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, co. 2, c.c. (Cass. civ. n. 15796/2009).
Nella fattispecie in scrutinio, l'attore non ha assolto all'onere di prova spettantegli, essendosi costui limitato, da una parte, ad invocare l'inconferenza degli obblighi eccepiti dal convenuto con l'oggetto del presente giudizio (negando, sostanzialmente,
l'esistenza del collegamento negoziale di cui sopra) e, dall'altra,
a valorizzare la pronuncia con cui il Tribunale di Catanzaro – sezione specializzata delle imprese ha respinto il ricorso cautelare ex art. 2476, c. 3 c.p.c. instaurato contro di lui dal per i Pt_2 medesimi inadempimenti contrattuali da quest'ultimo eccepiti nell'odierno procedimento (ord. 31.5.2021), rigetto poi confermato in sede di reclamo (ord. 13.10.2021) (v. docc. 15-16 attore).
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal tali pronunce Pt_1 non sono affatto dimostrative dell'assolvimento da parte sua dei su richiamati obblighi, sia perché trattasi di pronunce caratterizzate
12 da un accertamento sommario, quale è quello tipico della fase cautelare e sia perché il suddetto ricorso è stato respinto per la carenza del periculum in mora ossia per la mancanza di un pregiudizio attuale e concreto del patrimonio sociale (della TE).
Inoltre, va precisato che, stante la considerevole entità dell'operazione di suddivisione patrimoniale in oggetto, deve ritenersi che gli inadempimenti imputati a parte attrice in via di eccezione rivestano un'importanza rilevante nell'economia complessiva dell'affare concluso, tenuto anche conto degli interessi perseguiti con gli accordi de quibus, sicché va escluso che il rifiuto del convenuto di eseguire la propria prestazione sia contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c., dovendo, al contrario, tale rifiuto dirsi giustificato.
E ciò a prescindere dall'esito del giudizio intrapreso dal Pt_2
(anche) contro il e tuttora pendente dinanzi al Tribunale Pt_1 di Catanzaro – sezione specializzata delle imprese (n. r.g.
1801/2020), giacché la pendenza di tale controversia non esime, evidentemente, l'attore dall'assolvimento dell'onere probatorio spettantegli nell'odierno giudizio, nei termini suesposti.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il non può Pt_1 vedersi accolta la propria domanda di risoluzione per inadempimento.
Il rigetto di tale domanda determina l'assorbimento della consequenziale domanda di risarcimento del danno.
4. L'ISTANZA DI CANCELLAZIONE DELLE ESPRESSIONI OFFENSIVE EX ART.
89 c.p.c..
L'istanza, introdotta da parte attrice nella memoria istruttoria n.
1 c.p.c., va respinta.
Deve, infatti, rammentarsi che in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze
13 difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Nel caso in esame, non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole utilizzate dal convenuto in comparsa di risposta, iscrivendosi esse nella normale, benché graffiante, dialettica difensiva.
5. LE SPESE.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria, di natura documentale.
P.t.m.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
- RIGETTA l'istanza ex art. 89 c.p.c.;
- CONDANNA l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in € 6.023,00, oltre 15% rsg, cap e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
14
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1608/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco De Meo
attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Sergio Fulco, Davide Trevisan e Luca Faravelli
convenuto
Il Giudice scaduto il termine del 28 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1608/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco De Meo
attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Sergio Fulco, Davide Trevisan e Luca Faravelli
convenuto OGGETTO
Risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28.1.2025, qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio , chiedendo al Tribunale di: Parte_2
“1) Accertare e dichiarare che il convenuto non ha adempiuto ad alcune delle obbligazioni dallo stesso assunte con l'accordo del
7.10.2015 anche promettendo l'obbligazione o il fatto del terzo sig.ra che ha rifiutato di obbligarsi e/o non ha CP_1 compiuto il fatto promesso, oltre a non aver corrisposto il conguaglio dovuto all'attore e fissato in stabilito atti;
2 2) Per l'effetto, accertata l'avvenuta risoluzione dell'accordo del
7.10.2015 per inadempimento imputabile ad esclusiva responsabilità
e colpa di parte convenuta e nella sola parte relativa alle vicende per cui è causa, fatti salvi gli effetti già verificatisi in seguito ai negozi già stipulati dalle parti, fare obbligo all'ing. Pt_2
di indennizzare e/o risarcire l'attore per avere questi
[...] ottenuto dalla divisione del complessivo patrimonio considerato una quota di beni di valore inferiore al 50%, condannando, pertanto, lo stesso a pagare, in favore dell'ing. la Pt_2 Parte_1 somma di €.325.589,50, per come in narrativa calcolata, o quella maggiore o minore che dovesse eventualmente risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal
18.11.2015”.
Esponeva in fatto: - di aver sottoscritto con il convenuto, il 7 ottobre 2015, una scrittura privata per regolamentare la reciproca attribuzione, in via esclusiva, di alcuni beni che essi avevano nel tempo acquisito insieme, in proprio o attraverso società di loro riferimento, previa valutazione dei singoli cespiti costituenti il compendio immobiliare;
- che oggetto del presente giudizio erano le sole parti dell'accordo relative alla divisione del patrimonio immobiliare personale, all'assegnazione dei beni patrimoniali all'epoca intestati alle società e Solare s.r.l. e alla CP_2 determinazione del conguaglio in denaro derivante dalla valorizzazione dei beni di cui punti precedenti;
- che il non Pt_2 aveva adempiuto sia all'impegno di sottoscrivere l'atto di divisione ereditaria per gli immobili siti in Praialonga, Comune di Isola Capo
Rizzuto, ed in Crotone alla Via Marinella, Via XXV Aprile e Via G.
Manna 8, obbligo assunto anche per conto della di lui moglie CP_1
ex art. 1381 c.c. e sia all'impegno di corrispondergli
[...]
l'importo di € 17.004,00 quale conguaglio di spettanza con funzione perequativa dell'articolata divisione patrimoniale predisposta con l'accordo in oggetto;
- che, pertanto, era stato trasferito all'attore un patrimonio di entità minore rispetto a quella pattuita con la scrittura summenzionata;
- di aver, invano, diffidato il convenuto ad adempiere ai predetti obblighi;
- di avergli comunicato
3 la risoluzione del contratto per inadempimento con missiva del marzo
2022; tanto precisato, concludeva in conformità.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costitutiva Pt_2
il quale: in via preliminare: eccepiva l'incompetenza
[...] funzionale del Tribunale adìto in favore del Tribunale di Catanzaro
- Sezione specializzata delle imprese e chiedeva di pronunciare statuizione di connessione ex art. 40 c.p.c. ovvero, alternativamente, sospensione ex art. 295 c.p.c. rispetto ai giudizi iscritti ai nn. R.G. 3282/2021 Trib. Catanzaro e 3692/2022 Trib.
Catanzaro; nel merito, contestava la domanda a vario titolo, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt.
281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia,
4 che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
5 2.2. Sempre in via preliminare, importa evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ne segue il rigetto delle richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.
2.3. Infine, ancora in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni formulate dal convenuto:
a) l'eccezione di incompetenza funzionale, seppur tempestivamente formulata, è infondata nel merito, in quanto l'oggetto del giudizio non rientra tra le materie di competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 e succ. modd., dovendo rammentarsi che non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della suddetta sezione specializzata, ma solo i casi di connessione "qualificata", in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie per peculiarità degli interessi coinvolti (arg.
Cass. n. 32984 del 2023);
b) sono altresì da respingersi le istanze di connessione ex art. 40
c.p.c. e di sospensione ex art. 295 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge (arg. Cass. n. 5671/2023).
3. IL MERITO.
La domanda è infondata.
La fattispecie in esame impone, innanzitutto, di meglio precisare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia contrattuale.
È noto che, in tema di onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
6 Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Facendo applicazione di dette coordinate, in materia di impugnative contrattuali, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n.
13533/2001 - resa a Sezioni Unite -, ha sancito l'ulteriore principio secondo cui è onere del creditore provare il titolo della propria pretesa (depositando agli atti del giudizio i relativi fatti costitutivi, id est il contratto o altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico), dovendosi considerare oggetto di esclusiva allegazione l'inadempimento del debitore;
è, viceversa, onere di quest'ultimo provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte
(cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Importa, altresì, rilevare che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. in tal senso ex multis
Cass. n. 13840.2010; conf. Cass. n. 20614/2009 secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è
7 necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte").
Deve essere, peraltro, precisato che, laddove si controverta di inadempimenti reciproci, ogni parte è onerata della prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione che assume inadempiuta, non diversamente da quanto accade nelle ipotesi ordinarie in cui sia dedotta in lite una sola domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.; ne consegue, pertanto, che, nella fattispecie in esame, ad ogni parte incombeva di dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione la cui violazione ha giudicato idonea ad alterare, in modo irreversibile, il sinallagma costituente causa tipica del contratto a prestazioni corrispettive.
3.1. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il convenuto non ha adempiuto sia all'impegno di sottoscrivere l'atto di divisione ereditaria per gli immobili siti in Praialonga, Comune di Isola Capo
Rizzuto, ed in Crotone alla Via Marinella, Via XXV Aprile e Via G.
Manna 8, obbligo assunto anche per conto della di lui moglie CP_1
ex art. 1381 c.c. e sia all'impegno di corrispondergli
[...]
l'importo di € 17.004,00 quale conguaglio di spettanza con funzione perequativa dell'articolata divisione patrimoniale predisposta con l'accordo, producendo in giudizio il titolo contrattuale (doc. 1 attoreo).
Il convenuto, da parte sua, ha ricondotto il proprio inadempimento a quello della controparte in relazione ad una serie di obblighi sanciti negli accordi stipulati nel 2015 con l'attore ed aventi ad oggetto la suddivisione del patrimonio e dell'attività di un ente societario (del quale essi erano all'epoca amministratori), sulla
8 cui base costui asserisce che è stata stipulata la scrittura privata azionata nell'odierna sede.
In particolare, il convenuto ha eccepito che l'attore: ha omesso di adempiere nei confronti di TE Crotone, per oltre 4 anni, ai propri obblighi di pagamento ammontanti ad € 200.000,00 discendenti dalla sottoscrizione della cessione di quote;
ha omesso di adempiere agli obblighi assunti negli accordi del 2015 in forza di quali avrebbe dovuto astenersi dal far gravare costi e spese su TE
Crotone e riversare alla predetta il 5% dei corrispettivi annui ot tenuti in virtù di appalti/accordi conseguenti nei 180 giorni successivi al 7 marzo 2015; ha effettuato una serie di pagamenti dai conti di TE Crotone che ammontano all'importo di € 825.881,17,
a favore di senza che gli stessi fossero sorretti Controparte_3 da alcuna causa giustificatrice;
ha omesso di adempiere all'obbligo, previsto negli accordi del 2015, di riversare (o di far sì che la società conferitaria del ramo di propria spettanza, , Controparte_3 riversasse) a TE Crotone il 5% dei corrispettivi ottenuti in virtù di appalti/accordi conseguiti nei centottanta giorni successivi al 19 marzo 2015.
Il convenuto ha, pertanto, espressamente formulato eccezione di inadempimento ai sensi della norma di cui all'art. art. 1460 c.c..
Va sottolineato che tale eccezione può ben operare nel caso di inadempimenti afferenti a rapporti contrattuali diversi rispetto a quelli azionati, a patto che questi siano stati predisposti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati.
A tal riguardo, ritiene il giudicante che nella specie si sia di fronte ad un fenomeno di collegamento tra negozi, che non esclude l'autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale deve essere valutata anche l'intercomunicabilità delle relative vicende.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo
9 contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica (cfr. Cass. 10 luglio 2008 n. 18884; Cass. 1 ottobre 2014 n. 20726; Cass. 6 luglio
2015 n. 13888).
Peraltro, è noto che il collegamento negoziale prescinde dall'identità soggettiva dei contraenti, per cui sussiste anche quando gli atti giuridici siano stipulati tra soggetti in tutto o in parte diversi, purché però i negozi siano concepiti come funzionalmente connessi ed interdipendenti.
Nel dettaglio, la circostanza che la scrittura privata azionata nell'odierna sede faccia parte di un'operazione negoziale complessa ed articolata, avente ad oggetto la spartizione tra le odierne parti processuali del patrimonio e dell'attività della società CP
(di cui esse ricoprivano all'epoca la qualifica di
[...] amministratori), emerge chiaramente:
- dall'espressione recata nell'intestazione della scrittura privata invocata dall'attore, che sottende il pregresso svolgimento di un iter negoziale (“Documento conclusivo”);
- dai riferimenti recati nella medesima scrittura agli accordi precedentemente intercorsi tra le parti con riguardo alle operazioni di suddivisione del patrimonio e dell'attività della società summenzionata, il cui parziale inadempimento è stato eccepito dal
ex art. 1460 c.c. (v. doc. 1 attoreo già cit.). Pt_2
In proposito, ai fini di una più agevole comprensione della natura e delle caratteristiche dell'operazione negoziale de qua, parte convenuta ha prodotto (v. doc. 3) gli accordi intervenuti nel 2015 tra il e il , in qualità di amministratori della Pt_1 Pt_2 CP
per suddividere tra di loro il patrimonio e l'attività della
[...] predetta società, attraverso la scissione di quest'ultima e il conferimento, ad una società di nuova costituzione, di due rami
10 d'azienda “sostanzialmente equi”, rispettivamente rappresentativi uno dei cantieri del RD AL ( e l'altro dei Controparte_3 cantieri del UD AL (TE Crotone).
Nel dettaglio, in base a tali accordi, non avrebbe CP più dovuto assumere obblighi di fare verso terzi e avrebbe avuto diritto a percepire il 5% dei corrispettivi incassati dalle due società beneficiarie dei rami d'azienda nei 180 giorni successivi al 19 marzo 2015; in attuazione di tali accordi, poi, il ramo RD era stato conferito alla società di nuova costituzione, TE
s.p.a. ( ), interamente partecipata dal (oltre Controparte_3 Pt_1 che dai suoi familiari), il quale aveva acquistato da CP le quote da essa detenute nella predetta nuova società per il prezzo di € 200.000,00 (prezzo parametrato sul valore del Ramo RD, così come stimato dal perito incaricato dalla società, dott. . Per_1
3.2. Tanto precisato, si osserva che la ripartizione dell'onere della prova in caso di eccezione di inadempimento è quella stabilita dalla
Suprema Corte con sentenza n. 826/2015, che, a tal fine, opera un espresso richiamo alla già menzionata sentenza – resa a Sezioni Unite
– n. 13533/2001, affermando che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova
11 dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione".
In altri termini, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. n. 3587/2021).
Inoltre, sul punto giova rammentare che, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, co. 2, c.c. (Cass. civ. n. 15796/2009).
Nella fattispecie in scrutinio, l'attore non ha assolto all'onere di prova spettantegli, essendosi costui limitato, da una parte, ad invocare l'inconferenza degli obblighi eccepiti dal convenuto con l'oggetto del presente giudizio (negando, sostanzialmente,
l'esistenza del collegamento negoziale di cui sopra) e, dall'altra,
a valorizzare la pronuncia con cui il Tribunale di Catanzaro – sezione specializzata delle imprese ha respinto il ricorso cautelare ex art. 2476, c. 3 c.p.c. instaurato contro di lui dal per i Pt_2 medesimi inadempimenti contrattuali da quest'ultimo eccepiti nell'odierno procedimento (ord. 31.5.2021), rigetto poi confermato in sede di reclamo (ord. 13.10.2021) (v. docc. 15-16 attore).
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal tali pronunce Pt_1 non sono affatto dimostrative dell'assolvimento da parte sua dei su richiamati obblighi, sia perché trattasi di pronunce caratterizzate
12 da un accertamento sommario, quale è quello tipico della fase cautelare e sia perché il suddetto ricorso è stato respinto per la carenza del periculum in mora ossia per la mancanza di un pregiudizio attuale e concreto del patrimonio sociale (della TE).
Inoltre, va precisato che, stante la considerevole entità dell'operazione di suddivisione patrimoniale in oggetto, deve ritenersi che gli inadempimenti imputati a parte attrice in via di eccezione rivestano un'importanza rilevante nell'economia complessiva dell'affare concluso, tenuto anche conto degli interessi perseguiti con gli accordi de quibus, sicché va escluso che il rifiuto del convenuto di eseguire la propria prestazione sia contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c., dovendo, al contrario, tale rifiuto dirsi giustificato.
E ciò a prescindere dall'esito del giudizio intrapreso dal Pt_2
(anche) contro il e tuttora pendente dinanzi al Tribunale Pt_1 di Catanzaro – sezione specializzata delle imprese (n. r.g.
1801/2020), giacché la pendenza di tale controversia non esime, evidentemente, l'attore dall'assolvimento dell'onere probatorio spettantegli nell'odierno giudizio, nei termini suesposti.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il non può Pt_1 vedersi accolta la propria domanda di risoluzione per inadempimento.
Il rigetto di tale domanda determina l'assorbimento della consequenziale domanda di risarcimento del danno.
4. L'ISTANZA DI CANCELLAZIONE DELLE ESPRESSIONI OFFENSIVE EX ART.
89 c.p.c..
L'istanza, introdotta da parte attrice nella memoria istruttoria n.
1 c.p.c., va respinta.
Deve, infatti, rammentarsi che in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze
13 difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Nel caso in esame, non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole utilizzate dal convenuto in comparsa di risposta, iscrivendosi esse nella normale, benché graffiante, dialettica difensiva.
5. LE SPESE.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria, di natura documentale.
P.t.m.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
- RIGETTA l'istanza ex art. 89 c.p.c.;
- CONDANNA l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in € 6.023,00, oltre 15% rsg, cap e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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