Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2077/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Pitoni Romina, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Pitoni Romina, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/09/1995 in San Gemini (TR) , che dall'unione sono nati i figli il 03/09/1998 e il Persona_1 Persona_2
07/08/2002, oggi entrambi maggiorenni, conviventi con la madre, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il Sig. ha già provveduto a corrispondere alla Sig.ra gli Controparte_1 CP_2 importi necessari all'estinzione di un finanziamento acceso dalla stessa ma di cui ha usufruito integralmente il Sig. (doc 2). CP_1
3) Il Sig. trasferisce alla Sig.ra contestualmente e per effetto Controparte_1 CP_2 della sottoscrizione del presente accordo e del verbale di separazione, i diritti pari a ½ della proprietà della casa coniugale e sue pertinenze sita in Narni Via Toiano n. 16, trasferimento che costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
Il trasferimento viene regolato come segue: il Sig. cede e trasferisce alla sig.ra CP_1 che accetta ed acquista: A) porzione del fabbricato edificato in Comune di Narni CP_2
Scalo Via Toiano n. 16 al piano 4° della palazzina condominiale comprendente accessorio cantina al piano terra, il tutto distinto nel C.F di Terni comune di Narni nel foglio 51, particella 317 sub 10 categoria A/3 classe 5 della consistenza catastale di vani 6, R.C. euro
325,37 superficie catastale 110 mq Diritti del cedente 1/2 in regime di comunione legale.
Confini: libero su tre lati, vano scala, B) Magazzino, al piano terreno del fabbricato, distinto nel C.F di Terni comune di Narni nel foglio 51, particella 317 sub 2 categoria C/2 classe 5 della consistenza catastale di mq 41, R.C. euro 74,11 superficie catastale 49 mq. Diritti del cedente 1/16 in regime di comunione legale Confini: corte comune part 91 sub 1 su tre lati,
e salvo altri;
C) Autorimessa, al piano terreno del fabbricato, distinto Per_3 Per_4 nel C.F di Terni comune di Narni nel foglio 51, particella 317 sub 3 categoria C/6 classe 6: della consistenza catastale di mq 44, R.C. euro 86,35 superficie catastale 44 mq. Diritti del cedente 1/16 in comunione legale Confini: corte comune part 91 sub 1 su due lati, Tellini, salvo altri. Nella cessione sono comprese pro-quota tutte le parti condominiali del fabbricato di cui è porzione quanto ceduto, come per legge. La parte cedente dichiara che quanto sopra ceduto gli è pervenuto in forza di atto al rogito del Notaio Repertorio Persona_5
n.199323 del 30/10/201, registrato a Terni il 10/11/2017 al n. 7464 serie 1T, Trascritto a
Terni il 13/11/2017 al n. 11415 RG e al n. 7902 RP. La detta cessione è stipulata a corpo, con tutti i diritti, le pertinenze, le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, nulla escluso ed eccettuato, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto sopra attualmente si trova.
Ai sensi e per gli effetti della legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni
(Condono Edilizio) la parte cedente dichiara che la sopra descritta porzione di fabbricato è stata edificata in data anteriore al 01/09/1967, che successivamente per l'esecuzione di opere interne effettuate sull'appartamento oggetto del presente atto, in data 19/11/2009 è stata presentata al Comune di Narni Denuncia Inizio Attività (D.I.A) prot. 33212/2009 ed in data
22/10/2013 è stata presentata al detto Comune, domanda per il rilascio di agibilità prot. 0027249 e che alle proprietà oggetto del presente atto non sono state apportate ulteriori modifiche o variazioni che avrebbero richiesto il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, anche in sanatoria, da parte delle competenti autorità comunali. La parte cedente garantisce anche agli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151, la legittima proprietà, la piena disponibilità e la libertà di quanto ceduto, da vincoli, pesi, privilegi anche fiscali, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli assumendo, in caso contrario, espressa responsabilità per l'evizione e danni, ad eccezione della ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Terni in data 13/11/2017 registro particolare n. 1502 Ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso originariamente dalla
[...] in forza degli atti a rogito del Notaio Controparte_3 [...]
data 30/10/2017 numero REP. 199324 registrato in Terni il 10/11/2017 al Persona_6
n. 7467 serie 1T. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 35, comma 22 del D.L. n.
223/2006, così come convertito e modificato, in via sostitutiva di atto di notorietà, e quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria nonché delle sanzioni amministrative previste in caso di omessa, incompleta, inesatta o mendace dichiarazione, le parti dichiarano quanto segue:
1. che per la presente cessione non c'è alcun prezzo e quindi alcun pagamento in denaro;
2. di non essersi avvalse dell'opera di mediatori per la stipula del presente trasferimento. Si fa riferimento alle planimetrie depositate in Catasto che si allegano a questo atto sub. "B", "C"
e "D" che le parti dichiarano di aver esaminato e controllato. La parte cedente gli immobili oggetto del presente atto, dichiara e la parte cessionaria come rappresentata ne prende atto e conferma, che i dati catastali e le planimetrie catastali degli stessi immobili depositate in
Catasto sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale. Se ed in quanto occorrer possa la parte cessionaria come rappresentata dà atto di avere ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alle seguenti attestazioni: - attestazione della prestazione energetica degli edifici, riguardante l'appartamento, redatta dal Geom. (doc 3 e 4) CP_4 ed in quanto occorrer possa la parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
4) I coniugi, come rappresentati in relazione all'attribuzione patrimoniale conseguente al trasferimento immobiliare, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999, poiché detto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice ed il Cancelliere del Tribunale di
Terni si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione dell'accordo proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del presente atto, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica ed impiantistica.
5) Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente
Ufficio della Pubblicità Immobiliare esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
6) La sig.ra si impegna a continuare a provvedere al pagamento del mutuo CP_2 gravante sull'immobile al medesimo intestato finché esso rimarrà in essere, ovvero fino alla naturale scadenza esonerando il Sig. da ogni pagamento. Al riguardo, si allega CP_1 certificazione/attestazione della Credit Agricole con cui la stessa si dichiara disponibile a valutare favorevolmente l'accollo del mutuo da parte della Sig.ra e la liberazione CP_2 del coobbligato solidale Sig. (doc. 5). CP_1
7) Quanto sopra in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 21761/2021 in base alla quale sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili,
o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della Legge n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla Legge n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
8) Il veicolo targato GB770HJ intestato alla Sig.ra rimarrà nella Controparte_2 disponibilità di quest'ultima mentre il veicolo targato DP026NX rimarrà nella disponibilità esclusiva di Il veicolo targato ET667NP intestato al Sig. rimarrà CP_1 CP_1 invece nella disponibilità del figlio Persona_2
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data 23/09/1995
[...] prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di San Gemini (TR) (atto n. 33, parte II, Serie A, dell'anno 1995); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17 febbraio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti