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15 maggio 2005
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22 aprile 2006
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15 agosto 2009
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23 agosto 2023
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Art. 127. Sanzioni penali e amministrative 1. Salva l'applicazione degli articoli 473 , 474 e 517 del codice penale , chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. (8)
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall' articolo 372 del codice penale , ridotte della meta'.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con la sanzione amministrativa ((da 150 euro a 1.500 euro)) .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato."
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall' articolo 372 del codice penale , ridotte della meta'.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con la sanzione amministrativa ((da 150 euro a 1.500 euro)) .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato."
Commentari • 145
- 1. Le finzioni giuridiche nel diritto penaleBardelle Federico · https://www.diritto.it/ · 14 giugno 2012 · 10.247507
[…] Tizio viene accusato, tra l'altro, di violare l'art.127 del Codice delle proprietà industriali – d.lgs. 30/2005 -, che punisce chiunque <>. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 16746Provvedimento: […] Il Tribunale del riesame di Treviso, con ordinanza del 24/7/08, ha rigettato la istanza avanzata dalla Atlantic s.a.s., con la quale si chiedeva la revoca del sequestro della macchina industriale, con matricola TL 07.033.01, imposto al fine di consentire la esecuzione delle necessarie verifiche tecniche e prove di funzionamento, in relazione alla querela proposta dal legale rappresentante della DL Radiatore s.r.l. nella quale veniva denunciata la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, (codice della proprietà industriale).Leggi di più...
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