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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20067 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20067/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. Giovanni Parisi nell'interesse di n. q. spiegata in atti, sulla scorta del decreto di regolamentazione Parte_1 dell'udienza del 23.10.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
17/07/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 19.02.2024 poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nata a [...] l'[...] e res. a Carmagnola (TO) Via Parte_1
Ormea n. 26, (c.f. ) quale erede dei defunti C.F._1 Per_1
e , originari attori, rappresentata e difesa in giudizio
[...] Parte_2 dall'avv. Giovanni Parisi del Foro di Catania, con studio in Giarre, Via Garibaldi
n. 15, per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Giarre (CT) Via Garibaldi n. 15 Attrice contro
, (P.iva n. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale di Malfa, elettivamente domiciliato in Lipari presso e nello studio dell'avv. Rosario
Venuto, alla via G. Marconi n. 6, che la rappresenta e difende come da procura in atti per delibera d'incarico n. 128 del 30.11.2018, convenuto avente ad oggetto altre controversie di diritto amministrativo. -
Pag. 1 a 13 R. G. n. 20067 / 2018
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 21.07.2018 gli originari attori, e Parte_2
, convenivano in giudizio il lamentando la Persona_1 Controparte_1 inerzia del predetto ente alle loro sollecitazioni rivolte e finalizzate al ripristino di una via pubblica chiusa al transito e denominata Via Faro in località capo
Faro del Comune di , ove è situato un proprio fabbricato per civile CP_1 abitazione. Lamentavano in particolare di non potere giungere agevolmente alla predetta loro abitazione imputando al l'inerzia nel Controparte_1 risolvere la problematica, causa -a loro dire- di danno risarcibile.
Hanno argomentato sullo scambio epistolare intercorso con il predetto comune desumendo da tutto questo la convinzione di una precisa responsabilità da immobilismo della P.A. che con nota prot. N. 1095 dell'8.03.2018 rigettava la richiesta di ripristino della viabilità esponendo che “… pur avendone
l'intenzione, questa amministrazione ribadisce e conferma quanto già evidenziato con la propria nota prot. 5477 del 22.12.2016, in quanto attualmente non possiede le risorse finanziarie per individuare e realizzare una nuova viabilità (progettazione, esproprio e realizzazione dell'opera) tesa a consentire ai coniugi di poter raggiungere la loro abitazione, la Parte_3 quale risulta comunque collegata alla via pubblica attraverso la strada comunale pedonale via Faro…”, rigettando contestualmente la richiesta degli attori “…anche la subordinata proposta di partecipazione alle spese per la realizzazione di un accesso temporaneo, previa requisizione, sul fondo dei vicini…”. In diritto lamentavano che sussistesse l'obbligo del CP_1 convenuto “…a fronte di un preesistente diritto soggettivo degli attori, di attivarsi al fine di ripristinare la viabilità pubblica e, dunque, l'accesso alla loro abitazione, inibito a seguito delle citate ordinanze di chiusura e della materiale occlusione della vecchia strada pubblica Capo Faro a valle dell'abitazione degli stessi”. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…a) ritenere e dichiarare il diritto dei coniugi e al Parte_2 Persona_1
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ripristino delle possibilità di accesso alla loro abitazione attraverso la pubblica via carrabile Capo Faro, previo pieno ripristino della viabilità della stessa;
di conseguenza, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore ad attivarsi per il pieno ripristino della viabilità ordinaria della detta strada comunale Capo Faro, almeno sino al fondo dei ricorrenti;
b) in via subordinata, riconosciuto il sopra descritto diritto, condannare il CP_1
a realizzare una viabilità a carattere pubblico (anche temporaneo)
[...] alternativa a quella attuale, che consenta ai coniugi attori e loro familiari ed aventi causa di raggiungere con ogni mezzo la propria abitazione sopra descritta;
c) condannare in ogni caso il al risarcimento del Controparte_1 danno cagionato agli odierni attori a causa della materiale chiusura della strada pubblica in questione”.
Con comparsa datata 18.02.2019, si costituiva il comune convenuto eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda per omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Inoltre, lamentava la
“Improponibilità ed inammissibilità della domanda attrice” poiché “Il caso portato a conoscenza di questo Tribunale è espressione piena del potere autoritativo discrezionale della P.A. dalla quale sono derivati atti finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica per denegare il passaggio carrabile in quella strada interessata da smottamenti idrogeologici”. Sosteneva inoltre che gli attori raggiungessero “…e raggiungono la di loro abitazione tranquillamente e senza nocumento da questa via privata per la quale è intervenuta una convenzione” e che non sussistesse inerzia della P. A. poiché il CP_1 convenuto avrebbe operato “…in adempimento agli obblighi finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica ha adottato provvedimenti incisivi, tutt'ora vigenti”. Rilevava poi la inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria evidenziando poi che quelle esposte dagli attori rivolte ad
“accertare il loro diritto al ripristino della strada comunale di accesso alla di loro abitazione con la conseguente condanna della P.A. ad un facere e/o in
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subordine accertare e condannare il alla realizzazione di una Controparte_1 via carrabile alternativa…”, fossero infondate in quanto “L'abitazione degli attori NON – come affermato apoditticamente ed in modo Parte_4 strumentale” chiedendo così l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“…Preliminarmente dare atto che gli attori non hanno avviato il procedimento obbligatorio di mediazione con la conseguenza dell'improcedibilità della domanda;
2) Nel merito dare atto che non è ascrivibile al Controparte_1 alcuna responsabilità per inadempimento/ inerzia / omissione nel caso a qua come denunziato da parte attrice;
3) Sempre nel merito dichiarare improponibili , inammissibili ed infondate tutte le domande di parte attrice , rigettandole di conseguenza con qualsiasi statuizione;
4) Con riserva di precisar le domande e le richieste istruttorie ex. art. 183 c.p.c comma VI°; 5)
Con vittoria di spese e compensi”.
Alla prima udienza del 28.02.2019, rilevata infondata la eccepita improcedibilità della domanda per omessa mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc e fissata la udienza del 24.10.2019 per il prosieguo.
Successivamente con ordinanza del 15.02.2020 “…valutata la natura della causa;
- lo stato dell'istruzione; - il comportamento delle parti anche prima dell'inizio della causa (cfr “atto monitorio stragiudiziale degli attori e nota dell'ente convenuto n. 1095) … Visti gli artt. 5 comma 2 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, così come sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. c), D. L.
21/06/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L.
9.08.2013 n. 98 e 6, dispone l'esperimento del procedimento di mediazione. Fissa la udienza dell'11.06.2020 per il prosieguo e fissa contestuale termine di giorni 15 a decorrere dal 20.02.2020, per la presentazione della relativa domanda di mediazione onerando a tal fine, parte attrice”.
Seguivano poi dei rinvii determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e così constatato l'esito negativo della mediazione nelle more svolta con ordinanza del 13/11/2021 era disposta CTU per “… descrivere lo stato dei
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luoghi; - dire se l'immobile dei ricorrenti sia intercluso o meno e indicarne le cause;
- in caso di esito positivo, indicare soluzioni per l'accesso alla via pubblica del predetto immobile” nominando l'ing. che, con Persona_2 nota depositata il 29.11.2021, rinunciava all'incarico.
Con ordinanza del 17.01.2022 adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza del 20.12.2021 era nominato in sostituzione “…l'arch.
…” che prestava giuramento, “… considerato il Persona_3 permanente stato di emergenza sanitario, con modalità virtuale alla udienza del 24.02.2022”.
Disposti dei rinvii per motivi di ufficio (cfr. decreto del 24.02.2022) e per motivi tecnici (cfr decreto del 31.03.2022), con ordinanza del 20.07.2022 preso atto dell'accettazione dell'incarico e giuramento del predetto ctu, la causa era rinviata al 19.04.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con atto datato 21.10.2022 interveniva in giudizio quale erede Parte_1 legittima, quale figlia, dei defunti e . Persona_1 Parte_2
Alle vicende connesse alle sorti della sezione distaccata di Lipari e trasferimento dei fascicoli, seguiva, in data 10.04.2023, il deposito della relazione finale ad opera del ctu e, all'esito della udienza del 19.04.2023, svoltasi con modalità “scritta” e preso atto del deposito delle note scritte di udienza ad opera solo di parte attrice, con provvedimento del 10.05.2023 la causa era rinviata “… per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
19.02.2024…”, per “…il carico di ruolo, i processi già calendarizzati ed il n. di
RG avuto riguardo alle direttive dell'Ufficio”.
Alla udienza del 20/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e poi era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc adempimento poi rimesso alla udienza del
23.10.2025 con la concessione dei termini richiesti dalle parti per depositare memorie conclusionali.
Disposta la trattazione scritta di detta ultima udienza, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori
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delle parti) la causa era incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Posto l'oggetto del giudizio che mira all'accertamento del diritto di parte attrice
(proprietaria di un immobile per civile abitazione in località Capo Faro del
Comune di , Salina) al ripristino, ad opera del detto Comune, della piena CP_1 funzionalità della strada comunale di accesso al loro immobile, si osserva quanto segue.
La attrice erede degli originari attori, è oggi proprietaria di un Parte_1 immobile sito in località Capo Faro del Comune di , identificato in Catasto CP_1 al Foglio n. 6, part.lle nn. 817 (cat A/2, 6 vani), 810 (Cat. C/2) e 807 (cat.
C/2) raggiungibile – a dire della stessa- “…agevolmente … sia a piedi che in auto, tramite quest'ultima, fin sotto l'ingresso della proprietà dei ricorrenti”, e ciò “…fin dall'acquisto e sino alla giuridica e poi materiale chiusura tramite un muro invalicabile in calcestruzzo della suddetta strada comunale”. Era però disposta la chiusura della strada pubblica di acesso a piedi e con veicoli con ordinanza del 9.12.1998 n. 31/98 per la salvaguardia della pubblica incolumità fino al ripristino dello stato dei luoghi.
A fronte di tali esigenze, però, con nota del 2016 già in precedenza citata, il comune -riscontrando l'ennesimo sollecito dei coniugi dichiarava Parte_3 che “… per ciò che viene sollecitato -ripristino della strada chiusa e/o realizzazione di una viabilità alternativa a quella pubblica- non ha la disponibilità finanziaria per individuare e realizzare una nuova viabilità … che consenta l'accesso alla proprietà con le modalità ad Essi più congeniali…” , precisando altresì che “…per quanto riguarda il ripristino delle condizoni di viabilità preesistente lamentato, lo stesso potrà avvenire solo a seguito dell'ottemperanza della disposizione di riduzione in pristino e applicazione sanzione pecuniaria n. 06 del 5.11.2015 emessa nei confronti dei sigg.ri
, , e per CP_2 CP_3 Parte_5 Parte_6
l'esecuzione di opere in assenza di autorizzazioni che hanno determinato il
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restringimento del passaggio sulla strada di accesso alla proprietà dei sigg.ri
”. Parte_3
Tali argomentazioni, divergono da quelle addotte in questa sede dal medesimo ente che sostiene innanzitutto che quanto reso noto in questa sede è “… espressione piena del potere autoritativo discrezionale della P.A.” finalizzata alla tutela della pubblica incolumità “… per denegare il passaggio carrabile in quella strada interessata da smottamenti idrogeologici”.
Senza indagare nel merito della questione che sembra riguardare anche terzi estranei al processo, occorre notare ai fini dl decidere che la vicenda scaturisce nel 1998 (ordinanza n. 31/98) e che nel 2015/2016 ancora la pubblica amministrazione non avesse risolto ovvero rimosso le cause che l'avevano determinata trasformando una situazione precaria e temporanea in una, sostanzialmente, stabile e permanente.
Per cui non appare pertinente il richiamo di parte convenuta ad un “…interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici ( e , tra essi , le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione), richiamando peraltro un non meglio specificato pronunciamento del Consiglio di Stato.
Bensì, anche la tempistica della vicenda, fa ritenere che non si verta, nel caso di specie, in un ambito ordinario di gestione della situazione che ha determinato la chiusura della strada, ma quella di omesso ripristino dello stato dei luoghi dopo un evento che ne aveva determinato appunto la chiusura ancora persistente dopo oltre venti anni.
E sotto questo aspetto va precisato che le controversie in tema di proprietà, pubblica o privata, delle strade e sull'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, in quanto hanno ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia dei privati sia della pubblica
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amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò detto la questione appare definibile sulla base della CTU espletata in corso di causa poiché le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili sia perché spiegate all'esito di regolari operazioni peritali e coerenti con gli accertamenti svolti sia perché non contestate dalle parti neanche in sede di bozza.
Ricordando che al CTU è stato conferito l'incarico per … Descrivere lo stato dei luoghi;
2. Dire se l'immobile dei ricorrenti sia intercluso o meno e indicarne le cause;
3. In caso di esito positivo, indicare soluzioni per l'accesso alla via pubblica del predetto immobile, in risposta al primo quesito il tecnico incaricato ha riferito che “… i luoghi oggetto di causa ricadono nel comune di Malfa (ME), nella località denominata Capo Faro ad ovest dell'abitato e più precisamente nella parte nord dell'isola di Salina”. Inoltre, “La zona, è definita di notevole pregio paesaggistico e ambientale, è urbanizzata con un'edilizia sparsa e un tessuto edilizio prevalentemente costituito da fabbricati a destinazione, ricettiva, ristorazione, residenziale e/o permanente, dal classico stile architettonico “Eoliano”, caratterizzati da una tipologia di case singole a una o due piani fuori terra e verande formate da pilastri ovalizzati o tronco conici su cui poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu)”. Ha precisato poi che “…l'area ricade nell'attuale strumento urbanistico in zona
“W” (allegato n. 12) – zona normata dalla L.R. 12.6.1976 n. 78 (allegato n.
13). La zona fa parte della fascia costiera e i fabbricati presenti sono stati edificati su un ampio terrazzamento, a valle della strada Provinciale n. 182, posto ad una quota variabile dai 55 mt. ai 45 mt s.l.m.”. Ed ancora che “…la zona nei primi anni del 2000, è stata gravata da un dissesto della sottostante falesia, censito al numero 103- 5MA-051 con un significativo disagio all'abitato sovrastante…-causando- … nel 2007 sia l'interdizione della vecchia strada comunale – Santa Marina Salina dalla quale si accedeva all'immobile dei CP_1 ricorrenti tramite una scalinata ricadente su proprietà degli stessi e sia della strada Capo Faro di accesso alla spiaggia di Capo Faro…”. Concludeva poi
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l'esame dei luoghi precisando che “…l'accesso all'area urbanizzata oggi avviene esclusivamente dalla Strada Provinciale n. 182 nella quale confluiscono sia la via Capo Faro che gli accessi costituiti da strade pubbliche e private sia carrabili che pedonali…” mentre “… l'accesso all'immobile dei ricorrenti avveniva dalla strada comunale – Santa Marina Salina, tramite una CP_1 scalinata ricadente su proprietà degli stessi così come peraltro riportato nel titolo di proprietà …”.
Descritti i luoghi, in risposta al secondo quesito (Dire se l'immobile dei ricorrenti sia intercluso o meno e indicarne le cause) il CTU ha ribadito quanto detto al punto precedente fra cui la circostanza che … la zona nei primi anni del
2000 è stata gravata da un dissesto della sottostante falesia …” ha concluso, rispondendo al quesito che “…si può dichiarare che allo stato attuale l'immobile dei ricorrenti è diventato intercluso a seguito degli eventi geologici (dissesto della falesia sottostante) con conseguenziale interdizione di divieto di transito della vecchia strada comunale – Santa Marina Salina in forza delle CP_1
Ordinanze Sindacali n. 02/2007 e n. 06/2007. Eventi geologici non superabili finanziariamente dal comune di , stante che lo stesso si è attivato per la CP_1 richiesta dei relativi finanziamenti”.
In considerazione di tale conclusione ed esitando il punto 3 del mandato (In caso di esito positivo, indicare soluzioni per l'accesso alla via pubblica del predetto immobile) e ribadendo che “…allo stato l'immobile dei ricorrenti è intercluso in quanto circondato da fondi altrui e quindi privo di uscita sulla via pubblica…” ha elaborato una soluzione che -allo stato- non può qui essere praticata nei termini prospettati poiché ha detto che “… la soluzione
Tecnicamente più consona senza eccessivo dispendio o disagio per l'accesso alla via pubblica è la strada privata con ingresso dalla via Capo Faro (allegato
n. 26). Considerato però che l'attuale passaggio è gravato da una scrittura privata tra vicini con effetti solo obbligatori e non reali al fine di non diventare eccessivamente pregiudizievole per i fondi serventi si sottopone una modifica
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all'attuale tracciato che dovrà essere suffragata da successivi rilievi e studio topografico. Tale modifica ridurrebbe l'attuale strada privata di circa ml. 35
(allegato n. 27) da circa ml. 160 a circa ml.125. La modifica consiste nel deviare l'attuale percorso al primo tornante sulla part. 718 e successivamente sulle particelle 509 e 508 per poi confluire sulla part. 818 di proprietà dei ricorrenti…-precisando, infine che- … le particelle 718 e 509 sono di proprietà mentre la part. 508 è di proprietà ” e, in quanto i predetti CP_2 Pt_6
e non sono parti in causa, si determina la non praticabilità CP_2 Pt_6 della soluzione prospettata in questi termini.
Quindi non si può che concludere ordinando al convenuto di CP_1 ripristinare lo stato dei luoghi poiché a tale soluzione -ed in considerazione del tempo trascorso- non può ostare la invocata mancanza di fondi né il permanere della stessa può essere giustificata da “RAGIONI DI ORDINE
PUBBLICO E DI TUTELA PUBBLICA nell'interesse della collettività li residente e non residente quale fruitori dei paesaggi eoliani”, come evidenziato dalla difesa di parte convenuta al CTU in sede di esame della bozza di relazione.
Ed infatti se per motivi di pubblica incolumità è giustificato adottare le misure idonee a salvaguardarla, non può essere giustificato il mantenere tale situazione senza adottare idonei provvedimenti alla eliminiazione delle cause che hanno determinato il pericolo.
Consegue che tali fattori non possano ostare al ripristino dei luoghi.
Ed infatti, evidenziata la tempistica della intera vicenda, prolungatasi per oltre venticinque anni, vi è da dire che le opere possono essere finanziate secondo la normativa ormai da tempo vigente relativamente all'ordinamento degli enti locali fra cui il disposto ex art. 191 TUEL in materia di Interventi di somma urgenza e debiti fuori bilancio, con successivo regolarizzo contabile, che rende ingiustificato il tempo trascorso anche avuto riguardo all'epoca di invio del progetto di messa in sicurezza dell'area compromessa e conseguente richiesta di finanziamento, risalente al 24.2.2016, rivolta agli organi regionali e nazionali
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per la messa in sicurezza dell'area per l'importo complessivo di €. 16.000.000 ed alla nota dell'1.03.2019 con cui il comune di sollecitava il richiesto CP_1 finanziamento.
Ed infatti, seppur non sussiste un termine legale perché si provveda, è necessario configurarlo nell'ambito di un tempo “ragionevole”, che nella prassi può variare da alcune settimane a qualche mese, a seconda della gravità del dissesto e delle procedure interne del Comune. Nel caso di specie si parla però di anni, ovvero di una situazione protratta per oltre venti anni, periodo che rende irrilevante qualsiasi giustificazione addotta da parte convenuta al punto che è difficile condividere la definizione di “tempestiva e diligente” attribuita dall'ente convenuto alla propria iniziativa presso l'Assessorato regionale, intrapresa a distanza di circa quindici anni dall'evento, per la quale soprattutto il concetto di “tempestiva”, stride gravemente con la suddetta tempistica.
Consegue l'accoglimento della domanda principale di parte attrice riconoscendo il diritto di accesso dell'attrice alla propria abitazione attraverso la pubblica via, previo ripristino della viabilità preesistente alla interruzione, secondo le modalità idonee allo scopo.
Sulla domanda risarcitoria.
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio. Sul punto la Suprema Corte di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Sul punto:
“il danno conseguenza non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (Cass, sez. I, ordinanza n.
9385/2018).
Nel caso di specie la domanda, nella sua genericità, non è documentata né
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sull'an né sul quantum e tanto meno sul nesso causale fra la condotta asseritamente illecita e le conseguenze -se provate- derivate da essa per cui va rigettata.
Sulle spese.
Considerato l'accoglimento parziale delle domande attoree esse vanno compensate nella misura del 50% e liquidate in tal misura secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello dal valore indeterminabile di cui al DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022.
Le spese di CTU, definitivamente sono poste a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria per l'intero o per la quota anticipata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20067/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda principale di parte attrice e riconosce il diritto degli attori, oggi quale erede, di accedere alla Parte_1
loro abitazione attraverso la pubblica via carrabile Capo Faro, previo ripristino della viabilità della stessa;
2. ORDINA, per l'effetto, il ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla ordinanza sindacale n. 31/98 del 9.12.2018 ovvero la realizzazione di una viabilità alternativa a carattere pubblico che garantisca il collegamento alla strada pubblica dell'immobile dell'attrice;
3. RIGETTA le residue domande;
4. NA parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice di metà delle spese di lite che, sulla base dei criteri indicati, si quantificano in €. 1.905,00 oltre spese esenti per €. 518,00,
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spese generali e oneri fiscali di legge;
5. DISCIPLINA le spese di CTU come in motivazione.
Barcellona Pozzo di Gotto, 28.11.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20067/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. Giovanni Parisi nell'interesse di n. q. spiegata in atti, sulla scorta del decreto di regolamentazione Parte_1 dell'udienza del 23.10.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
17/07/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 19.02.2024 poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nata a [...] l'[...] e res. a Carmagnola (TO) Via Parte_1
Ormea n. 26, (c.f. ) quale erede dei defunti C.F._1 Per_1
e , originari attori, rappresentata e difesa in giudizio
[...] Parte_2 dall'avv. Giovanni Parisi del Foro di Catania, con studio in Giarre, Via Garibaldi
n. 15, per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Giarre (CT) Via Garibaldi n. 15 Attrice contro
, (P.iva n. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale di Malfa, elettivamente domiciliato in Lipari presso e nello studio dell'avv. Rosario
Venuto, alla via G. Marconi n. 6, che la rappresenta e difende come da procura in atti per delibera d'incarico n. 128 del 30.11.2018, convenuto avente ad oggetto altre controversie di diritto amministrativo. -
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 21.07.2018 gli originari attori, e Parte_2
, convenivano in giudizio il lamentando la Persona_1 Controparte_1 inerzia del predetto ente alle loro sollecitazioni rivolte e finalizzate al ripristino di una via pubblica chiusa al transito e denominata Via Faro in località capo
Faro del Comune di , ove è situato un proprio fabbricato per civile CP_1 abitazione. Lamentavano in particolare di non potere giungere agevolmente alla predetta loro abitazione imputando al l'inerzia nel Controparte_1 risolvere la problematica, causa -a loro dire- di danno risarcibile.
Hanno argomentato sullo scambio epistolare intercorso con il predetto comune desumendo da tutto questo la convinzione di una precisa responsabilità da immobilismo della P.A. che con nota prot. N. 1095 dell'8.03.2018 rigettava la richiesta di ripristino della viabilità esponendo che “… pur avendone
l'intenzione, questa amministrazione ribadisce e conferma quanto già evidenziato con la propria nota prot. 5477 del 22.12.2016, in quanto attualmente non possiede le risorse finanziarie per individuare e realizzare una nuova viabilità (progettazione, esproprio e realizzazione dell'opera) tesa a consentire ai coniugi di poter raggiungere la loro abitazione, la Parte_3 quale risulta comunque collegata alla via pubblica attraverso la strada comunale pedonale via Faro…”, rigettando contestualmente la richiesta degli attori “…anche la subordinata proposta di partecipazione alle spese per la realizzazione di un accesso temporaneo, previa requisizione, sul fondo dei vicini…”. In diritto lamentavano che sussistesse l'obbligo del CP_1 convenuto “…a fronte di un preesistente diritto soggettivo degli attori, di attivarsi al fine di ripristinare la viabilità pubblica e, dunque, l'accesso alla loro abitazione, inibito a seguito delle citate ordinanze di chiusura e della materiale occlusione della vecchia strada pubblica Capo Faro a valle dell'abitazione degli stessi”. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…a) ritenere e dichiarare il diritto dei coniugi e al Parte_2 Persona_1
Pag. 2 a 13 R. G. n. 20067 / 2018
ripristino delle possibilità di accesso alla loro abitazione attraverso la pubblica via carrabile Capo Faro, previo pieno ripristino della viabilità della stessa;
di conseguenza, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore ad attivarsi per il pieno ripristino della viabilità ordinaria della detta strada comunale Capo Faro, almeno sino al fondo dei ricorrenti;
b) in via subordinata, riconosciuto il sopra descritto diritto, condannare il CP_1
a realizzare una viabilità a carattere pubblico (anche temporaneo)
[...] alternativa a quella attuale, che consenta ai coniugi attori e loro familiari ed aventi causa di raggiungere con ogni mezzo la propria abitazione sopra descritta;
c) condannare in ogni caso il al risarcimento del Controparte_1 danno cagionato agli odierni attori a causa della materiale chiusura della strada pubblica in questione”.
Con comparsa datata 18.02.2019, si costituiva il comune convenuto eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda per omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Inoltre, lamentava la
“Improponibilità ed inammissibilità della domanda attrice” poiché “Il caso portato a conoscenza di questo Tribunale è espressione piena del potere autoritativo discrezionale della P.A. dalla quale sono derivati atti finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica per denegare il passaggio carrabile in quella strada interessata da smottamenti idrogeologici”. Sosteneva inoltre che gli attori raggiungessero “…e raggiungono la di loro abitazione tranquillamente e senza nocumento da questa via privata per la quale è intervenuta una convenzione” e che non sussistesse inerzia della P. A. poiché il CP_1 convenuto avrebbe operato “…in adempimento agli obblighi finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica ha adottato provvedimenti incisivi, tutt'ora vigenti”. Rilevava poi la inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria evidenziando poi che quelle esposte dagli attori rivolte ad
“accertare il loro diritto al ripristino della strada comunale di accesso alla di loro abitazione con la conseguente condanna della P.A. ad un facere e/o in
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subordine accertare e condannare il alla realizzazione di una Controparte_1 via carrabile alternativa…”, fossero infondate in quanto “L'abitazione degli attori NON – come affermato apoditticamente ed in modo Parte_4 strumentale” chiedendo così l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“…Preliminarmente dare atto che gli attori non hanno avviato il procedimento obbligatorio di mediazione con la conseguenza dell'improcedibilità della domanda;
2) Nel merito dare atto che non è ascrivibile al Controparte_1 alcuna responsabilità per inadempimento/ inerzia / omissione nel caso a qua come denunziato da parte attrice;
3) Sempre nel merito dichiarare improponibili , inammissibili ed infondate tutte le domande di parte attrice , rigettandole di conseguenza con qualsiasi statuizione;
4) Con riserva di precisar le domande e le richieste istruttorie ex. art. 183 c.p.c comma VI°; 5)
Con vittoria di spese e compensi”.
Alla prima udienza del 28.02.2019, rilevata infondata la eccepita improcedibilità della domanda per omessa mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc e fissata la udienza del 24.10.2019 per il prosieguo.
Successivamente con ordinanza del 15.02.2020 “…valutata la natura della causa;
- lo stato dell'istruzione; - il comportamento delle parti anche prima dell'inizio della causa (cfr “atto monitorio stragiudiziale degli attori e nota dell'ente convenuto n. 1095) … Visti gli artt. 5 comma 2 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, così come sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. c), D. L.
21/06/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L.
9.08.2013 n. 98 e 6, dispone l'esperimento del procedimento di mediazione. Fissa la udienza dell'11.06.2020 per il prosieguo e fissa contestuale termine di giorni 15 a decorrere dal 20.02.2020, per la presentazione della relativa domanda di mediazione onerando a tal fine, parte attrice”.
Seguivano poi dei rinvii determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e così constatato l'esito negativo della mediazione nelle more svolta con ordinanza del 13/11/2021 era disposta CTU per “… descrivere lo stato dei
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luoghi; - dire se l'immobile dei ricorrenti sia intercluso o meno e indicarne le cause;
- in caso di esito positivo, indicare soluzioni per l'accesso alla via pubblica del predetto immobile” nominando l'ing. che, con Persona_2 nota depositata il 29.11.2021, rinunciava all'incarico.
Con ordinanza del 17.01.2022 adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza del 20.12.2021 era nominato in sostituzione “…l'arch.
…” che prestava giuramento, “… considerato il Persona_3 permanente stato di emergenza sanitario, con modalità virtuale alla udienza del 24.02.2022”.
Disposti dei rinvii per motivi di ufficio (cfr. decreto del 24.02.2022) e per motivi tecnici (cfr decreto del 31.03.2022), con ordinanza del 20.07.2022 preso atto dell'accettazione dell'incarico e giuramento del predetto ctu, la causa era rinviata al 19.04.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con atto datato 21.10.2022 interveniva in giudizio quale erede Parte_1 legittima, quale figlia, dei defunti e . Persona_1 Parte_2
Alle vicende connesse alle sorti della sezione distaccata di Lipari e trasferimento dei fascicoli, seguiva, in data 10.04.2023, il deposito della relazione finale ad opera del ctu e, all'esito della udienza del 19.04.2023, svoltasi con modalità “scritta” e preso atto del deposito delle note scritte di udienza ad opera solo di parte attrice, con provvedimento del 10.05.2023 la causa era rinviata “… per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
19.02.2024…”, per “…il carico di ruolo, i processi già calendarizzati ed il n. di
RG avuto riguardo alle direttive dell'Ufficio”.
Alla udienza del 20/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e poi era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc adempimento poi rimesso alla udienza del
23.10.2025 con la concessione dei termini richiesti dalle parti per depositare memorie conclusionali.
Disposta la trattazione scritta di detta ultima udienza, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori
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delle parti) la causa era incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Posto l'oggetto del giudizio che mira all'accertamento del diritto di parte attrice
(proprietaria di un immobile per civile abitazione in località Capo Faro del
Comune di , Salina) al ripristino, ad opera del detto Comune, della piena CP_1 funzionalità della strada comunale di accesso al loro immobile, si osserva quanto segue.
La attrice erede degli originari attori, è oggi proprietaria di un Parte_1 immobile sito in località Capo Faro del Comune di , identificato in Catasto CP_1 al Foglio n. 6, part.lle nn. 817 (cat A/2, 6 vani), 810 (Cat. C/2) e 807 (cat.
C/2) raggiungibile – a dire della stessa- “…agevolmente … sia a piedi che in auto, tramite quest'ultima, fin sotto l'ingresso della proprietà dei ricorrenti”, e ciò “…fin dall'acquisto e sino alla giuridica e poi materiale chiusura tramite un muro invalicabile in calcestruzzo della suddetta strada comunale”. Era però disposta la chiusura della strada pubblica di acesso a piedi e con veicoli con ordinanza del 9.12.1998 n. 31/98 per la salvaguardia della pubblica incolumità fino al ripristino dello stato dei luoghi.
A fronte di tali esigenze, però, con nota del 2016 già in precedenza citata, il comune -riscontrando l'ennesimo sollecito dei coniugi dichiarava Parte_3 che “… per ciò che viene sollecitato -ripristino della strada chiusa e/o realizzazione di una viabilità alternativa a quella pubblica- non ha la disponibilità finanziaria per individuare e realizzare una nuova viabilità … che consenta l'accesso alla proprietà con le modalità ad Essi più congeniali…” , precisando altresì che “…per quanto riguarda il ripristino delle condizoni di viabilità preesistente lamentato, lo stesso potrà avvenire solo a seguito dell'ottemperanza della disposizione di riduzione in pristino e applicazione sanzione pecuniaria n. 06 del 5.11.2015 emessa nei confronti dei sigg.ri
, , e per CP_2 CP_3 Parte_5 Parte_6
l'esecuzione di opere in assenza di autorizzazioni che hanno determinato il
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restringimento del passaggio sulla strada di accesso alla proprietà dei sigg.ri
”. Parte_3
Tali argomentazioni, divergono da quelle addotte in questa sede dal medesimo ente che sostiene innanzitutto che quanto reso noto in questa sede è “… espressione piena del potere autoritativo discrezionale della P.A.” finalizzata alla tutela della pubblica incolumità “… per denegare il passaggio carrabile in quella strada interessata da smottamenti idrogeologici”.
Senza indagare nel merito della questione che sembra riguardare anche terzi estranei al processo, occorre notare ai fini dl decidere che la vicenda scaturisce nel 1998 (ordinanza n. 31/98) e che nel 2015/2016 ancora la pubblica amministrazione non avesse risolto ovvero rimosso le cause che l'avevano determinata trasformando una situazione precaria e temporanea in una, sostanzialmente, stabile e permanente.
Per cui non appare pertinente il richiamo di parte convenuta ad un “…interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici ( e , tra essi , le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione), richiamando peraltro un non meglio specificato pronunciamento del Consiglio di Stato.
Bensì, anche la tempistica della vicenda, fa ritenere che non si verta, nel caso di specie, in un ambito ordinario di gestione della situazione che ha determinato la chiusura della strada, ma quella di omesso ripristino dello stato dei luoghi dopo un evento che ne aveva determinato appunto la chiusura ancora persistente dopo oltre venti anni.
E sotto questo aspetto va precisato che le controversie in tema di proprietà, pubblica o privata, delle strade e sull'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, in quanto hanno ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia dei privati sia della pubblica
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amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò detto la questione appare definibile sulla base della CTU espletata in corso di causa poiché le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili sia perché spiegate all'esito di regolari operazioni peritali e coerenti con gli accertamenti svolti sia perché non contestate dalle parti neanche in sede di bozza.
Ricordando che al CTU è stato conferito l'incarico per … Descrivere lo stato dei luoghi;
2. Dire se l'immobile dei ricorrenti sia intercluso o meno e indicarne le cause;
3. In caso di esito positivo, indicare soluzioni per l'accesso alla via pubblica del predetto immobile, in risposta al primo quesito il tecnico incaricato ha riferito che “… i luoghi oggetto di causa ricadono nel comune di Malfa (ME), nella località denominata Capo Faro ad ovest dell'abitato e più precisamente nella parte nord dell'isola di Salina”. Inoltre, “La zona, è definita di notevole pregio paesaggistico e ambientale, è urbanizzata con un'edilizia sparsa e un tessuto edilizio prevalentemente costituito da fabbricati a destinazione, ricettiva, ristorazione, residenziale e/o permanente, dal classico stile architettonico “Eoliano”, caratterizzati da una tipologia di case singole a una o due piani fuori terra e verande formate da pilastri ovalizzati o tronco conici su cui poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu)”. Ha precisato poi che “…l'area ricade nell'attuale strumento urbanistico in zona
“W” (allegato n. 12) – zona normata dalla L.R. 12.6.1976 n. 78 (allegato n.
13). La zona fa parte della fascia costiera e i fabbricati presenti sono stati edificati su un ampio terrazzamento, a valle della strada Provinciale n. 182, posto ad una quota variabile dai 55 mt. ai 45 mt s.l.m.”. Ed ancora che “…la zona nei primi anni del 2000, è stata gravata da un dissesto della sottostante falesia, censito al numero 103- 5MA-051 con un significativo disagio all'abitato sovrastante…-causando- … nel 2007 sia l'interdizione della vecchia strada comunale – Santa Marina Salina dalla quale si accedeva all'immobile dei CP_1 ricorrenti tramite una scalinata ricadente su proprietà degli stessi e sia della strada Capo Faro di accesso alla spiaggia di Capo Faro…”. Concludeva poi
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l'esame dei luoghi precisando che “…l'accesso all'area urbanizzata oggi avviene esclusivamente dalla Strada Provinciale n. 182 nella quale confluiscono sia la via Capo Faro che gli accessi costituiti da strade pubbliche e private sia carrabili che pedonali…” mentre “… l'accesso all'immobile dei ricorrenti avveniva dalla strada comunale – Santa Marina Salina, tramite una CP_1 scalinata ricadente su proprietà degli stessi così come peraltro riportato nel titolo di proprietà …”.
Descritti i luoghi, in risposta al secondo quesito (Dire se l'immobile dei ricorrenti sia intercluso o meno e indicarne le cause) il CTU ha ribadito quanto detto al punto precedente fra cui la circostanza che … la zona nei primi anni del
2000 è stata gravata da un dissesto della sottostante falesia …” ha concluso, rispondendo al quesito che “…si può dichiarare che allo stato attuale l'immobile dei ricorrenti è diventato intercluso a seguito degli eventi geologici (dissesto della falesia sottostante) con conseguenziale interdizione di divieto di transito della vecchia strada comunale – Santa Marina Salina in forza delle CP_1
Ordinanze Sindacali n. 02/2007 e n. 06/2007. Eventi geologici non superabili finanziariamente dal comune di , stante che lo stesso si è attivato per la CP_1 richiesta dei relativi finanziamenti”.
In considerazione di tale conclusione ed esitando il punto 3 del mandato (In caso di esito positivo, indicare soluzioni per l'accesso alla via pubblica del predetto immobile) e ribadendo che “…allo stato l'immobile dei ricorrenti è intercluso in quanto circondato da fondi altrui e quindi privo di uscita sulla via pubblica…” ha elaborato una soluzione che -allo stato- non può qui essere praticata nei termini prospettati poiché ha detto che “… la soluzione
Tecnicamente più consona senza eccessivo dispendio o disagio per l'accesso alla via pubblica è la strada privata con ingresso dalla via Capo Faro (allegato
n. 26). Considerato però che l'attuale passaggio è gravato da una scrittura privata tra vicini con effetti solo obbligatori e non reali al fine di non diventare eccessivamente pregiudizievole per i fondi serventi si sottopone una modifica
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all'attuale tracciato che dovrà essere suffragata da successivi rilievi e studio topografico. Tale modifica ridurrebbe l'attuale strada privata di circa ml. 35
(allegato n. 27) da circa ml. 160 a circa ml.125. La modifica consiste nel deviare l'attuale percorso al primo tornante sulla part. 718 e successivamente sulle particelle 509 e 508 per poi confluire sulla part. 818 di proprietà dei ricorrenti…-precisando, infine che- … le particelle 718 e 509 sono di proprietà mentre la part. 508 è di proprietà ” e, in quanto i predetti CP_2 Pt_6
e non sono parti in causa, si determina la non praticabilità CP_2 Pt_6 della soluzione prospettata in questi termini.
Quindi non si può che concludere ordinando al convenuto di CP_1 ripristinare lo stato dei luoghi poiché a tale soluzione -ed in considerazione del tempo trascorso- non può ostare la invocata mancanza di fondi né il permanere della stessa può essere giustificata da “RAGIONI DI ORDINE
PUBBLICO E DI TUTELA PUBBLICA nell'interesse della collettività li residente e non residente quale fruitori dei paesaggi eoliani”, come evidenziato dalla difesa di parte convenuta al CTU in sede di esame della bozza di relazione.
Ed infatti se per motivi di pubblica incolumità è giustificato adottare le misure idonee a salvaguardarla, non può essere giustificato il mantenere tale situazione senza adottare idonei provvedimenti alla eliminiazione delle cause che hanno determinato il pericolo.
Consegue che tali fattori non possano ostare al ripristino dei luoghi.
Ed infatti, evidenziata la tempistica della intera vicenda, prolungatasi per oltre venticinque anni, vi è da dire che le opere possono essere finanziate secondo la normativa ormai da tempo vigente relativamente all'ordinamento degli enti locali fra cui il disposto ex art. 191 TUEL in materia di Interventi di somma urgenza e debiti fuori bilancio, con successivo regolarizzo contabile, che rende ingiustificato il tempo trascorso anche avuto riguardo all'epoca di invio del progetto di messa in sicurezza dell'area compromessa e conseguente richiesta di finanziamento, risalente al 24.2.2016, rivolta agli organi regionali e nazionali
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per la messa in sicurezza dell'area per l'importo complessivo di €. 16.000.000 ed alla nota dell'1.03.2019 con cui il comune di sollecitava il richiesto CP_1 finanziamento.
Ed infatti, seppur non sussiste un termine legale perché si provveda, è necessario configurarlo nell'ambito di un tempo “ragionevole”, che nella prassi può variare da alcune settimane a qualche mese, a seconda della gravità del dissesto e delle procedure interne del Comune. Nel caso di specie si parla però di anni, ovvero di una situazione protratta per oltre venti anni, periodo che rende irrilevante qualsiasi giustificazione addotta da parte convenuta al punto che è difficile condividere la definizione di “tempestiva e diligente” attribuita dall'ente convenuto alla propria iniziativa presso l'Assessorato regionale, intrapresa a distanza di circa quindici anni dall'evento, per la quale soprattutto il concetto di “tempestiva”, stride gravemente con la suddetta tempistica.
Consegue l'accoglimento della domanda principale di parte attrice riconoscendo il diritto di accesso dell'attrice alla propria abitazione attraverso la pubblica via, previo ripristino della viabilità preesistente alla interruzione, secondo le modalità idonee allo scopo.
Sulla domanda risarcitoria.
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio. Sul punto la Suprema Corte di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Sul punto:
“il danno conseguenza non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (Cass, sez. I, ordinanza n.
9385/2018).
Nel caso di specie la domanda, nella sua genericità, non è documentata né
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sull'an né sul quantum e tanto meno sul nesso causale fra la condotta asseritamente illecita e le conseguenze -se provate- derivate da essa per cui va rigettata.
Sulle spese.
Considerato l'accoglimento parziale delle domande attoree esse vanno compensate nella misura del 50% e liquidate in tal misura secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello dal valore indeterminabile di cui al DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022.
Le spese di CTU, definitivamente sono poste a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria per l'intero o per la quota anticipata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20067/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda principale di parte attrice e riconosce il diritto degli attori, oggi quale erede, di accedere alla Parte_1
loro abitazione attraverso la pubblica via carrabile Capo Faro, previo ripristino della viabilità della stessa;
2. ORDINA, per l'effetto, il ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla ordinanza sindacale n. 31/98 del 9.12.2018 ovvero la realizzazione di una viabilità alternativa a carattere pubblico che garantisca il collegamento alla strada pubblica dell'immobile dell'attrice;
3. RIGETTA le residue domande;
4. NA parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice di metà delle spese di lite che, sulla base dei criteri indicati, si quantificano in €. 1.905,00 oltre spese esenti per €. 518,00,
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spese generali e oneri fiscali di legge;
5. DISCIPLINA le spese di CTU come in motivazione.
Barcellona Pozzo di Gotto, 28.11.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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